60.2024.231
Reclamo dell'imputato contro il decreto del procuratore pubblico che ha respinto l'istanza di estromissione di registrazioni video effettuate da un privato
11 giugno 2025Italiano20 min
ha contestato i fatti rimproveratigli. Ha addotto che i versamenti tramite e-banking
Source ti.ch
Incarto n.
60.2024.231
Lugano
11 giugno 2025/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada
sedente per statuire sul reclamo 19/20.8.2024 presentato da
RE 1, ,
patr. da: avv. PR 1, ,
contro
il decreto 6.8.2024 emanato dal procuratore pubblico
Francesca Nicora con cui, nell’ambito del procedimento inc. MP 2023.1094, ha
respinto l’istanza di estromissione dagli atti di quattro filmati ripresi da
telecamere di videosorveglianza, annettendoli agli atti;
richiamate le osservazioni 29/30.8.2024 e
4/7.10.2024 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione
del gravame – e 26/27.9.2024 (replica) di RE 1 – che si è confermato nelle sue
argomentazioni –;
preso atto che la PI 1, interpellata il
20.8.2024 ed il 27.9.2024, non ha osservato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Con
esposto 7/8.2.2023 (AI 1) la carrozzeria PI 1, __________ (oggi in
liquidazione), per il tramite del suo allora amministratore unico RA 1, ha
denunciato RE 1 per presunti indebiti versamenti, per CHF 220'000.00, che
quest’ultimo avrebbe fatto personalmente a suo favore tramite e-banking
dal conto della società, presso cui sarebbe stato attivo saltuariamente. I
fatti si sarebbero verificati dal mese di giugno 2022.
La
società si è costituita accusatrice privata nel procedimento.
La
denuncia è stata registrata quale inc. MP 2023.1094.
b. Sentito
il 14.2.2023 (AI 3), RA 1 ha confermato i fatti.
c. Con
decreto 20.4.2023 (AI 7) il magistrato inquirente ha aperto l’istruzione nei
confronti di RE 1 per appropriazione indebita.
d. RE
1 è stato interrogato dalla polizia il 29.2.2024 (AI 18).
L’imputato
ha contestato i fatti rimproveratigli. Ha addotto che i versamenti tramite e-banking
erano stati eseguiti unitamente ad RA 1. Non aveva mai avuto il codice di
accesso e-banking. Si trattava di denaro di sua spettanza per lavori effettuati
e per anticipi da lui richiesti. Dal mese di settembre 2022 aveva iniziato a
giocare d’azzardo assiduamente. Tra gennaio e febbraio 2023 era stato il
periodo in cui aveva speso di più giocando d’azzardo. Aveva chiesto denaro in
anticipo perché aveva bisogno di liquidità per sue spese, in particolare per il
gioco d’azzardo. RA 1 aveva versato questo denaro sul suo conto; non c’erano
documenti attestanti queste sue dichiarazioni. Il rapporto con RA 1 era
improntato all’amicizia ed alla fiducia.
Al
termine dell’audizione è stato arrestato provvisoriamente.
e. In
data 1.3.2024 (AI 19) l’imputato è stato interrogato dal pubblico ministero. Ha
confermato le sue precedenti dichiarazioni.
f. Con
pronuncia 3.3.2024 (AI 22) l’allora giudice dei provvedimenti coercitivi Paolo
Bordoli ha respinto l’istanza 1.3.2024 del magistrato inquirente intesa alla
carcerazione di RE 1 (AI 20). Ammessi seri e concreti indizi di colpevolezza
per appropriazione indebita, ha disposto – per lenire i pericoli di collusione
e di fuga – misure sostitutive (divieto di contatto con RA 1 e obbligo di
presentarsi due volte alla settimana presso la polizia).
g. Il
19.4.2024 (AI 29) si è svolto davanti al procuratore pubblico un interrogatorio
a confronto tra RE 1 ed RA 1.
RA
1 ha in particolare addotto che l’imputato si occupava anche di effettuare i
pagamenti per la PI 1. Egli aveva accesso ai conti bancari. Ha precisato, a
comprova di quello che diceva, che nell’ufficio dell’officina era installato un
sistema di videosorveglianza per la sicurezza. Tutti i dipendenti sapevano che
c’era un sistema di videosorveglianza. Egli l’aveva spiegato a tutti. Le
telecamere erano ben visibili. Ha riferito di essere in possesso di quattro
registrazioni video relative ai giorni 4/7/11/14 novembre 2022, in cui si
vedeva chiaramente RE 1 accedere al computer dell’ufficio, sbloccare il suo (di
RA 1) telefono, inquadrare il QR code ed effettuare i pagamenti a sé stesso. Ha
indicato di essere d’accordo che dal suo telefono cellulare venissero estratti
i quattro video in questione.
Sentito
in merito, RE 1 ha sostenuto di non essere a conoscenza che il sistema di
videosorveglianza installato da RA 1 fosse attivo. Non aveva altro da
aggiungere, se non per dire che non ricordava di aver fatto quei pagamenti in
quel mese.
Al
termine dell’audizione il legale dell’imputato ha segnalato di avere dubbi
sull’utilizzabilità delle immagini riprese dalle telecamere di
videosorveglianza, opponendosi al loro utilizzo quali mezzi di prova. Ha
precisato che non si opponeva a che i video venissero quel giorno estrapolati
dal telefono cellulare.
h. Con
decreto 6.8.2024 il pubblico ministero, richiamata l’opposizione 19.4.2024 di RE
1 all’utilizzabilità dei filmati delle videoregistrazioni, ha respinto la sua richiesta
di estromissione, annettendo i quattro filmati agli atti dell’inc. MP
2023.1094.
Il
procuratore pubblico, ricordati i fatti di denuncia, ha indicato che le
dichiarazioni di RA 1 trovavano riscontro nella documentazione agli atti. Al momento
dell’arresto RE 1 aveva fornito dichiarazioni reticenti, confuse ed
inverosimili, oltre che in manifesta contraddizione con quanto agli atti. Durante
il verbale di confronto RA 1, ad ulteriore prova della genuinità e della
veridicità delle dichiarazioni rese, aveva prodotto quattro registrazioni video
riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate presso la carrozzeria PI
1 che avrebbero immortalato l’imputato intento ad effettuare i pagamenti.
Dopo
aver esposto il diritto applicabile, il magistrato inquirente ha evidenziato
che, se era vero che la carrozzeria era un luogo di lavoro presso cui –
generalmente – la predisposizione di un sistema di videosorveglianza avrebbe
dovuto essere l’ultima ratio, era altrettanto vero che, in alcuni casi,
la videosorveglianza poteva essere giustificata per ragioni quali la sicurezza
dei beni materiali o delle persone. Occorreva dunque considerare, come aveva
spiegato RA 1, che le telecamere erano state predisposte in modo da facilitare
(e non danneggiare) il lavoro in officina ed a tutela della sicurezza del
patrimonio della società (interesse privato preponderante). Inoltre, tutti i
dipendenti erano a conoscenza dell’esistenza dell’impianto di videosorveglianza
(rispetto del principio di trasparenza giusta l’art. 4 vLPD) [art. 6 LPD],
circostanza che nemmeno l’imputato negava. Per il procuratore pubblico, quindi,
la riconoscibilità del trattamento dei dati personali unita all’esistenza di un
interesse privato preponderante (ovvero la tutela del patrimonio personale)
costituivano motivi sufficienti per giustificare, giusta l’art. 13 vLPD (art.
31 LPD), le riprese video.
Abbondanzialmente
il pubblico ministero ha indicato che la gravità del reato imputato a RE 1
avrebbe comunque giustificato l’acquisizione della prova: a fronte dell’entità
del danno della PI 1, l’interesse pubblico alla ricerca della verità materiale prevaleva
sull’interesse privato all’inutilizzabilità della prova.
i. Con
gravame 19/20.8.2024 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il
decreto 6.8.2024 sia annullato ed i filmati siano dichiarati inutilizzabili ed
estromessi dall’incarto.
Il
reclamante adduce che avrebbe avuto con RA 1 un buon rapporto di amicizia. Essi
avrebbero pattuito verbalmente che egli avrebbe svolto lavori amministrativi
per la PI 1. Egli, occasionalmente, si sarebbe occupato segnatamente di
allestire ed inoltrare fatture e di conteggiare le provvigioni per sé e per gli
altri broker assicurativi che collaboravano con la società. Egli avrebbe
da subito dichiarato che non avrebbe eseguito i pagamenti, non avendo accesso
all’e-banking della società.
Esposto
il diritto applicabile, RE 1 sostiene che egli non sarebbe stato
sufficientemente informato in merito al trattamento dei dati, all’uso delle
telecamere, alla conservazione delle registrazioni ed alle misure di protezione
adottate. Non avrebbe mai dato un consenso esplicito. Avrebbe inoltre pensato che
le telecamere fossero spente. La mera conoscenza dell’impianto non
implicherebbe un consenso alle riprese. Di principio, l’installazione di
sistemi di videosorveglianza sul luogo di lavoro sarebbe vietata. Se tali
sistemi sono necessari per altri scopi (non essendo consentito monitorare il
comportamento dei lavoratori sul posto di lavoro), essi dovrebbero essere
progettati e posizionati in modo da non compromettere la salute e la libertà di
movimento dei dipendenti. La videosorveglianza dovrebbe essere l’ultima
ratio, in assenza di misure meno invasive che possano raggiungere lo stesso
scopo.
La
PI 1 non avrebbe implementato alcuna misura di protezione per i suoi
dipendenti. Le telecamere sarebbero state operative anche durante il giorno;
sarebbero state posizionate sopra le postazioni di lavoro in officina ed in
ufficio, in modo tale da registrare costantemente il comportamento dei
dipendenti. RA 1 non avrebbe regolamentato l’accesso ai dati raccolti, che
avrebbe indebitamente conservato per diversi mesi. La sicurezza sul luogo di
lavoro avrebbe potuto essere garantita con misure meno invasive (come chiudere a
chiave la porta dell’ufficio).
Si
sarebbe pertanto trattato di prove raccolte illecitamente da un privato. Nel
mese di novembre 2022, quando sarebbero stati registrati i filmati, non ci
sarebbe stato un grave sospetto di reato (RA 1 avendo riferito di aver
cominciato a sospettare di RE 1 soltanto verso la fine del 2022). Inoltre, al
momento delle registrazioni dei filmati, la gravità del presunto reato non
avrebbe giustificato la sorveglianza: a novembre 2022 l’ammontare sottratto
sarebbe stato di CHF 70'000.00, non sufficientemente rilevante per costituire
un reato grave ai sensi dell’art. 269 CPP. L’uso di videosorveglianza non
sarebbe stato in alcun modo necessario per determinare se i pagamenti fossero
dovuti o meno.
L’autorità
non avrebbe dunque potuto sorvegliare lecitamente l’imputato con apparecchi
tecnici di sorveglianza. I filmati dovrebbero essere dichiarati assolutamente
inutilizzabili ed estromessi dall’incarto.
j. Delle
ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario per il
giudizio, in seguito in corso di motivazione.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
In
applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,
entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,
in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,
ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui
esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia
(art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti
(art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c
CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame 19.8.2024 contro l’acquisizione agli atti dell’inc. MP 2023.1094 delle
videoregistrazioni prodotte da RA 1 è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1
CPP) e, concernendo esso l’acquisizione, ovvero la non estromissione, di un
mezzo di prova asseritamente inutilizzabile, di principio anche proponibile
(DTF 143 IV 475 consid. 2.).
1.3
Il
reclamante, imputato ex art. 104 cpv. 1 lit. a CPP, è legittimato giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP all’impugnativa avendo un interesse giuridicamente protetto
all’estromissione dagli atti delle videoregistrazioni siccome direttamente
toccato dal fatto che esse sono all’incarto: si trova infatti confrontato con
prove che a suo giudizio sarebbero inutilizzabili e che, se utilizzate,
avrebbero un effetto diretto sulla sua posizione giuridica (DTF 143 IV 475
consid. 2.9.).
1.4
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa
è pertanto, in queste circostanze, ricevibile.
2.
2.1.
Giusta
l’art. 139 cpv. 1 CPP per l’accertamento della verità le autorità penali si
avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze
scientifiche e l’esperienza. Questa norma concretizza i principi della libera
valutazione delle prove ex art. 10 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_82/2018 del
25.9.2018
consid. 1.2.2.) e della verità materiale ex art. 6 cpv. 1 CPP (le
autorità penali, per il postulato inquisitorio, accertano d’ufficio tutti i
fatti rilevanti per il giudizio, riguardo al reato e all’imputato) [decisione
TF 6B_789/2019 del 12.8.2020 consid. 2.3.] (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4.
ed., art. 139 CPP n. 1).
Le
autorità penali valutano liberamente le prove secondo il convincimento che
traggono dall’intero procedimento: devono apprezzare le prove – che non sono
limitate da un numerus clausus (decisione TF 6B_393/2022 del 17.5.2022
consid. 3.2.3.; messaggio 21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1088; BSK StPO – S. GLESS, 3. ed., art. 139 CPP n. 14; ZK
StPO – W. WOHLERS, 3. ed., art. 139 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op.
cit., art. 139 CPP n. 1) – fondandosi non
su regole probatorie prestabilite e fisse, ma sul convincimento che si sono
personalmente fatte sul caso in base alle prove assunte (messaggio 21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1039;
decisione TF 6B_157/2011 del 20.9.2011 consid. 1.2.). Da questo sistema del
libero apprezzamento delle prove scaturisce l’assenza di una gerarchia dei
mezzi di prova (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 10 CPP n. 27; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N.
SCHMID, op. cit., art. 10 CPP n. 4 s.).
2.2
2.2.1
Ai
sensi dell’art. 141 cpv. 1 CPP le prove raccolte in violazione dell’art. 140
CPP (disposizione che disciplina i metodi probatori vietati) non possono essere
utilizzate in alcun caso; ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore
del CPP medesimo.
Le
prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito oppure in
violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere
utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce
su gravi reati (art. 141 cpv. 2 CPP).
Secondo
l’art. 141 cpv. 3 CPP le norme che definiscono le condizioni di validità devono
essere distinte dalle semplici prescrizioni d’ordine, la cui violazione non
incide sull’utilizzabilità delle prove.
Le
prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo i cpv. 1/2 possono
essere utilizzate solo se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza
l’assunzione delle prime prove (art. 141 cpv. 4 CPP).
I
documenti e le registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal
fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il
procedimento penale è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi
eliminati (art. 141 cpv. 5 CPP).
2.2.2
L’art.
141.
CPP disciplina l’(in-)utilizzabilità delle prove acquisite illecitamente
dalle autorità penali. L’(in-)utilizzabilità dei mezzi di prova raccolti da
privati non è regolata dal CPP (DTF 147 IV 16 consid. 1.1.; BSK StPO – S.
GLESS, op. cit., art. 141 CPP n. 40a; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 141
CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – D.
JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 141 CPP n. 3).
Qualora
i privati (autonomamente) raccolgano prove lecitamente (ovvero in ossequio alle
norme vigenti, comprese quelle in materia di LPD), esse possono di principio
essere utilizzate dalle autorità penali (BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art.
141.
CPP n. 42).
Per
quanto riguarda l’utilizzo di prove raccolte dai privati in maniera illecita, i
mezzi di prova ottenuti illegalmente sono ammissibili soltanto se l’autorità
penale avesse potuto raccoglierli legalmente e, cumulativamente, se la
ponderazione degli interessi contrapposti permetta di concludere a favore di
una loro ammissione, ovvero se l’interesse dello Stato e/o del privato
all’accertamento della verità materiale prevale su quello dell’imputato a
salvaguardare la sua personalità (DTF 147 IV 16 consid. 1.1.; BSK StPO – S.
GLESS, op. cit., art. 141 CPP n. 40a / 43; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art.
141.
CPP n. 11 ss.; StPO
Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 141 CPP n. 3).
Non
c’è dunque di principio un divieto di utilizzabilità di prove raccolte da
persone private, anche nell’ipotesi in cui esse fossero state acquisite tramite
un reato (decisione TF 1B_234/2018 del 27.7.2018 consid. 3.1.; BSK StPO – S.
GLESS, op. cit., art. 141 CPP n. 40c; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 141
CPP n. 8).
La
questione a sapere se le autorità penali avessero potuto raccogliere le prove
legalmente dipende, di principio, dall’esistenza – nel momento in discussione –
di un sospetto di reato che avrebbe legittimato l’assunzione delle prove.
Determinante è pertanto la questione a sapere se i mezzi di prova avessero
potuto essere acquisiti dalle autorità penali se fosse stato loro noto un
sospetto di reato (decisione TF 6B_911/2017 del 27.4.2018 consid. 1.2.2.).
2.3
Secondo
la giurisprudenza la decisione definitiva sull’utilizzabilità delle prove
giusta gli art. 140 s. CPP spetta di principio, nella decisione finale, al
giudice di merito (art. 339 cpv. 2 lit. d CPP) [dal quale ci si può attendere
che sia in grado di distinguere le prove inutilizzabili da quelle utilizzabili
e di fondarsi esclusivamente su queste ultime al momento dell’apprezzamento (DTF
144.
IV 127 consid. 1.3.1.; decisione TF 7B_25/2024 del 27.11.2024 consid.
1.2.2.)]. A meno che la legge preveda esplicitamente che gli atti siano immediatamente
restituiti o distrutti (per esempio ex art. 248 cpv. 3, 271 cpv. 3, 277 cpv. 1,
289.
cpv. 6 CPP) oppure qualora, in base alla legge (DTF 144 IV 127 consid.
1.3.3.) o alle circostanze del caso concreto, si evinca senz’altro l’illegalità
del mezzo di prova (DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1.; decisione TF 7B_25/2024 del
27.11.2024
consid. 1.2.2.). Simili circostanze possono essere ammesse soltanto
se l’interessato fa valere un interesse giuridicamente protetto particolarmente
importante all’immediata constatazione dell’inutilizzabilità delle prove (DTF
141.
IV 284 consid. 2.3.; decisione TF 1B_29/2019 del 2.8.2019 consid. 2.4.). In
questo caso la giurisdizione di reclamo può decidere già nella procedura
preliminare sull’utilizzabilità dei mezzi di prova e sulla loro estromissione
dagli atti se la non utilizzabilità delle prove può essere determinata
chiaramente (DTF 143 IV 475 consid. 2.7.).
3.
3.1.
Con
decreto 6.8.2024 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza di RE 1 intesa all’estromissione
delle videoregistrazioni dagli atti del procedimento promosso a suo carico,
annettendole agli atti.
3.2
Il
reclamante censura la decisione del magistrato inquirente.
3.3
3.3.1
I
mezzi di prova contestati sono stati assunti autonomamente da RA 1, ovvero da
un privato. Deve essere esaminato se essi siano stati raccolti legittimamente,
ovvero nel rispetto delle norme e se – in caso contrario – siano comunque
utilizzabili.
3.3.2
In
concreto può anzitutto restare irrisolta la questione a sapere se le videoregistrazioni
contestate siano lecite. Come si dirà a breve, infatti, anche nell’ipotesi in
cui le registrazioni censurate fossero state effettuate illecitamente, esse – a
questo stadio del procedimento penale – non potrebbero essere estromesse dagli
atti.
3.3.3
3.3.3.1
Si
è detto che solo qualora la non utilizzabilità delle prove possa essere
determinata chiaramente già nella fase dell’istruzione, l’autorità di reclamo
le estromette dagli atti del procedimento penale.
Questa
Corte non è peraltro giudice del merito, di modo che deve limitarsi ad un esame
prima facie, non approfondito, dei fatti.
3.3.3.2
Ora,
ciò premesso, con esposto 7/8.2.2023 (AI 1) la PI 1 ha denunciato RE 1 per
presunti indebiti versamenti, per CHF 220'000.00, che quest’ultimo avrebbe
fatto personalmente a suo favore tramite e-banking dal conto della
società, presso cui sarebbe stato attivo saltuariamente. I fatti oggetto di
denuncia si sarebbero verificati a partire dal mese di giugno 2022.
Dagli
atti (doc. bancari allegati alla denuncia, AI 1) risulta che effettivamente, nel
periodo a partire dal mese di giugno 2022, ovvero da ben prima del momento
delle videoregistrazioni incriminate (mese di novembre 2022), c’è stato un
incremento importante (anche negli importi) di versamenti e-banking dal
conto della PI 1 a favore di RE 1, persona che RA 1 avrebbe considerato un
amico e di cui si sarebbe fidato, tanto è vero che gli avrebbe dato l’accesso
all’e-banking della società.
Ad
un esame prima facie si può quindi ritenere che sussista un grave
sospetto che sia stato commesso l’ipotizzato reato di appropriazione indebita
[annoverato tra i reati per cui può essere disposta la sorveglianza (art. 269
cpv. 2 lit. a CPP, art. 281 cpv. 4 CPP)].
3.3.3.3
RE
1.
avrebbe sottratto CHF 220'000.00. Per dire dello stesso imputato (reclamo, p.
9), la somma che sarebbe stata asseritamente sottratta fino a novembre 2022 (momento
delle videoregistrazioni) sarebbe stata di CHF 70'000.00. L’appropriazione
indebita di tale importo, se occorsa, è – prima facie – da reputarsi oggettivamente
grave. Si deve aggiungere che – come emerge dalle dichiarazioni dell’imputato
(verbale 29.2.2024, AI 18) – egli ha sostenuto che i versamenti tramite e-banking
sarebbero stati fatti unitamente ad RA 1; non avrebbe mai avuto accesso ai
codici per accedere all’e-banking (vedi risposta alla domanda n. 14). Dichiarazioni,
queste, diametralmente opposte a quelle rese da RA 1. Di modo che si può
reputare – sempre ad un giudizio prima facie – che per chiarire i fatti
è necessaria la videoregistrazione, in cui – come riportato da RA 1 – si
sarebbe visto chiaramente RE 1 accedere al computer dell’ufficio, sbloccare il
suo (di RA 1) telefono, inquadrare il QR code ed effettuare i pagamenti a sé (verbale
19.4.2024, p. 4, AI 29).
3.3.3.4
In
queste circostanze, le autorità penali, se avessero conosciuto i fatti indicati
nella denuncia, avrebbero verosimilmente potuto ordinare la sorveglianza di RE
1.
(art. 269 e 280 s. CPP).
3.3.3.5
Per
quanto concerne il presupposto (cumulativo) della ponderazione degli interessi
contrapposti, rammentato che a questo stadio del procedimento penale (quando la
questione non è ancora quella inerente alla colpevolezza dell’imputato) un
mezzo di prova deve essere estromesso dagli atti soltanto se è chiaro che esso
sia inutilizzabile, non si può manifestamente concludere, ad un esame nei
limiti di quanto può verificare questa Corte, non di merito, che prevalga
l’interesse di RE 1 all’inutilizzabilità delle prove, ritenuta segnatamente la
gravità dei fatti oggetto del procedimento penale, che – secondo la denuncia
(AI 1) – avrebbero messo la società in una situazione di rischio di fallimento.
3.3.3.6
Il
fatto, dunque, che – a dire di RE 1 – non sarebbe stato possibile procedere
alle videoregistrazioni in applicazione degli art. 269/280/281 CPP perché
misura non necessaria e non indispensabile, non trattandosi inoltre di reato
grave secondo detta disposizione, non basta per estromettere già oggi da parte
della Corte dei reclami penali tali prove dagli atti: la valutazione di detti
presupposti spetta infatti al giudice di merito, davanti al quale l’imputato
sarà verosimilmente deferito. Non c’è invero – oggi – alcun interesse giuridicamente
protetto particolarmente importante all’immediata constatazione
dell’inutilizzabilità delle videoregistrazioni, circostanza che non è neppure
sostenuta dal reclamante.
3.4
Le
riprese video, a questo stadio del procedimento penale, possono pertanto essere
mantenute agli atti, non essendo chiaramente inutilizzabili, riservato un altro
giudizio della Corte di merito, alla quale non può evidentemente sostituirsi
questa Corte.
4.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del
reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi
CHF 1'100.00 (millecento), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera