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Decisione

60.2024.271

Reclamo degli imputati contro il decreto del procuratore pubblico che ha respinto la loro istanza di dissequestro di averi mobili ed immobili. principio di proporzionalità. carenza di motivazione

27 dicembre 2024Italiano22 min

esposto 16.12.2019 (AI 1) __________, la __________ (oggi in liquidazione), __________,

Source ti.ch

Incarto n.

60.2024.271

Lugano

27 dicembre 2024/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada

sedente per statuire sul reclamo 10.10.2024 presentato da

RE 1, ,

RE 2, ,

RE 3, ,

tutti patr. da: avv. PR 1, ,

contro

il decreto 3.10.2024 emanato dal procuratore

pubblico Daniele Galliano con cui – nel procedimento penale inc. MP

2019.12421 promosso anche nei loro confronti per reati contro il patrimonio –

ha respinto la loro istanza di dissequestro 23.9.2024;

richiamate le osservazioni 25.10.2024,

5/6.11.2024 (duplica) e 15/18.11.2024 del magistrato inquirente – che ha postulato

la reiezione del gravame – e 31.10.2024 (replica) e 13/11.2024 (triplica) di RE

1, RE 2 ed RE 3 – che si sono confermati nelle loro argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con

esposto 16.12.2019 (AI 1) __________, la __________ (oggi in liquidazione), __________,

la __________ (oggi in liquidazione), __________, e la __________, __________, società

che avrebbero fatto capo a __________, hanno denunciato __________ e le altre

persone coinvolte nei fatti, in particolare RE 1, (ex) moglie di quest’ultimo,

per le ipotesi accusatorie di estorsione, truffa e minaccia.

I

denuncianti hanno sostanzialmente addotto che __________, che avrebbe

conosciuto __________ nel 2009, avrebbe fatto credere a quest’ultimo, con segnatamente

telefonate fatte da persone da lui incaricate, che __________ e la sua famiglia

fossero minacciati e che l’imputato potesse proteggerlo perché appartenente ad

un’organizzazione segreta. Protezione per la quale __________ avrebbe

corrisposto importanti somme di denaro a __________, a RE 1 ed ai loro figli RE

2 ed RE 3. Secondo l’esposto, i denuncianti avrebbero versato a favore di RE 3 la

somma di CHF 618'707.60, a favore di RE 2 l’importo di CHF 788'496.95 ed a

favore di RE 1 CHF 1'385'487.66.

I

denuncianti, che avrebbero avuto un danno di CHF 20 mio, si sono costituiti

accusatori privati nel procedimento penale, allora nella titolarità del

procuratore pubblico Chiara Borelli.

L’esposto

è stato registrato come inc. MP 2019.12421.

b. Con

ordine 4.9.2024 (AI 219) il procuratore pubblico Daniele Galliano, divenuto

titolare del procedimento penale promosso per i reati di truffa, appropriazione

indebita e riciclaggio di denaro, ha disposto il blocco di tutti i fondi

immobiliari di proprietà di __________, RE 1, RE 2 ed RE 3. Ha indicato, in

particolare, che dall’inchiesta emergeva che RE 3 aveva beneficiato di alcuni

importi di denaro provenienti dalle relazioni di __________, e meglio CHF

63'500.00 e CHF 150'759.00 per presunte pigioni, e che RE 2 aveva beneficiato

di alcuni importi di denaro provenienti dalle relazioni di __________, e meglio

CHF 55'000.00 per presunte pigioni. RE 1 aveva beneficiato di alcuni importi

provento di reato, e meglio CHF 1'072’214.00.

Occorreva

procedere al blocco degli immobili in quanto soggetti a confisca o in vista

della pronuncia di un risarcimento equivalente.

c. Sempre

quel giorno, 4.9.2024 (AI 220/221), con le medesime motivazioni, il magistrato

inquirente ha inoltre disposto – all’indirizzo di due istituti bancari – il sequestro

delle relazioni intestate a RE 1, RE 2 ed RE 3.

d. Con

istanza 23.9.2024 (AI 230) RE 1, RE 2 ed RE 3 hanno chiesto il dissequestro dei

conti.

Essi

hanno addotto di essere a conoscenza soltanto di transenna, perché indicato in

un allegato di una procedura civile, dell’esistenza di una denuncia penale nei

confronti di __________, poi estesa a loro. Fino a quel momento non erano mai

stati coinvolti in qualsiasi atto di natura procedurale penale e non avevano

avuto accesso agli atti. Non sapevano nulla degli addebiti a loro mossi, se non

per quanto menzionato negli ordini di sequestro.

Essi

hanno contestato ogni accusa e quindi i sequestri.

Hanno

esposto la stima fiscale (che avrebbe rappresentato un massimo dell’80% del

valore di mercato) degli immobili: CHF 1'291’000.00 per RE 1, CHF 2'865'998.00

per RE 2 e CHF 1'847'000.00 per RE 3.

Hanno

affermato che, pur contestando gli addebiti, rinunciavano – temporaneamente – a

domandare il dissequestro dei beni immobili, postulando soltanto il

dissequestro dei conti bancari.

In

via subordinata, hanno chiesto il dissequestro parziale dei conti.

e. Il

3.10.2024 il pubblico ministero ha respinto l’istanza di dissequestro.

Ha

indicato che, in quel momento, non riusciva ad esprimersi perché gli

accertamenti dell’Équipe finanziaria erano in corso. Avrebbe convocato RE 2, RE

3 e RE 1 ad un verbale di interrogatorio per contestare loro le emergenze

istruttorie non appena avesse avuto un quadro più chiaro della situazione.

L’inchiesta era molto complessa.

Dai

primi accertamenti emergeva che gli imputati avrebbero comunque ricevuto denaro

provento di reato. Nei loro confronti erano state sporte diverse denunce penali

da parte di più accusatori privati. Soltanto __________ lamentava un danno di

CHF 20 mio. Gran parte del denaro sembrava essere confluito sulle relazioni di RE

3, RE 2 e RE 1 oppure essere stato utilizzato per acquisti in loro favore.

Non

appena le ricostruzioni finanziarie fossero terminate, il magistrato inquirente

avrebbe rivalutato i sequestri in essere.

f. Con

gravame 10.10.2024 RE 1, RE 2 ed RE 3 postulano che, in accoglimento

dell’impugnativa, in via principale l’ordine di sequestro 4.9.2024 sia

annullato per tutti i beni mobili e il sequestro sia mantenuto solo sugli

immobili e in via subordinata l’ordine di sequestro 4.9.2024 sia modificato nel

senso che il conto in CHF di RE 1 presso la __________ sia liberato nella

misura di CHF 200'000.00, che tutti i conti di RE 2 siano liberati, ad

eccezione dell’importo di CHF 205'525.00, e che tutti i conti di RE 3 siano

liberati almeno per CHF 100'000.00.

I

reclamanti, ricordate la denuncia e l’azione risarcitoria presentata il

5.7.2021, adducono che – secondo il procuratore pubblico – occorrerebbe

procedere al sequestro di tutti i loro averi (immobili e conti bancari) per un

valore fiscale netto già per i soli immobili di CHF 4.3 mio. Per il magistrato

inquirente, RE 3 avrebbe beneficiato di alcuni importi di denaro (CHF 63'500.00

e CHF 150'759.00) provenienti da relazioni di __________. Anche RE 2 avrebbe

beneficiato di alcuni importi di denaro (CHF 55'000.00) provenienti da

relazioni di __________. RE 1 avrebbe beneficiato di CHF 1'072'214.00.

Tutti

gli immobili, con un’unica eccezione, sarebbero di loro proprietà da una data

anteriore al momento in cui __________ avrebbe conosciuto __________. Inoltre,

gli importi fatti valere da __________ nei loro confronti nella causa civile (introdotta

un anno e mezzo dopo la denuncia) sarebbero differenti e, nel caso di RE 1,

decisamente minori rispetto a quelli indicati dal pubblico ministero. Sarebbe

quindi manifesto che un simile sequestro globale ed indiscriminato di ogni loro

bene, a fronte di vantate (censurate) ben più ridotte pretese, considerata

l’anteriorità degli acquisti immobiliari rispetto ai fatti contestati,

lederebbe crassamente i principi fondamentali che regolerebbero il sequestro

confiscatorio e la garanzia della proprietà.

Per

i reclamanti, la macroscopica differenza degli importi sequestrati rispetto a

quelli, secondo il denunciante ed il pubblico ministero, a loro pervenuti a

seguito dei contestati fatti attesterebbe prima facie che non sarebbe

comunque dato un rapporto di connessione tra i (presunti) reati ed i beni

oggetto di sequestro.

Sarebbero

state bloccate tutte le loro relazioni bancarie (CHF 1'031'375.22). Sarebbero stati

privati perfino dei mezzi per far fronte alle proprie necessità economiche ed a

quelle dei famigliari. Da qui la richiesta, in via principale, di dissequestrare

tutti i loro conti.

Con

riferimento alla causa civile, essi affermano che __________ non avrebbe fatto

la minima chiarezza sulle proprie pretese e sul loro asserito contestato

fondamento. Le sue memorie civili apparirebbero una lunga sequela di vacue

infondate illazioni sul fatto che essi avrebbero ricevuto importanti somme di

denaro e che “non avrebbero dovuto ignorare che esse erano versate senza la

benché minima ragione”. La denuncia sarebbe stata presentata nel 2019.

Essi, sebbene siano trascorsi cinque anni, non sarebbero mai stati sentiti. In

cinque anni non avrebbero peraltro compiuto il minimo atto di

distrazione/alienazione dei propri beni.

Il

sequestro sarebbe ingiustificato: il procuratore pubblico stesso avrebbe

ammesso che “l’inchiesta è molto complessa”; egli tra il 4.9.2024 ed il

3.10.2024 sarebbe nondimeno giunto alla conclusione che i reati avrebbero

comportato la sottrazione di un fumoso, evanescente ed imprecisato importo di

CHF 20 mio, di cui “gran parte sarebbe confluito sulle relazioni bancarie

dei Ricorrenti”; con tale sommaria affermazione il magistrato inquirente parrebbe

riferirsi ai milioni citati da __________ nella denuncia; sarebbe però stato lo

stesso __________ ad avere in seguito sensibilmente ridotto le proprie pretese

con l’azione civile; il pubblico ministero si discosterebbe pure dall’ordine di

sequestro, che citerebbe importi differenti da quelli del decreto 3.10.2024.

I

reclamanti censurano ogni addebito. Sarebbero estranei ai fatti contestati da __________

a __________.

g. Delle

ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e della

duplica, si dirà – se necessario – in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia

(art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti

(art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c

CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

reclamo 10.10.2024 presentato contro il decreto 3.10.2024 è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta

l’art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibile ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP

(BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 3. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO –

P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art.

263.

CPP n. 27; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15).

1.3

1.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 7B_851/2023 del 9.7.2024 consid. 2.5.1.).

L’interesse

giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente

sia personalmente, direttamente (DTF 145 IV 161 consid. 3.1.; 142 IV 82 consid.

2.3.2.; decisione TF 7B_51/2024 del 25.4.2024 consid. 2.2.1.) e (di principio:

decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op.

cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla

decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed.,

art. 382 CPP n. 2).

Se

si tratta del provvedimento di sequestro (o di perquisizione) di un conto

bancario, solo il suo titolare è legittimato a contestarlo; al contrario, il

suo avente diritto economico, essendo toccato solo indirettamente dalla

decisione, non è legittimato a censurarlo (decisioni TF 1B_354/2020 del 26.10.2020

consid. 4.1.; 6B_924/2020 dell’1.10.2020 consid. 1.3.2.; 1B_319/2017 del

26.7.2017

consid. 5.; 1B_305/2016 del

3.1.2017

consid. 2.1.; BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 28).

1.3.2

I

reclamanti, imputati nel procedimento penale, sono singolarmente legittimati a

reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP con riferimento ai loro conti bancari

rispettivamente agli immobili a loro intestati, avendo un interesse

giuridicamente protetto al dissequestro dei propri averi, non potendo oggi

provvisoriamente disporne.

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa,

in queste circostanze, è ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Giusta

l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti

e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi

di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene

pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c),

confiscati (d) o (e) utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in

favore dello Stato (art. 71 CP).

Il

sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli

oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità

dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per

quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e

valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a

CPP) [decisione TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di

confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro

confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF

1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la

garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art.

197.

CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di

sufficienti indizi di reato (decisione TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid.

4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti

mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo

giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che

così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (decisione TF 6B_815/2020

del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK

StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor

art. 263-268 CPP n. 11

ss.).

2.2

Giusta

l’art. 266 cpv. 3 CPP in caso di sequestro di fondi (come descritti all’art.

655.

cpv. 2 CC) è disposto un blocco al registro fondiario; il blocco – che

concerne unicamente i diritti reali relativi al fondo stesso e non il suo

utilizzo materiale e/o la sua amministrazione o i suoi frutti (Commentario CPP – E. MELI, art.

266.

CPP n. 4) e che è indirizzato al competente Ufficio del registro fondiario,

che viene istruito a non formalizzare alcun atto di disposizione sul fondo in

questione (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 266 CPP n.

8; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 266 CPP n. 5) – è

menzionato nel registro.

2.3

La

decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati

giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.

Se

il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice

dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli

aventi diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3

ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 3].

Per

quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l’utilizzo a

copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in

applicazione dell’art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7

ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 5).

2.4

2.4.1

Ai

sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca (nei confronti

dell’imputato oppure nei confronti di terzi) dei valori patrimoniali che

costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a

ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla

persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57

consid. 4.1.1.).

La

confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.

2.4.2

Se

i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili

(siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina – secondo l’art.

71.

cpv. 1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente per impedire “(…)

che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca

sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati” (FF 1993 III 221; DTF

140.

IV 57 consid. 4.1.2.; decisione TF 1B_398/2022 del 13.12.2022 consid.

5.2.).

Il

risarcimento compensativo, quale provvedimento sostitutivo della confisca ai

sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP (decisione TF 1B_398/2022 del 13.12.2022 consid.

5.2.; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 4. ed., art. 70/71 CP n. 65; N. SCHMID,

Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2. ed.,

art. 70-72 CP n. 99) qualora i valori patrimoniali provento di reato non sono

più reperibili [“In ragione del suo carattere sussidiario, il risarcimento

compensativo può essere pronunciato soltanto se, qualora i valori patrimoniali

fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata. Può quindi

essere pronunciato l’ordine di risarcimento compensativo anche nei confronti di

un terzo presso il quale sarebbero stati confiscati i valori patrimoniali dai

quali egli si è separato” (FF 1993 III 221 s.)], presuppone che i valori

siano pervenuti all’interessato dal sequestro. L’esigenza di detto presupposto

– esistenza di un indebito profitto di carattere patrimoniale – è attestata

dallo scopo del risarcimento, che impedisce che colui che si è liberato dei

valori patrimoniali soggetti a confisca

sia avvantaggiato rispetto a chi

li ha conservati [“il crimine non paga” (decisioni TF 6B_97/2019 del

6.11.2019

consid. 4.2.3.; 6B_966/2014 del 6.3.2017 consid. 6.1.; DTF 140 IV 57

consid. 4.1.2.)], circostanza che implica necessariamente che detti valori gli

siano pervenuti. L’ottenimento di un valore patrimoniale (che può

concretizzarsi parimenti nella diminuzione dei passivi) è pertanto

indispensabile (StGB

Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 71 CP

n. 1).

2.5

Il diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2

lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. comprende segnatamente il diritto di esprimersi

prima che una decisione sia presa, il diritto di poter consultare gli atti e,

ancora, il diritto di ottenere dall’autorità una decisione motivata.

L’obbligo

di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno

spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre

dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della

pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza

superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 7B_182/2023 del

4.3.2024

consid. 6.2.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI,

op. cit., art. 80 CPP n. 2).

Questi

principi devono essere ossequiati, evidentemente, anche in relazione alla

motivazione di una decisione concernente un sequestro o un dissequestro, che

deve esprimersi sugli elementi essenziali per il controllo della legalità della

misura cautelare.

L’obbligo

di motivazione, in particolare in incarti complessi, con numerosi atti

istruttori, implica l’indicazione degli atti istruttori a cui si riferisce e da

cui si deducono i presupposti del provvedimento.

Non

compete a questa Corte individuare nell’incarto gli elementi attestanti i

presupposti del mantenimento oppure della revoca del provvedimento coercitivo

(decisione TF 1B_406/2018 del 12.9.2018 consid. 3.1.). Essa ha solo il compito

di verificare la conformità alla legge della misura, che deve menzionare, per

consentirne l’esame, tutte le condizioni giustificanti la medesima.

La

violazione del diritto di essere sentito – garanzia di natura formale –

comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla

fondatezza materiale del gravame. La lesione può nondimeno essere sanata

nell’ambito della procedura di reclamo se l’irregolarità non è particolarmente

grave e se la parte coinvolta ha la possibilità di esprimersi e di ricevere una

decisione motivata dell’autorità superiore con un potere d’esame completo in

fatto e in diritto (decisione TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.). Una

riparazione del vizio (anche in forma grave) è parimenti possibile quando il

rinvio all’autorità inferiore costituisce una mera formalità, che provocherebbe

un ritardo inutile del procedimento penale, incompatibile con l’interesse della

parte stessa a che la sua causa sia decisa in un tempo ragionevole (decisione

TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.).

3.

3.1.

Con decreto 3.10.2024 il procuratore pubblico ha

respinto l’istanza di dissequestro presentata dai reclamanti. In quel momento,

non riusciva ad esprimersi perché gli accertamenti dell’Équipe finanziaria

erano in corso. Avrebbe convocato RE 2, RE 3 e RE 1 ad un verbale di

interrogatorio per contestare loro le emergenze istruttorie non appena avesse avuto

un quadro più chiaro della situazione. L’inchiesta era molto complessa. Dai

primi accertamenti emergeva che gli imputati avrebbero comunque ricevuto denaro

provento di reato. Nei loro confronti erano state sporte diverse denunce penali

da parte di più accusatori privati. Soltanto __________ lamentava un danno di

CHF 20 mio. Gran parte del denaro sembrava essere confluito sulle relazioni di RE

3, RE 2 e RE 1 oppure essere stato utilizzato per acquisti in loro favore. Non

appena le ricostruzioni finanziarie fossero terminate, il magistrato inquirente

avrebbe rivalutato i sequestri in essere.

3.2

I

reclamanti, che respingono ogni addebito, rimproverano al pubblico ministero di

non aver rispettato il principio di proporzionalità.

3.3

3.3.1

Secondo

il principio di proporzionalità i beni sequestrati non devono andare oltre lo

scopo e le necessità della misura: deve esserci un corretto rapporto, in altre

parole, tra il presunto provento di reato e quanto è posto sotto sequestro

(cfr. sul tema per esempio decisione TF 1B_356/2021 del 21.9.2021 consid.

3.1.).

3.3.2

Si

è detto che l’art. 70 CP presuppone valori patrimoniali che costituiscono il

prodotto di un reato oppure che erano destinati a determinare o a ricompensare

l’autore di un reato. L’applicazione dell’art. 71 CP implica che

all’interessato dal sequestro siano pervenuti averi provento di reato, di cui

si è in seguito liberato.

Il

sequestro degli averi riconducibili ai reclamanti può, e deve, dunque

estendersi solo all’entità dei beni che sono loro pervenuti quale (indebito)

profitto, in relazione ai fatti ed ai reati ipotizzati.

Si

ricorda peraltro che, secondo la giurisprudenza, non c’è vincolo di solidarietà

tra gli autori di un reato al risarcimento compensativo, per cui ciascuno è

responsabile soltanto per quanto ha ricevuto, soluzione che – oltre che per

ragioni giuridiche (la legge non prevede un vincolo di solidarietà) – si

giustifica per motivi logici [DTF 119 IV 17 consid. 2b; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.

PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71 CP n. 1)].

3.3.3

Il

procuratore pubblico, negli ordini 4.9.2024 (AI 219/220/221), ha indicato che

dall’inchiesta emergeva che i reclamanti avevano beneficiato di denaro

proveniente dalle relazioni di __________, e meglio RE 3 per CHF 63'500.00 e

CHF 150'759.00 per presunte pigioni, RE 2 per CHF 55'000.00 per presunte pigioni

e RE 1 per CHF 1'072’214.00.

Importi

che differiscono da quanto menzionato da __________ nella denuncia e, anche, nella

successiva petizione 5.7.2021 davanti alla Pretura del distretto di __________

con cui ha convenuto segnatamente i reclamanti e __________ (doc. B, allegato

al reclamo). In tale petizione, al capitolo “Versamenti effettuati alla

famiglia __________” (p. 29 s., doc. B, allegato al reclamo), __________ ha

del resto evidenziato che aveva “(…) proceduto ad un mastodontico lavoro di

ricostruzione di quanto accaduto.” (p. 29, doc. B, allegato al reclamo) e

che – secondo la ricostruzione – RE 1 aveva ricevuto CHF 497'983.80, RE 2 aveva

ricevuto CHF 257'685.00, Euro 48'500.00 e GBP 29'005.11 ed RE 3 aveva ricevuto

CHF 283'328.45 ed Euro 128'545.00. Per dire del denunciante, per l’appunto secondo

la sua ricostruzione, questi sarebbero dunque stati gli importi che essi

avrebbero indebitamente ottenuto.

Il

procuratore pubblico, nel decreto impugnato e nelle osservazioni al gravame, ha

esposto che l’Équipe finanziaria sta procedendo alle ricostruzioni dei

movimenti del denaro. Non si è specificatamente pronunciato sul rispetto del

principio di proporzionalità, limitandosi ad evidenziare che __________

lamenterebbe un danno di CHF 20 mio (come sostenuto nella denuncia). Non ha

inoltre trasmesso alcun rapporto parziale dell’Équipe finanziaria comprovante

il provento di reato pervenuto agli imputati. La verifica del citato principio

presuppone nondimeno necessariamente l’indicazione, oltre che dell’entità degli

averi sequestrati (non menzionata nel decreto 3.10.2024), del provento di

reato. Soltanto così l’interessato e l’autorità chiamata a valutare il

provvedimento cautelare possono infatti determinarsi in merito.

3.4

Il

decreto 3.10.2024 è annullato. In attesa che il pubblico ministero si

ripronunci sull’istanza di dissequestro, esprimendosi – oltre che sulla

proporzionalità della misura – anche sugli indizi di reato, che devono concretizzarsi

nel corso del procedimento (decisione TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.

a contrario; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 13), è

mantenuto il sequestro su tutti gli averi (beni mobili e beni immobili).

4.

Il

gravame è parzialmente accolto. Tassa di giustizia, spese ed indennità sono

compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:

§ Il

decreto 3.10.2024 del procuratore pubblico Daniele Galliano, nel procedimento

inc. MP 2019.12421, è annullato. E’ mantenuto il sequestro degli averi in

attesa che il pubblico ministero si ridetermini sull’istanza di dissequestro.

§§ Gli

atti dell’inc. MP 2019.12421 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi

incombenti.

2. Tassa

di giustizia, spese ed indennità sono compensate.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Reclamo degli imputati contro il decreto del procuratore pubblico che ha respinto la loro istanza di dissequestro di averi mobili ed immobili. principio di proporzionalità. carenza di motivazione | Lexipedia