60.2025.18
Reclamo contro la decisione del Magistrato dei minorenni con cui ha ordinato il collocamento cautelare chiuso presso le SCC a titolo transitorio quale misura urgente a protezione della minore e di terzi, e per il tempo necessario a trovarle una struttura idonea
25 febbraio 2025Italiano31 min
data 15.12.2024 la quindicenne RE 1 (2009) è stata fermata dalla Polizia comunale
Source ti.ch
PR 1PR 1RE 1
Incarto n.
60.2025.18
Lugano
25 febbraio 2025/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola
Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena
Tagli Schmid
sedente per statuire sul reclamo 23/24.01.2025 presentato
da
RE
1
patr.
da: PR 1
contro
la decisione 17.01.2025 del Magistrato dei minorenni
Fabiola Gnesa con cui ha ordinato il suo collocamento cautelare chiuso (inc.
MM __________);
richiamate le osservazioni 2/3.02.2025
nonché lo scritto 11/12.02.2025 (duplica) del Magistrato dei minorenni con cui
si riconferma nelle proprie argomentazioni e postula la reiezione del gravame;
richiamate altresì le osservazioni
6/7.02.2025 mediante le quali RE 1, in replica, si riconferma nelle proprie
argomentazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. In
data 15.12.2024 la quindicenne RE 1 (2009) è stata fermata dalla Polizia comunale
di __________, e nel seguito incarcerata presso il carcere giudiziario La
Farera, siccome imputata di furto sub. furto d’uso, violazione di domicilio,
infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale, sospetta guida in
stato di inattitudine alla guida, guida senza autorizzazione, inosservanza dei
doveri in caso d’incidente, impedimento di atti dell’autorità, per fatti
accaduti ad __________ tra il 14 e il 15.12.2024.
Il
procedimento penale è stato rubricato quale inc. MM __________.
b. Con
decisione 20.12.2024 il giudice dei provvedimenti coercitivi, in accoglimento
dell’istanza di proroga presentata dal Magistrato dei minorenni, confermando il
pericolo di recidiva, ha ordinato la carcerazione preventiva di RE 1 sino al
18.01.2025. Minore a quel momento detenuta presso la cella securizzata della Clinica
psichiatrica cantonale di Mendrisio, per avere davanti al Magistrato dei minorenni
dopo conferma dell’arresto dato in escandescenza con pianti e urla per opporsi
al suo rientro in carcere (inc. GPC __________).
c. In
data 28.12.2024 RE 1 è stata trasferita, su indicazione medica, presso il
Comparto minorile al quarto piano del Carcere giudiziario La Farera.
d. Con
decisione 17.01.2025 il Magistrato dei minorenni, previa la di lei audizione,
ha ordinato il collocamento cautelare chiuso di RE 1 presso le Strutture
carcerarie cantonali “fino a che non verrà identificata una struttura
idonea,
ovvero una comunità terapeutica, con un sufficiente contenimento
con una presa a carico socio-educativa e terapeutica intesa a fare tempo dal 19
gennaio 2025 per un periodo di tempo indeterminato”. Quali obiettivi ha
fissato alla minore: l’impegno a frequentare la scuola In Oltre, oltre
eventuali ulteriori lezioni e in particolare le lezioni di francese.
Per
la verifica della misura cautelare ordinata in capo a RE 1, il magistrato ha
indicato l’operatrice del Servizio Educativo Minorile (nel seguito SEM), __________,
quale Capo progetto, incaricandola di redigere un rapporto alla Magistratura
dei minorenni a scadenza regolare, la prima volta il 15.02.2025. Infine ha disposto che sulla base dell’evoluzione
della situazione della giovane verrà verificato l’adeguamento e la soppressione
delle misure protettive cautelari del collocamento e del trattamento
ambulatoriale prese.
In
specie il magistrato ha rilevato come nei confronti della minore siano pendenti
altri 9 procedimenti penali per ripetuti atti contro il patrimonio, contro
l’integrità personale, contro l’onore, contro la collettività e contro la
pubblica autorità, oltre ad essere già stati emanati a suo carico tre decreti
di accusa. Più recentemente, il 31.08.2024 essa sarebbe inoltre stata posta in
carcere preventivo (per 7 giorni) per l’accoltellamento di una sua coetanea.
Ha
quindi evidenziato come la minore con i suoi agiti stia gravemente mettendo in
pericolo se stessa e gli altri, così da necessitare il collocamento presso una
struttura a lei adeguata. Ciò a salvaguardia di quest’ultima e di terzi.
Ricorda il crollo emotivo con attacchi di aggressività
verbali e fisici avuti dalla minore, per cui è stato necessario un suo
trasferimento nelle celle di sicurezza della Clinica Psichiatrica Cantonale di __________
per stabilizzarla, dopo di ché ha potuto essere trasferita presso la struttura
carceraria La Farera.
Assevera
di essersi subito attivata, dal momento della carcerazione preventiva, per
determinare la struttura più adatta alle esigenze della minore, tra cui quella concordataria
del __________, per la quale sarebbe in attesa di una risposta circa la
disponibilità di un posto; starebbe inoltre valutando delle alternative.
Data
la di lei grave e urgente situazione non vi sarebbero, a suo dire, al momento
attuale altre misure previste dal diritto penale atte a preservare il bene
della minore e il suo sviluppo personale, salvo la misura del collocamento
cautelare, che pure rispetterebbe il principio di proporzionalità e di
sussidiarietà.
e. Il
21.01.2025 RE 1 è stata trasferita al reparto securizzato delle Strutture
carcerarie cantonali (COS).
f. Mediante
reclamo 23/24.01.2025 RE 1, per il tramite del difensore d’ufficio avv. PR 1,
chiede, in via principale, che la misura protettiva del collocamento cautelare sia
respinta e la minore RE 1 sia immediatamente scarcerata; in via subordinata, in
parziale accoglimento del reclamo, che la misura protettiva del collocamento
cautelare venga mantenuta per un massimo di due settimane e che allo scadere
delle stesse la sua assistita venga immediatamente scarcerata; in via
ulteriormente subordinata, in parziale accoglimento del gravame, che venga
indicato un termine temporale massimo entro il quale la minore se non
trasferita in una struttura idonea, venga immediatamente scarcerata.
Sostiene
un cambiamento in positivo del proprio atteggiamento grazie alla presa di
coscienza di quanto commesso e delle proprie responsabilità (fornendo altresì
più informazioni possibili sugli altri partecipanti all’accaduto) conseguente
al mese di carcerazione preventiva eseguito. L’obiettivo di rieducazione della
carcerazione preventiva sarebbe quindi stato raggiunto, per cui un’ulteriore
permanenza in carcere, ancor più se per un periodo indeterminato non si
giustificherebbe più, posto che le strutture carcerarie non sarebbero strutture
progettate per accogliere minori con trattamenti rieducativi, così che
l’esposizione a un tale contesto potrebbe ulteriormente accentuare le di lei
problematiche sociopsicologiche. Da questo profilo la misura protettiva del
collocamento cautelare in carcere sarebbe, a suo avviso, inadeguata, eccessiva
e non rispettosa del principio di proporzionalità, oltre ad esservi alternative
meno restrittive.
Sostiene
che un collocamento a casa del padre con adeguati supporti e una supervisione
sociale, in attesa della struttura idonea in grado di accoglierla, sarebbe la
soluzione migliore nonché prioritaria, in considerazione delle carenti
strutture disponibili in Ticino e dei lunghissimi tempi di attesa per
collocamenti in altri Cantoni per cui sorgerebbero inoltre difficoltà
logistiche e linguistiche.
Per
una “continuità educativa” pone in risalto la possibilità di un immediato inserimento,
dopo l’uscita dal carcere, presso la Scuola di Pre-Tirocinio, ritenuto un suo
particolare interesse verso un percorso formativo nel campo dell’estetica. Nel
contempo la vicinanza con il padre, unico suo supporto familiare, l’aiuterebbe
a mantenere un ambiente affettivo stabile.
A
supervisionare ciò vi sarebbe l’autorità, che ordinerebbe l’intervento di
assistenti sociali e infermieri, e un trattamento ambulatoriale, nell’interesse
e per la sicurezza della minore, in attesa di un eventuale inserimento in una
struttura idonea terapeutica e socioeducativa.
g. Con
osservazioni 3.02.2025 il Magistrato dei minorenni, riassunte le decisioni rese
nei confronti di RE 1 dalle autorità civili e penali intervenute, sostiene
l’esistenza di un elevato pericolo per la minore e per gli altri, malgrado gli
aiuti messi in atto finora e, a mano del rapporto 22.09.2024 dell’Ufficio
dell’aiuto e della protezione (nel seguito UAP), pone in risalto come sia
necessario proteggerla da sé stessa e dagli altri. Per far ciò, a suo dire,
l’unica alternativa, conformemente ai bisogni della minore, sarebbe il
collocamento in una struttura terapeutica contenitiva.
Evidenzia
come essa, a seguito dei fatti accaduti il 31.08.2024 (presunto accoltellamento
di una coetanea), per il tramite del Servizio educativo minorile, si sia
attivata per cercare un posto disponibile presso vari istituti presenti in
Svizzera francese e tedesca. Tra questi la nuova struttura chiusa per ragazze __________
(rientrante nel Concordato intercantonale fra Cantoni romandi e il Canton
Ticino per l’esecuzione delle misure protettive e pene dei minorenni) - aperta
dall’1.07.2024 - che avrebbe accolto la richiesta di accogliere RE 1 a far
tempo dal 3.03.2025 alla condizione che la minore apprenda alcune nozioni di
francese. Il magistrato sottolinea al proposito come alla reclamante sia stata
assegnata una docente di francese della scuola In Oltre, che si recherebbe da lei
in carcere due volte alla settimana.
Sostiene
come la decisione di collocamento cautelare impugnata sia giustificata dalla
giurisprudenza dell’Alta Corte in quanto misura adeguata ai bisogni della
minore. Inoltre, per quanto risulti essere una misura grave e restrittiva della
libertà, la stessa sarebbe stata resa concordemente a tutta la rete (di
autorità e servizi coinvolti), posto come anche per quest’ultima il rientro a
casa del padre ancorché accompagnato da un trattamento ambulatoriale e da un progetto
scolastico formativo e professionale (segnatamente il progetto Pre-Tirocinio
per minori, per cui non sarebbe tuttavia stato trovato un posto di
apprendistato) non sarebbe sufficiente a proteggere e a contenere la minore,
anche considerate le dichiarazioni del padre e della minore secondo cui il
tempo trascorso presso le strutture carcerarie avrebbe aiutato la ragazza a
cambiare.
Infine
il magistrato rileva che presso il carcere giudiziario sarebbe stato messo in
atto un programma affinché la minore venga seguita sia dal suo pedopsichiatra, sia
dal Servizio medico e psicologico delle Strutture carcerarie oltre che dalla
rete già presente (operatrice UAP, curatrice educativa, operatrice sociale
SEM). In quanto collocata presso la Sezione COS la reclamante verrebbe inoltre
seguita e monitorata costantemente dagli agenti di custodia istruiti in modo
particolareggiato per questo tipo di casistica presente presso le Strutture
carcerarie e, a maggior ragione, se minorenni. Obiettivo comune di tutto questo
grande lavoro - sottolinea il magistrato - è il bene della minore.
h. Mediante
scritto 6/7.02.2025 RE 1, in replica, ribadisce come non possa più rimanere
collocata presso la cella securizzata delle Strutture carcerarie, neppure nel
caso in cui la misura protettiva sia finalizzata ad una presa a carico
socioeducativa presso una comunità terapeutica, di cui - a quel momento ancora -
non vi sarebbe la certezza del collocamento per la mancanza di competenze linguistiche
della reclamante. Pur condividendo i dubbi espressi dal Magistrato dei
minorenni circa un rientro presso il domicilio del padre, evidenzia come la
reclamante inizi “a risentire a livello psico-fisico di questa misura così
limitativa e restrittiva della libertà”, così che il collocamento presso il
padre rimarrebbe l’unica soluzione praticabile, visti pure i fallimenti dei due
precedenti collocamenti presso strutture terapeutiche. Riconferma quindi
integralmente le argomentazioni del reclamo postulandone l’accoglimento.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Nel
procedimento penale minorile la giurisdizione di reclamo funge, fra altre,
quale autorità giudicante [art. 7 della Legge federale di diritto processuale
penale minorile del 20.03.2009 (PPMin, RS 312.1), in vigore dall’1.01.2011].
In
Ticino la giurisdizione di reclamo in materia penale minorile è esercitata dalla
Corte dei reclami penali secondo l’art. 8 cpv. 1 della Legge
sull’organizzazione delle autorità penali minorili del 24.06.2010 (abbreviata
nel seguito LOAPM, RL 314.100).
Giusta
l’art. 39 cpv. 1 PPMin l’ammissibilità del reclamo e i motivi di reclamo sono
retti dall’art. 393 CPP.
ll
reclamo può essere interposto, tra l’altro, contro la disposizione in via
cautelare di misure protettive (art. 39 cpv. 2 lit. a PPMin; BSK StPO/JStPO -
C. BÜRGIN / R. BIAGGI, 3a. ed., art. 39 PPMin n. 6).
Con
il reclamo, introdotto contro le decisioni e gli atti procedurali del magistrato
dei minorenni (BSK StPO/JStPO - C. BÜRGIN / R. BIAGGI, 3a. ed., art. 39 PPMin
n. 5), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il gravame deve essere presentato e motivato per
iscritto entro 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) [con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione] da
persona legittimata, ossia dal minore capace di discernimento (art. 38 cpv. 1
lit. a PPMin) oppure dal suo rappresentante legale o, in sua assenza,
dall’autorità civile (art. 38 cpv. 1 lit. b PPMin). Per il rimanente è
applicabile l’art. 382 CPP (art. 38 cpv. 3 PPMin).
Il
reclamo deve in particolare indicare i punti della decisione che intende
impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova
auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame, inoltrato il 23/24.01.2025 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 17.01.2025 del Magistrato dei minorenni con
cui ha ordinato il collocamento cautelare chiuso di RE 1 presso le Strutture
carcerarie cantonali, notificata il 21.01.2025, è tempestivo (art. 396 cpv. 1
CPP i.c.c. l’art. 39 cpv. 1 PPMin) e proponibile (art. 39 cpv. 2 lit. a PPMin).
RE
1, quale destinataria della misura protettiva cautelare e persona collocata ex
art. 5 e 15 DPMin, è pacificamente legittimata a reclamare giusta gli art. 38
cpv. 1 lit. a PPMin e 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Le
esigenze di forma e di motivazione del reclamo sono rispettate.
Esso
è quindi - nelle predette circostanze - ricevibile in ordine.
2.
2.1.
In
forza all’art. 10 cpv. 1 DPMin l’autorità giudicante ordina le misure
protettive richieste dalle circostanze, indipendentemente dal fatto che il
minore abbia agito in modo colpevole, qualora egli abbia commesso un atto per
cui la legge commina una pena e dall’inchiesta risulti che egli necessita di un
sostegno educativo speciale o di un trattamento terapeutico. L’autorità
giudicante può prescindere dall’ordinare una misura protettiva se il minore non
dimora abitualmente in Svizzera (art. 10 cpv. 2 DPMin).
Questa
normativa pone quali condizioni generali per la pronuncia di una misura
protettiva, che il minore, con dimora abituale in Svizzera (laddove basta che
il minore frequenti una scuola sul nostro territorio e vi svolga una
formazione), abbia commesso un atto punibile, indipendentemente da un suo agire
colpevole, e che necessiti di un sostegno educativo speciale o di un
trattamento terapeutico (BSK Strafrecht - C. HUG / P. SCHLÄFLI / M. VALÄR, 4a.
ed., art. 10 DPMin n. 3 segg.).
2.2
Durante
l’istruzione il Magistrato dei minorenni - competente per la conduzione della
stessa (art. 3 LOAPM) - può ordinare le misure protettive cautelari di cui agli
art. 12-15 DPMin (art. 5 DPMin).
Tale
disposizione è ad esempio applicabile nel caso di un minore esposto a un grave
pericolo nel suo ambiente e che per tale motivo deve essere tempestivamente
collocato altrove. L’art. 5 DPMin garantisce in tal modo l’applicazione del
principio fondamentale della protezione e dell’educazione del minore, sancito
dall’art. 2 DPMin, già durante l’istruzione.
Questa
normativa rispetta le esigenze poste dal diritto internazionale, segnatamente
quelle previste dall’art. 5 cifra 1 lit. d CEDU (Messaggio del 21.09.1998
concernente la modifica del CPS e del Codice penale militare nonché una legge
federale sul diritto penale minorile, in FF 1999 II 1669 segg., p. 1898, citato
nel seguito Messaggio 1998; Petit commentaire Droit pénal des mineurs - M.
GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, 1a. ed., art. 10 DPMin n. 11),
Per
l’art. 15 cpv. 1 DPMin se l’educazione e il trattamento necessari non possono
essere assicurati in altro modo, l’autorità giudicante ordina il collocamento
del minore. Il collocamento avviene segnatamente presso privati o in istituti
educativi o di cura che siano in grado di garantire la necessaria assistenza
pedagogica o terapeutica.
Il
collocamento in un istituto chiuso, secondo l’art. 15 cpv. 2 DPMin, può essere
ordinato soltanto se lo esige la protezione personale del minore o il
trattamento di una sua turba psichica (lit. a), oppure il collocamento in un
istituto chiuso si rende necessario per evitare che il minore metta gravemente
in pericolo terzi (lit. b).
Giusta
l’art. 15 cpv. 3 DPMin l’autorità giudicante, prima di ordinare il collocamento
in un istituto aperto ai fini del trattamento di una turba psichica o il
collocamento in un istituto chiuso, ordina una perizia medica o psicologica,
sempre che questa non sia già stata effettuata sulla scorta dell’art. 9 cpv. 3
DPMin.
La
misura del collocamento può essere ordinata soltanto se le misure protettive
meno incisive previste agli art. 12-14 DPMin risultano insufficienti per
garantire l’educazione o il trattamento che lo stato del minore esige (Petit
commentaire Droit pénal des mineurs - M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, op.
cit., art. 15 DPMin n. 9; decisione TF 7B_815/2023 del 18.12.2023 consid.
1.3.2.).
L’Alta
Corte ha ritenuto essere data l’esigenza di un collocamento chiuso per la
protezione personale del minore o per il trattamento di una sua turba psichica
ai sensi dell’art. 15 cpv. 1 lit. a DPMin, allorquando il minore si sottrae
continuamente alla misura protettiva in corso, così che soltanto il
collocamento in una struttura chiusa garantisca che egli riceva il trattamento
psicoterapeutico di cui necessita. Del pari ha riconosciuto la necessità di un
collocamento ai sensi dell’art. 15 cpv. 1 lit. b CPMin per parare ad un
pericolo per i terzi, allorquando il minore si rifiuta di collaborare in
qualsiasi modo o è indisponibile (“unerreichbar”) dal profilo terapeutico ed
educativo e per di più commette altri reati gravi oppure si trova invischiato
in problematiche sempre più gravi (decisioni TF 1B_292/2022 del 28.07.2022
consid. 2.1.; 6B_85/2014 del 18.02.2014 consid. 4; 1B_437/2011 del 14.09.2011
consid. 4.2.; BSK Strafrecht - C. HUG / P. SCHLÄFLI / M. VALÄR, op. cit., art.
15.
DPMin n. 8a segg.; Petit commentaire Droit pénal des mineurs - M. GEIGER /
E. REDONDO / L. TIRELLI, op. cit., art. 15 DPMin n. 11).
Le
misure protettive di cui agli art. 12 segg. DPMin ordinate a titolo cautelare sulla
base dell’art. 5 DPMin non devono essere assimilate alla carcerazione
preventiva ex art. 110 cpv. 7 CP (decisione TF 7B_815/2023 del 18.12.2023
consid. 1.3.2.). Esse mirano ad assicurare il sostegno educativo e il
trattamento terapeutico necessari al minore durante la fase dell’istruzione. In
altre parole esse costituiscono delle misure urgenti adottate in una situazione
di crisi per garantire l’immediata protezione ed educazione del minore. In
particolare devono rispondere ad un bisogno urgente di protezione del minore
posto di fronte ad una situazione di pericolo psicologico, fisico o educativo
così come alla necessità di un intervento immediato per scongiurare e prevenire
un pericolo. Dette misure devono altresì rispettare il principio di
proporzionalità (decisione TF 7B_815/2023 del 18.12.2023 consid. 1.3.2.; DTF
148.
IV 419 consid. 1.6.3.).
Contrariamente,
la carcerazione preventiva di cui all’art. 27 PPMin serve esclusivamente a
chiarire la fattispecie penale e non deve protrarsi più a lungo di quanto
richiedono i motivi di detenzione (pericolo di fuga, pericolo di collusione,
pericolo di recidiva) e la gravità del reato. Inoltre quale ultima ratio
la stessa può essere disposta soltanto se il suo scopo non può essere raggiunto
mediante un’altra misura (DTF 148 IV 419 consid. 1.6.4.).
La
possibilità di ordinare un collocamento cautelare chiuso immediato per un corto
periodo al fine di parare a situazioni di crisi non viene espressamente
menzionata e regolata dall’art. 15 cpv. 2 DPMin. Tale facoltà viene tuttavia riconosciuta
nei materiali inerenti alla modifica del CP 1998, in cui si precisa che
l’autorità istruttoria, come anche quella giudicante, può, in caso di urgenza,
ordinare misure protettive cautelari ex art. 5 DPMin (Messaggio 1998, p. 1909),
segnatamente fino al momento in cui viene resa una perizia psichiatrica o per
il superamento di una crisi acuta risp. per la pianificazione e avvio della
misura di protezione idonea (BSK Strafrecht - C. HUG / P. SCHLÄFLI / M. VALÄR,
op. cit., art. 15 DPMin n. 12). Da questo profilo, a causa del carattere
temporaneo di tali misure, una perizia non è necessaria (Messaggio 1998, p.
1909).
Secondo
la giurisprudenza federale con un periodo di corta durata s’intende un tempo di
circa 3-6 mesi (decisioni TF 1B_292/2022 del 28.07.2022 consid. 2.1.;
1B_437/2011 del 14.09.2011 consid. 4.2.).
Tutte
le misure protettive cautelari di cui agli art. 12-15 DPMin in relazione con
l’art. 5 DPMin devono rispettare il principio costituzionale di proporzionalità
sancito dall’art. 36 cpv. 3 Cost. Ciò comporta che esse devono essere
necessarie e adeguate allo scopo che perseguono, come pure occorre che sussista
un rapporto ragionevole tra la restrizione (“Eingriff”) e lo scopo perseguito
(“angestrebte Ziel”) [decisioni TF 1B_292/2022 del 28.07.2022 consid. 2.2.; 1B_437/2011
del 14.09.2011 consid. 4.2.; Messaggio 1998 p. 1902].
Il
Tribunale federale ha avuto modo di precisare che un minore, nei confronti del
quale è stato disposto un collocamento cautelare in un istituto chiuso, può
essere collocato a titolo transitorio in un penitenziario o in uno stabilimento
carcerario, nella misura in cui ciò sia necessario per trovare un istituto
adeguato (DTF 148 IV 419; decisione TF 1B_437/2011 del 14.09.2011 consid.
5.3.-5.6.).
3.
3.1.
Nel
caso in disamina la reclamante chiede, in via principale, l’annullamento della
misura protettiva del collocamento cautelare chiuso in carcere ordinata dal
Magistrato dei minorenni fino all’identificazione di una struttura idonea, siccome
in concreto inadeguata, eccessiva e non proporzionale; di conseguenza postula il
suo rilascio dalle Strutture carcerarie per far rientro a casa del padre, con
supervisione della rete preposta e il trattamento ambulatoriale.
3.2
Da
quanto in atti si ha che RE 1, nata a __________ il __________2009, ha svolto
le scuole elementari ed un semestre della prima media a __________ per poi
terminare l’anno scolastico a __________ e in seguito riprendere il secondo
anno a __________ con un rendimento deterioratosi dopo le vacanze natalizie
2022, oltre ad un aumento delle assenze e degli episodi di violenza e liti
dentro e fuori l’istituto scolastico.
La
madre, di origine rumena, e il padre di origine italiana, conosciutisi nel
2005, si sono separati a fine 2021 a causa della loro relazione complessa e
conflittuale. RE 1, allora dodicenne, è quindi andata in un primo momento a
risiedere con la madre a __________. Nel 2022 la minore è stata presa a carico
dell’Autorità regionale di protezione di __________ vista la sua complessa
situazione famigliare (il 18.02.2022, tra l’altro, la minore è stata oggetto di
un decreto di impunità per violazione di domicilio, essendosi introdotta nel
sedime esterno delle Strutture carcerarie cantonali, ove era detenuto un suo fratellastro
per reati gravi contro la persona).
Dopo
diverse segnalazioni (di maltrattamenti risp. fughe della ragazza) e interventi
della polizia è stata tolta la custodia alla madre e la minore è andata a
risiedere dal padre a __________. A favore di quest’ultimo è stato attivato un
Servizio di sostegno e di accompagnamento educativo, volto a sostenerlo nella
sua funzione normativa genitoriale, unitamente alla nomina di un curatore
educativo e alla presa a carico psicoterapeutica di RE 1. Ciononostante nel
corso del tempo quest’ultima iniziava a manifestare maggiori difficoltà sia a
scuola, sia nella relazione con i genitori, come pure nell’aggancio al percorso
terapeutico, a cui essa non ha aderito ritenendo di non averne bisogno.
Nel contempo la reclamante ha iniziato ad interessare
la Magistratura dei minorenni. Nel novembre 2022, alla soglia dei tredici anni,
si è resa autrice - in correità con altri ragazzi - di tentato incendio
intenzionale, danneggiamento e perturbamento della libertà di credenza e di
culto ai danni della chiesa di __________, mentre nel dicembre 2022 ha commesso
un furto, in parte di lieve entità, ai danni del negozio __________ per aver sottratto
merce per oltre CHF 500.-. Reati questi che sono sfociati nel decreto
23.06.2023
del Magistrato dei minorenni e in cui è stata condannata a fornire
10.
giornate di prestazioni personali (di cui 5 sospese condizionalmente per un
periodo di prova di 1 anno e 5 da effettuare immediatamente). Essa è stata altresì
sottoposta a una serie di norme di condotta, tra cui sottoporsi a regolari
controlli delle urine e impegnarsi nella presa a carico, sia psicologica che
farmacologica.
Nel
gennaio 2023 RE 1 è stata vittima di vie di fatto da parte di un’altra ragazza
minorenne. Ha dimostrato tuttavia un comportamento “sopra le righe” urlando e
passando a vie di fatto nei confronti del padre (calci, sberle, morsi).
A
fine gennaio 2023 RE 1 è stata allontanata dalla scuola. Nel contempo è stato richiesto
l’intervento della polizia in quanto avrebbe “dato in escandescenza”.
A
inizio febbraio 2023 ha avuto luogo un’udienza davanti all’autorità regionale
di protezione in presenza di RE 1 e del padre. Nel corso della stessa la madre,
che non è comparsa, è stata privata dell’autorità parentale e le è stato fatto
divieto tassativo di avvicinarsi all’abitazione e alla sede scolastica della
figlia. A quest’ultima sono stati fissati precisi obiettivi da rispettare
(andare dallo psicologo, andare a scuola, rispettare gli altri, ascoltare il
padre e la rete in suo supporto), prospettandole - in caso di violazione -l’attivazione
di una misura di protezione immediata quale un collocamento coattivo in
istituto idoneo a scopo di perizia e di cura ed assistenza.
Non
essendo stata in grado di rispettare gli impegni presi, con decisione 9.03.2023
RE 1 è stata immediatamente collocata in via cautelare presso la __________
(dove vengono accolti per un massimo di 72 ore minorenni in situazioni di
temporanea urgenza). Dopo di ché essa è stata ricoverata, durante 3 settimane, nel
reparto di pedopsichiatria dell’Ospedale Civico di __________ a scopo di
valutazione peritale psicodiagnostica. Le è stato diagnosticato un disturbo
misto del comportamento e della sfera emotiva caratterizzato da disregolazione
emotiva, opposività e impulsività con facile passaggio all’atto. E’ stata
altresì indicata una prosecuzione delle cure in un ambiente residenziale dalla
valenza terapeutica (collocamento in Comunità).
Nel
marzo 2023 e nel maggio 2023 essa è stata di nuovo autrice di taccheggio presso
il negozio __________ di __________.
Tra
l’aprile 2023 e il giugno 2023 sono stati segnalati numerosi allontanamenti
della minore dal domicilio, oltre ad alcuni interventi perché starebbe “dando
in escandescenza”.
Nell’estate
2023.
ha ricommesso furti con violazione di domicilio, in correità con terzi, ai
danni di un esercizio pubblico __________. Inoltre è stata autrice di ripetuto
perturbamento della circolazione pubblica (per essersi aggrappata al convoglio
del treno FLP, al fine di sottrarsi al pagamento del biglietto), ripetuta grave
infrazione alle norme della circolazione stradale (avendo circolato alla guida
del veicolo del padre con terzi e urtato un paletto), ripetuto furto d’uso di
un veicolo a motore e ripetuta guida senza autorizzazione.
Alla luce della sopramenzionata valutazione peritale,
il 29.08.2023 la reclamante è stata collocata presso la comunità terapeutica riabilitativa
per minori “__________” di __________ (__________). A seguito di un andamento
divenuto sfavorevole con comportamenti spesso negativi e devianti a fine
ottobre 2023 tale struttura ha segnalato all’UAP le difficoltà della minore e i
problemi per il prosieguo della sua presa a carico così che, anche a seguito di
una colluttazione avvenuta con un’altra ospite della comunità, RE 1, non è
stata più ammessa presso tale struttura. Nel novembre 2023 ha fatto quindi rientro
presso il domicilio del padre a __________ non essendo stato possibile trovare
una struttura in territorio ticinese rispondente al meglio ai bisogni della
minore.
Il
23.11.2023, ormai quattordicenne, nell’ambito di un nuovo progetto essa è stata
collocata presso la Comunità terapeutica-riabilitativa “__________ (in
provincia di __________) da cui è stata tuttavia dimessa il 16.02.2024 visto il
suo forte atteggiamento oppositivo-provocatorio alle regole. Nel corso di tale
collocamento infatti si sarebbero susseguite diverse fughe e allontanamenti
della reclamante, violazioni dei regolamenti e comportamenti gravi, così che i
medici della struttura hanno segnalato per la minore un bisogno intrinseco di
un contesto maggiormente contenitivo non corrispondente ad un percorso
comunitario.
Nel
febbraio 2024 RE 1 è stata nuovamente autrice, in correità con terzi, di grave
infrazione alle norme della circolazione stradale, di furto d’uso di un veicolo
a motore e di guida senza autorizzazione (per avere sottratto un autoveicolo e
averlo condotto senza la richiesta licenza, urtando pure un paletto).
Reati
tutti questi sfociati nel decreto 6.09.2024 per cui il Magistrato dei minorenni
- non ritenendo a quel momento data la necessità di ordinare una misura
protettiva “in quanto già ampiamente attive in ambito civile” - ha condannato RE
1.
a fornire 10 giornate di prestazioni personali, di cui 3 sospese
condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni.
Ancora
nel febbraio 2024 RE 1 è stata imputata di violenza e/o minaccia contro
funzionari (segnatamente nei confronti di un autista di bus a cui avrebbe
rivolto la minaccia “ti ammazzo”).
Nel
marzo 2024 è stata segnalata per atti di bullismo nei confronti di un’altra
minorenne nonché per minacce verso un’altra ragazza.
Fra
il mese di giugno e il mese di novembre 2024 RE 1 è stata nuovamente imputata,
in parte in correità con terzi, di una serie di reati di furto, danneggiamento,
violazione di domicilio, furto d’uso, guida senza autorizzazione. Nell’agosto
2024.
è stata imputata di tentato omicidio intenzionale, lesioni gravi, lesioni semplici,
minaccia, vie di fatto, ingiuria e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
poiché avrebbe nel corso di una lite, generata per futili motivi all’esterno di
una discoteca, ferito gravemente un’altra ragazza colpendola con un coltello, così
da essere incarcerata per 7 giorni.
Reati
tutti questi per cui sono a tutt’oggi pendenti i rispettivi procedimenti
penali.
Nell’ambito
dell’inchiesta aperta nell’ottobre 2024 inerente all’adescamento di pedofili da
parte di diversi giovani, emerge pure il coinvolgimento della reclamante (nel
ruolo di adescatrice).
Il
15.12.2024
RE 1 è stata fermata e in seguito posta in detenzione preventiva
perché coinvolta, insieme ad altri ragazzi, nel furto di un veicolo __________
(rimasto danneggiato in un incidente occorso loro nell’ambito di una
scorribanda fra Ticino e Italia), e da lei pure condotto malgrado non fosse in
possesso della licenza di condurre. In questo contesto il giudice dei
provvedimenti coercitivi ha accolto la proroga della carcerazione preventiva di
un mese (ovvero sino al 18.01.2025) vista la gravità dei reati e riconosciuto,
fra l’altro, un concreto pericolo di recidiva.
Il
17.01.2025
il Magistrato dei minorenni ha ordinato il collocamento cautelare
chiuso della reclamante, poi impugnato in questa sede.
In
tale serio e preoccupante quadro emerge chiaramente non solo il forte bisogno
di RE 1 di sostegno educativo e di trattamento terapeutico - peraltro già
evidenziato nella valutazione peritale psicodiagnostica allestita durante il suo
ricovero presso l’Ospedale Civico di __________, e nemmeno messo in discussione
dalla patrocinatrice - bensì anche la forte necessità di un suo contenimento a
protezione sua e di terzi.
Malgrado
la messa in atto di tutta la rete disponibile sul territorio (operatrice
sociale UAP, educatrice SEM, psicologa, pedopsichiatra) e nonostante i due
collocamenti in comunità terapeutiche riabilitative aperte nella vicina penisola
si è assistito a cambiamenti comportamentali di RE 1 sempre più negativi,
devianti, con un’intensificazione della sua trasgressività verso le regole non
solo sociali ma anche penali.
Il
collocamento presso il padre - pur con il dispiegamento di tutti gli aiuti
possibili e la di lui vicinanza affettiva - si è rivelata di tutta evidenza
insufficiente a far fronte ai bisogni sempre più marcati di protezione e di
assistenza della minore che, come evidenziato nel recente rapporto dell’UAP, ha
manifestato vieppiù atteggiamenti impulsivi, sfidanti, arrivando al punto che “la
minore di giorno e di sera si sente legittimata ad uscire con gli amici nelle
modalità che le sono più congeniali, esautorando completamente il padre dal suo
ruolo”. Del resto, ancorché svolti in ambiente specialistico e monitorati
da professionisti dal profilo educativo e terapeutico, già i due collocamenti
comunitari - che hanno ben evidenziato bisogni e fragilità della minore - sono
sfociati, anche per le sue diverse fughe e allontanamenti, in un fallimento,
anziché essere positivamente colti dalla stessa quale concreta possibilità per
un cambiamento di rotta verso un percorso riabilitativo di fondamentale
importanza - vista la sua giovane età - per costruirsi un futuro prosociale ed esente
da pena.
Preoccupa
seriamente infatti l’acuirsi dei suoi atteggiamenti aggressivi verso gli altri
e l’aggravarsi del suo illecito agire. Con sempre più facilità - perlopiù in seno
a un gruppo di altri giovani - la reclamante si invischia in reati che
comportano un pericolo per sé e per gli altri. Lo dimostrano le ripetute
sottrazioni di un veicolo - non più solo del padre o della madre bensì anche di
terzi qualora lo stesso risulti incustodito - per compiere, in gruppo,
scorribande notturne, andando pure incontro ad incidenti, del tutto incurante di
essere priva della licenza di condurre e delle possibili conseguenze del suo
agire. Oppure ancora aderendo ad un’improvvisata “azione punitiva” nei
confronti di sconosciuti verosimilmente con tendenze pedofile.
Ancora
all’atto del suo recente fermo essa ha dimostrato mancanza di cooperazione e difficoltà
a contenere la sua aggressività nei confronti degli agenti intervenuti. Ciò
pure al momento della conferma del suo arresto tanto da rendersi necessario un
suo ricovero presso le celle securizzate della Clinica psichiatrica cantonale,
dove ha pure danneggiato la camera strappando una lampada dal soffitto. Pure la
Direzione delle Strutture carcerarie cantonali il 23.01.2025 ha segnalato un
comportamento aggressivo da parte della minore nei confronti del personale di
custodia così da doverla collocare in regime separato presso il comparto di
sicurezza (COS).
In
questa situazione compromessa la decisione di collocamento chiuso a titolo cautelare
qui impugnata - peraltro resa in accordo con tutta la rete - è giustificata e
conforme alle norme di legge. Essa risulta essere, ormai, la sola (rimanente) misura
protettiva per rispondere adeguatamente al forte bisogno di protezione e di
rieducazione di RE 1, mediante l’intervento in una situazione di crisi per sradicarla
urgentemente da un contesto divenuto sempre più critico e pericoloso per sé
stessa e per terzi al fine di stabilizzare la sua situazione personale e di
intraprendere poi un lavoro pedagogico e terapeutico, confrontandola con le
conseguenze del suo delinquere ed evitando che si sottragga ancora ai suoi
problemi.
L’Alta
Corte - come più sopra ricordato - ha ammesso la possibilità di un collocamento
chiuso a titolo transitorio in un penitenziario o in uno stabilimento carcerario
nella misura in cui ciò sia necessario per trovare un istituto adeguato e per
un tempo limitato.
Nel
caso in disamina risulta che RE 1 è collocata nel comparto di sicurezza (COS)
delle Strutture carcerarie cantonali dove è seguita oltre che dal Servizio
medico psichiatrico delle Strutture carcerarie, anche dal suo pedopsichiatra, dall’operatrice
UAP, dalla curatrice educativa nonché dall’operatrice sociale SEM. Viene
inoltre seguita e monitorata da agenti di custodia istruiti in modo particolareggiato
per casistiche come la sua.
Dagli
atti emerge che il Magistrato dei minorenni con gli operatori sociali preposti
si sono prodigati da alcuni mesi per trovare la struttura più adeguata ai
bisogni della reclamante, in particolare per trovare per lei un posto presso
una struttura contenitiva educativa-terapeutica fuori cantone. Nelle
osservazioni 3.02.2025 risulta che la nuova struttura chiusa per ragazze __________
(aperta dallo scorso 1.07.2024 e rientrante nel Concordato intercantonale sull’esecuzione
della detenzione penale delle persone minorenni - tra cui i collocamenti in
istituti chiusi - nei Cantoni romandi e in Ticino) ha dato la sua disponibilità
ad accogliere RE 1 a far tempo dal 3.03.2025, purché essa abbia appreso alcune
nozioni di francese. Nozioni che di fatto la minore ha ricevuto e riceve presso
le Strutture carcerarie tramite i docenti della Scuola In Oltre.
Anche
da questo profilo la misura protettiva in disamina, che deve avere carattere
temporaneo, risulta conforme alle norme di diritto.
Di
conseguenza, alla luce di tutto quanto esposto sopra, l’ordinanza cautelare
della misura protettiva del collocamento ex art. 5 DPMin i.c.c. l’art. 15 DPMin
resa dal Magistrato dei minorenni deve essere tutelata nella misura in cui risponde
al bisogno immediato di sostegno di RE 1 e di protezione di sé e degli altri - come
ben evidenziato dagli operatori della rete - così da rappresentare il solo
provvedimento rimasto, adeguato e necessario al bene della minore. Esso è
limitato al tempo di trovarle la struttura a lei idonea dove verrà - con
successiva decisione - collocata per tempo, attualmente, indeterminato in
conformità all’art. 15 DPMin. Struttura questa di fatto recentemente identificata
in quella contenitiva terapeutica-educativa __________ a __________, dove è
previsto che la reclamante verrà trasferita il prossimo 3.03.2025.
4.
Il
reclamo è respinto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese in considerazione
della complessa situazione famigliare dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 2, 5, 10 e segg.
DPMin, art. 2, 26 segg., 38 segg. PPMin, art. 379 segg., 393 CPP, la LOAPM, ed
ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera