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Decisione

60.2024.95

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto del procuratore pubblico che ha attribuito provvisoriamente al proprietario un quadro sequestrato assegnandole un termine di trenta giorni per promuovere azione al foro civile

5 settembre 2024Italiano36 min

di amministrazione) e __________ (membro del consiglio di amministrazione), la __________

Source ti.ch

Incarto n.

60.2024.95

Lugano

5 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada

sedente per statuire sul reclamo 29.3./2.4.2024 – completato il 2/3.4.2024 – presentato

da

RE 1, ,

patr. da: avv.ti PR 1 e PR 2, ,

contro

il decreto 18.3.2024 del procuratore pubblico Nicola

Borga con il quale – nel procedimento di cui all’inc. MP 2023.2355 – ha

provvisoriamente attribuito a PI 1, __________ (patr. da: avv.ti PR 3 e __________,

__________), il dipinto __________, impartendo alla RE 1 un termine di trenta

giorni per promuovere un’azione al foro civile rispettivamente per comunicare

se una tale procedura fosse già pendente;

richiamate le osservazioni 22.4.2024 e

6.6.2024 (duplica) del magistrato inquirente – che ha chiesto il non

accoglimento dell’impugnativa –, 22/23.4.2024 e 17/19.6.2024 (duplica) di PI 1 –

che ha parimenti postulato la reiezione del gravame – e 4/5.6.2024 (replica) della

RE 1 – che si è confermata nelle sue argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con

esposto 22.3.2023 la RE 1 ha denunciato/querelato la PI 2, __________, RA 1

(presidente del suo consiglio di amministrazione), RA 2 (delegata del consiglio

di amministrazione) e __________ (membro del consiglio di amministrazione), la __________

(__________), __________, __________ e __________ [amministratore unico ed

azionista (50%) rispettivamente azionista (50%) della __________] e la __________

(__________), __________.

La

denunciante/querelante ha ipotizzato i reati di appropriazione indebita,

appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione,

truffa, falsità in documenti, disobbedienza a decisioni dell’autorità e,

ancora, sottrazione di una cosa mobile.

Dalla

denuncia/querela si evince in particolare quanto segue.

1.

La

RE 1 avrebbe offerto finanziamenti a collezionisti e commercianti d’arte

fornendo prestiti contro la messa a pegno di opere d’arte, che avrebbero funto

da garanzia per il rimborso.

Considerandi

2.

La

PIFA 1 si sarebbe occupata prevalentemente di spedizioni internazionali e di

distribuzione di merci in Svizzera. Avrebbe inoltre fornito servizi di deposito

di merci in zona punto franco doganale, tra cui anche il deposito di dipinti e

di opere d’arte in generale.

3.

La

__________, secondo l’esposto, si sarebbe occupata di commercializzare prodotti

e servizi nell’ambito dell’arte, ed in particolare di curare l’acquisto,

l’esposizione e la vendita di opere d’arte.

4.

La

__________, da parte sua, si sarebbe occupata prevalentemente di spedizioni e

trasporti internazionali di merci.

5.

La

RE 1 avrebbe prestato alla __________ ingenti somme di denaro, sulla base

segnatamente dei contratti di mutuo 7.4.2021 (USD 12'555'000.00) e 8.9.2021

(USD 14'605'000.00). A garanzia dei prestiti la __________ avrebbe costituito

diritti di pegno a suo favore su opere d’arte. La costituzione in pegno delle

opere d’arte sarebbe stata conditio sine qua non per la concessione dei

prestiti. La __________ le avrebbe assicurato e confermato che i dipinti erano

autentici e di sua esclusiva proprietà, liberi da diritti di terzi.

6.

Il

28.5.2022

ed il 31.8.2022 la RE 1 e la __________ avrebbero sottoscritto tre

ulteriori contratti di pegno, che avrebbero previsto il deposito presso la PI 2,

quale depositaria del pegno, di cinque opere [tra le quali __________ e __________]

per un controvalore di circa USD 22 mio.

7.

Il

28.5.2022

ed il 31.8.2022 la RE 1, la __________ e la PI 2 avrebbero

sottoscritto tre contratti di deposito del pegno, con i quali la PI 2 si

sarebbe impegnata segnatamente a: detenere in possesso esclusivo le opere

d’arte e nome per conto del creditore pignoratizio; non consentire lo

spostamento delle opere d’arte dai suoi magazzini, a meno di ricevere una

dichiarazione di svincolo dal creditore pignoratizio (RE 1), indipendentemente

da una qualsiasi dichiarazione contraria della __________; impedire l’accesso

della __________ ai magazzini (a meno che fosse presente un rappresentante

della RE 1 o previo consenso scritto); non fare o permettere che venisse fatto

nulla che potesse prevedibilmente deprezzare, mettere a rischio o altrimenti

pregiudicare, direttamente o indirettamente, il valore delle opere d’arte;

cooperare con la RE 1 qualora si verificasse un “Enforcement Event”;

consentire alla RE 1 ed ai suoi rappresentanti di visitare i magazzini della PI

2.

in qualsiasi momento previo preavviso ragionevole per ispezionare le opere

d’arte.

8.

La

__________ non avrebbe rispettato i termini di rimborso dei prestiti.

Per

questo motivo la RE 1 e la __________, il 19.10.2022, avrebbero sottoscritto un

nuovo contratto, tramite il quale la __________ avrebbe esplicitamente

riconosciuto di essere debitrice di USD 51'900'008.70 nei confronti della RE 1.

La __________ avrebbe inoltre ribadito il pegno di molteplici dipinti a favore

di quest’ultima.

La

RE 1 avrebbe notificato alla __________, in data 28.10.2022, l’inadempimento

contrattuale. Avrebbe indicato che avrebbe venduto le opere d’arte messe a

pegno a suo favore.

La

denunciante/querelante avrebbe incaricato la __________, __________, di

visionare le opere presso la PI 2 allo scopo di peritarne il valore nel

dettaglio per la vendita. Il 9.12.2022 la RE 1 avrebbe comunicato alla PIFA 1

che i suoi rappresentanti avrebbero visionato le opere d’arte il 13.12.2022.

La

PI 2 si sarebbe rifiutata di concedere l’accesso alle opere d’arte senza

giustificazioni plausibili, in lesione dei contratti di deposito. Le mancate

risposte da parte della PI 2 sulla presenza o meno delle opere nei propri

magazzini, il rifiuto di far entrare i rappresentanti della RE 1 nei propri

magazzini e gli incontri tra la PIFA 1 e la __________ ad insaputa della RE 1

avrebbero costretto quest’ultima a chiedere misure (super-)cautelari a tutela

dei propri interessi davanti alla Pretura di __________.

9.

Nell’ambito

della procedura cautelare sarebbe emerso come quattro dipinti depositati presso

la PI 2 sarebbero stati consegnati da quest’ultima a terzi in lesione dei

propri doveri di custodia.

Con

decisione cautelare 27.2.2023 il pretore di __________ avrebbe segnatamente

fatto divieto alla PI 2 di spostare o di altrimenti disporre le/delle cinque

opere che la società si era impegnata a tenere in deposito presso i propri

magazzini. Avrebbe inoltre delegato __________, quale ausiliario incaricato dell’esecuzione,

di ispezionare i cinque dipinti presso la sede della PI 2.

In

data 1.3.2023 __________ si sarebbe recato presso la PI 2 per visionare i

dipinti. Egli avrebbe dovuto constatare che era rimasto depositato solo un

dipinto (__________).

10.

Il

19.7.2022, su carta intestata dello Studio legale __________, __________, __________,

__________, quale precedente proprietario del dipinto __________, avrebbe

assicurato alla RE 1 che l’1.7.2022 il dipinto sarebbe stato venduto alla __________,

che sarebbe stata – al meglio delle sue conoscenze – ancora sua proprietaria il

19.7.2022

La PIFA 1, come da lei indicato, avrebbe ritirato il dipinto il

30.8.2022

dalla __________, presso la __________, __________.

Il

31.8.2022

la RE 1, la __________ e la PIFA 1 avrebbero sottoscritto un

contratto di deposito del pegno concernente detto dipinto.

Il

dipinto sarebbe stato asseritamente di proprietà della __________, che il

17.1.2023

avrebbe chiesto la sua restituzione. Sarebbero seguiti scambi di email

tra la RE 1 e la PIFA 1, alla quale sarebbe stato intimato di non spostare il

dipinto senza esplicita autorizzazione. La PIFA 1 avrebbe consegnato il dipinto

alla __________ il 18.1.2023.

11.

Per

la RE 1, dai fatti indicati sarebbero emersi seri e convergenti indizi che la PIFA

1.

e la __________, agendo in correità tra di loro, avrebbero orchestrato una

serie di macchinazioni e artifici per ottenere illeciti profitti a suo danno:

sottraendo i dipinti su cui sarebbero stati validamente costituiti diritti di

pegno a suo favore; ottenendo con atti fraudolenti prestiti da lei, mettendo in

pegno opere d’arte – delle quali la __________ avrebbe sempre affermato di

essere la proprietaria – che avrebbero saputo che avrebbero poi venduto a terzi

malgrado il pegno o di cui non avrebbero ancora corrisposto integralmente il

prezzo al precedente proprietario.

12.

La

RE 1 si è costituita accusatrice privata.

13.

L’esposto

(AI 1) è stato registrato come inc. MP 2023.2355.

b. Con

ordine 30.3.2023 (AI 17) il procuratore pubblico ha disposto – all’indirizzo

della __________, __________ – il sequestro del dipinto __________, che è stato sequestrato quel giorno presso la

società (AI 43, rapporto di esecuzione 7.4.2023).

c. Il

30.3.2023

(AI 24) è stato interrogato __________.

L’imputato,

con riferimento al dipinto __________, ha

affermato che il quadro era stato consegnato dalla __________ nella persona di __________

per ordine della __________. A seguito di alcuni scritti dell’avv. __________ e

della presenza costante di __________ presso la PIFA 1, avevano ridato il

dipinto alla __________ perché aveva sostenuto che la __________ non glielo

aveva pagato. Il dipinto era poi stato trasferito presso la __________. __________

e __________ gli avevano spiegato che il quadro era stato acquistato dalla __________.

Verso ottobre o novembre 2022 __________ gli aveva riferito che il quadro in

realtà non era stato pagato, neanche un anticipo, e quindi gli aveva chiesto di

ritornarlo. __________ gli aveva detto di riconsegnarlo. __________ aveva

presentato il proprietario del quadro alla __________, la quale aveva fatto un

contratto di vendita con la __________.

d. Il

medesimo giorno (AI 25) è stato sentita anche __________.

L’imputata,

sul suddetto dipinto, ha asserito che ad un certo punto __________ aveva

iniziato a presentarsi quotidianamente presso la PIFA 1. Lui adduceva che la

proprietà del quadro era della __________. L’avv. __________ aveva scritto e

Dispositivo

chiamato per chiedere la consegna del quadro. Per questi motivi il dipinto era

stato consegnato alla __________.

e. __________

è stata interrogata in data 31.3.2023 (AI 28) nella veste di persona informata

sui fatti.

Ella

ha riferito che la __________ aveva venduto il dipinto __________ per conto di terzi, e meglio di un uomo che risiedeva

in Sud America. La __________ non aveva pagato nulla per questo quadro. Non

comprendeva per quale motivo fosse in pegno. Lei era stata la persona di

contatto tra il venditore italiano che viveva in Sud America, suo cliente, e la

__________.

f. Con

scritto 4/5.5.2023 (AI 60) l’Ufficio di esecuzione di __________ ha trasmesso per

conoscenza al magistrato inquirente la decisione di sequestro 2.5.2023 del

pretore della Giurisdizione di __________ inerente anche al dipinto __________.

g. Con

istanza 13/15.6.2023 (AI 72b) PI 1 ha domandato il dissequestro della citata

opera sostenendo di esserne il proprietario dal 1982. Ha esposto l’istoriato

sull’origine dell’opera. Ha inoltre prodotto documentazione a sostegno delle

sue affermazioni.

h. Il

15.6.2023 (AI 73) il procuratore pubblico ha respinto l’istanza 4/12.4.2023

della __________, __________, chiedente il dissequestro del dipinto __________.

i. In

data 6.7.2023 (AI 78) è stato interrogato PI 1.

Egli,

persona informata sui fatti, ha dichiarato che il dipinto __________, acquistato negli anni ’80, era di sua proprietà. Ha

spiegato come il dipinto fosse giunto in Ticino. __________ gli aveva comunicato che c’era un potenziale

interessato al quadro, ovvero la __________. Ella gli aveva poi detto che non

se ne sarebbe fatto nulla. Non aveva mai saputo che ella avesse una trattativa

con la __________. Non glielo aveva mai riferito. Non era sua intenzione

alienare il quadro alla __________ per il tramite della __________. Non aveva

interesse a celare il suo nome: era noto che il quadro fosse suo. Non aveva mai

venduto il quadro a nessuno, men che meno a __________. Ha domandato il dissequestro

a suo favore del citato dipinto.

j. Il

20.11.2023 (AI 131) __________, incarcerato in Italia, ha comunicato al

magistrato inquirente, per il tramite del suo legale italiano, di non essere

proprietario, segnatamente, del suddetto dipinto, citato negli scritti 1.7.2022

e 19.7.2022.

k. __________

è stata risentita il 28.11.2023 (AI 138).

Ella

ha addotto che il proprietario del quadro era PI 1. A quest’ultimo aveva detto

che l’acquirente era la __________. Non aveva menzionato la __________, perché

a PI 1 non interessava questo passaggio. Era stata interposta la __________ per

permetterle di ottenere una fee. PI 1 voleva solo vendere senza pagare

commissioni e lei doveva pur guadagnare qualche cosa da questa operazione. Era impossibile

che __________ fosse stato proprietario del dipinto.

l. Il

7.12.2023 (AI 140) è stato interrogato quale persona informata sui fatti __________,

presidente/azionista della RE 1.

m. Con

istanza 27/28.2.2024 (AI 161) PI 1 ha di nuovo postulato il dissequestro a suo

favore del quadro invocandone la proprietà.

n. RA

1 ed RA 2 si sono opposti al dissequestro (AI 167); anche la RE 1 si è opposta

al dissequestro (AI 169).

o. Con

decreto 18.3.2024 (AI 170) il procuratore pubblico ha parzialmente accolto

l’istanza di dissequestro 13/15.6.2023, ribadita anche il 6.7.2023 ed il 27/28.2.2024,

presentata da PI 1, attribuendogli provvisoriamente il dipinto __________ e contestualmente impartendo

alla RE 1 un termine di trenta giorni per promuovere un’azione al foro civile

rispettivamente per comunicare se una tale procedura fosse già pendente.

Il

magistrato inquirente, ricordate segnatamente la denuncia/querela e le

dichiarazioni a verbale di RA 1, di RA 2, di PI 1 e di __________, esposto il

diritto applicabile, ha anzitutto premesso che il sequestro del dipinto si

inseriva in un’inchiesta relativamente complicata, avente connessioni

internazionali e con forti legami con il diritto civile, da cui le relative e conseguenti

azioni che, perlomeno in parte, erano state già presentate. In considerazione

delle contestazioni, il solo disposto applicabile al caso era l’art. 267 cpv. 5

CPP.

Al

18.3.2024 non era ancora stato possibile interrogare __________, imputato

principale, che pareva esser stato il deus ex machina della trama

oggetto del procedimento penale. Valeva il medesimo discorso per il suo sodale __________

e per __________. Quest’ultimo aveva nondimeno già inoltrato, tramite il legale

italiano, uno scritto in cui dichiarava chiaramente di non essere il

proprietario del dipinto __________.

Ha

osservato, impregiudicata qualsiasi altra conclusione da parte delle autorità

civili, che tutte le persone interrogate, in particolare __________, avevano

confermato che il dipinto apparteneva a PI 1. Egli aveva prodotto

documentazione convergente per sostenere tale fatto. Negli atti sequestrati

presso la PI 2 era stata ritrovata un’email inviata dalla __________ a RA 1,

con annessa diversa documentazione sull’origine del dipinto, segnatamente uno

scritto del 25.6.2019 del prof. __________ [“(…) Dai documenti in possesso

dell’attuale proprietario risulta poi essere entrato, almeno a partire dai

primi anni Sessanta, nella collezione della __________ di __________ che lo

vende all’Architetto __________, residente in __________ nel 1966, il quale poi

nel 1980 lo cede a PI 1 (attuale proprietario) anch’egli residente in __________.”],

versione dei fatti raccontata e documentata anche da PI 1 durante l’interrogatorio.

PI

1 poteva vantare sul dipinto diritti reali, e meglio la proprietà, ben più

significativi rispetto a quelli della RE 1, la quale sosteneva di avere un

pegno manuale sul dipinto a garanzia di un credito concesso alla __________

(che si basava tuttavia su una dichiarazione il cui firmatario – __________ –

ne aveva disconosciuto la paternità). Sembrava che il debitore __________ –

nella persona di __________ –, senza alcuna apparente remora, avesse

autorizzato la PIFA 1 a restituire il quadro a persone operanti, in modo

perlomeno indiretto, per PI 1.

Il

quadro era stato sequestrato quando si trovava presso un magazzino della __________,

che lo teneva in deposito a nome e per conto di PI 1. Egli, al momento del

sequestro, per il tramite di un ausiliario, ne era il possessore.

p. Con

gravame 29.3./2.4.2024 – completato il 2/3.4.2024 – la RE 1 postula che il

decreto 18.3.2024 sia annullato e gli atti siano ritornati al magistrato

inquirente per i suoi incombenti.

La

reclamante, ricordati i fatti di denuncia/querela, adduce che con istanza di

sequestro 27.4.2023 avrebbe chiesto ed ottenuto il sequestro civile, nei

confronti della __________, di tre opere d’arte, tra le quali il dipinto __________). Il sequestro

sarebbe stato eseguito dall’Ufficio esecuzione di __________ il 2.5.2023.

Nessuno si sarebbe opposto al sequestro. La procedura di sequestro sarebbe successivamente

stata confermata tramite l’avvio di una causa giudiziaria in Inghilterra nei

confronti della __________ e di altri.

Sulla

proprietà del quadro, la reclamante avrebbe prodotto un contratto di permuta di

beni tra __________ e la __________. Tramite questo contratto, di data

27.1.2022, __________ confermerebbe di essere il proprietario di tre opere

d’arte e di volerle scambiare con quattro opere d’arte di pari valore di

esclusiva proprietà della __________. Questo contratto sarebbe poi stato

modificato dalle parti in data 1.7.2022: esse avrebbero sostituito due opere

con, tra l’altro, il dipinto __________.

Il 19.7.2022 __________ avrebbe confermato, quale precedente proprietario, che

l’opera sarebbe stata ceduta alla __________, sola proprietaria del dipinto.

La

reclamante osserva che con decreto 15.6.2023 il magistrato inquirente avrebbe

respinto l’istanza di dissequestro inerente al dipinto __________, decisione che sarebbe rilevante anche per il caso in

esame. Tale decreto avrebbe infatti evidenziato l’importanza di interrogare __________

prima di procedere al dissequestro del citato dipinto.

I

soli documenti prodotti da PI 1 che ricondurrebbero l’opera al suo nominativo

sarebbero una promessa di vendita del 1982 e una ricevuta del 1989. Quali

elementi “nuovi” rispetto al decreto 15.6.2023 ci sarebbero unicamente lo

scritto 20.11.2023 del legale di __________ e l’audizione 28.11.2023 di __________.

Tali emergenze non sarebbero tali da proteggere una decisione di dissequestro,

ancorché giusta l’art. 267 cpv. 5 CPP. Afferma, in merito alla DTF 120 Ia 120,

che, anche in caso di attribuzione di un bene sequestrato tramite l’art. 267

cpv. 5 CPP, l’autorità dovrebbe in ogni caso procedere ad un esame prima

facie dei rapporti di diritto civile assegnando provvisoriamente gli

oggetti sequestrati al possessore, ma solo in presenza di indicazioni chiare

circa la persona o l’entità giuridica che parrebbe la più legittimata secondo

le regole del diritto civile.

Per

la reclamante, in concreto non ci sarebbero indicazioni chiare sui rapporti di

diritto civile, per cui sarebbe prematuro il dissequestro, seppure in

applicazione dell’art. 267 cpv. 5 CPP. Non si potrebbe concludere, come

ritenuto dal procuratore pubblico che aveva indicato “che il debitore __________

nella persona di __________ invero parrebbe senza alcuna remora aver

autorizzato PIFA 1 a restituire il __________ a persone operanti, in modo

perlomeno indiretto, per PI 1.”, che PI 1 possa vantare diritti reali

sull’oggetto più significativi (leggasi il possesso al momento del sequestro)

rispetto a quelli della RE 1 che sosterrebbe, a giusto titolo e

documentalmente, di poter vantare un diritto di pegno a garanzia di un credito.

Il

diritto di pegno sarebbe attestato sulla base di documenti incontrovertibili

sottoscritti da tutte le parti coinvolte. Sulla base di tali documenti sarebbe

stata elargita un’importante somma di denaro. La reclamante avrebbe sempre

rispettato i termini contrattuali. Sarebbe proprio il passaggio di possesso

dell’opera a PI 1 che il procuratore pubblico porrebbe alla base dei diritti di

quest’ultimo, pur trattandosi dell’oggetto del procedimento. Il possesso del

quadro sarebbe passato alla __________ proprio a seguito di una serie di atti

penalmente illeciti commessi da __________ e dagli organi della PIFA 1. Il magistrato

inquirente avrebbe dovuto prendere in considerazione le circostanze concrete,

ritenendo che la presunzione in favore del possessore non fosse una scelta adottabile

perché la reclamante parrebbe avere comunque un diritto reale più legittimo

fondato sul diritto di pegno.

Il

sequestro apparirebbe prematuro anche per il fatto che, per stessa ammissione

del pubblico ministero, non sarebbe ancora stato possibile interrogare __________,

imputato principale.

Le

dichiarazioni di __________ e, a verbale, di __________ non fornirebbero alcuna

prova effettiva e soprattutto incontrovertibile del fatto che PI 1 possa

vantare sul dipinto diritti reali più significativi rispetto a quelli della

reclamante.

La

RE 1 censura infine il fatto che dovrebbe promuovere un’azione civile:

sarebbero infatti già pendenti diverse cause.

q. Il

18.4.2024 (AI 202) è stato interrogato __________.

L’imputato

ha addotto di aver fondato nel 2020, con __________, la __________. Ha poi detto

dei rapporti con la RE 1. Con riferimento al dipinto __________, ha affermato che nella primavera/estate 2022 avevano

attivato una possibilità prevista dal contratto con la RE 1, ovvero lo swap

(sostituzione di opere messe in pegno con altre opere). Si era deciso di

sostituire alcune opere con, tra l’altro, il dipinto __________. La __________

aveva avuto una relazione con i proprietari delle opere oggetto di

sostituzione. Del citato dipinto aveva parlato con __________, che agiva a nome

e per conto della __________. Per questo quadro non erano riusciti a pagare

nulla. Ad un certo punto la RE 1 aveva

comunicato di non accettare lo swap e di tenere, oltre alle opere già in

pegno, anche altre due opere come ulteriori garanzie (perché ritenevano che il

loro prestito non fosse sufficientemente garantito). Lo swap era stato

un tentativo estremo per cercare di salvare la __________. Quando avevano messo

le opere [tra cui il dipinto __________] nello swap, esse non erano

ancora state pagate. Le avrebbero pagate con il provento della vendita delle

opere che avrebbero ricevuto in cambio. Si erano assunti un rischio. Aveva

fatto il possibile per restituire le opere ai legittimi proprietari. Aveva forse

infranto un accordo di pegno, ma aveva ritenuto che la RE 1 non avesse agito in

modo corretto. Si assumeva le sue responsabilità. Aveva detto alla RE 1 che le

opere erano di loro (della __________) proprietà. Effettivamente avevano

prodotto documentazione per dimostrare che avevano acquistato le opere. Per

ragioni di riservatezza avevano deciso di procedere con schermature. Le

schermature erano documenti di intermediari, persone con cui avevano avuto un

rapporto contrattuale, che si prestavano a fare dichiarazioni false, asserendo

che fossero i proprietari di certi quadri, quando invece non era così. Questo

era successo con __________, che aveva fatto dichiarazioni in tal senso per

opere di cui non era proprietario né legato in alcun modo ai proprietari delle

opere. Il medesimo discorso valeva per la __________ di __________, società

presentata da __________. Comprendeva che la documentazione era falsa, ma

l’avevano fatto per proteggersi. __________ gli aveva chiesto di restituire il

dipinto. Lui l’aveva fatto. __________ gli aveva spiegato che la __________ non

era la proprietaria del quadro, ma agiva per un cliente che non era in

Svizzera. Ha ammesso che aveva utilizzato il nome di __________, che tuttavia

non c’entrava nulla con il dipinto.

L’aveva fatto per coprire alla RE 1 il reale proprietario che era la __________.

Ha confermato che il proprietario non era __________, ma la __________. Si

trattava di documenti inviati alla RE 1, non veritieri, atti a nascondere i

suoi clienti. Avevano chiesto a __________ di fare loro questo favore. Lui

aveva firmato il documento. Non aveva indicato la __________ perché riteneva

che essa fosse effettivamente la proprietaria. Non sapeva dell’esistenza di PI

1.

r. Il

19.4.2024 (AI 203) è stato sentito __________.

L’imputato

ha affermato che sapeva che alcuni quadri messi in pegno per la RE 1 non erano

stati interamente pagati.

s. Delle

ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni, delle

dupliche e degli altri scritti, si dirà semmai in seguito.

in diritto

1. 1.1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il

reclamo 29.3.2024 contro il decreto 18.3.2024 è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta

l’art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibile secondo l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP (BSK

StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 3. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO – P.

GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art.

263 CPP n. 27 / art. 267 CPP n. 4; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393

CPP n. 15).

1.3.

1.3.1.

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 7B_851/2023 del 9.7.2024 consid. 2.5.1.).

L’interesse

giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un

pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475

consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018

del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente,

direttamente (DTF 145 IV 161 consid. 3.1.; 142 IV 82 consid. 2.3.2.; decisione

TF 7B_51/2024 del 25.4.2024 consid. 2.2.1.) e (di principio: decisione TF

1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op. cit., art. 382

CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che

impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP

n. 2).

Un

mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

(decisione TF 7B_851/2023 del 9.7.2024 consid. 2.5.1.).

1.3.2.

La

RE 1 adduce di avere un diritto di pegno sul dipinto __________. Il decreto

18.3.2024 sarebbe lesivo di questo diritto.

La

reclamante, accusatrice privata (art. 104 cpv. 1 lit. b CPP), è legittimata a reclamare

in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento o alla modifica del decreto 18.3.2024, che ha provvisoriamente attribuito a PI 1 il dipinto __________,

impartendole un termine di trenta giorni per promuovere un’azione al foro

civile rispettivamente per comunicare se una tale procedura fosse pendente.

1.4.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa,

in queste circostanze, è ricevibile in ordine.

2. 2.1.

Giusta

l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti

e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi

di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene

pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c),

confiscati (d) o (e) utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in

favore dello Stato (art. 71 CP).

Il

sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli

oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità

dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per

quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e

valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a

CPP) [decisione TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di

confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro

confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF

1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la

garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art.

197 CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di

sufficienti indizi di reato (decisione TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid.

4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante

misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica

(proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre

salvaguardare per istruttoria e giudizio (decisione TF 6B_815/2020 del

22.12.2020 consid. 10.1.; BSK

StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor

art. 263-268 CPP n. 11

ss.).

2.2.

La

decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati

giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.

2.2.1.

Se

il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice

dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli

aventi diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3

ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 3].

2.2.2.

Giusta

l’art. 267 cpv. 2 CPP, se è incontestato che – mediante il reato – un oggetto o

un valore patrimoniale è stato direttamente sottratto a una data persona,

l’autorità penale lo restituisce all’avente diritto prima della chiusura del

procedimento penale [ovvero prima della decisione finale (ex art. 267 cpv. 3

CPP)].

La

legge esige pertanto due condizioni per la restituzione anticipata: l’avente

diritto deve essere incontestato e l’oggetto oppure il valore patrimoniale deve

essere stato direttamente sottratto ad una data persona, fatto – anche

quest’ultimo – che deve essere incontestato (decisione TF 1B_117/2022 del

18.5.2022 consid. 4.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art.

267 CPP n. 24/27; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 4;

messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale

penale, in FF 2006 p. 1150).

La

situazione giuridica del caso deve essere sufficientemente liquida (BSK

StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 27). L’applicazione

della norma presuppone dunque un contesto giuridico chiaro e limpido, ovvero

non incerto (decisione TF 1B_410/2013 del 24.10.2014 consid. 3.5.; CR CPP – S.

LEMBO / M. NERUSHAY, 2. ed., art. 267 CPP n. 15). Eventuali contestazioni di

terzi escludono la restituzione, salvo irricevibilità manifesta delle pretese

(DTF 128 I 129 consid. 3.1.2.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit.,

art. 267 CPP n. 27; CR CPP – S. LEMBO / M. NERUSHAY, op. cit., art. 267 CPP n.

15).

Non

devono esserci dubbi sulla sussistenza di un comportamento penalmente rilevante

attraverso il quale l’oggetto o il valore patrimoniale è stato sottratto ad una

determinata persona (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267

CPP n. 27). Incertezze relative all’adempimento della fattispecie oggettiva e/o

soggettiva del reato, così come all’esistenza di un eventuale motivo di

giustificazione, escludono una restituzione anticipata (BSK StPO – F. BOMMER /

P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 27). Il provvedimento giusta l’art.

267 cpv. 2 CPP implica, altrimenti detto, che siano realizzati i presupposti

fattuali e giuridici per la restituzione ex art. 70 cpv. 1 in fine CP (ZK StPO

– S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 4). Deve essere certo dal profilo

giuridico e fattuale che la pretesa di restituzione sia fondata (ZK StPO – S.

HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 4).

2.2.3.

Per

quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l’utilizzo a

copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in

applicazione dell’art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7

ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 5).

2.2.4.

Giusta l’art. 267 cpv. 4 CPP, se più persone

avanzano pretese su oggetti o valori patrimoniali da dissequestrare, sulle

medesime può [non deve (decisioni TF

1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid.

3.2.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 6; StPO

Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7;

messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale,

in FF 2006, p. 1150)] decidere il

giudice [non il procuratore pubblico, che può procedere soltanto secondo l’art.

267 cpv. 5 CPP (decisioni TF 1B_298/2014

del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; BSK StPO

– F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit.,

art. 267 CPP n. 16; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 6; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH

/ N. SCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7; messaggio 21.12.2005 concernente

l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006, p. 1150)] nella decisione finale (BSK StPO – F.

BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 16). La norma è applicabile solo se la situazione fattuale

e giuridica è chiara (decisioni TF 6B_247/2018 dell’11.6.2018 consid. 4.1.; 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 6;

StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH

/ N. SCHMID, op. cit., art.

267 CPP n. 7).

Se tale situazione non è chiara (decisione TF 6B_666/2019 del 4.9.2019 consid. 3.1.) o

se il giudice non ritiene di procedere in tal modo, l’autorità penale [giudice

e procuratore pubblico (decisioni TF

1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid.

3.2.; BSK StPO – F. BOMMER / P.

GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 21; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 8; StPO

Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 9)] può

attribuire gli oggetti o i valori patrimoniali ad una persona ed impartire alle

altre persone che hanno avanzato pretese un termine per promuovere azione al

foro civile (art. 267 cpv. 5 CPP).

Soltanto

se il termine scade inutilizzato, è possibile consegnare l’oggetto o il valore

patrimoniale alla persona indicata nella decisione (sentenza TF 6B_738/2022 del 6.12.2022 consid. 2.2.).

Nell’ambito

della decisione sull’attribuzione dell’oggetto oppure del valore patrimoniale,

l’autorità penale si deve orientare ai

principi del diritto civile (art. 930 CC) [decisioni TF 6B_831/2021 del

26.1.2023 consid. 1.2.; 6B_666/2019

del 4.9.2019 consid. 3.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n.

18 s.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 7; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH

/ N. SCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 9; messaggio 21.12.2005 concernente

l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006, p. 1149 s.].

Entra

quindi anzitutto in considerazione l’attribuzione al possessore, che giusta

l’art. 930 CC è presunto proprietario (decisioni TF 6B_247/2018 dell’11.6.2018 consid. 4.1.; 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.;

1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.). Se tuttavia esistono chiare

indicazioni sull’inesistenza del diritto reale, l’assegnazione deve essere disposta a favore della persona maggiormente

legittimata (decisioni TF 6B_247/2018

dell’11.6.2018 consid. 4.1.; 1B_298/2014

del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n.

19).

Nella procedura secondo l’art. 267 cpv. 5 CPP si deve

effettuare unicamente un esame prima facie dei rapporti di diritto

civile (decisione TF 6B_738/2022 del

6.12.2022 consid. 2.2.). Con

l’attribuzione provvisoria prevista da questa norma vengono infatti solo

determinati i ruoli delle parti in un eventuale successivo processo civile,

senza pregiudicare la decisione del giudice (decisioni TF 6B_738/2022 del 6.12.2022 consid. 2.2.; 1B_298/2014

del 21.11.2014 consid. 3.2.).

L’assegnazione del termine persegue lo scopo di tutelare l’autorità penale da

un’attribuzione dell’oggetto ad una persona non avente diritto (decisioni TF 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014

del 21.11.2014 consid. 3.2.).

3. 3.1.

Con

decreto 18.3.2024 il procuratore pubblico ha parzialmente accolto l’istanza di

dissequestro presentata da PI 1 attribuendogli provvisoriamente il dipinto __________ e – contestualmente – impartendo

alla RE 1 un termine di trenta giorni per promuovere un’azione al foro civile

rispettivamente per comunicare se una tale procedura fosse già pendente.

3.2.

La

reclamante censura detto decreto: il suo diritto di pegno sul dipinto

prevarrebbe sulla contestata proprietà di PI 1.

3.3.

Ora,

come esposto (consid. k.), __________ ha addotto che il proprietario del quadro

era PI 1, che a quest’ultimo aveva detto che l’acquirente era la __________,

che non aveva menzionato la __________ perché a PI 1 non interessava questo

passaggio e che era stata interposta la __________ per permetterle di ottenere

una fee.

Dalle

rispettive dichiarazioni di PI 1 (consid. i.) e di __________ (consid. q.) si

evince che l’uno non sapeva dell’altro, a dimostrazione che __________ ha

tenuto nascosto ad entrambi la vera origine/destinazione del quadro.

In

ogni caso, __________ – interrogato il 18.4.2024 (consid. q.) – ha sostenuto

che per ragioni di riservatezza avevano deciso di procedere con schermature,

ovvero con documenti di intermediari che si prestavano a fare dichiarazioni

false, asserendo che fossero i proprietari di certi quadri, quando invece non

era così. Questo era successo con __________, che aveva fatto dichiarazioni in

tal senso per opere di cui non era proprietario né legato in alcun modo ai

proprietari delle opere. Da parte sua, lo stesso __________ – con riferimento

all’attestazione 1.7.2022 con cui, tramite uno Studio legale, aveva certificato

alla __________ di accettare di sostituire un quadro con il dipinto __________

ed all’atto 19.7.2022 con cui aveva dichiarato alla RE 1 di avere venduto

l’opera alla __________ (doc. 27/26, allegati ad 1) – il 20.11.2023 (AI 131) ha

comunicato al magistrato inquirente di non essere il proprietario del __________. Anche __________

ha asserito che era impossibile che __________ fosse stato proprietario del

dipinto (consid. k.).

Gli

atti prodotti da PI 1 (AI 72b) sembrano peraltro ricondurre il dipinto a lui,

fatto confermato anche dallo scritto 10.7.2023 di __________ (allegato ad AI

79), con cui chiede a PI 1, quale proprietario del dipinto __________, di poter ricevere in prestito il quadro per una

mostra.

D’altra

parte, tuttavia, dagli atti del procedimento risulta che a favore della RE 1

sono stati costituiti diritti di pegno su opere che la __________, debitrice,

ha assicurato, apparentemente contrariamente al vero, essere di sua esclusiva

proprietà (doc. 6, 7, 8, 9, 10, 11,

allegati ad AI 1), tra le quali il __________ [doc. 12, allegato ad AI 1]. L’opera in questione era

depositata presso la __________, secondo i contratti di deposito sottoscritti

da quest’ultima, dalla RE 1 e dalla __________ (doc. 16, allegato ad AI 1).

Circostanza

– quella della costituzione di diritti di pegno – che evidentemente non si può

ignorare, anche se – come esposto – __________ ha dichiarato di aver utilizzato

documenti falsi per attestare la proprietà delle opere, non di proprietà della __________.

Non

si può inoltre trascurare neppure il fatto che, in merito alla fattispecie,

sarebbero pendenti delle cause esecutive/civili. La RE 1 adduce (reclamo, p. 5)

che con istanza di sequestro 27.4.2023 avrebbe chiesto ed ottenuto dal pretore

della __________ il sequestro, nei confronti della __________, di tre opere di RE

1, tra cui il dipinto __________ [inc.

SO.2023.338]. La procedura di sequestro sarebbe stata confermata con l’avvio di

una causa giudiziaria in Inghilterra nei confronti della __________ e di altri.

In questa procedura, sempre secondo la reclamante, spetterebbe al rivendicante

rivendicare la proprietà del dipinto; sarebbe poi l’Ufficio di esecuzione e

fallimenti ad assegnare alla reclamante oppure a PI 1 un termine per presentare

un’azione di contestazione della rivendicazione oppure depositare un’azione di

rivendicazione.

Ora,

dagli atti risulta (doc. C, allegato al reclamo) che il 2.5.2023 il pretore

della __________ ha disposto il sequestro, giusta l’art. 271 cpv. 1 cifra 4

LEF, di opere, tra le quali il dipinto __________, in relazione al credito di

oltre CHF 46 mio della RE 1 nei confronti della __________. Il quadro è stato

sequestrato. Dagli atti si evince inoltre che il 21.5.2024 PI 1 ha inoltrato,

davanti al pretore della __________, un’azione di accertamento del diritto

(giusta gli art. 106 ss. LEF) avverso la contestazione della RE 1 della sua pretesa

di proprietà (doc. 1, allegato alla replica).

Non

è nondimeno chiaro quali cause sono pendenti in Inghilterra, e contro chi,

rispettivamente la rilevanza, per il procedimento penale e per il sequestro

litigioso, delle cause asseritamente pendenti in Inghilterra e della citata causa

pendente in Ticino.

Tutto

considerato, il dissequestro appare oggi prematuro. A maggior ragione che,

stante il sequestro civile disposto il 2.5.2023, l’effetto del dissequestro

penale sarebbe invero del tutto relativo: si giustifica dunque, oggi, di mantenere

il sequestro del dipinto __________. Il

procuratore pubblico chiarirà quali cause sono pendenti contro chi e la loro

portata per il procedimento penale.

4. PI

1, nella duplica, ha domandato che, in applicazione dell’art. 383 CPP, alla RE

1 venisse chiesto il versamento di una cauzione per le spese di giustizia, per

le di lui spese legali e per i danni causati dal suo agire dilatorio e

defatigatorio. Ha quindi domandato che la reclamante versasse almeno il 30% del

valore del quadro stimato in sede di sequestro LEF in CHF 10 mio.

Giusta

l’art. 383 CPP chi dirige il procedimento in sede di giurisdizione di ricorso

può, per le eventuali spese ed indennità, imporre all’accusatore privato di

prestare cauzione entro un dato termine (cpv. 1, prima frase); se la cauzione

non è prestata entro il termine impartito, la giurisdizione di ricorso non

entra nel merito (cpv. 2).

Ora,

questa Corte, nei limiti del potere d’apprezzamento riservatole dall’art. 383

CPP, norma potestativa (BSK StPO – J. BÄHLER, op. cit., art. 383 CPP n. 1), non

ha ritenuto necessario accogliere la richiesta di PI 1, peraltro presentata a

scambio degli allegati di causa già quasi concluso, in considerazione della

fattispecie oggetto del procedimento penale: non ha reputato che la reclamante

non sarebbe stata in grado di far fronte alle spese ed alle indennità

eventualmente poste a suo carico.

5. Il

gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla RE 1 un’adeguata indennità (art.

436 cpv. 3 CPP, in analogia).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto. Di conseguenza:

§ Il

decreto 18.3.2024 del procuratore pubblico Nicola Borga, nell’inc. MP

2023.2355, è annullato.

§§ Gli

atti dell’inc. MP 2023.2355 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi

incombenti.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà alla RE 1, __________, CHF 1'000.-- (mille) a titolo

di indennità.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera