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Decisione

60.2024.321

Reclamo dell'imputato contro il decreto del procuratore pubblico che ha respinto la sua istanza intesa alla nomina di un difensore d'ufficio. stato di indigenza non comprovato. caso bagatellare

17 febbraio 2025Italiano36 min

residente nel Canton Ticino). Dalla loro unione sono nati __________ (__________)

Source ti.ch

Incarto n.

60.2024.321

Lugano

17 febbraio 2025/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Daniela

Fossati

sedente per statuire sul reclamo 25/26.11.2024 presentato

da

RE

1

patr.

da: PR 1

contro

il decreto 12.11.2024 del procuratore pubblico Petra

Canonica Alexakis con cui ha respinto la sua istanza intesa alla nomina di un

difensore d’ufficio (inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 29.11./02.12.2024

e 07/08.01.2025 (duplica) del procuratore pubblico, concludenti per la

reiezione del gravame;

richiamata inoltre la replica

20/23.12.2024 di RE 1, con cui contesta le considerazioni del magistrato

inquirente, chiedendo nel contempo di accogliere il gravame;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. RE

1 e __________ si sono uniti in matrimonio il __________, ma sono separati

giudizialmente dal 24.09.2024 (cfr. banca dati sul movimento della popolazione

residente nel Canton Ticino). Dalla loro unione sono nati __________ (__________)

e __________ (__________).

b. Il

13.08.2024 __________, assistito dal suo legale avv. __________, si è

presentato alla polizia per denunciare un disagio familiare con sua moglie RE 1

(AI 13, p. 2).

Lo stesso giorno __________ è stato

interrogato dalla polizia, alla presenza del suo difensore di fiducia, come

persona informata sui fatti, essendo stata aperta una procedura investigativa

di polizia nei confronti di RE 1 per i reati di ingiuria e minaccia in relazione

a fatti avvenuti dal __________, a __________ (tra cui il preteso fatto che

ella, alla presenza dei bambini, gli avrebbe puntato contro un coltello da

cucina).

Al termine del suo interrogatorio egli

ha esteso la sua querela nei confronti della moglie anche per il reato di vie

di fatto, costituendosi accusatore privato, precisando nondimeno che “… Per

il momento il risarcimento non è il mio scopo ma quello di mettere in sicurezza

i miei figli” (VI 13.08.2024, p. 8, AI 13).

c. Il

14.08.2024 RE 1 è stata interrogata (dalle ore 14:30 alle ore 17:20) come

imputata dalla polizia per i reati di ingiuria e minaccia in relazione alle

discussioni avvenute il 13.07.2024, a __________. Ella ha espressamente

rinunciato alla presenza di un difensore e ha fornito la sua versione dei

fatti, contestando, tra le altre cose, di aver minacciato il marito con un

coltello.

Al termine del suo interrogatorio, ella non

si è opposta a una visita psichiatrica disposta nei suoi confronti, ma ha

dichiarato di non essere tranquilla per il fatto che il marito fosse a casa con

i bambini [“È assurdo... e in tutto

questo tempo __________ non è in grado di prendersi cura dei bambini,

soprattutto di __________. Io lo devo allattare. Spero che non gli dia quello

artificiale, non lo si può fare da un giorno all’altro, e non si può dare

l’acqua del rubinetto…” (VI

14.08.2024, p. 10, AI 13)].

La stessa sera RE 1 è stata sottoposta a

una visita medica all’__________ di __________ e, con l’accordo del magistrato

inquirente (con il coinvolgimento della polizia, della psichiatra e il Servizio

SOS a protezione dei minori), è stata dimessa per il suo rientro a domicilio con

l’adozione immediata di specifici provvedimenti a tutela dei minori e anche a

sostegno dei genitori.

Sempre il

14.08.2024 è stato aperto l’inc. MP __________.

d. Con

scritto 20.08.2024 (con allegata copia della procura) l’avv. PR 1 ha informato

il procuratore pubblico Veronica Lipari di aver assunto il patrocinio di RE 1 e

ha chiesto l’immediato accesso agli atti.

Lo

stesso giorno il procuratore pubblico ha informato il legale che le avrebbe

trasmesso il rapporto di polizia non appena in suo possesso.

e. Il

21.08.2024 vi è stato un colloquio tra l’avv. PR 1 e il procuratore pubblico.

f. Il

21.08.2024 è stato acquisito agli atti copia del rapporto di violenza domestica

15.08.2024.

g. Con

scritto 22.08.2024 l’avv. PR 1, richiamando il precedente colloquio telefonico

con il magistrato inquirente, gli ha comunicato che, in occasione del suo

interrogatorio 14.08.2024, i diritti di RE 1 sarebbero stati violati

ripetutamente e in maniera grave [tra cui il preteso fatto di non aver potuto

allattare __________ rimasto per undici ore “… senza cibo né bibite” (AI

10, p. 3) e di non essere stata assistita da un difensore anche in occasione

della visita medica all’__________], chiedendo nuovamente l’accesso agli atti.

Lo

stesso giorno il procuratore pubblico ha trasmesso al legale copia del rapporto

di violenza domestica 15.08.2024 e del rapporto d’intervento in urgenza della

Cellula socio-educativa d’urgenza per minorenni (CSUM) 19.08.2024, autorizzando

nel contempo l’accesso agli atti.

h. Il

23/26.08.2024 l’avv. PR 1 ha chiesto al procuratore pubblico, in nome e per

conto di RE 1, di essere nominata quale suo patrocinatore d’ufficio (recte

difensore d’ufficio) con l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio (essendo

in congedo maternità senza alcuna retribuzione come si evincerebbe dalla

dichiarazione patrimoniale allegata al suo verbale d’interrogatorio 14.08.2024).

i. Il

26.08.2024 è stato acquisito agli atti l’originale del rapporto di violenza

domestica 15.08.2024 (con allegato un CD audio).

Il

28.08.2024 il procuratore pubblico ha trasmesso all’avv. PR 1 copia del CD

audio. Inoltre le ha chiesto “… di

motivare la domanda confrontandosi con i singoli presupposti necessari per

ritenere una difesa obbligatoria, essendo l’indigenza solo una tra le

condizioni cumulative previste” (AI

14).

j. Il

10.09.2024 è stato acquisito agli atti il rapporto di complemento 03.09.2024

(con allegato il formulario Programmi di prevenzione della violenza domestica

14.08.2024 sottoscritto da RE 1 con un commento manoscritto sul retro).

k. Con

presa di posizione del 26/27.09.2024 (sollecitata l’8/11.11.2024) l’avv. PR 1 –

richiamando i cpv. 1 lit. b, 2 e 3 dell’art. 132 CPP, la decisione 1B_483/2022

del 28.09.2022 consid. 3. e l’istanza 23/26.08.2024 – ha reputato che, nel caso

concreto, i requisiti per ottenere la nomina di un difensore d’ufficio erano

dati. Ha dapprima riproposto l’argomentazione secondo la quale la sua assistista

non avrebbe i mezzi necessari (dal momento che era in congedo maternità senza

percepire alcuna retribuzione) e ha nuovamente richiamato la dichiarazione stato

civile e patrimoniale 14.08.2024.

Con

riferimento all’art. 132 cpv. 2 CPP il legale, citando la giurisprudenza del

Tribunale federale, ha poi evidenziato che il 14.08.2024 la polizia avrebbe” prelevato”

RE 1 dalla sua abitazione, “strappandola” dai suoi due figli minorenni

(tra cui quello minore di cinque mesi nutrito esclusivamente con latte materno)

per la durata di undici ore. Vista la complessità del caso, la sua assistita avrebbe

dovuto ottenere la designazione di un difensore d’ufficio già prima del suo

interrogatorio. Ha altresì censurato la violazione delle regole procedurali in

difetto di una comunicazione scritta per il suo allontanamento dal domicilio

(art. 9a cpv. 4 LPol), in assenza di una nomina di un perito (art. 182 ss. CPP)

e anche di una segnalazione all’ARP (per valutare la capacità genitoriale),

così come il preteso divieto di allattare il figlio di cinque mesi [“per ben

11 ore durante la canicola”, avendo ella “Per tutta la durata

dell’interrogatorio … espresso preoccupazione per i suoi due bambini, in

particolare per __________ … che doveva essere urgentemente allattato” (AI

16, p. 2)].

A

parità di armi RE 1 avrebbe avuto diritto a un difensore, dal momento che anche

il marito era assistito da un difensore di fiducia.

Quest’ultima,

contestando ogni addebito, avrebbe avuto timori per la custodia dei suoi figli

e anche per il suo futuro professionale.

Ha

infine evidenziato che la sua assistita ha, a sua volta, sporto

denuncia/querela nei confronti del marito per i reati di cui agli art. 179ter,

303, 173/174/177, 127 e 219 CP e anche nei confronti dei due agenti che

l’avevano interrogata il 14.08.2024 per i reati di cui agli art. 312, 127, 219

CP, in via subordinata dell’art. 126 CP.

Sarebbe

stato evidente che la sua assistita, di formazione __________ (senza aver mai

avuto problemi con la giustizia), non avrebbe potuto gestire autonomamente tre

procedimenti penali così complessi.

l. Il

12.11.2024 il procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis ha comunicato ai

legali di RE 1 e di __________ di aver assunto la direzione dei procedimenti

penali di cui agli incarti MP __________ e __________.

m. Con

decreto 12.11.2024 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza 23/26.08.2024

dell’imputata RE 1 intesa alla nomina di un difensore d’ufficio nella persona

dell’avv. PR 1.

Ha

anzitutto reputato che non si trattava di una difesa obbligatoria ai sensi

degli art. 130 CPP e 132 cpv. 1 lit. a CPP (non essendo, nel caso concreto,

applicabile alcun caso indicato nell’art. 130 CPP).

In

merito all’applicazione dell’art. 132 cpv. 1 lit. b/cpv. 2/cpv. 3 CPP, il

magistrato inquirente ha considerato non comprovato il suo stato di indigenza [non

avendo, ad oggi, prodotto alcun documento in tal senso, nonostante l’esplicita

richiesta del suo predecessore (AI 11)].

L’autodichiarazione

allegata al suo verbale d’interrogatorio 14.08.2024 costituirebbe una prova

insufficiente [“trattandosi di una

pura autocertificazione dell’imputata resa sotto l’egida del diritto di non

rispondere e di non collaborare e priva di elementi che ne possano certificare

la veridicità quanto ai dati relativi alla situazione finanziaria” (AI 20, p. 2)].

Inoltre le fattispecie non sarebbero state

così gravi da giustificare una sanzione penale superiore a quanto previsto

dall’art. 132 cpv. 3 CPP.

Dal procedimento penale di cui all’inc.

MP __________ non sarebbero emerse particolari difficoltà a cui l’imputata non

avrebbe potuto far fronte da sola senza l’assistenza di un legale.

n. Con

gravame 25/26.11.2024 RE 1 chiede di

annullare il decreto 12.11.2024 con il

rinvio dell’incarto al procuratore pubblico per procedere nei suoi incombenti

ed emanare una decisione motivata ai sensi dei considerandi. Chiede altresì la

concessione della difesa d’ufficio nella procedura di reclamo.

La

reclamante – riassunti brevemente i fatti – lamenta di non aver ottenuto la

nomina di un difensore d’ufficio ex art. 132 CPP, reputando il suo iter

procedurale complesso e difficoltoso sia dal profilo emotivo che da quello giuridico.

Il

procuratore pubblico le avrebbe negato, a torto, una difesa d’ufficio per non aver

comprovato il suo stato di indigenza essendo stato riconosciuto dal procuratore

pubblico Veronica Lipari con il suo scritto 28.08.2024.

Evidenzia

altresì che nella dichiarazione patrimoniale allegata al suo verbale

d’interrogatorio è stato indicato quanto segue:

“NB: In caso di mancata o lacunosa compilazione del

presente formulario la competente autorità valuterà la situazione personale del

dichiarante in base agli elementi apparente e/o desumibili dall’incarto” (doc. CRP 1, p. 4).

Il

magistrato inquirente avrebbe dovuto valutare la sua situazione personale

considerando gli elementi presenti nell’incarto (tra cui la risposta alla

domanda n. 10 del suo verbale).

Ha

riproposto la sua argomentazione secondo la quale beneficerebbe tuttora del

congedo maternità. Inoltre sarebbe impossibilitata a trovare un’attività

lavorativa e non avrebbe disponibilità economiche per l’assunzione di una mamma

diurna né per le spese di un legale. Richiama la giurisprudenza di questa Corte

(60.2023.299) secondo cui se gli atti presentati dall’interessato (a comprova

della sua indigenza), non fossero sufficienti chi dirige il procedimento è

tenuto a richiedere i documenti mancanti interpellandolo, ciò che nel caso

concreto non sarebbe avvenuto.

Al

gravame ha allegato la decisione di tassazione dell’anno 2023, (da cui risulta

un unico reddito del marito). Ella non avrebbe alcuna eccedenza con un reddito

pari a zero e non potrebbe assumersi i costi di un legale e le spese di

procedura senza intaccare il suo fabbisogno e quello dei figli.

Inoltre

si tratterebbe di tre procedimenti penali difficili da affrontare da sola (come

neomamma, in congedo maternità, senza formazione giuridica).

Nell’ipotesi

in cui ella fosse riconosciuta colpevole, indipendentemente dalla gravità della

pena, la sua iscrizione a casellario giudiziale le causerebbe delle importanti

difficoltà per ottenere un posto di lavoro come __________.

Avrebbe pure perso fiducia nell’iter

procedurale, non essendosi sentita ascoltata né tutelata dopo il 14.08.2024. Non

sarebbe pronta per gestire autonomamente questi procedimenti penali.

In conclusione, la reclamante rimprovera

al procuratore pubblico di aver violato il suo diritto di essere sentita, non

avendole chiesto ulteriori informazioni in relazione alla sua situazione

finanziaria e avendo preferito respingere la sua istanza.

Il magistrato inquirente avrebbe pure

accertato i fatti in maniera incompleta e abusato del suo potere di

apprezzamento per non aver considerato gli elementi essenziali che

giustificherebbero la designazione del difensore d’ufficio: la sua formazione e

i rischi per la sua carriera professionale, il congedo maternità, il suo

coinvolgimento emotivo nei procedimenti penali.

o. Delle

osservazioni 29.11./02.12.2024 del procuratore pubblico e della replica

20/23.12.2024 della reclamante si dirà – laddove necessario – in corso di

motivazione.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le

decisioni e gli atti procedurali, rispettivamente contro le omissioni della

polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni,

eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP oppure quando è

prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato

(secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390

CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

In

particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende

impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova

auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame inoltrato il 25/26.11.2024 alla Corte dei

reclami penali da RE 1, per il tramite del suo patrocinatore, contro il decreto

12.11.2024

(inc. MP __________) del procuratore pubblico con il quale ha

respinto la sua richiesta di nomina di un difensore d’ufficio è tempestivo

(poiché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e

anche proponibile (BSK StPO – P. GUIDON,

3.

ed., art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n.

32).

1.3

RE

1, imputata

nel procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________ e destinataria

della decisione mediante la quale le è stato negato il diritto alla nomina di

un difensore d’ufficio, è legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo

un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del

giudizio.

1.4

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Giusta i combinati art. 129 e 127 cpv.

1/4/5 CPP in ogni procedimento penale e in ogni fase dello stesso l’imputato ha

il diritto di affidare la sua difesa a un patrocinatore (difensore di fiducia)

oppure – fatto salvo l’art. 130 CPP – di difendersi da sé (decisione TF

7B_220/2022 del 23.02.2024 consid. 4.1.).

2.2

Secondo

l’art. 130 CPP, che disciplina la difesa obbligatoria, l’imputato deve essere

difeso, se (a.) la carcerazione preventiva, compreso un arresto provvisorio, è

durata più di dieci giorni; (b.) rischia di subire una pena detentiva superiore

a un anno, una misura privativa della libertà o l’espulsione; (c.) a causa del

suo stato fisico o mentale oppure per altri motivi non è in grado di tutelare

sufficientemente i suoi interessi processuali e il rappresentante legale non è

in grado di farlo in sua vece; (d.) il pubblico ministero interviene

personalmente dinanzi al tribunale di primo grado oppure al tribunale di

appello; (e.) si procede con rito abbreviato (art. 358-362 CPP).

La difesa

obbligatoria impone l’assistenza di un difensore, ovvero di un legale di

fiducia (art. 129 CPP) o d’ufficio (art. 132 CPP) [DTF 149 IV 196 consid. 1.4.;

1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2. e rif.]. Essa è indipendente dalla

situazione finanziaria dell’imputato (decisioni TF 1B_517/2021 del 05.10.2021

consid. 2.2.; 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 2.1.2.; DTF 139 IV 113 consid.

5.1.).

2.3

Oltre

ai casi di difesa obbligatoria di cui all’art. 130 CPP, l’art. 132 cpv. 1 lit.

b CPP prevede che chi dirige il procedimento penale (art. 61 CPP) dispone di

una difesa d’ufficio [che fonda un rapporto di diritto pubblico tra cantone e

legale (decisione TF 6B_99/2020 del 21.04.2020 consid. 2.2.)] se l’imputato è

sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi

interessi. La seconda condizione si interpreta alla luce dei criteri di cui

agli art. 132 cpv. 2 e cpv. 3 CPP (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023

consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.).

Giusta

l’art. 132 cpv. 2 CPP una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli interessi

dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso

penale presenta in fatto oppure in diritto difficoltà cui l’imputato non

potrebbe far fronte da solo.

Non

si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva

superiore a quattro mesi o una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote

giornaliere (art. 132 cpv. 3 CPP; decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023

consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL,

op. cit., art. 132 CPP n. 42 ss.).

Le

due condizioni secondo l’art. 132 cpv. 2 CPP sono cumulative (decisioni TF

6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid.

3.). L’intervento del difensore d’ufficio può tuttavia essere giustificato

anche da altri motivi, in particolare per garantire la parità delle armi oppure

perché l’esito della procedura penale ha un’importanza particolare per

l’imputato (decisione TF decisione 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1. e

rif.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 36; ZK StPO – V.

LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 15/16; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 744), per es. se si trova in

carcerazione o se rischia la revoca dell’autorizzazione ad esercitare la sua

professione o la perdita della custodia dei suoi figli (decisioni TF

1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid. 2.1.

e rif.).

I

criteri stabiliti dall’art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2 e cpv. 3 CPP riprendono

in larga misura la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di

assistenza giudiziaria resa in applicazione degli art. 29 cpv. 3 Cost. e 6 n.

cifra 3 lit. c CEDU (decisione 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1. che

rinvia alla DTF 143 I 164 consid. 3.5.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art.

132.

CPP n. 1; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 9; N. SCHMID / D.

JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 741).

Secondo questa giurisprudenza, la nomina di un difensore d’ufficio nell’ambito

di un procedimento

penale è necessaria se l’imputato è esposto a una lunga pena detentiva o se

rischia una pena che non può essere sospesa; essa può anche essere necessaria,

a seconda delle circostanze, quando l’imputato rischia una pena detentiva da

poche settimane a pochi mesi se, oltre alla relativa gravità del caso, vi sono

particolari difficoltà nell’accertamento dei fatti o delle questioni giuridiche

sollevate, che l’imputato non sarebbe in grado di risolvere da solo (decisioni

TF 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1.; 6B_857/2022 del 13.04.2023

consid. 2.1.; che rinviano entrambe alla DTF 143 I 164 consid. 3.5. con

ulteriori riferimenti). D’altra parte, quando il reato è manifestamente una

bagatella, nel senso che se l’autore è passibile solo di una multa o di una

pena detentiva di breve durata, la giurisprudenza ritiene che l’autore non

abbia il diritto costituzionale ad una difesa d’ufficio (decisioni TF 7B_124/2023

del 25.07.2023 consid. 2.1.1.; B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; DTF 143

I 164 consid. 3.5. e riferimenti).

Per determinare se il caso presenta

difficoltà che l’imputato non potrebbe superare senza un avvocato, si deve

apprezzare l’insieme delle circostanze concrete. La necessità di un’assistenza

legale deve quindi basarsi su fattori oggettivi, legati principalmente alla

natura del caso, e su fattori soggettivi, basati sull’effettiva capacità del

richiedente di condurre il procedimento da solo (decisioni TF 7B_124/2023 del

25.07.2023

consid. 2.1.2.; 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1. e

riferimenti).

Secondo

la giurisprudenza, per quanto concerne le difficoltà oggettive, occorre

chiedersi se una persona ragionevole e in buona fede, che presentasse le stesse

caratteristiche dell’imputato, ma disponesse di denaro sufficiente,

ricorrerebbe ad un legale (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid.

2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; DTF 140 V 521 consid. 9.1.). La

difficoltà oggettiva di un caso è ammessa in termini giuridici, per esempio,

quando la sussunzione dei fatti è dubbiosa, sia in generale che nel caso

specifico (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022

del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid. 2.1.), o se si

devono considerare circostanze giustificative o esclusive (BSK StPO – N.

RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38/39; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID,

4.

ed., art. 132 CPP n. 11/12).

Per

stabilire le difficoltà soggettive occorre considerare le capacità

dell’imputato, tenuto conto di età, formazione, familiarità con la pratica

giudiziaria, conoscenza della lingua del procedimento e capacità di presentare

prove per assicurare la difesa (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid.

2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid.

2.1.; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 132 CPP n. 7).

2.4

L’imputato

è da considerare privo dei mezzi necessari secondo l’art. 132 cpv. 1 lit. b

CPP, e quindi è da reputare indigente, se non può provvedere con mezzi propri –

composti di reddito e sostanza – agli oneri processuali e legali, ovvero se non

è in grado di affrontare detti costi senza intaccare il fabbisogno suo e della

sua famiglia (decisione TF 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1.; BSK StPO –

N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 23; ZK

StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 11; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 132 CPP n. 8).

Determinante,

per stabilire se l’imputato è privo dei mezzi necessari, è la sua complessiva

situazione patrimoniale al momento dell’introduzione della domanda inerente

alla nomina di un legale, che deve tenere conto di tutti gli oneri finanziari,

dei redditi e del patrimonio (decisioni TF 1B_549/2022 del 17.02.2023 consid.

3.1.; 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1., ciascuna con riferimenti; BSK

StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 23).

Il

concetto di necessità giusta l’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP non è uguale a quello

del minimo vitale della legge di esecuzione e di fallimento. Lo stato di

indigenza non si valuta infatti fondandosi schematicamente sul minimo di

esistenza ai sensi del diritto esecutivo (ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art.

132.

CPP n. 11), ma si devono considerare tutte le circostanze della fattispecie

concreta (decisione TF 1B_245/2020 del 23.07.2020 consid. 3.5.; DTF 141 III 369

consid. 4.1.), tenendo conto del fatto che l’interessato ha diritto che gli

resti il cosiddetto “erweiterte zivilprozessuale Notbedarf”, cioè il

minimo esistenziale aumentato del 25% (decisione TF 1B_309/2021 del 03.09.2021

consid. 3.1.; DTF 124 I 1 consid. 2.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art.

132.

CPP n. 23) con l’aggiunta degli oneri privati e pubblici (per es. spese di

locazione, debiti di imposta scaduti, premi di cassa malati) [decisione TF

1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1.; DTF 124 I 1 consid. 2.; BSK StPO – N.

RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 23].

Se,

fatti i calcoli sul fabbisogno, risulta un’eccedenza, questa deve essere posta

in relazione con i previsti oneri processuali e legali del procedimento penale

(decisione TF 1B_383/2017 del 23.11.2017 consid. 2.; DTF 141 III 369 consid.

4.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 24). L’interessato

deve essere in grado di pagare con l’eccedenza detti oneri in un tempo

prevedibile (un anno per i procedimenti penali semplici oppure due anni per i

procedimenti penali più complessi) [decisione TF 1C_508/2020 del 26.08.2021

consid. 4.2.; DTF 141 III 369 consid. 4.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit.,

art. 132 CPP n. 24].

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale spetta al richiedente esporre in modo

esauriente la propria situazione reddituale e finanziaria attuale e dimostrare

i propri obblighi finanziari (decisione TF 1B_549/2022 del 17.02.2023 consid.

3.1.; DTF 135 I 221 consid. 5.1.). Se non adempie a questo obbligo, la

richiesta deve essere respinta (decisione TF 1B_549/2022 del 17.02.2023 consid.

3.1

che rinvia, tra l’altro, alla DTF 125 IV 161 consid. 4a; decisioni TF

1B_379/2021 del 06.04.2022 consid. 2.2.; 1B_245/2020 del 23.07.2020 consid. 3.5.

con ulteriori riferimenti).

L’autorità

adita non è tenuta a chiarire di propria iniziativa i fatti pertinenti né

verificare d’ufficio tutte le informazioni addotte (decisioni TF 1B_549/2022

del 17.02.2023 consid. 3.1.; 6B_578/2020 dell’11.08.2021 consid. 3.3.;

2C_367/2020 del 07.10.2020 consid. 3.3.; ciascuna con riferimenti). Deve però

comunicare al richiedente inesperto quali informazioni devono essere presentate

per valutare la domanda (decisione TF 1B_549/2022 del 17.02.2023 consid. 3.1.;

DTF 120 Ia 179 consid. 4a; decisione TF 2C_367/2020 del 07.10.2020 consid. 3.3.;

ciascuna con riferimenti).

In

linea di principio, invece, non viene fissato un ulteriore termine per il

richiedente rappresentato da un avvocato se non ha adempiuto all’obbligo di

collaborazione, e la sua istanza tendente ad ottenere il beneficio del gratuito

patrocinio può essere immediatamente respinta (decisioni TF 1B_549/2022 del

17.02.2023

consid. 3.1.; 5A_1012/2020 del 03.03.2021 consid. 3.2.3.;

5A_502/2017 del 15.08.2017 consid. 3.2.; 5A_327/2017 del 02.08.2017 consid. 4;

ciascuna con riferimenti; cfr. anche la decisione TF 6B_578/2020

dell’11.08.2021 consid. 3.4. e contrario).

Ciononostante,

anche se il richiedente è assistito da un avvocato, l’autorità competente deve

sempre chiedere chiarimenti e fissare un nuovo termine per la trasmissione di

ulteriori documenti se il medesimo ha adempiuto all’obbligo di collaborazione

ma (tuttavia) non è riuscito a dimostrare la sua indigenza in modo

soddisfacente per l’autorità con la sua prima richiesta (decisioni TF

1B_549/2022 del 17.02.2023 consid. 3.1.; 1B_502/2019 del 23.12.2019 consid. 2.;

1B_389/2015 del 07.01.2016 consid. 5.4.; cfr. anche 6B_578/2020 dell’11.08.2021

consid. 3.4.).

3.

3.1.

Con decreto 12.11.2024 il procuratore pubblico ha respinto

l’istanza dell’imputata intesa alla nomina di un difensore d’ufficio, avendo

dapprima reputato che non si trattava di una difesa obbligatoria. Inoltre, con

riferimento all’applicazione dell’art. 132 CPP, la reclamante non avrebbe

comprovato il suo stato d’indigenza (nonostante l’esplicita richiesta del suo

predecessore). L’autodichiarazione allegata al suo verbale del 14.08.2024

costituirebbe una prova insufficiente. Ha altresì addotto che, per le

fattispecie in esame, non sarebbe giustificata una sanzione penale superiore a

quanto sancito dall’art. 132 cpv. 3 CPP. Dal procedimento penale di cui

all’inc. MP __________ non sarebbero emerse particolari difficoltà a cui l.mputata

non avrebbe potuto far fronte da sola senza l’assistenza di un legale.

3.2

La

reclamante, da parte sua, contesta questa conclusione, sostenendo, tra le altre

cose, che il suo stato d’indigenza sarebbe stato riconosciuto dal precedente

titolare dell’inchiesta con il suo scritto 28.08.2024, che l’attuale magistrato

inquirente avrebbe dovuto considerare tutti gli elementi emergenti dall’incarto

(tra cui la risposta alla domanda n. 10 del suo verbale) e che avrebbe dovuto

richiederle ulteriori informazioni in merito alla sua situazione finanziaria.

4.

4.1.

Si è detto che il 14.08.2024 RE 1 è

stata sentita come imputata dalla polizia in relazione alle discussioni con il

marito avvenute dal 13.07.2024, a __________, per i reati di ingiuria e

minaccia, senza l’assistenza di un difensore avendovi espressamente rinunciato.

In merito alla sua situazione

finanziaria ella ha spiegato quanto segue:

“Io

ho lavorato fino all’inizio del 2022 finché sono andata in maternità. In quel

periodo mi ero accordata con __________ di rimanere a casa a prendermi cura di __________

…. Nel frattempo ero rimasta incinta anche di __________ …. A me è sempre

mancato tantissimo il mio lavoro e __________ lo sa, ma sono molto contenta di

rimanere a casa a prendermi cura dei miei figli. Lui mi aveva detto di tornare

a lavorare ad una percentuale più bassa, ma non è assolutamente fattibile. Io

lavoravo a turni e anche a __________ capita di lavorare di notte. I miei

genitori sono molto anziani e quelli di __________ non ci sono più, quindi è

praticamente impossibile trovare una mamma diurna con orari così flessibili.

Non abbiamo tale disponibilità economica.

Detto questo appunto al momento

lavora solo __________ come __________, quindi le nostre entrate variano tanto

dall’annata dell’__________. Tipo l’anno scorso era andato benissimo, mentre

quest’anno, a causa della meteo, è andata veramente male. La cosa che mi fa

anche arrabbiare è che __________, insieme alle sorelle, hanno una casa di famiglia

in montagna in Valle di __________, ma piuttosto di venderla per avere qualche

soldo, lui preferisce tirare le cinghie a casa per lasciare la casa alle

sorelle, cosicché possano andare in vacanza quando vogliono. Non è giusto.

In più ho sempre aiutato __________

con __________: lo aiuto a __________, __________, __________, portare il __________

ai clienti privati con i bambini con me perché non sempre ho dove lasciarli,

occuparmi della parte amministrativa, e tanto altro…” (VI 14.08.2024, p. 3, risposta alla domanda n. 10,

AI 13).

Nella dichiarazione stato civile e

patrimoniale 14.08.2024 (allegata al suo verbale) RE 1, di professione __________,

ha indicato di aver conseguito un bachelor alla SUPSI (con l’annotazione “congedo

non pagato”). Ha dichiarato un reddito annuale (e non mensile) netto di

circa CHF 50'000.00 (salario del coniuge); sarebbe in possesso di un’autovettura

marca __________ (prima entrata in circolazione nel 2022, il cui valore

d’acquisto non è stato precisato); le uscite mensili ammonterebbero a CHF

1'000.00 per interessi ipotecari e CHF 1’000.00 per costi della cassa malati; i

debiti ipotecari ammonterebbero a CHF 690'000.00. Non avrebbe altri debiti.

__________, da parte sua, con

riferimento alla loro situazione finanziaria, ha espresso le seguenti considerazioni:

“Posso

dire che stiamo bene, non siamo ricchi ma ci gestiamo bene. Quando è nato __________

… ho deciso in comune accordo con __________ che io avrei continuato a lavorare

in qualità di __________, portando avanti l’attività, mentre lei sarebbe

rimasta a casa a prendersi cura del bambino in quanto era suo desiderio farlo.

Sono sempre riuscito a gestire l’economia domestica e ad avere delle riserve in

quanto le entrate variano a seconda delle annate” (VI 13.08.2024, p. 2, risposta alla domanda n. 2, AI

13).

Con

scritto 23/26.08.2024 l’avv. PR 1 ha chiesto al procuratore pubblico Veronica

Lipari (che in quel momento dirigeva il procedimento penale di cui all’inc. MP __________)

di essere nominata difensore d’ufficio di RE 1 con l’ammissione al beneficio

del gratuito patrocinio.

A

comprova del suo stato di indigenza l’avv. PR 1 ha solamente richiamato la

dichiarazione stato civile e patrimoniale 14.08.2024, compilata personalmente

da RE 1, adducendo che ella “… è in congedo maternità senza retribuzione”

e citando nel contempo il Commentario ticinese del CPP [“La stessa è da considerare quindi priva dei mezzi

necessari, e quindi indigente, se non può provvedere con mezzi propri –

composti di reddito e di sostanza – agli oneri processuali e legali, ovvero non

è in grado di affrontare detti costi senza intaccare il fabbisogno suo e della

sua famiglia” (AI 12)].

È

dunque manifesto che questa dichiarazione non poteva essere considerata dal

pubblico ministero una prova sufficiente per sostanziare il preteso stato

d’indigenza di RE 1, poiché palesemente incompleta e, perdipiù, priva di

qualsivoglia documentazione. Con l’istanza il legale non ha nemmeno indicato

per quale ragione s’imponeva, nel caso concreto, una difesa per tutelare gli

interessi della sua assistita.

Ad ogni modo, valutando la situazione

finanziaria della reclamante (che in occasione del suo unico interrogatorio,

tra le altre cose, ha dichiarato di aver acquistato l’immobile di __________) e

prendendo in considerazione gli elementi che emergono dall’incarto, come

preteso con il suo reclamo, non appare d’acchito che il nucleo familiare sia

sprovvisto dei mezzi necessari ai sensi dell’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP, avendo

il marito spiegato di aver ripreso l’attività di famiglia tramite la ditta __________

(iscritta a registro di commercio il 14.02.2000, di cui egli ne è il titolare e

il gerente da diversi anni, cfr. estratto RC del Canton Ticino), con la

gestione di “… circa un migliaio di __________” (VI 13.08.2024, p. 2, AI

13), e di avere delle riserve finanziarie.

4.2

Per

quanto concerne lo scritto 28.08.2024 del procuratore pubblico Veronica Lipari

[con cui, richiamando l’istanza 23/26.08.2024, ha chiesto all’avv. PR 1 “… di motivare la domanda confrontandosi con i

singoli presupposti necessari per ritenere una difesa obbligatoria, essendo

l’indigenza solo una tra le condizioni cumulative previste” (AI 14)], occorre anzitutto rilevare che dal

medesimo non si evince che il magistrato inquirente abbia, di fatto, riconosciuto

lo stato di indigenza di RE 1 (non essendosi espressa in merito).

Sia come

sia, l’avv. PR 1 – un avvocato accorto e di lunga esperienza – non poteva non sapere che,

per ottenere la concessione della difesa d’ufficio con il beneficio del

gratuito patrocinio, l’istanza deve essere motivata (dovendosi confrontare con

tutti i requisiti cumulativi di cui all’art. 132 CPP e allegare la necessaria

documentazione a comprova).

A tal proposito si ricorda che, con riferimento alle persone

fisiche indigenti (che non hanno la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri procedurali e alle spese legali), l’Amministrazione cantonale ha

creato e messo a disposizione degli utenti (tra cui gli avvocati) un modulo online

per facilitare la richiesta (cfr. Certificato per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria, scaricabile dal sito www.ti.ch). Nella compilazione del modulo, il

richiedente deve indicare, tra l’altro, il reddito e la sostanza attuali, gli

oneri ricorrenti e fornire ulteriori informazioni (tra cui eventuali risparmi,

veicoli a motore). Inoltre egli è tenuto ad allegare la documentazione

richiesta e far sottoscrivere il formulario all’autorità comunale per

attestarne la conformità.

A fronte

di ciò, non è certo compito del pubblico ministero ricostruire la situazione

finanziaria e personale di RE 1,

che peraltro assistita da un legale avrebbe potuto e dovuto fornire le

informazioni e la documentazione necessarie (con l’apposito formulario oppure

estrapolandone i dati necessari) per corroborare il preteso fatto di non avere a

disposizione alcuna eccedenza e di non poter “… quindi assumersi i costi

legali e procedurali senza intaccare il suo fabbisogno e quella dei suoi figli“

(doc. CRP 1, p. 4).

Giova altresì rilevare che

ai sensi della giurisprudenza dell’Alta Corte, il pubblico ministero avrebbe

dovuto chiedere delucidazioni alla reclamante e fissare un ulteriore termine

per completare la sua istanza ex art. 132 CPP, soltanto qualora la stessa, con

l’assistenza di un legale, avesse inoltrato un’istanza motivata (corredata

dalla documentazione a comprova) e il procuratore pubblico avesse reputato che le

informazioni addotte non erano sufficienti per esprimersi in merito (cfr.

consid. 2.4.).

Nemmeno con il reclamo RE 1 ha indicato

né documentato gli elementi imprescindibili per valutare la sua situazione

finanziaria, avendo allegato copia della decisione di tassazione dell’anno 2023,

e nulla più.

Nel caso in disamina non si può dunque

reputare che il procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis abbia violato il

diritto di essere sentito della reclamante, accertato in maniera incompleta i

fatti e abusato del suo potere di apprezzamento nell’emanazione del decreto

12.11.2024

4.3

D’altronde, anche se si volesse

ammettere che la reclamante sia sprovvista nei mezzi necessari ai sensi

dell’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP la sua richiesta andrebbe comunque respinta.

Si è detto che il 14.08.2024 RE 1 è

stata interrogata, da un agente di polizia, in veste di imputata. All’inizio

del suo interrogatorio, ella ha espressamente rinunciato alla presenza di un

difensore, dichiarando che il suo stato psico-fisico le consentiva di

sostenerlo. Dal verbale emerge che soltanto al termine della sua deposizione (della

durata di quasi tre ore) e solo dopo che è stata informata che nei suoi

confronti era stata disposta una visita medica all’__________, ella ha

dichiarato di dover allattare il figlio minore, adducendo di non essere

tranquilla poiché suo marito era a casa con i bambini, acconsentendo comunque

alla visita.

Si deve inoltre aggiungere che dal

rapporto medico 14.08.2024 (AI 2) [e tantomeno dal rapporto d’intervento in

urgenza della Cellula socio-educativa d’urgenza per minorenni (CSUM) 19.08.2024

(AI 7)] non si evince che gli agenti interroganti, su sua esplicita richiesta,

le avrebbero vietato di allattare il proprio figlio rispettivamente che ella abbia

avuto dolori al seno (in considerazione del tempo trascorso).

Sia come sia, dal verbale risulta che RE

1, peraltro in possesso di una maturità liceale ticinese e di formazione __________,

sia riuscita a rispondere, senza alcun problema, a tutte le domande (semplici e

circoscritte) dell’agente interrogante. Ella ha altresì potuto esercitare

compiutamente i suoi diritti, avendo dimostrato di avere indubbiamente le

capacità di esporre la propria situazione personale e familiare, il rapporto

con il marito e pure la propria versione dei fatti, senza l’assistenza di un

difensore.

Va inoltre tenuto presente che la stessa

sera il pubblico ministero in collaborazione con la polizia ha immediatamente

attivato una rete di protezione non solo a tutela dei minori, ma anche a

sostegno dei genitori [tra cui l’attivazione della Cellula socio-educativa

d’urgenza per minorenni (CSUM), con un “time-out in Torre d’Angolo”, che

ha suggerito l’intervento urgente dell’ARP per “… capire meglio la

situazione e definire quali misure attivare a sostegno della loro genitorialità

e a protezione dei minori” (AI 7, p. 6); cfr. anche AI 1/AI 2/AI 4/AI 7].

Ciò smentisce invero il fatto che ella, “dopo il 14 agosto 2024” non si

sarebbe “sentita ascoltata, né tutelata” (doc. CRP 1, p. 5).

Per quanto attiene poi al preteso fatto

di essere stata “… prelevata da casa

sua, senza comunicazione scritta (ex art. 9a LPol), sotto gli occhi dei suoi

due bambini piccolissimi per poi essere trattenuta dalla polizia per ben 11 ore” e anche sottoposta “… a un consulto medico psichiatrico senza una nomina peritale

ufficiale in violazione degli artt. 182 e segg. CPP e senza aver prima preso

contatto con l’Autorità Regionale di Protezione, competente per la valutazione

della capacità genitoriale” (doc. CRP

1, p. 2/3) va soltanto rilevato che sono applicabili le disposizioni del CPP

(in materia di fermo, procedura investigativa della polizia e interrogatorio), come

indicato dal magistrato inquirente nelle sue osservazioni, mentre la

valutazione medica alla quale ella è stata sottoposta è un provvedimento

cautelativo a tutela dei minori (AI 1/AI 2/AI 7), e non è certo qualificabile come

una perizia ai sensi degli art. 182 ss. CPP.

Il procedimento penale di cui

all’incarto MP __________ è peraltro composto da pochi atti istruttori, tra cui

il rapporto di violenza domestica 15.08.2024 (AI 13), su cui il magistrato

inquirente non si è però ancora espresso.

Nemmeno allo stadio attuale della

procedura è necessaria l’assistenza di un difensore a favore della reclamante:

dallo stesso rapporto emerge come le fattispecie siano comprensibili,

circoscritte e non particolarmente complesse, che non presentano difficoltà particolari

dal profilo fattuale o giuridico da necessitare specifici approfondimenti,

anche per una persona non cognita di diritto. I reati ipotizzati a suo carico

(ingiuria, minaccia e anche vie di fatto) non sono giuridicamente complessi.

Ad oggi,

non vi sono elementi concreti per ritenere che RE 1 non

sia in grado di tutelare da sola i suoi interessi e di seguire personalmente il

procedimento penale di cui all’inc. MP __________ a suo carico, anche senza

l’ausilio di un legale. Il caso in esame rientra piuttosto nei casi bagatellari

giusta l’art. 132 cpv. 3 CPP (e contrario), come del resto confermato dallo

stesso procuratore pubblico nel decreto impugnato.

Il fatto che la reclamante sia una “neomamma

in congedo maternità”, di formazione __________ (in possesso comunque di

una formazione superiore), coinvolta emotivamente, la cui carriera lavorativa

potrebbe essere messa a rischio, non sono comunque motivi sufficienti per

concludere che ella non abbia le capacità di seguire personalmente il

procedimento penale di cui all’inc. MP __________ come imputata e che non sia

concretamente in grado di difendersi da sola. Si può inoltre reputare che ella abbia

perfettamente compreso i fatti (delineati) che le sono stati imputati, senza

necessitare la presenza di un legale, come emerge dal suo verbale d’interrogatorio

di polizia.

In queste circostanze, allo stadio

attuale della procedura, si può concludere che RE 1 sia in grado di gestire

autonomamente il procedimento penale (inc. MP __________), anche senza

l’ausilio di un legale, non essendo impedita in questo modo di difendere

efficacemente i suoi interessi.

Per quanto riguarda la pretesa

difficoltà di dover gestire altri due procedimenti penali (l’inc. MP __________

a carico del marito e l’inc. MP __________ a carico degli agenti di polizia che

l’hanno sentita il 14.08.2024) si evidenzia come sia stata una scelta della stessa

reclamante di sporgere denuncia/querela nei loro confronti per diversi reati

(cfr. in fatto consid. k.). Questi procedimenti non sono stati ad ogni

modo oggetto di decisione da parte del procuratore pubblico (cfr. decreto

12.11.2024).

La questione non merita dunque ulteriori

approfondimenti.

Ne discende che il decreto impugnato

deve essere confermato.

4.4

Qualora

nel prosieguo del procedimento RE 1 non dovesse essere più in grado da sola di

far valere i suoi diritti come accusatrice privata, il procuratore pubblico

potrà sempre, su sua richiesta scritta e motivata, designarle un difensore

d’ufficio, se è sprovvista dei mezzi necessari e se una difesa s’impone per

tutelare i suoi interessi (art. 132 cpv. 1 lit. b/cpv. 2/cpv. 3 CPP).

5.

5.1.

Visto

quanto precede, il gravame è respinto. La richiesta di essere ammessa al

beneficio del gratuito patrocinio presentata in questa sede da RE 1 deve essere

respinta, essendo il gravame fin dall’inizio privo di possibilità di successo.

5.2

La

tassa di giustizia e le spese, ridotte al minimo in considerazione della sua situazione

personale, sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1

CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

domanda di RE 1 di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio per la

procedura di reclamo è respinta.

3. La

tassa di giustizia di CHF 200.--

e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono

poste a carico di RE 1, __________.

4. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

5. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera