60.2024.50
Istanza di ricusazione dell'imputato nei confronti del procuratore pubblico. tempestività. denuncia nei confronti del procuratore pubblico
13 marzo 2024Italiano20 min
a. Nel
Source ti.ch
Incarto n.
60.2024.50
Lugano
13 marzo 2024/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada
sedente per statuire sull’istanza di
ricusazione 2.2.2024 presentata da
RE 1, ,
patr. da: avv. PR 1, ,
nei confronti del
procuratore pubblico Claudio Luraschi,
nell’ambito dei procedimenti inc. MP 2019.10742 e 2019.11028 promossi a suo
carico;
richiamati gli scritti 12.2.2024 e 5/6.3.2024
del magistrato inquirente – che, osservato in applicazione dell’art. 58 cpv. 2
CPP, ha chiesto il non accoglimento dell’istanza – e 26/27.2.2024 di RE 1 – che,
osservato, ha domandato di richiamare gli inc. MP 2019.10630 (sfociato nell’ABB
1591/2023) e 2024.181 –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Nel
corso del 2019 il procuratore pubblico Claudio Luraschi ha promosso nei
confronti (anche) di RE 1 un procedimento penale – inc. MP 2019.10630 – per le
ipotesi accusatorie di truffa, usura, infrazione alla legge federale contro la
concorrenza sleale e registrazione clandestina di conversazioni in relazione
alla vendita, per il tramite della __________, __________, di prodotti
asseritamente atti ad assorbire onde elettromagnetiche.
Questo
procedimento penale è sfociato nel decreto di abbandono 1591/2023 del
17.10.2023. Esso non è stato impugnato.
b. A
carico di RE 1 il magistrato inquirente ha inoltre promosso il procedimento
inc. MP 2019.10742 per truffa, usura, appropriazione indebita, coazione e
cattiva gestione ed il procedimento inc. MP 2019.11028 per truffa, ottenimento
illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale,
infrazione alla legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione e
infrazione alla legge federale sull’assicurazione per l’invalidità.
Questi
procedimenti sono tuttora pendenti in fase d’istruzione.
c. Con
esposto 5/8.1.2024 (AI 1, inc. MP 2024.181) RE 1 ha denunciato il pubblico
ministero per violazione del segreto d’ufficio in merito al citato decreto di
abbandono.
Ha
rimproverato al magistrato inquirente di aver menzionato, nel decreto, che
sarebbe stato aperto nei suoi confronti un procedimento per truffa per aver
percepito prestazioni dall’Ufficio assicurazione invalidità (accuse da lui
respinte): tali informazioni avrebbero violato, molto probabilmente, il segreto
istruttorio giusta l’art. 73 CPP ed apparentemente avrebbero configurato
un’intenzionale violazione del segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 320 CP.
Ha
aggiunto che il 25.10.2019 sarebbe stato oggetto di violenze psicologiche da
parte di alcune forze di polizia, in presenza del pubblico ministero. Gli
agenti interroganti, nel procedimento di cui al succitato decreto di abbandono,
si sarebbero scambiati pensieri del tipo “Cerca di trovare qualcosa contro
il RE 1”, forse addirittura “per farla pagare al RE 1”. Il magistrato
inquirente avrebbe voluto individuare ad ogni costo crimini che lui avrebbe
sicuramente commesso. A tale fine egli avrebbe vivisezionato il suo natel (che
sarebbe stato illecitamente sequestrato). Avrebbe dichiarato di aver aperto il
procedimento penale n. 11028 del 2019 su segnalazione dei funzionari AI, mentre
invece il procedimento penale sarebbe stato aperto dallo stesso pubblico
ministero.
Ha
domandato che il procuratore pubblico Claudio Luraschi venisse sostituito nei
procedimenti pendenti – inc. MP 2019.10742 e 2019.11028 – e che venisse
valutato l’operato del magistrato inquirente nell’emissione del decreto di
abbandono.
L’esposto
è stato registrato come inc. MP 2024.181.
d. Con
scritto 10.1.2024 (AI 2, inc. MP 2024.181) il procuratore generale Andrea
Pagani ha comunicato a RE 1, preso atto del suo scritto 5/8.1.2024, che – in
relazione alla denuncia per violazione del segreto d’ufficio – avrebbe
proceduto nei suoi incombenti con atti separati. Ha aggiunto che – sulla
richiesta di sostituzione del magistrato inquirente, richiamato l’art. 67 cpv.
6 LOG – non era ravvisabile negli inc. MP 2019.10742 e 2019.11028 grave ritardo
e non emergevano gravi mancanze a carico del titolare delle inchieste. Ha
inoltre segnalato che aveva la possibilità di presentare un’istanza di
ricusazione nei confronti del procuratore pubblico, riproducendo il tenore
dell’art. 58 CPP. Ha informato che non aveva alcuna competenza per valutare il
decreto di abbandono, contro il quale era data facoltà di reclamo.
e. Con
pronuncia 199/2024 del 12.1.2024 il procuratore generale ha decretato il non
luogo a procedere in ordine al succitato esposto.
In
data 1.2.2024 RE 1 ha censurato il decreto.
f. Il
2.2.2024, nel procedimento inc. MP 2019.10742, il procuratore pubblico ha
interrogato RE 1 a confronto con __________, imputato nel medesimo procedimento
penale.
Dal
verbale (p. 5, AI 210) risulta: “Sono le ore 14.57 e il verbale viene
sospeso per permettere all’Avv. PR 1 di conferire con il suo cliente. Sono le
ore 15:02 e si riprende. L’Avv. PR 1, avendo appreso in questo momento
dell’esistenza di un procedimento penale avverso l’interrogante promosso su
querela dell’interrogato RE 1 all’inizio di gennaio 2024, ritiene che
sussistano i presupposti affinché il procuratore si ricusi e formula relativa
richiesta. L’interrogante chiede all’Avv. PR 1 se tale richiesta è definitiva o
se vuole presentare una richiesta scritta debitamente motivata. L’Avv. PR 1
risponde che i motivi sono quelli esposti ma che si riserva di produrre
documentazione a suffragio della stessa. L’interrogante risponde fissando
all’Avv. PR 1 un termine scadente il 09.02.2024 per presentare la
documentazione a supporto della domanda. Nel frattempo richiamato l’art. 59
cpv. 3 CPP il presente interrogatorio viene continuato.”
g. Con
scritto 8/9.2.2024 (AI 213, inc. MP 2019.10742) RE 1, per il tramite del suo
legale, ha trasmesso al pubblico ministero copia della denuncia 5.1.2024 e del
reclamo a questa Corte contro il decreto di non luogo a procedere 199/2024.
h. Delle
ulteriori argomentazioni dell’istante e delle osservazioni del magistrato
inquirente si dirà, se necessario, in seguito.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
La
giurisdizione di reclamo – nel Cantone Ticino, la Corte dei reclami penali
(art. 62 LOG) – è, in applicazione dell’art. 59 cpv. 1 lit. b CPP,
l’autorità competente a decidere sulla domanda di ricusazione, senza (di
regola, ma cfr. decisione TF 1B_186/2019 del 24.6.2019 consid. 4.1.; BSK StPO – M.
BOOG, 3. ed., art. 59 CPP n. 4) ulteriore procedura probatoria, nei casi in cui
sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle
contravvenzioni o i tribunali di primo grado, se è invocato un motivo di
ricusazione di cui all’art. 56 lit. a o lit. f CPP oppure se una persona che
opera in seno a un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione
presentata da una parte in virtù dell’art. 56 lit. b-e CPP.
Questa
Corte, trattandosi dell’istanza di ricusazione di un procuratore pubblico, è di
conseguenza competente per il caso.
1.2
Con
osservazioni 26/27.2.2024 RE 1 ha chiesto
di richiamare gli inc. MP 2019.10630 (sfociato nell’ABB 1591/2023) e 2024.181:
per quanto necessario ai fini del giudizio, si utilizzeranno quindi anche atti
di questi due procedimenti, oltre che gli atti degli inc. MP 2019.10742 e 2019.11028 per i quali è stata postulata
la ricusazione del pubblico ministero.
2.
L’istante,
imputato nei procedimenti penali inc. MP 2019.10742 e 2019.11028, è legittimato
– in applicazione dell’art. 58 cpv. 1 CPP (BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art.
58.
CPP n. 1) – a chiedere la ricusazione del procuratore pubblico Claudio
Luraschi, titolare dei procedimenti penali promossi (anche) nei suoi confronti.
3.
3.1
Giusta
l’art. 58 cpv. 1 CPP la parte che intende chiedere la ricusazione di una
persona che opera in seno a un’autorità penale deve presentare senza indugio [ossia nei giorni immediatamente seguenti alla
conoscenza del motivo addotto, pena la perenzione del diritto di prevalersene
(decisione TF 7B_266/2023 del 6.12.2023 consid. 3.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 58 CPP n. 3)] la relativa domanda a chi dirige il procedimento non
appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; la parte ricusante deve
rendere verosimili i fatti su cui si fonda la sua domanda.
Per
determinare la tempestività, il testo di legge non fissando un termine preciso
in giorni, occorre valutare le circostanze del caso concreto e lo stadio del
procedimento penale, ritenuto che in virtù del principio della buona fede il
motivo di ricusazione deve essere fatto valere prima del prossimo atto
procedurale onde escludere tatticismi (ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58
CPP n. 3 s.).
E’
in effetti contrario alle regole della buona fede mantenere in riserva un
motivo di ricusazione per farlo valere soltanto successivamente, qualora
l’esito della procedura sia sfavorevole alla parte oppure l’interessato ritenga
che l’istruzione non segua il corso da lui auspicato (decisione TF 6B_892/2023 del 14.12.2023 consid. 2.2.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n.
7).
Decisivo,
al fine della tempestività della ricusazione, è il momento in cui la parte –
che deve rendere verosimile la tempestività dell’istanza e il momento in cui ha
scoperto il motivo di parzialità (decisione TF 7B_266/2023 del 6.12.2023
consid. 3.2.) – ha effettivamente conosciuto il motivo di ricusazione oppure
con la dovuta attenzione avrebbe potuto conoscerlo; la parte non è però tenuta,
né all’inizio né nel corso del procedimento penale, ad effettuare indagini per
rilevare possibili censure concernenti l’imparzialità e l’indipendenza (BSK
StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5). Si deve tenere conto che la parte
deve inoltrare la domanda indicando in
maniera sensata e credibile, citando indizi oppure mezzi di prova, i motivi di
ricusazione e le circostanze che realizzerebbero una parzialità (BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n.
4; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 9).
Una
domanda di ricusazione è tempestiva se presentata sei/sette giorni dopo avere
conosciuto il motivo di ricusazione (decisione TF 7B_266/2023
del 6.12.2023 consid. 3.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n.
5). E’ invece irricevibile siccome
tardiva la domanda inoltrata tre
mesi, due mesi oppure anche soltanto venti giorni dopo avere preso conoscenza
del motivo di ricusazione invocato (decisione TF 7B_266/2023
del 6.12.2023 consid. 3.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n.
5).
3.2
3.2.1
Dal
verbale di interrogatorio 2.2.2024 risulta che il motivo di ricusazione invocato
da RE 1 nei confronti del procuratore pubblico è da ricondurre all’esistenza
del procedimento penale a carico del magistrato inquirente dipendente dalla
denuncia di inizio gennaio 2024 presentata dall’imputato personalmente.
Ritenuto
che la denuncia è stata inoltrata da quest’ultimo, egli non poteva pertanto non
sapere, fin dall’introduzione del suo esposto in data 5.1.2024, che esso sarebbe
stato registrato presso il Ministero pubblico con conseguente apertura di un
incarto a carico del procuratore pubblico da lui denunciato. Il fatto che il
suo legale sarebbe venuto a sapere soltanto il 2.2.2024, nel corso del suddetto
verbale di interrogatorio, dell’esistenza del procedimento penale è
irrilevante. Giusta l’art. 58 CPP soltanto la parte – ovvero, segnatamente,
l’imputato giusta l’art. 104 cpv. 1 lit. a CPP – può infatti chiedere la
ricusazione, non il suo legale. Di modo che determinante, per la tempestività
dell’istanza, è quando la parte è venuta a conoscenza del possibile motivo di
ricusazione, non il suo legale (cfr., in
analogia, StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / C. GETH, 4. ed., art.
31.
CP n. 9), che non è annoverato tra le parti giusta gli art. 104/105 CPP (cfr.
decisione TF 6B_1320/2021 del 16.6.2022 consid. 2.1.1.).
L’istanza di ricusazione 2.2.2024 è tardiva
anche rispetto alla comunicazione 10.1.2024, inviata per posta A+ (AI 2, inc. MP 2024.181), del procuratore generale,
con cui – nel procedimento inc. MP 2024.181 dipendente dalla denuncia 5.1.2024
– ha informato RE 1 della facoltà di ricusazione.
In queste circostanze, l’istanza di ricusazione è
tardiva perché non introdotta “senza indugio” giusta l’art. 58 cpv. 1
CPP.
3.2.2
Si
può aggiungere che, come anticipato in fatto, nell’esposto 5/8.1.2024 (AI 1, inc. MP 2024.181) con cui RE 1 ha
denunciato il procuratore pubblico per violazione del segreto d’ufficio in
merito al succitato decreto di abbandono, egli ha addotto che il magistrato
inquirente avrebbe violato il segreto d’ufficio, avrebbe voluto trovare ad ogni
costo crimini che lui avrebbe sicuramente commesso, avrebbe vivisezionato il
suo natel (che sarebbe stato illecitamente sequestrato) e, ancora, avrebbe
dichiarato di aver aperto il procedimento n. 11028 del 2019 su segnalazione di
funzionari AI, mentre invece il procedimento penale sarebbe stato aperto dallo
stesso pubblico ministero. Ha quindi domandato che il procuratore pubblico
Claudio Luraschi venisse sostituito nei procedimenti pendenti nei suoi
confronti.
Ora,
volendo intendere la richiesta di sostituzione quale istanza di ricusazione,
essa sarebbe tardiva perché non presentata “senza indugio” ai sensi
dell’art. 58 CPP, RE 1 riconducendo i motivi di ricusazione al decreto di
abbandono 1591/2023, emanato in data 17.10.2023, rispettivamente a fatti che
sarebbero occorsi ben prima dell’emanazione di detto decreto.
4.
A
titolo abbondanziale si può dire che l’istanza di ricusazione di RE 1 è anche
infondata nel merito.
4.1
Giusta
gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ognuno ha il
diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel
merito, indipendente e imparziale. Il principio dell’indipendenza è ripreso
dall’art. 4 CPP e concerne tutte le autorità penali come disciplinate agli art.
12.
e 13 CPP.
La garanzia del diritto ad un giudice
imparziale vieta l’influsso sulla decisione di circostanze estranee al
processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore oppure
a pregiudizio di una parte (decisione TF 1B_70/2020 dell’1.5.2020 consid. 4.1.;
BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor
art. 56 CPP n. 2; ZK StPO – A.J.
KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 1): chiunque sia sottoposto a queste influenze
non può in effetti essere un “giusto mediatore” nel procedimento penale
(decisione TF 1B_27/2016 del 4.7.2016 consid. 4.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56
CPP n. 2).
Secondo la giurisprudenza, sebbene la semplice
affermazione di parzialità basata su sentimenti soggettivi di una parte non sia
sufficiente a fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia
effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano infatti
circostanze concrete idonee a suscitare l’apparenza di una sua prevenzione e a
far sorgere il rischio di una sua parzialità nella causa (decisione TF 7B_122/2022
del 12.2.2024 consid. 4.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor
art. 56 CPP
n. 7 ss.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 9).
Sotto
il profilo oggettivo, serve ricercare se la persona ricusata offra le
necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono
considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e
organizzativo e viene posto l’accento sull’importanza che possono rivestire le
apparenze (DTF 139 I 121 consid. 5.1.; 133 I 1 consid. 6.2.; decisione
TF 1B_36/2022 del 4.2.2022 consid. 2.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor
art. 56 CPP
n. 8). Determinante è sapere se le
apprensioni soggettive dell’interessato siano oggettivamente giustificate dalle
circostanze (decisione TF 1B_36/2022 del 4.2.2022 consid. 2.1.).
La
ricusazione riveste un carattere eccezionale (decisione TF 6B_823/2017 del 25.1.2018 consid. 2.2.), per non intralciare l’ordinato e ordinario
funzionamento della giustizia: deve di conseguenza essere ammessa soltanto in
presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettano di dubitare
dell’imparzialità del giudice ricusando (decisione TF 1B_405/2014 del 12.5.2015 consid. 4.3.).
4.2
I
principi ricordati valgono anche nell’ipotesi di ricusazione di un procuratore
pubblico, tenuto conto del suo specifico ruolo (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.2.; decisione
TF 1B_102/2019 del 13.6.2019 consid. 4.1.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor
art. 56 CPP
n. 3; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 2).
Fino all’abbandono del procedimento oppure fino alla
promozione dell’accusa, il procedimento penale è diretto dal procuratore
pubblico (art. 61 CPP), il quale deve garantire che lo stesso si svolga in modo
appropriato e conforme alla legge (art. 62 cpv. 1 CPP).
Durante
l’istruzione il ministero pubblico accerta d’ufficio tutti i fatti rilevanti
per il giudizio, a carico ed a scarico dell’imputato (secondo l’art. 6 cpv. 2
CPP), e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere
la procedura preliminare (art. 308 cpv. 1 CPP). In questo contesto – fase
dell’istruzione del procedimento – il magistrato inquirente è tenuto ad una
certa imparzialità (decisione TF 1B_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.2.).
4.3
Chi
opera in seno a un’autorità penale si ricusa se (art. 56 CPP): a. ha un
interesse personale nella causa; b. ha partecipato alla medesima causa in altra
veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte,
perito o testimone; c. è unito in matrimonio, vive in unione domestica
registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una
persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione
inferiore; d. è parente o affine di una parte in linea retta o in linea
collaterale fino al terzo grado incluso; e. è parente o affine in linea retta,
o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di
una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come
membro della giurisdizione inferiore; f. per altri motivi, segnatamente a causa
di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte oppure con il suo
patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.
4.4
L’art.
56.
lit. f CPP riporta una clausola generale che disciplina la
ricusazione per motivi differenti da quelli secondo le lit. a-e (decisione TF
7B_122/2022 del 12.2.2024 consid. 4.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP
n. 38; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 56 CPP n.
14.
s.).
5.
L’istanza
di ricusazione di RE 1, imputato nei procedimenti inc. MP 2019.10742 e
2019.11028, si fonda, come risulta dal verbale 2.2.2024 (AI 210, inc. MP
2019.10742), sul fatto che, in seguito alla sua denuncia 5.1.2024 nei confronti
del procuratore pubblico, sia stato aperto un procedimento penale a carico di
quest’ultimo, titolare degli inc. MP 2019.10742 e 2019.11028.
Ora,
la presentazione di una denuncia all’autorità di perseguimento penale non
costituisce un motivo oggettivo per permettere di sospettare il magistrato di
prevenzione, siccome si presume che questi sia in grado di avere il necessario
distacco. In caso contrario, sarebbe sufficiente una denuncia penale per
escludere un magistrato non gradito e sceglierne un altro, influenzando la
persona del procuratore pubblico rispettivamente la composizione del tribunale
(DTF 134 I 20 consid. 4.3.2.; decisione TF 1B_209/2022 del 22.12.2022 consid.
3.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 41; ZK StPO – A.J. KELLER,
op. cit., art. 56 CPP n. 28). Per la ricusazione di un magistrato oggetto di
denuncia è piuttosto determinante la sua reazione (DTF 134 I 20 consid. 4.3.2.;
decisione TF 1B_209/2022 del 22.12.2022 consid. 3.1.).
Il
fatto, dunque, che RE 1 abbia denunciato il procuratore pubblico Claudio
Luraschi per violazione del segreto d’ufficio non è circostanza idonea, di per
sé, a fondare apparenza di prevenzione del magistrato inquirente, il quale – da
parte sua –ha preso atto della denuncia a suo carico. Il magistrato inquirente non
ha avuto particolari reazioni, limitandosi a respingere le accuse, come ben
risulta dalle osservazioni che ha presentato a questa Corte in seguito al
reclamo di RE 1 contro il decreto di non luogo a procedere 199/2024 del
12.1.2024
La
circostanza che il procuratore pubblico abbia promosso procedimenti penali a
carico di RE 1 rispettivamente che abbia proceduto ad ordinare sequestri non
fonda peraltro, manifestamente, un motivo di ricusazione nei suoi confronti.
Giusta
l’art. 7 cpv. 1 CPP le autorità penali sono infatti tenute ad avviare e attuare
un procedimento, nell’ambito delle loro competenze, se vengono a conoscenza di
reati oppure di indizi di reato (principio del perseguimento d’ufficio e di
legalità dell’azione penale), riservato il caso in cui si tratti di reato
punibile soltanto a querela di parte (art. 303 s. CPP). Questo principio –
obbligatorietà dell’azione penale, ossia perseguimento d’ufficio (messaggio
21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF
2006.
p. 1036), corrispettivo dell’attribuzione alle autorità penali del
monopolio dell’esercizio dell’azione giudiziaria penale (art. 2 cpv. 1 CPP)
[BSK StPO – C. RIEDO / G. FIOLKA, op. cit., art. 6 CPP n. 10; StPO
Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 7 CPP n. 1] – è
finalizzato a non lasciare all’apprezzamento dell’autorità la decisione di
avvio del procedimento, per evitare un eventuale arbitrio, in lesione dei
principi di uguaglianza e di parità di trattamento (ZK StPO – W. WOHLERS, op.
cit., art. 7 CPP n. 2). Il principio della legalità processuale impone alle
autorità penali, tra cui il procuratore pubblico (art. 12 lit. b CPP),
responsabile dell’esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato (art.
16.
cpv. 1 CPP) [StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID , op. cit., art.
16.
CPP n. 2], quando vengono a conoscenza di indizi di reato [sufficienti
elementi concreti (non di semplice supposizione) in base ai quali c’è una certa
probabilità che sia stato commesso un reato (BSK StPO – C. RIEDO / G. FIOLKA,
op. cit., art. 7 CPP n. 1/22/28 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 7 CPP
n. 5)], di promuovere un procedimento (messaggio 21.12.2005 concernente
l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1036), riservati i
casi per i quali il magistrato inquirente procede solo su querela.
Il
procuratore pubblico deve, secondo l’art. 308 cpv. 1 CPP, nell’ambito
dell’istruzione, accertare i fatti e determinarne le conseguenze giuridiche in
modo tale da poter chiudere la procedura preliminare. A tal fine egli raccoglie
le prove, potendo anche procedere al sequestro di oggetti dell’imputato in
applicazione degli art. 263 ss. CPP. L’imputato, che ha la facoltà di non
rispondere e di non collaborare al procedimento, deve tuttavia sottoporsi ai
provvedimenti coercitivi previsti dalla legge (art. 113 cpv. 1 CPP), come – per
l’appunto – alla misura cautelare del sequestro.
Più
in generale, non sussistono circostanze concrete atte a generare timore di
parzialità, anche soltanto apparente, del procuratore pubblico, il quale – per
quanto si evince dagli atti – non ha palesato avversione, insofferenza oppure
ostilità verso l’imputato. Non ci sono elementi, in altre parole, per ritenere
che il magistrato inquirente non sia in grado di dirigere con imparzialità i
procedimenti.
Il
fatto che RE 1 si reputi innocente con riferimento ai procedimenti penali ancora
pendenti e non concordi su come il magistrato inquirente stia svolgendo le
istruzioni non è evidentemente sufficiente per ammettere un’istanza di ricusazione.
Le sue apprensioni soggettive sono irrilevanti: determinanti non sono semplici
supposizioni, illazioni, timori generici di parzialità non confortati da
elementi concreti, ma circostanze oggettive idonee a suscitare l’apparenza di
una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. Circostanze non date in
questo caso.
L’istituto
della ricusazione non consente del resto alle parti di contestare il modo in
cui è (stata) condotta l’istruzione e di rimettere dunque in discussione le
decisioni di chi dirige il procedimento (sentenza TF 1B_407/2022 del
20.12.2022
consid. 5.1.).
6.
L’istanza
di ricusazione è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di
RE 1, soccombente nella procedura di ricusazione (art. 59 cpv. 4 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 56 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
di ricusazione è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 80.--, per complessivi CHF
980.-- (novecentoottanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera