60.2024.329
Reclamo dell'imputato contro i decreti del presidente della Corte delle assise correzionali con cui ha respinto la sua richiesta di sostituire il suo difensore d'ufficio con un nuovo difensore d'ufficio, rsp. difensore di fiducia. diritto di proposta. rapporto di fiducia. difesa simultanea
24 gennaio 2025Italiano43 min
penale (inc. MP __________), di cui questa Corte si è già più volte occupata in relazione
Source ti.ch
Incarto n.
60.2024.329
Lugano
24 gennaio 2025/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola
Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Daniela
Fossati
sedente per statuire sul reclamo 04/05.12.2024 presentato
da
RE
1
patr.
da: PR 1
contro
i decreti 26.11.2024 e 03.12.2024 del presidente della
Corte delle assise correzionali, giudice Amos Pagnamenta, con cui ha respinto
la sua richiesta di sostituzione del difensore d’ufficio, avv. PI 2, con un
nuovo difensore d’ufficio, in via subordinata con un nuovo difensore di
fiducia nel procedimento penale a suo carico di cui all’incarto TPC __________;
richiamate le osservazioni 06/09.12.2024
e 23/24.12.2024 (duplica) dell’avv. PI 2, secondo cui non sussisterebbero gli
estremi per revocare la sua nomina e trasparirebbe l’evidente dipendenza
dell’avv. PR 1 da RE 1;
richiamate inoltre le osservazioni
06/09.12.2024 del procuratore pubblico Daniele Galliano, che (apportando
diverse considerazioni) chiede di dichiarare irricevibile il reclamo o, in
subordine, di respingerlo, e il suo scritto 19/20.12.2024 con cui (preso atto
della replica e del complemento di RE 1) si rimette al prudente giudizio di
questa Corte;
richiamato altresì lo scritto 09.12.2024
del presidente della Corte delle assise correzionali, che si rimette al
giudizio di questa Corte e che non ha presentato osservazioni di duplica;
richiamati infine la replica 17/18.12.2024
dell’avv. PR 1, con cui (formulando alcune osservazioni) conferma integralmente
il reclamo e lo scritto 13.12.2024 redatto personalmente da RE 1 a valere quale
suo complemento;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Nei
confronti di RE 1 (arrestato il 27.04.2021) è stato aperto un procedimento
penale (inc. MP __________), di cui questa Corte si è già più volte occupata in relazione
alla carcerazione e alle proroghe ordinate dal giudice dei provvedimenti
coercitivi, in cui, dalla metà del mese di agosto 2021, egli era già assistito
dall’avv. PI 2 (inc. CRP __________).
Il
procedimento penale di cui all’inc. MP __________ è dapprima sfociato nell’atto
di accusa __________ del 24.01.2022 con cui l’allora procuratore pubblico
Francesca Piffaretti-Lanz ha rinviato RE 1 a giudizio dinanzi alla Corte delle
assise criminali (inc. TPC __________), in cui è stato difeso dall’avv. PI 2, siccome
accusato di ripetuta appropriazione
indebita, ripetuta truffa aggravata, sub. truffa, in parte tentata, ripetuta
falsità in documenti, ripetuto conseguimento fraudolento di falsa attestazione,
inosservanza delle norme legali sulla contabilità, inganno nei confronti
dell’autorità, guida senza autorizzazione e guida senza licenza di condurre.
Il 22.04.2022 la Corte delle assise criminali ha poi
condannato RE 1, assistito dallo stesso difensore d’ufficio, tra l’altro alla
pena detentiva di quattro anni.
b. Contro
il giudizio di primo grado l’imputato, sempre per il tramite del suo difensore
d’ufficio avv. PI 2, ha adito la Corte di appello e di revisione penale (CARP).
Pure il procuratore pubblico Daniele Galliano (subentrato al precedente
procuratore pubblico), l’accusatore privato e il terzo aggravato hanno
presentato appello (i primi due incidentale).
Con
sentenza 10.03.2023, la CARP ha parzialmente accolto sia l’appello dell’imputato
sia l’appello incidentale del magistrato inquirente, mentre ha respinto
l’appello incidentale dell’accusatore privato e l’appello del terzo aggravato.
Ha ritenuto RE 1 autore colpevole di diversi reati e lo ha (tra l’altro)
condannato alla pena detentiva di cinque anni e quattro mesi.
Il
procuratore pubblico, l’accusatore privato, il terzo aggravato e anche RE 1 –
quest’ultimo senza far capo a un patrocinatore – hanno impugnato la sentenza
della CARP al Tribunale federale.
c. Il
24.06.2024 l’avv. PI 2 è stato nominato dal procuratore pubblico Daniele
Galliano difensore d’ufficio di RE 1, con effetto retroattivo dal 21.06.2024,
in un nuovo procedimento aperto a suo carico (inc. MP __________) per il reato
di inganno aggravato nei confronti delle autorità ai sensi dell’art. 118 LStrl (AI
131).
Lo stesso giorno RE 1 è stato citato a
comparire il 04.07.2024 per essere interrogato in veste di imputato (AI 132).
d. Il
1°.07.2024 il Tribunale federale ha (parzialmente) accolto i ricorsi del
procuratore pubblico, dell’accusatore privato e del terzo aggravato (annullando
alcuni dispostivi della sentenza 10.03.2023 della CARP), rinviando gli atti per
un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi (decisioni TF __________, __________
e __________), mentre ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il
ricorso presentato personalmente da RE 1 (decisione TF __________).
e. Il 04.07.2024 RE 1 è stato sentito dal procuratore
pubblico come imputato, alla presenza del suo difensore d’ufficio avv. PI 2,
per titolo di inganno nei confronti delle autorità in relazione ai fatti
accaduti dal 27.06.2019 al 1°.01.2020, a __________, a __________ (recte __________)
(__________) e in altre imprecisate località. Al termine del suo interrogatorio
è stato esperito un verbale di confronto con l’imputato __________ (AI 152),
che, in virtù di un ordine di arresto internazionale 18.08.2022 del Ministero
pubblico del Cantone Ticino, era stato estradato dall’Italia in Svizzera nel
mese di giugno 2024 (AI 117 e ss.).
f. Con scritto 26/29.07.2024 (con allegata copia
della procura sottoscritta il 26.07.2024) l’avv. __________ ha chiesto, in nome
e per conto di RE 1, di essere nominato quale suo difensore d’ufficio con il
beneficio del gratuito patrocinio a tutela dei suoi interessi nel procedimento
di cui all’inc. MP __________ (AI 199).
g. Il 29.07.2024 il procuratore pubblico ha respinto
la richiesta, informando l’avv. __________ che RE 1 beneficiava già di un
difensore d’ufficio che lo aveva già patrocinato in altri procedimenti penali. Ha
quindi deciso di mantenere la difesa d’ufficio dell’imputato nella persona
dell’avv. PI 2 “… al fine di assicurare una difesa efficace e di evitare continui
cambiamenti di difesa” (AI 200).
Ha
altresì precisato che, in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale
(decisione TF 1B_394/2014), se il legale desiderava subentrare come difensore
di fiducia, prima di revocare la difesa d’ufficio, il pubblico ministero
avrebbe dovuto accertarsi che fossero date congrue garanzie per il pagamento
del suo onorario.
h. Il
16/19.08.2024 l’avv. PI 2 ha informato il procuratore pubblico di non poter partecipare
all’interrogatorio dell’imputato __________ previsto il giorno 29.08.2024, riservandosi
comunque il diritto di richiedere un confronto qualora fossero emersi nuovi elementi
che avrebbero coinvolto il suo assistito (AI 206).
Il 29.08.2024 è stato esperito
l’interrogatorio finale di __________, in qualità di imputato, al quale l’avv. PI
2 non ha partecipato (AI 207).
i. Il 30.08.2024 il procuratore pubblico ha informato
la CARP che a carico di RE 1 era stato aperto un nuovo procedimento penale per
titolo di inganno aggravato nei confronti delle autorità ex art. 118 cpv. 3
LStrl (AI 208).
Lo stesso giorno il procuratore pubblico
ha comunicato a RE 1, per il tramite del suo difensore d’ufficio avv. PI 2,
l’imminente chiusura dell’istruzione penale in relazione all’inc. MP __________
prospettando la promozione dell’accusa per il suindicato reato e fissando un
termine per eventuali istanze probatorie, la consultazione degli atti e la
trasmissione della nota d’onorario al Ministero pubblico (AI 211).
j. Con scritto 09/10.09.2024 l’avv. PI 2, in nome e
per conto di RE 1, ha presentato al procuratore pubblico un’istanza probatoria in
relazione alla prospettata promozione dell’accusa per il reato di inganno
aggravato nei confronti delle autorità (AI 217). L’istanza è stata respinta il
17.10.2024 (AI 229).
k. Il 26.09.2024 (preso atto dell’istanza 16.09.2024 di
RE 1 che si era “incrociata” con lo scritto di medesima data con cui la
CARP gli aveva assegnato un termine per scegliere un difensore), la presidente
della CARP ha nominato l’avv. PR 1 suo difensore d’ufficio, con effetto
retroattivo dal 16.09.2024, nelle procedure di appello dipendenti dalle
decisioni TF __________, __________ e __________ del 1°.07.2024 [inc.
17.2024.217 (__________)] (doc. TPC 4).
l.
Il
17.10.2024 il procedimento penale a carico di __________ per i fatti di cui
all’inc. MP __________ è stato disgiunto da quello di RE 1, avendo il primo
ammesso i fatti e richiesto di procedere con rito abbreviato (AI 230).
m.
Con
atto di accusa __________ del 17.10.2024 il procuratore pubblico ha promosso
l’accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali nei confronti di RE 1,
rappresentato dal difensore d’ufficio PI 2, per il reato di inganno aggravato
nei confronti delle autorità, ripetuto (doc. TPC 1).
n. Il
18.10.2024 RE 1 ha dichiarato di aver ricevuto l’ACC __________ presso il
carcere giudiziario (doc. TPC 3).
o. Con
scritto 05/06.11.2024 l’avv. PR 1, richiamando il decreto 26.09.2024 (cfr. in
fatto consid. k.), ha chiesto al presidente/ai giudici del Tribunale penale
cantonale di essere designato difensore d’ufficio di RE 1 anche nel
procedimento penale di cui all’inc. ACC __________ in applicazione degli art.
133/134 CPP.
Il
legale ha esposto che il suo assistito si sarebbe in particolare lamentato del
fatto di non aver potuto esercitare il suo diritto di scegliere il difensore ex
art. 133 cpv. 3 CPP (recte art. 133 cpv. 2 CPP) [considerato come la nomina
dell’avv. PI 2 sarebbe avvenuta a sua insaputa e senza essere stato
interpellato]. Inoltre le ragioni indicate dal procuratore pubblico nel suo
scritto 29.07.2024 (cfr. in fatto consid. g.) per il mantenimento della
difesa d’ufficio da parte dell’avv. PI 2 non sarebbero (più) risolutive,
essendo stato designato quale difensore d’ufficio di RE 1 per il procedimento
penale dinanzi alla CARP. Ha reputato che, per la garanzia di una difesa
efficace, si imponeva la sua nomina anche in questo procedimento penale (poiché
riguarderebbe “fatti, condotte, persone e periodi che si sovrappongono a
quelli oggetto del procedimento pendente dinanzi alla CARP”) [doc. TPC 4,
p. 2]. Il rapporto di fiducia con il suo attuale difensore d’ufficio si sarebbe
da tempo deteriorato, irrimediabilmente (comprovato dal fatto che RE 1 avrebbe
dovuto redigere personalmente sia il ricorso al Tribunale federale sia le
osservazioni al ricorso del pubblico ministero contro la decisione 10.03.2023
della CARP, da cui sarebbero derivati i giudizi del Tribunale federale in suo
sfavore). La difesa dell’avv. PI 2 non sarebbe efficace (non avendo, ad
esempio, partecipato all’interrogatorio del 29.08.2024 del presunto correo __________).
Non risultava che, dalla trasmissione della sua nota d’onorario (il
09.09.2024), il suo attuale difensore avesse svolto delle prestazioni. Nulla si
opporrebbe alla sua nomina quale difensore d’ufficio di RE 1 nell’imminente procedura
dibattimentale. Il mantenimento di due distinti difensori d’ufficio nei
procedimenti penali a carico dell’imputato, date le necessità di coordinamento,
genererebbero maggior dispendio di risorse e maggiori costi allo Stato.
p.
Con
presa di posizione del 22/25.11.2024, l’avv. PI 2 ha reputato che, per economia
processuale e logica, occorreva mantenere la difesa d’ufficio di RE 1 nella sua
persona [essendo “stato nominato difensore d’ufficio per il nuovo filone
accusatorio nei confronti del signor RE 1 dal PP Galliano, in quanto, a
conoscenza del procedimento precedente, avendo funto da terzo difensore
d’ufficio per il medesimo e partecipato in tale funzione al processo di prima
istanza (da lei presieduto) e al dibattimento di appello alla CARP. Economia
processuale e logica deponevano per la mia nomina, al di là degli umori
altalenanti del signor RE 1. Ho pertanto seguito l’istruttoria del nuovo filone
che ha portato all’emissione di un secondo atto di accusa” (doc. TPC 7)].
Il legale ha contestato l’inefficacia della sua difesa. Per quanto concerne la
sua assenza all’interrogatorio finale di __________, ha rilevato che in
quell’occasione sarebbero stati trattati principalmente reati che non
coinvolgevano il suo assistito, adducendo che si era comunque riservato il
diritto di richiedere un confronto se fossero emersi nuovi elementi (ciò che
non sarebbe stato il caso, VI 29.08.2024, p. 7/8, AI 207).
q.
Con
decreto 26.11.2024 il presidente della Corte delle assise correzionali, giudice
Amos Pagnamenta, ha respinto l’istanza dell’avv. PR 1 tendente ad essere
nominato difensore d’ufficio di RE 1 in sostituzione dell’avv. PI 2 in
relazione all’ACC __________ del 17.10.2024.
Il presidente – esposti i fatti e il
diritto applicabile in materia di difesa obbligatoria e di sostituzione del difensore
d’ufficio – ha concluso che, nel caso concreto, non erano dati gli estremi per
la sostituzione del suo difensore d’ufficio (avv. PI 2) con un nuovo difensore
(avv. PR 1) ai sensi dell’art. 134 CPP.
Ha reputato che dagli atti non
emergevano elementi per concludere che il difensore d’ufficio avesse trascurato
i propri doveri e che la sua difesa, per motivi oggettivi, non fosse più
garantita.
Ha altresì addotto che l’avv. PR 1 era
subentrato come difensore d’ufficio dinanzi alla CARP “per discutere
circostanze limitate ai pochi e limitati punti che il Tribunale federale ha
disposto dover esser oggetto di un nuovo giudizio” (doc. TPC 8, p. 4), come
emergeva dal decreto 26.09.2024 della CARP. Nel caso concreto, per contro, si
tratterebbe “… di un intero incarto, seguito (dall’avv. PI 2), per
quanto attiene alla parte principale, fin dal 2021 e per la “costola” scaturita
nel nuovo atto d’accusa, fin dalle prime battute che hanno visto coinvolto RE 1”
(doc. TPC 8, p. 4).
L’imputato sarebbe comunque libero di
scegliere il difensore di fiducia di suo gradimento, posto che ne garantiva “…
il pagamento di tasca propria” (doc. TPC 8, p. 5).
r.
A
fronte del rinvio del Tribunale federale (cfr. in fatto consid. d.), il
26.11.2024 si è tenuto il dibattimento dinanzi alla CARP, in cui RE 1 è stato
assistito dall’avv. PR 1 (sentenza CARP 29.11.2024 ad G., p. 8-10, inc. __________).
s.
Con
scritto 29.11./02.12.2024 l’avv. PR 1 ha trasmesso al presidente della Corte
delle assise correzionali copia della procura sottoscritta il 29.11.2024 da RE
1 per ottenere la nomina quale suo difensore d’ufficio e, in via subordinata,
per agire come suo difensore di fiducia nel procedimento penale di cui all’inc.
ACC __________ – inc. TPC __________.
t.
Con
sentenza 29.11.2024 la CARP ha parzialmente accolto l’appello di RE 1 – già
rappresentato dall’avv. PI 2 e dopo il rinvio dell’Alta Corte dall’avv. PR 1 (p.
2 in alto e p. 38 consid. 22.1., inc. __________) – e l’appello incidentale del
procuratore pubblico a seguito delle decisioni TF __________, __________ e __________
del 1°.07.2024. L’imputato è stato (tra l’altro) condannato alla pena detentiva
di cinque anni e cinque mesi (da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza
sofferti e la pena anticipatamente espiata).
u.
Il
03.12.2024, richiamando lo scritto 29.11./02.12.2024 (cfr. in fatto
consid. s.), il presidente della Corte delle assise correzionali ha comunicato
all’avv. PR 1 che la questione della nomina quale difensore d’ufficio di RE 1
era stata evasa con decreto 26.11.2024 (cfr. in fatto consid. q.)
Per
quanto concerne per contro la sua richiesta di subentrare come difensore di
fiducia, in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale, lo ha invitato a confermare
il versamento di un acconto da parte dell’imputato per coprire l’onorario e le
spese (almeno) fino al termine del giudizio di primo grado (informandolo che in
caso contrario avrebbe mantenuto la difesa d’ufficio nella persona dell’avv. PI
2) [doc. TPC 11].
v. Con
reclamo 04/05.12.2024 RE 1 chiede, in via cautelare, la sospensione del
procedimento di cui all’inc. TPC __________ ex art. 388 CPP; in via principale di
annullare il decreto 26.11.2024 del presidente della Corte delle assise
correzionali e di nominare l’avv. PR 1 quale suo difensore d’ufficio nel
procedimento penale di cui all’inc. TPC __________, con effetto retroattivo dal
05.11.2024; in via subordinata, di annullare il decreto 03.12.2024 dello stesso
presidente e di ammettere l’avv. PR 1 quale suo difensore di fiducia nel citato
procedimento penale, con effetto retroattivo dal 29.11.2024.
1.
Il
reclamante – esposti i fatti e le disposizioni applicabili – censura, in via
principale, la violazione dei suoi diritti procedurali e della sua difesa per
la mancata concessione del diritto di proporre un difensore d’ufficio di sua
scelta al momento della nomina, lamentando di essere stato informato
dell’esistenza del nuovo procedimento a suo carico solo in occasione del suo
interrogatorio del 04.07.2024 (non avendo ricevuto alcuna citazione e non
essendo stato in alcun modo avvertito della possibilità di poter scegliere un
legale). In quell’occasione (contrariamente a quanto indicato nel verbale) sarebbe
stato messo di fronte al fatto compiuto e non sarebbe stato in grado
comprendere che avrebbe potuto richiedere la designazione di un altro
difensore. Il fatto che egli, in quel momento, non si era opposto alla difesa
d’ufficio nella persona dell’avv. PI 2, non può comportare la perdita del suo
diritto di proposta, in quanto il suo esercizio presupponeva che egli ne fosse
stato a conoscenza (decisione TF 6B_500/2012 del 04.04.2013 consid. 1.2.3.). Evidenzia,
tra l’altro, come nella sua istanza 05.11.2024 avesse già esercitato
validamente questo diritto nel procedimento di cui all’ACC __________ e che nel
procedimento penale di cui all’inc. MP __________ l’avv. PI 2 era già stato
sostituito dall’avv. PR 1. Si tratterebbe comunque di fattispecie distinte
rispetto al caso in esame.
2.
In
via subordinata, il reclamante reputa che la sua richiesta di sostituire il suo
attuale difensore d’ufficio con la difesa d’ufficio dell’avv. PR 1 nel
procedimento di cui all’inc. TPC __________ debba essere accolta ex art. 134
cpv. 2 CPP. Ripropone l’argomentazione secondo la quale il rapporto di fiducia
con l’avv. PI 2 si sarebbe deteriorato da tempo, contestando parimenti le
considerazioni esposte nel decreto 26.11.2024 e criticando le strategie di
difesa d’ufficio (tra cui il fatto di non aver partecipato all’interrogatorio
29.08.2024 di __________, di aver accettato la disgiunzione del procedimento
penale a suo carico in considerazione del fatto che “… la chiamata di
correità di __________ è praticamente l’unico elemento sul quale si
fonderebbero le accuse rivolte dal Procuratore pubblico a RE 1 e da
quest’ultimo sempre contestate” (doc. CRP 1, p. 8).
3.
In
via ancora più subordinata, il reclamante contesta le considerazioni contenute
nel decreto 03.12.2024 e l’interpretazione del presidente della Corte delle
assise correzionali della giurisprudenza dell’Alta Corte indicata con
riferimento alla sostituzione dell’avv. PR 1 come suo difensore di fiducia. Questa
giurisprudenza andrebbe letta e interpretata nel senso che il difensore di
fiducia, che ha sostituito il difensore d’ufficio, non può successivamente chiedere
di essere nominato difensore d’ufficio per mancanza dei mezzi finanziari
dell’imputato, per evitare i casi di abuso per aggirare le condizioni di cui
all’art. 134 cpv. 2 CPP. Nel caso in esame non vi sarebbe alcun rischio di
abuso da parte sua. L’avv. PR 1 si assumerebbe il rischio di non essere
remunerato nel caso in cui “non fosse chiesto o non fosse fornito” un
acconto per il suo onorario. Il decreto 03.12.2024 violerebbe la procedura
federale e il diritto della libera scelta di un avvocato (art. 129 cpv. 1 CPP e
6 cpv. 3 lit. c CEDU). Reputa che il patrocinio dell’avv. PR 1 debba essere
ammesso sulla base della procura prodotta (art. 129 cpv. 2 CPP).
w. Delle
sue ulteriori argomentazioni, della sua replica e del suo complemento così come
delle osservazioni del procuratore pubblico e dell’avv. PI 2, si dirà, laddove
necessario, in corso di motivazione.
in diritto
Considerandi
1.
Il reclamante
chiede, quale provvedimento cautelare, che la Corte dei reclami ordini la
sospensione del procedimento penale di cui all’inc. TPC __________ fino
all’emanazione del presente giudizio.
Con
l’evasione del gravame, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo è
divenuta priva d’oggetto.
2.
2.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il
termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti
procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni
ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista
un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. a CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti
(art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c
CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.
385.
cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.2
Il
gravame inoltrato il 04/05.12.2024 contro i decreti 26.11.2024 e 03.12.2024 (inc.
TPC __________) del presidente della Corte delle assise correzionali, è
tempestivo (poiché introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione
dell’art. 396 cpv. 1 CPP).
La questione della legittimazione del reclamante
può restare indecisa, poiché, per le ragioni che seguono, il reclamo deve
essere respinto nel merito.
3.
3.1.
Secondo l’art. 133 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio
[in caso di difesa obbligatoria giusta l’art. 130 CPP, nelle ipotesi di cui
all’art. 132 cpv. 1 lit. a cifre 1 e 2 CPP, oppure se l’imputato è sprovvisto
dei mezzi necessari e una sua difesa si impone per tutelare i suoi interessi
(art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2 e 3 CPP)] è designato da chi, nella relativa
fase procedurale, dirige il procedimento.
La
Confederazione e i Cantoni possono demandare la scelta del difensore d’ufficio
a un’altra autorità o a terzi (art. 133 1bis CPP).
Nello
scegliere il difensore d’ufficio è tenuto conto della sua idoneità e,
possibilmente, dei desideri dell’imputato (art. 133 cpv. 2 CPP).
Con l’uso dei termini “scelta” / “scegliere”
nei cpv. 1bis e 2 – i cui
nuovi testi sono entrati in vigore il 1°.01.2024 – si è voluto escludere che il
difensore sia determinato puramente a caso: è stato, infatti, reputato
problematico determinare la difesa in modo casuale, dal momento che certi
mandati (come, ad esempio, quelli relativi a reati finanziari) possono
difficilmente essere espletati da una difesa non specializzata nel settore in
questione. Anche l’attribuzione di mandati ufficiali seguendo semplicemente
l’ordine di un elenco potrebbe significare che l’imputato non venga difeso a
dovere perché il difensore non dispone delle necessarie conoscenze
specialistiche. Per questo motivo il cpv. 2 impone alle autorità o ai servizi
incaricati della scelta di selezionare un difensore idoneo al caso di specie (messaggio 28.08.2019
concernente la modifica del CPP, in FF 2019, p. 5557/5558; cfr. anche BSK StPO
– N. RUCKSTUHL, 3. ed., art. 133 CPP n. 7 ss.).
La considerazione dell’idoneità nella
scelta della difesa deve essere attuata con moderazione: il legislatore ha
voluto semplicemente garantire che nei casi che richiedono particolari
requisiti alla difesa (ad esempio, determinate competenze specialistiche), se
ne tenga conto nel processo di selezione (PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4.
ed., art. 133 CP n. 2).
L’art.
133.
CPP – che concretizza la giurisprudenza del Tribunale federale e della
Corte europea dei diritti dell’uomo relativa agli art. 29 cpv. 3 Cost. e 6 par.
3.
lit. c CEDU (decisioni TF 1B_419/2017 del 07.02.2018 consid. 2.1.; 1B_212/2013
del 20.08.2013 consid. 2.) – è volta a favorire la creazione di un rapporto di
fiducia tra l’imputato e il difensore d’ufficio: i desiderata dell’imputato
devono quindi, se possibile, essere presi in considerazione, anche se da detta
norma – che contiene una raccomandazione di carattere generale – non può essere
dedotto alcun diritto specifico dell’imputato ad un legale di libera scelta
(decisione TF 1B_212/2013 del 20.08.2013 consid. 2.). D’altra parte il mancato
rispetto dei desideri dell’imputato è inconciliabile con il principio della
correttezza qualora manchi un motivo fondato per trascurarli (ZK StPO – V.
LIEBER, 3. ed., art. 133 CPP n. 4). Chi dirige il procedimento può discostarsi
dalla proposta dell’imputato solo per motivi oggettivi, come per esempio in
caso di conflitto di interessi, di sovraccarico di lavoro, se l’avvocato non
possiede sufficienti qualifiche professionali o in assenza dell’abilitazione
all’esercizio della professione (decisioni TF 1B_212/2013 del 20.08.2013
consid. 2.; 1B_110/2013 del 22.07.2013 consid. 4.2.; StPO PK – D. JOSITSCH / N.
SCHMID, op. cit., art. 133 CPP n. 2; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 133 CPP
n. 13; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art.
133.
CPP n. 4).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale il diritto di proposta ai sensi dell’articolo 133 cpv. 2 CPP può
essere esercitato, in linea di principio, una sola volta (decisione TF 1B_256/2018
del 04.09.2018 consid. 2.2. con riferimenti), all’inizio del procedimento al
fine in particolare di garantire che l’avanzamento delle indagini non venga
ritardato (decisione TF 1B_419/2017 del 07.02.2018 consid. 2.1. con rif.).
3.2
Il diritto all’assistenza giudiziaria
(art. 29 cpv. 3 e 32 cpv. 2 Cost., 6 cpv. 3 lit. c CEDU e 14 cpv. 3 lit. d
Patto ONU II) deve in particolare consentire all’imputato di beneficiare di una
difesa completa, assidua ed efficace (decisioni TF 7B_866/2023 del 10.05.2024
consid. 3.1.2.; 6B_35/2022 del 24.11.2022 consid. 4.1.; DTF 126 I 194 consid.
3a; decisioni TF 6B_1067/2021 dell’11.04.2022 consid. 1.1.; 1B_166/2020 del
25.06.2020
consid. 3.1.2.).
In ambito penale, l’art. 134 cpv. 2 CPP
costituisce il corollario di queste garanzie: questa norma prevede che se il
rapporto di fiducia tra l’imputato e il difensore d’ufficio è notevolmente
deteriorato oppure se una difesa efficace non è più garantita per altri motivi,
chi dirige il procedimento designa un altro difensore d’ufficio (decisioni TF
7B_866/2023 del 10.05.2024 consid. 3.1.2.; 6B_35/2022 del 24.11.2022 consid.
4.1.).
Nel caso in cui il legale dovesse
presentare delle carenze manifeste, l’autorità penale – in linea di principio
come ultima ratio e dopo aver ricordato all’interessato i suoi obblighi – deve
procedere alla sostituzione del difensore d’ufficio: ciò è il caso laddove, ad
esempio, il difensore non fornisce alcuna prestazione propria, accontentandosi
di essere il portavoce dell’imputato, senza spirito critico (DTF 126 I 194
consid. 3d) oppure allorquando, al contrario, dichiara di non credere
all’innocenza del suo assistito che non ha confessato (decisione TF 7B_866/2023
del 10.05.2024 consid. 3.1.2.). Anche l’assenza del difensore dal dibattimento
(art. 336 cpv. 2 CPP) o dalle audizioni di testimoni importanti può costituire
una negligenza tale da giustificare una sostituzione del difensore d’ufficio;
lo stesso vale per atteggiamenti che ostacolerebbero lo svolgimento del
procedimento conformemente ai principi essenziali quali il rispetto della
dignità, il diritto a un trattamento equo e il divieto di abuso di diritto
(art. 3 CPP), o ancora il principio della celerità, in particolare quando
l’imputato è in stato di detenzione (art. 5 cpv. 2 CPP; decisioni TF
7B_866/2023 del 10.05.2024 consid. 3.1.2.; 1B_166/2020 del 25.06.2020 consid.
3.1.2.; 1B_187/2013 del 04.07.2013 consid. 2.2.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale la sostituzione di un difensore d’ufficio deve essere disposta
allorquando il legale trascura gravemente i suoi doveri e, per ragioni
oggettive, la difesa degli interessi dell’imputato non è più garantita. D’altra
parte, il semplice fatto che l’imputato non abbia fiducia nel suo difensore
d’ufficio non gli conferisce il diritto di chiederne la sostituzione nella
misura in cui questa mancanza di fiducia si fondi su motivi esclusivamente
soggettivi e non risulti chiaramente che la condotta del patrocinatore
d’ufficio sia gravemente lesiva degli interessi dell’assistito (decisioni TF
7B_866/2023 del 10.05.2024 consid. 3.1.2.; 6B_35/2022 del 24.11.2022 consid.
4.1.; DTF 138 IV 161 consid. 2.4.; decisioni TF 6B_1067/2021 del 11.04.2022
consid. 1.3.; 1B_166/2020 del 25.06.2020 consid. 3.1.2.).
La divergenza di opinioni sulla
strategia difensiva o sull’adeguatezza degli atti istruttori da richiedere non
giustifica di per sé una sostituzione del difensore d’ufficio e non consente
nemmeno, in assenza di altri elementi, di mettere in discussione la
professionalità con cui abbia svolto il suo mandato fino a quel momento; il
difensore d’ufficio non può infatti essere obbligato a sposare qualsiasi punto
di vista del suo cliente, ma deve al contrario esaminare in modo critico e
obiettivo gli atti procedurali che gli vengono richiesti e compiere soltanto
quelli indispensabili nell’interesse del suo mandante (decisione TF 6B_35/2022
del 24.11.2022 consid. 4.1.; DTF 126 I 194 consid. 3.; decisioni TF
6B_1141/2021 del 25.10.2021 consid. 5.; 1B_178/2018 del 16.04.2018 consid. 2.).
3.3
L’art. 134 cpv. 2 CPP non impedisce
tuttavia all’imputato, in qualsiasi fase del procedimento, mediante procura
scritta o una dichiarazione a verbale, di affidare la sua difesa ad un avvocato
ai sensi dell’art. 127 cpv. 5 CPP (art. 129 CPP; decisioni TF 7B_16/2024 del
28.03.2024
consid. 2.2.2.; 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.2.; 1B_152/2020
del 28.05.2020 consid. 2.1.; 1B_419/2017 del 07.02.2018 consid. 2.2.), nel qual
caso dovrà remunerare personalmente il difensore di fiducia (decisione TF
1B_332/2021 del 06.07.2021 consid. 6.1. con riferimenti).
Allorquando un legale di fiducia si
annuncia mentre esiste già un patrocinio d’ufficio a favore di un altro
avvocato, l’autorità deve assicurarsi, prima di revocare il mandato d’ufficio,
che l’imputato sia in grado di pagare l’onorario del suo nuovo avvocato, e ciò
perlomeno fino alla conclusione della procedura di prima istanza (decisioni TF
7B_16/2024 del 28.03.2024 consid. 2.2.2.; 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid.
2.2.; 1B_332/2021 del 06.07.2021 consid. 6.1.; 1B_152/2020 del 28.05.2020
consid. 2.1.; 1B_394/2014 del 27.01.2015 consid. 2.2.2. e 2.2.3.).
Nel
momento in cui questa retribuzione è assicurata, il motivo all’origine della
difesa d’ufficio viene meno e chi dirige il procedimento revoca il mandato al
difensore d’ufficio (art. 134 cpv. 1 CPP; decisioni TF 7B_16/2024 del
28.03.2024
consid. 2.2.2.; 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.2.; 1B_332/2021
del 06.07.2021 consid. 6.1.; 1B_394/2014 del 27.01.2015 consid. 2.2.3.).
3.4
Tuttavia,
non è esclusa la difesa simultanea da parte di un avvocato d’ufficio e di un
avvocato di fiducia. Può essere necessario, ad esempio, nominare un difensore
d’ufficio per un imputato che è già difeso da un avvocato di fiducia laddove l’imputato
tenta di ritardare il procedimento con la nomina e la revoca di avvocati. È possibile anche la difesa simultanea da parte di un
avvocato d’ufficio se è dubbio
che il finanziamento e la continuità dell’avvocato di fiducia siano garantiti
fino alla conclusione della procedura di prima istanza, soprattutto se la
difesa d’ufficio è stata disposta a causa della mancanza dei mezzi necessari da parte dell’imputato (art. 132 cpv. 1 lit. b CPP; decisioni TF 7B_16/2024 del 28.03.2024 consid. 2.2.3.; 1B_671/2021
del 31.03.2022 consid. 3.4.; 1B_424/2020
del 15.12.2020 consid. 2.3.; 6B_744/2017
del 27.02.2018 consid. 1.4.; 1B_289/2012,
1B_291/012 del 28.06.2012 consid. 2.3.2.).
Infine, non è escluso che il difensore di fiducia possa assistere gratuitamente
il difensore d’ufficio (decisioni TF 7B_16/2024 del 28.03.2024 consid. 2.2.3.;
1B_671/2021 del 31.03.2022 consid. 3.4. con riferimenti).
3.5
In
ogni caso, il fatto di trovarsi in un caso di difesa obbligatoria non consente
di utilizzare i diritti conferiti alla difesa in modo da costituire un abuso di
diritto (decisioni TF 7B_16/2024 del
28.03.2024
consid. 2.2.4.; 7B_238/2023
del 18.07.2023 consid. 2.3.; DTF 131 I 185 consid. 3.2.4.).
4.
4.1.
Con
decreto 26.11.2024 il presidente della Corte delle assise correzionali ha
respinto la richiesta dell’avv. PR 1 per ottenere la nomina quale difensore
d’ufficio di RE 1 in sostituzione dell’avv. PI 2 in relazione all’ACC __________
del 17.10.2024.
Ha reputato che, nel caso in disamina, non erano dati
i presupposti di cui all’art. 134 cpv. 2 CPP per la sostituzione del suo
attuale difensore d’ufficio avv. PI 2.
Ha altresì addotto che, per economia
processuale, nel caso concreto si tratterebbe di un intero incarto [rispetto
alla procedura di appello che verte su “alcuni punti (relativamente)
circoscritti“) in cui è subentrato l’avv. PR 1], che è stato seguito
dall’inizio dall’avv. PI 2 sia per la parte principale sia per la “costola”
scaturita dal nuovo ACC __________ a carico di RE 1 (doc. TPC 8, p. 4).
Ha infine concluso che RE 1 sarebbe
comunque libero di scegliere il difensore di fiducia di suo gradimento, posto
che ne garantiva “… il pagamento di tasca propria” (doc. TPC 8, p. 5).
4.2
Con
scritto 03.12.2024, preso atto della lettera 29.11./02.12.2024 dell’avv. PR 1
(cfr. in fatto consid. s.), il presidente della Corte delle assise
correzionali lo ha informato che la questione della nomina quale difensore
d’ufficio di RE 1 era già stata evasa con decreto 26.11.2024.
In
merito alla richiesta di subentrare come difensore di fiducia, in ossequio alla
giurisprudenza del Tribunale, ha invitato l’avv. PR 1 a confermare il
versamento di un acconto da parte dell’imputato per coprire l’onorario e le
spese (almeno) fino al termine del giudizio di primo grado (informandolo che in
caso contrario avrebbe mantenuto la difesa d’ufficio nella persona dell’avv. PI
2).
4.3
Il
reclamante, da parte sua, contesta queste conclusioni (come si vedrà, nel
dettaglio, nei successivi considerandi).
5.
5.1.
Il
reclamante censura anzitutto una violazione dell’esercizio dei diritti
procedurali, e meglio del diritto di proposta dell’imputato ai sensi dell’art.
133.
cpv. 2 CPP. Sostiene di essere stato informato del nuovo procedimento a suo
carico (inc. MP __________) soltanto in occasione del suo interrogatorio
04.07.2024
(per il quale non avrebbe nemmeno ricevuto la citazione,
contrariamente a quanto emerge dal verbale), ove sarebbe stato colto di sorpresa
e pure messo di fronte al fatto compiuto. In quel momento egli non sarebbe
stato in grado di comprendere che avrebbe potuto richiedere la nomina di un
altro difensore d’ufficio (non essendo stato avvertito del suo diritto di
proporre un altro difensore d’ufficio di sua scelta, dal momento che il
rapporto di fiducia con l’avv. PI 2 era già da tempo deteriorato). A tal
proposito richiama il consid. 1.2.3. della decisione TF 6B_500/2012 del
04.04.2013
5.2
Si è detto che con decreto 24.06.2024 il
procuratore pubblico ha nominato l’avv. PI 2 difensore d’ufficio di RE 1, con
effetto retroattivo dal 21.06.2024, nel nuovo procedimento penale aperto a suo
carico (inc. MP __________) per il reato di inganno aggravato nei confronti
delle autorità ex art. 118 LStrl.
Lo stesso giorno RE 1 è stato citato a
comparire 04.07.2024, alle ore 10:00, presso il carcere giudiziario La Farera per
essere interrogato in veste di imputato.
Entrambi gli atti – come peraltro da
costante prassi – sono stati intimati all’imputato, per il tramite del suo
difensore d’ufficio avv. PI 2 (AI 131/AI 132).
Da ciò si può desumere – in assenza di
prove contrarie – che il legale aveva debitamente informato il suo assistito
sull’apertura di un nuovo procedimento penale a suo carico e sulla sua nomina
quale suo difensore d’ufficio nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________,
corroborato dal fatto che, in occasione del suo interrogatorio 04.07.2024
l’imputato, di formazione avvocato, non ha detto nulla in merito e non ha messo
in alcun modo in discussione la sua difesa d’ufficio nella persona dell’avv. PI
2.
5.3
Il 04.07.2024 RE 1 è stato sentito dal
procuratore pubblico come imputato, alla presenza del suo difensore d’ufficio
avv. PI 2, per titolo di inganno nei
confronti delle autorità in relazione ai fatti accaduti dal 27.06.2019 al
1°.01.2020, a __________, __________ (__________) e in altre imprecisate
località.
Dal verbale (AI 152) risulta che
l’imputato è stato dapprima interrogato in relazione alle sue precedenti
dichiarazioni riguardo a __________ nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________
(p. 2/3) e poi in relazione alla proposta formulata a diversi cittadini
italiani per ottenere, dietro compenso, il rilascio di permessi di dimora B con
contratti di lavoro fittizi conclusi con la società __________ e contratti di
locazione fittizi di un appartamento di __________ (p. 4-7). È stato pure
esperito un verbale di confronto con l’imputato __________ (p. 8-22).
Ne discende che a giusta ragione il
24.06.2024
il procuratore pubblico ha deciso di nominare l’avv. PI 2 quale
difensore d’ufficio di RE 1 anche nel nuovo procedimento penale aperto a suo
carico (inc. MP __________), avendolo già assistito come difensore d’ufficio, e
ciò praticamente nelle prime fasi dell’inchiesta (agosto 2021), nel
procedimento penale di cui all’inc. MP __________ e pure nella procedura di
appello dinanzi alla CARP (cfr. in fatto consid. a. / consid. b.).
5.4
In merito al fatto che il reclamante
sarebbe stato informato solo in occasione del suo interrogatorio 04.07.2024 dell’apertura
del nuovo procedimento penale (inc. MP __________) a suo carico e della nomina
dell’avv. PI 2 quale suo difensore d’ufficio – a prescindere da quanto esposto
al consid. 5.2. – si ricorda che RE 1 è di formazione avvocato, con oltretutto
una lunga esperienza professionale alle spalle [come da lui stesso indicato
dinanzi a questa Corte in un’altra procedura (cfr. decisione 10.03.2022, p.
3/4, inc. CRP __________)].
A fronte di ciò, anche qualora si
dovesse ammettere che il giorno 04.07.2024 era stato colto di sorpresa e messo di
fronte al fatto compiuto, l’imputato – essendo cognito in materia – non poteva
non sapere che avrebbe potuto esercitare i suoi diritti di imputato e, se del
caso, contestare all’inizio del suo interrogatorio la nomina dell’avv. PI 2
(facendo valere che il rapporto di fiducia con il legale avrebbe subito un
notevole deterioramento ai sensi dell’art. 134 cpv. 2 CPP e che avrebbe voluto
sostituirlo con un altro difensore di sua scelta) e soprattutto presentare
reclamo alla Corte dei reclami contro il decreto 24.06.2024. Ciò che egli non
ha fatto.
Va inoltre tenuto presente che, qualche
settimana dopo, con scritto 26/29.07.2024 (con allegata copia della procura
sottoscritta il 26.07.2024) l’avv. __________ ha chiesto di essere nominato
difensore d’ufficio di RE 1 con l’ammissione al beneficio del gratuito
patrocinio nel procedimento di cui all’inc. MP __________, senza però fornire la
benché minima spiegazione in merito alla sua istanza (tra cui un eventuale
deterioramento del rapporto di fiducia con il suo attuale difensore d’ufficio
ai sensi dell’art. 134 CPP) [AI 199].
Il
29.07.2024
il procuratore pubblico ha respinto la richiesta, informando l’avv. __________
che RE 1 beneficiava già di un difensore d’ufficio nella persona dell’avv. PI 2
avendolo già patrocinato in altri procedimenti penali. Ha quindi deciso di
mantenere la difesa d’ufficio con il predetto legale “… al fine di
assicurare una difesa efficace e di evitare continui cambiamenti di difesa”
(AI 200). Ha altresì precisato che, in ossequio alla giurisprudenza del
Tribunale federale (decisione TF 1B_394/2014), se il legale desiderava
subentrare come difensore di fiducia, prima di revocare la difesa d’ufficio, il
pubblico ministero avrebbe dovuto accertarsi che fossero date congrue garanzie
per il pagamento del suo onorario. A tal proposito si evidenzia come nemmeno il
suindicato decreto sia stato impugnato.
Non va del resto dimenticato che, dal
punto di vista temporale, l’avv. PR 1 è stato nominato difensore d’ufficio di RE
1.
soltanto il 26.09.2024 (con effetto retroattivo dal 16.09.2024) nelle
procedure di appello dipendenti dalle decisioni TF __________, __________ e __________
del 1°.07.2024 [inc. 17.2024.217 (17.2024.173/175/176)] (doc. TPC 4).
Si deve inoltre aggiungere che la
fattispecie di cui alla decisione 6B_500/2012 del 04.04.2013 consid. 1.2.3.
richiamata dal reclamante non rispecchia il caso concreto: in quello specifico
caso si trattava di un unico procedimento penale in cui il ricorrente, in
occasione dei suoi primi interrogatori, non era stato espressamente invitato a
nominare un difensore di sua scelta o perlomeno non era stato informato del suo
diritto di proporre un avvocato. Il Tribunale federale ha reputato che il fatto
che il ricorrente non avesse sollevato alcuna obiezione alla nomina dell’avv.
A. quale suo difensore d’ufficio non comportava la perdita del diritto di
proporre un altro difensore legalmente garantito (art. 133 cpv. 2 CPP), poiché
l’esercizio effettivo dei diritti processuali presuppone che l’interessato ne
sia a conoscenza. La mancata concessione del diritto di proporre un difensore
costituiva formalmente una violazione dei diritti procedurali del ricorrente.
In quel caso il diritto del ricorrente era stato comunque salvaguardato con l’ammissione di un altro avvocato come difensore di
fiducia.
Va pure ricordato, come indicato nel
consid. 3.1., che secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, il diritto di proposta ai sensi dell’articolo 133 cpv.
2.
CPP può essere esercitato, in linea di principio, una sola volta (decisione
TF 1B_256/2018 del 04.09.2018 consid. 2.2. con riferimenti), all’inizio del
procedimento al fine in particolare di garantire che l’avanzamento delle
indagini non venga ritardato (decisione TF 1B_419/2017 del 07.02.2018 consid.
2.1
con riferimenti).
Nel caso in disamina si tratta, per
contro, della designazione di un difensore d’ufficio in un procedimento penale
nuovo (secondario) a carico dell’imputato che lo aveva già assistito in un
precedente procedimento penale (principale).
Visto quanto precede, non si può ritenere
che, nel caso qui posto a giudizio, è stato violato il diritto di proposta
dell’imputato ai sensi dell’art. 133 cpv. 2 CPP in relazione al decreto
24.06.2024
del procuratore pubblico con cui ha nominato l’avv. PI 2 quale
difensore d’ufficio di RE 1 nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________,
rispettivamente all’interrogatorio del 04.07.2024. La contestazione è pertanto irricevibile,
poiché manifestamente tardiva.
6.
6.1.
Il
reclamante (in via subordinata) chiede che la sua richiesta di sostituire il
suo attuale difensore d’ufficio con la difesa d’ufficio dell’avv. PR 1 nel
procedimento di cui all’inc. TPC __________ sia accolta ai sensi dell’art. 134
cpv. 2 CPP. Evidenzia che il rapporto di fiducia con l’avv. PI 2 si sarebbe
deteriorato da tanto tempo (irrimediabilmente), contestando le considerazioni
indicate nel decreto 26.11.2024 del presidente della Corte delle assise
correzionali e criticando le strategie difensive del legale [tra cui il fatto
di non aver partecipato all’interrogatorio (finale) 29.08.2024 dell’imputato __________
e di aver accettato la disgiunzione del procedimento penale a suo carico].
6.2
A dire del reclamante il fatto che
l’avv. PI 2 non lo abbia assistito nelle procedure dinanzi al Tribunale
federale (cfr. in fatto consid. b. / consid. d.), con esito a suo
discapito, denoterebbe “una chiara assenza di sintonia, di partecipazione e
di collaborazione” tra di loro (doc. CRP 1, p. 8). Contesta pure l’opinione
del presidente della Corte delle assise correzionali secondo cui “In realtà,
a ben vedere, il respingimento del ricorso presentato dall’imputato e
l’accoglimento di quelli parallelamente formulati da accusa e AP, ben attestano
che l’avvocato d’ufficio aveva esaminato in modo critico e obbiettivo la
situazione legale, concludendo all’inutilità di un atto destinato
all’insuccesso” (doc. TPC 8, p. 4), adducendo che “Magari” sarebbe “…
stato proprio il mancato intervento di un avvocato , capace di affrontare il
caso nella giusta prospettiva e di far valere i pertinenti argomenti, a
determinare la sorte degli atti compiuti dall’imputato, lasciato solo” e
che, nella procedura di ricorso, il difensore “… deve valutare quali sono le
chances di successo e fare tutto quanto possibile per cercare di influenzare
l’istanza superiore in favore dell’imputato al fine di ottenere un giudizio
meno gravoso” (doc. CRP 1, p. 8).
L’avv. PI 2, da parte sua, evidenzia
come la condanna contenuta nella prima decisione della CARP (in cui egli aveva
assistito l’imputato come difensore d’ufficio) fosse inferiore rispetto a
quella del 29.11.2024. Inoltre egli non aveva condiviso le argomentazioni che RE
1.
avrebbe voluto presentare dinanzi al Tribunale federale. Per questa ragione
aveva rinunciato a formulare il ricorso, che l’imputato, di professione avvocato,
aveva poi inoltrato personalmente e che era poi stato integralmente respinto. Per
questa ragione non si può considerare che il rapporto di fiducia con il suo
assistito sia compromesso, avendo “… svolto il proprio compito, con spirito
critico (come richiesto dal ruolo di difensore d’ufficio), senza lasciarsi
“trascinare” dalle infondate aspettative del difeso” (doc. CRP 3, p. 2).
Alla luce di quanto sopra esposto, non
si può ritenere che la condotta dell’attuale difensore d’ufficio sia stata
gravemente lesiva degli interessi dell’imputato per il fatto di aver rinunciato
ad allestire il ricorso al Tribunale federale: è manifesto che si tratta di una
divergenza di opinioni sulla strategia difensiva che, in quanto tale, non
permette di mettere in discussione la sua professionalità (non essendo
obbligato a sposare il punto di vista del suo cliente) [cfr. consid. 3.2.].
Mal si comprende comunque per quale
ragione l’imputato, che a suo dire sarebbe stato “lasciato da solo” in
quella procedura, non abbia chiesto la nomina di un altro difensore d’ufficio per
assisterlo nella procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale federale.
6.3
Il reclamante sostiene, con riferimento
al fatto che l’avv. PI 2 non ha partecipato all’interrogatorio 29.08.2024
dell’imputato __________ (cfr. in fatto consid. h.), non ha contestato
la disgiunzione del procedimento penale a carico di quest’ultimo (cfr. in
fatto consid. l.) e la sua istanza probatoria ex art. 318 CPP è stata respinta
dal procuratore pubblico il 17.10.2024 (cfr. in fatto consid. j.), che
egli rischierebbe “… di dover affrontare un processo in solitaria, segnato
dal confronto a sorpresa con __________ del 4 luglio 2024, … vertente su accuse
e fatti nuovi e al quale non era stato in alcun modo preparato dal suo
difensore d’ufficio” (doc. CRP 1, p. 9). Si tratterebbe di una circostanza
grave, che oggettivamente sarebbe atta a pregiudicare irrimediabilmente il
rapporto di fiducia con il suo attuale difensore d’ufficio e che giustificherebbe
la sua richiesta di sostituzione.
Si
ricorda al riguardo che il 24.06.2024 l’avv. PI 2 è stato nominato difensore
d’ufficio di RE 1 (con effetto retroattivo dal 21.06.2024) nel procedimento
penale di cui all’inc. MP __________ sfociato nell’atto di accusa __________
emanato il 17.10.2024 dal procuratore pubblico con cui ha promosso l’accusa
dinanzi alla Corte delle assise correzionali nei suoi confronti (in cui è
sempre difeso dall’avv. PI 2) per il reato di inganno aggravato nei confronti
delle autorità, ripetuto (art. 118 cpv. 1 / cpv. 3 lit. a LStrl) [doc. TPC 1].
Ora, con riferimento all’interrogatorio (finale)
29.08.2024
dell’imputato __________, con scritto 16/19.08.2024 l’avv. PI 2
aveva preannunciato al procuratore pubblico di non potervi partecipare, ma si
era comunque riservato il diritto di richiedere un confronto qualora fossero
emersi nuovi elementi che avrebbero coinvolto il suo assistito (ciò che secondo
la sua opinione non sarebbe poi stato il caso, cfr. doc. CRP 3, p. 2). Dal
verbale non si evince ad ogni modo che sarebbero emersi particolari elementi a
discapito di RE 1 rispetto a quanto dichiarato da __________ in occasione del
suo precedente verbale del 20.06.2024 (cfr. AI 207, p. 7 in fondo e p. 8 in
cima), elementi che il reclamante nemmeno evidenzia con il suo gravame.
Senza tacere che se è vero che l’istanza
probatoria 09/10.09.2024 (in relazione alla prospettata promozione dell’accusa
a carico di RE 1 per il reato di inganno aggravato nei confronti delle autorità)
è stata respinta dal procuratore pubblico il 17.10.2024, è altrettanto vero che
il magistrato inquirente ha ad ogni modo rilevato che il 04.07.2024 (AI 152)
era già stato esperito un verbale di confronto tra RE 1 e __________ (ndr. al
quale aveva partecipato anche il suo attuale difensore d’ufficio) e che questa
“… prova non avrebbe carattere di novità” (AI 229).
Il reclamante potrà comunque far valere
le proprie ragioni in occasione del pubblico dibattimento dinanzi alla Corte
delle assise correzionali, esponendo la sua versione dei fatti (che, tra
l’altro, non appaiono particolarmente complessi) e apportando, se del caso, le
relative prove.
Si deve inoltre aggiungere che nella
decisione di disgiunzione (inc. MP __________) il procuratore pubblico ha
esposto che __________ aveva ammesso i fatti e richiesto di procedere con rito
abbreviato [“visto anche che la stragrande maggioranza dei fatti a lui
imputati concernono altre fattispecie” (AI 230, p. 2)]. Ha reputato che il caso
in disamina non presentava il rischio di decisioni contradditorie (essendo
stato esperito un confronto diretto tra __________ e RE 1 e le parti avendo inoltre
potuto partecipare a tutti i verbali d’interrogatorio), adducendo che un ulteriore
confronto tra gli imputati avrebbe, se del caso, potuto essere esperito in
occasione del pubblico dibattimento qualora il giudice di merito lo avesse
reputato necessario. Ha infine considerato che la fattispecie per la quale __________
rispondeva in correità con RE 1 era “… tutto sommato, ridotta” (AI 230,
p. 2).
In queste circostanze, non si può
ritenere che, nel caso in disamina, con il suo agire l’attuale difensore
d’ufficio di RE 1 abbia leso gravemente i suoi interessi di imputato e tantomeno
che, per la sua condotta, sia stato pregiudicato il loro rapporto di fiducia.
È comunque sintomatico il fatto che il
reclamante – competente in materia (essendo di formazione avvocato con alle
spalle una lunga esperienza professionale in ambito giuridico) – non avesse fatto
valere concretamente un deterioramento del rapporto di fiducia con il suo
attuale difensore d’ufficio già in occasione del suo interrogatorio del
04.07.2024
o al più tardi il 18.10.2024 allorquando gli è stato consegnato
l’ACC __________ presso il carcere giudiziario (doc. TPC 3).
Il fatto poi che l’avv. PR 1 sia
subentrato all’avv. PI 2 soltanto nella procedura d’appello (dopo il rinvio del
Tribunale federale) non può certo giustificare la sostituzione del suo attuale
difensore d’ufficio (non avendo partecipato né alla fase dell’inchiesta né
tantomeno a quella di primo grado di quel procedimento penale). L’argomentazione
secondo la quale l’avv. PR 1 sarebbe“… verosimilmente meglio a conoscenza di
tutto il precedente e principale capitolo giudiziario che ha coinvolto il
ricorrente ..., mentre le conoscenze dell’avv. PI 2 risalgono a quasi due anni
orsono, visto che lo ha rappresentato in tale contesto l’ultima volta al
dibattimento del 7 marzo 2023”, è una semplice affermazione di parte (non
sostanziata), che viene, tra l’altro, smentita dal verbale d’interrogatorio
04.07.2024, ove sono state, tra l’altro, ricordate le precedenti dichiarazioni di
RE 1 riguardo a __________ rese nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________
(AI 152, p. 2/3).
7.
Da ultimo, il reclamante (in via ancora subordinata) censura lo scritto
03.12.2024
del presidente della Corte delle assise correzionali in relazione al
fatto che, per intervenire come suo difensore di fiducia, l’avv. PR 1 deve
confermare “… di disporre di un acconto versatole dall’imputato tale da
coprire onorario e spese (almeno) fino al termine di giudizio di primo grado,
ritenuto che in caso contrario sarà mantenuta la difesa d’ufficio a favore
dell’avv. PI 2” (doc. TPC 11).
Si è detto che, come confermato a più
riprese dal Tribunale federale (cfr. consid. 3.3.), nel caso in cui un legale
di fiducia dovesse annunciarsi mentre
esiste già un patrocinio d’ufficio a favore di un altro avvocato, chi dirige il
procedimento deve assicurarsi, prima di revocare il mandato d’ufficio, che
l’imputato sia in grado di sostenere le
spese del suo nuovo avvocato, e ciò
perlomeno fino alla conclusione della procedura di primo grado. Nel caso in cui
la retribuzione è assicurata, il motivo all’origine della difesa d’ufficio
viene meno e chi dirige il procedimento (in casu il presidente della Corte
delle assise correzionali) revoca il mandato al difensore d’ufficio. Non è
dunque sufficiente produrre una semplice procura per subentrare come difensore
di fiducia in sostituzione della difesa d’ufficio.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale nulla vieta comunque che il difensore d’ufficio possa essere
supportato, a titolo gratuito, da un difensore di fiducia (cfr. consid. 3.4.), dal
momento che l’avv. PR 1 ha precisato che “…. Qualora un acconto per il mio
onorario non fosse chiesto o non fosse fornito, mi assumerò il rischio di non
essere pagato” (doc. CRP 1, p. 10 in fondo).
La
questione non merita dunque ulteriori approfondimenti.
Alla luce delle considerazioni che
precedono, i decreti 26.11.2024 e 03.12.2024 del presidente della Corte delle
assise correzionali giudice Amos Pagnamenta meritano di essere confermati.
8.
Il gravame, per quanto ricevibile, è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del reclamante,
soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP, sulle spese l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF
900.-- (novecento) sono poste a carico di RE 1, c/o Strutture carcerarie cantonali, Lugano.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera