Lexipedia

Decisione

60.2024.249

Reclamo dell'imputato contro il decreto di disgiunzione del procuratore pubblico. atto di accusa in procedura abbreviata

8 gennaio 2025Italiano21 min

in parte a confronto con RE 1, pure sentito nella veste di imputato (AI 42). Questi

Source ti.ch

Incarto n.

60.2024.249

Lugano

8 gennaio 2025/mr

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada

sedente per statuire sul reclamo 16/17.9.2024 presentato da

RE 1, ,

patr. da: avv. PR 1, ,

contro

il decreto 5.9.2024 del procuratore pubblico Daniele

Galliano con cui ha disgiunto il procedimento a carico suo e di PI 2, __________

(patr. da: avv. PR 3, __________), sfociato nell’ACC 213/2024 del 5.9.2024,

dal procedimento a carico di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________),

sfociato nell’ACC 212/2024 del 5.9.2024 (inc. MP 2018.10252);

richiamate le osservazioni 23/24.9.2024 e

7/8.11.2024 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione

del gravame –, 26/30.9.2024 e 18.11.2024 (duplica) di PI 1 – che ha parimenti

chiesto il non accoglimento dell’impugnativa –, 3/4.10.2024 e 16/18.11.2024

(duplica) di PI 2 – che si è rimesso al giudizio della Corte, non opponendosi

alla decisione di disgiunzione – e 4.11.2024 (replica) di RE 1 – che si è

confermato nelle sue argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Nel

corso del 2018 è stato promosso un procedimento (inc. MP 2018.10252) nei

confronti di PI 2 e di RE 1 per reati contro il patrimonio, allora nella

titolarità dell’allora procuratore pubblico Francesca Piffaretti-Lanz. Essi

avrebbero commesso numerose truffe facendo credere alle vittime di avere grandi

possibilità di guadagno investendo importi finalizzati alla compravendita di

oro. Gli investitori avrebbero perso interamente il denaro investito perché si

sarebbe trattato di operazioni fittizie. Gli imputati avrebbero ottenuto un

indebito profitto milionario.

b. Il

26.6.2023 il procuratore pubblico Daniele Galliano, nel frattempo divenuto

titolare del procedimento penale, ha interrogato PI 2 quale imputato per i

reati di appropriazione indebita, truffa ed amministrazione infedele aggravata,

in parte a confronto con RE 1, pure sentito nella veste di imputato (AI 42). Questi

è stato interrogato, per i medesimi reati, anche il 27.6.2023 (AI 44). PI 2 è

stato sentito di nuovo il 18.9.2023 (AI 143), pure per esercizio abusivo della

professione di fiduciario.

c. PI

1 è stato interrogato il 4.10.2023 (AI 167) nel predetto procedimento in

qualità di persona informata sui fatti.

d. RE

1 è stato sentito nuovamente il 10.11.2023 (AI 199).

e. Il

4.3.2024 (AI 279) PI 1 è stato interrogato nella veste di imputato per i reati

di truffa ed accettazione indebita di depositi del pubblico (art. 46 cpv. 1

lit. a LBCR), in parte a confronto con RE 1 (nei cui confronti l’istruzione era

stata estesa anche al reato di accettazione indebita di depositi del pubblico).

f. PI

2 è stato risentito in data 8.3.2024 (AI 285), pure per il reato di

accettazione indebita di depositi del pubblico.

g. Il

27.5.2024 il magistrato inquirente ha svolto gli interrogatori finali di PI 2 (AI

308) e di RE 1 (AI 310).

h. Il

29.5.2024 (AI 315) ha avuto luogo l’interrogatorio finale di PI 1. All’inizio

dell’audizione ha indicato che intendeva rilasciare delle dichiarazioni, con la

riserva che il procedimento si concludesse con il rito abbreviato, che ha

contestualmente chiesto.

i. Con

decreti 29.5.2024 il procuratore pubblico ha comunicato alle parti l’imminente

conclusione del procedimento penale prospettando a PI 1 la promozione

dell’accusa per complicità in truffa aggravata ed accettazione indebita di

depositi del pubblico (AI 317), a PI 2 la promozione dell’accusa per truffa

aggravata (perché commessa per mestiere), accettazione indebita di depositi del

pubblico ed esercizio abusivo della professione di fiduciario (AI 318) ed a RE

1 la promozione dell’accusa per truffa aggravata (perché commessa per mestiere)

ed accettazione indebita di depositi del pubblico (AI 319). Ha fissato alle

parti un termine per presentare eventuali istanze probatorie.

j. Quel

giorno (AI 320) il pubblico ministero ha accolto la richiesta di PI 1 di

attuazione della procedura con rito abbreviato.

k. Il

12.6.2024 (AI 335) PI 2 è stato interrogato in relazione alla querela

4/6.6.2024 presentata dal curatore della madre per il reato di appropriazione

indebita per l’utilizzo del di lei denaro.

l. Con

decreto 5.9.2024 il magistrato inquirente ha disgiunto il procedimento penale inc.

MP 2018.10252 a carico di PI 1.

Ha

indicato che PI 2 era gravemente sospettato, con RE 1, di aver commesso

numerose truffe legate ad investimenti fittizi nell’oro nel periodo 2010-2018,

facendo credere alle vittime di avere grandi possibilità di guadagno investendo

degli importi finalizzati alla compravendita di oro. Centoventisette

investitori avrebbero tuttavia perso interamente il denaro investito in quanto

l’operazione era fittizia. Essi erano sospettati di aver cagionato un danno di

oltre CHF 10 mio. Essi erano inoltre gravemente sospettati di aver raccolto

indebitamente dal pubblico oltre CHF 19 mio per trecentodiciotto clienti,

violando l’art. 46 LBCR.

L’inchiesta

si era allargata anche a PI 1. Questi si sarebbe occupato di allestire la contabilità

della __________ e della __________, di eseguire i bonifici bancari sui conti

della __________ (in particolare il rimborso alla clientela grazie ai soldi dei

nuovi clienti) e di tenere aggiornate le tabelle excel con il riassunto del

denaro versato da ogni singolo cliente ed i relativi rimborsi. Era stato

considerato complice dell’agire di PI 2 e di RE 1.

Dopo

aver ricordato l’art. 30 CPP, il procuratore pubblico ha evidenziato che PI 1

aveva ammesso i fatti in occasione dell’interrogatorio 29.5.2024 (AI 315).

Aveva chiesto di procedere nei suoi confronti con rito abbreviato, visti anche

il suo ruolo e la sua partecipazione ridotti. Occorreva dunque disgiungere il

suo procedimento da quello di PI 2 e di RE 1, di modo da permettere

l’attuazione della procedura abbreviata, motivo di disgiunzione ammesso dal

Tribunale federale. Il caso non presentava il rischio di decisioni

contraddittorie. Nel corso dell’inchiesta era stato peraltro eseguito un

confronto diretto tra PI 2 e RE 1. Le parti avevano potuto partecipare a tutti

i verbali di interrogatorio. Un confronto diretto tra PI 1 e PI 2 oppure RE 1

avrebbe potuto avvenire, se del caso, nel corso del pubblico dibattimento,

qualora il giudice di merito l’avesse ritenuto necessario.

Si

doveva altresì considerare che PI 2 rispondeva, singolarmente, anche di altri

reati. Nei suoi confronti erano state adottate misure sostitutive alla

carcerazione, presto in scadenza.

m. Con

ACC 213/2024 del 5.9.2024 il pubblico ministero ha promosso l’accusa davanti

alla Corte delle assise criminali a carico di PI 2 e di RE 1 siccome accusati

congiuntamente di truffa aggravata (punto 1.) e di accettazione illecita di

depositi del pubblico (ripetuta) [punto 2.] ed a carico di PI 2 siccome

accusato singolarmente di appropriazione indebita (ripetuta) [punto 3.] e di

esercizio abusivo della professione di fiduciario (ripetuto) [punto 4.]. Il

procedimento è sub iudice.

n. Il

procuratore pubblico, con ACC 212/2024 del 5.9.2024 (procedura di rito

abbreviato), ha promosso l’accusa nei confronti di PI 1 davanti alla Corte

delle assise correzionali siccome accusato di complicità in truffa aggravata

(punto 1.) e complicità in accettazione illecita di depositi del pubblico

(punto 2.). Ha proposto la condanna dell’imputato alla pena detentiva di

ventiquattro mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due

anni. Il procedimento è sub iudice davanti alla Corte giudicante.

o. Con

gravame 16/17.9.2024 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, sia

annullato il decreto 5.9.2024.

Il

reclamante adduce che l’istruzione avrebbe potuto accertare che i tre imputati

hanno agito con un unico fine – la conduzione di un “affare” patrimoniale – e

con piena cognizione dei fatti. Al fine di garantire il suo diritto di difesa,

sarebbe necessario che i coimputati vengano perseguiti e giudicati in un unico

procedimento penale: per poter accertare le singole responsabilità occorrerebbe

infatti ancora chiarire i ruoli assunti da ognuno di loro, la loro

coordinazione e l’eventuale subordinazione dell’uno rispetto all’altro.

Aspetti, questi, che il processo dovrà accertare, tanto più che le

dichiarazioni degli imputati non collimerebbero. In seguito alla violazione del

principio dell’unità del procedimento, egli non potrebbe più intervenire a sua

difesa per il complesso di fatti che verrebbe accertato nei confronti di PI 1.

Da qui la sua legittimazione a censurare il decreto 5.9.2024 del procuratore

pubblico.

Egli

afferma che PI 1 sarebbe stato interrogato quale persona informata sui fatti il

4.10.2023, su sua chiamata di correità. PI 1 si sarebbe detto praticamente

estraneo ai fatti. Sarebbe stato in seguito sentito quale imputato. Tra gli

imputati, soltanto RE 1 avrebbe reso risposte esaustive e chiarito i fatti e la

sua posizione. PI 2 e PI 1 sarebbero stati piuttosto vaghi e reticenti. Il

procuratore pubblico avrebbe nondimeno considerato l’ultima versione resa da PI

1 come piena ammissione dei fatti. Questi avrebbe invece reso parziali

ammissioni, unicamente su quanto già accertato dal magistrato inquirente e

direttamente a lui contestato, con il fine di ottenere l’accoglimento della

richiesta di rito abbreviato.

La

disgiunzione lederebbe il suo diritto di difesa in quanto inevitabilmente si

vedrebbe precluso il diritto di contestare la posizione sostenuta da PI 1 che “(…)

ammettendo una partecipazione al reato inferiore a quella che sostiene il

reclamante, di riflesso gli addebita responsabilità che invece egli sostiene

abbia avuto lui.” (reclamo, p. 3). Occorrerebbe anche tenere conto

dell’amicizia tra PI 2 e PI 1, che potrebbe far supporre, magari anche

involontariamente, una parzialità nel riferire o negare circostanze che

soltanto una piena cognizione dei fatti e delle prove potrebbe contrastare. I

fatti sarebbero poco chiari. L’inchiesta sarebbe complessa. Difficoltà che

avrebbe costretto il pubblico ministero a ridurre i capi di accusa inizialmente

ipotizzati, come risulterebbe dallo scritto 5.9.2024 alle parti.

Il

fatto che taluni coimputati, che spetterà al processo accertare, avrebbero

voluto scaricare la responsabilità su altri sarebbe chiaro. Dagli atti

emergerebbe che PI 2, forse PI 1, entrambi o terzi ignoti avrebbero indotto RE

1 a mettere a disposizione i conti di sue società per le operazioni finanziarie

di clienti rivelatesi illecite, per poi addossargli la responsabilità. Il

magistrato inquirente avrebbe lasciato alla difesa, come indicato nel suo

scritto 5.9.2024, l’onere di “formulare le proprie obiezioni e contestazioni

dinanzi al Giudice di primo grado”. La disgiunzione precluderebbe però di

poter agire in tal modo.

p. Delle

ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e delle

dupliche, si dirà – se necessario – in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato in data 16.9.2024 contro la pronuncia 5.9.2024 del

procuratore pubblico, è tempestivo (perché

introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1

CPP) e proponibile (BSK StPO – P.

GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP

n. 16).

1.3

RE

1, imputato nel procedimento, ha un interesse giuridicamente protetto ai sensi

dell’art. 382 cpv. 1 CPP che venga esaminato nel merito se il decreto di

disgiunzione, che lo riguarda direttamente, sia lesivo del principio dell’unità

della procedura secondo gli art. 29 s. CPP, che tutelano anche i diritti della

difesa.

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa

è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Giusta

l’art. 29 cpv. 1 CPP più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se: a.

sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure b. vi è correità o

partecipazione. Per motivi sostanziali, in applicazione dell’art. 30 CPP, il

pubblico ministero e il giudice possono disgiungere oppure riunire i

procedimenti penali.

2.2

Il

principio dell’unità della procedura disciplinato all’art. 29 CPP caratterizza

il diritto procedurale e materiale [art. 49 CP] (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.;

decisione TF 1B_339/2016 del 17.11.2016 consid. 2.3.; ZK StPO – S. SCHLEGEL,

op. cit., art. 29 CPP n. 1; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4.

ed., art. 29 CPP n. 1), mira ad evitare giudizi contraddittori

[nell’accertamento dei fatti, nell’apprezzamento giuridico e/o nella

commisurazione della pena (DTF 138 IV 29 consid. 3.2.; decisione TF 6B_702/2023

del 13.5.2024 consid. 4.1.; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 29 CPP n. 1)]

garantendo parità di trattamento e fairness e serve l’economia

processuale (decisione TF 6B_702/2023 del 13.5.2024 consid. 4.1.; StPO

Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 29 CPP n. 1).

Il principio concerne il perseguimento e il giudizio:

per la congiunzione è sufficiente che una persona sia indiziata, incolpata o

accusata (BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 29 CPP n. 5).

La decisione interessante la disgiunzione dei

procedimenti – che deve essere l’eccezione (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.;

sentenza TF 6B_702/2023 del 13.5.2024 consid. 4.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO,

op. cit., art. 30 CPP n. 1/3; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n.

6), solo se sono dati motivi sostanziali oggettivi (BSK StPO – U. BARTETZKO,

op. cit., art. 30 CPP n. 3) che si riferiscono alle caratteristiche del

procedimento, dell’autore o dei fatti, non ad aspetti meramente organizzativi

da parte delle autorità penali (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF

6B_467/2019 del 19.7.2019 consid. 5.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art.

30.

CPP n. 4a) – deve tenere in considerazione, segnatamente, la salvaguardia

dei diritti della difesa e, nello stesso tempo, il principio dell’economia

processuale (BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4). Una simile

decisione serve alla celerità del procedimento, ossia ad evitare ritardi

(decisione TF 6B_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.2.).

Costituiscono

motivi sostanziali secondo l’art. 30 CPP, per esempio, (nel caso di

disgiunzione di procedimenti penali) l’imminente prescrizione di singoli reati

(DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 6B_688/2019 del 26.9.2019

consid.1.2.1.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto

processuale penale, in FF 2006 p. 1048; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art.

30.

CPP n. 4a; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 4; StPO

Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2), la

violazione del principio di celerità (decisione TF 1B_232/2016 del 14.7.2016

consid. 4.), l’arresto di un correo nell’imminenza del giudizio degli altri

partecipanti (decisione TF 1B_92/2020 del 4.9.2020 consid. 4.2.), le difficoltà

legate al gran numero di correi, dei quali alcuni sono introvabili (decisione

TF 1B_428/2018 del 7.11.2018 consid. 3.2.), la perdurante irraggiungibilità di

singoli coimputati (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 6B_688/2019 del

26.9.2019

consid.1.2.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4a;

ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – D.

JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2), l’introduzione di una lunga

procedura di estradizione (decisione TF 1B_428/2018 del 7.11.2018 consid. 3.2.;

BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 3) oppure (nell’ipotesi di

congiunzione di procedimenti penali) l’esistenza di uno stretto legame

oggettivo tra i diversi reati ipotizzati, per esempio se gli imputati si accusano

a vicenda di reati commessi nel medesimo complesso di fatti (DTF 138 IV 29

consid. 5.5.; decisione TF 1B_121/2021 del 10.11.2021 consid. 4.1.; messaggio

21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF

2006.

p. 1048).

La

decisione sull’attuazione della procedura abbreviata può essere motivo, secondo

le circostanze, di disgiunzione del procedimento (sentenza TF 1B_187/2015 del

6.10.2015

consid. 2.8.).

Se

i reati ipotizzati commessi da più agenti sono strettamente connessi sotto il

profilo dei fatti, la disgiunzione non deve essere ammessa facilmente. Ciò

vale, in particolare, in caso di partecipazione, quando la portata e le

circostanze di quest’ultima sono reciprocamente contestate dai coimputati e

sussiste il rischio che uno dei partecipanti intenda attribuire la colpa agli

altri: c’è infatti il pericolo di decisioni contraddittorie in merito

all’accertamento dei fatti, all’apprezzamento giuridico e/o alla commisurazione

della pena [DTF 134 IV 328

consid. 3.3.; 116 Ia 305 consid. 4b); decisione

TF 6B_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.1.].

Ai

presupposti di legge giusta gli art. 29 s. CPP devono essere applicati criteri

severi perché la conduzione disgiunta di procedimenti nei confronti di presunti

correi e compartecipi determina una rilevante restrizione processuale dei

diritti di parte (decisione TF 6B_1030/2015 del 13.1.2017 consid. 2.3.1.; ZK

StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 8; StPO Praxiskommentar – D.

JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2). Un imputato non ha infatti

veste di parte in un procedimento disgiunto: egli non ha quindi diritto di

partecipare all’interrogatorio di un coimputato in altro procedimento e

all’assunzione delle prove (art. 147 CPP) [decisione TF 6B_590/2023 del

20.9.2023

consid. 1.1.3.].

3.

3.1.

Il

5.9.2024

il magistrato inquirente ha disgiunto il procedimento a carico di PI 1

per i fatti di cui all’inc. MP 2018.10252 dal procedimento a carico di PI 2 e RE

1.

Il

procuratore pubblico ha sostanzialmente ritenuto che PI 1, che aveva ammesso i

fatti, aveva chiesto di procedere nei suoi confronti con rito abbreviato, visti

anche il suo ruolo e la sua partecipazione ridotti. Occorreva dunque

disgiungere il suo procedimento da quello di PI 2 e di RE 1, di modo da

permettere l’attuazione della procedura abbreviata, motivo di disgiunzione

ammesso dal Tribunale federale. Il caso non presentava il rischio di decisioni

contraddittorie. Nel corso dell’inchiesta era stato peraltro eseguito un

confronto diretto tra PI 2 e RE 1. Le parti avevano potuto partecipare a tutti

i verbali di interrogatorio. Un confronto diretto tra PI 1 e PI 2 oppure RE 1

avrebbe potuto avvenire, se del caso, nel corso del pubblico dibattimento,

qualora il giudice di merito l’avesse ritenuto necessario.

3.2

RE

1.

contesta detta conclusione (consid. o.).

3.3

Con

ACC 213/2024 del 5.9.2024 il pubblico ministero ha promosso l’accusa a carico

di PI 2 e di RE 1 davanti alla Corte delle assise criminali siccome accusati

congiuntamente di truffa aggravata (punto 1.) e di accettazione illecita di

depositi del pubblico (ripetuta) [punto 2.]. Il reato di truffa è ipotizzato “grazie

anche alla complicità del contabile PI 1” (p. 2). Il reato di accettazione

illecita di depositi del pubblico è ipotizzato con l’indicazione che PI 2 aveva

incaricato “parallelamente il contabile PI 1 di tenere la contabilità e di

eseguire per lui i bonifici bancari di rimborso alla clientela” (p. 109).

L’ACC

212/2024 del 5.9.2024 (procedura di rito abbreviato) inerente a PI 1 ipotizza

la sua complicità con PI 2 e RE 1 nei reati di truffa aggravata (punto 1.) e di

accettazione illecita di depositi del pubblico (punto 2.).

Di

per sé, dunque, ci sarebbero le condizioni per applicare il principio

dell’unità del procedimento ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lit. b CPP, ovvero per

non disgiungere il procedimento penale.

3.4

Sono

nondimeno presenti motivi sostanziali ai sensi dell’art. 30 CPP che

giustificano la disgiunzione del procedimento penale.

3.4.1

Il

procuratore pubblico ha ritenuto per PI 1 un ruolo di complice e quindi – per

definizione – un ruolo di mero coadiuvante nel contesto della commissione dei

reati oggetto della promozione dell’accusa a carico di PI 2 e RE 1.

Circostanza

che per il magistrato inquirente, unitamente al fatto che PI 1 aveva ammesso i fatti,

giustificava l’accoglimento della di lui istanza intesa alla procedura di rito

abbreviato.

Ora,

secondo la giurisprudenza (sentenza TF 1B_187/2015 del 6.10.2015 consid. 2.8.),

la decisione sull’attuazione della procedura abbreviata può essere motivo,

secondo le circostanze, di disgiunzione del procedimento. Nel caso in esame non

si può del resto ritenere che sussista un rischio particolare che un imputato

possa addossare le responsabilità ad un altro imputato: anche se i fatti devono

essere ancora compiutamente chiariti, i ruoli ed i compiti degli imputati sono

stati accertati nel corso dell’istruzione.

Il

fatto che le versioni degli imputati non siano perfettamente univoche non osta

peraltro ad una disgiunzione: è invero insito in un procedimento penale che le

dichiarazioni non siano sempre coincidenti. Questa situazione non impedisce

però una disgiunzione quando, come in concreto, il pubblico ministero ha

ritenuto che ci fossero le condizioni per una procedura di rito abbreviato.

Si

ricorda che la promozione dell’accusa non è impugnabile (art. 324 cpv. 2 CPP)

[DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.; decisione TF 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid.

2.1.], per cui non si può, con l’impugnazione di un decreto di disgiunzione,

attribuire a questa Corte il compito di procedere ad una valutazione anticipata

delle accuse oggetto della promozione dell’accusa. Il reclamo contro un decreto

di disgiunzione non può invero essere utilizzato per contestare la promozione

dell’accusa, che non è impugnabile.

Questa

Corte non può del resto annullare la promozione dell’accusa nei confronti di PI

1.

in procedura di rito abbreviato. Spetta infatti alla Corte delle assise

correzionali, giusta l’art. 362 cpv. 1 CPP, decidere se la procedura abbreviata

è conforme al diritto e opportuna (lit. a), se l’accusa concorda con le

risultanze del dibattimento e con gli atti di causa (lit. b) e se le sanzioni

proposte sono adeguate (lit. c) [BSK StPO – G. GREINER / I. JAGGI, op. cit.,

art. 362 CPP n. 2 ss.], ritenuto che – se non sono adempiute le condizioni del

giudizio con rito abbreviato – il tribunale rinvia il fascicolo al pubblico

ministero affinché svolta una procedura preliminare ordinaria (art. 362 cpv. 3

CPP) [BSK StPO – G. GREINER / I. JAGGI, op. cit., art. 362 CPP n. 26]. Questa

Corte non può evidentemente sostituirsi al giudice in questa valutazione.

Lo

scritto 5.9.2024 del procuratore pubblico inviato alle parti (doc. B, allegato

al reclamo) non comprova peraltro alcuna particolare complessità del caso. Con

detto atto il magistrato inquirente si è limitato a comunicare che aveva

sussunto i fatti a determinati reati, e non ad altri, conformemente ai principi

giurisprudenziali.

3.4.2

Il

fatto che la disgiunzione determini, per i correi e per i compartecipi, un’importante

restrizione processuale dei diritti di parte, con riferimento all’art. 147 CPP,

disposizione non applicabile in procedimenti distinti, non permette di

inficiare detta conclusione.

Il

decreto di disgiunzione impugnato non priva infatti RE 1 del suo diritto di

confrontarsi, nell’ambito del dibattimento a suo carico, con le dichiarazioni

di PI 1 e, semmai, del suo diritto di farlo interrogare [in applicazione dell’art.

6.

n. 3 lit. d CEDU (decisione TF 6B_330/2021 del 15.9.2021 consid. 1.1.)].

Il

diritto al contraddittorio del reclamante, e più in generale i suoi diritti di

difesa, sarà quindi garantito nel suo procedimento.

3.5

Il

decreto di disgiunzione è pertanto confermato.

4.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del

reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP). Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà a PI 1 un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 2 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 300.--, per complessivi

CHF 1'300.-- (milletrecento), sono poste a carico di RE 1, __________. Lo Stato

della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1, __________, CHF 900.--

(novecento) a titolo di indennità.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale

federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una

rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno

del termine (art. 48 cpv. 1 LTF).

4. Intimazione:

Per

conoscenza:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera