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Decisione

60.2024.26

Reclamo dell'imputato contro la decisione del procuratore pubblico con cui ha respinto la sua richiesta di sostituzione del difensore d'ufficio con un patrocinatore di fiducia

25 marzo 2024Italiano37 min

[in accoglimento della sua richiesta di medesima data (AI 35)], l’avv. __________,

Source ti.ch

Incarto n.

60.2024.26

Lugano

25 marzo 2024/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Daniela

Fossati

sedente per statuire sul reclamo 29/31.01.2024

presentato da

RE 1

patr. da: PR 1

contro

le decisioni 07.12.2023 e 19.01.2024 del procuratore

generale sostituto Andrea Maria Balerna con cui ha respinto la sua richiesta di

sostituzione del difensore d’ufficio con un patrocinatore di fiducia (inc. MP

__________);

richiamate le osservazioni 05.02.2024

del difensore d’ufficio di RE 1, avv. PI 1, 05.02.2024 e 19.02.2024 (duplica)

del procuratore generale sostituto, tutte concludenti per la reiezione del

gravame;

richiamata inoltre la replica 09.02.2024

di RE 1, con cui contesta le argomentazioni del magistrato inquirente e reputa

prive di rilevanza le osservazioni dell’avv. PI 1, chiedendo di voler giudicare

come domandato con il reclamo;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Nell’ambito del procedimento penale aperto a carico

di RE 1 – arrestato il 31.08.2023 – per titolo di truffa, amministrazione

infedele aggravata, bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento,

diminuzione dell’attivo in danno dei creditori, cattiva gestione, omissione

della contabilità, falsità in documenti e riciclaggio di denaro, il 1°.09.2023

[in accoglimento della sua richiesta di medesima data (AI 35)], l’avv. __________,

già suo difensore di fiducia, è stato nominato difensore d’ufficio dell’imputato,

con spese della difesa a carico dello Stato (riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP)

[AI 39].

b. In

data 15.09.2023 l’avv. PI 1 è stato nominato difensore d’ufficio dell’imputato,

sempre con spese della difesa a carico dello Stato (riservato l’art. 135 cpv. 4

CPP), in sostituzione dell’avv. __________, che lo stesso giorno aveva

rinunciato alla sua difesa d’ufficio (AI 65 e AI 66).

c. Con

scritto 19.09.2023 l’avv. PR 1 ha informato il procuratore generale sostituto

che la famiglia dell’imputato avrebbe preso contatto con lui in merito alla

possibilità di assumere il mandato quale suo difensore di fiducia, chiedendogli

urgentemente il rilascio di un permesso di visita per incontrarlo quel giorno

(AI 71).

Lo

stesso giorno il magistrato inquirente ha segnalato all’avv. PR 1 che

l’imputato (in carcere da venti giorni) aveva già cambiato un legale (dapprima

come difensore di fiducia e poi come difensore d’ufficio in considerazione della

sua manifesta indigenza), che il 15.09.2023 ha dovuto rinunciare al mandato. Lo

ha inoltre informato che l’imputato, su sua esplicita richiesta, gli avrebbe indicato

un avvocato che però ha preferito non assumere l’incarico. Ha pertanto nominato

un difensore d’ufficio nella persona dell’avv. PI 1, il quale ha già partecipato

ad atti istruttori. Non avendo reputato di avere motivi per la sostituzione del

difensore d’ufficio, ha chiesto all’avv. PR 1 di indicargli se avesse già avuto

contezza della disponibilità finanziaria di chi sarebbe disposto a coprire i

costi della sua difesa (AI 72).

Sempre il 19.09.2023 l’avv. PI 1 ha

tramesso al magistrato inquirente una dichiarazione manoscritta redatta il

medesimo giorno da RE 1, dal seguente tenore:

“Io sottoscritto RE 1 non voglio

nominare un difensore di fiducia (né avv. PR 1 né altri) desidero essere

assistito dal(l’)avvocato PI 1 nominato mio difensore d’ufficio. Visto anche le

mie attuali condizioni finanziarie” (AI 75).

d. Con

scritto 20.09.2023 l’avv. PR 1 ha informato il magistrato inquirente che le

persone che lo hanno contattato per eventualmente assumere la difesa di fiducia

a favore dell’imputato gli avrebbero garantito un versamento iniziale di

diverse migliaia di franchi per le sue prestazioni. Ha altresì addotto che,

nella misura in cui avesse dovuto assumere il mandato, il denaro non sarebbe

andato a carico dei contribuenti. In tal senso ha richiesto di concedergli urgentemente

un permesso di visita (AI 79).

Lo

stesso giorno il procuratore generale sostituto ha informato l’avv. PR 1 di

aver ricevuto uno scritto dell’imputato in cui indicava di non voler nominare un

difensore di fiducia poiché desiderava essere assistito dall’avv. PI 1. Non ha

dunque reputato adempiuti i presupposti per il rilascio di un permesso di

visita. Inoltre, avendo saputo che sarebbe stata la moglie a contattarlo, ha

segnalato all’avv. PR 1 che la stessa avrebbe incontrato a breve il marito in

carcere, ove i coniugi avrebbero potuto discutere dell’eventuale sostituzione

del difensore d’ufficio con un difensore di fiducia. Se l’imputato avesse

dovuto poi presentare una richiesta in tal senso, avrebbe rilasciato il

postulato permesso di visita (AI 80).

Sempre

il 20.09.2023 l’avv. PR 1 ha informato il magistrato inquirente di essere stato

contattato telefonicamente dalla moglie dell’imputato, la quale gli avrebbe

riferito che il marito (dinanzi a lei, alla figlia e a due agenti di Polizia) avrebbe

acconsentito all’assunzione di un mandato di fiducia, chiedendogli il rilascio

di un permesso di visita [sollecitato il 22.09.2023 (AI 90)] per verificare

personalmente questa circostanza/volontà (AI 83).

e. Il

25.09.2023 (richiamando il suo precedente scritto del 20.09.2023) il magistrato

inquirente ha comunicato all’avv. PR 1 di aver preso atto che non conoscesse e

non avesse mai incontrato l’imputato, ma che l’intervento in suo favore sarebbe

stato fortemente auspicato dalla moglie (la quale avrebbe ottenuto il suo

nominativo da __________, che a sua volta l’avrebbe ottenuto dall’avv. __________

il quale avrebbe rifiutato il mandato per un conflitto d’interessi). Lo ha

altresì informato del fatto di aver deciso di interrogare personalmente

l’imputato per chiarire la questione in considerazione della situazione

particolare, delicata e a tratti paradossale per circostanze relative

all’inchiesta che non avrebbe potuto condividere con lui (AI 92).

f. In

occasione del suo interrogatorio del 26.09.2023 l’imputato, assistito dal suo

difensore d’ufficio avv. PI 1, ha confermato che si trovava bene con quest’ultimo

(come già indicato nel suo scritto trasmesso al magistrato inquirente la

settimana precedente) e pertanto non voleva la sua sostituzione e tantomeno

incontrare altri avvocati. Ha altresì dichiarato di non aver mai avuto alcuna

intenzione di cambiare legale, ma in occasione del colloquio la moglie avrebbe

insistito per la sua sostituzione (avendole l’avv. PR 1 ispirato molta

fiducia). Soltanto per mantenere la sua tranquillità, le avrebbe detto che ci

avrebbe pensato, dicendole forse anche che avrebbe seguito la sua volontà.

L’imputato si era detto d’accordo con il procuratore pubblico di informare per

iscritto l’avv. PR 1 della sua volontà di non sostituire l’avv. PI 1, di non

volere incontrare un altro avvocato e di conseguenza di non concedergli un

permesso di visita in suo favore. Ha pure confermato di non conoscere l’avv. PR

1, adducendo che sua moglie gli avrebbe riferito di aver ottenuto il suo

nominativo da __________ su consiglio dell’avv. __________ (AI 99).

Lo stesso giorno il magistrato

inquirente ha informato in tal senso l’avv. PR 1, precisando che per lui la

questione era conclusa (AI 100).

g. Con

lettera manoscritta datata 30.11.2023 (pervenuta al Ministero pubblico il

04.12.2023) RE 1, vista la situazione creatasi con l’avv. PI 1, ha informato il

magistrato inquirente di aver deciso di nominare l’avv. PR 1 quale suo

difensore di fiducia/”famigliare”. Ha al proposito sostenuto che il suo

difensore d’ufficio, essendo verosimilmente molto impegnato, non riuscirebbe a

dedicare il tempo necessario per la sua pratica, lamentando presunte difficoltà

nella comunicazione con il suo patrocinatore in merito ai colloqui (telefonici

e in presenza), poiché non sarebbero avvenuti con regolarità (AI 159).

h. Il

06.12.2023 il magistrato inquirente ha concesso un permesso di visita libero a

favore dell’avv. PR 1 (AI 163).

Con scritto 06.12.2023 l’avv. PR 1 ha

informato il magistrato inquirente che, in occasione del colloquio, l’imputato

gli ha conferito mandato per assisterlo nel procedimento penale in sostituzione

dell’avv. PI 1, allegando la relativa procura. Allo stesso tempo ha chiesto di

concedergli un permesso di visita e telefonico permanente, l’accesso agli atti,

di trasmettere ogni sua futura comunicazione al suo indirizzo (ove l’imputato

ha eletto il domicilio legale) e anche di indicargli i prossimi atti istruttori

(AI 164).

i. Il 07.12.2023 il magistrato inquirente ha

interrogato l’imputato in merito alla sua volontà di sostituire il suo

difensore d’ufficio con l’avv. PR 1 come difensore di fiducia. In

quell’occasione, alla presenza dell’avv. PI 1, l’imputato ha ribadito di avere avuto

difficoltà a mettersi in contatto con lui e di non avere nulla contro la sua

persona. Sarebbe sicuramente un bravo difensore, molto impegnato, ma trovandosi

in carcere, necessiterebbe di maggiori contatti con il suo legale. Nei giorni

precedenti non sarebbe riuscito a contattarlo per presentare un’eventuale

richiesta di espiazione anticipata della pena. Inoltre non sarebbe stato

informato adeguatamente sul contenuto dei verbali delle persone interrogate.

Per questo motivo ha chiesto di nominargli l’avv. PR 1. Dopo che il magistrato

inquirente gli ha fatto notare che egli non aveva chiesto a nessuno di nominare

l’avv. PR 1, ma di averlo nominato personalmente, gli ha spiegato di aver

diritto di nominare uno o più avvocati di fiducia, ma colui che dirige il

procedimento decide il mantenimento o no del patrocinatore d’ufficio. Nel caso

in cui avesse deciso di mantenere entrambi gli avvocati, sarebbe difeso da

entrambi come collegio difensivo. Il magistrato inquirente gli ha altresì

spiegato che il difensore d’ufficio deve garantire una difesa efficace, ma non

servizi supplementari (tra cui sostegno morale e disbrigo di pratiche non in

connessione con il procedimento penale). Da parte sua, l’avv. PI 1 ha

dichiarato di essere sempre stato a sua disposizione (personalmente o tramite

la sua praticante), avendo reputato di aver sempre assistito l’imputato e di

averlo informato in modo corretto. Non avrebbe mai ricevuto osservazioni o

critiche dall’imputato per eventuali difficoltà nella presa di contatto (in uno

dei suoi ultimi colloqui gli avrebbe addirittura chiesto un biglietto da visita

per consigliarlo ad un altro detenuto). L’imputato ha confermato questa

circostanza, sostenendo nondimeno che sarebbe accaduto diverse volte di non

aver trovato l’avv. PI 1 dopo averlo chiamato. Non glielo avrebbe riferito

prima, avendo pensato che le cose dovessero andare in questo modo, ma poi

avrebbe saputo che altri detenuti avrebbero incontrato o perlomeno avrebbero

sentito il loro patrocinatore (anche quello d’ufficio) ogni giorno.

Per quanto concerne il fatto che il suo

legale di fiducia non verrà pagato dallo Stato e a fronte del suo stato di

totale insolvenza (ACB per oltre CHF 1,4 mio e PE per oltre CHF 3,1 mio) e anche

quello di sua moglie (che avrebbe presentato una richiesta di pubblica

assistenza come indicato dallo stesso imputato), l’imputato ha dichiarato che

sua madre e altri famigliari lo avrebbero aiutato a retribuire il patrocinatore

di fiducia. Il magistrato inquirente gli ha confermato che poteva mantenere

l’avv. PR 1 come difensore di fiducia, ma che non vi sarebbero stati motivi per

revocare il mandato al difensore d’ufficio avv. PI 1; vista in particolare la

sua totale insolvenza vi sarebbe stato il rischio concreto che l’avv. PR 1 non avesse

potuto portare a termine la sua difesa per il mancato pagamento dei suoi onorari.

Per il momento la sua difesa avrebbe pertanto continuato con entrambi i legali,

ma le comunicazioni ufficiali sarebbero state trasmesse soltanto all’avv. PI 1

(che avrebbe provveduto ad informare il collega). L’imputato ha dichiarato di

aver capito che l’avv. PI 1 restava suo difensore d’ufficio per garantire una sua

difesa anche nell’eventualità in cui in futuro l’avv. PR 1 avesse dovuto

rescindere il mandato di fiducia e che il magistrato inquirente aveva preso una

decisione in tal senso per aiutarlo (AI 166).

j. Sempre

il 07.12.2023 il magistrato inquirente, con riferimento allo scritto 06.12.2023

dell’avv. PR 1, lo ha informato che a favore dell’imputato era stato designato

un difensore d’ufficio, essendo apparso e apparendo tuttora totalmente privo di

mezzi finanziari (a suo carico vi sarebbero ACB e PE per oltre CHF 4,5 mio). Pure

la moglie dell’imputato appariva priva di mezzi finanziari, avendo (a dire

dell’imputato) presentato una richiesta per ottenere prestazioni assistenziali.

Di conseguenza non comprendeva come l’imputato avesse potuto remunerare un

difensore di fiducia. Anche nell’ipotesi in cui l’imputato inizialmente avesse fatto

capo all’aiuto di famigliari (come da lui dichiarato), vi sarebbe stato un

rischio concreto che a breve il difensore di fiducia non venisse più remunerato.

Già solo per questa ragione, l’incarico assegnato all’avv. PI 1 quale suo

difensore d’ufficio veniva mantenuto, e ciò per tutelare non solo una difesa

continua ed efficace dell’imputato, ma anche il procedimento penale. L’avv. PI

1 avrebbe continuato ad assistere l’imputato come difensore d’ufficio, per il

momento, in parallelo alla sua attività di difensore di fiducia. Ha aggiunto (a

tutela dello stesso avv. PR 1) che l’imputato è accusato di numerosi reati

patrimoniali i cui proventi di reato sarebbero stati ritrovati solo

parzialmente. In veste di difensore di fiducia avrebbe dunque dovuto prestare

particolare attenzione all’origine dei fondi versati in suo favore a titolo di

onorario. La presenza di un collegio di difesa non avrebbe naturalmente potuto

generare ulteriori costi per lo Stato e non avrebbe nemmeno potuto rallentare

l’inchiesta. Ha dunque invitato l’avv. PR 1 a concordare con il difensore

d’ufficio, il quale sarebbe rimasto per il momento il rappresentante principale

ai sensi dell’art. 127 cpv. 2 CPP, le modalità della difesa congiunta. Al suo

scritto ha allegato il permesso permanente per visite e colloqui telefonici

liberi con l’imputato, copia del verbale d’interrogatorio 07.12.2023

dell’imputato e ha concesso al legale di fiducia l’accesso a tutti gli atti (AI

167).

k. Con

scritto 22.12.2023 l’avv. PR 1 ha chiesto al magistrato inquirente il rilascio

di permessi telefonici (sorvegliati e permanenti) e di permessi di visita (in

carcere) a favore della madre e dei fratelli dell’imputato (AI 175).

Con ulteriore scritto 22.12.2023 l’avv. PR

1 ha comunicato al magistrato inquirente di aver spiegato all’imputato e a una

parte dei suoi famigliari il contenuto del suo scritto 07.12.2023, i quali non avrebbero

condiviso le argomentazioni e tantomeno la relativa decisione. In merito

all’applicazione dell’art. 127 cpv. 2 CPP ha rilevato che soltanto l’imputato

avrebbe la facoltà di decidere se far capo a due o più patrocinatori (fatto

avvenuto con la sottoscrizione della procura e l’invio di due scritti dell’imputato

allo stesso magistrato inquirente). Inoltre, stante il tenore dell’art. 135

cpv. 4 CPP, il suo assistito non avrebbe compreso per quale ragione avrebbe

dovuto eventualmente farsi carico di spese procedurali (da lui contestate),

avendo potuto e dovuto essere evitate. Ha chiesto l’emanazione di una decisione

impugnabile alla Corte dei reclami penali qualora dovesse confermare quanto

deciso con il suo scritto 07.12.2023 (AI 176)

l. Con

lettera manoscritta del 15.01.2024 l’imputato ha comunicato al procuratore

generale sostituto di non volere un collegio difensivo, ma unicamente l’avv. PR

1 come legale di fiducia per la sua difesa. In tal senso ha domandato che questo

suo desiderio (espresso più volte) venisse ascoltato e rispettato. Non sarebbe stato

in alcun modo disposto ad assumersi i costi di una difesa d’ufficio. Ha concluso

chiedendo di procedere al più presto alla revoca del difensore d’ufficio (AI

182).

m. Con

scritto 19.01.2024 (trasmesso all’avv. PR 1 e per conoscenza all’avv. PI 1) il

procuratore generale sostituto ha confermato la sua decisione del 07.12.2023.

Ha

in particolare osservato che (trattandosi di un caso di difesa obbligatoria) sarebbe

compito suo garantire, all’imputato privo di mezzi finanziari, una difesa efficace.

Per questa ragione aveva tempestivamente nominato un difensore d’ufficio a

favore dell’imputato in sostituzione del precedente difensore di fiducia (recte

d’ufficio). La situazione finanziaria dell’imputato risulterebbe irrimediabilmente

compromessa (con PE e ACB milionari a suo carico). Non risultava disporre di

alcuna risorsa economica che avrebbe mai potuto permettergli il risanamento

della sua situazione debitoria. In queste circostanze e, in assenza di

indicazioni su come l’imputato avesse potuto remunerare un difensore di fiducia,

aveva reputato di dover mantenere anche la difesa d’ufficio. Il rischio infatti

sarebbe stato quello che, a un certo punto del procedimento, il difensore di

fiducia non fosse più stato pagato con la conseguenza di dover nuovamente

nominare un difensore d’ufficio e pure dell’aumento delle spese a carico dello

Stato. Ha comunque invitato l’avv. PR 1 ad indicargli come il suo assistito

fosse riuscito a far fronte al pagamento di un patrocinatore di fiducia e in

che misura le spese ivi connesse fossero garantite.

n. Con

reclamo 29/31.01.2024 RE 1 chiede di annullare le decisioni 07.12.2023 e

19.01.2024 del procuratore generale sostituto e di ritornare l’incarto al

magistrato inquirente per i suoi incombenti.

Il

reclamante – esposti brevemente i fatti su cui si fondano le decisioni

impugnate e richiamati inoltre gli art. 127, 129 e 104 CPP – reputa che nel

caso in disamina il magistrato inquirente abbia violato l’art. 393 cpv. 2 lit.

a CPP.

1.

Per quanto attiene al fatto che il

magistrato inquirente abbia deciso di mantenere la sua difesa d’ufficio nella

persona dell’avv. PI 1 (e dunque di non procedere alla revoca del suo mandato),

affiancato dal suo difensore di fiducia avv. PR 1, il reclamante reputa che il

procuratore generale sostituto abbia manifestamente violato sia l’art. 129 cpv.

1 CPP, ma anche i suoi diritti ai sensi dell’art. 127 cpv. 5 CPP in

considerazione della sua volontà e del suo desiderio più che evidenti ed

espressi a più riprese di essere assistito unicamente dall’avv. PR 1 quale suo

difensore di fiducia.

L’imposizione del magistrato inquirente

di una sua difesa d’ufficio non solo rappresenterebbe una spesa per lo Stato con

l’anticipo dell’onorario, ma – in caso di condanna – genererebbe pure dei costi

a suo carico che egli non vuole e non vorrà sobbarcarsi. Non comprende per

quale ragione egli sarebbe costretto ad accollarsi spese legali doppie

rispettivamente lo Stato sarebbe costretto a pagare un legale quando

sussisterebbe un’alternativa, di cui se ne chiede l’applicazione.

L’avv. PR 1 avrebbe ricevuto un cospicuo

acconto per le sue prestazioni, il quale potrebbe (se del caso e nella peggiore

delle ipotesi) decidere addirittura di assisterlo a titolo gratuito, tutelando,

in tal modo, sia la continua ed efficace difesa in suo favore, ma anche il

procedimento penale.

2.

L’istituzione di un collegio difensivo

(art. 127 cpv. 2 CPP) da parte del magistrato inquirente sarebbe arbitraria e

priva di qualsivoglia fondamento, dal momento che tale decisione spetterebbe, se

del caso, alle parti. Il procuratore generale sostituto, allo stadio attuale

della procedura, non potrebbe essere considerato come parte ai sensi dell’art.

104 CPP, ciò che comporterebbe l’annullamento della decisione.

Inoltre è lo stesso reclamante ad aver

indicato al magistrato inquirente di volere l’assistenza di un patrocinatore di

fiducia nella persona dell’avv. PR 1, e non di un collegio difensivo (su imposizione

ingiusta del magistrato inquirente, generando costi allo Stato che egli non è

disposto a sostenere).

o. Delle ulteriori argomentazioni e della replica del

reclamante, delle osservazioni dell’avv. PI 1, delle osservazioni e della

duplica del magistrato inquirente si dirà – se necessario – in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il

reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le

decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della

polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle

contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP

oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame,

inoltrato il 29/31.01.2024 contro la decisione 07.12.2023, confermata il

19.01.2024, con cui il procuratore generale sostituto ha mantenuto la nomina

dell’avv. PI 1 come difensore d’ufficio di RE 1 e come suo rappresentante

principale ai sensi dell’art. 127 cpv. 2 CPP, affiancato per il momento

dall’avv. PR 1 come difensore di fiducia, rifiutando dunque la sua richiesta di

sostituire il suo difensore d’ufficio, avv. PI 1, con il suo difensore di fiducia

avv. PR 1, è tempestivo (perché

introdotto nel termine di dieci giorni secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP).

Le decisioni

del procuratore pubblico in materia di

sostituzione del difensore d’ufficio giusta l’art. 134 cpv. 2 CPP sono, di principio, impugnabili con reclamo ai sensi

dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 134 CPP

n. 15; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – V. LIEBER,

3.

ed., art. 134 CPP n. 24; ZK StPO – A. J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n.

16; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 134 CPP n. 25;

CR CPP – B. STRÄULI, op. cit., art. 393 CPP n. 33).

1.3

1.3.1

Un

caso di difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 CPP impone all’imputato

l’assistenza di un difensore di fiducia (cfr. art. 129 CPP) oppure di difensore

d’ufficio (cfr. art. 132 CPP). Nel primo caso, l’imputato è libero di scegliere

il proprio avvocato con l’assunzione dei relativi costi. Nell’ambito della

difesa d’ufficio sono le autorità che designano un difensore a favore dell’imputato,

che viene retribuito dallo Stato – a titolo perlomeno provvisorio – nella

misura in cui ciò sia necessario per salvaguardare i suoi diritti (decisione TF

7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.1.; 1B_355/2022 del 21.09.2022 consid.

3.2.; 1B_294/2019 dell’11.09.2019, consid. 2.1.).

In caso di

difesa obbligatoria, le autorità intervengono allorquando l’imputato, nonostante

ingiunzione di chi dirige il procedimento, non designa un difensore di fiducia

(art. 132 cpv. 1 lit. a cifra 1 CPP) o il mandato è revocato al difensore di

fiducia oppure quest’ultimo ha rimesso il mandato e l’imputato non ha designato

un nuovo difensore entro il termine impartito (art. 132 cpv. 1 lit. a cifra 2

CPP). Una difesa d’ufficio è disposta anche se l’imputato è sprovvisto dei

mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi (art.

132.

cpv. 1 lit. b CPP); quest’ultima condizione è realizzata in caso di difesa

obbligatoria (decisione TF 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.1. con rinvii).

L’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP si applica anche ai casi di difesa obbligatoria

diversi da quelli di cui alla lit. a, in particolare quando l’imputato, che

fino a quel momento aveva un difensore di fiducia, vede la sua situazione

finanziaria cambiare in misura tale da non disporre più dei mezzi necessari per

remunerare questo avvocato (decisioni TF 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid.

2.1.; 1B_355/2022 del 21.09.2022 consid. 3.2.; 1B_294/2019 dell'11.092019

consid. 2.1.; 1B_392/2017 del 14.12.2017 consid. 2.1.).

1.3.2

Il diritto all’assistenza giudiziaria

(art. 29 cpv. 3 e 32 cpv. 2 Cost., 6 cpv. 3 lit. c CEDU e 14 cpv. 3 lit. d

Patto ONU II) deve in particolare consentire all’imputato di beneficiare di una

difesa completa, assidua ed efficace (decisione TF 6B_35/2022 del 24.11.2022

consid. 4.1.; DTF 126 I 194 consid. 3a; decisioni TF 6B_1067/2021

dell’11.04.2022 consid. 1.1; 1B_166/2020 del 25.06.2020 consid. 3.1.2.).

In ambito penale, l’art. 134 cpv. 2 CPP

costituisce il corollario di queste garanzie: questa norma prevede che se il

rapporto di fiducia tra l’imputato e il difensore d’ufficio è notevolmente

deteriorato oppure se una difesa efficace non è più garantita per altri motivi,

chi dirige il procedimento designa un altro difensore d’ufficio (decisione TF

6B_35/2022 del 24.11.2022 consid. 4.1.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale la sostituzione di un difensore d’ufficio deve essere disposta

allorquando il legale trascura gravemente i suoi doveri e, per ragioni oggettive,

la difesa degli interessi dell’imputato non è più garantita. D’altra parte, il

semplice fatto che l’imputato non abbia fiducia nel suo difensore d’ufficio non

gli conferisce il diritto di chiederne la sostituzione nella misura in cui

questa mancanza di fiducia si fondi su motivi esclusivamente soggettivi e non

risulti chiaramente che la condotta del patrocinatore d’ufficio sia gravemente

lesiva degli interessi dell’assistito (decisione TF 6B_35/2022 del 24.11.2022

consid. 4.1.; DTF 138 IV 161 consid. 2.4.; decisioni 6B_1067/2021 del

11.04.2022

consid. 1.3.; 1B_166/2020 del 25.06.2020 consid. 3.1.2.).

La divergenza di opinioni sulla

strategia difensiva o sull’adeguatezza degli atti istruttori da richiedere non

giustifica di per sé una sostituzione del difensore d’ufficio e non consente

nemmeno, in assenza di altri elementi, di mettere in discussione la

professionalità con cui abbia svolto il suo mandato fino a quel momento. ll

difensore d’ufficio non può infatti essere obbligato a sposare qualsiasi punto

di vista del suo cliente, ma deve al contrario esaminare in modo critico e

obiettivo gli atti procedurali che gli vengono richiesti e compiere soltanto

quelli indispensabili nell’interesse del suo mandante (decisione TF 6B_35/2022

del 24.11.2022 consid. 4.1.; DTF 126 I 194 consid. 3.; decisioni TF 6B_1141/2021

del 25.10.2021 consid. 5.; 1B_178/2018 del 16.04.2018 consid. 2.).

L’art.

134.

cpv. 2 CPP non impedisce tuttavia all’imputato, in qualsiasi fase del

procedimento, mediante procura scritta o una dichiarazione a verbale, di

affidare la sua difesa ad un avvocato ai sensi dell’art. 127 cpv. 5 CPP (art.

129.

CPP; decisioni TF 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.2.; 1B_152/2020 del

28.05.2020

consid. 2.1.; 1B_419/2017 del 07.02.2018 consid. 2.2.), nel qual

caso dovrà remunerare personalmente il difensore di fiducia (decisione TF 1B_332/2021

del 06.07.2021 consid. 6.1.con riferimenti.).

È

quindi giustificato che l’autorità di nomina si accerti che l’imputato sia in

grado di sostenere le spese del suo nuovo avvocato, e ciò perlomeno fino alla

conclusione della procedura di prima istanza (decisioni TF 7B_238/2023 del

18.07.2023

consid. 2.2.; 1B_332/2021 del 06.07.2021 consid. 6.1.; 1B_152/2020

del 28.05.2020 consid. 2.1.; 1B_394/2014 del 27.01.2015 consid. 2.2.2. e

2.2.3.). Nel momento in cui questa retribuzione è assicurata, il motivo

all’origine della difesa d’ufficio viene meno e chi dirige il procedimento

revoca il mandato al difensore d’ufficio (art. 134 cpv. 1 CPP; decisioni TF

7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.2.; 1B_332/2021 del 06.07.2021 consid.

6.1.; 1B_394/2014 del 27.01.2015 consid. 2.2.3.).

Se nel corso

del procedimento dovesse ripensarci, l’imputato è libero di rescindere il mandato

del suo difensore di fiducia e presentare una nuova domanda di patrocinio con

spese a carico dello Stato. Tuttavia, non può ottenere entrambe le cose, designare

un difensore di fiducia e poi chiedere il pagamento delle spese della sua

difesa allo Stato (decisioni TF 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.2.; 1B_332/2021

del 06.07.2021 consid. 6.1.; 1B_152/2020 del 28.05.2020 consid. 2.1.;

6B_390/2018 del 25.07.2018 consid. 8.1.). Ammettere questa prassi senza

ulteriori approfondimenti permetterebbe di aggirare in modo inammissibile la

procedura prevista dall’art. 134 cpv. 2 CPP per ottenere la sostituzione di un

difensore d’ufficio; ciò vale in particolare quando le circostanze che

determinano la nuova richiesta sono le stesse che prevalevano al momento della

costituzione del mandato di fiducia (decisioni TF 7B_238/2023 del 18.07.2023

consid. 2.2.; 1B_332/2021 del 06.07.2021 consid. 6.1.; 1B_364/2019 del 28.08.2019

consid. 3.4.).

Il

fatto che la difesa sia obbligatoria non consente in ogni caso un’invocazione

abusiva dei diritti della difesa (decisione TF 7B_238/2023 del 18.07.2023

consid. 2.3.; 1B_332/2021 del 06.07.2021 consid. 6.1.; DTF 131 I 185 consid.

3.2.4.).

1.3.3

Giusta

l’art. 127 cpv. 1 CPP l’imputato, l’accusatore privato e gli altri partecipanti

al procedimento possono avvalersi del patrocinio a tutela dei loro interessi.

L’imputato può in linea di principio nominare un patrocinatore di sua scelta

per tutelare i propri interessi (art. 127 cpv. 1 e 129 cpv. 1 CPP, art. 32 cpv.

2.

Cost., art. 6 cpv. 3 lit. c CEDU e art. 14 cpv. 3 Patto ONU II; decisione TF

1B_59/2018 del 31.05.2018 consid. 2.4.). Le parti possono far capo a due o più

patrocinatori, nella misura in cui il procedimento non ne risulti indebitamente

ritardato (cfr. art. 127 cpv. 2 frase 1 CPP). L’imputato ha quindi il diritto

di essere difeso da più di un rappresentante legale.

Il

diritto alla libera scelta del difensore non è tuttavia illimitato. Restano

riservati le disposizioni della procedura penale, le normative professionali

applicabili e i requisiti di ammissione. In questo contesto può essere

ammissibile intervenire sia nel diritto dell’imputato di scegliere liberamente

il proprio difensore che nel libero esercizio della professione (art. 27 cpv. 2

BV) dei patrocinatori toccati (decisione TF 1B_59/2018 del 31.05.2018 consid.

2.4

che rinvia alla decisione TF 1B_7/2009 del 16.03.2009 consid. 5.5., non

pubblicata in DTF 135 I 261; 1B_263/2016 del 04.10.2016 consid. 2.1.; ciascuna

con riferimenti).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale l’imputato ha il diritto di essere

assistito da una difesa di fiducia in aggiunta alla difesa d’ufficio (decisioni

TF 1B_424/2020 del 15.12.2020 consid. 2.3.; 6B_865/2018 del 14.11.2019 consid. 13.2.; 6B_744/2017 del

27.02.2018

consid. 1.4., in: SJ 2018 I 241; 1B_289/2012 del 28.06.2012 consid.

2.3.2.). Di regola decade quindi la necessità di una difesa d’ufficio (art. 134

cpv. 1 CPP in relazione all’art. 132 cpv. 1 lit. a cifra 1 CPP; decisione TF

1B_394/2014 del 27.01.2015 consid. 2.2.3.). La difesa simultanea tramite un

difensore d’ufficio e un difensore di fiducia non viene esclusa se è necessario

designare una difesa d’ufficio oltre alla difesa di fiducia già esistente

laddove l’imputato tenta di ritardare il procedimento penale con la nomina e la

revoca di patrocinatori (decisioni TF 1B_424/2020

del 15.12.2020 consid. 2.3.;

6B_744/2017 del 27.02.2018 consid. 1.4.; 1B_289/2012 del 28.06.2012 consid. 2.3.2.). Considerazioni analoghe valgono se è dubbio

che il finanziamento e quindi la continuazione della difesa di fiducia siano

garantiti perlomeno fino alla conclusione della procedura di prima istanza,

soprattutto se la precedente difesa d’ufficio si fondava sull’indigenza

dell’imputato (art. 132 cpv. 1 lit. b CPP; decisioni TF 1B_424/2020 del

15.12.2020

consid. 2.3.; 6B_744/2017

del 27.02.2018 consid. 1.4.; 1B_289/2012

del 28.06.2012 consid. 2.3.2.).

Giusta l’art. 127 cpv. 2 frase 2 CPP, in

caso di due o più patrocinatori, le parti devono designare una di esse come

rappresentante principale abilitato a compiere gli atti di rappresentanza

dinanzi alle autorità penali e il cui domicilio sia l’unico recapito per le

notificazioni. In una recente decisione del 15.12.2020 l’Alta Corte ha

confermato che la formulazione di questa norma (anche nella versione in

francese e in italiano) è inequivocabile: le parti designano di principio il

rappresentante principale, e non – come era accaduto in quello specifico caso –

il pubblico ministero (decisione TF 1B_424/2020 del 15.12.2020 consid. 2.5.).

Il Tribunale federale ha pure precisato che da un’interpretazione

costituzionale dell’art. 127 cpv. 2 CPP si evince che il pubblico ministero

avrebbe dovuto sentire l’interessato prima di designare il suo rappresentante

principale, e ciò nell’ottica di una garanzia minima ai sensi dell’art. 29 cpv.

2.

Cost. e anche in applicazione dell’art. 3 cpv. 2 lit. c CPP (secondo cui le

autorità penali si attengono all’imperativo di garantire parità ed equità di

trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il

diritto di essere sentiti), così come dell’art. 107 cpv. 1 lit. d CPP (secondo

cui le parti hanno il diritto di esprimersi sulla causa e sulla procedura),

adducendo che il diritto di essere sentito assicurava all’interessato la

facoltà di esprimersi sulla causa prima che venisse presa una decisione che lo

toccava nella sua situazione giuridica (decisione TF 1B_424/2020 del 15.12.2020

consid. 2.6.; DTF 145 I 167 consid. 4.1. con riferimenti; decisioni 6B_103/2015

del 21.04.2015 consid. 2.2.; 1B_345/2014 del 09.01.2015 consid. 2.1.).

2.

2.1.

Nel

caso in disamina è pacifico che il reclamante necessiti di una difesa

obbligatoria ai sensi dell’art. 130 CPP.

Dal

1°.09.2023 a favore dell’imputato, sprovvisto di mezzi finanziari, è stato

assegnato un difensore d’ufficio, dapprima nella persona dell’avv. __________

che era il suo patrocinatore di fiducia, e poi dal 15.09.2023 nella persona

dell’avv. PI 1, con spese della difesa a carico dello Stato (riservato l’art.

135.

cpv. 4 CPP), in sostituzione del suo precedente legale (avendo dovuto

rinunciare al mandato). E ciò nel rispetto dell’art. 133 cpv. 2 CPP, essendo

stato tenuto conto anche dei desideri dell’imputato (cfr. consid. c.).

L’avv.

PI 1 è tuttora il difensore d’ufficio dell’imputato, il cui operato non viene

peraltro messo in discussione con il reclamo e tantomeno con le osservazioni di

replica. Nello specifico, allo stadio attuale della procedura, i presupposti

per un’eventuale richiesta di sostituzione e di conseguenza di revoca del

difensore d’ufficio non appaiono comunque adempiuti, non risultando dagli atti

che vi sia un notevole deterioramento del rapporto di fiducia tra l’imputato e

il suo difensore d’ufficio e tantomeno che sia venuta meno una difesa efficace

ai sensi dell’art. 134 cpv. 2 CPP. Per quanto attiene alle presunte difficoltà

nella comunicazione con il suo patrocinatore d’ufficio (in merito a presunti colloqui

telefonici e in presenza che sarebbero avvenuti con irregolarità) sollevate dall’imputato

con lettera manoscritta del 30.11/04.12.2023 (cfr. consid. g.) – peraltro non

riproposte in questa sede – si ricorda che questa Corte ha già avuto modo di

ribadire che gli interventi del difensore d’ufficio devono limitarsi a quanto

strettamente necessario per le esigenze processuali e la difesa penale, e che

egli non deve assumersi oneri di sostegno morale o aiuto sociale (cfr. sentenze

CRP 60.2020.192 del 16.09.2020 consid. 3.2.; CRP 60.2016.119 del 12.07.2016

consid. 3.2.).

Il 06.12.2023 l’avv. PR 1, dopo aver ottenuto

un colloquio libero, ha informato il magistrato inquirente di aver assunto il

mandato di patrocinio di fiducia in favore dell’imputato in sostituzione

dell’avv. PI 1, allegando la relativa procura (cfr. consid. h.). L’imputato ha

dunque espresso la sua volontà al magistrato inquirente di procedere alla

sostituzione (e di conseguenza alla revoca) del suo difensore d’ufficio, con il

suo difensore di fiducia, avv. PR 1 (e non alla sua nomina come nuovo difensore

d’ufficio). Si è detto sopra che, secondo il Tribunale federale, se un legale

dovesse proporsi per l’assunzione di un mandato di fiducia allorquando vi sia

già una difesa d’ufficio a favore di un altro legale, l’autorità di nomina – in

casu il ministero pubblico – deve accertarsi, prima di revocare la difesa

d’ufficio, che l’imputato sia in grado di pagare l’onorario del suo nuovo

legale perlomeno fino alla conclusione della procedura di prima istanza; ciò a

maggior ragione laddove la precedente difesa d’ufficio si basava sull’indigenza

dell’imputato. Non appena la retribuzione è assicurata, il motivo all’origine

della difesa d’ufficio viene dunque meno e chi dirige il procedimento revoca il

mandato al difensore d’ufficio (art. 134 cpv. 1 CPP) [cfr. consid. 1.3.2. e

consid. 1.3.3.].

Ora, nel caso concreto, il giorno

successivo al suo arresto, con decreto 1°.09.2023 (tuttora in essere)

l’imputato, stante la sua situazione finanziaria, è stato ammesso al beneficio

del gratuito patrocinio con l’assunzione delle spese della sua difesa a carico

dello Stato (riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP). Dall’estratto del registro delle

esecuzioni ex art. 8a LEF (di ben 27 pagine, stato 24.11.2023) risultano

infatti esecuzioni a suo carico per complessivi CHF 3'104'990.14 e 198

attestati di carenza beni per un totale di CHF 1'446'966.77 (AI 151).

Il 07.12.2023 il magistrato inquirente

ha quindi deciso di interrogare l’imputato, tra l’altro, in merito alla sua

volontà di sostituire il suo difensore d’ufficio con l’avv. PR 1 come difensore

di fiducia (cfr., nel dettaglio, consid. i).

Con scritto 07.12.2023 il magistrato inquirente ha

informato l’avv. PR 1 che a favore dell’imputato era stato designato un

difensore d’ufficio, essendo apparso e apparendo tuttora totalmente privo di

mezzi finanziari (a suo carico vi sarebbero ACB e PE per oltre CHF 4,5 mio).

Pure la moglie dell’imputato appariva priva di mezzi finanziari, avendo (a dire

dell’imputato) presentato una richiesta per ottenere prestazioni assistenziali.

Di conseguenza non comprendeva come l’imputato avesse potuto remunerare un

difensore di fiducia. Anche nell’ipotesi in cui RE 1 avesse inizialmente fatto

capo all’aiuto di famigliari (come da lui stesso dichiarato), vi sarebbe stato

un rischio concreto che a breve il difensore di fiducia non venisse più

remunerato. Già solo per questa ragione, l’incarico assegnato all’avv. PI 1 quale

suo difensore d’ufficio veniva mantenuto, e ciò per tutelare non solo una

difesa continua ed efficace dell’imputato, ma anche il procedimento penale.

L’avv. PI 1 avrebbe continuato ad assistere l’imputato come difensore d’ufficio,

per il momento, in parallelo alla sua attività di difensore di fiducia. Ha

aggiunto (a tutela dello stesso avv. PR 1) che l’imputato è accusato di

numerosi reati patrimoniali i cui proventi di reato sarebbero stati ritrovati

solo parzialmente. In veste di difensore di fiducia avrebbe dunque dovuto

prestare particolare attenzione all’origine dei fondi versati in suo favore a

titolo di onorario. La presenza di un collegio di difesa non avrebbe

naturalmente potuto generare ulteriori costi per lo Stato e non avrebbe nemmeno

potuto rallentare l’inchiesta. Ha dunque invitato il legale di fiducia a

concordare con il difensore d’ufficio, il quale sarebbe rimasto per il momento

il rappresentante principale ai sensi dell’art. 127 cpv. 2 CPP, le modalità

della difesa congiunta (AI 167).

Con ulteriore scritto 22.12.2023 l’avv. PR

1.

ha comunicato al magistrato inquirente che sia l’imputato sia una parte dei

suoi famigliari non avrebbero condiviso le argomentazioni del suo scritto

07.12.2023

e tantomeno la relativa decisione. In merito all’applicazione

dell’art. 127 cpv. 2 CPP ha rilevato che soltanto l’imputato avrebbe la facoltà

di decidere se far capo a due o più patrocinatori (fatto avvenuto con la

sottoscrizione della procura e l’invio di due scritti dell’imputato allo stesso

magistrato inquirente). Inoltre, stante il tenore dell’art. 135 cpv. 4 CPP, il

suo assistito non avrebbe compreso per quale ragione dovrebbe eventualmente

farsi carico di spese procedurali (da lui contestate), avendo potuto e dovuto

essere evitate (AI 176)

Con

lettera manoscritta del 15.01.2024 l’imputato ha comunicato al procuratore

generale sostituto di non volere un collegio difensivo, ma unicamente l’avv. PR

1.

come legale di fiducia per la sua difesa. In tal senso ha domandato che

questo suo desiderio (espresso più volte) venisse ascoltato e rispettato. Non

sarebbe in alcun modo disposto ad assumersi i costi di una difesa d’ufficio. Ha

concluso chiedendo di procedere al più presto alla revoca del difensore d’ufficio

(AI 182).

Con

scritto 19.01.2024 il procuratore generale sostituto ha confermato la sua

decisione del 07.12.2023.

Ha

in particolare osservato che (trattandosi di un caso di difesa obbligatoria)

sarebbe compito suo garantire, all’imputato privo di mezzi finanziari, una

difesa efficace. Per questa ragione aveva tempestivamente nominato un difensore

d’ufficio a favore dell’imputato in sostituzione del precedente difensore di

fiducia (recte d’ufficio). La situazione finanziaria dell’imputato risulterebbe

irrimediabilmente compromessa. Non risultava disporre di alcuna risorsa

economica che avrebbe mai potuto permettergli il risanamento della sua

situazione debitoria. In queste circostanze e, in assenza di indicazioni su

come l’imputato avesse potuto remunerare un difensore di fiducia, aveva

reputato di dover mantenere anche la difesa d’ufficio. Il rischio infatti

sarebbe stato quello che, a un certo punto del procedimento, il difensore di

fiducia non fosse più stato pagato con la conseguenza di dover nuovamente

nominare un difensore d’ufficio e pure dell’aumento delle spese a carico dello

Stato. Ha comunque invitato l’avv. PR 1 ad indicargli come il suo assistito

fosse riuscito a far fronte al pagamento di un patrocinatore di fiducia e in

che misura le spese ivi connesse fossero garantite.

2.2

Si ha dunque

che il magistrato inquirente ha deciso di mantenere la difesa d’ufficio

dell’imputato nella persona dell’avv. PI 1, affiancato dall’avv. PR 1 come

difensore di fiducia. A ragione non ha potuto revocare il mandato del difensore

d’ufficio, non avendo ottenuto alcuna certezza che l’imputato – totalmente

sprovvisto dei mezzi necessari – sarà in grado di remunerare il suo difensore

di fiducia perlomeno fino alla conclusione della procedura di prima istanza

(dal momento che la sua attuale difesa d’ufficio, ma anche quella precedente si

fondava sulla sua indigenza). Il fatto che il 20.09.2023 (peraltro in un

periodo in cui l’imputato non voleva nemmeno cambiare patrocinatore, cfr. consid.

d.) l’avv. PR 1 avesse informato il magistrato inquirente che le persone che lo

hanno contattato in merito alla possibilità di assumere la difesa di fiducia a

favore dell’imputato gli avrebbero garantito un versamento iniziale di diverse

migliaia di franchi per le sue prestazioni (AI 79) e che in occasione del suo

interrogatorio del 07.12.2023 l’imputato avesse dichiarato che lo avrebbero

aiutato sua madre e altri famigliari (AI 166, p. 3) e infine che con il reclamo

il suo legale di fiducia sostenga di aver “… ottenuto un” non meglio

precisato

“cospicuo acconto per la propria attività” (cfr. doc. CRP

1, p. 4),

non sono manifestamente delle garanzie sufficienti per la

copertura dei costi della difesa di fiducia, non essendo stata apportata alcuna

prova concreta in merito (cfr. decisione TF 1B_394/2014 del 27.01.2015 consid.

2.2.3.).

2.3

Sul fatto che

il procuratore generale sostituto abbia deciso di mantenere l’incarico come

difensore d’ufficio a favore dell’avv. PI 1 e quale rappresentante principale

ai sensi dell’art. 127 cpv. 2 CPP, affiancato al difensore di fiducia, avv. PR

1, occorre ricordare che il Tribunale federale non esclude un’imposizione di

una difesa simultanea tramite un difensore d’ufficio e un difensore di fiducia

nel caso in cui il finanziamento dell’onorario da parte dell’imputato indigente

sia dubbio (cfr. consid. 1.3.3.).

Va inoltre

tenuto presente che nel caso in disamina, nel rispetto del diritto di essere

sentito (cfr. consid. 1.3.3.), il 07.12.2023 il magistrato inquirente ha

sentito l’imputato prima di designare l’avv. PI 1 come il suo rappresentante

principale ai sensi dell’art. 127 cpv. 2 CPP. L’imputato, dichiarando di aver “capito

bene la situazione, che” gli andava “… senz’altro bene”, ha dunque

potuto esprimersi in merito e non ha nemmeno contestato la proposta del

magistrato inquirente (cfr. AI 166, p. 3).

2.4

Visto quanto precede, nel caso concreto

non si può concludere che il magistrato inquirente abbia violato l’art. 129

cpv. 1 in relazione all’art. 127 cpv. 5 CPP e tantomeno l’art. 127 cpv. 2 CPP

come sollevato dal reclamante.

Si deve inoltre aggiungere che il

magistrato inquirente ha ad ogni modo ammesso l’avv. PR 1 come difensore di

fiducia a favore dell’imputato, parallelamente al difensore d’ufficio avv. PI 1.

Nel caso in cui il reclamante, privo dei mezzi necessari, volesse ottenere la

sostituzione della difesa d’ufficio nella persona dell’avv. PI 1 con l’avv. PR

1.

come difensore di fiducia, egli dovrà garantire concretamente al magistrato

inquirente di essere in grado di sostenere le spese del suo nuovo avvocato, e

ciò perlomeno fino alla conclusione della procedura di prima istanza, come

esatto dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Allorquando la retribuzione

sarà assicurata, il motivo all’origine della difesa d’ufficio verrà meno e chi

dirige il procedimento (in casu il procuratore generale sostituto) potrà

revocare il mandato al difensore d’ufficio (art. 134 cpv. 1 CPP).

3.

Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.

Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente

(art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

650.-- (seicentocinquanta) sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera