60.2024.271
Reclamo degli imputati contro il decreto del procuratore pubblico che ha respinto la loro istanza di dissequestro di averi mobili ed immobili. principio di proporzionalità. carenza di motivazione
27 dicembre 2024Italiano22 min
esposto 16.12.2019 (AI 1) __________, la __________ (oggi in liquidazione), __________,
Source ti.ch
Incarto n.
60.2024.271
Lugano
27 dicembre 2024/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada
sedente per statuire sul reclamo 10.10.2024 presentato da
RE 1, ,
RE 2, ,
RE 3, ,
tutti patr. da: avv. PR 1, ,
contro
il decreto 3.10.2024 emanato dal procuratore
pubblico Daniele Galliano con cui – nel procedimento penale inc. MP
2019.12421 promosso anche nei loro confronti per reati contro il patrimonio –
ha respinto la loro istanza di dissequestro 23.9.2024;
richiamate le osservazioni 25.10.2024,
5/6.11.2024 (duplica) e 15/18.11.2024 del magistrato inquirente – che ha postulato
la reiezione del gravame – e 31.10.2024 (replica) e 13/11.2024 (triplica) di RE
1, RE 2 ed RE 3 – che si sono confermati nelle loro argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Con
esposto 16.12.2019 (AI 1) __________, la __________ (oggi in liquidazione), __________,
la __________ (oggi in liquidazione), __________, e la __________, __________, società
che avrebbero fatto capo a __________, hanno denunciato __________ e le altre
persone coinvolte nei fatti, in particolare RE 1, (ex) moglie di quest’ultimo,
per le ipotesi accusatorie di estorsione, truffa e minaccia.
I
denuncianti hanno sostanzialmente addotto che __________, che avrebbe
conosciuto __________ nel 2009, avrebbe fatto credere a quest’ultimo, con segnatamente
telefonate fatte da persone da lui incaricate, che __________ e la sua famiglia
fossero minacciati e che l’imputato potesse proteggerlo perché appartenente ad
un’organizzazione segreta. Protezione per la quale __________ avrebbe
corrisposto importanti somme di denaro a __________, a RE 1 ed ai loro figli RE
2 ed RE 3. Secondo l’esposto, i denuncianti avrebbero versato a favore di RE 3 la
somma di CHF 618'707.60, a favore di RE 2 l’importo di CHF 788'496.95 ed a
favore di RE 1 CHF 1'385'487.66.
I
denuncianti, che avrebbero avuto un danno di CHF 20 mio, si sono costituiti
accusatori privati nel procedimento penale, allora nella titolarità del
procuratore pubblico Chiara Borelli.
L’esposto
è stato registrato come inc. MP 2019.12421.
b. Con
ordine 4.9.2024 (AI 219) il procuratore pubblico Daniele Galliano, divenuto
titolare del procedimento penale promosso per i reati di truffa, appropriazione
indebita e riciclaggio di denaro, ha disposto il blocco di tutti i fondi
immobiliari di proprietà di __________, RE 1, RE 2 ed RE 3. Ha indicato, in
particolare, che dall’inchiesta emergeva che RE 3 aveva beneficiato di alcuni
importi di denaro provenienti dalle relazioni di __________, e meglio CHF
63'500.00 e CHF 150'759.00 per presunte pigioni, e che RE 2 aveva beneficiato
di alcuni importi di denaro provenienti dalle relazioni di __________, e meglio
CHF 55'000.00 per presunte pigioni. RE 1 aveva beneficiato di alcuni importi
provento di reato, e meglio CHF 1'072’214.00.
Occorreva
procedere al blocco degli immobili in quanto soggetti a confisca o in vista
della pronuncia di un risarcimento equivalente.
c. Sempre
quel giorno, 4.9.2024 (AI 220/221), con le medesime motivazioni, il magistrato
inquirente ha inoltre disposto – all’indirizzo di due istituti bancari – il sequestro
delle relazioni intestate a RE 1, RE 2 ed RE 3.
d. Con
istanza 23.9.2024 (AI 230) RE 1, RE 2 ed RE 3 hanno chiesto il dissequestro dei
conti.
Essi
hanno addotto di essere a conoscenza soltanto di transenna, perché indicato in
un allegato di una procedura civile, dell’esistenza di una denuncia penale nei
confronti di __________, poi estesa a loro. Fino a quel momento non erano mai
stati coinvolti in qualsiasi atto di natura procedurale penale e non avevano
avuto accesso agli atti. Non sapevano nulla degli addebiti a loro mossi, se non
per quanto menzionato negli ordini di sequestro.
Essi
hanno contestato ogni accusa e quindi i sequestri.
Hanno
esposto la stima fiscale (che avrebbe rappresentato un massimo dell’80% del
valore di mercato) degli immobili: CHF 1'291’000.00 per RE 1, CHF 2'865'998.00
per RE 2 e CHF 1'847'000.00 per RE 3.
Hanno
affermato che, pur contestando gli addebiti, rinunciavano – temporaneamente – a
domandare il dissequestro dei beni immobili, postulando soltanto il
dissequestro dei conti bancari.
In
via subordinata, hanno chiesto il dissequestro parziale dei conti.
e. Il
3.10.2024 il pubblico ministero ha respinto l’istanza di dissequestro.
Ha
indicato che, in quel momento, non riusciva ad esprimersi perché gli
accertamenti dell’Équipe finanziaria erano in corso. Avrebbe convocato RE 2, RE
3 e RE 1 ad un verbale di interrogatorio per contestare loro le emergenze
istruttorie non appena avesse avuto un quadro più chiaro della situazione.
L’inchiesta era molto complessa.
Dai
primi accertamenti emergeva che gli imputati avrebbero comunque ricevuto denaro
provento di reato. Nei loro confronti erano state sporte diverse denunce penali
da parte di più accusatori privati. Soltanto __________ lamentava un danno di
CHF 20 mio. Gran parte del denaro sembrava essere confluito sulle relazioni di RE
3, RE 2 e RE 1 oppure essere stato utilizzato per acquisti in loro favore.
Non
appena le ricostruzioni finanziarie fossero terminate, il magistrato inquirente
avrebbe rivalutato i sequestri in essere.
f. Con
gravame 10.10.2024 RE 1, RE 2 ed RE 3 postulano che, in accoglimento
dell’impugnativa, in via principale l’ordine di sequestro 4.9.2024 sia
annullato per tutti i beni mobili e il sequestro sia mantenuto solo sugli
immobili e in via subordinata l’ordine di sequestro 4.9.2024 sia modificato nel
senso che il conto in CHF di RE 1 presso la __________ sia liberato nella
misura di CHF 200'000.00, che tutti i conti di RE 2 siano liberati, ad
eccezione dell’importo di CHF 205'525.00, e che tutti i conti di RE 3 siano
liberati almeno per CHF 100'000.00.
I
reclamanti, ricordate la denuncia e l’azione risarcitoria presentata il
5.7.2021, adducono che – secondo il procuratore pubblico – occorrerebbe
procedere al sequestro di tutti i loro averi (immobili e conti bancari) per un
valore fiscale netto già per i soli immobili di CHF 4.3 mio. Per il magistrato
inquirente, RE 3 avrebbe beneficiato di alcuni importi di denaro (CHF 63'500.00
e CHF 150'759.00) provenienti da relazioni di __________. Anche RE 2 avrebbe
beneficiato di alcuni importi di denaro (CHF 55'000.00) provenienti da
relazioni di __________. RE 1 avrebbe beneficiato di CHF 1'072'214.00.
Tutti
gli immobili, con un’unica eccezione, sarebbero di loro proprietà da una data
anteriore al momento in cui __________ avrebbe conosciuto __________. Inoltre,
gli importi fatti valere da __________ nei loro confronti nella causa civile (introdotta
un anno e mezzo dopo la denuncia) sarebbero differenti e, nel caso di RE 1,
decisamente minori rispetto a quelli indicati dal pubblico ministero. Sarebbe
quindi manifesto che un simile sequestro globale ed indiscriminato di ogni loro
bene, a fronte di vantate (censurate) ben più ridotte pretese, considerata
l’anteriorità degli acquisti immobiliari rispetto ai fatti contestati,
lederebbe crassamente i principi fondamentali che regolerebbero il sequestro
confiscatorio e la garanzia della proprietà.
Per
i reclamanti, la macroscopica differenza degli importi sequestrati rispetto a
quelli, secondo il denunciante ed il pubblico ministero, a loro pervenuti a
seguito dei contestati fatti attesterebbe prima facie che non sarebbe
comunque dato un rapporto di connessione tra i (presunti) reati ed i beni
oggetto di sequestro.
Sarebbero
state bloccate tutte le loro relazioni bancarie (CHF 1'031'375.22). Sarebbero stati
privati perfino dei mezzi per far fronte alle proprie necessità economiche ed a
quelle dei famigliari. Da qui la richiesta, in via principale, di dissequestrare
tutti i loro conti.
Con
riferimento alla causa civile, essi affermano che __________ non avrebbe fatto
la minima chiarezza sulle proprie pretese e sul loro asserito contestato
fondamento. Le sue memorie civili apparirebbero una lunga sequela di vacue
infondate illazioni sul fatto che essi avrebbero ricevuto importanti somme di
denaro e che “non avrebbero dovuto ignorare che esse erano versate senza la
benché minima ragione”. La denuncia sarebbe stata presentata nel 2019.
Essi, sebbene siano trascorsi cinque anni, non sarebbero mai stati sentiti. In
cinque anni non avrebbero peraltro compiuto il minimo atto di
distrazione/alienazione dei propri beni.
Il
sequestro sarebbe ingiustificato: il procuratore pubblico stesso avrebbe
ammesso che “l’inchiesta è molto complessa”; egli tra il 4.9.2024 ed il
3.10.2024 sarebbe nondimeno giunto alla conclusione che i reati avrebbero
comportato la sottrazione di un fumoso, evanescente ed imprecisato importo di
CHF 20 mio, di cui “gran parte sarebbe confluito sulle relazioni bancarie
dei Ricorrenti”; con tale sommaria affermazione il magistrato inquirente parrebbe
riferirsi ai milioni citati da __________ nella denuncia; sarebbe però stato lo
stesso __________ ad avere in seguito sensibilmente ridotto le proprie pretese
con l’azione civile; il pubblico ministero si discosterebbe pure dall’ordine di
sequestro, che citerebbe importi differenti da quelli del decreto 3.10.2024.
I
reclamanti censurano ogni addebito. Sarebbero estranei ai fatti contestati da __________
a __________.
g. Delle
ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e della
duplica, si dirà – se necessario – in seguito.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
In
applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,
entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,
in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,
ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui
esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia
(art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti
(art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c
CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
reclamo 10.10.2024 presentato contro il decreto 3.10.2024 è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta
l’art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibile ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP
(BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 3. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO –
P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art.
263.
CPP n. 27; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15).
1.3
1.3.1
In
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 7B_851/2023 del 9.7.2024 consid. 2.5.1.).
L’interesse
giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente
sia personalmente, direttamente (DTF 145 IV 161 consid. 3.1.; 142 IV 82 consid.
2.3.2.; decisione TF 7B_51/2024 del 25.4.2024 consid. 2.2.1.) e (di principio:
decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op.
cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla
decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed.,
art. 382 CPP n. 2).
Se
si tratta del provvedimento di sequestro (o di perquisizione) di un conto
bancario, solo il suo titolare è legittimato a contestarlo; al contrario, il
suo avente diritto economico, essendo toccato solo indirettamente dalla
decisione, non è legittimato a censurarlo (decisioni TF 1B_354/2020 del 26.10.2020
consid. 4.1.; 6B_924/2020 dell’1.10.2020 consid. 1.3.2.; 1B_319/2017 del
26.7.2017
consid. 5.; 1B_305/2016 del
3.1.2017
consid. 2.1.; BSK StPO – G.
MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 28).
1.3.2
I
reclamanti, imputati nel procedimento penale, sono singolarmente legittimati a
reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP con riferimento ai loro conti bancari
rispettivamente agli immobili a loro intestati, avendo un interesse
giuridicamente protetto al dissequestro dei propri averi, non potendo oggi
provvisoriamente disporne.
1.4
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa,
in queste circostanze, è ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Giusta
l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti
e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi
di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene
pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c),
confiscati (d) o (e) utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in
favore dello Stato (art. 71 CP).
Il
sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli
oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità
dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per
quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e
valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a
CPP) [decisione TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di
confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro
confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF
1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].
Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la
garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art.
197.
CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di
sufficienti indizi di reato (decisione TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid.
4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti
mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo
giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che
così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (decisione TF 6B_815/2020
del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK
StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor
art. 263-268 CPP n. 11
ss.).
2.2
Giusta
l’art. 266 cpv. 3 CPP in caso di sequestro di fondi (come descritti all’art.
655.
cpv. 2 CC) è disposto un blocco al registro fondiario; il blocco – che
concerne unicamente i diritti reali relativi al fondo stesso e non il suo
utilizzo materiale e/o la sua amministrazione o i suoi frutti (Commentario CPP – E. MELI, art.
266.
CPP n. 4) e che è indirizzato al competente Ufficio del registro fondiario,
che viene istruito a non formalizzare alcun atto di disposizione sul fondo in
questione (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 266 CPP n.
8; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 266 CPP n. 5) – è
menzionato nel registro.
2.3
La
decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati
giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.
Se
il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice
dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli
aventi diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3
ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,
art. 267 CPP n. 3].
Per
quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l’utilizzo a
copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in
applicazione dell’art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7
ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,
art. 267 CPP n. 5).
2.4
2.4.1
Ai
sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca (nei confronti
dell’imputato oppure nei confronti di terzi) dei valori patrimoniali che
costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a
ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla
persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57
consid. 4.1.1.).
La
confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.
2.4.2
Se
i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili
(siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina – secondo l’art.
71.
cpv. 1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente per impedire “(…)
che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca
sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati” (FF 1993 III 221; DTF
140.
IV 57 consid. 4.1.2.; decisione TF 1B_398/2022 del 13.12.2022 consid.
5.2.).
Il
risarcimento compensativo, quale provvedimento sostitutivo della confisca ai
sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP (decisione TF 1B_398/2022 del 13.12.2022 consid.
5.2.; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 4. ed., art. 70/71 CP n. 65; N. SCHMID,
Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2. ed.,
art. 70-72 CP n. 99) qualora i valori patrimoniali provento di reato non sono
più reperibili [“In ragione del suo carattere sussidiario, il risarcimento
compensativo può essere pronunciato soltanto se, qualora i valori patrimoniali
fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata. Può quindi
essere pronunciato l’ordine di risarcimento compensativo anche nei confronti di
un terzo presso il quale sarebbero stati confiscati i valori patrimoniali dai
quali egli si è separato” (FF 1993 III 221 s.)], presuppone che i valori
siano pervenuti all’interessato dal sequestro. L’esigenza di detto presupposto
– esistenza di un indebito profitto di carattere patrimoniale – è attestata
dallo scopo del risarcimento, che impedisce che colui che si è liberato dei
valori patrimoniali soggetti a confisca
sia avvantaggiato rispetto a chi
li ha conservati [“il crimine non paga” (decisioni TF 6B_97/2019 del
6.11.2019
consid. 4.2.3.; 6B_966/2014 del 6.3.2017 consid. 6.1.; DTF 140 IV 57
consid. 4.1.2.)], circostanza che implica necessariamente che detti valori gli
siano pervenuti. L’ottenimento di un valore patrimoniale (che può
concretizzarsi parimenti nella diminuzione dei passivi) è pertanto
indispensabile (StGB
Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 71 CP
n. 1).
2.5
Il diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2
lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. comprende segnatamente il diritto di esprimersi
prima che una decisione sia presa, il diritto di poter consultare gli atti e,
ancora, il diritto di ottenere dall’autorità una decisione motivata.
L’obbligo
di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno
spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre
dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della
pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza
superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 7B_182/2023 del
4.3.2024
consid. 6.2.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI,
op. cit., art. 80 CPP n. 2).
Questi
principi devono essere ossequiati, evidentemente, anche in relazione alla
motivazione di una decisione concernente un sequestro o un dissequestro, che
deve esprimersi sugli elementi essenziali per il controllo della legalità della
misura cautelare.
L’obbligo
di motivazione, in particolare in incarti complessi, con numerosi atti
istruttori, implica l’indicazione degli atti istruttori a cui si riferisce e da
cui si deducono i presupposti del provvedimento.
Non
compete a questa Corte individuare nell’incarto gli elementi attestanti i
presupposti del mantenimento oppure della revoca del provvedimento coercitivo
(decisione TF 1B_406/2018 del 12.9.2018 consid. 3.1.). Essa ha solo il compito
di verificare la conformità alla legge della misura, che deve menzionare, per
consentirne l’esame, tutte le condizioni giustificanti la medesima.
La
violazione del diritto di essere sentito – garanzia di natura formale –
comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla
fondatezza materiale del gravame. La lesione può nondimeno essere sanata
nell’ambito della procedura di reclamo se l’irregolarità non è particolarmente
grave e se la parte coinvolta ha la possibilità di esprimersi e di ricevere una
decisione motivata dell’autorità superiore con un potere d’esame completo in
fatto e in diritto (decisione TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.). Una
riparazione del vizio (anche in forma grave) è parimenti possibile quando il
rinvio all’autorità inferiore costituisce una mera formalità, che provocherebbe
un ritardo inutile del procedimento penale, incompatibile con l’interesse della
parte stessa a che la sua causa sia decisa in un tempo ragionevole (decisione
TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.).
3.
3.1.
Con decreto 3.10.2024 il procuratore pubblico ha
respinto l’istanza di dissequestro presentata dai reclamanti. In quel momento,
non riusciva ad esprimersi perché gli accertamenti dell’Équipe finanziaria
erano in corso. Avrebbe convocato RE 2, RE 3 e RE 1 ad un verbale di
interrogatorio per contestare loro le emergenze istruttorie non appena avesse avuto
un quadro più chiaro della situazione. L’inchiesta era molto complessa. Dai
primi accertamenti emergeva che gli imputati avrebbero comunque ricevuto denaro
provento di reato. Nei loro confronti erano state sporte diverse denunce penali
da parte di più accusatori privati. Soltanto __________ lamentava un danno di
CHF 20 mio. Gran parte del denaro sembrava essere confluito sulle relazioni di RE
3, RE 2 e RE 1 oppure essere stato utilizzato per acquisti in loro favore. Non
appena le ricostruzioni finanziarie fossero terminate, il magistrato inquirente
avrebbe rivalutato i sequestri in essere.
3.2
I
reclamanti, che respingono ogni addebito, rimproverano al pubblico ministero di
non aver rispettato il principio di proporzionalità.
3.3
3.3.1
Secondo
il principio di proporzionalità i beni sequestrati non devono andare oltre lo
scopo e le necessità della misura: deve esserci un corretto rapporto, in altre
parole, tra il presunto provento di reato e quanto è posto sotto sequestro
(cfr. sul tema per esempio decisione TF 1B_356/2021 del 21.9.2021 consid.
3.1.).
3.3.2
Si
è detto che l’art. 70 CP presuppone valori patrimoniali che costituiscono il
prodotto di un reato oppure che erano destinati a determinare o a ricompensare
l’autore di un reato. L’applicazione dell’art. 71 CP implica che
all’interessato dal sequestro siano pervenuti averi provento di reato, di cui
si è in seguito liberato.
Il
sequestro degli averi riconducibili ai reclamanti può, e deve, dunque
estendersi solo all’entità dei beni che sono loro pervenuti quale (indebito)
profitto, in relazione ai fatti ed ai reati ipotizzati.
Si
ricorda peraltro che, secondo la giurisprudenza, non c’è vincolo di solidarietà
tra gli autori di un reato al risarcimento compensativo, per cui ciascuno è
responsabile soltanto per quanto ha ricevuto, soluzione che – oltre che per
ragioni giuridiche (la legge non prevede un vincolo di solidarietà) – si
giustifica per motivi logici [DTF 119 IV 17 consid. 2b; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.
PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71 CP n. 1)].
3.3.3
Il
procuratore pubblico, negli ordini 4.9.2024 (AI 219/220/221), ha indicato che
dall’inchiesta emergeva che i reclamanti avevano beneficiato di denaro
proveniente dalle relazioni di __________, e meglio RE 3 per CHF 63'500.00 e
CHF 150'759.00 per presunte pigioni, RE 2 per CHF 55'000.00 per presunte pigioni
e RE 1 per CHF 1'072’214.00.
Importi
che differiscono da quanto menzionato da __________ nella denuncia e, anche, nella
successiva petizione 5.7.2021 davanti alla Pretura del distretto di __________
con cui ha convenuto segnatamente i reclamanti e __________ (doc. B, allegato
al reclamo). In tale petizione, al capitolo “Versamenti effettuati alla
famiglia __________” (p. 29 s., doc. B, allegato al reclamo), __________ ha
del resto evidenziato che aveva “(…) proceduto ad un mastodontico lavoro di
ricostruzione di quanto accaduto.” (p. 29, doc. B, allegato al reclamo) e
che – secondo la ricostruzione – RE 1 aveva ricevuto CHF 497'983.80, RE 2 aveva
ricevuto CHF 257'685.00, Euro 48'500.00 e GBP 29'005.11 ed RE 3 aveva ricevuto
CHF 283'328.45 ed Euro 128'545.00. Per dire del denunciante, per l’appunto secondo
la sua ricostruzione, questi sarebbero dunque stati gli importi che essi
avrebbero indebitamente ottenuto.
Il
procuratore pubblico, nel decreto impugnato e nelle osservazioni al gravame, ha
esposto che l’Équipe finanziaria sta procedendo alle ricostruzioni dei
movimenti del denaro. Non si è specificatamente pronunciato sul rispetto del
principio di proporzionalità, limitandosi ad evidenziare che __________
lamenterebbe un danno di CHF 20 mio (come sostenuto nella denuncia). Non ha
inoltre trasmesso alcun rapporto parziale dell’Équipe finanziaria comprovante
il provento di reato pervenuto agli imputati. La verifica del citato principio
presuppone nondimeno necessariamente l’indicazione, oltre che dell’entità degli
averi sequestrati (non menzionata nel decreto 3.10.2024), del provento di
reato. Soltanto così l’interessato e l’autorità chiamata a valutare il
provvedimento cautelare possono infatti determinarsi in merito.
3.4
Il
decreto 3.10.2024 è annullato. In attesa che il pubblico ministero si
ripronunci sull’istanza di dissequestro, esprimendosi – oltre che sulla
proporzionalità della misura – anche sugli indizi di reato, che devono concretizzarsi
nel corso del procedimento (decisione TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.
a contrario; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 13), è
mantenuto il sequestro su tutti gli averi (beni mobili e beni immobili).
4.
Il
gravame è parzialmente accolto. Tassa di giustizia, spese ed indennità sono
compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:
§ Il
decreto 3.10.2024 del procuratore pubblico Daniele Galliano, nel procedimento
inc. MP 2019.12421, è annullato. E’ mantenuto il sequestro degli averi in
attesa che il pubblico ministero si ridetermini sull’istanza di dissequestro.
§§ Gli
atti dell’inc. MP 2019.12421 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi
incombenti.
2. Tassa
di giustizia, spese ed indennità sono compensate.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera