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Decisione

60.2024.301

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di abbandono. violazione dell'art. 318 cpv. 1 CPP. violazione del diritto di essere sentito

30 gennaio 2025Italiano13 min

assistenza giudiziaria in materia penale alle autorità americane per l’utenza __________.

Source ti.ch

Incarto n.

60.2024.301

Lugano

30 gennaio 2025/mr

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Daniela

Fossati

sedente per statuire sul reclamo 04/05.11.2024 presentato

da

RE

1

contro

il decreto di abbandono 23.10.2024 emanato dal procuratore

pubblico Veronica Lipari nel procedimento penale dipendente dalla sua

denuncia 07/11.03.2024 contro ignoti per titolo di abuso di un impianto per

l’elaborazione di dati (ABB __________);

richiamate le osservazioni 06/07.11.2024

del procuratore pubblico, con cui comunica di non avere osservazioni,

rimettendosi nel contempo al giudizio di questa Corte;

preso atto del rapporto di complemento 25.11.2024

(trasmesso, dal Ministero pubblico, a questa Corte il 02/03.12.2024);

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con

esposto 07/11.03.2024 RE 1 ha sporto denuncia penale contro __________, con

sede a __________ (ora __________ in liquidazione, cfr. estratto RC) e ignoti

truffatori (“__________”) per il reato di “truffa informatica cryptocurrency”

in relazione alla sottrazione di criptovalute [“23'386 USDT e 8,03254 ETH

(ethereum)”] avvenuta il 24.02.2024, ore 08:11 PM+UTC, a __________, con

l’indicazione dei fatti accaduti (AI 1).

b. Il

14.03.2024 il procuratore pubblico Veronica Lipari, nel procedimento penale di

cui all’inc. MP __________ nei confronti di ignoti per il reato di abuso di un

impianto per l’elaborazione di dati (art. 147 CP), ha conferito incarico alla

polizia di procedere all’analisi della suindicata denuncia e alla ricostruzione

della fattispecie (con, se del caso, l’interrogatorio del denunciante e la

produzione della necessaria documentazione / dati per identificare l’autore del

reato).

c. In

occasione del suo interrogatorio 23.04.2024 RE 1 ha, tra le altre cose,

precisato di mantenere la denuncia soltanto contro ignoti e si è costituito

accusatore privato per tutti i reati perseguibili d’ufficio/a querela di parte

emergenti dall’inchiesta o dal verbale.

d. Con

ordine di perquisizione e sequestro 20.08.2024 il procuratore pubblico ha

chiesto a __________ di procedere all’identificazione dell’account Facebook

legato a un determinato numero di telefono e di fornire i dati personali

associati.

e. Il

03.10.2024 è stato acquisito agli atti il rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria del 30.09.2024. Nelle sue conclusioni è stato indicato che non

sarebbero emersi elementi utili per identificare l’autore. Per la sua

identificazione sarebbe potuto essere utile presentare una domanda di

assistenza giudiziaria in materia penale alle autorità americane per l’utenza __________.

f. Il

23.10.2024 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale nei

confronti di ignoti per il reato di abuso di un impianto per l’elaborazione di

dati (ABB __________).

Il magistrato inquirente – ricostruiti i

fatti sulla base delle risultanze dell’inchiesta – non ha ravvisato

l’assunzione di ulteriori atti istruttori in Svizzera e all’estero per

l’identificazione e la persecuzione degli autori del reato.

Ha, tra l’altro, addotto le seguenti

considerazioni:

“Considerato

che non ritengo ipotizzabili istanze probatorie, rispettivamente che gli

imputati non sono stati identificati, si è rinunciato nel caso di specie alla

formale chiusura dell’istruzione di cui all’art. 318 CPP” (ABB __________, p. 2).

g. Con reclamo 04/05.11.2024 RE 1 chiede di

proseguire con le indagini e di non chiudere anticipatamente il caso,

evidenziando diversi aspetti (da lui reputati fondamentali) emersi dopo un

approfondito confronto con il suo consulente in ambito di criptovalute.

h.

Delle sue argomentazioni si dirà, laddove

necessario, in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP)

può essere impugnato mediante reclamo.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 04/05.11.2024 contro il decreto di abbandono 23.10.2024 (ABB __________), è tempestivo

(siccome presentato nel termine di dieci giorni ai sensi dell’art. 322 cpv. 2

CPP) e anche proponibile (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, 3. ed., art. 322

CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N.

LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op.

cit., art. 393 CPP n. 16).

1.3

RE

1, costituitosi accusatore privato nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________,

è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse

giuridicamente protetto alla modifica oppure all’annullamento del decreto di

abbandono che ha negato l’adempimento del reato ipotizzato di cui all’art. 147

CP.

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo, per una persona non cognita di

diritto, sono rispettate.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2.

Il reclamo contro il decreto di abbandono è

accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato tali da

giustificare la promozione dell’accusa (art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se

(contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli

elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1 lit. b CPP).

Si

ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7

cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può

essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve

fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo

senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del

reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado

circa altra conclusione che merita approfondimento.

3.

Con il gravame RE 1 chiede di proseguire con le

indagini, indicando nel dettaglio diverse questioni che a suo giudizio

sarebbero da approfondire (cfr. p. 1/2).

Si

è detto che il procuratore pubblico nel decreto di abbandono 23.10.2024 ha

indicato le seguenti considerazioni:

“Considerato

che non ritengo ipotizzabili istanze probatorie, rispettivamente che gli

imputati non sono stati identificati, si è rinunciato nel caso di specie alla

formale chiusura dell’istruzione di cui all’art. 318 CPP” (ABB __________, p. 2).

È

dunque necessario verificare se l’emanazione del decreto di abbandono sia

avvenuta nel rispetto delle norme del CPP.

4.

4.1.

La

procedura preliminare consta – come disciplinato dall’art. 299 cpv. 1 CPP

della procedura investigativa di polizia (art. 306 s. CPP) e dell’istruzione

del pubblico ministero (art. 308 ss. CPP).

4.2

Il

pubblico ministero apre l’istruzione, con decreto (art. 309 cpv. 3 CPP) [che ha

effetto dichiarativo (decisioni TF 6B_84/2020 del 22.06.2020 consid. 2.1.1.; 1B_13/2020

del 10.02.2020 consid. 3.2. in re Ministero pubblico del Cantone Ticino c.

Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello; DTF 141 IV 20 consid. 1.1.4.;

BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP n. 39; PK StPO – D. JOSITSCH /

N. SCHMID, 4. ed., art. 309 CPP n. 2)], se: a. da informazioni o rapporti della

polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi

di reato; b. dispone provvedimenti coercitivi; c. è stato informato dalla

polizia ai sensi dell’art. 307 cpv. 1 CPP (art. 309 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – –

A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP n. 21 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T.

BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 24 ss.].

4.3

Il

magistrato inquirente rinuncia tuttavia ad aprire l’istruzione qualora emani

immediatamente un decreto di non luogo a procedere oppure, anche, un decreto di

accusa (art. 309 cpv. 4 CPP) [BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP

n. 47 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 46

ss.].

Giusta

l’art. 310 cpv. 1 CPP il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a

procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia,

accerta che: a. gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali

non sono adempiuti; b. vi sono impedimenti a procedere; c. si giustifica di

rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (BSK StPO

– A. VOGELSANG, op. cit., art. 310 CPP n. 9 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T.

BOSSHARD, op. cit., art. 310 CPP n. 2 ss.).

Secondo

la giurisprudenza (decisioni TF 6B_1385/2019 del 27.02.2020 consid. 1.1.; 1B_13/2020

del 10.02.2020 consid. 3.2. in re Ministero pubblico del Cantone Ticino c.

Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello; DTF 141 IV 20 consid. 1.1.4.)

l’istruzione è considerata aperta non appena il procuratore pubblico cominci ad

occuparsi del caso, anche nell’ipotesi in cui non emani un decreto formale di

apertura dell’istruzione, atto che – come già detto – ha soltanto effetto

dichiarativo. L’istruzione si apre comunque con l’adozione di misure coercitive

(decisione TF 6B_84/2020 del 22.06.2020 consid. 2.1.1.; DTF 141 IV 20 consid.

1.1.4.).

Il

pubblico ministero può tuttavia emanare un decreto di non luogo a procedere

anche dopo avere effettuato alcune verifiche (decisione TF 6B_810/2019 del

22.07.2019

consid. 2.1.), procedendo a propri semplici accertamenti (art. 309

cpv. 1 lit. a CPP), segnatamente consultando incarti o informazioni disponibili

o chiedendo alla parte una semplice presa di posizione sui fatti.

Il

decreto di non luogo a procedere in applicazione dell’art. 310 CPP interviene

prima di ogni istruzione e non può dunque essere cumulato con l’apertura

dell’istruzione (decisione TF 1B_13/2020 del 10.02.2020 consid. 3.2. in re

Ministero pubblico del Cantone Ticino c. Corte dei reclami penali del Tribunale

d’appello).

4.4

La

differenza tra aprire o non aprire l’istruzione non è trascurabile.

L’apertura

dell’istruzione comporta infatti, tra l’altro, il diritto delle parti di

esaminare gli atti, di partecipare agli atti procedurali [per esempio

all’assunzione delle prove secondo l’art. 147 CPP (decisione TF 6B_1385/2019

del 27.02.2020 consid. 1.1.)], di fare capo ad un patrocinatore, di esprimersi

sulla causa e sulla procedura e, ancora, di presentare istanze probatorie (art.

107.

cpv. 1 CPP).

4.5

Secondo

l’art. 318 cpv. 1 CPP, se ritiene che l’istruzione sia completa, il pubblico

ministero emana un decreto di accusa oppure notifica per scritto alle parti con

domicilio noto l’imminente chiusura dell’istruzione, comunicando loro se

intende promuovere l’accusa o abbandonare il procedimento penale; nel contempo,

impartisce alle parti un termine per presentare istanze probatorie.

Di

principio per ogni fattispecie esaminata si deve precisare se verrà promossa

l’accusa oppure se sarà decretato l’abbandono; deve essere comunicato anche per

quali titoli di reato il procuratore pubblico intende promuovere l’accusa. Solo

così le parti saranno in grado di valutare eventuali richieste di prove (ZK

StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 318 CPP n. 3).

L’esito

prospettato della conclusione dell’istruzione formale non è tuttavia

vincolante: il magistrato inquirente può infatti, dopo la comunicazione scritta

alle parti, ancora cambiare il proprio orientamento (BSK StPO – D. WIPRÄCHTIGER

/ M. HANS / S. STEINER, op. cit., art. 318 CPP n. 5).

Le

formalità dell’art. 318 cpv. 1 CPP sono essenziali e obbligatorie a tutela del

diritto di essere sentito (decisione TF 6B_98/2016 del 09.09.2016 consid. 3.3.;

BSK StPO – S. STEINER, op. cit., art. 318 CPP n. 15), per cui la loro

violazione comporta l’annullabilità della decisione resa in seguito (rinvio a

giudizio, abbandono oppure sospensione) [decisione TF 6B_646/2017 del 1°.05.2018

consid. 4.].

5.

5.1.

Nel

caso concreto, nonostante l’assenza di un decreto formale di apertura

dell’istruzione ex art. 309 cpv. 3 CPP (che secondo il Tribunale federale ha

comunque effetto dichiarativo), l’istruzione è stata in ogni caso materialmente

aperta d’ufficio a seguito degli atti esperiti dalla polizia giudiziaria (in

relazione all’incarico conferitole il 14.03.2024 dal procuratore pubblico) e

dell’ordine di perquisizione e sequestro 20.08.2024 disposto dal procuratore

pubblico (cfr. in fatto consid. b. – e.).

Il

magistrato inquirente, prima di emanare il decreto di abbandono, avrebbe però

dovuto notificare per iscritto all’accusatore privato RE 1 l’imminente

chiusura dell’istruzione comunicandogli la sua intenzione di abbandonare

il procedimento penale e impartendo un termine per presentare eventuali istanze

probatorie (art. 318 cpv. 1 CPP).

Nella

motivazione della decisione impugnata il procuratore pubblico ha spiegato le

ragioni per cui ha rinunciato a notificare all’imputato l’imminente chiusura

dell’istruzione ai sensi dell’art. 318 CPP: ha reputato che non fossero

ipotizzabili istanze probatorie, evidenziando nel contempo che gli imputati non

erano stati identificati.

Così

facendo, nel caso in disamina, a RE 1, che si era espressamente costituito

accusatore privato in occasione del suo interrogatorio, non è stata in alcun

modo garantita la possibilità di comprendere gli sviluppi della procedura

preliminare né di valutare se presentare eventuali istanze probatorie, e ciò in

violazione dell’art. 318 cpv. 1 CPP.

Si ricorda come

lo scopo della comunicazione scritta di cui all’art. 318 CPP sia quello di

informare tutte le parti nei medesimi tempi e modalità, rispettando così

l’imperativo di parità di trattamento, in relazione al prospettato esito del

procedimento, sia di impartire loro un

termine per presentare eventuali istanze probatorie e/o pretese di

risarcimento, ossequiando così il loro diritto di essere sentite.

5.2

Visto

quanto precede, essendo stato violato il diritto di essere sentito di RE 1,

quale accusatore privato (che con il reclamo ha indicato diversi aspetti da

approfondire), e in mancanza di rispetto delle formalità (essenziali e

obbligatorie) di cui agli art. 318 cpv. 1

CPP, il decreto di abbandono deve essere annullato.

Si può dunque prescindere dall’entrare

nel merito delle contestazioni sollevate dal reclamante nel suo gravame.

Di

conseguenza gli atti sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi

incombenti ai sensi dell’art. 318 cpv. 1 CPP.

6.

Il reclamo è accolto ai sensi dei precedenti

considerandi. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP).

Non si assegnano indennità, non avendo il reclamante fatto capo ai servizi di

un legale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP e ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Il decreto di abbandono 23.10.2024 (ABB __________)

emanato dal procuratore pubblico Veronica Lipari è annullato.

§§ Gli

atti dell’incarto MP __________ sono ritornati al pubblico ministero per

procedere nei suoi incombenti.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano indennità.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera