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Decisione

60.2024.50

Istanza di ricusazione dell'imputato nei confronti del procuratore pubblico. tempestività. denuncia nei confronti del procuratore pubblico

13 marzo 2024Italiano20 min

a. Nel

Source ti.ch

Incarto n.

60.2024.50

Lugano

13 marzo 2024/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada

sedente per statuire sull’istanza di

ricusazione 2.2.2024 presentata da

RE 1, ,

patr. da: avv. PR 1, ,

nei confronti del

procuratore pubblico Claudio Luraschi,

nell’ambito dei procedimenti inc. MP 2019.10742 e 2019.11028 promossi a suo

carico;

richiamati gli scritti 12.2.2024 e 5/6.3.2024

del magistrato inquirente – che, osservato in applicazione dell’art. 58 cpv. 2

CPP, ha chiesto il non accoglimento dell’istanza – e 26/27.2.2024 di RE 1 – che,

osservato, ha domandato di richiamare gli inc. MP 2019.10630 (sfociato nell’ABB

1591/2023) e 2024.181 –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Nel

corso del 2019 il procuratore pubblico Claudio Luraschi ha promosso nei

confronti (anche) di RE 1 un procedimento penale – inc. MP 2019.10630 – per le

ipotesi accusatorie di truffa, usura, infrazione alla legge federale contro la

concorrenza sleale e registrazione clandestina di conversazioni in relazione

alla vendita, per il tramite della __________, __________, di prodotti

asseritamente atti ad assorbire onde elettromagnetiche.

Questo

procedimento penale è sfociato nel decreto di abbandono 1591/2023 del

17.10.2023. Esso non è stato impugnato.

b. A

carico di RE 1 il magistrato inquirente ha inoltre promosso il procedimento

inc. MP 2019.10742 per truffa, usura, appropriazione indebita, coazione e

cattiva gestione ed il procedimento inc. MP 2019.11028 per truffa, ottenimento

illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale,

infrazione alla legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione e

infrazione alla legge federale sull’assicurazione per l’invalidità.

Questi

procedimenti sono tuttora pendenti in fase d’istruzione.

c. Con

esposto 5/8.1.2024 (AI 1, inc. MP 2024.181) RE 1 ha denunciato il pubblico

ministero per violazione del segreto d’ufficio in merito al citato decreto di

abbandono.

Ha

rimproverato al magistrato inquirente di aver menzionato, nel decreto, che

sarebbe stato aperto nei suoi confronti un procedimento per truffa per aver

percepito prestazioni dall’Ufficio assicurazione invalidità (accuse da lui

respinte): tali informazioni avrebbero violato, molto probabilmente, il segreto

istruttorio giusta l’art. 73 CPP ed apparentemente avrebbero configurato

un’intenzionale violazione del segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 320 CP.

Ha

aggiunto che il 25.10.2019 sarebbe stato oggetto di violenze psicologiche da

parte di alcune forze di polizia, in presenza del pubblico ministero. Gli

agenti interroganti, nel procedimento di cui al succitato decreto di abbandono,

si sarebbero scambiati pensieri del tipo “Cerca di trovare qualcosa contro

il RE 1”, forse addirittura “per farla pagare al RE 1”. Il magistrato

inquirente avrebbe voluto individuare ad ogni costo crimini che lui avrebbe

sicuramente commesso. A tale fine egli avrebbe vivisezionato il suo natel (che

sarebbe stato illecitamente sequestrato). Avrebbe dichiarato di aver aperto il

procedimento penale n. 11028 del 2019 su segnalazione dei funzionari AI, mentre

invece il procedimento penale sarebbe stato aperto dallo stesso pubblico

ministero.

Ha

domandato che il procuratore pubblico Claudio Luraschi venisse sostituito nei

procedimenti pendenti – inc. MP 2019.10742 e 2019.11028 – e che venisse

valutato l’operato del magistrato inquirente nell’emissione del decreto di

abbandono.

L’esposto

è stato registrato come inc. MP 2024.181.

d. Con

scritto 10.1.2024 (AI 2, inc. MP 2024.181) il procuratore generale Andrea

Pagani ha comunicato a RE 1, preso atto del suo scritto 5/8.1.2024, che – in

relazione alla denuncia per violazione del segreto d’ufficio – avrebbe

proceduto nei suoi incombenti con atti separati. Ha aggiunto che – sulla

richiesta di sostituzione del magistrato inquirente, richiamato l’art. 67 cpv.

6 LOG – non era ravvisabile negli inc. MP 2019.10742 e 2019.11028 grave ritardo

e non emergevano gravi mancanze a carico del titolare delle inchieste. Ha

inoltre segnalato che aveva la possibilità di presentare un’istanza di

ricusazione nei confronti del procuratore pubblico, riproducendo il tenore

dell’art. 58 CPP. Ha informato che non aveva alcuna competenza per valutare il

decreto di abbandono, contro il quale era data facoltà di reclamo.

e. Con

pronuncia 199/2024 del 12.1.2024 il procuratore generale ha decretato il non

luogo a procedere in ordine al succitato esposto.

In

data 1.2.2024 RE 1 ha censurato il decreto.

f. Il

2.2.2024, nel procedimento inc. MP 2019.10742, il procuratore pubblico ha

interrogato RE 1 a confronto con __________, imputato nel medesimo procedimento

penale.

Dal

verbale (p. 5, AI 210) risulta: “Sono le ore 14.57 e il verbale viene

sospeso per permettere all’Avv. PR 1 di conferire con il suo cliente. Sono le

ore 15:02 e si riprende. L’Avv. PR 1, avendo appreso in questo momento

dell’esistenza di un procedimento penale avverso l’interrogante promosso su

querela dell’interrogato RE 1 all’inizio di gennaio 2024, ritiene che

sussistano i presupposti affinché il procuratore si ricusi e formula relativa

richiesta. L’interrogante chiede all’Avv. PR 1 se tale richiesta è definitiva o

se vuole presentare una richiesta scritta debitamente motivata. L’Avv. PR 1

risponde che i motivi sono quelli esposti ma che si riserva di produrre

documentazione a suffragio della stessa. L’interrogante risponde fissando

all’Avv. PR 1 un termine scadente il 09.02.2024 per presentare la

documentazione a supporto della domanda. Nel frattempo richiamato l’art. 59

cpv. 3 CPP il presente interrogatorio viene continuato.”

g. Con

scritto 8/9.2.2024 (AI 213, inc. MP 2019.10742) RE 1, per il tramite del suo

legale, ha trasmesso al pubblico ministero copia della denuncia 5.1.2024 e del

reclamo a questa Corte contro il decreto di non luogo a procedere 199/2024.

h. Delle

ulteriori argomentazioni dell’istante e delle osservazioni del magistrato

inquirente si dirà, se necessario, in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

La

giurisdizione di reclamo – nel Cantone Ticino, la Corte dei reclami penali

(art. 62 LOG) – è, in applicazione dell’art. 59 cpv. 1 lit. b CPP,

l’autorità competente a decidere sulla domanda di ricusazione, senza (di

regola, ma cfr. decisione TF 1B_186/2019 del 24.6.2019 consid. 4.1.; BSK StPO – M.

BOOG, 3. ed., art. 59 CPP n. 4) ulteriore procedura probatoria, nei casi in cui

sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle

contravvenzioni o i tribunali di primo grado, se è invocato un motivo di

ricusazione di cui all’art. 56 lit. a o lit. f CPP oppure se una persona che

opera in seno a un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione

presentata da una parte in virtù dell’art. 56 lit. b-e CPP.

Questa

Corte, trattandosi dell’istanza di ricusazione di un procuratore pubblico, è di

conseguenza competente per il caso.

1.2

Con

osservazioni 26/27.2.2024 RE 1 ha chiesto

di richiamare gli inc. MP 2019.10630 (sfociato nell’ABB 1591/2023) e 2024.181:

per quanto necessario ai fini del giudizio, si utilizzeranno quindi anche atti

di questi due procedimenti, oltre che gli atti degli inc. MP 2019.10742 e 2019.11028 per i quali è stata postulata

la ricusazione del pubblico ministero.

2.

L’istante,

imputato nei procedimenti penali inc. MP 2019.10742 e 2019.11028, è legittimato

– in applicazione dell’art. 58 cpv. 1 CPP (BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art.

58.

CPP n. 1) – a chiedere la ricusazione del procuratore pubblico Claudio

Luraschi, titolare dei procedimenti penali promossi (anche) nei suoi confronti.

3.

3.1

Giusta

l’art. 58 cpv. 1 CPP la parte che intende chiedere la ricusazione di una

persona che opera in seno a un’autorità penale deve presentare senza indugio [ossia nei giorni immediatamente seguenti alla

conoscenza del motivo addotto, pena la perenzione del diritto di prevalersene

(decisione TF 7B_266/2023 del 6.12.2023 consid. 3.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 58 CPP n. 3)] la relativa domanda a chi dirige il procedimento non

appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; la parte ricusante deve

rendere verosimili i fatti su cui si fonda la sua domanda.

Per

determinare la tempestività, il testo di legge non fissando un termine preciso

in giorni, occorre valutare le circostanze del caso concreto e lo stadio del

procedimento penale, ritenuto che in virtù del principio della buona fede il

motivo di ricusazione deve essere fatto valere prima del prossimo atto

procedurale onde escludere tatticismi (ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58

CPP n. 3 s.).

E’

in effetti contrario alle regole della buona fede mantenere in riserva un

motivo di ricusazione per farlo valere soltanto successivamente, qualora

l’esito della procedura sia sfavorevole alla parte oppure l’interessato ritenga

che l’istruzione non segua il corso da lui auspicato (decisione TF 6B_892/2023 del 14.12.2023 consid. 2.2.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n.

7).

Decisivo,

al fine della tempestività della ricusazione, è il momento in cui la parte –

che deve rendere verosimile la tempestività dell’istanza e il momento in cui ha

scoperto il motivo di parzialità (decisione TF 7B_266/2023 del 6.12.2023

consid. 3.2.) – ha effettivamente conosciuto il motivo di ricusazione oppure

con la dovuta attenzione avrebbe potuto conoscerlo; la parte non è però tenuta,

né all’inizio né nel corso del procedimento penale, ad effettuare indagini per

rilevare possibili censure concernenti l’imparzialità e l’indipendenza (BSK

StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5). Si deve tenere conto che la parte

deve inoltrare la domanda indicando in

maniera sensata e credibile, citando indizi oppure mezzi di prova, i motivi di

ricusazione e le circostanze che realizzerebbero una parzialità (BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n.

4; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 9).

Una

domanda di ricusazione è tempestiva se presentata sei/sette giorni dopo avere

conosciuto il motivo di ricusazione (decisione TF 7B_266/2023

del 6.12.2023 consid. 3.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n.

5). E’ invece irricevibile siccome

tardiva la domanda inoltrata tre

mesi, due mesi oppure anche soltanto venti giorni dopo avere preso conoscenza

del motivo di ricusazione invocato (decisione TF 7B_266/2023

del 6.12.2023 consid. 3.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n.

5).

3.2

3.2.1

Dal

verbale di interrogatorio 2.2.2024 risulta che il motivo di ricusazione invocato

da RE 1 nei confronti del procuratore pubblico è da ricondurre all’esistenza

del procedimento penale a carico del magistrato inquirente dipendente dalla

denuncia di inizio gennaio 2024 presentata dall’imputato personalmente.

Ritenuto

che la denuncia è stata inoltrata da quest’ultimo, egli non poteva pertanto non

sapere, fin dall’introduzione del suo esposto in data 5.1.2024, che esso sarebbe

stato registrato presso il Ministero pubblico con conseguente apertura di un

incarto a carico del procuratore pubblico da lui denunciato. Il fatto che il

suo legale sarebbe venuto a sapere soltanto il 2.2.2024, nel corso del suddetto

verbale di interrogatorio, dell’esistenza del procedimento penale è

irrilevante. Giusta l’art. 58 CPP soltanto la parte – ovvero, segnatamente,

l’imputato giusta l’art. 104 cpv. 1 lit. a CPP – può infatti chiedere la

ricusazione, non il suo legale. Di modo che determinante, per la tempestività

dell’istanza, è quando la parte è venuta a conoscenza del possibile motivo di

ricusazione, non il suo legale (cfr., in

analogia, StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / C. GETH, 4. ed., art.

31.

CP n. 9), che non è annoverato tra le parti giusta gli art. 104/105 CPP (cfr.

decisione TF 6B_1320/2021 del 16.6.2022 consid. 2.1.1.).

L’istanza di ricusazione 2.2.2024 è tardiva

anche rispetto alla comunicazione 10.1.2024, inviata per posta A+ (AI 2, inc. MP 2024.181), del procuratore generale,

con cui – nel procedimento inc. MP 2024.181 dipendente dalla denuncia 5.1.2024

– ha informato RE 1 della facoltà di ricusazione.

In queste circostanze, l’istanza di ricusazione è

tardiva perché non introdotta “senza indugio” giusta l’art. 58 cpv. 1

CPP.

3.2.2

Si

può aggiungere che, come anticipato in fatto, nell’esposto 5/8.1.2024 (AI 1, inc. MP 2024.181) con cui RE 1 ha

denunciato il procuratore pubblico per violazione del segreto d’ufficio in

merito al succitato decreto di abbandono, egli ha addotto che il magistrato

inquirente avrebbe violato il segreto d’ufficio, avrebbe voluto trovare ad ogni

costo crimini che lui avrebbe sicuramente commesso, avrebbe vivisezionato il

suo natel (che sarebbe stato illecitamente sequestrato) e, ancora, avrebbe

dichiarato di aver aperto il procedimento n. 11028 del 2019 su segnalazione di

funzionari AI, mentre invece il procedimento penale sarebbe stato aperto dallo

stesso pubblico ministero. Ha quindi domandato che il procuratore pubblico

Claudio Luraschi venisse sostituito nei procedimenti pendenti nei suoi

confronti.

Ora,

volendo intendere la richiesta di sostituzione quale istanza di ricusazione,

essa sarebbe tardiva perché non presentata “senza indugio” ai sensi

dell’art. 58 CPP, RE 1 riconducendo i motivi di ricusazione al decreto di

abbandono 1591/2023, emanato in data 17.10.2023, rispettivamente a fatti che

sarebbero occorsi ben prima dell’emanazione di detto decreto.

4.

A

titolo abbondanziale si può dire che l’istanza di ricusazione di RE 1 è anche

infondata nel merito.

4.1

Giusta

gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ognuno ha il

diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel

merito, indipendente e imparziale. Il principio dell’indipendenza è ripreso

dall’art. 4 CPP e concerne tutte le autorità penali come disciplinate agli art.

12.

e 13 CPP.

La garanzia del diritto ad un giudice

imparziale vieta l’influsso sulla decisione di circostanze estranee al

processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore oppure

a pregiudizio di una parte (decisione TF 1B_70/2020 dell’1.5.2020 consid. 4.1.;

BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor

art. 56 CPP n. 2; ZK StPO – A.J.

KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 1): chiunque sia sottoposto a queste influenze

non può in effetti essere un “giusto mediatore” nel procedimento penale

(decisione TF 1B_27/2016 del 4.7.2016 consid. 4.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56

CPP n. 2).

Secondo la giurisprudenza, sebbene la semplice

affermazione di parzialità basata su sentimenti soggettivi di una parte non sia

sufficiente a fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia

effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano infatti

circostanze concrete idonee a suscitare l’apparenza di una sua prevenzione e a

far sorgere il rischio di una sua parzialità nella causa (decisione TF 7B_122/2022

del 12.2.2024 consid. 4.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor

art. 56 CPP

n. 7 ss.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 9).

Sotto

il profilo oggettivo, serve ricercare se la persona ricusata offra le

necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono

considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e

organizzativo e viene posto l’accento sull’importanza che possono rivestire le

apparenze (DTF 139 I 121 consid. 5.1.; 133 I 1 consid. 6.2.; decisione

TF 1B_36/2022 del 4.2.2022 consid. 2.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor

art. 56 CPP

n. 8). Determinante è sapere se le

apprensioni soggettive dell’interessato siano oggettivamente giustificate dalle

circostanze (decisione TF 1B_36/2022 del 4.2.2022 consid. 2.1.).

La

ricusazione riveste un carattere eccezionale (decisione TF 6B_823/2017 del 25.1.2018 consid. 2.2.), per non intralciare l’ordinato e ordinario

funzionamento della giustizia: deve di conseguenza essere ammessa soltanto in

presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettano di dubitare

dell’imparzialità del giudice ricusando (decisione TF 1B_405/2014 del 12.5.2015 consid. 4.3.).

4.2

I

principi ricordati valgono anche nell’ipotesi di ricusazione di un procuratore

pubblico, tenuto conto del suo specifico ruolo (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.2.; decisione

TF 1B_102/2019 del 13.6.2019 consid. 4.1.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor

art. 56 CPP

n. 3; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 2).

Fino all’abbandono del procedimento oppure fino alla

promozione dell’accusa, il procedimento penale è diretto dal procuratore

pubblico (art. 61 CPP), il quale deve garantire che lo stesso si svolga in modo

appropriato e conforme alla legge (art. 62 cpv. 1 CPP).

Durante

l’istruzione il ministero pubblico accerta d’ufficio tutti i fatti rilevanti

per il giudizio, a carico ed a scarico dell’imputato (secondo l’art. 6 cpv. 2

CPP), e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere

la procedura preliminare (art. 308 cpv. 1 CPP). In questo contesto – fase

dell’istruzione del procedimento – il magistrato inquirente è tenuto ad una

certa imparzialità (decisione TF 1B_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.2.).

4.3

Chi

opera in seno a un’autorità penale si ricusa se (art. 56 CPP): a. ha un

interesse personale nella causa; b. ha partecipato alla medesima causa in altra

veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte,

perito o testimone; c. è unito in matrimonio, vive in unione domestica

registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una

persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione

inferiore; d. è parente o affine di una parte in linea retta o in linea

collaterale fino al terzo grado incluso; e. è parente o affine in linea retta,

o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di

una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come

membro della giurisdizione inferiore; f. per altri motivi, segnatamente a causa

di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte oppure con il suo

patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.

4.4

L’art.

56.

lit. f CPP riporta una clausola generale che disciplina la

ricusazione per motivi differenti da quelli secondo le lit. a-e (decisione TF

7B_122/2022 del 12.2.2024 consid. 4.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP

n. 38; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 56 CPP n.

14.

s.).

5.

L’istanza

di ricusazione di RE 1, imputato nei procedimenti inc. MP 2019.10742 e

2019.11028, si fonda, come risulta dal verbale 2.2.2024 (AI 210, inc. MP

2019.10742), sul fatto che, in seguito alla sua denuncia 5.1.2024 nei confronti

del procuratore pubblico, sia stato aperto un procedimento penale a carico di

quest’ultimo, titolare degli inc. MP 2019.10742 e 2019.11028.

Ora,

la presentazione di una denuncia all’autorità di perseguimento penale non

costituisce un motivo oggettivo per permettere di sospettare il magistrato di

prevenzione, siccome si presume che questi sia in grado di avere il necessario

distacco. In caso contrario, sarebbe sufficiente una denuncia penale per

escludere un magistrato non gradito e sceglierne un altro, influenzando la

persona del procuratore pubblico rispettivamente la composizione del tribunale

(DTF 134 I 20 consid. 4.3.2.; decisione TF 1B_209/2022 del 22.12.2022 consid.

3.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 41; ZK StPO – A.J. KELLER,

op. cit., art. 56 CPP n. 28). Per la ricusazione di un magistrato oggetto di

denuncia è piuttosto determinante la sua reazione (DTF 134 I 20 consid. 4.3.2.;

decisione TF 1B_209/2022 del 22.12.2022 consid. 3.1.).

Il

fatto, dunque, che RE 1 abbia denunciato il procuratore pubblico Claudio

Luraschi per violazione del segreto d’ufficio non è circostanza idonea, di per

sé, a fondare apparenza di prevenzione del magistrato inquirente, il quale – da

parte sua –ha preso atto della denuncia a suo carico. Il magistrato inquirente non

ha avuto particolari reazioni, limitandosi a respingere le accuse, come ben

risulta dalle osservazioni che ha presentato a questa Corte in seguito al

reclamo di RE 1 contro il decreto di non luogo a procedere 199/2024 del

12.1.2024

La

circostanza che il procuratore pubblico abbia promosso procedimenti penali a

carico di RE 1 rispettivamente che abbia proceduto ad ordinare sequestri non

fonda peraltro, manifestamente, un motivo di ricusazione nei suoi confronti.

Giusta

l’art. 7 cpv. 1 CPP le autorità penali sono infatti tenute ad avviare e attuare

un procedimento, nell’ambito delle loro competenze, se vengono a conoscenza di

reati oppure di indizi di reato (principio del perseguimento d’ufficio e di

legalità dell’azione penale), riservato il caso in cui si tratti di reato

punibile soltanto a querela di parte (art. 303 s. CPP). Questo principio –

obbligatorietà dell’azione penale, ossia perseguimento d’ufficio (messaggio

21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF

2006.

p. 1036), corrispettivo dell’attribuzione alle autorità penali del

monopolio dell’esercizio dell’azione giudiziaria penale (art. 2 cpv. 1 CPP)

[BSK StPO – C. RIEDO / G. FIOLKA, op. cit., art. 6 CPP n. 10; StPO

Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 7 CPP n. 1] – è

finalizzato a non lasciare all’apprezzamento dell’autorità la decisione di

avvio del procedimento, per evitare un eventuale arbitrio, in lesione dei

principi di uguaglianza e di parità di trattamento (ZK StPO – W. WOHLERS, op.

cit., art. 7 CPP n. 2). Il principio della legalità processuale impone alle

autorità penali, tra cui il procuratore pubblico (art. 12 lit. b CPP),

responsabile dell’esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato (art.

16.

cpv. 1 CPP) [StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID , op. cit., art.

16.

CPP n. 2], quando vengono a conoscenza di indizi di reato [sufficienti

elementi concreti (non di semplice supposizione) in base ai quali c’è una certa

probabilità che sia stato commesso un reato (BSK StPO – C. RIEDO / G. FIOLKA,

op. cit., art. 7 CPP n. 1/22/28 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 7 CPP

n. 5)], di promuovere un procedimento (messaggio 21.12.2005 concernente

l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1036), riservati i

casi per i quali il magistrato inquirente procede solo su querela.

Il

procuratore pubblico deve, secondo l’art. 308 cpv. 1 CPP, nell’ambito

dell’istruzione, accertare i fatti e determinarne le conseguenze giuridiche in

modo tale da poter chiudere la procedura preliminare. A tal fine egli raccoglie

le prove, potendo anche procedere al sequestro di oggetti dell’imputato in

applicazione degli art. 263 ss. CPP. L’imputato, che ha la facoltà di non

rispondere e di non collaborare al procedimento, deve tuttavia sottoporsi ai

provvedimenti coercitivi previsti dalla legge (art. 113 cpv. 1 CPP), come – per

l’appunto – alla misura cautelare del sequestro.

Più

in generale, non sussistono circostanze concrete atte a generare timore di

parzialità, anche soltanto apparente, del procuratore pubblico, il quale – per

quanto si evince dagli atti – non ha palesato avversione, insofferenza oppure

ostilità verso l’imputato. Non ci sono elementi, in altre parole, per ritenere

che il magistrato inquirente non sia in grado di dirigere con imparzialità i

procedimenti.

Il

fatto che RE 1 si reputi innocente con riferimento ai procedimenti penali ancora

pendenti e non concordi su come il magistrato inquirente stia svolgendo le

istruzioni non è evidentemente sufficiente per ammettere un’istanza di ricusazione.

Le sue apprensioni soggettive sono irrilevanti: determinanti non sono semplici

supposizioni, illazioni, timori generici di parzialità non confortati da

elementi concreti, ma circostanze oggettive idonee a suscitare l’apparenza di

una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. Circostanze non date in

questo caso.

L’istituto

della ricusazione non consente del resto alle parti di contestare il modo in

cui è (stata) condotta l’istruzione e di rimettere dunque in discussione le

decisioni di chi dirige il procedimento (sentenza TF 1B_407/2022 del

20.12.2022

consid. 5.1.).

6.

L’istanza

di ricusazione è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di

RE 1, soccombente nella procedura di ricusazione (art. 59 cpv. 4 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 56 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

di ricusazione è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 80.--, per complessivi CHF

980.-- (novecentoottanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera