60.2024.321
Reclamo dell'imputato contro il decreto del procuratore pubblico che ha respinto la sua istanza intesa alla nomina di un difensore d'ufficio. stato di indigenza non comprovato. caso bagatellare
17 febbraio 2025Italiano36 min
residente nel Canton Ticino). Dalla loro unione sono nati __________ (__________)
Source ti.ch
Incarto n.
60.2024.321
Lugano
17 febbraio 2025/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola
Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Daniela
Fossati
sedente per statuire sul reclamo 25/26.11.2024 presentato
da
RE
1
patr.
da: PR 1
contro
il decreto 12.11.2024 del procuratore pubblico Petra
Canonica Alexakis con cui ha respinto la sua istanza intesa alla nomina di un
difensore d’ufficio (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 29.11./02.12.2024
e 07/08.01.2025 (duplica) del procuratore pubblico, concludenti per la
reiezione del gravame;
richiamata inoltre la replica
20/23.12.2024 di RE 1, con cui contesta le considerazioni del magistrato
inquirente, chiedendo nel contempo di accogliere il gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. RE
1 e __________ si sono uniti in matrimonio il __________, ma sono separati
giudizialmente dal 24.09.2024 (cfr. banca dati sul movimento della popolazione
residente nel Canton Ticino). Dalla loro unione sono nati __________ (__________)
e __________ (__________).
b. Il
13.08.2024 __________, assistito dal suo legale avv. __________, si è
presentato alla polizia per denunciare un disagio familiare con sua moglie RE 1
(AI 13, p. 2).
Lo stesso giorno __________ è stato
interrogato dalla polizia, alla presenza del suo difensore di fiducia, come
persona informata sui fatti, essendo stata aperta una procedura investigativa
di polizia nei confronti di RE 1 per i reati di ingiuria e minaccia in relazione
a fatti avvenuti dal __________, a __________ (tra cui il preteso fatto che
ella, alla presenza dei bambini, gli avrebbe puntato contro un coltello da
cucina).
Al termine del suo interrogatorio egli
ha esteso la sua querela nei confronti della moglie anche per il reato di vie
di fatto, costituendosi accusatore privato, precisando nondimeno che “… Per
il momento il risarcimento non è il mio scopo ma quello di mettere in sicurezza
i miei figli” (VI 13.08.2024, p. 8, AI 13).
c. Il
14.08.2024 RE 1 è stata interrogata (dalle ore 14:30 alle ore 17:20) come
imputata dalla polizia per i reati di ingiuria e minaccia in relazione alle
discussioni avvenute il 13.07.2024, a __________. Ella ha espressamente
rinunciato alla presenza di un difensore e ha fornito la sua versione dei
fatti, contestando, tra le altre cose, di aver minacciato il marito con un
coltello.
Al termine del suo interrogatorio, ella non
si è opposta a una visita psichiatrica disposta nei suoi confronti, ma ha
dichiarato di non essere tranquilla per il fatto che il marito fosse a casa con
i bambini [“È assurdo... e in tutto
questo tempo __________ non è in grado di prendersi cura dei bambini,
soprattutto di __________. Io lo devo allattare. Spero che non gli dia quello
artificiale, non lo si può fare da un giorno all’altro, e non si può dare
l’acqua del rubinetto…” (VI
14.08.2024, p. 10, AI 13)].
La stessa sera RE 1 è stata sottoposta a
una visita medica all’__________ di __________ e, con l’accordo del magistrato
inquirente (con il coinvolgimento della polizia, della psichiatra e il Servizio
SOS a protezione dei minori), è stata dimessa per il suo rientro a domicilio con
l’adozione immediata di specifici provvedimenti a tutela dei minori e anche a
sostegno dei genitori.
Sempre il
14.08.2024 è stato aperto l’inc. MP __________.
d. Con
scritto 20.08.2024 (con allegata copia della procura) l’avv. PR 1 ha informato
il procuratore pubblico Veronica Lipari di aver assunto il patrocinio di RE 1 e
ha chiesto l’immediato accesso agli atti.
Lo
stesso giorno il procuratore pubblico ha informato il legale che le avrebbe
trasmesso il rapporto di polizia non appena in suo possesso.
e. Il
21.08.2024 vi è stato un colloquio tra l’avv. PR 1 e il procuratore pubblico.
f. Il
21.08.2024 è stato acquisito agli atti copia del rapporto di violenza domestica
15.08.2024.
g. Con
scritto 22.08.2024 l’avv. PR 1, richiamando il precedente colloquio telefonico
con il magistrato inquirente, gli ha comunicato che, in occasione del suo
interrogatorio 14.08.2024, i diritti di RE 1 sarebbero stati violati
ripetutamente e in maniera grave [tra cui il preteso fatto di non aver potuto
allattare __________ rimasto per undici ore “… senza cibo né bibite” (AI
10, p. 3) e di non essere stata assistita da un difensore anche in occasione
della visita medica all’__________], chiedendo nuovamente l’accesso agli atti.
Lo
stesso giorno il procuratore pubblico ha trasmesso al legale copia del rapporto
di violenza domestica 15.08.2024 e del rapporto d’intervento in urgenza della
Cellula socio-educativa d’urgenza per minorenni (CSUM) 19.08.2024, autorizzando
nel contempo l’accesso agli atti.
h. Il
23/26.08.2024 l’avv. PR 1 ha chiesto al procuratore pubblico, in nome e per
conto di RE 1, di essere nominata quale suo patrocinatore d’ufficio (recte
difensore d’ufficio) con l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio (essendo
in congedo maternità senza alcuna retribuzione come si evincerebbe dalla
dichiarazione patrimoniale allegata al suo verbale d’interrogatorio 14.08.2024).
i. Il
26.08.2024 è stato acquisito agli atti l’originale del rapporto di violenza
domestica 15.08.2024 (con allegato un CD audio).
Il
28.08.2024 il procuratore pubblico ha trasmesso all’avv. PR 1 copia del CD
audio. Inoltre le ha chiesto “… di
motivare la domanda confrontandosi con i singoli presupposti necessari per
ritenere una difesa obbligatoria, essendo l’indigenza solo una tra le
condizioni cumulative previste” (AI
14).
j. Il
10.09.2024 è stato acquisito agli atti il rapporto di complemento 03.09.2024
(con allegato il formulario Programmi di prevenzione della violenza domestica
14.08.2024 sottoscritto da RE 1 con un commento manoscritto sul retro).
k. Con
presa di posizione del 26/27.09.2024 (sollecitata l’8/11.11.2024) l’avv. PR 1 –
richiamando i cpv. 1 lit. b, 2 e 3 dell’art. 132 CPP, la decisione 1B_483/2022
del 28.09.2022 consid. 3. e l’istanza 23/26.08.2024 – ha reputato che, nel caso
concreto, i requisiti per ottenere la nomina di un difensore d’ufficio erano
dati. Ha dapprima riproposto l’argomentazione secondo la quale la sua assistista
non avrebbe i mezzi necessari (dal momento che era in congedo maternità senza
percepire alcuna retribuzione) e ha nuovamente richiamato la dichiarazione stato
civile e patrimoniale 14.08.2024.
Con
riferimento all’art. 132 cpv. 2 CPP il legale, citando la giurisprudenza del
Tribunale federale, ha poi evidenziato che il 14.08.2024 la polizia avrebbe” prelevato”
RE 1 dalla sua abitazione, “strappandola” dai suoi due figli minorenni
(tra cui quello minore di cinque mesi nutrito esclusivamente con latte materno)
per la durata di undici ore. Vista la complessità del caso, la sua assistita avrebbe
dovuto ottenere la designazione di un difensore d’ufficio già prima del suo
interrogatorio. Ha altresì censurato la violazione delle regole procedurali in
difetto di una comunicazione scritta per il suo allontanamento dal domicilio
(art. 9a cpv. 4 LPol), in assenza di una nomina di un perito (art. 182 ss. CPP)
e anche di una segnalazione all’ARP (per valutare la capacità genitoriale),
così come il preteso divieto di allattare il figlio di cinque mesi [“per ben
11 ore durante la canicola”, avendo ella “Per tutta la durata
dell’interrogatorio … espresso preoccupazione per i suoi due bambini, in
particolare per __________ … che doveva essere urgentemente allattato” (AI
16, p. 2)].
A
parità di armi RE 1 avrebbe avuto diritto a un difensore, dal momento che anche
il marito era assistito da un difensore di fiducia.
Quest’ultima,
contestando ogni addebito, avrebbe avuto timori per la custodia dei suoi figli
e anche per il suo futuro professionale.
Ha
infine evidenziato che la sua assistita ha, a sua volta, sporto
denuncia/querela nei confronti del marito per i reati di cui agli art. 179ter,
303, 173/174/177, 127 e 219 CP e anche nei confronti dei due agenti che
l’avevano interrogata il 14.08.2024 per i reati di cui agli art. 312, 127, 219
CP, in via subordinata dell’art. 126 CP.
Sarebbe
stato evidente che la sua assistita, di formazione __________ (senza aver mai
avuto problemi con la giustizia), non avrebbe potuto gestire autonomamente tre
procedimenti penali così complessi.
l. Il
12.11.2024 il procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis ha comunicato ai
legali di RE 1 e di __________ di aver assunto la direzione dei procedimenti
penali di cui agli incarti MP __________ e __________.
m. Con
decreto 12.11.2024 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza 23/26.08.2024
dell’imputata RE 1 intesa alla nomina di un difensore d’ufficio nella persona
dell’avv. PR 1.
Ha
anzitutto reputato che non si trattava di una difesa obbligatoria ai sensi
degli art. 130 CPP e 132 cpv. 1 lit. a CPP (non essendo, nel caso concreto,
applicabile alcun caso indicato nell’art. 130 CPP).
In
merito all’applicazione dell’art. 132 cpv. 1 lit. b/cpv. 2/cpv. 3 CPP, il
magistrato inquirente ha considerato non comprovato il suo stato di indigenza [non
avendo, ad oggi, prodotto alcun documento in tal senso, nonostante l’esplicita
richiesta del suo predecessore (AI 11)].
L’autodichiarazione
allegata al suo verbale d’interrogatorio 14.08.2024 costituirebbe una prova
insufficiente [“trattandosi di una
pura autocertificazione dell’imputata resa sotto l’egida del diritto di non
rispondere e di non collaborare e priva di elementi che ne possano certificare
la veridicità quanto ai dati relativi alla situazione finanziaria” (AI 20, p. 2)].
Inoltre le fattispecie non sarebbero state
così gravi da giustificare una sanzione penale superiore a quanto previsto
dall’art. 132 cpv. 3 CPP.
Dal procedimento penale di cui all’inc.
MP __________ non sarebbero emerse particolari difficoltà a cui l’imputata non
avrebbe potuto far fronte da sola senza l’assistenza di un legale.
n. Con
gravame 25/26.11.2024 RE 1 chiede di
annullare il decreto 12.11.2024 con il
rinvio dell’incarto al procuratore pubblico per procedere nei suoi incombenti
ed emanare una decisione motivata ai sensi dei considerandi. Chiede altresì la
concessione della difesa d’ufficio nella procedura di reclamo.
La
reclamante – riassunti brevemente i fatti – lamenta di non aver ottenuto la
nomina di un difensore d’ufficio ex art. 132 CPP, reputando il suo iter
procedurale complesso e difficoltoso sia dal profilo emotivo che da quello giuridico.
Il
procuratore pubblico le avrebbe negato, a torto, una difesa d’ufficio per non aver
comprovato il suo stato di indigenza essendo stato riconosciuto dal procuratore
pubblico Veronica Lipari con il suo scritto 28.08.2024.
Evidenzia
altresì che nella dichiarazione patrimoniale allegata al suo verbale
d’interrogatorio è stato indicato quanto segue:
“NB: In caso di mancata o lacunosa compilazione del
presente formulario la competente autorità valuterà la situazione personale del
dichiarante in base agli elementi apparente e/o desumibili dall’incarto” (doc. CRP 1, p. 4).
Il
magistrato inquirente avrebbe dovuto valutare la sua situazione personale
considerando gli elementi presenti nell’incarto (tra cui la risposta alla
domanda n. 10 del suo verbale).
Ha
riproposto la sua argomentazione secondo la quale beneficerebbe tuttora del
congedo maternità. Inoltre sarebbe impossibilitata a trovare un’attività
lavorativa e non avrebbe disponibilità economiche per l’assunzione di una mamma
diurna né per le spese di un legale. Richiama la giurisprudenza di questa Corte
(60.2023.299) secondo cui se gli atti presentati dall’interessato (a comprova
della sua indigenza), non fossero sufficienti chi dirige il procedimento è
tenuto a richiedere i documenti mancanti interpellandolo, ciò che nel caso
concreto non sarebbe avvenuto.
Al
gravame ha allegato la decisione di tassazione dell’anno 2023, (da cui risulta
un unico reddito del marito). Ella non avrebbe alcuna eccedenza con un reddito
pari a zero e non potrebbe assumersi i costi di un legale e le spese di
procedura senza intaccare il suo fabbisogno e quello dei figli.
Inoltre
si tratterebbe di tre procedimenti penali difficili da affrontare da sola (come
neomamma, in congedo maternità, senza formazione giuridica).
Nell’ipotesi
in cui ella fosse riconosciuta colpevole, indipendentemente dalla gravità della
pena, la sua iscrizione a casellario giudiziale le causerebbe delle importanti
difficoltà per ottenere un posto di lavoro come __________.
Avrebbe pure perso fiducia nell’iter
procedurale, non essendosi sentita ascoltata né tutelata dopo il 14.08.2024. Non
sarebbe pronta per gestire autonomamente questi procedimenti penali.
In conclusione, la reclamante rimprovera
al procuratore pubblico di aver violato il suo diritto di essere sentita, non
avendole chiesto ulteriori informazioni in relazione alla sua situazione
finanziaria e avendo preferito respingere la sua istanza.
Il magistrato inquirente avrebbe pure
accertato i fatti in maniera incompleta e abusato del suo potere di
apprezzamento per non aver considerato gli elementi essenziali che
giustificherebbero la designazione del difensore d’ufficio: la sua formazione e
i rischi per la sua carriera professionale, il congedo maternità, il suo
coinvolgimento emotivo nei procedimenti penali.
o. Delle
osservazioni 29.11./02.12.2024 del procuratore pubblico e della replica
20/23.12.2024 della reclamante si dirà – laddove necessario – in corso di
motivazione.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le
decisioni e gli atti procedurali, rispettivamente contro le omissioni della
polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni,
eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP oppure quando è
prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato
(secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390
CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
In
particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende
impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova
auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame inoltrato il 25/26.11.2024 alla Corte dei
reclami penali da RE 1, per il tramite del suo patrocinatore, contro il decreto
12.11.2024
(inc. MP __________) del procuratore pubblico con il quale ha
respinto la sua richiesta di nomina di un difensore d’ufficio è tempestivo
(poiché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e
anche proponibile (BSK StPO – P. GUIDON,
3.
ed., art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n.
32).
1.3
RE
1, imputata
nel procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________ e destinataria
della decisione mediante la quale le è stato negato il diritto alla nomina di
un difensore d’ufficio, è legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del
giudizio.
1.4
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Giusta i combinati art. 129 e 127 cpv.
1/4/5 CPP in ogni procedimento penale e in ogni fase dello stesso l’imputato ha
il diritto di affidare la sua difesa a un patrocinatore (difensore di fiducia)
oppure – fatto salvo l’art. 130 CPP – di difendersi da sé (decisione TF
7B_220/2022 del 23.02.2024 consid. 4.1.).
2.2
Secondo
l’art. 130 CPP, che disciplina la difesa obbligatoria, l’imputato deve essere
difeso, se (a.) la carcerazione preventiva, compreso un arresto provvisorio, è
durata più di dieci giorni; (b.) rischia di subire una pena detentiva superiore
a un anno, una misura privativa della libertà o l’espulsione; (c.) a causa del
suo stato fisico o mentale oppure per altri motivi non è in grado di tutelare
sufficientemente i suoi interessi processuali e il rappresentante legale non è
in grado di farlo in sua vece; (d.) il pubblico ministero interviene
personalmente dinanzi al tribunale di primo grado oppure al tribunale di
appello; (e.) si procede con rito abbreviato (art. 358-362 CPP).
La difesa
obbligatoria impone l’assistenza di un difensore, ovvero di un legale di
fiducia (art. 129 CPP) o d’ufficio (art. 132 CPP) [DTF 149 IV 196 consid. 1.4.;
1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2. e rif.]. Essa è indipendente dalla
situazione finanziaria dell’imputato (decisioni TF 1B_517/2021 del 05.10.2021
consid. 2.2.; 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 2.1.2.; DTF 139 IV 113 consid.
5.1.).
2.3
Oltre
ai casi di difesa obbligatoria di cui all’art. 130 CPP, l’art. 132 cpv. 1 lit.
b CPP prevede che chi dirige il procedimento penale (art. 61 CPP) dispone di
una difesa d’ufficio [che fonda un rapporto di diritto pubblico tra cantone e
legale (decisione TF 6B_99/2020 del 21.04.2020 consid. 2.2.)] se l’imputato è
sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi
interessi. La seconda condizione si interpreta alla luce dei criteri di cui
agli art. 132 cpv. 2 e cpv. 3 CPP (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023
consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.).
Giusta
l’art. 132 cpv. 2 CPP una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli interessi
dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso
penale presenta in fatto oppure in diritto difficoltà cui l’imputato non
potrebbe far fronte da solo.
Non
si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva
superiore a quattro mesi o una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote
giornaliere (art. 132 cpv. 3 CPP; decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023
consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL,
op. cit., art. 132 CPP n. 42 ss.).
Le
due condizioni secondo l’art. 132 cpv. 2 CPP sono cumulative (decisioni TF
6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid.
3.). L’intervento del difensore d’ufficio può tuttavia essere giustificato
anche da altri motivi, in particolare per garantire la parità delle armi oppure
perché l’esito della procedura penale ha un’importanza particolare per
l’imputato (decisione TF decisione 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1. e
rif.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 36; ZK StPO – V.
LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 15/16; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 744), per es. se si trova in
carcerazione o se rischia la revoca dell’autorizzazione ad esercitare la sua
professione o la perdita della custodia dei suoi figli (decisioni TF
1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid. 2.1.
e rif.).
I
criteri stabiliti dall’art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2 e cpv. 3 CPP riprendono
in larga misura la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di
assistenza giudiziaria resa in applicazione degli art. 29 cpv. 3 Cost. e 6 n.
cifra 3 lit. c CEDU (decisione 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1. che
rinvia alla DTF 143 I 164 consid. 3.5.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art.
132.
CPP n. 1; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 9; N. SCHMID / D.
JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 741).
Secondo questa giurisprudenza, la nomina di un difensore d’ufficio nell’ambito
di un procedimento
penale è necessaria se l’imputato è esposto a una lunga pena detentiva o se
rischia una pena che non può essere sospesa; essa può anche essere necessaria,
a seconda delle circostanze, quando l’imputato rischia una pena detentiva da
poche settimane a pochi mesi se, oltre alla relativa gravità del caso, vi sono
particolari difficoltà nell’accertamento dei fatti o delle questioni giuridiche
sollevate, che l’imputato non sarebbe in grado di risolvere da solo (decisioni
TF 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1.; 6B_857/2022 del 13.04.2023
consid. 2.1.; che rinviano entrambe alla DTF 143 I 164 consid. 3.5. con
ulteriori riferimenti). D’altra parte, quando il reato è manifestamente una
bagatella, nel senso che se l’autore è passibile solo di una multa o di una
pena detentiva di breve durata, la giurisprudenza ritiene che l’autore non
abbia il diritto costituzionale ad una difesa d’ufficio (decisioni TF 7B_124/2023
del 25.07.2023 consid. 2.1.1.; B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; DTF 143
I 164 consid. 3.5. e riferimenti).
Per determinare se il caso presenta
difficoltà che l’imputato non potrebbe superare senza un avvocato, si deve
apprezzare l’insieme delle circostanze concrete. La necessità di un’assistenza
legale deve quindi basarsi su fattori oggettivi, legati principalmente alla
natura del caso, e su fattori soggettivi, basati sull’effettiva capacità del
richiedente di condurre il procedimento da solo (decisioni TF 7B_124/2023 del
25.07.2023
consid. 2.1.2.; 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1. e
riferimenti).
Secondo
la giurisprudenza, per quanto concerne le difficoltà oggettive, occorre
chiedersi se una persona ragionevole e in buona fede, che presentasse le stesse
caratteristiche dell’imputato, ma disponesse di denaro sufficiente,
ricorrerebbe ad un legale (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid.
2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; DTF 140 V 521 consid. 9.1.). La
difficoltà oggettiva di un caso è ammessa in termini giuridici, per esempio,
quando la sussunzione dei fatti è dubbiosa, sia in generale che nel caso
specifico (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022
del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid. 2.1.), o se si
devono considerare circostanze giustificative o esclusive (BSK StPO – N.
RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38/39; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID,
4.
ed., art. 132 CPP n. 11/12).
Per
stabilire le difficoltà soggettive occorre considerare le capacità
dell’imputato, tenuto conto di età, formazione, familiarità con la pratica
giudiziaria, conoscenza della lingua del procedimento e capacità di presentare
prove per assicurare la difesa (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid.
2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid.
2.1.; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 132 CPP n. 7).
2.4
L’imputato
è da considerare privo dei mezzi necessari secondo l’art. 132 cpv. 1 lit. b
CPP, e quindi è da reputare indigente, se non può provvedere con mezzi propri –
composti di reddito e sostanza – agli oneri processuali e legali, ovvero se non
è in grado di affrontare detti costi senza intaccare il fabbisogno suo e della
sua famiglia (decisione TF 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1.; BSK StPO –
N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 23; ZK
StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 11; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 132 CPP n. 8).
Determinante,
per stabilire se l’imputato è privo dei mezzi necessari, è la sua complessiva
situazione patrimoniale al momento dell’introduzione della domanda inerente
alla nomina di un legale, che deve tenere conto di tutti gli oneri finanziari,
dei redditi e del patrimonio (decisioni TF 1B_549/2022 del 17.02.2023 consid.
3.1.; 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1., ciascuna con riferimenti; BSK
StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 23).
Il
concetto di necessità giusta l’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP non è uguale a quello
del minimo vitale della legge di esecuzione e di fallimento. Lo stato di
indigenza non si valuta infatti fondandosi schematicamente sul minimo di
esistenza ai sensi del diritto esecutivo (ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art.
132.
CPP n. 11), ma si devono considerare tutte le circostanze della fattispecie
concreta (decisione TF 1B_245/2020 del 23.07.2020 consid. 3.5.; DTF 141 III 369
consid. 4.1.), tenendo conto del fatto che l’interessato ha diritto che gli
resti il cosiddetto “erweiterte zivilprozessuale Notbedarf”, cioè il
minimo esistenziale aumentato del 25% (decisione TF 1B_309/2021 del 03.09.2021
consid. 3.1.; DTF 124 I 1 consid. 2.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art.
132.
CPP n. 23) con l’aggiunta degli oneri privati e pubblici (per es. spese di
locazione, debiti di imposta scaduti, premi di cassa malati) [decisione TF
1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1.; DTF 124 I 1 consid. 2.; BSK StPO – N.
RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 23].
Se,
fatti i calcoli sul fabbisogno, risulta un’eccedenza, questa deve essere posta
in relazione con i previsti oneri processuali e legali del procedimento penale
(decisione TF 1B_383/2017 del 23.11.2017 consid. 2.; DTF 141 III 369 consid.
4.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 24). L’interessato
deve essere in grado di pagare con l’eccedenza detti oneri in un tempo
prevedibile (un anno per i procedimenti penali semplici oppure due anni per i
procedimenti penali più complessi) [decisione TF 1C_508/2020 del 26.08.2021
consid. 4.2.; DTF 141 III 369 consid. 4.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit.,
art. 132 CPP n. 24].
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale spetta al richiedente esporre in modo
esauriente la propria situazione reddituale e finanziaria attuale e dimostrare
i propri obblighi finanziari (decisione TF 1B_549/2022 del 17.02.2023 consid.
3.1.; DTF 135 I 221 consid. 5.1.). Se non adempie a questo obbligo, la
richiesta deve essere respinta (decisione TF 1B_549/2022 del 17.02.2023 consid.
3.1
che rinvia, tra l’altro, alla DTF 125 IV 161 consid. 4a; decisioni TF
1B_379/2021 del 06.04.2022 consid. 2.2.; 1B_245/2020 del 23.07.2020 consid. 3.5.
con ulteriori riferimenti).
L’autorità
adita non è tenuta a chiarire di propria iniziativa i fatti pertinenti né
verificare d’ufficio tutte le informazioni addotte (decisioni TF 1B_549/2022
del 17.02.2023 consid. 3.1.; 6B_578/2020 dell’11.08.2021 consid. 3.3.;
2C_367/2020 del 07.10.2020 consid. 3.3.; ciascuna con riferimenti). Deve però
comunicare al richiedente inesperto quali informazioni devono essere presentate
per valutare la domanda (decisione TF 1B_549/2022 del 17.02.2023 consid. 3.1.;
DTF 120 Ia 179 consid. 4a; decisione TF 2C_367/2020 del 07.10.2020 consid. 3.3.;
ciascuna con riferimenti).
In
linea di principio, invece, non viene fissato un ulteriore termine per il
richiedente rappresentato da un avvocato se non ha adempiuto all’obbligo di
collaborazione, e la sua istanza tendente ad ottenere il beneficio del gratuito
patrocinio può essere immediatamente respinta (decisioni TF 1B_549/2022 del
17.02.2023
consid. 3.1.; 5A_1012/2020 del 03.03.2021 consid. 3.2.3.;
5A_502/2017 del 15.08.2017 consid. 3.2.; 5A_327/2017 del 02.08.2017 consid. 4;
ciascuna con riferimenti; cfr. anche la decisione TF 6B_578/2020
dell’11.08.2021 consid. 3.4. e contrario).
Ciononostante,
anche se il richiedente è assistito da un avvocato, l’autorità competente deve
sempre chiedere chiarimenti e fissare un nuovo termine per la trasmissione di
ulteriori documenti se il medesimo ha adempiuto all’obbligo di collaborazione
ma (tuttavia) non è riuscito a dimostrare la sua indigenza in modo
soddisfacente per l’autorità con la sua prima richiesta (decisioni TF
1B_549/2022 del 17.02.2023 consid. 3.1.; 1B_502/2019 del 23.12.2019 consid. 2.;
1B_389/2015 del 07.01.2016 consid. 5.4.; cfr. anche 6B_578/2020 dell’11.08.2021
consid. 3.4.).
3.
3.1.
Con decreto 12.11.2024 il procuratore pubblico ha respinto
l’istanza dell’imputata intesa alla nomina di un difensore d’ufficio, avendo
dapprima reputato che non si trattava di una difesa obbligatoria. Inoltre, con
riferimento all’applicazione dell’art. 132 CPP, la reclamante non avrebbe
comprovato il suo stato d’indigenza (nonostante l’esplicita richiesta del suo
predecessore). L’autodichiarazione allegata al suo verbale del 14.08.2024
costituirebbe una prova insufficiente. Ha altresì addotto che, per le
fattispecie in esame, non sarebbe giustificata una sanzione penale superiore a
quanto sancito dall’art. 132 cpv. 3 CPP. Dal procedimento penale di cui
all’inc. MP __________ non sarebbero emerse particolari difficoltà a cui l.mputata
non avrebbe potuto far fronte da sola senza l’assistenza di un legale.
3.2
La
reclamante, da parte sua, contesta questa conclusione, sostenendo, tra le altre
cose, che il suo stato d’indigenza sarebbe stato riconosciuto dal precedente
titolare dell’inchiesta con il suo scritto 28.08.2024, che l’attuale magistrato
inquirente avrebbe dovuto considerare tutti gli elementi emergenti dall’incarto
(tra cui la risposta alla domanda n. 10 del suo verbale) e che avrebbe dovuto
richiederle ulteriori informazioni in merito alla sua situazione finanziaria.
4.
4.1.
Si è detto che il 14.08.2024 RE 1 è
stata sentita come imputata dalla polizia in relazione alle discussioni con il
marito avvenute dal 13.07.2024, a __________, per i reati di ingiuria e
minaccia, senza l’assistenza di un difensore avendovi espressamente rinunciato.
In merito alla sua situazione
finanziaria ella ha spiegato quanto segue:
“Io
ho lavorato fino all’inizio del 2022 finché sono andata in maternità. In quel
periodo mi ero accordata con __________ di rimanere a casa a prendermi cura di __________
…. Nel frattempo ero rimasta incinta anche di __________ …. A me è sempre
mancato tantissimo il mio lavoro e __________ lo sa, ma sono molto contenta di
rimanere a casa a prendermi cura dei miei figli. Lui mi aveva detto di tornare
a lavorare ad una percentuale più bassa, ma non è assolutamente fattibile. Io
lavoravo a turni e anche a __________ capita di lavorare di notte. I miei
genitori sono molto anziani e quelli di __________ non ci sono più, quindi è
praticamente impossibile trovare una mamma diurna con orari così flessibili.
Non abbiamo tale disponibilità economica.
Detto questo appunto al momento
lavora solo __________ come __________, quindi le nostre entrate variano tanto
dall’annata dell’__________. Tipo l’anno scorso era andato benissimo, mentre
quest’anno, a causa della meteo, è andata veramente male. La cosa che mi fa
anche arrabbiare è che __________, insieme alle sorelle, hanno una casa di famiglia
in montagna in Valle di __________, ma piuttosto di venderla per avere qualche
soldo, lui preferisce tirare le cinghie a casa per lasciare la casa alle
sorelle, cosicché possano andare in vacanza quando vogliono. Non è giusto.
In più ho sempre aiutato __________
con __________: lo aiuto a __________, __________, __________, portare il __________
ai clienti privati con i bambini con me perché non sempre ho dove lasciarli,
occuparmi della parte amministrativa, e tanto altro…” (VI 14.08.2024, p. 3, risposta alla domanda n. 10,
AI 13).
Nella dichiarazione stato civile e
patrimoniale 14.08.2024 (allegata al suo verbale) RE 1, di professione __________,
ha indicato di aver conseguito un bachelor alla SUPSI (con l’annotazione “congedo
non pagato”). Ha dichiarato un reddito annuale (e non mensile) netto di
circa CHF 50'000.00 (salario del coniuge); sarebbe in possesso di un’autovettura
marca __________ (prima entrata in circolazione nel 2022, il cui valore
d’acquisto non è stato precisato); le uscite mensili ammonterebbero a CHF
1'000.00 per interessi ipotecari e CHF 1’000.00 per costi della cassa malati; i
debiti ipotecari ammonterebbero a CHF 690'000.00. Non avrebbe altri debiti.
__________, da parte sua, con
riferimento alla loro situazione finanziaria, ha espresso le seguenti considerazioni:
“Posso
dire che stiamo bene, non siamo ricchi ma ci gestiamo bene. Quando è nato __________
… ho deciso in comune accordo con __________ che io avrei continuato a lavorare
in qualità di __________, portando avanti l’attività, mentre lei sarebbe
rimasta a casa a prendersi cura del bambino in quanto era suo desiderio farlo.
Sono sempre riuscito a gestire l’economia domestica e ad avere delle riserve in
quanto le entrate variano a seconda delle annate” (VI 13.08.2024, p. 2, risposta alla domanda n. 2, AI
13).
Con
scritto 23/26.08.2024 l’avv. PR 1 ha chiesto al procuratore pubblico Veronica
Lipari (che in quel momento dirigeva il procedimento penale di cui all’inc. MP __________)
di essere nominata difensore d’ufficio di RE 1 con l’ammissione al beneficio
del gratuito patrocinio.
A
comprova del suo stato di indigenza l’avv. PR 1 ha solamente richiamato la
dichiarazione stato civile e patrimoniale 14.08.2024, compilata personalmente
da RE 1, adducendo che ella “… è in congedo maternità senza retribuzione”
e citando nel contempo il Commentario ticinese del CPP [“La stessa è da considerare quindi priva dei mezzi
necessari, e quindi indigente, se non può provvedere con mezzi propri –
composti di reddito e di sostanza – agli oneri processuali e legali, ovvero non
è in grado di affrontare detti costi senza intaccare il fabbisogno suo e della
sua famiglia” (AI 12)].
È
dunque manifesto che questa dichiarazione non poteva essere considerata dal
pubblico ministero una prova sufficiente per sostanziare il preteso stato
d’indigenza di RE 1, poiché palesemente incompleta e, perdipiù, priva di
qualsivoglia documentazione. Con l’istanza il legale non ha nemmeno indicato
per quale ragione s’imponeva, nel caso concreto, una difesa per tutelare gli
interessi della sua assistita.
Ad ogni modo, valutando la situazione
finanziaria della reclamante (che in occasione del suo unico interrogatorio,
tra le altre cose, ha dichiarato di aver acquistato l’immobile di __________) e
prendendo in considerazione gli elementi che emergono dall’incarto, come
preteso con il suo reclamo, non appare d’acchito che il nucleo familiare sia
sprovvisto dei mezzi necessari ai sensi dell’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP, avendo
il marito spiegato di aver ripreso l’attività di famiglia tramite la ditta __________
(iscritta a registro di commercio il 14.02.2000, di cui egli ne è il titolare e
il gerente da diversi anni, cfr. estratto RC del Canton Ticino), con la
gestione di “… circa un migliaio di __________” (VI 13.08.2024, p. 2, AI
13), e di avere delle riserve finanziarie.
4.2
Per
quanto concerne lo scritto 28.08.2024 del procuratore pubblico Veronica Lipari
[con cui, richiamando l’istanza 23/26.08.2024, ha chiesto all’avv. PR 1 “… di motivare la domanda confrontandosi con i
singoli presupposti necessari per ritenere una difesa obbligatoria, essendo
l’indigenza solo una tra le condizioni cumulative previste” (AI 14)], occorre anzitutto rilevare che dal
medesimo non si evince che il magistrato inquirente abbia, di fatto, riconosciuto
lo stato di indigenza di RE 1 (non essendosi espressa in merito).
Sia come
sia, l’avv. PR 1 – un avvocato accorto e di lunga esperienza – non poteva non sapere che,
per ottenere la concessione della difesa d’ufficio con il beneficio del
gratuito patrocinio, l’istanza deve essere motivata (dovendosi confrontare con
tutti i requisiti cumulativi di cui all’art. 132 CPP e allegare la necessaria
documentazione a comprova).
A tal proposito si ricorda che, con riferimento alle persone
fisiche indigenti (che non hanno la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri procedurali e alle spese legali), l’Amministrazione cantonale ha
creato e messo a disposizione degli utenti (tra cui gli avvocati) un modulo online
per facilitare la richiesta (cfr. Certificato per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria, scaricabile dal sito www.ti.ch). Nella compilazione del modulo, il
richiedente deve indicare, tra l’altro, il reddito e la sostanza attuali, gli
oneri ricorrenti e fornire ulteriori informazioni (tra cui eventuali risparmi,
veicoli a motore). Inoltre egli è tenuto ad allegare la documentazione
richiesta e far sottoscrivere il formulario all’autorità comunale per
attestarne la conformità.
A fronte
di ciò, non è certo compito del pubblico ministero ricostruire la situazione
finanziaria e personale di RE 1,
che peraltro assistita da un legale avrebbe potuto e dovuto fornire le
informazioni e la documentazione necessarie (con l’apposito formulario oppure
estrapolandone i dati necessari) per corroborare il preteso fatto di non avere a
disposizione alcuna eccedenza e di non poter “… quindi assumersi i costi
legali e procedurali senza intaccare il suo fabbisogno e quella dei suoi figli“
(doc. CRP 1, p. 4).
Giova altresì rilevare che
ai sensi della giurisprudenza dell’Alta Corte, il pubblico ministero avrebbe
dovuto chiedere delucidazioni alla reclamante e fissare un ulteriore termine
per completare la sua istanza ex art. 132 CPP, soltanto qualora la stessa, con
l’assistenza di un legale, avesse inoltrato un’istanza motivata (corredata
dalla documentazione a comprova) e il procuratore pubblico avesse reputato che le
informazioni addotte non erano sufficienti per esprimersi in merito (cfr.
consid. 2.4.).
Nemmeno con il reclamo RE 1 ha indicato
né documentato gli elementi imprescindibili per valutare la sua situazione
finanziaria, avendo allegato copia della decisione di tassazione dell’anno 2023,
e nulla più.
Nel caso in disamina non si può dunque
reputare che il procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis abbia violato il
diritto di essere sentito della reclamante, accertato in maniera incompleta i
fatti e abusato del suo potere di apprezzamento nell’emanazione del decreto
12.11.2024
4.3
D’altronde, anche se si volesse
ammettere che la reclamante sia sprovvista nei mezzi necessari ai sensi
dell’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP la sua richiesta andrebbe comunque respinta.
Si è detto che il 14.08.2024 RE 1 è
stata interrogata, da un agente di polizia, in veste di imputata. All’inizio
del suo interrogatorio, ella ha espressamente rinunciato alla presenza di un
difensore, dichiarando che il suo stato psico-fisico le consentiva di
sostenerlo. Dal verbale emerge che soltanto al termine della sua deposizione (della
durata di quasi tre ore) e solo dopo che è stata informata che nei suoi
confronti era stata disposta una visita medica all’__________, ella ha
dichiarato di dover allattare il figlio minore, adducendo di non essere
tranquilla poiché suo marito era a casa con i bambini, acconsentendo comunque
alla visita.
Si deve inoltre aggiungere che dal
rapporto medico 14.08.2024 (AI 2) [e tantomeno dal rapporto d’intervento in
urgenza della Cellula socio-educativa d’urgenza per minorenni (CSUM) 19.08.2024
(AI 7)] non si evince che gli agenti interroganti, su sua esplicita richiesta,
le avrebbero vietato di allattare il proprio figlio rispettivamente che ella abbia
avuto dolori al seno (in considerazione del tempo trascorso).
Sia come sia, dal verbale risulta che RE
1, peraltro in possesso di una maturità liceale ticinese e di formazione __________,
sia riuscita a rispondere, senza alcun problema, a tutte le domande (semplici e
circoscritte) dell’agente interrogante. Ella ha altresì potuto esercitare
compiutamente i suoi diritti, avendo dimostrato di avere indubbiamente le
capacità di esporre la propria situazione personale e familiare, il rapporto
con il marito e pure la propria versione dei fatti, senza l’assistenza di un
difensore.
Va inoltre tenuto presente che la stessa
sera il pubblico ministero in collaborazione con la polizia ha immediatamente
attivato una rete di protezione non solo a tutela dei minori, ma anche a
sostegno dei genitori [tra cui l’attivazione della Cellula socio-educativa
d’urgenza per minorenni (CSUM), con un “time-out in Torre d’Angolo”, che
ha suggerito l’intervento urgente dell’ARP per “… capire meglio la
situazione e definire quali misure attivare a sostegno della loro genitorialità
e a protezione dei minori” (AI 7, p. 6); cfr. anche AI 1/AI 2/AI 4/AI 7].
Ciò smentisce invero il fatto che ella, “dopo il 14 agosto 2024” non si
sarebbe “sentita ascoltata, né tutelata” (doc. CRP 1, p. 5).
Per quanto attiene poi al preteso fatto
di essere stata “… prelevata da casa
sua, senza comunicazione scritta (ex art. 9a LPol), sotto gli occhi dei suoi
due bambini piccolissimi per poi essere trattenuta dalla polizia per ben 11 ore” e anche sottoposta “… a un consulto medico psichiatrico senza una nomina peritale
ufficiale in violazione degli artt. 182 e segg. CPP e senza aver prima preso
contatto con l’Autorità Regionale di Protezione, competente per la valutazione
della capacità genitoriale” (doc. CRP
1, p. 2/3) va soltanto rilevato che sono applicabili le disposizioni del CPP
(in materia di fermo, procedura investigativa della polizia e interrogatorio), come
indicato dal magistrato inquirente nelle sue osservazioni, mentre la
valutazione medica alla quale ella è stata sottoposta è un provvedimento
cautelativo a tutela dei minori (AI 1/AI 2/AI 7), e non è certo qualificabile come
una perizia ai sensi degli art. 182 ss. CPP.
Il procedimento penale di cui
all’incarto MP __________ è peraltro composto da pochi atti istruttori, tra cui
il rapporto di violenza domestica 15.08.2024 (AI 13), su cui il magistrato
inquirente non si è però ancora espresso.
Nemmeno allo stadio attuale della
procedura è necessaria l’assistenza di un difensore a favore della reclamante:
dallo stesso rapporto emerge come le fattispecie siano comprensibili,
circoscritte e non particolarmente complesse, che non presentano difficoltà particolari
dal profilo fattuale o giuridico da necessitare specifici approfondimenti,
anche per una persona non cognita di diritto. I reati ipotizzati a suo carico
(ingiuria, minaccia e anche vie di fatto) non sono giuridicamente complessi.
Ad oggi,
non vi sono elementi concreti per ritenere che RE 1 non
sia in grado di tutelare da sola i suoi interessi e di seguire personalmente il
procedimento penale di cui all’inc. MP __________ a suo carico, anche senza
l’ausilio di un legale. Il caso in esame rientra piuttosto nei casi bagatellari
giusta l’art. 132 cpv. 3 CPP (e contrario), come del resto confermato dallo
stesso procuratore pubblico nel decreto impugnato.
Il fatto che la reclamante sia una “neomamma
in congedo maternità”, di formazione __________ (in possesso comunque di
una formazione superiore), coinvolta emotivamente, la cui carriera lavorativa
potrebbe essere messa a rischio, non sono comunque motivi sufficienti per
concludere che ella non abbia le capacità di seguire personalmente il
procedimento penale di cui all’inc. MP __________ come imputata e che non sia
concretamente in grado di difendersi da sola. Si può inoltre reputare che ella abbia
perfettamente compreso i fatti (delineati) che le sono stati imputati, senza
necessitare la presenza di un legale, come emerge dal suo verbale d’interrogatorio
di polizia.
In queste circostanze, allo stadio
attuale della procedura, si può concludere che RE 1 sia in grado di gestire
autonomamente il procedimento penale (inc. MP __________), anche senza
l’ausilio di un legale, non essendo impedita in questo modo di difendere
efficacemente i suoi interessi.
Per quanto riguarda la pretesa
difficoltà di dover gestire altri due procedimenti penali (l’inc. MP __________
a carico del marito e l’inc. MP __________ a carico degli agenti di polizia che
l’hanno sentita il 14.08.2024) si evidenzia come sia stata una scelta della stessa
reclamante di sporgere denuncia/querela nei loro confronti per diversi reati
(cfr. in fatto consid. k.). Questi procedimenti non sono stati ad ogni
modo oggetto di decisione da parte del procuratore pubblico (cfr. decreto
12.11.2024).
La questione non merita dunque ulteriori
approfondimenti.
Ne discende che il decreto impugnato
deve essere confermato.
4.4
Qualora
nel prosieguo del procedimento RE 1 non dovesse essere più in grado da sola di
far valere i suoi diritti come accusatrice privata, il procuratore pubblico
potrà sempre, su sua richiesta scritta e motivata, designarle un difensore
d’ufficio, se è sprovvista dei mezzi necessari e se una difesa s’impone per
tutelare i suoi interessi (art. 132 cpv. 1 lit. b/cpv. 2/cpv. 3 CPP).
5.
5.1.
Visto
quanto precede, il gravame è respinto. La richiesta di essere ammessa al
beneficio del gratuito patrocinio presentata in questa sede da RE 1 deve essere
respinta, essendo il gravame fin dall’inizio privo di possibilità di successo.
5.2
La
tassa di giustizia e le spese, ridotte al minimo in considerazione della sua situazione
personale, sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1
CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
domanda di RE 1 di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio per la
procedura di reclamo è respinta.
3. La
tassa di giustizia di CHF 200.--
e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono
poste a carico di RE 1, __________.
4. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
5. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera