60.2025.334
Reclamo dell'imputato parzialmente prosciolto contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico che non gli ha riconosciuto un'indennità per ingiusto procedimento
19 dicembre 2025Italiano8 min
pure per quanto concerneva l’indennizzo giusta l’art. 429 CPP, quantificato da RE
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Incarto n.
60.2025.334
Lugano
19 dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada
sedente per statuire sul reclamo 29/30.9.2025 presentato da
RE 1, ,
patr. da: avv. PR 1, ,
contro
il decreto di abbandono 1673/2025 del 17.9.2025 –
dispositivi n. 4./5. – emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano (anche)
a suo favore per i reati di appropriazione indebita e cattiva gestione;
richiamato lo scritto 1/2.10.2025 del
magistrato inquirente, che – senza osservazioni – si è rimesso al giudizio
della Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
che
il procuratore pubblico ha promosso il procedimento inc. MP 2019.3258 nei
confronti, anche, di RE 1 per reati contro il patrimonio;
che
il procedimento è sfociato nel decreto di abbandono 1673/2025 del 17.9.2025 per
appropriazione indebita e cattiva gestione rispettivamente nel decreto di
accusa 5394/2025 del 17.9.2025 per amministrazione infedele aggravata e
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (sub iudice);
che,
per quanto riguarda il procedimento sfociato nel predetto decreto di abbandono,
il magistrato inquirente ha indicato che la questione inerente all’accollamento
delle spese poteva restare irrisolta, ritenuto che sarebbe stato il giudice di
merito – in caso di opposizione al decreto di accusa – a decidere al proposito;
che,
per il pubblico ministero, una quantificazione limitata ai fatti oggetto del
decreto di abbandono appariva in quel momento impossibile da effettuare, tenuto
conto anche che gli unici verbali di interrogatorio (ai quali la difesa aveva
partecipato) inerenti ai fatti per i quali il procedimento era abbandonato
erano serviti e servivano per sostanziare la promozione dell’accusa;
che,
pure per quanto concerneva l’indennizzo giusta l’art. 429 CPP, quantificato da RE
1 in CHF 10'533.05, da trattare forzatamente in relazione all’accollo delle
spese, la questione avrebbe dovuto essere decisa successivamente, in ultima
analisi dal giudice di merito (in caso di opposizione al decreto di accusa);
che
con gravame 29/30.9.2025 RE 1 – contestando al procuratore pubblico di non
essersi pronunciato sulla sua richiesta di indennità con riferimento al decreto
di abbandono – postula che gli sia accordato un indennizzo per spese legali in
relazione al decreto di abbandono 1673/2025 del 17.9.2025 di CHF 7'022.05 e in
relazione alla procedura di reclamo di CHF 1'200.--;
che
giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss.
CPP) può essere impugnato mediante reclamo;
che il gravame, inoltrato il 29.9.2025 da RE 1 contro
il decreto 17.9.2025, è tempestivo (siccome
presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1
CPP);
che
l’impugnativa è proponibile perché
concernente la contestazione dei dispositivi n. 4./5. (spese ed indennità) del
decreto di abbandono 17.9.2025 (BSK StPO
– M. HEINIGER / R. RICKLI, 3. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10;
BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.
cit., art. 429 CPP n. 33; ZK StPO – A.J.
KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16);
che
RE 1, imputato prosciolto, è legittimato a censurare il decreto di abbandono
per quanto il procuratore pubblico non si sia pronunciato sul postulato
indennizzo in relazione a tale decreto, avendo un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento oppure alla modifica della decisione (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI,
op. cit., art. 322 CPP n. 5);
che
le esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate;
che
il reclamo è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine;
che,
in applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, se è stato pienamente oppure
parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è
stato abbandonato, l’imputato ha il diritto a: a. un’indennità, stabilita secondo la tariffa
d’avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi
diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l’indennità
riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia; b. un’indennità per il
danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento
Considerandi
penale; c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi
dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà;
che
l’autorità penale esamina d’ufficio le di lui pretese (decisione TF
7B_1349/2024 del 28.4.2025 consid. 2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK,
op. cit., art. 429 CPP n. 10/31; ZK
StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8); può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle
(art. 429 cpv. 2 CPP);
che
l’art. 429 CPP fonda una
responsabilità causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle
autorità penali (decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.2.2.; BSK StPO
– S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER,
op. cit., art. 429 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4.
ed., art. 429 CPP n. 6; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del
diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231), chiamato a rispondere della
totalità del danno cagionato all’imputato prosciolto (BSK StPO – S. WEHRENBERG
/ F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 8);
che
il danno deve presentare un nesso causale, secondo il diritto della
responsabilità civile, con il procedimento (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.;
decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG
/ F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 9; messaggio 21.12.2005 concernente
l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231) conclusosi
con un decreto di (parziale) abbandono o di non luogo a procedere (DTF 139 IV
241.
consid. 1.) o con un’assoluzione totale o parziale (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429
CPP n. 3; StPO Praxiskommentar –
D. JOSITSCH / N. SCHMID, op.
cit., art. 429 CPP n. 1/4);
che,
se l’imputato è stato solo parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi
confronti è stato soltanto parzialmente abbandonato, le spese non possono
essere semplicemente suddivise proporzionalmente, ma occorre verificare se
l’imputato ha diritto ad un’indennità e a una riparazione del torto morale per
i reati per i quali è stato assolto o il procedimento è stato abbandonato (messaggio 21.12.2005 concernente
l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231; BSK StPO –
S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 3);
che
la questione delle spese giusta l’art. 426 cpv. 2 CPP (secondo cui, in caso di
abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono
essere addossate in tutto o in parte all’imputato se, in modo illecito e
colpevole, ha provocato l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato
lo svolgimento) deve essere discussa prima della questione dell’indennizzo
all’imputato prosciolto (decisione TF 7B_35/2022 del 22.2.2024 consid. 4.2.);
che,
se l’imputato prosciolto è condannato al pagamento delle spese, è di principio
esclusa un’indennità giusta l’art. 429 CPP (decisioni TF 7B_35/2022 del
22.2.2024
consid. 4.2.);
che, essendo il procedimento sfociato anche
in un decreto di abbandono, il procuratore pubblico avrebbe dovuto esprimersi
sulla richiesta di indennità di RE 1 per quanto inerente al procedimento conclusosi
per l’appunto con il decreto di abbandono, senza rinviare al giudice di merito
la tematica delle spese e dell’indennità;
che
peraltro con il deposito dell’atto di accusa la direzione del procedimento
passa dal pubblico ministero a chi dirige il procedimento davanti all’autorità
di prima istanza (art. 328, 61 CPP);
che
questo passaggio si limita tuttavia ai fatti descritti nella promozione
dell’accusa, non ai fatti che sono stati oggetto di un decreto di abbandono
parziale (decisione TF 1B_436/2017 del 18.10.2017 consid. 3.);
che
le competenze del giudice di merito si riferiscono al procedimento pendente
davanti a lui (decisione TF 1B_436/2017 del 18.10.2017 consid. 3.);
che
l’eventuale compensazione giusta l’art. 442 cpv. 4 CPP potrà essere effettuata
dall’autorità incaricata della riscossione (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del
diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1236);
che
il reclamo è accolto, con rinvio degli atti al magistrato inquirente per i suoi
incombenti;
che
lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante,
vincente, la somma di CHF 800.-- quale indennità per la procedura davanti a
questa Corte, importo che tiene conto della relativa semplicità della tematica
oggetto del gravame;
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto. Di conseguenza:
§ I
dispositivi n. 4. e 5. del decreto di abbandono 1673/2025 del 17.9.2025 del
procuratore pubblico Daniele Galliano sono annullati per quanto concerne RE 1.
§§ Gli
atti dell’inc. ABB 1673/2025 sono rinviati al magistrato inquirente per i suoi
incombenti.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 800.-- (ottocento) a titolo di
indennità.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera