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Decisione

60.2024.228

Istanza di ricusazione dell'accusatore privato nei confronti del perito. competenza della Corte dei reclami penali. esternazioni del perito

14 febbraio 2025Italiano36 min

esposto 7/8.3.2023 (AI 1) IS 1 ha denunciato il dr. med. PI 2 in relazione all’intervento

Source ti.ch

Incarto n.

60.2024.228

Lugano

14 febbraio 2025/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada

sedente per statuire sull’istanza di

ricusazione 9/14.8.2024 presentata da

IS 1, ,

patr. da: PR 1, ,

nei confronti del

dr. med. PI 3, __________, nominato perito giudiziario

con decreto 15.2.2024 del procuratore pubblico Valentina Tuoni nel

procedimento penale inc. MP 2023.1932 promosso a carico del dr. med. PI 2, __________

(patr. da: avv. PR 2, __________), per l’ipotesi accusatoria di lesioni

colpose;

richiamati gli scritti 20/21.8.2024 del magistrato

inquirente – che, senza osservazioni, si è rimesso al giudizio della Corte –,

12/13.9.2024 del dr. med. PI 2 – che, osservato, ha chiesto la reiezione

dell’istanza – e 26/27.9.2024 di IS 1 – che ha comunicato di confermarsi

nell’istanza di ricusazione –;

preso atto che il dr. med. PI 3,

interpellato il 14.8.2024, non ha osservato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con

esposto 7/8.3.2023 (AI 1) IS 1 ha denunciato il dr. med. PI 2 in relazione all’intervento

di chirurgia rifrattiva del 9.11.2021, che gli avrebbe cagionato gravi danni.

Ha

ipotizzato che l’intervento fosse stato eseguito violando le regole dell’arte

medica. Ha domandato di essere interrogato.

L’esposto

è stato registrato come inc. MP 2023.1932.

b. In

data 1.6.2023 (AI 5), in esecuzione dell’ordine 30.5.2023 (AI 3) del pubblico

ministero nel procedimento penale interessante il dr. med. PI 2 per titolo di

lesioni colpose, è stata sequestrata la cartella medica di IS 1 presso il __________,

__________, dove era stato effettuato l’intervento chirurgico.

c. IS

1 è stato interrogato quale accusatore privato il 20.10.2023 (AI 22). Ha

confermato e precisato i fatti di denuncia.

d. Con

scritto 28/29.11.2023 (AI 23) IS 1 ha trasmesso al magistrato inquirente alcuni

atti concernenti l’intervento.

e. In

data 1.12.2023 (AI 24) il procuratore pubblico ha comunicato alle parti, ai

sensi dell’art. 184 cpv. 3 CPP, la sua intenzione di designare il dr. med. __________,

__________, quale perito. Ha indicato i quesiti ai quali l’esperto avrebbe

dovuto rispondere.

Con

scritto 5.12.2023 (AI 32) IS 1 ha chiesto di confermare che gli atti

dell’incarto sarebbero stati tradotti in tedesco ed ha aggiunto alcuni quesiti

da sottoporre al perito giudiziario.

Il

dr. med. PI 2, con lettera 22/27.12.2023 (AI 35), ha preso posizione sulla

preannunciata nomina del perito, indicando che – sulla base degli atti, in

assenza di lesioni colpose – non appariva sensata la designazione di un esperto.

Sul perito individuato e sui quesiti non aveva in ogni caso osservazioni.

Con

decreto 9.1.2024 (AI 36) il magistrato inquirente ha proceduto alla

designazione del dr. med. __________ quale perito.

Il

10/16.1.2024 (AI 37) quest’ultimo ha rifiutato il mandato in difetto di competenze

specialistiche e di conoscenza della lingua italiana.

f. Con

scritto 26/29.1.2024 (AI 43) il dr. med. PI 2 ha evidenziato che il perito

avrebbe dovuto avere una formazione ed una pratica professionale nell’ambito

della chirurgia refrattiva; avrebbe inoltre dovuto essere attivo in un mercato

diverso dal suo (che avrebbe lavorato in Ticino e nella Svizzera francese).

g. Il

30.1.2024 (AI 45) il procuratore pubblico, giusta l’art. 184 cpv. 3 CPP, ha

comunicato alle parti la sua intenzione di designare il dr. med. PI 3, __________,

__________, __________, quale perito nel procedimento penale. Ha esposto i

quesiti ai quali il perito giudiziario avrebbe dovuto rispondere.

h. Il

magistrato inquirente, preso atto che IS 1 non aveva osservazioni sulla persona

del perito e sui quesiti (AI 47), con decreto 15.2.2024 (AI 48) ha nominato il

dr. med. PI 3 perito nel procedimento penale al fine di accertare se vi fosse

stata una violazione delle regole dell’arte nell’ambito delle cure a lui prestate

in data 9.11.2021 da parte del dr. med. PI 2.

i. Il

30.5.2024 (AI 53) è stato acquisito agli atti il referto peritale in lingua tedesca

[la traduzione è stata annessa il 13.6.2024 (AI 55)].

Il

perito ha ritenuto che l’imputato non avesse commesso alcun errore dell’arte (risposta

2.2.). Ha reputato insufficiente l’informazione al paziente (risposta 2.4.). Ha

concluso che “In diesem Fall kann ich nicht von einer extremen Form eines

Kunstfehlers sprechen, im Sinne einer vorsätzlichen Körperverletzung. Eine

bessere Beratung des Patienten hätte vielleicht nicht zu einer solchen Prozedur

geführt: ein Gutachten bei unzufriedenen Patienten via Patientenorganisationen,

Haftpflichtversicherungen oder FMH-Gutachten hätte erfolgen können, ohne ein

kantonales Gericht damit zu beschäftigen.” (p. 4, AI 53) [ossia, tradotto:

“In questo caso non posso parlare di una forma estrema di errore medico, nel

senso di lesioni semplici intenzionali. Se il paziente fosse stato consigliato

meglio forse non si sarebbe arrivati a una tale procedura: una perizia per

pazienti insoddisfatti può essere ottenuta tramite organizzazioni di pazienti,

assicurazioni RC o perizie FMH, senza che il tribunale cantonale debba

occuparsene.” (p. 4, AI 55)].

La

perizia è stata intimata per osservazioni il 14.6.2024 (AI 56).

j. Con

scritto 27/28.6.2024 (AI 57) IS 1 ha segnalato che il referto non solo era poco

chiaro, ma presentava gravi inesattezze.

Il

perito, soprattutto con le considerazioni personali finali, inficiava

l’attendibilità dell’intera perizia. L’esperto non aveva valutato attentamente

gli atti: egli, diversamente da quanto riportato nella sezione “anamnesi”,

lamentava nausea, capogiri e difficoltà di messa a fuoco, bruciore, secchezza

oculare. Il perito dimostrava chiaramente di non aver letto in maniera completa

gli atti, rispettivamente di aver letto male gli atti (forse addirittura

confondendosi con i fatti di un’altra perizia su un altro paziente per un

procedimento parallelo). Nelle osservazioni finali il perito riteneva che si

trattasse di un risultato deludente (e quindi mal accettato dal paziente), che

poteva verificarsi in caso di operazioni per la correzione di piccoli errori di

rifrazione. Per IS 1, essendo questa la base di ragionamento errata adottata

dal perito, era palese come l’intera valutazione peritale risultasse viziata,

non avendo il perito proceduto in maniera adeguata all’analisi scientifica del

caso, sia per mancata/lacunosa valutazione dei fatti, sia per la valutazione

dell’agire del medico. Il perito partiva dal presupposto, errato o comunque da

lui non meglio investigato, che IS 1 avesse deciso di sporgere denuncia senza

valutare altre vie di azione. Il perito presupponeva, a torto, che le

motivazioni che l’avevano portato a sporgere denuncia (che avrebbe potuto

essere evitata) fossero solo da ricondurre ad un’insoddisfazione sul risultato

dell’intervento. Era dunque evidente che il perito non si fosse neppure

confrontato con le varie conseguenze fisiche in termini di dolori e malesseri accusati

dopo l’intervento. IS 1 non era peraltro neppure stato informato sul tipo di

intervento e sulle conseguenze possibili. E infatti il perito riteneva

insufficiente l’informativa preoperatoria. Violazione grave che, per IS 1,

comportava illiceità. Si è quindi chiesto come il perito potesse ritenere che “l’intervento

non abbia rilevato errori medici”.

Ha

dunque domandato, giusta l’art. 189 CPP, la nomina di un nuovo perito,

competente, che leggesse ed analizzasse tutti gli atti, che rispondesse ai

quesiti peritali senza essere prevenuto (sul fatto e sul diritto stesso di un

paziente di far valere le proprie ragioni, anche, in un procedimento penale),

sulla base di accertamenti peritali inopinabili e con conseguenti conclusioni

peritali (e quindi risposte ai quesiti posti) attendibili e sostenibili.

Per

IS 1, i vizi rilevati nella perizia erano a tal punto insanabili che non era

possibile procedere semplicemente con una delucidazione peritale. Da qui

l’istanza di nuovo perito.

k. In

data 28.6.2024 (AI 58) il procuratore pubblico ha tramesso al perito

giudiziario il predetto scritto per osservazioni.

l. Il

15/16.7.2024 (AI 62) il dr. med. PI 2 ha domandato al magistrato inquirente la

delucidazione orale del referto peritale.

m. Con

scritto datato 23.7.2024 (AI 63), spedito il 25.7.2024 e pervenuto al Ministero

pubblico il 26.7.2024, il dr. med. PI 3 ha preso posizione sulle considerazioni

di IS 1.

Il

perito si è pronunciato nel modo seguente: “Gentile Signora Procuratrice

pubblica, al rientro dalle vacanze ho trovato le risposte dell’Avvocatessa PR 1

riguardo alla mia espertise nei procedimenti penali a carico del Dr PI 2. Non

mi dilungherò molto sui commenti offensivi nei miei riguardi. Tengo però a

spiegare quanto segue: Sono Professore all’Università di __________ da svariati

anni e oftalmologa (specialista di cornea) conosciuta internazionalmente da più

di 30 anni. Essendo ticinese, ho accettato di aiutare la Procura con le due

perizie, specificando che non avrei visitato i pazienti. Non conosco il Dr PI 2,

né i suoi 2 pazienti e non traggo nessun vantaggio – ne va anzi del tempo

libero, i dossiers in italiano erano molto dettagliati –. Le posso assicurare

che ho letto tutto. E’ la prima volta nella mia carriera che vengo descritta

come incompetente e negligente. Non commento sulle capacità della Signora PR 1.

Non essendo giurista e dovendo esprimermi in 2 lingue ho forse interpretato erroneamente

la nozione di lesione corporale, ho però anche aggiunto “für mein Verständnis”.

Art. 125 del codice penale mi sembra però che tratti un problema abbastanza

serio… [ha riportato quindi il testo dell’art. 125 CP] Nei dossiers dei

2 pazienti non si trovano cenni o commenti sul fatto che abbiano cercato di

trovare una soluzione o fare causa tramite FMH, organizzazioni dei pazienti o

assicurazioni. Veniamo però ai punti della mia perizia (che dal lato oftalmologico

non presenta difficoltà…). – Il Dr PI 2 non ha fatto errori medici (indicazione

corretta, operazioni con laser adeguato, tests del laser fatti, trattamento

postop corretto). Una erosione corneale, complicanza nota, non è pericolosa ma

è molto dolorosa. – MA: l’informazione preoperatoria non è stata fatta lege

artis (ho spiegato perché). Se ritiene opportuno, può contattarmi telefonicamente.

Non riceverà una nota d’onorario per questa mia risposta. Cordialmente

[segue la firma del perito].”

n. Il

30.7.2024 (AI 64) il procuratore pubblico ha trasmesso ad IS 1 lo scritto

23.7.2024 del perito dr. med. PI 3.

o. Con

istanza 9/14.8.2024 (AI 66), indirizzata al magistrato inquirente, che l’ha

trasmessa per competenza a questa Corte il 13.8.2024, IS 1 chiede la

ricusazione del perito.

Il

perito, con le sue osservazioni 23.7.2024, evidenzierebbe chiaramente

un’inimicizia nei confronti di una parte, segnatamente del suo legale. Il

perito contesterebbe infatti l’operato del patrocinatore, che avrebbe sollevato

contestazioni alla sua perizia, mostrandosi indignato, dedicando la maggior

parte del testo ad indicare le sue competenze ed a censurare in modo non certo

sibillino le capacità del legale. Il perito si esprimerebbe nuovamente su temi

giuridici che non sarebbero di sua competenza. Il perito avrebbe già contestato

il modo di procedere dei denuncianti, rei di aver denunciato un collega invece

che rivolgersi prima ad altri organi di mediazione. Questi fatti non potrebbero

che portare alla ricusazione del perito. Anche un’eventuale delucidazione

peritale non potrebbe rimediare alle problematiche di fondo del referto.

p. Delle

ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario per il

giudizio, in seguito in corso di motivazione.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

1.1.1

Il

Codice di procedura penale prevede che ai periti si applichino i motivi di

ricusazione di cui all’art. 56 CPP (art. 183 cpv. 3 CPP).

Il

testo di legge non fa ulteriori riferimenti alla procedura; non designa, in

particolare, l’autorità competente a pronunciarsi su un’istanza di ricusazione

del perito, che non è regolamentata.

L’Alta

Corte, nel giudizio TF 1B_488/2011 del 2.12.2011 (consid. 1.1.) [confermato per

esempio nella sentenza TF 1B_594/2019 del 10.1.2020 consid. 1.3.], ha ritenuto

che la legge presentasse una lacuna in merito all’autorità competente a

statuire in materia di ricusazione del perito. Ha reputato che detta lacuna

potesse essere colmata applicando per analogia l’art. 59 cpv. 1 lit. b CPP, il

quale prevede che – se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’art. 56

CPP lit. a o f oppure se una persona che opera in seno a un’autorità penale si

oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte secondo l’art. 56

lit. b-e CPP – decide senza (di regola, ma cfr. decisione TF 1B_186/2019 del

24.6.2019

consid. 4.1.) ulteriore procedura probatoria la giurisdizione di

reclamo nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità

penali delle contravvenzioni oppure i tribunali di primo grado.

1.1.2

La

Corte dei reclami penali, giurisdizione

di reclamo giusta l’art. 20 CPP, è – in considerazione della giurisprudenza del

Tribunale federale – l’autorità competente a pronunciarsi sull’istanza di

ricusazione presentata nei confronti del dr. med. PI 3, designato perito nel

procedimento penale inc. MP 2023.1932.

1.2

L’istante,

accusatore privato nel procedimento penale, parte ai sensi dell’art. 104 cpv. 1

lit. b CPP, è legittimato – secondo l’art. 58 cpv. 1 CPP (BSK StPO – M. BOOG, 3.

ed., art. 58 CPP n. 1) – a domandare la ricusazione del perito dr. med. PI 3, nominato esperto nel procedimento penale in cui ha

veste di parte.

1.3

1.3.1

Giusta

l’art. 58 cpv. 1 CPP la parte che intende chiedere la ricusazione di una

persona che opera in seno a un’autorità penale [tra cui il perito (decisione TF

7B_467/2023 dell’8.8.2024 consid. 2.2.)] deve presentare senza indugio [ossia nei giorni immediatamente seguenti alla

conoscenza del motivo addotto, pena la perenzione del diritto di prevalersene

(decisione TF 7B_266/2023 del 6.12.2023 consid. 3.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 58 CPP n. 3)] la relativa domanda a chi dirige il procedimento penale

non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; la parte ricusante deve

rendere verosimili i fatti su cui si fonda la sua domanda.

Per

determinare la tempestività, il testo di legge non fissando un termine preciso

in giorni, occorre valutare le circostanze del caso concreto e lo stadio del

procedimento penale, ritenuto che in virtù del principio della buona fede il

motivo di ricusazione deve essere fatto valere prima del prossimo atto

procedurale onde escludere tatticismi (ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58

CPP n. 3 s.).

È

in effetti contrario alle regole della buona fede mantenere in riserva un

motivo di ricusazione per farlo valere soltanto successivamente, qualora

l’esito della procedura sia sfavorevole alla parte oppure l’interessato ritenga

che l’istruzione non segua il corso da lui auspicato (decisione TF 6B_892/2023 del 14.12.2023 consid. 2.2.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n.

7).

Decisivo,

al fine della tempestività della ricusazione, è il momento in cui la parte –

che deve rendere verosimile la tempestività dell’istanza e il momento in cui ha

scoperto il motivo di parzialità (decisione TF 7B_266/2023 del 6.12.2023

consid. 3.2.) – ha effettivamente conosciuto il motivo di ricusazione oppure

con la dovuta attenzione avrebbe potuto conoscerlo; la parte non è però tenuta,

né all’inizio né nel corso del procedimento penale, ad effettuare indagini per

rilevare possibili censure concernenti l’imparzialità e l’indipendenza (BSK

StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5). Si deve tenere conto che la parte

deve inoltrare la domanda indicando in

maniera sensata e credibile, citando indizi oppure mezzi di prova, i motivi di

ricusazione e le circostanze che realizzerebbero una parzialità (BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n.

4; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 9).

Una

domanda di ricusazione è tempestiva se presentata sei/sette giorni dopo avere

conosciuto il motivo di ricusazione (decisione TF 7B_266/2023

del 6.12.2023 consid. 3.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n.

5). È invece irricevibile siccome tardiva

la domanda inoltrata tre mesi,

due mesi oppure anche soltanto venti giorni dopo avere preso conoscenza del

motivo di ricusazione invocato (decisione TF 7B_266/2023

del 6.12.2023 consid. 3.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n.

5).

1.3.2

Si

è detto che la perizia è stata intimata alle parti per osservazioni il

14.6.2024

Con scritto 27/28.6.2024 IS 1 ha segnalato che a suo giudizio il

referto non solo era poco chiaro, ma presentava gravi inesattezze. Ha dunque

domandato, giusta l’art. 189 CPP, la nomina di un nuovo perito, competente, che

leggesse ed analizzasse tutti gli atti, che rispondesse ai quesiti peritali

senza essere prevenuto (sul fatto e sul diritto stesso di un paziente di far

valere le proprie ragioni, anche, in un procedimento penale), sulla base di

accertamenti peritali inopinabili e con conseguenti conclusioni peritali (e pertanto

risposte ai quesiti) attendibili e sostenibili.

In

data 28.6.2024 il procuratore pubblico ha tramesso al perito detto scritto per

osservazioni. Con lettera 23.7.2024 questi ha preso posizione. Il 30.7.2024 il magistrato

inquirente ha inviato ad IS 1 lo scritto 23.7.2024 del perito giudiziario.

Con

istanza 9.8.2024, indirizzata al magistrato inquirente, IS 1 ha postulato la

ricusazione del perito giudiziario. Ha indicato che aveva preso atto delle

osservazioni 23.7.2024 del perito in data 31.7.2024, quando gli era stato

notificato lo scritto.

L’istanza

di ricusazione presentata il 9.8.2024, che si fonda sul contenuto dello scritto

23.7.2024

del perito dr. med. PI 3, notificato all’accusatore privato il

31.7.2024, è quindi tempestiva, siccome introdotta “senza indugio” ai

sensi dell’art. 58 cpv. 1 CPP.

2.

2.1.

Il

pubblico ministero e il giudice fanno capo a uno o più periti quando non

dispongono delle conoscenze e capacità speciali necessarie per accertare o per

giudicare un fatto (art. 182 CPP).

Qualora

siano adempiute le circostanze indicate dalla norma, essi devono quindi

interpellare un perito (decisione TF 6B_488/2016 del 5.9.2016 consid. 3.4.2.;

messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale,

in FF 2006 p. 1115; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 7; ZK StPO –

A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 28; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH /

N. SCHMID, 4. ed., art. 182 CPP n. 3).

2.2

Il

perito, riconosciuto “altro partecipante al procedimento” giusta l’art.

105.

cpv. 1 lit. e CPP, è la persona (fisica) che interviene nel procedimento

penale in ragione della sua qualità di tecnico in uno specifico campo

(decisione TF 6B_1060/2019 del 15.1.2020 consid. 2.3.3.; BSK StPO – H. KÜFFER,

op. cit., art. 105 CPP n. 22; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n.

1; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 182 CPP n.

1). Il suo ruolo è – di fatto – quello di un “ausiliario” delle autorità

penali nella scoperta della verità materiale nel procedimento (BSK StPO – H.

KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 24; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182

CPP n. 2; D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, 4. ed., n. 934). E’ invero “Entscheidungsgehilfe”

delle autorità penali (decisione TF 6B_1060/2019 del 15.1.2020 consid. 2.3.3.).

2.3

Giusta

l’art. 183 cpv. 1 CPP può essere nominata perito la persona fisica che

nell’ambito specifico dispone delle necessarie conoscenze e capacità speciali.

La legge impone dunque esplicitamente il requisito di necessarie conoscenze e

capacità speciali.

L’autorità

di nomina [chi dirige il procedimento (art. 184 cpv. 1 / 61 CPP)] deve

accertare che il perito abbia le competenze dovute per assolvere al mandato

(StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 183 CPP n. 2). Le

indispensabili capacità specialistiche che deve possedere un perito non si

determinano in astratto, ma in base alle domande concrete a cui deve rispondere

(BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 6/13; ZK StPO – A. DONATSCH, op.

cit., art. 183 CPP n. 2): questioni di uno specifico ambito medico devono

pertanto essere poste al medico specialista, non al medico generalista (BSK

StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 13). Non sono necessari diplomi oppure

certificazioni attestanti le specifiche competenze (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 7; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 3;

StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 183 CPP n. 2).

2.4

Il

diritto di essere sentite delle parti, concretizzato dall’art. 184 cpv. 3 CPP

(“Chi dirige il procedimento offre previamente alle parti l’opportunità di

esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali e di fare proprie

proposte.”), permette loro di identificare motivi di ricusazione (StPO

Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 184 CPP n. 13). Questa disposizione è la diretta conseguenza

del diritto delle parti di essere sentite (art. 107 cpv. 1 lit. d CPP)

[decisione TF 6B_918/2017 del 20.2.2018 consid. 2.2.].

2.5

Il

perito presenta una perizia scritta (art. 187 cpv. 1 CPP). Chi dirige il

procedimento può disporre che la perizia sia presentata oralmente oppure che

una perizia scritta sia commentata o completata oralmente; in tal caso, sono

applicabili le disposizioni concernenti l’interrogatorio dei testimoni (art.

187.

cpv. 2 CPP).

La

perizia deve essere redatta in modo chiaro, conciso e comprensibile per tutti.

Deve essere motivata. Il perito deve indicare in particolare le basi fattuali e

scientifiche, la metodologia utilizzata e le conclusioni ritenute (BSK StPO –

M. HEER, op. cit., art. 187 CPP n. 6 ss.; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art.

189.

CPP n. 6). Tutti gli atti su cui si fonda devono trovarsi all’incarto (BSK

StPO – M. HEER, op. cit., art. 184 CPP n. 28; StPO Praxiskommentar – D.

JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 187 CPP n. 2). Le conclusioni devono

rispondere a tutte le domande (Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI,

art. 187 CPP n. 2).

Se

il referto – che chi dirige il procedimento penale invia imperativamente (StPO

Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 188 CPP n. 1) alle

parti fissando loro un termine per pronunciarsi in merito (art. 188 CPP), in

ossequio al diritto di essere sentite (art. 3 cpv. 2 lit. c e 107 cpv. 1 lit. d

CPP) – non rispetta le circostanze accennate, deve essere completato o

migliorato.

D’ufficio

o ad istanza di parte chi dirige il procedimento incarica pertanto il perito di

completare o di migliorare la sua perizia oppure designa altri periti se: a. la

perizia è incompleta o poco chiara; b. diversi periti divergono sensibilmente

nelle loro conclusioni; c. sussistono dubbi circa l’esattezza della perizia

(art. 189 CPP).

Una

perizia è incompleta, segnatamente, qualora non si evinca quali atti sono stati

trasmessi al perito e su quali atti questi si è fondato per redigere il suo

referto o qualora il perito non abbia risposto a tutte le domande (decisione TF

6B_607/2017 del 30.11.2017 consid. 2.1.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 189 CPP n. 11; ZK StPO – A.

DONATSCH, op. cit., art. 189 CPP n. 7).

L’imputato

ha diritto ad un confronto con il perito [teste a carico secondo l’art. 6 cifra

3.

lit. d CEDU (decisione TF 6B_625/2015 del 28.10.2015 consid. 2.1.; BSK StPO –

M. HEER, op. cit., art. 187 CPP n. 5; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182

CPP n. 5 e art. 188 CPP n. 8)] e dunque ad un interrogatorio orale del perito

(giusta l’art. 147 CPP) [BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 185 CPP n. 36 e

art. 188 CPP n. 3; D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,

op. cit., n. 952].

2.6

La

perizia può avere una portata straordinaria, secondo le circostanze addirittura

risolutiva, per il giudizio (decisione TF 6B_299/2007 dell’11.10.2007 consid.

5.1.1.): non raramente è il solo mezzo di prova su un punto importante, per cui

– stante la sua rilevanza per l’esito processuale – i requisiti che deve

soddisfare un perito sono notevoli. Questi è infatti chiamato ad esprimersi in

un ambito in cui le autorità penali difettano di conoscenze e capacità speciali

(BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 4). Il referto peritale ha

invero una “verfahrensentscheidende Bedeutung”, ossia un significato

determinante per il procedimento penale (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182

CPP n. 1).

La

perizia soggiace, come ogni altra prova, al libero apprezzamento (art. 10 cpv.

2.

CPP) [DTF 141 IV 369 consid.

6.1.; decisione TF 7B_368/2023 del

18.4.2024

consid. 2.3.2.; BSK

StPO – M. HEER, op. cit., art. 189 CPP n. 1; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit.,

art. 189 CPP n. 21]. Il referto deve

essere posto alla base di una decisione unicamente se convince l’autorità

giudicante (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 189

CPP n. 5). Anche se il giudice non è vincolato alla perizia, non può

discostarsene senza validi motivi, sostituendosi al perito senza averne le

competenze (decisione TF 6B_817/2021 del 30.3.2022 consid. 2.2.1.; D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 954).

3.

3.1.

Il

principio dell’indipendenza del perito non è disciplinato nella legge (BSK StPO

– M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 20).

La

garanzia procedurale dell’indipendenza giusta gli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6

cifra 1 CEDU è applicabile – di principio – anche al perito (decisione TF

7B_645/2024 del 20.11.2024 consid. 3.2.1.).

La

ricusazione del perito, non essendo questi un giudice, si esamina nondimeno

alla luce dell’art. 29 cpv. 1 Cost., il cui contenuto e la cui portata sono

comunque equivalenti a quelli dell’art. 30 cpv. 1 Cost. (decisione TF

7B_266/2023 del 6.12.2023 consid. 4.2.).

Il

perito deve essere indipendente ed imparziale in ragione del suo ruolo, ossia

di colui che mette a disposizione del giudice specifiche sue conoscenze, sulle

quali questi – che non ha le nozioni necessarie per constatare e valutare un

fatto – deve potere fare affidamento (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183

CPP n. 4; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 11). La garanzia del diritto ad un perito

imparziale e non prevenuto vieta l’influsso di circostanze estranee alla causa

che potrebbero influenzare il giudizio a favore oppure a pregiudizio di una

parte al procedimento (decisione TF

1B_326/2016 del 29.9.2016 consid. 4.1.).

3.2

Per

il perito, per il rinvio giusta l’art. 183 cpv. 3 CPP, valgono i motivi di

ricusazione dell’art. 56 CPP (decisione TF 7B_467/2023 dell’8.8.2024 consid.

2.2.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 21; ZK StPO – A. DONATSCH,

op. cit., art. 183 CPP n. 9).

La

persona del perito è da reputare prevenuta, conformemente alla giurisprudenza,

quando sussistono – dal punto di vista oggettivo (decisione TF 7B_645/2024

del 20.11.2024 consid. 3.2.1.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n.

21) – circostanze concrete idonee a destare diffidenza nella sua imparzialità

(decisione TF 7B_645/2024 del 20.11.2024 consid. 3.2.1.; BSK StPO – M. HEER,

op. cit., art. 183 CPP n. 22; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art.

56-60 CPP n. 8; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 9). Le

circostanze possono manifestarsi in un comportamento del perito oppure in

situazioni di natura funzionale o organizzativa (decisione TF

7B_204/2023 del 27.2.2024 consid. 2.2.). E’ sufficiente l’apparenza di parzialità; non è

necessario, per ammettere la ricusazione, che il perito sia effettivamente

prevenuto (decisione TF 7B_204/2023 del 27.2.2024 consid. 2.2.; BSK StPO – M.

HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 22; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 183

CPP n. 12; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 183

CPP n. 7): bastano infatti circostanze oggettive atte a suscitare l’apparenza

di prevenzione (decisione TF 7B_204/2023 del 27.2.2024 consid. 2.2.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP

n. 22; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor

art. 56-60 CPP n. 7). E’ irrilevante l’impressione soggettiva delle parti

(decisione TF 7B_204/2023 del 27.2.2024 consid. 2.2.; BSK StPO – M. BOOG, op.

cit., vor

art. 56-60 CPP n. 10) oppure, ancora, la valutazione del

perito medesimo (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 22).

3.3

L’art.

56.

lit. f CPP riporta una clausola generale che disciplina la

ricusazione per motivi differenti da quelli secondo le lit. a-e della norma

(decisione TF 7B_832/2024 del 31.12.2024 consid. 3.2.1.; BSK StPO – M. BOOG,

op. cit., art. 56 CPP n. 38; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID,

op. cit., art. 56 CPP n. 14 s.).

Giusta

l’art. 56 lit. f CPP, dunque, chi opera in seno a un’autorità penale (compreso

il perito in applicazione dell’art. 183 cpv. 3 CPP) si ricusa altresì se, “per

altri motivi”, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia

con una parte oppure con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione

nella causa.

3.3.1

Si

possono evincere elementi dai quali dedurre una prevenzione del perito dal

contenuto della perizia, dalla metodologia scelta oppure dai rapporti con la

Dispositivo

persona interessata, posto come la ricusazione per questi motivi debba essere

ammessa con cautela stante l’elevata componente soggettiva caratterizzante

questi aspetti (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 29).

Significative

sono esternazioni sulla persona e sul comportamento di una parte, che

manifestano una particolare simpatia o antipatia (decisione TF 1B_433/2016 del

17.1.2017 consid. 3.2.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 29). Considerazioni

polemiche esposte nella perizia sono per lo più espressione di mancanza di

imparzialità (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 29).

Non

è motivo di ricusazione il fatto che il perito giudiziario abbia formulato

conclusioni sfavorevoli ad una parte (decisione TF 1B_433/2016 del 17.1.2017

consid. 3.2.). L’obiettività di una perizia è nondimeno messa in discussione

quando le conclusioni partono da criteri estranei all’oggetto (BSK StPO – M.

HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 29). Di principio giudizi di valore sulla

persona devono essere considerati criticamente (DTF 120 V 357 consid. 3b; BSK

StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 29).

Il

travalicare delle proprie competenze può indicare mancanza di obiettività (BSK

StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 29d).

Il

perito deve reggere attacchi verbali, denunce o istanze di ricusazione

infondate. Una sua reazione oggettivamente non proporzionata a tali condotte di

una parte, segnatamente un contrattacco o una denigrazione alla/della parte,

permette di far concludere per la parzialità del perito (decisione TF

1B_712/2012 del 18.2.2013 consid. 3.2.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183

CPP n. 29).

Si

può aggiungere più in generale che, secondo la giurisprudenza inerente ai magistrati

(DTF 134 I 20 consid. 4.3.2.; decisioni TF 1B_209/2022 del 22.12.2022 consid.

3.1.; 1B_130/2017 del 15.6.2017 consid. 2.5.; 1B_104/2017 dell’11.4.2017

consid. 3.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 41; ZK StPO – A.J.

KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 28), applicabile per analogia ai periti (art.

183 cpv. 3 CPP), i rimproveri che una parte solleva contro un magistrato,

inoltrando per esempio nei suoi confronti una denuncia penale, manifestano la

sua animosità verso quest’ultimo, ma di regola non costituiscono un motivo

oggettivo per permettere di sospettarlo di prevenzione, perché si presume che

egli sia in grado di avere il necessario distacco. In caso contrario, infatti,

basterebbe una simile denuncia per escludere un magistrato non gradito e

sceglierne un altro. Per la ricusazione di un magistrato denunciato è

determinante la sua reazione (DTF 134 I 20 consid. 4.3.2.; decisioni TF

1B_209/2022 del 22.12.2022 consid. 3.1.; 1B_130/2017 del 15.6.2017 consid.

2.5.; 1B_104/2017 dell’11.4.2017 consid. 3.2.). Se il magistrato risponde con

una denuncia per reati contro l’onore e pretese civili, il conflitto assume una

dimensione personale, che tocca l’imparzialità (decisione TF 1B_130/2017 del

15.6.2017 consid. 2.5.). Anche altre forme di reazione non più appropriate

possono fondare un motivo di ricusazione (decisione TF 1B_130/2017 del

15.6.2017 consid. 2.5.).

3.3.2.

Secondo

la giurisprudenza in materia di ricusazione delle autorità giudiziarie, applicabile

per analogia al perito, eventuali errori nel corso del procedimento penale non

fondano – di principio – motivo di ricusazione: essi possono infatti essere censurati nell’ambito dei rimedi di diritto

previsti al proposito. In particolare decisioni o atti di procedura che poi si

palesano essere errati non realizzano di per sé un’apparenza oggettiva di

prevenzione; soltanto errori particolarmente gravi o ripetuti costitutivi di

violazioni gravi dei doveri di magistrato possono fondare un sospetto di

parzialità se le circostanze mostrano che il magistrato è prevenuto o

giustificano almeno oggettivamente l’apparenza di prevenzione (DTF 141 IV 178

consid. 3.2.3.; decisione TF 7B_832/2024

del 31.12.2024 consid. 3.2.2.; BSK

StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 59; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 40-42).

4. 4.1.

Con

scritto 27/28.6.2024 IS 1, preso atto del referto del dr. med. PI 3, designato perito

per accertare se vi fosse stata una violazione delle regole dell’arte medica

nell’ambito delle cure a lui prestate il 9.11.2021 da parte dell’imputato, ha

indicato che la perizia a suo giudizio non soltanto era poco chiara, ma

presentava gravi inesattezze. Ha domandato, ex art. 189 CPP, la nomina di un

nuovo perito. Il 23.7.2024 il perito ha preso posizione.

Con

istanza 9.8.2024, indirizzata al magistrato inquirente, IS 1 ha postulato la

ricusazione del perito giudiziario.

4.2.

Si

è detto che giusta l’art. 188 CPP il procuratore pubblico invia alle parti la

perizia per eventuali osservazioni, nel cui contesto esse possono evidentemente

evidenziare possibili criticità, tra cui segnatamente passaggi non chiari,

contraddittori, incompleti.

Le

parti, proprio in ragione della rilevanza del referto, hanno quindi, per legge,

il diritto di esprimersi sul lavoro del perito. L’art. 189 CPP prevede peraltro

che, d’ufficio o ad istanza di parte, chi dirige il procedimento incarica il

perito di completare o di migliorare la sua perizia o designa altri periti se:

a. la perizia è incompleta o poco chiara; b. diversi periti divergono

sensibilmente nelle loro conclusioni; c. sussistono dubbi circa l’esattezza

della perizia.

IS

1, con il suo scritto 27/28.6.2024, ha fatto uso della sua facoltà di

presentare osservazioni alla perizia. Ha indicato che, a suo giudizio, il referto

era poco chiaro e palesava gravi inesattezze. Il perito non avrebbe

attentamente valutato i fatti, segnatamente indicando e considerando

un’anamnesi incompleta, dimostrando chiaramente di non aver letto attentamente

gli atti, ritenendo che il paziente avesse reputato deludente il trattamento,

mal accettandolo, ritenendo che egli avesse deciso di sporgere denuncia senza

valutare altre vie di azione, soltanto in considerazione di un’insoddisfazione

sul risultato dell’intervento, evidenziando che l’informativa al paziente era

stata insufficiente, ma concludendo nondimeno di non aver rilevato errori

medici.

Le

esposte contestazioni dell’istante alla perizia rientrano manifestamente tra le

critiche sollevabili, esse concernendo le modalità – ritenute manchevoli da IS

1 – con cui sarebbe stato effettuato il referto peritale, che il procuratore

pubblico dovrebbe utilizzare per pronunciarsi sui fatti di cui alla sua denuncia

penale.

4.3.

4.3.1.

Con

scritto 23.7.2024 il perito dr. med. PI 3 ha preso posizione sulle predette

considerazioni dell’accusatore privato.

Ora,

lette le censure di IS 1, il perito avrebbe dovuto esprimersi sulle singole

contestazioni, spiegando segnatamente perché non avesse riportato nell’anamnesi,

e quindi verosimilmente non avesse preso in considerazione, i molteplici fastidi

fisici riferiti dal paziente, perché – apparentemente – fosse partito dal presupposto

che il paziente avesse presentato denuncia perché deluso dal trattamento

effettuato, perché avesse indicato, reputandolo fatto negativo, che IS 1 – in luogo

della denuncia – non aveva interpellato per esempio le associazioni dei

pazienti e perché, pur avendo concluso per un’informazione insufficiente al paziente,

avesse evidenziato che non c’erano stati errori.

4.3.2.

Nello

scritto 23.7.2024 il perito non si è tuttavia espresso sulle censure, ma al

contrario ha reagito alle osservazioni – che manifestamente non esulavano dal

tema della perizia – di IS 1, ovvero del suo legale, reputandole offensive per

la sua persona, professore presso l’Università di __________, medico

specialista, conosciuto internazionalmente da oltre tre decenni, che sarebbe

stato descritto dal patrocinatore quale incompetente e negligente.

Il

perito, come il magistrato, deve però reggere, ovvero prendere in

considerazione ed accettare, eventuali attacchi o denunce nei suoi confronti.

Fa in effetti parte del suo ruolo – quale ausiliario delle autorità penali che

interviene nel procedimento penale in ragione della sua qualità di tecnico in

uno specifico campo – esprimersi su questioni complicate e delicate, che –

quasi necessariamente, per loro natura – possono dare motivo di contestazione.

Decisivo,

per determinare se sussistono motivi di ricusazione, è – come anticipato

(consid. 3.3.1.) – la reazione dell’interessato.

E’

palese che rispondendo alle osservazioni di IS 1 nei modi descritti, oltretutto

senza prendere posizione sulle singole censure, il perito abbia reagito in

maniera sproporzionata. Ha infatti rimproverato all’istante di mettere in

discussione le sue competenze di medico docente universitario conosciuto

internazionalmente, che nessuno mai – prima di lui – si era permesso di mettere

in dubbio, nel contempo esprimendo il suo parere non positivo sul di lui

legale, come chiaramente lascia intendere il passaggio “Non commento sulle

capacità della Signora PR 1.”, immediatamente preceduto dalla frase “E’

la prima volta nella mia carriera che vengo descritta come incompetente e

negligente.”

4.3.3.

In

aggiunta, il perito ha riaffermato, ribadendo quanto già esposto nel referto [“Se

il paziente fosse stato consigliato meglio forse non si sarebbe arrivati a una

tale procedura: una perizia per pazienti insoddisfatti può essere ottenuta

tramite organizzazioni di pazienti, assicurazioni RC o perizie FMH, senza che

il tribunale cantonale debba occuparsene.” (p. 4, AI 55)], che nel dossier

del paziente non si trovavano cenni o commenti sul fatto che avesse cercato “(…)

di trovare una soluzione o fare causa tramite FMH, organizzazioni dei pazienti

o assicurazioni.” Ha quindi sostanzialmente rimproverato ad IS 1 di aver

proceduto con una denuncia penale, ovvero giudicato negativamente il fatto che

avesse denunciato un collega medico, tanto più che – sempre secondo quanto

emerge dal referto, ossia secondo quanto ritenuto dal perito – il paziente

aveva presentato la denuncia per aver reputato deludente il risultato

dell’intervento (e quindi non per le problematiche fisiche di cui avrebbe

sofferto in seguito all’intervento).

Si

tratta di esternazioni sul comportamento di IS 1 e del suo legale, che non

avrebbe ben consigliato il cliente, che – manifestamente – lasciano emergere

l’insofferenza del perito per il fatto che un collega sia stato coinvolto in un

procedimento penale.

I

motivi per cui l’istante ha scelto di procedere penalmente, e non per altre

vie, nei confronti del dr. med. PI 2 non erano peraltro evidentemente oggetto

della perizia, che doveva rispondere unicamente alla questione a sapere se vi

fosse stata una violazione delle regole dell’arte medica nell’ambito delle cure

prestate ad IS 1 il 9.11.2021 da parte dell’imputato.

Non

si comprendono, né si vedono, di conseguenza le ragioni per cui il perito si

sia pronunciato, con un giudizio di valore, sulle scelte procedurali dell’istante,

valutate in maniera negativa.

4.3.4.

Il

perito ha inoltre lo specifico compito di accertare i fatti; non deve, e anzi

non può, esprimersi su questioni giuridiche (ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art.

182 CPP n. 21). L’applicazione del diritto è infatti compito del giudice e non

può essere delegata (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 4 e art. 184

CPP n. 12). Considerazioni giuridiche del perito possono perciò, secondo il

caso, farlo ritenere parziale e condurre alla non utilizzabilità del referto peritale

(BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 184 CPP n. 12).

Non

spettava dunque al perito, ma al procuratore pubblico, pronunciarsi

sull’esistenza di lesioni secondo il Codice penale, peraltro non intenzionali

(come invece indicato nel referto peritale, non essendo contestato all’imputato

di avere agito intenzionalmente), semmai colpose (come indicato nello scritto

23.7.2024 del perito, in cui ha citato l’art. 125 CP), ma soltanto

sull’eventuale violazione delle regole dell’arte. Il fatto che abbia

travalicato le proprie competenze è espressione, nel caso concreto, di mancanza

di obiettività, avendo il perito parallelamente rimproverato all’istante di

avere denunciato un collega, che – secondo il perito – non gli aveva cagionato

alcuna lesione giusta il Codice penale.

4.3.5.

Ora,

in considerazione del ruolo del perito in materia medica, ovvero della

rilevanza della perizia per il procedimento penale, i fatti sopra esposti,

riconducibili al tenore dello scritto 23.7.2024 del dr. med. PI 3, fondano

circostanze oggettive idonee a suscitare l’apparenza di prevenzione del perito.

Il fatto che il perito non conosca, come adduce in detto scritto, né il dr.

med. PI 2 né IS 1 e che dalla perizia non tragga alcun vantaggio non basta per non

ammettere la sua ricusazione: non è infatti necessario, come detto, che il

perito sia effettivamente prevenuto. La sua valutazione in capo alla sua

imparzialità è del tutto irrilevante. Decisiva è, come esposto, l’esistenza di

circostanze oggettive atte ad originare l’apparenza di una prevenzione del

perito.

4.4.

4.4.1.

L’istanza

di ricusazione di IS 1 a carico del perito dr. med. PI 3 è accolta in

applicazione dell’art. 56 lit. f CPP.

4.4.2.

Si

pone dunque la questione della sorte del referto 30.5.2024.

Il

Tribunale federale, nella decisione TF 1B_488/2011 del 2.12.2011 consid. 3.3.,

ha ritenuto applicabile anche al destino di una perizia l’art. 60 cpv. 1 CPP. L’Alta

Corte ha deciso contestualmente l’estromissione della perizia dall’incarto,

come richiesto.

Nel

caso di specie l’istante non si è pronunciato sulla sorte della perizia qualora

fosse stata accolta la sua istanza di ricusazione.

Si

ricorda quindi che gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona

tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro

cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di

ricusazione (art. 60 cpv. 1 CPP) [ritenuto che le prove già esperite ma non più

ripetibili possono essere prese in considerazione dall'autorità penale (art. 60

cpv. 2 CPP)].

4.4.3.

Gli

atti sono rinviati al procuratore pubblico per i suoi incombenti.

5. L’istanza

di ricusazione è accolta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico

dello Stato della Repubblica e del Cantone Ticino (art. 59 cpv. 4 CPP).

L’istante non ha chiesto un’indennità.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 56 ss., 182 ss. CPP ed ogni altra

disposizione applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

di ricusazione è accolta. Di conseguenza:

§ E’

ammessa la ricusazione del perito dr. med. PI 3 nel procedimento inc. MP

2023.1932 promosso a carico del dr. med. PI 2.

§§ Gli

atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono

annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da

quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione (ritenuto

che le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere prese in

considerazione dall'autorità penale).

§§§ Gli

atti dell’inc. MP 2023.1932 sono rinviati al procuratore pubblico Valentina

Tuoni per i suoi incombenti.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si riconosce un’indennità.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera