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Decisione

60.2024.329

Reclamo dell'imputato contro i decreti del presidente della Corte delle assise correzionali con cui ha respinto la sua richiesta di sostituire il suo difensore d'ufficio con un nuovo difensore d'ufficio, rsp. difensore di fiducia. diritto di proposta. rapporto di fiducia. difesa simultanea

24 gennaio 2025Italiano43 min

penale (inc. MP __________), di cui questa Corte si è già più volte occupata in relazione

Source ti.ch

Incarto n.

60.2024.329

Lugano

24 gennaio 2025/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Daniela

Fossati

sedente per statuire sul reclamo 04/05.12.2024 presentato

da

RE

1

patr.

da: PR 1

contro

i decreti 26.11.2024 e 03.12.2024 del presidente della

Corte delle assise correzionali, giudice Amos Pagnamenta, con cui ha respinto

la sua richiesta di sostituzione del difensore d’ufficio, avv. PI 2, con un

nuovo difensore d’ufficio, in via subordinata con un nuovo difensore di

fiducia nel procedimento penale a suo carico di cui all’incarto TPC __________;

richiamate le osservazioni 06/09.12.2024

e 23/24.12.2024 (duplica) dell’avv. PI 2, secondo cui non sussisterebbero gli

estremi per revocare la sua nomina e trasparirebbe l’evidente dipendenza

dell’avv. PR 1 da RE 1;

richiamate inoltre le osservazioni

06/09.12.2024 del procuratore pubblico Daniele Galliano, che (apportando

diverse considerazioni) chiede di dichiarare irricevibile il reclamo o, in

subordine, di respingerlo, e il suo scritto 19/20.12.2024 con cui (preso atto

della replica e del complemento di RE 1) si rimette al prudente giudizio di

questa Corte;

richiamato altresì lo scritto 09.12.2024

del presidente della Corte delle assise correzionali, che si rimette al

giudizio di questa Corte e che non ha presentato osservazioni di duplica;

richiamati infine la replica 17/18.12.2024

dell’avv. PR 1, con cui (formulando alcune osservazioni) conferma integralmente

il reclamo e lo scritto 13.12.2024 redatto personalmente da RE 1 a valere quale

suo complemento;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Nei

confronti di RE 1 (arrestato il 27.04.2021) è stato aperto un procedimento

penale (inc. MP __________), di cui questa Corte si è già più volte occupata in relazione

alla carcerazione e alle proroghe ordinate dal giudice dei provvedimenti

coercitivi, in cui, dalla metà del mese di agosto 2021, egli era già assistito

dall’avv. PI 2 (inc. CRP __________).

Il

procedimento penale di cui all’inc. MP __________ è dapprima sfociato nell’atto

di accusa __________ del 24.01.2022 con cui l’allora procuratore pubblico

Francesca Piffaretti-Lanz ha rinviato RE 1 a giudizio dinanzi alla Corte delle

assise criminali (inc. TPC __________), in cui è stato difeso dall’avv. PI 2, siccome

accusato di ripetuta appropriazione

indebita, ripetuta truffa aggravata, sub. truffa, in parte tentata, ripetuta

falsità in documenti, ripetuto conseguimento fraudolento di falsa attestazione,

inosservanza delle norme legali sulla contabilità, inganno nei confronti

dell’autorità, guida senza autorizzazione e guida senza licenza di condurre.

Il 22.04.2022 la Corte delle assise criminali ha poi

condannato RE 1, assistito dallo stesso difensore d’ufficio, tra l’altro alla

pena detentiva di quattro anni.

b. Contro

il giudizio di primo grado l’imputato, sempre per il tramite del suo difensore

d’ufficio avv. PI 2, ha adito la Corte di appello e di revisione penale (CARP).

Pure il procuratore pubblico Daniele Galliano (subentrato al precedente

procuratore pubblico), l’accusatore privato e il terzo aggravato hanno

presentato appello (i primi due incidentale).

Con

sentenza 10.03.2023, la CARP ha parzialmente accolto sia l’appello dell’imputato

sia l’appello incidentale del magistrato inquirente, mentre ha respinto

l’appello incidentale dell’accusatore privato e l’appello del terzo aggravato.

Ha ritenuto RE 1 autore colpevole di diversi reati e lo ha (tra l’altro)

condannato alla pena detentiva di cinque anni e quattro mesi.

Il

procuratore pubblico, l’accusatore privato, il terzo aggravato e anche RE 1 –

quest’ultimo senza far capo a un patrocinatore – hanno impugnato la sentenza

della CARP al Tribunale federale.

c. Il

24.06.2024 l’avv. PI 2 è stato nominato dal procuratore pubblico Daniele

Galliano difensore d’ufficio di RE 1, con effetto retroattivo dal 21.06.2024,

in un nuovo procedimento aperto a suo carico (inc. MP __________) per il reato

di inganno aggravato nei confronti delle autorità ai sensi dell’art. 118 LStrl (AI

131).

Lo stesso giorno RE 1 è stato citato a

comparire il 04.07.2024 per essere interrogato in veste di imputato (AI 132).

d. Il

1°.07.2024 il Tribunale federale ha (parzialmente) accolto i ricorsi del

procuratore pubblico, dell’accusatore privato e del terzo aggravato (annullando

alcuni dispostivi della sentenza 10.03.2023 della CARP), rinviando gli atti per

un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi (decisioni TF __________, __________

e __________), mentre ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il

ricorso presentato personalmente da RE 1 (decisione TF __________).

e. Il 04.07.2024 RE 1 è stato sentito dal procuratore

pubblico come imputato, alla presenza del suo difensore d’ufficio avv. PI 2,

per titolo di inganno nei confronti delle autorità in relazione ai fatti

accaduti dal 27.06.2019 al 1°.01.2020, a __________, a __________ (recte __________)

(__________) e in altre imprecisate località. Al termine del suo interrogatorio

è stato esperito un verbale di confronto con l’imputato __________ (AI 152),

che, in virtù di un ordine di arresto internazionale 18.08.2022 del Ministero

pubblico del Cantone Ticino, era stato estradato dall’Italia in Svizzera nel

mese di giugno 2024 (AI 117 e ss.).

f. Con scritto 26/29.07.2024 (con allegata copia

della procura sottoscritta il 26.07.2024) l’avv. __________ ha chiesto, in nome

e per conto di RE 1, di essere nominato quale suo difensore d’ufficio con il

beneficio del gratuito patrocinio a tutela dei suoi interessi nel procedimento

di cui all’inc. MP __________ (AI 199).

g. Il 29.07.2024 il procuratore pubblico ha respinto

la richiesta, informando l’avv. __________ che RE 1 beneficiava già di un

difensore d’ufficio che lo aveva già patrocinato in altri procedimenti penali. Ha

quindi deciso di mantenere la difesa d’ufficio dell’imputato nella persona

dell’avv. PI 2 “… al fine di assicurare una difesa efficace e di evitare continui

cambiamenti di difesa” (AI 200).

Ha

altresì precisato che, in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale

(decisione TF 1B_394/2014), se il legale desiderava subentrare come difensore

di fiducia, prima di revocare la difesa d’ufficio, il pubblico ministero

avrebbe dovuto accertarsi che fossero date congrue garanzie per il pagamento

del suo onorario.

h. Il

16/19.08.2024 l’avv. PI 2 ha informato il procuratore pubblico di non poter partecipare

all’interrogatorio dell’imputato __________ previsto il giorno 29.08.2024, riservandosi

comunque il diritto di richiedere un confronto qualora fossero emersi nuovi elementi

che avrebbero coinvolto il suo assistito (AI 206).

Il 29.08.2024 è stato esperito

l’interrogatorio finale di __________, in qualità di imputato, al quale l’avv. PI

2 non ha partecipato (AI 207).

i. Il 30.08.2024 il procuratore pubblico ha informato

la CARP che a carico di RE 1 era stato aperto un nuovo procedimento penale per

titolo di inganno aggravato nei confronti delle autorità ex art. 118 cpv. 3

LStrl (AI 208).

Lo stesso giorno il procuratore pubblico

ha comunicato a RE 1, per il tramite del suo difensore d’ufficio avv. PI 2,

l’imminente chiusura dell’istruzione penale in relazione all’inc. MP __________

prospettando la promozione dell’accusa per il suindicato reato e fissando un

termine per eventuali istanze probatorie, la consultazione degli atti e la

trasmissione della nota d’onorario al Ministero pubblico (AI 211).

j. Con scritto 09/10.09.2024 l’avv. PI 2, in nome e

per conto di RE 1, ha presentato al procuratore pubblico un’istanza probatoria in

relazione alla prospettata promozione dell’accusa per il reato di inganno

aggravato nei confronti delle autorità (AI 217). L’istanza è stata respinta il

17.10.2024 (AI 229).

k. Il 26.09.2024 (preso atto dell’istanza 16.09.2024 di

RE 1 che si era “incrociata” con lo scritto di medesima data con cui la

CARP gli aveva assegnato un termine per scegliere un difensore), la presidente

della CARP ha nominato l’avv. PR 1 suo difensore d’ufficio, con effetto

retroattivo dal 16.09.2024, nelle procedure di appello dipendenti dalle

decisioni TF __________, __________ e __________ del 1°.07.2024 [inc.

17.2024.217 (__________)] (doc. TPC 4).

l.

Il

17.10.2024 il procedimento penale a carico di __________ per i fatti di cui

all’inc. MP __________ è stato disgiunto da quello di RE 1, avendo il primo

ammesso i fatti e richiesto di procedere con rito abbreviato (AI 230).

m.

Con

atto di accusa __________ del 17.10.2024 il procuratore pubblico ha promosso

l’accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali nei confronti di RE 1,

rappresentato dal difensore d’ufficio PI 2, per il reato di inganno aggravato

nei confronti delle autorità, ripetuto (doc. TPC 1).

n. Il

18.10.2024 RE 1 ha dichiarato di aver ricevuto l’ACC __________ presso il

carcere giudiziario (doc. TPC 3).

o. Con

scritto 05/06.11.2024 l’avv. PR 1, richiamando il decreto 26.09.2024 (cfr. in

fatto consid. k.), ha chiesto al presidente/ai giudici del Tribunale penale

cantonale di essere designato difensore d’ufficio di RE 1 anche nel

procedimento penale di cui all’inc. ACC __________ in applicazione degli art.

133/134 CPP.

Il

legale ha esposto che il suo assistito si sarebbe in particolare lamentato del

fatto di non aver potuto esercitare il suo diritto di scegliere il difensore ex

art. 133 cpv. 3 CPP (recte art. 133 cpv. 2 CPP) [considerato come la nomina

dell’avv. PI 2 sarebbe avvenuta a sua insaputa e senza essere stato

interpellato]. Inoltre le ragioni indicate dal procuratore pubblico nel suo

scritto 29.07.2024 (cfr. in fatto consid. g.) per il mantenimento della

difesa d’ufficio da parte dell’avv. PI 2 non sarebbero (più) risolutive,

essendo stato designato quale difensore d’ufficio di RE 1 per il procedimento

penale dinanzi alla CARP. Ha reputato che, per la garanzia di una difesa

efficace, si imponeva la sua nomina anche in questo procedimento penale (poiché

riguarderebbe “fatti, condotte, persone e periodi che si sovrappongono a

quelli oggetto del procedimento pendente dinanzi alla CARP”) [doc. TPC 4,

p. 2]. Il rapporto di fiducia con il suo attuale difensore d’ufficio si sarebbe

da tempo deteriorato, irrimediabilmente (comprovato dal fatto che RE 1 avrebbe

dovuto redigere personalmente sia il ricorso al Tribunale federale sia le

osservazioni al ricorso del pubblico ministero contro la decisione 10.03.2023

della CARP, da cui sarebbero derivati i giudizi del Tribunale federale in suo

sfavore). La difesa dell’avv. PI 2 non sarebbe efficace (non avendo, ad

esempio, partecipato all’interrogatorio del 29.08.2024 del presunto correo __________).

Non risultava che, dalla trasmissione della sua nota d’onorario (il

09.09.2024), il suo attuale difensore avesse svolto delle prestazioni. Nulla si

opporrebbe alla sua nomina quale difensore d’ufficio di RE 1 nell’imminente procedura

dibattimentale. Il mantenimento di due distinti difensori d’ufficio nei

procedimenti penali a carico dell’imputato, date le necessità di coordinamento,

genererebbero maggior dispendio di risorse e maggiori costi allo Stato.

p.

Con

presa di posizione del 22/25.11.2024, l’avv. PI 2 ha reputato che, per economia

processuale e logica, occorreva mantenere la difesa d’ufficio di RE 1 nella sua

persona [essendo “stato nominato difensore d’ufficio per il nuovo filone

accusatorio nei confronti del signor RE 1 dal PP Galliano, in quanto, a

conoscenza del procedimento precedente, avendo funto da terzo difensore

d’ufficio per il medesimo e partecipato in tale funzione al processo di prima

istanza (da lei presieduto) e al dibattimento di appello alla CARP. Economia

processuale e logica deponevano per la mia nomina, al di là degli umori

altalenanti del signor RE 1. Ho pertanto seguito l’istruttoria del nuovo filone

che ha portato all’emissione di un secondo atto di accusa” (doc. TPC 7)].

Il legale ha contestato l’inefficacia della sua difesa. Per quanto concerne la

sua assenza all’interrogatorio finale di __________, ha rilevato che in

quell’occasione sarebbero stati trattati principalmente reati che non

coinvolgevano il suo assistito, adducendo che si era comunque riservato il

diritto di richiedere un confronto se fossero emersi nuovi elementi (ciò che

non sarebbe stato il caso, VI 29.08.2024, p. 7/8, AI 207).

q.

Con

decreto 26.11.2024 il presidente della Corte delle assise correzionali, giudice

Amos Pagnamenta, ha respinto l’istanza dell’avv. PR 1 tendente ad essere

nominato difensore d’ufficio di RE 1 in sostituzione dell’avv. PI 2 in

relazione all’ACC __________ del 17.10.2024.

Il presidente – esposti i fatti e il

diritto applicabile in materia di difesa obbligatoria e di sostituzione del difensore

d’ufficio – ha concluso che, nel caso concreto, non erano dati gli estremi per

la sostituzione del suo difensore d’ufficio (avv. PI 2) con un nuovo difensore

(avv. PR 1) ai sensi dell’art. 134 CPP.

Ha reputato che dagli atti non

emergevano elementi per concludere che il difensore d’ufficio avesse trascurato

i propri doveri e che la sua difesa, per motivi oggettivi, non fosse più

garantita.

Ha altresì addotto che l’avv. PR 1 era

subentrato come difensore d’ufficio dinanzi alla CARP “per discutere

circostanze limitate ai pochi e limitati punti che il Tribunale federale ha

disposto dover esser oggetto di un nuovo giudizio” (doc. TPC 8, p. 4), come

emergeva dal decreto 26.09.2024 della CARP. Nel caso concreto, per contro, si

tratterebbe “… di un intero incarto, seguito (dall’avv. PI 2), per

quanto attiene alla parte principale, fin dal 2021 e per la “costola” scaturita

nel nuovo atto d’accusa, fin dalle prime battute che hanno visto coinvolto RE 1”

(doc. TPC 8, p. 4).

L’imputato sarebbe comunque libero di

scegliere il difensore di fiducia di suo gradimento, posto che ne garantiva “…

il pagamento di tasca propria” (doc. TPC 8, p. 5).

r.

A

fronte del rinvio del Tribunale federale (cfr. in fatto consid. d.), il

26.11.2024 si è tenuto il dibattimento dinanzi alla CARP, in cui RE 1 è stato

assistito dall’avv. PR 1 (sentenza CARP 29.11.2024 ad G., p. 8-10, inc. __________).

s.

Con

scritto 29.11./02.12.2024 l’avv. PR 1 ha trasmesso al presidente della Corte

delle assise correzionali copia della procura sottoscritta il 29.11.2024 da RE

1 per ottenere la nomina quale suo difensore d’ufficio e, in via subordinata,

per agire come suo difensore di fiducia nel procedimento penale di cui all’inc.

ACC __________ – inc. TPC __________.

t.

Con

sentenza 29.11.2024 la CARP ha parzialmente accolto l’appello di RE 1 – già

rappresentato dall’avv. PI 2 e dopo il rinvio dell’Alta Corte dall’avv. PR 1 (p.

2 in alto e p. 38 consid. 22.1., inc. __________) – e l’appello incidentale del

procuratore pubblico a seguito delle decisioni TF __________, __________ e __________

del 1°.07.2024. L’imputato è stato (tra l’altro) condannato alla pena detentiva

di cinque anni e cinque mesi (da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza

sofferti e la pena anticipatamente espiata).

u.

Il

03.12.2024, richiamando lo scritto 29.11./02.12.2024 (cfr. in fatto

consid. s.), il presidente della Corte delle assise correzionali ha comunicato

all’avv. PR 1 che la questione della nomina quale difensore d’ufficio di RE 1

era stata evasa con decreto 26.11.2024 (cfr. in fatto consid. q.)

Per

quanto concerne per contro la sua richiesta di subentrare come difensore di

fiducia, in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale, lo ha invitato a confermare

il versamento di un acconto da parte dell’imputato per coprire l’onorario e le

spese (almeno) fino al termine del giudizio di primo grado (informandolo che in

caso contrario avrebbe mantenuto la difesa d’ufficio nella persona dell’avv. PI

2) [doc. TPC 11].

v. Con

reclamo 04/05.12.2024 RE 1 chiede, in via cautelare, la sospensione del

procedimento di cui all’inc. TPC __________ ex art. 388 CPP; in via principale di

annullare il decreto 26.11.2024 del presidente della Corte delle assise

correzionali e di nominare l’avv. PR 1 quale suo difensore d’ufficio nel

procedimento penale di cui all’inc. TPC __________, con effetto retroattivo dal

05.11.2024; in via subordinata, di annullare il decreto 03.12.2024 dello stesso

presidente e di ammettere l’avv. PR 1 quale suo difensore di fiducia nel citato

procedimento penale, con effetto retroattivo dal 29.11.2024.

1.

Il

reclamante – esposti i fatti e le disposizioni applicabili – censura, in via

principale, la violazione dei suoi diritti procedurali e della sua difesa per

la mancata concessione del diritto di proporre un difensore d’ufficio di sua

scelta al momento della nomina, lamentando di essere stato informato

dell’esistenza del nuovo procedimento a suo carico solo in occasione del suo

interrogatorio del 04.07.2024 (non avendo ricevuto alcuna citazione e non

essendo stato in alcun modo avvertito della possibilità di poter scegliere un

legale). In quell’occasione (contrariamente a quanto indicato nel verbale) sarebbe

stato messo di fronte al fatto compiuto e non sarebbe stato in grado

comprendere che avrebbe potuto richiedere la designazione di un altro

difensore. Il fatto che egli, in quel momento, non si era opposto alla difesa

d’ufficio nella persona dell’avv. PI 2, non può comportare la perdita del suo

diritto di proposta, in quanto il suo esercizio presupponeva che egli ne fosse

stato a conoscenza (decisione TF 6B_500/2012 del 04.04.2013 consid. 1.2.3.). Evidenzia,

tra l’altro, come nella sua istanza 05.11.2024 avesse già esercitato

validamente questo diritto nel procedimento di cui all’ACC __________ e che nel

procedimento penale di cui all’inc. MP __________ l’avv. PI 2 era già stato

sostituito dall’avv. PR 1. Si tratterebbe comunque di fattispecie distinte

rispetto al caso in esame.

2.

In

via subordinata, il reclamante reputa che la sua richiesta di sostituire il suo

attuale difensore d’ufficio con la difesa d’ufficio dell’avv. PR 1 nel

procedimento di cui all’inc. TPC __________ debba essere accolta ex art. 134

cpv. 2 CPP. Ripropone l’argomentazione secondo la quale il rapporto di fiducia

con l’avv. PI 2 si sarebbe deteriorato da tempo, contestando parimenti le

considerazioni esposte nel decreto 26.11.2024 e criticando le strategie di

difesa d’ufficio (tra cui il fatto di non aver partecipato all’interrogatorio

29.08.2024 di __________, di aver accettato la disgiunzione del procedimento

penale a suo carico in considerazione del fatto che “… la chiamata di

correità di __________ è praticamente l’unico elemento sul quale si

fonderebbero le accuse rivolte dal Procuratore pubblico a RE 1 e da

quest’ultimo sempre contestate” (doc. CRP 1, p. 8).

3.

In

via ancora più subordinata, il reclamante contesta le considerazioni contenute

nel decreto 03.12.2024 e l’interpretazione del presidente della Corte delle

assise correzionali della giurisprudenza dell’Alta Corte indicata con

riferimento alla sostituzione dell’avv. PR 1 come suo difensore di fiducia. Questa

giurisprudenza andrebbe letta e interpretata nel senso che il difensore di

fiducia, che ha sostituito il difensore d’ufficio, non può successivamente chiedere

di essere nominato difensore d’ufficio per mancanza dei mezzi finanziari

dell’imputato, per evitare i casi di abuso per aggirare le condizioni di cui

all’art. 134 cpv. 2 CPP. Nel caso in esame non vi sarebbe alcun rischio di

abuso da parte sua. L’avv. PR 1 si assumerebbe il rischio di non essere

remunerato nel caso in cui “non fosse chiesto o non fosse fornito” un

acconto per il suo onorario. Il decreto 03.12.2024 violerebbe la procedura

federale e il diritto della libera scelta di un avvocato (art. 129 cpv. 1 CPP e

6 cpv. 3 lit. c CEDU). Reputa che il patrocinio dell’avv. PR 1 debba essere

ammesso sulla base della procura prodotta (art. 129 cpv. 2 CPP).

w. Delle

sue ulteriori argomentazioni, della sua replica e del suo complemento così come

delle osservazioni del procuratore pubblico e dell’avv. PI 2, si dirà, laddove

necessario, in corso di motivazione.

in diritto

Considerandi

1.

Il reclamante

chiede, quale provvedimento cautelare, che la Corte dei reclami ordini la

sospensione del procedimento penale di cui all’inc. TPC __________ fino

all’emanazione del presente giudizio.

Con

l’evasione del gravame, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo è

divenuta priva d’oggetto.

2.

2.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il

termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti

procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni

ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista

un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. a CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti

(art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c

CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.

385.

cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.2

Il

gravame inoltrato il 04/05.12.2024 contro i decreti 26.11.2024 e 03.12.2024 (inc.

TPC __________) del presidente della Corte delle assise correzionali, è

tempestivo (poiché introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione

dell’art. 396 cpv. 1 CPP).

La questione della legittimazione del reclamante

può restare indecisa, poiché, per le ragioni che seguono, il reclamo deve

essere respinto nel merito.

3.

3.1.

Secondo l’art. 133 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio

[in caso di difesa obbligatoria giusta l’art. 130 CPP, nelle ipotesi di cui

all’art. 132 cpv. 1 lit. a cifre 1 e 2 CPP, oppure se l’imputato è sprovvisto

dei mezzi necessari e una sua difesa si impone per tutelare i suoi interessi

(art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2 e 3 CPP)] è designato da chi, nella relativa

fase procedurale, dirige il procedimento.

La

Confederazione e i Cantoni possono demandare la scelta del difensore d’ufficio

a un’altra autorità o a terzi (art. 133 1bis CPP).

Nello

scegliere il difensore d’ufficio è tenuto conto della sua idoneità e,

possibilmente, dei desideri dell’imputato (art. 133 cpv. 2 CPP).

Con l’uso dei termini “scelta” / “scegliere”

nei cpv. 1bis e 2 – i cui

nuovi testi sono entrati in vigore il 1°.01.2024 – si è voluto escludere che il

difensore sia determinato puramente a caso: è stato, infatti, reputato

problematico determinare la difesa in modo casuale, dal momento che certi

mandati (come, ad esempio, quelli relativi a reati finanziari) possono

difficilmente essere espletati da una difesa non specializzata nel settore in

questione. Anche l’attribuzione di mandati ufficiali seguendo semplicemente

l’ordine di un elenco potrebbe significare che l’imputato non venga difeso a

dovere perché il difensore non dispone delle necessarie conoscenze

specialistiche. Per questo motivo il cpv. 2 impone alle autorità o ai servizi

incaricati della scelta di selezionare un difensore idoneo al caso di specie (messaggio 28.08.2019

concernente la modifica del CPP, in FF 2019, p. 5557/5558; cfr. anche BSK StPO

– N. RUCKSTUHL, 3. ed., art. 133 CPP n. 7 ss.).

La considerazione dell’idoneità nella

scelta della difesa deve essere attuata con moderazione: il legislatore ha

voluto semplicemente garantire che nei casi che richiedono particolari

requisiti alla difesa (ad esempio, determinate competenze specialistiche), se

ne tenga conto nel processo di selezione (PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4.

ed., art. 133 CP n. 2).

L’art.

133.

CPP – che concretizza la giurisprudenza del Tribunale federale e della

Corte europea dei diritti dell’uomo relativa agli art. 29 cpv. 3 Cost. e 6 par.

3.

lit. c CEDU (decisioni TF 1B_419/2017 del 07.02.2018 consid. 2.1.; 1B_212/2013

del 20.08.2013 consid. 2.) – è volta a favorire la creazione di un rapporto di

fiducia tra l’imputato e il difensore d’ufficio: i desiderata dell’imputato

devono quindi, se possibile, essere presi in considerazione, anche se da detta

norma – che contiene una raccomandazione di carattere generale – non può essere

dedotto alcun diritto specifico dell’imputato ad un legale di libera scelta

(decisione TF 1B_212/2013 del 20.08.2013 consid. 2.). D’altra parte il mancato

rispetto dei desideri dell’imputato è inconciliabile con il principio della

correttezza qualora manchi un motivo fondato per trascurarli (ZK StPO – V.

LIEBER, 3. ed., art. 133 CPP n. 4). Chi dirige il procedimento può discostarsi

dalla proposta dell’imputato solo per motivi oggettivi, come per esempio in

caso di conflitto di interessi, di sovraccarico di lavoro, se l’avvocato non

possiede sufficienti qualifiche professionali o in assenza dell’abilitazione

all’esercizio della professione (decisioni TF 1B_212/2013 del 20.08.2013

consid. 2.; 1B_110/2013 del 22.07.2013 consid. 4.2.; StPO PK – D. JOSITSCH / N.

SCHMID, op. cit., art. 133 CPP n. 2; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 133 CPP

n. 13; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art.

133.

CPP n. 4).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale il diritto di proposta ai sensi dell’articolo 133 cpv. 2 CPP può

essere esercitato, in linea di principio, una sola volta (decisione TF 1B_256/2018

del 04.09.2018 consid. 2.2. con riferimenti), all’inizio del procedimento al

fine in particolare di garantire che l’avanzamento delle indagini non venga

ritardato (decisione TF 1B_419/2017 del 07.02.2018 consid. 2.1. con rif.).

3.2

Il diritto all’assistenza giudiziaria

(art. 29 cpv. 3 e 32 cpv. 2 Cost., 6 cpv. 3 lit. c CEDU e 14 cpv. 3 lit. d

Patto ONU II) deve in particolare consentire all’imputato di beneficiare di una

difesa completa, assidua ed efficace (decisioni TF 7B_866/2023 del 10.05.2024

consid. 3.1.2.; 6B_35/2022 del 24.11.2022 consid. 4.1.; DTF 126 I 194 consid.

3a; decisioni TF 6B_1067/2021 dell’11.04.2022 consid. 1.1.; 1B_166/2020 del

25.06.2020

consid. 3.1.2.).

In ambito penale, l’art. 134 cpv. 2 CPP

costituisce il corollario di queste garanzie: questa norma prevede che se il

rapporto di fiducia tra l’imputato e il difensore d’ufficio è notevolmente

deteriorato oppure se una difesa efficace non è più garantita per altri motivi,

chi dirige il procedimento designa un altro difensore d’ufficio (decisioni TF

7B_866/2023 del 10.05.2024 consid. 3.1.2.; 6B_35/2022 del 24.11.2022 consid.

4.1.).

Nel caso in cui il legale dovesse

presentare delle carenze manifeste, l’autorità penale – in linea di principio

come ultima ratio e dopo aver ricordato all’interessato i suoi obblighi – deve

procedere alla sostituzione del difensore d’ufficio: ciò è il caso laddove, ad

esempio, il difensore non fornisce alcuna prestazione propria, accontentandosi

di essere il portavoce dell’imputato, senza spirito critico (DTF 126 I 194

consid. 3d) oppure allorquando, al contrario, dichiara di non credere

all’innocenza del suo assistito che non ha confessato (decisione TF 7B_866/2023

del 10.05.2024 consid. 3.1.2.). Anche l’assenza del difensore dal dibattimento

(art. 336 cpv. 2 CPP) o dalle audizioni di testimoni importanti può costituire

una negligenza tale da giustificare una sostituzione del difensore d’ufficio;

lo stesso vale per atteggiamenti che ostacolerebbero lo svolgimento del

procedimento conformemente ai principi essenziali quali il rispetto della

dignità, il diritto a un trattamento equo e il divieto di abuso di diritto

(art. 3 CPP), o ancora il principio della celerità, in particolare quando

l’imputato è in stato di detenzione (art. 5 cpv. 2 CPP; decisioni TF

7B_866/2023 del 10.05.2024 consid. 3.1.2.; 1B_166/2020 del 25.06.2020 consid.

3.1.2.; 1B_187/2013 del 04.07.2013 consid. 2.2.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale la sostituzione di un difensore d’ufficio deve essere disposta

allorquando il legale trascura gravemente i suoi doveri e, per ragioni

oggettive, la difesa degli interessi dell’imputato non è più garantita. D’altra

parte, il semplice fatto che l’imputato non abbia fiducia nel suo difensore

d’ufficio non gli conferisce il diritto di chiederne la sostituzione nella

misura in cui questa mancanza di fiducia si fondi su motivi esclusivamente

soggettivi e non risulti chiaramente che la condotta del patrocinatore

d’ufficio sia gravemente lesiva degli interessi dell’assistito (decisioni TF

7B_866/2023 del 10.05.2024 consid. 3.1.2.; 6B_35/2022 del 24.11.2022 consid.

4.1.; DTF 138 IV 161 consid. 2.4.; decisioni TF 6B_1067/2021 del 11.04.2022

consid. 1.3.; 1B_166/2020 del 25.06.2020 consid. 3.1.2.).

La divergenza di opinioni sulla

strategia difensiva o sull’adeguatezza degli atti istruttori da richiedere non

giustifica di per sé una sostituzione del difensore d’ufficio e non consente

nemmeno, in assenza di altri elementi, di mettere in discussione la

professionalità con cui abbia svolto il suo mandato fino a quel momento; il

difensore d’ufficio non può infatti essere obbligato a sposare qualsiasi punto

di vista del suo cliente, ma deve al contrario esaminare in modo critico e

obiettivo gli atti procedurali che gli vengono richiesti e compiere soltanto

quelli indispensabili nell’interesse del suo mandante (decisione TF 6B_35/2022

del 24.11.2022 consid. 4.1.; DTF 126 I 194 consid. 3.; decisioni TF

6B_1141/2021 del 25.10.2021 consid. 5.; 1B_178/2018 del 16.04.2018 consid. 2.).

3.3

L’art. 134 cpv. 2 CPP non impedisce

tuttavia all’imputato, in qualsiasi fase del procedimento, mediante procura

scritta o una dichiarazione a verbale, di affidare la sua difesa ad un avvocato

ai sensi dell’art. 127 cpv. 5 CPP (art. 129 CPP; decisioni TF 7B_16/2024 del

28.03.2024

consid. 2.2.2.; 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.2.; 1B_152/2020

del 28.05.2020 consid. 2.1.; 1B_419/2017 del 07.02.2018 consid. 2.2.), nel qual

caso dovrà remunerare personalmente il difensore di fiducia (decisione TF

1B_332/2021 del 06.07.2021 consid. 6.1. con riferimenti).

Allorquando un legale di fiducia si

annuncia mentre esiste già un patrocinio d’ufficio a favore di un altro

avvocato, l’autorità deve assicurarsi, prima di revocare il mandato d’ufficio,

che l’imputato sia in grado di pagare l’onorario del suo nuovo avvocato, e ciò

perlomeno fino alla conclusione della procedura di prima istanza (decisioni TF

7B_16/2024 del 28.03.2024 consid. 2.2.2.; 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid.

2.2.; 1B_332/2021 del 06.07.2021 consid. 6.1.; 1B_152/2020 del 28.05.2020

consid. 2.1.; 1B_394/2014 del 27.01.2015 consid. 2.2.2. e 2.2.3.).

Nel

momento in cui questa retribuzione è assicurata, il motivo all’origine della

difesa d’ufficio viene meno e chi dirige il procedimento revoca il mandato al

difensore d’ufficio (art. 134 cpv. 1 CPP; decisioni TF 7B_16/2024 del

28.03.2024

consid. 2.2.2.; 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.2.; 1B_332/2021

del 06.07.2021 consid. 6.1.; 1B_394/2014 del 27.01.2015 consid. 2.2.3.).

3.4

Tuttavia,

non è esclusa la difesa simultanea da parte di un avvocato d’ufficio e di un

avvocato di fiducia. Può essere necessario, ad esempio, nominare un difensore

d’ufficio per un imputato che è già difeso da un avvocato di fiducia laddove l’imputato

tenta di ritardare il procedimento con la nomina e la revoca di avvocati. È possibile anche la difesa simultanea da parte di un

avvocato d’ufficio se è dubbio

che il finanziamento e la continuità dell’avvocato di fiducia siano garantiti

fino alla conclusione della procedura di prima istanza, soprattutto se la

difesa d’ufficio è stata disposta a causa della mancanza dei mezzi necessari da parte dell’imputato (art. 132 cpv. 1 lit. b CPP; decisioni TF 7B_16/2024 del 28.03.2024 consid. 2.2.3.; 1B_671/2021

del 31.03.2022 consid. 3.4.; 1B_424/2020

del 15.12.2020 consid. 2.3.; 6B_744/2017

del 27.02.2018 consid. 1.4.; 1B_289/2012,

1B_291/012 del 28.06.2012 consid. 2.3.2.).

Infine, non è escluso che il difensore di fiducia possa assistere gratuitamente

il difensore d’ufficio (decisioni TF 7B_16/2024 del 28.03.2024 consid. 2.2.3.;

1B_671/2021 del 31.03.2022 consid. 3.4. con riferimenti).

3.5

In

ogni caso, il fatto di trovarsi in un caso di difesa obbligatoria non consente

di utilizzare i diritti conferiti alla difesa in modo da costituire un abuso di

diritto (decisioni TF 7B_16/2024 del

28.03.2024

consid. 2.2.4.; 7B_238/2023

del 18.07.2023 consid. 2.3.; DTF 131 I 185 consid. 3.2.4.).

4.

4.1.

Con

decreto 26.11.2024 il presidente della Corte delle assise correzionali ha

respinto la richiesta dell’avv. PR 1 per ottenere la nomina quale difensore

d’ufficio di RE 1 in sostituzione dell’avv. PI 2 in relazione all’ACC __________

del 17.10.2024.

Ha reputato che, nel caso in disamina, non erano dati

i presupposti di cui all’art. 134 cpv. 2 CPP per la sostituzione del suo

attuale difensore d’ufficio avv. PI 2.

Ha altresì addotto che, per economia

processuale, nel caso concreto si tratterebbe di un intero incarto [rispetto

alla procedura di appello che verte su “alcuni punti (relativamente)

circoscritti“) in cui è subentrato l’avv. PR 1], che è stato seguito

dall’inizio dall’avv. PI 2 sia per la parte principale sia per la “costola”

scaturita dal nuovo ACC __________ a carico di RE 1 (doc. TPC 8, p. 4).

Ha infine concluso che RE 1 sarebbe

comunque libero di scegliere il difensore di fiducia di suo gradimento, posto

che ne garantiva “… il pagamento di tasca propria” (doc. TPC 8, p. 5).

4.2

Con

scritto 03.12.2024, preso atto della lettera 29.11./02.12.2024 dell’avv. PR 1

(cfr. in fatto consid. s.), il presidente della Corte delle assise

correzionali lo ha informato che la questione della nomina quale difensore

d’ufficio di RE 1 era già stata evasa con decreto 26.11.2024.

In

merito alla richiesta di subentrare come difensore di fiducia, in ossequio alla

giurisprudenza del Tribunale, ha invitato l’avv. PR 1 a confermare il

versamento di un acconto da parte dell’imputato per coprire l’onorario e le

spese (almeno) fino al termine del giudizio di primo grado (informandolo che in

caso contrario avrebbe mantenuto la difesa d’ufficio nella persona dell’avv. PI

2).

4.3

Il

reclamante, da parte sua, contesta queste conclusioni (come si vedrà, nel

dettaglio, nei successivi considerandi).

5.

5.1.

Il

reclamante censura anzitutto una violazione dell’esercizio dei diritti

procedurali, e meglio del diritto di proposta dell’imputato ai sensi dell’art.

133.

cpv. 2 CPP. Sostiene di essere stato informato del nuovo procedimento a suo

carico (inc. MP __________) soltanto in occasione del suo interrogatorio

04.07.2024

(per il quale non avrebbe nemmeno ricevuto la citazione,

contrariamente a quanto emerge dal verbale), ove sarebbe stato colto di sorpresa

e pure messo di fronte al fatto compiuto. In quel momento egli non sarebbe

stato in grado di comprendere che avrebbe potuto richiedere la nomina di un

altro difensore d’ufficio (non essendo stato avvertito del suo diritto di

proporre un altro difensore d’ufficio di sua scelta, dal momento che il

rapporto di fiducia con l’avv. PI 2 era già da tempo deteriorato). A tal

proposito richiama il consid. 1.2.3. della decisione TF 6B_500/2012 del

04.04.2013

5.2

Si è detto che con decreto 24.06.2024 il

procuratore pubblico ha nominato l’avv. PI 2 difensore d’ufficio di RE 1, con

effetto retroattivo dal 21.06.2024, nel nuovo procedimento penale aperto a suo

carico (inc. MP __________) per il reato di inganno aggravato nei confronti

delle autorità ex art. 118 LStrl.

Lo stesso giorno RE 1 è stato citato a

comparire 04.07.2024, alle ore 10:00, presso il carcere giudiziario La Farera per

essere interrogato in veste di imputato.

Entrambi gli atti – come peraltro da

costante prassi – sono stati intimati all’imputato, per il tramite del suo

difensore d’ufficio avv. PI 2 (AI 131/AI 132).

Da ciò si può desumere – in assenza di

prove contrarie – che il legale aveva debitamente informato il suo assistito

sull’apertura di un nuovo procedimento penale a suo carico e sulla sua nomina

quale suo difensore d’ufficio nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________,

corroborato dal fatto che, in occasione del suo interrogatorio 04.07.2024

l’imputato, di formazione avvocato, non ha detto nulla in merito e non ha messo

in alcun modo in discussione la sua difesa d’ufficio nella persona dell’avv. PI

2.

5.3

Il 04.07.2024 RE 1 è stato sentito dal

procuratore pubblico come imputato, alla presenza del suo difensore d’ufficio

avv. PI 2, per titolo di inganno nei

confronti delle autorità in relazione ai fatti accaduti dal 27.06.2019 al

1°.01.2020, a __________, __________ (__________) e in altre imprecisate

località.

Dal verbale (AI 152) risulta che

l’imputato è stato dapprima interrogato in relazione alle sue precedenti

dichiarazioni riguardo a __________ nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________

(p. 2/3) e poi in relazione alla proposta formulata a diversi cittadini

italiani per ottenere, dietro compenso, il rilascio di permessi di dimora B con

contratti di lavoro fittizi conclusi con la società __________ e contratti di

locazione fittizi di un appartamento di __________ (p. 4-7). È stato pure

esperito un verbale di confronto con l’imputato __________ (p. 8-22).

Ne discende che a giusta ragione il

24.06.2024

il procuratore pubblico ha deciso di nominare l’avv. PI 2 quale

difensore d’ufficio di RE 1 anche nel nuovo procedimento penale aperto a suo

carico (inc. MP __________), avendolo già assistito come difensore d’ufficio, e

ciò praticamente nelle prime fasi dell’inchiesta (agosto 2021), nel

procedimento penale di cui all’inc. MP __________ e pure nella procedura di

appello dinanzi alla CARP (cfr. in fatto consid. a. / consid. b.).

5.4

In merito al fatto che il reclamante

sarebbe stato informato solo in occasione del suo interrogatorio 04.07.2024 dell’apertura

del nuovo procedimento penale (inc. MP __________) a suo carico e della nomina

dell’avv. PI 2 quale suo difensore d’ufficio – a prescindere da quanto esposto

al consid. 5.2. – si ricorda che RE 1 è di formazione avvocato, con oltretutto

una lunga esperienza professionale alle spalle [come da lui stesso indicato

dinanzi a questa Corte in un’altra procedura (cfr. decisione 10.03.2022, p.

3/4, inc. CRP __________)].

A fronte di ciò, anche qualora si

dovesse ammettere che il giorno 04.07.2024 era stato colto di sorpresa e messo di

fronte al fatto compiuto, l’imputato – essendo cognito in materia – non poteva

non sapere che avrebbe potuto esercitare i suoi diritti di imputato e, se del

caso, contestare all’inizio del suo interrogatorio la nomina dell’avv. PI 2

(facendo valere che il rapporto di fiducia con il legale avrebbe subito un

notevole deterioramento ai sensi dell’art. 134 cpv. 2 CPP e che avrebbe voluto

sostituirlo con un altro difensore di sua scelta) e soprattutto presentare

reclamo alla Corte dei reclami contro il decreto 24.06.2024. Ciò che egli non

ha fatto.

Va inoltre tenuto presente che, qualche

settimana dopo, con scritto 26/29.07.2024 (con allegata copia della procura

sottoscritta il 26.07.2024) l’avv. __________ ha chiesto di essere nominato

difensore d’ufficio di RE 1 con l’ammissione al beneficio del gratuito

patrocinio nel procedimento di cui all’inc. MP __________, senza però fornire la

benché minima spiegazione in merito alla sua istanza (tra cui un eventuale

deterioramento del rapporto di fiducia con il suo attuale difensore d’ufficio

ai sensi dell’art. 134 CPP) [AI 199].

Il

29.07.2024

il procuratore pubblico ha respinto la richiesta, informando l’avv. __________

che RE 1 beneficiava già di un difensore d’ufficio nella persona dell’avv. PI 2

avendolo già patrocinato in altri procedimenti penali. Ha quindi deciso di

mantenere la difesa d’ufficio con il predetto legale “… al fine di

assicurare una difesa efficace e di evitare continui cambiamenti di difesa”

(AI 200). Ha altresì precisato che, in ossequio alla giurisprudenza del

Tribunale federale (decisione TF 1B_394/2014), se il legale desiderava

subentrare come difensore di fiducia, prima di revocare la difesa d’ufficio, il

pubblico ministero avrebbe dovuto accertarsi che fossero date congrue garanzie

per il pagamento del suo onorario. A tal proposito si evidenzia come nemmeno il

suindicato decreto sia stato impugnato.

Non va del resto dimenticato che, dal

punto di vista temporale, l’avv. PR 1 è stato nominato difensore d’ufficio di RE

1.

soltanto il 26.09.2024 (con effetto retroattivo dal 16.09.2024) nelle

procedure di appello dipendenti dalle decisioni TF __________, __________ e __________

del 1°.07.2024 [inc. 17.2024.217 (17.2024.173/175/176)] (doc. TPC 4).

Si deve inoltre aggiungere che la

fattispecie di cui alla decisione 6B_500/2012 del 04.04.2013 consid. 1.2.3.

richiamata dal reclamante non rispecchia il caso concreto: in quello specifico

caso si trattava di un unico procedimento penale in cui il ricorrente, in

occasione dei suoi primi interrogatori, non era stato espressamente invitato a

nominare un difensore di sua scelta o perlomeno non era stato informato del suo

diritto di proporre un avvocato. Il Tribunale federale ha reputato che il fatto

che il ricorrente non avesse sollevato alcuna obiezione alla nomina dell’avv.

A. quale suo difensore d’ufficio non comportava la perdita del diritto di

proporre un altro difensore legalmente garantito (art. 133 cpv. 2 CPP), poiché

l’esercizio effettivo dei diritti processuali presuppone che l’interessato ne

sia a conoscenza. La mancata concessione del diritto di proporre un difensore

costituiva formalmente una violazione dei diritti procedurali del ricorrente.

In quel caso il diritto del ricorrente era stato comunque salvaguardato con l’ammissione di un altro avvocato come difensore di

fiducia.

Va pure ricordato, come indicato nel

consid. 3.1., che secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, il diritto di proposta ai sensi dell’articolo 133 cpv.

2.

CPP può essere esercitato, in linea di principio, una sola volta (decisione

TF 1B_256/2018 del 04.09.2018 consid. 2.2. con riferimenti), all’inizio del

procedimento al fine in particolare di garantire che l’avanzamento delle

indagini non venga ritardato (decisione TF 1B_419/2017 del 07.02.2018 consid.

2.1

con riferimenti).

Nel caso in disamina si tratta, per

contro, della designazione di un difensore d’ufficio in un procedimento penale

nuovo (secondario) a carico dell’imputato che lo aveva già assistito in un

precedente procedimento penale (principale).

Visto quanto precede, non si può ritenere

che, nel caso qui posto a giudizio, è stato violato il diritto di proposta

dell’imputato ai sensi dell’art. 133 cpv. 2 CPP in relazione al decreto

24.06.2024

del procuratore pubblico con cui ha nominato l’avv. PI 2 quale

difensore d’ufficio di RE 1 nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________,

rispettivamente all’interrogatorio del 04.07.2024. La contestazione è pertanto irricevibile,

poiché manifestamente tardiva.

6.

6.1.

Il

reclamante (in via subordinata) chiede che la sua richiesta di sostituire il

suo attuale difensore d’ufficio con la difesa d’ufficio dell’avv. PR 1 nel

procedimento di cui all’inc. TPC __________ sia accolta ai sensi dell’art. 134

cpv. 2 CPP. Evidenzia che il rapporto di fiducia con l’avv. PI 2 si sarebbe

deteriorato da tanto tempo (irrimediabilmente), contestando le considerazioni

indicate nel decreto 26.11.2024 del presidente della Corte delle assise

correzionali e criticando le strategie difensive del legale [tra cui il fatto

di non aver partecipato all’interrogatorio (finale) 29.08.2024 dell’imputato __________

e di aver accettato la disgiunzione del procedimento penale a suo carico].

6.2

A dire del reclamante il fatto che

l’avv. PI 2 non lo abbia assistito nelle procedure dinanzi al Tribunale

federale (cfr. in fatto consid. b. / consid. d.), con esito a suo

discapito, denoterebbe “una chiara assenza di sintonia, di partecipazione e

di collaborazione” tra di loro (doc. CRP 1, p. 8). Contesta pure l’opinione

del presidente della Corte delle assise correzionali secondo cui “In realtà,

a ben vedere, il respingimento del ricorso presentato dall’imputato e

l’accoglimento di quelli parallelamente formulati da accusa e AP, ben attestano

che l’avvocato d’ufficio aveva esaminato in modo critico e obbiettivo la

situazione legale, concludendo all’inutilità di un atto destinato

all’insuccesso” (doc. TPC 8, p. 4), adducendo che “Magari” sarebbe “…

stato proprio il mancato intervento di un avvocato , capace di affrontare il

caso nella giusta prospettiva e di far valere i pertinenti argomenti, a

determinare la sorte degli atti compiuti dall’imputato, lasciato solo” e

che, nella procedura di ricorso, il difensore “… deve valutare quali sono le

chances di successo e fare tutto quanto possibile per cercare di influenzare

l’istanza superiore in favore dell’imputato al fine di ottenere un giudizio

meno gravoso” (doc. CRP 1, p. 8).

L’avv. PI 2, da parte sua, evidenzia

come la condanna contenuta nella prima decisione della CARP (in cui egli aveva

assistito l’imputato come difensore d’ufficio) fosse inferiore rispetto a

quella del 29.11.2024. Inoltre egli non aveva condiviso le argomentazioni che RE

1.

avrebbe voluto presentare dinanzi al Tribunale federale. Per questa ragione

aveva rinunciato a formulare il ricorso, che l’imputato, di professione avvocato,

aveva poi inoltrato personalmente e che era poi stato integralmente respinto. Per

questa ragione non si può considerare che il rapporto di fiducia con il suo

assistito sia compromesso, avendo “… svolto il proprio compito, con spirito

critico (come richiesto dal ruolo di difensore d’ufficio), senza lasciarsi

“trascinare” dalle infondate aspettative del difeso” (doc. CRP 3, p. 2).

Alla luce di quanto sopra esposto, non

si può ritenere che la condotta dell’attuale difensore d’ufficio sia stata

gravemente lesiva degli interessi dell’imputato per il fatto di aver rinunciato

ad allestire il ricorso al Tribunale federale: è manifesto che si tratta di una

divergenza di opinioni sulla strategia difensiva che, in quanto tale, non

permette di mettere in discussione la sua professionalità (non essendo

obbligato a sposare il punto di vista del suo cliente) [cfr. consid. 3.2.].

Mal si comprende comunque per quale

ragione l’imputato, che a suo dire sarebbe stato “lasciato da solo” in

quella procedura, non abbia chiesto la nomina di un altro difensore d’ufficio per

assisterlo nella procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale federale.

6.3

Il reclamante sostiene, con riferimento

al fatto che l’avv. PI 2 non ha partecipato all’interrogatorio 29.08.2024

dell’imputato __________ (cfr. in fatto consid. h.), non ha contestato

la disgiunzione del procedimento penale a carico di quest’ultimo (cfr. in

fatto consid. l.) e la sua istanza probatoria ex art. 318 CPP è stata respinta

dal procuratore pubblico il 17.10.2024 (cfr. in fatto consid. j.), che

egli rischierebbe “… di dover affrontare un processo in solitaria, segnato

dal confronto a sorpresa con __________ del 4 luglio 2024, … vertente su accuse

e fatti nuovi e al quale non era stato in alcun modo preparato dal suo

difensore d’ufficio” (doc. CRP 1, p. 9). Si tratterebbe di una circostanza

grave, che oggettivamente sarebbe atta a pregiudicare irrimediabilmente il

rapporto di fiducia con il suo attuale difensore d’ufficio e che giustificherebbe

la sua richiesta di sostituzione.

Si

ricorda al riguardo che il 24.06.2024 l’avv. PI 2 è stato nominato difensore

d’ufficio di RE 1 (con effetto retroattivo dal 21.06.2024) nel procedimento

penale di cui all’inc. MP __________ sfociato nell’atto di accusa __________

emanato il 17.10.2024 dal procuratore pubblico con cui ha promosso l’accusa

dinanzi alla Corte delle assise correzionali nei suoi confronti (in cui è

sempre difeso dall’avv. PI 2) per il reato di inganno aggravato nei confronti

delle autorità, ripetuto (art. 118 cpv. 1 / cpv. 3 lit. a LStrl) [doc. TPC 1].

Ora, con riferimento all’interrogatorio (finale)

29.08.2024

dell’imputato __________, con scritto 16/19.08.2024 l’avv. PI 2

aveva preannunciato al procuratore pubblico di non potervi partecipare, ma si

era comunque riservato il diritto di richiedere un confronto qualora fossero

emersi nuovi elementi che avrebbero coinvolto il suo assistito (ciò che secondo

la sua opinione non sarebbe poi stato il caso, cfr. doc. CRP 3, p. 2). Dal

verbale non si evince ad ogni modo che sarebbero emersi particolari elementi a

discapito di RE 1 rispetto a quanto dichiarato da __________ in occasione del

suo precedente verbale del 20.06.2024 (cfr. AI 207, p. 7 in fondo e p. 8 in

cima), elementi che il reclamante nemmeno evidenzia con il suo gravame.

Senza tacere che se è vero che l’istanza

probatoria 09/10.09.2024 (in relazione alla prospettata promozione dell’accusa

a carico di RE 1 per il reato di inganno aggravato nei confronti delle autorità)

è stata respinta dal procuratore pubblico il 17.10.2024, è altrettanto vero che

il magistrato inquirente ha ad ogni modo rilevato che il 04.07.2024 (AI 152)

era già stato esperito un verbale di confronto tra RE 1 e __________ (ndr. al

quale aveva partecipato anche il suo attuale difensore d’ufficio) e che questa

“… prova non avrebbe carattere di novità” (AI 229).

Il reclamante potrà comunque far valere

le proprie ragioni in occasione del pubblico dibattimento dinanzi alla Corte

delle assise correzionali, esponendo la sua versione dei fatti (che, tra

l’altro, non appaiono particolarmente complessi) e apportando, se del caso, le

relative prove.

Si deve inoltre aggiungere che nella

decisione di disgiunzione (inc. MP __________) il procuratore pubblico ha

esposto che __________ aveva ammesso i fatti e richiesto di procedere con rito

abbreviato [“visto anche che la stragrande maggioranza dei fatti a lui

imputati concernono altre fattispecie” (AI 230, p. 2)]. Ha reputato che il caso

in disamina non presentava il rischio di decisioni contradditorie (essendo

stato esperito un confronto diretto tra __________ e RE 1 e le parti avendo inoltre

potuto partecipare a tutti i verbali d’interrogatorio), adducendo che un ulteriore

confronto tra gli imputati avrebbe, se del caso, potuto essere esperito in

occasione del pubblico dibattimento qualora il giudice di merito lo avesse

reputato necessario. Ha infine considerato che la fattispecie per la quale __________

rispondeva in correità con RE 1 era “… tutto sommato, ridotta” (AI 230,

p. 2).

In queste circostanze, non si può

ritenere che, nel caso in disamina, con il suo agire l’attuale difensore

d’ufficio di RE 1 abbia leso gravemente i suoi interessi di imputato e tantomeno

che, per la sua condotta, sia stato pregiudicato il loro rapporto di fiducia.

È comunque sintomatico il fatto che il

reclamante – competente in materia (essendo di formazione avvocato con alle

spalle una lunga esperienza professionale in ambito giuridico) – non avesse fatto

valere concretamente un deterioramento del rapporto di fiducia con il suo

attuale difensore d’ufficio già in occasione del suo interrogatorio del

04.07.2024

o al più tardi il 18.10.2024 allorquando gli è stato consegnato

l’ACC __________ presso il carcere giudiziario (doc. TPC 3).

Il fatto poi che l’avv. PR 1 sia

subentrato all’avv. PI 2 soltanto nella procedura d’appello (dopo il rinvio del

Tribunale federale) non può certo giustificare la sostituzione del suo attuale

difensore d’ufficio (non avendo partecipato né alla fase dell’inchiesta né

tantomeno a quella di primo grado di quel procedimento penale). L’argomentazione

secondo la quale l’avv. PR 1 sarebbe“… verosimilmente meglio a conoscenza di

tutto il precedente e principale capitolo giudiziario che ha coinvolto il

ricorrente ..., mentre le conoscenze dell’avv. PI 2 risalgono a quasi due anni

orsono, visto che lo ha rappresentato in tale contesto l’ultima volta al

dibattimento del 7 marzo 2023”, è una semplice affermazione di parte (non

sostanziata), che viene, tra l’altro, smentita dal verbale d’interrogatorio

04.07.2024, ove sono state, tra l’altro, ricordate le precedenti dichiarazioni di

RE 1 riguardo a __________ rese nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________

(AI 152, p. 2/3).

7.

Da ultimo, il reclamante (in via ancora subordinata) censura lo scritto

03.12.2024

del presidente della Corte delle assise correzionali in relazione al

fatto che, per intervenire come suo difensore di fiducia, l’avv. PR 1 deve

confermare “… di disporre di un acconto versatole dall’imputato tale da

coprire onorario e spese (almeno) fino al termine di giudizio di primo grado,

ritenuto che in caso contrario sarà mantenuta la difesa d’ufficio a favore

dell’avv. PI 2” (doc. TPC 11).

Si è detto che, come confermato a più

riprese dal Tribunale federale (cfr. consid. 3.3.), nel caso in cui un legale

di fiducia dovesse annunciarsi mentre

esiste già un patrocinio d’ufficio a favore di un altro avvocato, chi dirige il

procedimento deve assicurarsi, prima di revocare il mandato d’ufficio, che

l’imputato sia in grado di sostenere le

spese del suo nuovo avvocato, e ciò

perlomeno fino alla conclusione della procedura di primo grado. Nel caso in cui

la retribuzione è assicurata, il motivo all’origine della difesa d’ufficio

viene meno e chi dirige il procedimento (in casu il presidente della Corte

delle assise correzionali) revoca il mandato al difensore d’ufficio. Non è

dunque sufficiente produrre una semplice procura per subentrare come difensore

di fiducia in sostituzione della difesa d’ufficio.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale nulla vieta comunque che il difensore d’ufficio possa essere

supportato, a titolo gratuito, da un difensore di fiducia (cfr. consid. 3.4.), dal

momento che l’avv. PR 1 ha precisato che “…. Qualora un acconto per il mio

onorario non fosse chiesto o non fosse fornito, mi assumerò il rischio di non

essere pagato” (doc. CRP 1, p. 10 in fondo).

La

questione non merita dunque ulteriori approfondimenti.

Alla luce delle considerazioni che

precedono, i decreti 26.11.2024 e 03.12.2024 del presidente della Corte delle

assise correzionali giudice Amos Pagnamenta meritano di essere confermati.

8.

Il gravame, per quanto ricevibile, è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del reclamante,

soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP, sulle spese l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF

900.-- (novecento) sono poste a carico di RE 1, c/o Strutture carcerarie cantonali, Lugano.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera