60.2024.340
Reclamo dell'imputato prosciolto contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico che non gli ha riconosciuto le spese legali
30 giugno 2025Italiano17 min
proprietà per procacciarsi un indebito profitto; avesse diffamato l’ex compagno;
Source ti.ch
Incarto n.
60.2024.340
Lugano
30 giugno 2025/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada
sedente per statuire sul reclamo 12/13.12.2024 presentato da
RE 1, ,
patr. da: avv. PR 1, ,
contro
il decreto di abbandono 2345/2024 del 3.12.2024,
dispositivo n. 2. (non riconoscimento di un’indennità per ingiusto
procedimento), del procuratore pubblico Anna Fumagalli nel procedimento a suo
carico per appropriazione indebita, truffa, diffamazione e minaccia;
richiamate le osservazioni 17/18.12.2024
e 15/16.1.2025 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la
reiezione del gravame –, 20/23.12.2024 e 18/20.1.2025 (duplica) di PI 1 – che
ha parimenti chiesto il non accoglimento dell’impugnativa – e 7/9.1.2025
(replica) di RE 1 – che si è confermata nelle sue argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Il
16/19.9.2022 PI 1 ha querelato/denunciato l’ex compagna RE 1 per appropriazione
indebita, truffa, diffamazione e minaccia per fatti occorsi nel periodo
marzo-luglio 2022.
Ella,
secondo l’esposto, l’avrebbe minacciato telefonicamente il 23.6.2022 affermando
che lui avrebbe “potuto provare qualcosa se non avesse ottenuto il permesso
di tipo C” e per messaggio sms il 13.7.2022 (dopo avere tentato di
chiamarlo per cinque volte in dieci minuti) scrivendo se “aveva paura di
rispondere al telefono”.
Ella,
con riferimento al reato di truffa, avrebbe tentato di ottenere dal negozio
presso il quale avrebbero acquistato i mobili per l’ex appartamento comune la
conferma che essi fossero stati da lei pagati, circostanza che non sarebbe
stata vera (avendoli pagati lui).
Ella
l’avrebbe diffamato affermando che, durante la loro relazione, PI 1 sarebbe
stato violento verso di lei e, una volta, le avrebbe lanciato in faccia una
stampante (da lei scansata).
Ella,
in relazione all’ipotizzato reato di appropriazione indebita, gli avrebbe
impedito di accedere all’ex appartamento comune per ritirare i propri effetti
personali, limitandosi (previo accordo con i rispettivi legali) a depositare
alcuni oggetti nel garage.
PI
1 si è costituito accusatore privato.
L’esposto
è stato registrato come inc. MP 2022.8249.
b. Il
19.4.2023, fallito il tentativo di conciliazione, PI 1 è stato interrogato.
Egli ha confermato l’esposto di querela/denuncia.
c. RE
1 è stata sentita in data 1.7.2024 in via rogatoriale davanti alla polizia del
Canton Zurigo. Ha contestato ogni accusa.
d. Il
procuratore pubblico, con decreto 24.10.2024, ha comunicato l’imminente
chiusura dell’istruzione prospettando l’abbandono del procedimento e fissando
un termine per presentare eventuali istanze probatorie e di indennità per
ingiusto procedimento.
e. Con
istanza 11/12.11.2024 RE 1 ha postulato la rifusione dell’importo di CHF
4'108.05 per spese legali.
f. Con
decreto 2345/2024 del 3.12.2024 il pubblico ministero ha abbandonato il
procedimento a favore di RE 1.
Il
magistrato inquirente, ricordate la querela/denuncia e le audizioni, esposto il
diritto applicabile, ha concluso per l’assenza dei reati ipotizzati. RE 1
contestava ogni addebito e le versioni dei fatti rese dalle parti erano
completamente divergenti. Inoltre, dagli atti del procedimento non emergevano
concreti riscontri che permettessero di comprovare che ella: si fosse
indebitamente appropriata di beni di spettanza di PI 1; avesse tentato di
ottenere, con inganno astuto, dal negozio di mobili copia della ricevuta di
pagamento al fine di attestare, contrariamente alla verità, il suo diritto di
proprietà per procacciarsi un indebito profitto; avesse diffamato l’ex compagno;
avesse minacciato PI 1 incutendogli spavento e timore usando una grave
minaccia.
Il
procuratore pubblico, sulla richiesta di RE 1 di indennizzo di CHF 4'108.05 per
spese legali, ha ritenuto che – in considerazione della pena ipotizzabile e del
fatto che la fattispecie non era certamente complessa – ci si trovasse confrontati
con un caso bagatellare, che non richiedeva quindi la presenza necessaria di un
difensore. La sua scelta di farsi assistere da un legale di fiducia non poteva
dunque essere addossata allo Stato. Ha pertanto respinto l’istanza di indennità
per ingiusto procedimento.
g. Con
gravame 12/13.12.2024 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il
dispositivo n. 2. del decreto di abbandono sia annullato e, in via principale,
sia riformulato nel senso che le venga riconosciuta un’indennità di CHF
4'108.05 e, in via subordinata, gli atti siano rinviati per una nuova
decisione.
La
reclamante adduce anzitutto che con l’ex compagno PI 1 sarebbero pendenti
contenziosi civili, in particolare riguardanti il riconoscimento del loro matrimonio
celebrato in Germania con rito islamico e secondo il diritto iraniano ed il
contributo di mantenimento a suo favore. Ricorda che il 15.9.2022 PI 1 l’avrebbe
querelata/denunciata. Questi sarebbe stato interrogato il 19.4.2023. Ella
sarebbe stata sentita in via rogatoriale davanti alla polizia del Canton Zurigo
soltanto in data 1.7.2024.
Esposto
il diritto applicabile, la reclamante afferma che ella, persona di specchiata
onorabilità e poco avvezza al diritto penale, si sarebbe trovata
improvvisamente coinvolta in un procedimento penale nel quale le sarebbero
stati prospettati capi di imputazione di particolare gravità. Gli ipotizzati
reati di appropriazione indebita, truffa e minaccia, anche se punibili solo a
querela di parte in considerazione del vincolo coniugale, prevedrebbero una
pena detentiva fino a cinque anni rispettivamente fino a tre anni. Ella,
emotivamente estremamente colpita, si sarebbe dovuto giocoforza rivolgere al
difensore di fiducia, consapevole della necessità di affrontare una situazione
complessa e potenzialmente lesiva della sua reputazione e della sua serenità. Ciò
soprattutto a fronte della totale assenza delle debite conoscenze in merito
alle fattispecie oggettive e soggettive dei reati ed ai passi procedurali a cui
avrebbe dovuto sottostare. Il procedimento si sarebbe protratto per un periodo
poco superiore a due anni, durata che avrebbe inciso in maniera significativa
sulla sua vita personale e professionale, soprattutto a fronte della necessità
di trovare un nuovo lavoro. Non si sarebbe trattato di un caso bagatellare,
proprio a fronte della gravità dei reati oggetto del procedimento penale.
Procedimento che avrebbe avuto conseguenze sulla procedura di rilascio del
permesso C, che le sarebbe stato rifiutato proprio a causa dell’apertura del
procedimento penale. Il procedimento le avrebbe causato problemi nella ricerca
di una nuova abitazione e di un nuovo posto di lavoro, dato che le sarebbero
state richieste informazioni su eventuali procedimenti penali pendenti. Le
sarebbe inoltre stata negata la possibilità di ottenere il diploma federale di
fiduciaria immobiliare in ragione del procedimento penale.
h. Delle
ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario per il
giudizio, in seguito in corso di motivazione.
in diritto
Considerandi
1.
Con
decreto 13.12.2024 il presidente della Corte non ha concesso al gravame il
postulato effetto sospensivo in difetto di danno irreparabile.
2.
2.1.
Giusta
l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP)
può essere impugnato mediante reclamo.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti
(art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c
CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.2
Il gravame, inoltrato il 12.12.2024 dall’imputata
prosciolta contro il decreto 3.12.2024, è tempestivo (siccome è stato presentato nel termine di dieci giorni
giusta gli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP).
2.3
L’impugnativa
è proponibile perché concernente la
contestazione del decreto di abbandono 3.12.2024, dispositivo n. 2., che ha
negato all’imputata prosciolta un’indennità per ingiusto procedimento (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, 3. ed., art. 322
CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit.,
art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – S.
WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 33; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16).
2.4
RE
1, imputata prosciolta, è legittimata a censurare il dispositivo n. 2. del
decreto di abbandono, avendo un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento o alla modifica della pronuncia, che le ha negato un importo a
titolo di indennizzo (BSK
StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, op. cit., art. 322 CPP n. 5).
2.5
Le
esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.
Il
reclamo è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
3.
3.1.
In
applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, se è stato pienamente oppure
parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è
stato abbandonato, l’imputato ha il diritto a:
a. un’indennità, stabilita secondo la
tariffa d’avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio
dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l’indennità
riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b. un’indennità
per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al
procedimento penale;
c. una
riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi
interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
L’autorità
penale esamina d’ufficio le di lui pretese. Può invitare l’imputato a
quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).
3.2
L’art.
429.
CPP fonda una responsabilità
causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali
(decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG
/ F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art.
429.
CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 429
CPP n. 6; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto
processuale penale, in FF 2006 p. 1231), chiamato a rispondere della totalità
del danno cagionato all’imputato prosciolto (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F.
FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 8).
3.3
Il
danno deve presentare un nesso causale, secondo il diritto della responsabilità
civile, con il procedimento (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TF
7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK,
op. cit., art. 429 CPP n. 9; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione
del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231) conclusosi con un decreto
di (parziale) abbandono o di non luogo a procedere (DTF 139 IV 241 consid. 1.) o con un’assoluzione totale o parziale (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 429 CPP n. 1/4).
3.4
3.4.1
Le
autorità penali devono pronunciarsi d’ufficio sulle pretese giusta l’art. 429
cpv. 1 CPP, come esige esplicitamente l’art. 429 cpv. 2 CPP (decisione TF
7B_1349/2024 del 28.4.2025 consid. 2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK,
op. cit., art. 429 CPP n. 10/31; ZK
StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8).
Questo significa che le autorità – prima della loro
decisione – devono perlomeno sentire l’imputato e invitarlo a cifrare e a
dimostrare le pretese (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TF 7B_1349/2024
del 28.4.2025 consid. 2.2.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n.
8). Se l’imputato non viene invitato a cifrare le sue pretese e l’indennità è
fissata secondo il giudizio dell’autorità, è leso il suo diritto di essere
sentito (BSK StPO – S.
WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31).
3.4.2
L’imputato
prosciolto ha l’obbligo di cooperazione
(decisione TF 7B_1349/2024 del 28.4.2025
consid. 2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31a). Ne
discende dunque che compete all’imputato prosciolto – in analogia a quanto
prevede l’art. 42 cpv. 1 CO (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisioni TF 7B_1349/2024
del 28.4.2025 consid. 2.2.; 6B_1344/2019 dell’11.3.2020 consid. 1.3.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.
cit., art. 429 CPP n. 31a) – cifrare le
sue pretese e produrre gli atti pertinenti in suo possesso.
Unicamente se non possa essere provato il preciso
importo del danno, esso è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto
riguardo all’ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato
(secondo l’art. 42 cpv. 2 CO) [DTF
142.
IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TF 6B_1418/2019 del 5.2.2020 consid. 4.1.].
3.5
In
applicazione dell’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP l’imputato, pienamente oppure
parzialmente assolto o nei cui confronti è stato pronunciato un decreto di
abbandono, ha diritto ad un’indennità, stabilita secondo la tariffa
d’avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi
diritti procedurali.
Si
tratta, essenzialmente, della rifusione delle spese per un difensore di fiducia
(decisione TF 6B_1099/2017 dell’1.5.2018 consid. 1.3.1.). Questa disposizione
traspone la giurisprudenza federale e cantonale (riferita, per quanto concerne
il Canton Ticino, agli art. 317 ss. CPP TI) secondo cui lo Stato si assume
queste spese soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità
del caso sotto il profilo materiale oppure sotto il profilo giuridico (non deve
pertanto trattarsi di un caso bagatella) e se il volume di lavoro, e di
conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (decisione TF
7B_512/2023 del 30.9.2024 consid. 2.2.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art.
429.
CPP n. 13; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 4; StPO
Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 429 CPP n. 7;
messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale
penale, in FF 2006 p. 1231).
L’indennizzo
per spese legali giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP non è limitato ai casi di
difesa obbligatoria secondo l’art. 130 CPP (DTF 142 IV 45 consid. 2.1.;
decisioni TF 7B_512/2023 del 30.9.2024 consid. 2.2.2.; 6B_706/2021 del
20.12.2021
consid. 2.1.1.). L’indennità può essere accordata nei casi in cui il
ricorso ad un avvocato appaia ragionevole. Si deve considerare che il diritto
penale materiale e processuale è complesso e rappresenta, per una persona non
avvezza alla materia, un motivo di difficoltà. Nell’ambito di tale valutazione
si tiene conto, oltre che della gravità dell’infrazione e della complessità del
caso in fatto o in diritto, anche della durata del procedimento e del suo
impatto sulla vita personale e professionale dell’imputato (DTF 142 IV 45 consid. 2.1.; decisione TF 7B_512/2023 del 30.9.2024 consid. 2.2.2.;
BSK StPO – S. WEHRENBERG / F.
FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 14).
Si ricorda inoltre che in applicazione dell’art. 21
cpv. 2 della legge sull’avvocatura l’avvocato ha riguardo alla complessità ed
all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua
competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza
impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito
conseguito ed alla sua prevedibilità.
4.
4.1.
Il
procuratore pubblico ha negato a RE 1 un’indennità per ingiusto procedimento
trattandosi di un caso bagatellare – in ragione della pena ipotizzabile e del fatto
che la fattispecie non era certamente complessa –, che non richiedeva quindi la
presenza necessaria di un difensore. La sua scelta di farsi assistere da un
legale di fiducia non poteva essere addossata allo Stato.
4.2
La
reclamante contesta questa conclusione: reputa di aver diritto ad un’indennità
per ingiusto procedimento, ovvero al risarcimento delle spese legali ai sensi
dell’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP.
4.3
I
fatti oggetto del procedimento penale sono da ricondurre, come emerge dalla
querela/denuncia (consid. a.), ai conflittuali rapporti tra gli ex compagni,
nel cui ambito RE 1 – secondo l’esposto – avrebbe minacciato con una telefonata
e con un messaggio sms PI 1, avrebbe tentato di ottenere dal negozio presso il
quale avrebbero acquistato i mobili per l’ex appartamento comune la conferma
che essi fossero stati da lei pagati, circostanza che sarebbe stata falsa (avendoli
pagati lui), l’avrebbe diffamato e gli avrebbe impedito di accedere all’ex
appartamento comune per ritirare i propri effetti personali, limitandosi
(previo accordo con i rispettivi legali) a depositare alcuni oggetti nel
garage.
Il
caso, dal profilo fattuale, era pertanto molto semplice, come ben risulta anche
dal fatto che, quali atti istruttori, sono stati eseguiti solo due verbali di
interrogatorio (delle parti al procedimento).
Interrogata
in data 1.7.2024, peraltro senza la presenza di un legale, RE 1 – architetto –
ha saputo prendere compiutamente posizione sui fatti addebitatele, contestandoli
energicamente e dando le sue spiegazioni sulle varie imputazioni.
Non
si ponevano del resto particolari questioni giuridiche, la non rilevanza penale
della fattispecie scaturendo già manifestamente – come ben si evince dal
decreto di abbandono – dai fatti stessi.
Il
fatto che i reati di appropriazione indebita e truffa rispettivamente di
minaccia prevedano una pena detentiva fino a cinque anni rispettivamente fino a
tre anni non permette evidentemente di concludere che, in concreto, si
trattasse di un caso complicato: la fattispecie era estremamente semplice dal
profilo fattuale e di poca – oggettiva – gravità. Inoltre, come accennato, ella
è di formazione architetto (cfr. verbale 1.7.2024 di RE 1, in cui viene
indicato “architetto” quale professione); avrebbe pure una formazione di
fiduciaria immobiliare (reclamo, p. 8). Si tratta quindi di una persona con una
formazione di livello universitario, per cui era senz’altro in grado di seguire
una fattispecie che non presentava difficoltà che superavano le sue capacità.
Per difendersi nel procedimento, stante la fattispecie, non erano manifestamente
necessarie particolari conoscenze giuridiche.
La
circostanza che il procedimento sia durato circa due anni – durata che avrebbe
inciso in maniera significativa sulla sua vita personale e professionale – non
ha, nel caso concreto, alcuna influenza sulla difficoltà del procedimento. Di
modo che dalla durata del procedimento nulla si può dedurre sulla complessità
del caso. Dagli atti (AI 16) sembrerebbe peraltro che la durata sia anche da
ricondurre al fatto che RE 1 si fosse resa irreperibile.
Il
fatto – a dire della reclamante – che il procedimento le avrebbe causato
problemi nella ricerca di una nuova abitazione e di un nuovo posto di lavoro,
dato che le sarebbero state richieste informazioni su eventuali procedimenti
penali pendenti, e che – sempre a causa del procedimento – le sarebbe stata
negata la possibilità di ottenere il diploma federale di fiduciaria immobiliare
non muta, in concreto, il carattere semplice del caso oggetto di inchiesta. Non
ha peraltro minimamente comprovato tali sue asserzioni.
A
dire della reclamante, sarebbe stata del resto l’apertura del procedimento a
comportare che non le sia stato rilasciato il permesso C, apertura che è dipesa
dall’esposto di PI 1, non già dalle eventuali difficoltà fattuali e giuridiche
del procedimento.
In
queste circostanze, a ragione il pubblico ministero ha negato un’indennità per
spese legali (art. 429 cpv. 1 lit. a CPP), che restano a carico della
reclamante, che ha liberamente scelto di farsi assistere da un legale malgrado
la non oggettiva necessità del caso.
5.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della reclamante,
soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 600.--
(seicento), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera