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Decisione

60.2025.334

Reclamo dell'imputato parzialmente prosciolto contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico che non gli ha riconosciuto un'indennità per ingiusto procedimento

19 dicembre 2025Italiano8 min

pure per quanto concerneva l’indennizzo giusta l’art. 429 CPP, quantificato da RE

Source ti.ch

Incarto n.

60.2025.334

Lugano

19 dicembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada

sedente per statuire sul reclamo 29/30.9.2025 presentato da

RE 1, ,

patr. da: avv. PR 1, ,

contro

il decreto di abbandono 1673/2025 del 17.9.2025 –

dispositivi n. 4./5. – emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano (anche)

a suo favore per i reati di appropriazione indebita e cattiva gestione;

richiamato lo scritto 1/2.10.2025 del

magistrato inquirente, che – senza osservazioni – si è rimesso al giudizio

della Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

che

il procuratore pubblico ha promosso il procedimento inc. MP 2019.3258 nei

confronti, anche, di RE 1 per reati contro il patrimonio;

che

il procedimento è sfociato nel decreto di abbandono 1673/2025 del 17.9.2025 per

appropriazione indebita e cattiva gestione rispettivamente nel decreto di

accusa 5394/2025 del 17.9.2025 per amministrazione infedele aggravata e

conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (sub iudice);

che,

per quanto riguarda il procedimento sfociato nel predetto decreto di abbandono,

il magistrato inquirente ha indicato che la questione inerente all’accollamento

delle spese poteva restare irrisolta, ritenuto che sarebbe stato il giudice di

merito – in caso di opposizione al decreto di accusa – a decidere al proposito;

che,

per il pubblico ministero, una quantificazione limitata ai fatti oggetto del

decreto di abbandono appariva in quel momento impossibile da effettuare, tenuto

conto anche che gli unici verbali di interrogatorio (ai quali la difesa aveva

partecipato) inerenti ai fatti per i quali il procedimento era abbandonato

erano serviti e servivano per sostanziare la promozione dell’accusa;

che,

pure per quanto concerneva l’indennizzo giusta l’art. 429 CPP, quantificato da RE

1 in CHF 10'533.05, da trattare forzatamente in relazione all’accollo delle

spese, la questione avrebbe dovuto essere decisa successivamente, in ultima

analisi dal giudice di merito (in caso di opposizione al decreto di accusa);

che

con gravame 29/30.9.2025 RE 1 – contestando al procuratore pubblico di non

essersi pronunciato sulla sua richiesta di indennità con riferimento al decreto

di abbandono – postula che gli sia accordato un indennizzo per spese legali in

relazione al decreto di abbandono 1673/2025 del 17.9.2025 di CHF 7'022.05 e in

relazione alla procedura di reclamo di CHF 1'200.--;

che

giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss.

CPP) può essere impugnato mediante reclamo;

che il gravame, inoltrato il 29.9.2025 da RE 1 contro

il decreto 17.9.2025, è tempestivo (siccome

presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1

CPP);

che

l’impugnativa è proponibile perché

concernente la contestazione dei dispositivi n. 4./5. (spese ed indennità) del

decreto di abbandono 17.9.2025 (BSK StPO

– M. HEINIGER / R. RICKLI, 3. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10;

BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.

cit., art. 429 CPP n. 33; ZK StPO – A.J.

KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16);

che

RE 1, imputato prosciolto, è legittimato a censurare il decreto di abbandono

per quanto il procuratore pubblico non si sia pronunciato sul postulato

indennizzo in relazione a tale decreto, avendo un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento oppure alla modifica della decisione (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI,

op. cit., art. 322 CPP n. 5);

che

le esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate;

che

il reclamo è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine;

che,

in applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, se è stato pienamente oppure

parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è

stato abbandonato, l’imputato ha il diritto a: a. un’indennità, stabilita secondo la tariffa

d’avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi

diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l’indennità

riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia; b. un’indennità per il

danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento

Considerandi

penale; c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi

dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà;

che

l’autorità penale esamina d’ufficio le di lui pretese (decisione TF

7B_1349/2024 del 28.4.2025 consid. 2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK,

op. cit., art. 429 CPP n. 10/31; ZK

StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8); può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle

(art. 429 cpv. 2 CPP);

che

l’art. 429 CPP fonda una

responsabilità causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle

autorità penali (decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.2.2.; BSK StPO

– S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER,

op. cit., art. 429 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4.

ed., art. 429 CPP n. 6; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del

diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231), chiamato a rispondere della

totalità del danno cagionato all’imputato prosciolto (BSK StPO – S. WEHRENBERG

/ F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 8);

che

il danno deve presentare un nesso causale, secondo il diritto della

responsabilità civile, con il procedimento (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.;

decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG

/ F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 9; messaggio 21.12.2005 concernente

l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231) conclusosi

con un decreto di (parziale) abbandono o di non luogo a procedere (DTF 139 IV

241.

consid. 1.) o con un’assoluzione totale o parziale (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429

CPP n. 3; StPO Praxiskommentar –

D. JOSITSCH / N. SCHMID, op.

cit., art. 429 CPP n. 1/4);

che,

se l’imputato è stato solo parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi

confronti è stato soltanto parzialmente abbandonato, le spese non possono

essere semplicemente suddivise proporzionalmente, ma occorre verificare se

l’imputato ha diritto ad un’indennità e a una riparazione del torto morale per

i reati per i quali è stato assolto o il procedimento è stato abbandonato (messaggio 21.12.2005 concernente

l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231; BSK StPO –

S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 3);

che

la questione delle spese giusta l’art. 426 cpv. 2 CPP (secondo cui, in caso di

abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono

essere addossate in tutto o in parte all’imputato se, in modo illecito e

colpevole, ha provocato l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato

lo svolgimento) deve essere discussa prima della questione dell’indennizzo

all’imputato prosciolto (decisione TF 7B_35/2022 del 22.2.2024 consid. 4.2.);

che,

se l’imputato prosciolto è condannato al pagamento delle spese, è di principio

esclusa un’indennità giusta l’art. 429 CPP (decisioni TF 7B_35/2022 del

22.2.2024

consid. 4.2.);

che, essendo il procedimento sfociato anche

in un decreto di abbandono, il procuratore pubblico avrebbe dovuto esprimersi

sulla richiesta di indennità di RE 1 per quanto inerente al procedimento conclusosi

per l’appunto con il decreto di abbandono, senza rinviare al giudice di merito

la tematica delle spese e dell’indennità;

che

peraltro con il deposito dell’atto di accusa la direzione del procedimento

passa dal pubblico ministero a chi dirige il procedimento davanti all’autorità

di prima istanza (art. 328, 61 CPP);

che

questo passaggio si limita tuttavia ai fatti descritti nella promozione

dell’accusa, non ai fatti che sono stati oggetto di un decreto di abbandono

parziale (decisione TF 1B_436/2017 del 18.10.2017 consid. 3.);

che

le competenze del giudice di merito si riferiscono al procedimento pendente

davanti a lui (decisione TF 1B_436/2017 del 18.10.2017 consid. 3.);

che

l’eventuale compensazione giusta l’art. 442 cpv. 4 CPP potrà essere effettuata

dall’autorità incaricata della riscossione (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del

diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1236);

che

il reclamo è accolto, con rinvio degli atti al magistrato inquirente per i suoi

incombenti;

che

lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante,

vincente, la somma di CHF 800.-- quale indennità per la procedura davanti a

questa Corte, importo che tiene conto della relativa semplicità della tematica

oggetto del gravame;

che

non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto. Di conseguenza:

§ I

dispositivi n. 4. e 5. del decreto di abbandono 1673/2025 del 17.9.2025 del

procuratore pubblico Daniele Galliano sono annullati per quanto concerne RE 1.

§§ Gli

atti dell’inc. ABB 1673/2025 sono rinviati al magistrato inquirente per i suoi

incombenti.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 800.-- (ottocento) a titolo di

indennità.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera