60.2024.249
Reclamo dell'imputato contro il decreto di disgiunzione del procuratore pubblico. atto di accusa in procedura abbreviata
8 gennaio 2025Italiano21 min
in parte a confronto con RE 1, pure sentito nella veste di imputato (AI 42). Questi
Source ti.ch
Incarto n.
60.2024.249
Lugano
8 gennaio 2025/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada
sedente per statuire sul reclamo 16/17.9.2024 presentato da
RE 1, ,
patr. da: avv. PR 1, ,
contro
il decreto 5.9.2024 del procuratore pubblico Daniele
Galliano con cui ha disgiunto il procedimento a carico suo e di PI 2, __________
(patr. da: avv. PR 3, __________), sfociato nell’ACC 213/2024 del 5.9.2024,
dal procedimento a carico di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________),
sfociato nell’ACC 212/2024 del 5.9.2024 (inc. MP 2018.10252);
richiamate le osservazioni 23/24.9.2024 e
7/8.11.2024 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione
del gravame –, 26/30.9.2024 e 18.11.2024 (duplica) di PI 1 – che ha parimenti
chiesto il non accoglimento dell’impugnativa –, 3/4.10.2024 e 16/18.11.2024
(duplica) di PI 2 – che si è rimesso al giudizio della Corte, non opponendosi
alla decisione di disgiunzione – e 4.11.2024 (replica) di RE 1 – che si è
confermato nelle sue argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Nel
corso del 2018 è stato promosso un procedimento (inc. MP 2018.10252) nei
confronti di PI 2 e di RE 1 per reati contro il patrimonio, allora nella
titolarità dell’allora procuratore pubblico Francesca Piffaretti-Lanz. Essi
avrebbero commesso numerose truffe facendo credere alle vittime di avere grandi
possibilità di guadagno investendo importi finalizzati alla compravendita di
oro. Gli investitori avrebbero perso interamente il denaro investito perché si
sarebbe trattato di operazioni fittizie. Gli imputati avrebbero ottenuto un
indebito profitto milionario.
b. Il
26.6.2023 il procuratore pubblico Daniele Galliano, nel frattempo divenuto
titolare del procedimento penale, ha interrogato PI 2 quale imputato per i
reati di appropriazione indebita, truffa ed amministrazione infedele aggravata,
in parte a confronto con RE 1, pure sentito nella veste di imputato (AI 42). Questi
è stato interrogato, per i medesimi reati, anche il 27.6.2023 (AI 44). PI 2 è
stato sentito di nuovo il 18.9.2023 (AI 143), pure per esercizio abusivo della
professione di fiduciario.
c. PI
1 è stato interrogato il 4.10.2023 (AI 167) nel predetto procedimento in
qualità di persona informata sui fatti.
d. RE
1 è stato sentito nuovamente il 10.11.2023 (AI 199).
e. Il
4.3.2024 (AI 279) PI 1 è stato interrogato nella veste di imputato per i reati
di truffa ed accettazione indebita di depositi del pubblico (art. 46 cpv. 1
lit. a LBCR), in parte a confronto con RE 1 (nei cui confronti l’istruzione era
stata estesa anche al reato di accettazione indebita di depositi del pubblico).
f. PI
2 è stato risentito in data 8.3.2024 (AI 285), pure per il reato di
accettazione indebita di depositi del pubblico.
g. Il
27.5.2024 il magistrato inquirente ha svolto gli interrogatori finali di PI 2 (AI
308) e di RE 1 (AI 310).
h. Il
29.5.2024 (AI 315) ha avuto luogo l’interrogatorio finale di PI 1. All’inizio
dell’audizione ha indicato che intendeva rilasciare delle dichiarazioni, con la
riserva che il procedimento si concludesse con il rito abbreviato, che ha
contestualmente chiesto.
i. Con
decreti 29.5.2024 il procuratore pubblico ha comunicato alle parti l’imminente
conclusione del procedimento penale prospettando a PI 1 la promozione
dell’accusa per complicità in truffa aggravata ed accettazione indebita di
depositi del pubblico (AI 317), a PI 2 la promozione dell’accusa per truffa
aggravata (perché commessa per mestiere), accettazione indebita di depositi del
pubblico ed esercizio abusivo della professione di fiduciario (AI 318) ed a RE
1 la promozione dell’accusa per truffa aggravata (perché commessa per mestiere)
ed accettazione indebita di depositi del pubblico (AI 319). Ha fissato alle
parti un termine per presentare eventuali istanze probatorie.
j. Quel
giorno (AI 320) il pubblico ministero ha accolto la richiesta di PI 1 di
attuazione della procedura con rito abbreviato.
k. Il
12.6.2024 (AI 335) PI 2 è stato interrogato in relazione alla querela
4/6.6.2024 presentata dal curatore della madre per il reato di appropriazione
indebita per l’utilizzo del di lei denaro.
l. Con
decreto 5.9.2024 il magistrato inquirente ha disgiunto il procedimento penale inc.
MP 2018.10252 a carico di PI 1.
Ha
indicato che PI 2 era gravemente sospettato, con RE 1, di aver commesso
numerose truffe legate ad investimenti fittizi nell’oro nel periodo 2010-2018,
facendo credere alle vittime di avere grandi possibilità di guadagno investendo
degli importi finalizzati alla compravendita di oro. Centoventisette
investitori avrebbero tuttavia perso interamente il denaro investito in quanto
l’operazione era fittizia. Essi erano sospettati di aver cagionato un danno di
oltre CHF 10 mio. Essi erano inoltre gravemente sospettati di aver raccolto
indebitamente dal pubblico oltre CHF 19 mio per trecentodiciotto clienti,
violando l’art. 46 LBCR.
L’inchiesta
si era allargata anche a PI 1. Questi si sarebbe occupato di allestire la contabilità
della __________ e della __________, di eseguire i bonifici bancari sui conti
della __________ (in particolare il rimborso alla clientela grazie ai soldi dei
nuovi clienti) e di tenere aggiornate le tabelle excel con il riassunto del
denaro versato da ogni singolo cliente ed i relativi rimborsi. Era stato
considerato complice dell’agire di PI 2 e di RE 1.
Dopo
aver ricordato l’art. 30 CPP, il procuratore pubblico ha evidenziato che PI 1
aveva ammesso i fatti in occasione dell’interrogatorio 29.5.2024 (AI 315).
Aveva chiesto di procedere nei suoi confronti con rito abbreviato, visti anche
il suo ruolo e la sua partecipazione ridotti. Occorreva dunque disgiungere il
suo procedimento da quello di PI 2 e di RE 1, di modo da permettere
l’attuazione della procedura abbreviata, motivo di disgiunzione ammesso dal
Tribunale federale. Il caso non presentava il rischio di decisioni
contraddittorie. Nel corso dell’inchiesta era stato peraltro eseguito un
confronto diretto tra PI 2 e RE 1. Le parti avevano potuto partecipare a tutti
i verbali di interrogatorio. Un confronto diretto tra PI 1 e PI 2 oppure RE 1
avrebbe potuto avvenire, se del caso, nel corso del pubblico dibattimento,
qualora il giudice di merito l’avesse ritenuto necessario.
Si
doveva altresì considerare che PI 2 rispondeva, singolarmente, anche di altri
reati. Nei suoi confronti erano state adottate misure sostitutive alla
carcerazione, presto in scadenza.
m. Con
ACC 213/2024 del 5.9.2024 il pubblico ministero ha promosso l’accusa davanti
alla Corte delle assise criminali a carico di PI 2 e di RE 1 siccome accusati
congiuntamente di truffa aggravata (punto 1.) e di accettazione illecita di
depositi del pubblico (ripetuta) [punto 2.] ed a carico di PI 2 siccome
accusato singolarmente di appropriazione indebita (ripetuta) [punto 3.] e di
esercizio abusivo della professione di fiduciario (ripetuto) [punto 4.]. Il
procedimento è sub iudice.
n. Il
procuratore pubblico, con ACC 212/2024 del 5.9.2024 (procedura di rito
abbreviato), ha promosso l’accusa nei confronti di PI 1 davanti alla Corte
delle assise correzionali siccome accusato di complicità in truffa aggravata
(punto 1.) e complicità in accettazione illecita di depositi del pubblico
(punto 2.). Ha proposto la condanna dell’imputato alla pena detentiva di
ventiquattro mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni. Il procedimento è sub iudice davanti alla Corte giudicante.
o. Con
gravame 16/17.9.2024 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, sia
annullato il decreto 5.9.2024.
Il
reclamante adduce che l’istruzione avrebbe potuto accertare che i tre imputati
hanno agito con un unico fine – la conduzione di un “affare” patrimoniale – e
con piena cognizione dei fatti. Al fine di garantire il suo diritto di difesa,
sarebbe necessario che i coimputati vengano perseguiti e giudicati in un unico
procedimento penale: per poter accertare le singole responsabilità occorrerebbe
infatti ancora chiarire i ruoli assunti da ognuno di loro, la loro
coordinazione e l’eventuale subordinazione dell’uno rispetto all’altro.
Aspetti, questi, che il processo dovrà accertare, tanto più che le
dichiarazioni degli imputati non collimerebbero. In seguito alla violazione del
principio dell’unità del procedimento, egli non potrebbe più intervenire a sua
difesa per il complesso di fatti che verrebbe accertato nei confronti di PI 1.
Da qui la sua legittimazione a censurare il decreto 5.9.2024 del procuratore
pubblico.
Egli
afferma che PI 1 sarebbe stato interrogato quale persona informata sui fatti il
4.10.2023, su sua chiamata di correità. PI 1 si sarebbe detto praticamente
estraneo ai fatti. Sarebbe stato in seguito sentito quale imputato. Tra gli
imputati, soltanto RE 1 avrebbe reso risposte esaustive e chiarito i fatti e la
sua posizione. PI 2 e PI 1 sarebbero stati piuttosto vaghi e reticenti. Il
procuratore pubblico avrebbe nondimeno considerato l’ultima versione resa da PI
1 come piena ammissione dei fatti. Questi avrebbe invece reso parziali
ammissioni, unicamente su quanto già accertato dal magistrato inquirente e
direttamente a lui contestato, con il fine di ottenere l’accoglimento della
richiesta di rito abbreviato.
La
disgiunzione lederebbe il suo diritto di difesa in quanto inevitabilmente si
vedrebbe precluso il diritto di contestare la posizione sostenuta da PI 1 che “(…)
ammettendo una partecipazione al reato inferiore a quella che sostiene il
reclamante, di riflesso gli addebita responsabilità che invece egli sostiene
abbia avuto lui.” (reclamo, p. 3). Occorrerebbe anche tenere conto
dell’amicizia tra PI 2 e PI 1, che potrebbe far supporre, magari anche
involontariamente, una parzialità nel riferire o negare circostanze che
soltanto una piena cognizione dei fatti e delle prove potrebbe contrastare. I
fatti sarebbero poco chiari. L’inchiesta sarebbe complessa. Difficoltà che
avrebbe costretto il pubblico ministero a ridurre i capi di accusa inizialmente
ipotizzati, come risulterebbe dallo scritto 5.9.2024 alle parti.
Il
fatto che taluni coimputati, che spetterà al processo accertare, avrebbero
voluto scaricare la responsabilità su altri sarebbe chiaro. Dagli atti
emergerebbe che PI 2, forse PI 1, entrambi o terzi ignoti avrebbero indotto RE
1 a mettere a disposizione i conti di sue società per le operazioni finanziarie
di clienti rivelatesi illecite, per poi addossargli la responsabilità. Il
magistrato inquirente avrebbe lasciato alla difesa, come indicato nel suo
scritto 5.9.2024, l’onere di “formulare le proprie obiezioni e contestazioni
dinanzi al Giudice di primo grado”. La disgiunzione precluderebbe però di
poter agire in tal modo.
p. Delle
ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e delle
dupliche, si dirà – se necessario – in seguito.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
In
applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,
entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,
in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,
ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui
esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame, inoltrato in data 16.9.2024 contro la pronuncia 5.9.2024 del
procuratore pubblico, è tempestivo (perché
introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1
CPP) e proponibile (BSK StPO – P.
GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP
n. 16).
1.3
RE
1, imputato nel procedimento, ha un interesse giuridicamente protetto ai sensi
dell’art. 382 cpv. 1 CPP che venga esaminato nel merito se il decreto di
disgiunzione, che lo riguarda direttamente, sia lesivo del principio dell’unità
della procedura secondo gli art. 29 s. CPP, che tutelano anche i diritti della
difesa.
1.4
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa
è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Giusta
l’art. 29 cpv. 1 CPP più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se: a.
sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure b. vi è correità o
partecipazione. Per motivi sostanziali, in applicazione dell’art. 30 CPP, il
pubblico ministero e il giudice possono disgiungere oppure riunire i
procedimenti penali.
2.2
Il
principio dell’unità della procedura disciplinato all’art. 29 CPP caratterizza
il diritto procedurale e materiale [art. 49 CP] (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.;
decisione TF 1B_339/2016 del 17.11.2016 consid. 2.3.; ZK StPO – S. SCHLEGEL,
op. cit., art. 29 CPP n. 1; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4.
ed., art. 29 CPP n. 1), mira ad evitare giudizi contraddittori
[nell’accertamento dei fatti, nell’apprezzamento giuridico e/o nella
commisurazione della pena (DTF 138 IV 29 consid. 3.2.; decisione TF 6B_702/2023
del 13.5.2024 consid. 4.1.; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 29 CPP n. 1)]
garantendo parità di trattamento e fairness e serve l’economia
processuale (decisione TF 6B_702/2023 del 13.5.2024 consid. 4.1.; StPO
Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 29 CPP n. 1).
Il principio concerne il perseguimento e il giudizio:
per la congiunzione è sufficiente che una persona sia indiziata, incolpata o
accusata (BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 29 CPP n. 5).
La decisione interessante la disgiunzione dei
procedimenti – che deve essere l’eccezione (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.;
sentenza TF 6B_702/2023 del 13.5.2024 consid. 4.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO,
op. cit., art. 30 CPP n. 1/3; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n.
6), solo se sono dati motivi sostanziali oggettivi (BSK StPO – U. BARTETZKO,
op. cit., art. 30 CPP n. 3) che si riferiscono alle caratteristiche del
procedimento, dell’autore o dei fatti, non ad aspetti meramente organizzativi
da parte delle autorità penali (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF
6B_467/2019 del 19.7.2019 consid. 5.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art.
30.
CPP n. 4a) – deve tenere in considerazione, segnatamente, la salvaguardia
dei diritti della difesa e, nello stesso tempo, il principio dell’economia
processuale (BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4). Una simile
decisione serve alla celerità del procedimento, ossia ad evitare ritardi
(decisione TF 6B_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.2.).
Costituiscono
motivi sostanziali secondo l’art. 30 CPP, per esempio, (nel caso di
disgiunzione di procedimenti penali) l’imminente prescrizione di singoli reati
(DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 6B_688/2019 del 26.9.2019
consid.1.2.1.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto
processuale penale, in FF 2006 p. 1048; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art.
30.
CPP n. 4a; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 4; StPO
Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2), la
violazione del principio di celerità (decisione TF 1B_232/2016 del 14.7.2016
consid. 4.), l’arresto di un correo nell’imminenza del giudizio degli altri
partecipanti (decisione TF 1B_92/2020 del 4.9.2020 consid. 4.2.), le difficoltà
legate al gran numero di correi, dei quali alcuni sono introvabili (decisione
TF 1B_428/2018 del 7.11.2018 consid. 3.2.), la perdurante irraggiungibilità di
singoli coimputati (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 6B_688/2019 del
26.9.2019
consid.1.2.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4a;
ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – D.
JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2), l’introduzione di una lunga
procedura di estradizione (decisione TF 1B_428/2018 del 7.11.2018 consid. 3.2.;
BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 3) oppure (nell’ipotesi di
congiunzione di procedimenti penali) l’esistenza di uno stretto legame
oggettivo tra i diversi reati ipotizzati, per esempio se gli imputati si accusano
a vicenda di reati commessi nel medesimo complesso di fatti (DTF 138 IV 29
consid. 5.5.; decisione TF 1B_121/2021 del 10.11.2021 consid. 4.1.; messaggio
21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF
2006.
p. 1048).
La
decisione sull’attuazione della procedura abbreviata può essere motivo, secondo
le circostanze, di disgiunzione del procedimento (sentenza TF 1B_187/2015 del
6.10.2015
consid. 2.8.).
Se
i reati ipotizzati commessi da più agenti sono strettamente connessi sotto il
profilo dei fatti, la disgiunzione non deve essere ammessa facilmente. Ciò
vale, in particolare, in caso di partecipazione, quando la portata e le
circostanze di quest’ultima sono reciprocamente contestate dai coimputati e
sussiste il rischio che uno dei partecipanti intenda attribuire la colpa agli
altri: c’è infatti il pericolo di decisioni contraddittorie in merito
all’accertamento dei fatti, all’apprezzamento giuridico e/o alla commisurazione
della pena [DTF 134 IV 328
consid. 3.3.; 116 Ia 305 consid. 4b); decisione
TF 6B_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.1.].
Ai
presupposti di legge giusta gli art. 29 s. CPP devono essere applicati criteri
severi perché la conduzione disgiunta di procedimenti nei confronti di presunti
correi e compartecipi determina una rilevante restrizione processuale dei
diritti di parte (decisione TF 6B_1030/2015 del 13.1.2017 consid. 2.3.1.; ZK
StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 8; StPO Praxiskommentar – D.
JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2). Un imputato non ha infatti
veste di parte in un procedimento disgiunto: egli non ha quindi diritto di
partecipare all’interrogatorio di un coimputato in altro procedimento e
all’assunzione delle prove (art. 147 CPP) [decisione TF 6B_590/2023 del
20.9.2023
consid. 1.1.3.].
3.
3.1.
Il
5.9.2024
il magistrato inquirente ha disgiunto il procedimento a carico di PI 1
per i fatti di cui all’inc. MP 2018.10252 dal procedimento a carico di PI 2 e RE
1.
Il
procuratore pubblico ha sostanzialmente ritenuto che PI 1, che aveva ammesso i
fatti, aveva chiesto di procedere nei suoi confronti con rito abbreviato, visti
anche il suo ruolo e la sua partecipazione ridotti. Occorreva dunque
disgiungere il suo procedimento da quello di PI 2 e di RE 1, di modo da
permettere l’attuazione della procedura abbreviata, motivo di disgiunzione
ammesso dal Tribunale federale. Il caso non presentava il rischio di decisioni
contraddittorie. Nel corso dell’inchiesta era stato peraltro eseguito un
confronto diretto tra PI 2 e RE 1. Le parti avevano potuto partecipare a tutti
i verbali di interrogatorio. Un confronto diretto tra PI 1 e PI 2 oppure RE 1
avrebbe potuto avvenire, se del caso, nel corso del pubblico dibattimento,
qualora il giudice di merito l’avesse ritenuto necessario.
3.2
RE
1.
contesta detta conclusione (consid. o.).
3.3
Con
ACC 213/2024 del 5.9.2024 il pubblico ministero ha promosso l’accusa a carico
di PI 2 e di RE 1 davanti alla Corte delle assise criminali siccome accusati
congiuntamente di truffa aggravata (punto 1.) e di accettazione illecita di
depositi del pubblico (ripetuta) [punto 2.]. Il reato di truffa è ipotizzato “grazie
anche alla complicità del contabile PI 1” (p. 2). Il reato di accettazione
illecita di depositi del pubblico è ipotizzato con l’indicazione che PI 2 aveva
incaricato “parallelamente il contabile PI 1 di tenere la contabilità e di
eseguire per lui i bonifici bancari di rimborso alla clientela” (p. 109).
L’ACC
212/2024 del 5.9.2024 (procedura di rito abbreviato) inerente a PI 1 ipotizza
la sua complicità con PI 2 e RE 1 nei reati di truffa aggravata (punto 1.) e di
accettazione illecita di depositi del pubblico (punto 2.).
Di
per sé, dunque, ci sarebbero le condizioni per applicare il principio
dell’unità del procedimento ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lit. b CPP, ovvero per
non disgiungere il procedimento penale.
3.4
Sono
nondimeno presenti motivi sostanziali ai sensi dell’art. 30 CPP che
giustificano la disgiunzione del procedimento penale.
3.4.1
Il
procuratore pubblico ha ritenuto per PI 1 un ruolo di complice e quindi – per
definizione – un ruolo di mero coadiuvante nel contesto della commissione dei
reati oggetto della promozione dell’accusa a carico di PI 2 e RE 1.
Circostanza
che per il magistrato inquirente, unitamente al fatto che PI 1 aveva ammesso i fatti,
giustificava l’accoglimento della di lui istanza intesa alla procedura di rito
abbreviato.
Ora,
secondo la giurisprudenza (sentenza TF 1B_187/2015 del 6.10.2015 consid. 2.8.),
la decisione sull’attuazione della procedura abbreviata può essere motivo,
secondo le circostanze, di disgiunzione del procedimento. Nel caso in esame non
si può del resto ritenere che sussista un rischio particolare che un imputato
possa addossare le responsabilità ad un altro imputato: anche se i fatti devono
essere ancora compiutamente chiariti, i ruoli ed i compiti degli imputati sono
stati accertati nel corso dell’istruzione.
Il
fatto che le versioni degli imputati non siano perfettamente univoche non osta
peraltro ad una disgiunzione: è invero insito in un procedimento penale che le
dichiarazioni non siano sempre coincidenti. Questa situazione non impedisce
però una disgiunzione quando, come in concreto, il pubblico ministero ha
ritenuto che ci fossero le condizioni per una procedura di rito abbreviato.
Si
ricorda che la promozione dell’accusa non è impugnabile (art. 324 cpv. 2 CPP)
[DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.; decisione TF 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid.
2.1.], per cui non si può, con l’impugnazione di un decreto di disgiunzione,
attribuire a questa Corte il compito di procedere ad una valutazione anticipata
delle accuse oggetto della promozione dell’accusa. Il reclamo contro un decreto
di disgiunzione non può invero essere utilizzato per contestare la promozione
dell’accusa, che non è impugnabile.
Questa
Corte non può del resto annullare la promozione dell’accusa nei confronti di PI
1.
in procedura di rito abbreviato. Spetta infatti alla Corte delle assise
correzionali, giusta l’art. 362 cpv. 1 CPP, decidere se la procedura abbreviata
è conforme al diritto e opportuna (lit. a), se l’accusa concorda con le
risultanze del dibattimento e con gli atti di causa (lit. b) e se le sanzioni
proposte sono adeguate (lit. c) [BSK StPO – G. GREINER / I. JAGGI, op. cit.,
art. 362 CPP n. 2 ss.], ritenuto che – se non sono adempiute le condizioni del
giudizio con rito abbreviato – il tribunale rinvia il fascicolo al pubblico
ministero affinché svolta una procedura preliminare ordinaria (art. 362 cpv. 3
CPP) [BSK StPO – G. GREINER / I. JAGGI, op. cit., art. 362 CPP n. 26]. Questa
Corte non può evidentemente sostituirsi al giudice in questa valutazione.
Lo
scritto 5.9.2024 del procuratore pubblico inviato alle parti (doc. B, allegato
al reclamo) non comprova peraltro alcuna particolare complessità del caso. Con
detto atto il magistrato inquirente si è limitato a comunicare che aveva
sussunto i fatti a determinati reati, e non ad altri, conformemente ai principi
giurisprudenziali.
3.4.2
Il
fatto che la disgiunzione determini, per i correi e per i compartecipi, un’importante
restrizione processuale dei diritti di parte, con riferimento all’art. 147 CPP,
disposizione non applicabile in procedimenti distinti, non permette di
inficiare detta conclusione.
Il
decreto di disgiunzione impugnato non priva infatti RE 1 del suo diritto di
confrontarsi, nell’ambito del dibattimento a suo carico, con le dichiarazioni
di PI 1 e, semmai, del suo diritto di farlo interrogare [in applicazione dell’art.
6.
n. 3 lit. d CEDU (decisione TF 6B_330/2021 del 15.9.2021 consid. 1.1.)].
Il
diritto al contraddittorio del reclamante, e più in generale i suoi diritti di
difesa, sarà quindi garantito nel suo procedimento.
3.5
Il
decreto di disgiunzione è pertanto confermato.
4.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del
reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP). Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà a PI 1 un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 2 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 300.--, per complessivi
CHF 1'300.-- (milletrecento), sono poste a carico di RE 1, __________. Lo Stato
della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1, __________, CHF 900.--
(novecento) a titolo di indennità.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale
federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno
del termine (art. 48 cpv. 1 LTF).
4. Intimazione:
Per
conoscenza:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera