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Decisione

60.2025.342

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico. autore duramente colpito. reclamo dell'imputato contro il decreto di disgiunzione. reclamo dell'imputato contro il decreto che ha respinto l'istanza di estromissione del rapporto medico legale

3 dicembre 2025Italiano53 min

occorso la notte del 23.6.2024 all’interno dell’autosilo __________, __________,

Source ti.ch

Incarto n.

60.2025.342

60.2025.343

60.2025.344

60.2025.350

60.2025.351

Lugano

3 dicembre 2025/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada

sedente per statuire sui reclami 3/6.10.2025 (inc.

60.2025.342), 3/6.10.2025 (inc. 60.2025.343),

3/6.10.2025 (inc. 60.2025.344), 6/8.10.2025 (inc.

60.2025.350) e 8/10.10.2025 (inc. 60.2025.351) presentati

da

RE 1, ,

patr. da: avv. PR 5, ,

(inc. 60.2025.342/351)

e

PI 1, ,

patr. da: avv. PR 2, ,

(inc. 60.2025.343/344/350)

contro

il decreto 22.9.2025 del procuratore pubblico Luca

Losa con cui, per i fatti di cui all’inc. MP 2024.5647, ha disgiunto il

procedimento a loro carico dal procedimento a carico di PI 2, __________ (patr.

da: avv. PR 3, __________), e PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 4, __________)

[inc. 60.2025.342/343];

il decreto 22.9.2025 del pubblico ministero con cui,

nel procedimento penale inc. MP 2024.5647, ha respinto l’istanza 25.8.2025 di

PI 1 tendente, anche, all’estromissione dall’incarto degli atti redatti

dall’Istituto di medicina legale (inc.

60.2025.344);

e

il decreto di abbandono 1700/2025 del 23.9.2025 del

magistrato inquirente, per i fatti di cui all’inc. MP 2024.5647, emanato a

favore di PI 3

per i reati di lesioni semplici, rissa, danneggiamento

e ingiuria (inc. 60.2025.350/351);

richiamate le osservazioni 21/22.10.2025

(inc. 60.2025.342/343/344), 10/11.10.2025 (dupliche) [inc. 60.2025.343/344] e

20/21.10.2025 (inc. 60.2025.350/351) del pubblico ministero – che ha postulato la

reiezione dei gravami –, 20/21.10.2025, 22/23.10.2025 e 10/11.11.2025 (dupliche)

[inc. 60.2025.350/351] di PI 3 – che ha chiesto il non accoglimento dei reclami

– e 3.11.2025 (repliche) [inc. 60.2025.343/344/350] di PI 1 – che si è

confermato nelle sue argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Il

procedimento penale inc. MP 2024.5647 è stato promosso in seguito a quanto

occorso la notte del 23.6.2024 all’interno dell’autosilo __________, __________,

quando ci sarebbe stata una lite verbale sfociata in violenta colluttazione tra

RE 1 e PI 1, da una parte, e PI 2 e PI 3, dall’altra parte.

Il

magistrato inquirente ha ipotizzato nei confronti di ignoti, identificati in RE

1 e PI 1, i reati di tentato omicidio intenzionale, lesioni gravi sub. lesioni

semplici, omissione di soccorso, rissa, aggressione e infrazione alla legge

federale sulle armi.

b. In

data 24.6.2024 (AI 4), con ulteriori richieste 8.7.2024 (AI 27) e 17.12.2024

(AI 60), il procuratore pubblico ha incaricato il medico legale dell’Istituto

di medicina legale di esprimersi sullo stato fisico di PI 3. Il rapporto 18.12.2024

è stato acquisito (AI 63).

c. RE

1 e PI 1, arrestati in data 14.3.2025, sono stati estradati dall’Italia, dove

erano ritornati dopo i fatti, il 30.4.2025.

Entrambi

si trovano in stato di carcerazione.

d. RE

1 ha querelato PI 3 e PI 2 per i danni all’auto e per ingiurie. PI 1 ha sporto

querela per ingiurie e per una lesione asseritamente causata da PI 3.

Il

procedimento penale inc. MP 2024.5647 è dunque stato esteso a carico di PI 2 e PI

3 per i reati di danneggiamento, ingiuria, lesioni semplici e, d’ufficio, per

il reato di rissa.

e. Il

procuratore pubblico, in data 8.7.2025, ha chiesto al medico legale un

complemento al rapporto 18.12.2024 (AI 172).

PI

1, con scritti 11.7.2025 (AI 180) e 21.7.2025 (AI 195), ha domandato che

venisse annullata detta richiesta e che venisse garantito il diritto al

contraddittorio in merito alla formulazione dei quesiti. La sua istanza è stata

respinta il 23.7.2025 (AI 199).

Il

rapporto complementare 22.7.2025 è stato acquisito agli atti del procedimento (AI

202). Esso è stato trasmesso alle parti (AI 207).

PI

1, con scritto 7.8.2025 (AI 214), ha contestato il complemento ed ha chiesto di

porre quesiti di delucidazione / complemento.

Il

19.8.2025 è stato interrogato il medico legale __________ (AI 221).

Con

scritti 25.8.2025 (AI 224) e 9.9.2025 (AI 238) PI 1, contestando la procedura

adottata dal magistrato inquirente in merito al rapporto del medico legale, ha domandato

la nomina di un nuovo perito e l’estromissione dagli atti del complemento

peritale.

f. Con

decreto 12.9.2025 (AI 241) il procuratore pubblico ha comunicato l’imminente

chiusura dell’istruzione prospettando la promozione dell’accusa a carico di RE

1 e PI 1 e l’emanazione di un decreto di accusa a carico di PI 2 e di un decreto

di abbandono a favore di PI 3. Ha fissato un termine per presentare eventuali

istanze probatorie e, con riferimento a PI 3, di indennità per ingiusto

procedimento.

g. Con

istanza 19.9.2025 (AI 249) PI 1 ha domandato al pubblico ministero la nomina di

un nuovo perito giudiziario e l’estromissione dei rapporti redatti

dall’Istituto di medicina legale.

h. Con

decreto 22.9.2025 il magistrato inquirente ha respinto l’istanza presentata da PI

1 tendente alla nomina di un nuovo perito giudiziario ed all’estromissione

dall’incarto del procedimento penale degli atti resi dall’Istituto di medicina

legale.

Il

procuratore pubblico ha anzitutto indicato che l’istanza, per quanto diretta

alla nomina di un nuovo perito, era un’istanza probatoria riproponibile davanti

al giudice di merito, con la conseguenza che la decisione non era impugnabile

(art. 394 lit. b CPP).

L’istanza

di nomina di un nuovo perito era tardiva siccome introdotta soltanto in uno

stadio avanzato del procedimento. Nell’istanza non veniva in ogni caso

precisato su quali aspetti i referti agli atti contenessero errori che ne avrebbero

inficiato le conclusioni. Il diritto delle parti al contraddittorio era stato

garantito consentendo loro di porre quesiti di complemento e delucidazione. Non

si vedevano aspetti di natura formale che avrebbero potuto ostare

all’utilizzabilità dei referti a carico di PI 1.

Il

procuratore pubblico non comprendeva in che modo la sua telefonata al medico

legale – in cui gli aveva comunicato che gli imputati erano stati identificati,

arrestati ed interrogati e gli aveva chiesto se fosse stato possibile

effettuare un complemento peritale – avrebbe potuto influenzare il medico

legale nelle sue conclusioni. Non comprendeva inoltre la sorpresa di PI 1

nell’apprendere che i quesiti da lui posti al medico legale fossero stati

trasmessi a quest’ultimo ed in che modo tale trasmissione avrebbe potuto

influenzarlo. Nel merito dei referti non venivano formulate osservazioni. Essi

apparivano allestiti con scienza e coscienza. Erano perfettamente utilizzabili.

Non si giustificava l’allestimento di una nuova perizia medico-legale con

nomina di perito.

Ogni

pretesa violazione dei diritti della difesa sarebbe risultata comunque sanata

dalla delucidazione peritale. Anche se si volesse considerare che i referti fossero

stati acquisiti in violazione di norme che ne condizionavano la validità, essi

apparivano indispensabili per far luce su gravi reati (tentato omicidio sub.

lesioni gravi).

i. Con

decreto 22.9.2025 il procuratore pubblico, per

i fatti di cui all’inc. MP 2024.5647, ha

disposto la disgiunzione del procedimento

promosso a carico di RE 1 e PI 1 dal procedimento nei confronti di PI 2 e PI 3.

Il

magistrato inquirente ha indicato che, come si evinceva dalle immagini della

videosorveglianza acquisita agli atti, PI 1 aveva sferrato un pugno al volto di

PI 2. Dopo aver preso una mazza da baseball dalla sua auto, PI 1 aveva colpito PI

3. In seguito, la vettura di PI 1 e RE 1, sulla quale erano nel frattempo saliti,

era stata colpita con calci e pugni da PI 2 e PI 3. PI 1 e RE 1 erano scesi

dall’auto. RE 1 aveva colpito PI 3 alla testa con la mazza da baseball e, una

volta a terra, PI 1 gli aveva sferrato un calcio alla testa. In seguito PI 2

aveva rotto il lunotto posteriore della loro autovettura.

RE

1 e PI 1 dovevano rispondere di diversi reati di una certa gravità. La

fattispecie era stata sufficientemente chiarita ed i fatti erano generalmente

ammessi. Nei confronti dei predetti veniva emanato un atto di accusa per

tentato omicidio intenzionale, lesioni gravi, lesioni semplici, omissione di

soccorso, aggressione e rissa, con rinvio davanti alla Corte delle assise

criminali.

Ha

aggiunto che a carico di PI 2 veniva emanato un decreto di accusa, con rinvio

davanti al giudice della Pretura penale, ritenuta la sensibile differenza nei

reati ipotizzati. Il procedimento nei confronti di PI 2 doveva quindi essere

disgiunto, di modo da permettere l’emissione di un decreto di accusa per titolo

di rissa, danneggiamento ed ingiuria. In caso di opposizione, avrebbe potuto

essere congiunto dal giudice di merito. Il caso in esame non presentava il

rischio di decisioni contraddittorie, ritenuto che non c’erano chiamate in

causa reciproche oppure posizioni contrapposte per i reati imputati a PI 2.

Nei

confronti di PI 3 veniva emanato un decreto di abbandono perché non c’erano

sufficienti indizi di reato oppure c’erano motivi che permettevano di

prescindere dal rinvio a giudizio o dalla punizione (art. 54 CP). Occorreva di

conseguenza disgiungere il procedimento penale a carico di PI 3.

j. 1.

Con

atto di accusa 212/2025 del 22.9.2025 il magistrato inquirente ha promosso

l’accusa davanti alla Corte delle assise criminali nei confronti di RE 1 e PI 1

in correità siccome accusati di tentato omicidio intenzionale sub. lesioni

gravi sub. tentate lesioni gravi, rissa, omissione di soccorso [sub. al reato

di tentato omicidio intenzionale] (a danno di PI 3) e nei confronti di PI 1 singolarmente

siccome accusato di lesioni semplici (a danno di PI 2). Il procedimento è sub

iudice.

2.

Con

decreto di accusa 5454/2025 del 23.9.2025 il pubblico ministero ha posto PI 2

in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di

rissa, danneggiamento ed ingiuria ed ha proposto la sua condanna alla pena

pecuniaria di CHF 2'700.-- (novanta aliquote a CHF 30.--/aliquota), pena sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 300.--

ed al pagamento di tasse e spese.

PI

2, RE 1 e PI 1 si sono opposti al decreto. L’opposizione è pendente davanti al

magistrato inquirente.

3.

Con

decreto 1700/2025 del 23.9.2025 il procuratore pubblico ha abbandonato il

procedimento a favore di PI 3.

Il

magistrato inquirente ha anzitutto evidenziato che PI 3 non ricordava nulla di

quanto occorso il 23.6.2024.

L’istruttoria

aveva comunque consentito di stabilire come da parte di PI 2 e PI 3 fossero

stati proferiti insulti verso RE 1 e PI 1, ciò che avrebbe adempiuto il reato

di ingiuria. Nelle immagini della videosorveglianza si poteva vedere PI 3

colpire con pugni l’autoveicolo di RE 1. Nulla si sapeva però delle concrete

conseguenze dei pugni (con riferimento al reato di danneggiamento). Sul reato

di lesioni semplici a danno di PI 1, il procuratore pubblico ha indicato che le

lesioni asserite da quest’ultimo non erano state accertate in alcun certificato

medico. Un teste aveva detto di non aver visto ferite. Il procuratore pubblico ha

dato comunque atto che nelle immagini della videosorveglianza si poteva vedere

che PI 3, nella colluttazione, che assurgeva a rissa, non aveva certo un

comportamento passivo: aveva sferrato colpi in direzione di PI 1, che avrebbero

potuto aver causato lesioni.

Per

il pubblico ministero, dunque, sarebbero sembrati configurarsi seri e concreti

indizi di rissa ed ingiuria a carico di PI 3.

Occorreva

tuttavia considerare che PI 3, a differenza di PI 2 e degli altri partecipanti

alla rissa, aveva riportato lesioni che avevano comportato la sua sedazione

farmacologica sino al 28.6.2024, la sua degenza nel reparto di medicina

intensiva fino al 30.6.2024 e l’incapacità lavorativa fino al 19.7.2024.

Il

procuratore pubblico ha ritenuto applicabile l’art. 54 CP in considerazione

delle conseguenze patite da PI 3, in particolare dell’entità delle lesioni

subite a seguito dei fatti, del ricovero in cure intense e del lungo periodo di

incapacità lavorativa.

Di

modo che si giustificava l’abbandono del procedimento.

k. 1.

Con

gravame 3/6.10.2025 (inc. 60.2025.342) RE 1 postula che, in accoglimento

dell’impugnativa, il decreto di disgiunzione sia annullato con rinvio degli

atti al magistrato inquirente affinché proceda congiuntamente nei confronti dei

quattro imputati.

Il

reclamante adduce che nei fatti del 23.6.2024 sarebbero coinvolte

principalmente quattro persone: oltre a lui, PI 1, PI 2 e PI 3. Sostiene che,

secondo la giurisprudenza, una disgiunzione sarebbe possibile unicamente se si

fosse in presenza di ragioni oggettive; dovrebbe essere l’eccezione. Secondo il

procuratore pubblico, PI 2 e PI 3 avrebbero partecipato al reato di rissa, di

modo che dovrebbero essere giudicati in un unico procedimento. I reati

ipotizzati sarebbero strettamente connessi dal profilo dei fatti. Ci sarebbe il

rischio serio e concreto di decisioni contraddittorie. Qualora l’autorità, in

sede dibattimentale, vagliasse il reato di rissa nei confronti di RE 1 e PI 1,

ci sarebbe una chiara violazione del diritto di essere sentito. Il reclamante

avrebbe sempre descritto una versione dei fatti differente da quella ritenuta

dal magistrato inquirente. L’istruttoria avrebbe permesso di appurare che i

ruoli di PI 2 e PI 3 nei fatti sarebbero tutt’altro che ininfluenti e passivi.

L’alterco sarebbe iniziato a causa delle provocazioni di PI 2 e PI 3. I fatti

non sarebbero chiari. Le rispettive versioni sarebbero contestate.

2.

Con

gravame 3/6.10.2025 (inc. 60.2025.343) PI 1 chiede che, in accoglimento

dell’impugnativa, il decreto di disgiunzione sia annullato e gli atti siano

ritornati affinché il procuratore pubblico proceda congiuntamente nei confronti

degli imputati.

Il

reclamante, ricordato il diritto applicabile, afferma che il magistrato

inquirente avrebbe accertato rispettivamente fornito una descrizione dei fatti

del 23.6.2024 non corrispondente alla realtà ed alle riprese della

videosorveglianza. Il procuratore pubblico non avrebbe riportato che PI 2 e PI

3 avrebbero chiesto a RE 1 e PI 1 se avessero droga da dare loro, che PI 2 e PI

3 prima dei fatti avrebbero assunto stupefacenti ed alcool (per cui sarebbero

apparsi aggressivi e spavaldi), che più volte RE 1 e PI 1 avrebbero fatto segno

ai predetti di andare via (essi continuando invece a provocarli), che anche PI

2 e PI 3 avrebbero tirato colpi a RE 1 e PI 1, sebbene con minore efficacia a

causa del loro stato, e che PI 3, mentre avrebbe preso i colpi con la mazza da

baseball, sarebbe stato chino su PI 1, a terra, picchiandolo.

Quanto

esposto nel decreto non corrisponderebbe alla realtà e, in ogni caso, alle

dichiarazioni di PI 1. Non sarebbe vero che i fatti sarebbero generalmente

ammessi. Le versioni di PI 1 e di PI 2 divergerebbero su punti essenziali.

Si

imporrebbe quindi di non disgiungere i procedimenti. Il caso presenterebbe un

rilevante rischio di decisioni contraddittorie.

La

prova che i comportamenti dei quattro imputati sarebbero strettamente

contestuali e connessi, e che dunque sarebbe necessario giudicarli insieme, si

troverebbe nell’atto di accusa, in cui sarebbe previsto, pur in via

subordinata, il reato di rissa, nel decreto di accusa, in cui PI 2 sarebbe

condannato per rissa, e nel decreto di abbandono, in cui è abbandonato il reato

di rissa. Qualora il giudice davanti al quale sono stati deferiti RE 1 e PI 1

decidesse di valutare la loro condotta dal profilo della rissa, l’assenza degli

altri due imputati sarebbe inopportuna e lesiva del diritto di essere sentiti e

del principio della parità di trattamento.

l. Con

gravame 3/6.10.2025 (inc. 60.2025.344) PI 1 domanda che, in accoglimento

dell’impugnativa, il decreto in tema di perizia giudiziaria / estromissione di

atti sia annullato, che le perizie dell’Istituto di medicina legale 18.12.2024

e 22.7.2025 siano annullate con estromissione dall’incarto e che gli atti siano

rinviati al procuratore pubblico per designazione di nuovo perito.

PI

1, esposto il diritto applicabile, rimprovera al pubblico ministero di non aver

dato alle parti la possibilità di esprimersi sul referto peritale 18.12.2024

rispettivamente in data 8.7.2025 sul complemento peritale e di porre quesiti,

nonostante le parti fossero note. Rimprovera inoltre al magistrato inquirente

di aver procrastinato per mesi la decisione sulla richiesta di nominare un

nuovo perito, con l’unico scopo di deciderla giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, non

impugnabile. La richiesta di estromettere gli atti provenienti dal perito

sarebbe la conseguenza del fatto che essi sarebbero il risultato, in

particolare, della violazione delle norme in materia di validità della nomina

del perito e della redazione di una perizia.

m. 1.

Con

gravame 6/8.10.2025 (inc. 60.2025.350) PI 1 chiede che il decreto di abbandono

sia annullato e l’incarto sia rinviato al procuratore pubblico affinché

promuova l’accusa nei confronti di PI 3 per i reati di rissa, ingiuria e

lesioni semplici.

Il

reclamante, rammentati in particolare gli art. 8 CPP e 54 CP, adduce anzitutto

che non ci sarebbero i presupposti per giudicare separatamente i reati

ipotizzati e carico suo e di PI 3.

Contesta

che siano adempiuti i presupposti dell’art. 54 CP. Il magistrato inquirente non

avrebbe soppesato la gravità delle lesioni subite da PI 3 rispetto alla sua

condotta criminale. Non avrebbe neppure considerato che egli, con il suo agire,

avrebbe arrecato danni non soltanto a sé stesso, ma anche ai partecipanti alla

rissa nella quale sarebbe stato parte attiva. Non avrebbe soprattutto considerato

che il reato di rissa, contestato a tutti gli imputati, avrebbe bisogno per sua

natura di più partecipanti. Le condotte illecite sarebbero strettamente

connesse tra di loro in quanto compiute contestualmente e con danni reciproci.

Il

reclamante avrebbe diritto di vedere valutata da un tribunale la condotta di PI

3 per i reati di rissa ed ingiuria, per i quali – secondo il decreto di

abbandono – sarebbero dati seri indizi, e di lesioni semplici (escluso senza

particolari accertamenti).

Sarebbe

pacifico che l’unico reato commesso da PI 3 che si troverebbe in rapporto

inscindibile con le conseguenze da lui subite sarebbe la rissa (ed

eventualmente il reato di lesioni semplici), i reati di danneggiamento ed

ingiuria non essendo la causa diretta ed immediata di tali conseguenze.

Il

procuratore pubblico avrebbe accertato rispettivamente fornito una descrizione

dei fatti del 23.6.2024 non corrispondente alle riprese della videosorveglianza

ed alla documentazione medica agli atti.

Il

decreto di abbandono si baserebbe su alcuni assunti errati e non accertati in

modo esatto e completo: 1) agli atti non ci sarebbero accertamenti e

documentazione medica che attesterebbero che PI 3 non ricordi nulla; 2) la

sedazione farmacologica si sarebbe resa necessaria solo a causa del suo stato

di agitazione molto marcato, che avrebbe impedito la sua corretta presa a

carico, come risulterebbe dal rapporto medico 1.7.2024; 3) agli atti non ci

sarebbero accertamenti e documentazione medica che attesterebbero l’esistenza

di un nesso causale tra le lesioni descritte nel decreto di abbandono ed i

colpi dati da PI 1.

2.

Con

reclamo 8/10.10.2025 (inc. 60.2025.351) RE 1 postula che il decreto di

abbandono sia annullato con rinvio dell’incarto al procuratore pubblico

affinché promuova l’accusa nei confronti di PI 3 per rissa, ingiuria e lesioni

semplici.

RE

1 rileva che il magistrato inquirente riconoscerebbe che a carico di PI 3 ci

sono seri e concreti indizi della commissione dei reati di rissa e ingiuria.

Avrebbe tuttavia deciso di prescindere dal procedimento giusta l’art. 54 CP. I

requisiti di questa disposizione non sarebbero però adempiuti. L’entità delle

lesioni subite da PI 3 sarebbero tutt’altro che rilevanti. Gli sarebbero stati

apposti semplici punti di sutura. La sedazione farmacologica si sarebbe resa

necessaria non per l’entità delle lesioni, ma per l’abuso di alcool e THC che

gli avrebbe provocato un atteggiamento aggressivo, come risulterebbe dagli atti

medici. L’inabilità lavorativa sarebbe durata meno di un mese.

Secondo

il pubblico ministero tutti avrebbero preso parte al reato di rissa, di modo

che tutti dovrebbero essere giudicati in un unico procedimento penale. Ci

sarebbe un rischio serio e concreto di decisioni contraddittorie. I fatti non

sarebbero chiari.

Il

reclamante avrebbe sempre riferito una versione dei fatti che non coinciderebbe

con quella sostenuta dal procuratore pubblico. L’istruttoria avrebbe permesso

di appurare che i ruoli di PI 3 e PI 2 sarebbero tutt’altro che ininfluenti e

passivi. PI 2 avrebbe confermato le versioni di RE 1 e RE 1, ovvero di averli

insultati. Agli atti non ci sarebbe alcun atto attestante la presunta perdita

di memoria di PI 3.

n. Delle

ulteriori argomentazioni dei reclamanti e delle osservazioni si dirà, se

necessario per il giudizio, in corso di motivazione.

o. Il

dibattimento a carico di RE 1 e PI 1 è previsto per i giorni 11/12.12.2025

davanti alla Corte delle assise criminali.

in diritto

Considerandi

1.

Gli

inc. 60.2025.342, 60.2025.343, 60.2025.344, 60.2025.350 e 60.2025.351 sono

congiunti nel giudizio, ai sensi dell’art. 30 CPP, concernendo tutti i medesimi

fatti e le medesime questioni.

2.

Con

decreti 6.10.2025 ai gravami inc. 60.2025.342/343 non è stato concesso il

postulato effetto sospensivo in difetto di un danno irreparabile, ritenuto che

la sentenza di questa Corte sarebbe stata emanata prima del dibattimento

(11/12.12.2025).

3.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

4.

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 7B_54/2024 del 7.2.2025 consid. 2.2.1.).

L’interesse

giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente

sia personalmente, direttamente (DTF 145 IV 161 consid. 3.1.; 142 IV 82 consid.

2.3.2.; decisione TF 7B_51/2024 del 25.4.2024 consid. 2.2.1.) e (di principio:

decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, 3. ed.,

art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla

decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed.,

art. 382 CPP n. 2).

Un

mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

(decisione TF 7B_54/2024 del 7.2.2025 consid. 2.2.1.).

A. reclami

6/8.10.2025 di PI 1 (inc. 60.2025.350) e 8/10.10.2025 di RE 1 (inc.

60.2025.351) contro il decreto di abbandono 1700/2025 del 23.9.2025 del

procuratore pubblico a favore di PI 3

5.

5.1.

Giusta

l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP)

può essere impugnato mediante reclamo.

5.2

I

gravami, inoltrati il 6.10.2025 (inc. 60.2025.350) e l’8.10.2025 (inc.

60.2025.351) contro il decreto di abbandono 1700/2025 del 23.9.2025 del

magistrato inquirente, notificato il 24.9.2025 rispettivamente il 30.9.2025,

sono tempestivi (siccome presentati nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 322

cpv. 2 CPP) e proponibili (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, op. cit., art.

322.

CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N.

LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op.

cit., art. 393 CPP n. 16).

5.3

RE

1.

e PI 1, accusatori privati nel procedimento, titolari dei beni giuridici

tutelati dall’art. 123 CP (BSK Strafrecht I – A. ROTH / A. BERKEMEIER, 4. ed., vor

art. 122 CP n. 6), dall’art. 133 CP (BSK Strafrecht I – S. MAEDER, op. cit.,

art. 133 CP n. 7) e dall’art. 177 CP (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 4. ed., vor

art. 173 CP n. 5 ss.), sono legittimati a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1

CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica o

all’annullamento del decreto emanato secondo l’art. 54 CP.

5.4

Le

esigenze di forma e motivazione dei reclami sono rispettate.

Le

impugnative sono, in queste circostanze, ricevibili in ordine.

6.

Il

reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di

sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa

(art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se (contrariamente al giudizio del

procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art.

319.

cpv. 1 lit. b CPP).

Si

ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7

cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può

essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve

fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo

senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del

reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado

circa altra conclusione che merita approfondimento.

7.

7.1.

Con

decreto 1700/2025 del 23.9.2025 il procuratore pubblico ha abbandonato il

procedimento e favore di PI 3. Pur ritenendo che si sarebbero potuti

configurare seri e concreti indizi di rissa ed ingiuria a carico di PI 3, il

magistrato inquirente ha applicato al caso l’art. 54 CP in considerazione delle

lesioni, che avevano comportato la sua sedazione farmacologica sino al

28.6.2024, la sua degenza nel reparto di medicina intensiva fino al 30.6.2024 e

l’incapacità lavorativa fino al 19.7.2024.

7.2

I

reclamanti contestano l’applicazione dell’art. 54 CP.

7.3

7.3.1

Giusta

l’art. 8 cpv. 1 CPP il pubblico ministero e il giudice prescindono dal

procedimento penale se il diritto federale lo prevede, segnatamente se sono

adempiute le condizioni di cui agli art. 52-54 CP.

7.3.2

In

applicazione dell’art. 54 CP, se l’autore è stato così duramente colpito dalle

conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata,

l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio

o dalla punizione.

L’autore

è direttamente colpito dalle conseguenze del suo atto [negligente o

intenzionale (BSK Strafrecht I – F. RIKLIN, op. cit., art. 54 CP n. 42 s.)] se

ha subito lesioni fisiche o psichiche risultanti dalla commissione del reato

(DTF 137 IV 105 consid. 2.3.; decisione TF 6B_12/2024 del 20.11.2024 consid.

3.1.; BSK Strafrecht I – F. RIKLIN, op. cit., art. 54 CP n. 12 ss.; StGB

Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / S. KELLER, 4. ed., art. 54 CP n. 2).

Il

disposto è violato se non è applicato nel caso in cui una colpa lieve ha

cagionato conseguenze dirette molto pesanti per l’autore o se è applicato nel

caso in cui una colpa grave ha cagionato solo leggere conseguenze dirette per

l’autore medesimo (decisione TF 6B_12/2024 del 20.11.2024 consid. 3.1.; BSK

Strafrecht I – F. RIKLIN, op. cit., art. 54 CP n. 46; StGB Praxiskommentar – S.

TRECHSEL / M. PIETH / S. KELLER, op. cit., art. 54 CP n. 3].

Nel

contesto di questi estremi l’autorità che applica la disposizione deve decidere

analizzando in concreto le circostanze del caso; dispone di ampio potere di

apprezzamento sull’applicazione della norma (decisione TF 6B_12/2024 del

20.11.2024

consid. 3.1.).

L’autorità,

chiamata a verificare i presupposti dell’art. 54 CP, deve anzitutto determinare

la colpa dell’autore in applicazione dell’art. 47 CP, senza considerare le

conseguenze del reato per l’autore; deve poi rapportare la pena così stabilita

alle conseguenze da lui sofferte (decisione TF 6B_12/2024 del

20.11.2024

consid. 3.1.; BSK

Strafrecht I – F. RIKLIN, op. cit., art. 54 CP n. 39 ss.; StGB Praxiskommentar

– S. TRECHSEL / M. PIETH / S. KELLER, op. cit., art. 54 CP n. 3). Se questo esame mostra che l’autore è già stato

sufficientemente punito dalle conseguenze del suo gesto e che un’altra sanzione

non si giustifica più, l’autorità rinuncia al procedimento penale. Quando

un’esenzione completa dalla pena non entra in considerazione, essa deve essere

attenuata.

7.3.3

Il

diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost.

comprende segnatamente il diritto di esprimersi prima che una decisione sia

presa, il diritto di poter consultare gli atti e, ancora, il diritto di

ottenere dall’autorità una decisione motivata.

L’obbligo

di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno

spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre

dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della

pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza

superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 7B_182/2023 del

4.3.2024

consid. 6.2.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R.

SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2).

Anche

la decisione concernente l’applicazione dell’art. 54 CP deve essere motivata

(BSK Strafrecht I – F. RIKLIN, op. cit., art. 54 CP n. 66). L’autorità penale

deve dunque indicare i danni fisici o psichici sofferti dall’autore, porli in

connessione con il reato e determinare se è stato colpito così duramente che si

giustifica procedere secondo l’art. 54 CP (BSK Strafrecht I – F. RIKLIN, op.

cit., art. 54 CP n. 66). Deve pronunciarsi sulla colpa giusta l’art. 47 CP e

motivare i diversi aspetti che concorrono alla sua fissazione.

7.4

Dal

certificato medico 28.6.2024 di PI 3 dell’__________, __________ (AI 22),

risulta in particolare che “Durante tutta la degenza non si sono evidenziati

dei rischi per la vita con assoluta stabilità dei parametri vitali (…). Non si

sono palesati danni gravi a seguito dell’accaduto.” (p. 1).

Dalla

lettera di trasferimento 1.7.2024 dell’__________, __________ (allegato ad AI

26), si evince poi, tra l’altro, che “Agitato e poco collaborante, (PI 3)

riferisce abituale consumo di sostanze psicoattive. Si esegue alcolemia che

risulta a 2.13 g/L e Tox/screening positivo per tetracannabinoidi. (…) Visto

uno stato di agitazione molto marcato che impedisce la corretta presa a carico

del paziente si rende necessaria sedazione, (…) si impone il ricorso ad

intubazione orotracheale. (…) Al controllo radiologico il quadro non ha

carattere evolutivo, ragione per la quale viene da parte dello specialista

neurochirurgo confermata la attitudine conservativa con come unico ulteriore

procedere, una TC a 4 settimane. Alla sospensione della sedazione il Paziente

si presenta ancora con un grave quadro di agitazione psicomotoria non

convulsiva, (…), ragione per la quale si rende necessario riprendere e

proseguire la sedazione.” (p. 2).

Infine,

dal rapporto di cura finale 4.7.2024 dell’__________, __________ (allegato ad

AI 53), risulta, oltre alla diagnosi di “Trauma cranico da corpo contundente

in esiti di colluttazione (…)”, anche la diagnosi di “Intossicazione

acuta mista da etanolo e THC con agitazione psicomotoria (SAS 7)”, diagnosi

che – sempre secondo questo rapporto – aveva necessitato “di intubazione

oro-tracheale dal 23.06.2024 al 24.06.2024, (…), ricovero in cure intense dal

23.06.2024

al 30.06.2024.”

In

base a quanto emerge dai citati certificati, la sedazione farmacologia è quindi

da ricondurre all’uso di etanolo e THC, che ha provocato in PI 3 un importante

stato di agitazione. Non sembra dunque esserci un nesso tra i reati da lui

commessi, in particolare il reato di rissa, con tale sedazione rispettivamente con

la degenza fino al 30.6.2024 nel reparto di medicina intensiva. Dal suddetto

certificato medico 28.6.2024 risulta del resto che “Non si sono palesati

danni gravi a seguito dell’accaduto.” (p. 1).

L’incapacità

lavorativa di PI 3 successiva ai noti fatti è peraltro stata unicamente di

alcune settimane (AI 51).

In

queste circostanze, è senz’altro prematuro applicare l’art. 54 CP.

Il

procuratore pubblico non ha del resto determinato la colpa di PI 3 in

applicazione dell’art. 47 CP rapportando la pena così stabilita alle

conseguenze da lui sofferte. Soltanto dopo avere effettuato questa operazione

di raffronto si può in effetti stabilire se l’autore sia già stato

sufficientemente punito dalle conseguenze del suo gesto, per cui un’altra

sanzione non si giustifica più, o se la pena, da erogare, debba comunque essere

attenuata.

8.

Nelle

circostanze concrete, essendo ipotizzato anche il reato di rissa – che per

definizione presuppone il coinvolgimento di più persone, nella fattispecie

concreta deferite davanti a giudici di merito –, tenuto conto del principio in

dubio pro duriore [che comporta che

un decreto di abbandono non possa essere pronunciato se non quando appaia

chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento

non sono date (decisione TF decisione TF 7B_238/2022 del 10.9.2024 consid.

4.3.3.)], al procuratore pubblico è

ordinato (decisioni TF 6B_870/2013 del 27.2.2014 consid. 2.3.; 1B_480/2012 del

6.3.2013

consid. 4./5.) di procedere con la promozione dell’accusa a carico di PI

3.

per rissa ed eventuali altri reati, spettando al giudice di merito determinarsi

su quanto occorso la notte del 23.6.2024.

9.

I

reclami sono accolti. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato

della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà ai reclamanti un’adeguata

indennità. In considerazione della riapertura del procedimento penale,

l’autorità competente per la tassazione della nota inerente a PI 3 terrà conto

dei procedimenti davanti a questa Corte (inc. 60.2025.350/351).

B. reclami

3/6.10.2025 di RE 1 (inc. 60.2025.342) e 3/6.10.2025 di PI 1 (inc. 60.2025.343)

contro il decreto 22.9.2025 del procuratore pubblico con cui ha disgiunto il

procedimento a carico di RE 1 e PI 1 dal procedimento nei confronti di PI 3 e PI

2.

10.

10.1.

I

gravami, inoltrati in data 3.10.2025 contro la pronuncia 22.9.2025 del

magistrato inquirente, sono tempestivi (perché

introdotti nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1

CPP) e anche proponibili (BSK StPO – P.

GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393

CPP n. 16).

10.2

RE

1.

e PI 1, imputati nel procedimento, hanno un interesse giuridicamente protetto

giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP che venga esaminato se il decreto di disgiunzione,

che li riguarda direttamente, sia lesivo del principio dell’unità della

procedura secondo gli art. 29 s. CPP, che tutelano anche i diritti della

difesa.

10.3

Le

esigenze di forma e motivazione dei reclami sono rispettate.

Le

impugnative sono, in queste circostanze, ricevibili in ordine.

11.

11.1.

Giusta

l’art. 29 cpv. 1 CPP più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se:

a. sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure b. vi è correità o

partecipazione. Per motivi sostanziali, in applicazione dell’art. 30 CPP, il

pubblico ministero e il giudice possono disgiungere oppure riunire i

procedimenti penali.

11.2

Il

principio dell’unità della procedura disciplinato all’art. 29 CPP caratterizza

il diritto procedurale e materiale [art. 49 CP] (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.;

decisione TF 1B_339/2016 del 17.11.2016 consid. 2.3.; ZK StPO – S. SCHLEGEL,

op. cit., art. 29 CPP n. 1; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op.

cit., art. 29 CPP n. 1), mira ad evitare giudizi contraddittori

[nell’accertamento dei fatti, nell’apprezzamento giuridico e/o nella

commisurazione della pena (DTF 138 IV 29 consid. 3.2.; decisione TF 6B_702/2023

del 13.5.2024 consid. 4.1.; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 29 CPP n. 1)]

garantendo parità di trattamento e fairness e serve l’economia

processuale (decisione TF 6B_702/2023 del 13.5.2024 consid. 4.1.; StPO

Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 29 CPP n. 1).

Il principio concerne il perseguimento e il giudizio:

per la congiunzione è sufficiente che una persona sia indiziata, incolpata o

accusata (BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 29 CPP n. 5).

La decisione interessante la disgiunzione dei

procedimenti – che deve essere l’eccezione (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.;

sentenza TF 6B_702/2023 del 13.5.2024 consid. 4.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO,

op. cit., art. 30 CPP n. 1/3; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n.

6), solo se sono dati motivi sostanziali oggettivi (BSK StPO – U. BARTETZKO,

op. cit., art. 30 CPP n. 3) che si riferiscono alle caratteristiche del

procedimento, dell’autore o dei fatti, non ad aspetti meramente organizzativi

da parte delle autorità penali (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF

6B_467/2019 del 19.7.2019 consid. 5.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art.

30.

CPP n. 4a) – deve tenere in considerazione, segnatamente, la salvaguardia

dei diritti della difesa e, nello stesso tempo, il principio dell’economia

processuale (BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4). Una simile

decisione serve alla celerità del procedimento, ossia ad evitare ritardi

(decisione TF 6B_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.2.).

Costituiscono

motivi sostanziali secondo l’art. 30 CPP, per esempio, (nel caso di

disgiunzione di procedimenti penali) l’imminente prescrizione di singoli reati

(DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 6B_688/2019 del 26.9.2019

consid.1.2.1.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto

processuale penale, in FF 2006 p. 1048; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art.

30.

CPP n. 4a; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 4; StPO

Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2), la

violazione del principio di celerità (decisione TF 1B_232/2016 del 14.7.2016

consid. 4.), l’arresto di un correo nell’imminenza del giudizio degli altri

partecipanti (decisione TF 1B_92/2020 del 4.9.2020 consid. 4.2.), le difficoltà

legate al gran numero di correi, dei quali alcuni sono introvabili (decisione

TF 1B_428/2018 del 7.11.2018 consid. 3.2.), la perdurante irraggiungibilità di

singoli coimputati (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 6B_688/2019 del

26.9.2019

consid.1.2.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4a;

ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – D.

JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2), l’introduzione di una lunga

procedura di estradizione (decisione TF 1B_428/2018 del 7.11.2018 consid. 3.2.;

BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 3) oppure (nell’ipotesi di

congiunzione di procedimenti penali) l’esistenza di uno stretto legame

oggettivo tra i diversi reati ipotizzati, per esempio se gli imputati si accusano

a vicenda di reati commessi nel medesimo complesso di fatti (DTF 138 IV 29

consid. 5.5.; decisione TF 1B_121/2021 del 10.11.2021 consid. 4.1.; messaggio

21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF

2006.

p. 1048).

La

decisione sull’attuazione della procedura abbreviata può essere motivo, secondo

le circostanze, di disgiunzione del procedimento (sentenza TF 1B_187/2015 del

6.10.2015

consid. 2.8.).

Se

i reati ipotizzati commessi da più agenti sono strettamente connessi sotto il

profilo dei fatti, la disgiunzione non deve essere ammessa facilmente. Ciò

vale, in particolare, in caso di partecipazione, quando la portata e le

circostanze di quest’ultima sono reciprocamente contestate dai coimputati e

sussiste il rischio che uno dei partecipanti intenda attribuire la colpa agli

altri: c’è infatti il pericolo di decisioni contraddittorie in merito

all’accertamento dei fatti, all’apprezzamento giuridico e/o alla commisurazione

della pena [DTF 134 IV 328

consid. 3.3.; 116 Ia 305 consid. 4b); decisione

TF 6B_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.1.].

Ai

presupposti di legge giusta gli art. 29 s. CPP devono essere applicati criteri

severi perché la conduzione disgiunta di procedimenti nei confronti di presunti

correi e compartecipi determina una rilevante restrizione processuale dei

diritti di parte (decisione TF 6B_1030/2015 del 13.1.2017 consid. 2.3.1.; ZK

StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 8; StPO Praxiskommentar – D.

JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2). Un imputato non ha infatti

veste di parte in un procedimento disgiunto: egli non ha quindi diritto di

partecipare all’interrogatorio di un coimputato in altro procedimento e

all’assunzione delle prove (art. 147 CPP) [decisione TF 6B_590/2023 del

20.9.2023

consid. 1.1.3.].

12.

12.1.

Con

pronuncia 22.9.2025 il procuratore pubblico, per i fatti di cui all’inc. MP 2024.5647, ha disgiunto il

procedimento promosso a carico di RE 1 e PI 1 dal procedimento nei confronti di

PI 2 e PI 3 in considerazione, sostanzialmente, della diversa gravità dei reati

imputati loro rispettivamente del deferimento davanti a Corti differenti e, per

PI 3, dell’abbandono del procedimento penale. Per il magistrato inquirente, il caso in esame non presentava il rischio di

decisioni contraddittorie, ritenuto che non c’erano chiamate in causa

reciproche o posizioni contrapposte per i reati imputati a PI 2.

12.2

RE

1.

e PI 1 contestano il decreto.

12.3

Con

atto di accusa 212/2025 del 22.9.2025 il magistrato inquirente ha promosso

l’accusa davanti alla Corte delle assise criminali nei confronti di RE 1 e PI 1

in correità siccome accusati di tentato omicidio intenzionale sub. lesioni

gravi sub. tentate lesioni gravi, rissa, omissione di soccorso [sub. al reato

di tentato omicidio intenzionale] (a danno di PI 3) e nei confronti di PI 1 singolarmente

siccome accusato di lesioni semplici (a danno di PI 2). Il procedimento è sub

iudice.

Il

23.9.2025, con decreto di accusa 5454/2025, il magistrato inquirente ha posto PI

2.

in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di

rissa, danneggiamento ed ingiuria. Con decreto 1700/2025 del 23.9.2025 il

procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento a favore di PI 3 per

lesioni semplici, rissa, ingiuria e danneggiamento.

I

fatti oggetto delle varie decisioni si riferiscono tutti a quanto occorso nella

notte del 23.6.2024 presso l’autosilo __________, ovvero scaturiscono tutti dagli

avvenimenti avvenuti quella notte.

In

considerazione della strettissima connessione dei fatti tra di loro, anche se

il coinvolgimento di PI 2 e PI 3 è stato dal profilo del risultato a danno di RE

1.

e PI 1 di portata inferiore rispetto ai danni asseritamente cagionati in

particolare a pregiudizio di PI 3 da parte di questi ultimi, non si può

concludere che il ruolo nei fatti di PI 2 e PI 3 abbia poco rilievo. Tutti

hanno avuto un ruolo attivo, tanto è vero che per tutti è ipotizzato il reato

di rissa. Posizione attiva che peraltro ben risulta dalla lettura della

promozione dell’accusa e del decreto di accusa.

Di

modo che, al fine di determinare cosa sia occorso ed i ruoli di ogni

protagonista, si impone l’annullamento del decreto 22.9.2025 con rinvio degli

atti al pubblico ministero per i suoi incombenti e per quanto di sua

competenza.

13.

I

reclami sono accolti. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato

della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà ai reclamanti, vincenti,

un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 2 CPP).

C. reclamo

3/6.10.2025 di PI 1 (inc. 60.2025.344) contro il decreto 22.9.2025 del

procuratore pubblico con cui ha

respinto la sua istanza 25.8.2025 tendente, anche, all’estromissione degli atti

redatti dall’Istituto di medicina legale

14.

14.1.

Il

gravame 3.10.2025 contro la predetta decisione è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1

CPP) e, concernendo esso l’acquisizione, ovvero la non estromissione, di un

mezzo di prova asseritamente inutilizzabile, di principio anche proponibile

(DTF 143 IV 475 consid. 2.).

Per

quanto concerne la proponibilità del gravame, si può aggiungere che questa

Corte – che non può e non deve esprimersi sulla colpevolezza o sulla non

colpevolezza di un imputato, compito che incombe, segnatamente, al tribunale di

primo grado (art. 19 cpv. 1 CPP) – non può, di regola, occuparsi di prove, come

indicato esplicitamente da alcune disposizioni di legge, per esempio dagli art.

318.

cpv. 3 e 394 lit. b CPP, che prevedono che il reclamo è inammissibile

contro la reiezione da parte, in particolare, del procuratore pubblico di

istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico

davanti al tribunale di primo grado. E questo per evitare ritardi procedurali

(che potrebbero ledere l’imperativo di celerità ai sensi dell’art. 5 CPP) e

perché ben difficilmente un’autorità non ancora investita di una causa può in

tempo utile farsi un quadro sufficiente del caso per controllare la correttezza

della valutazione anticipata delle prove effettuata dal pubblico ministero

(messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale

penale, in FF 2006 p. 1174).

La

Corte dei reclami penali, in materia di prove, deve – al contrario – limitarsi

a trattare questioni di carattere soltanto procedurale.

La

censura inerente alle modalità di assunzione di una perizia, segnatamente con

riferimento alla procedura, rientra manifestamente tra le questioni procedurali

esaminabili da questa Corte.

Si

tratta infatti di problematica che non attiene alla valutazione delle

risultanze della prova, ma di tema riguardante una determinata scelta

procedurale, impugnabile a questa Corte.

14.2

Il

reclamante, imputato ex art. 104 cpv. 1 lit. a CPP, è legittimato giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP all’impugnativa avendo un interesse giuridicamente protetto

all’estromissione dagli atti dei contestati referti siccome direttamente

toccato dal fatto che essi sono all’incarto: si trova infatti confrontato con

prove che a suo giudizio sarebbero inutilizzabili e che, se utilizzate,

avrebbero un effetto diretto sulla sua posizione giuridica (DTF 143 IV 475

consid. 2.9.).

14.3

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa

è pertanto, in queste circostanze, ricevibile.

15.

15.1.

Giusta

l’art. 139 cpv. 1 CPP per l’accertamento della verità le autorità penali si

avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze

scientifiche e l’esperienza. Questa norma concretizza i principi della libera

valutazione delle prove ex art. 10 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_82/2018 del

25.9.2018

consid. 1.2.2.) e della verità materiale ex art. 6 cpv. 1 CPP (le

autorità penali, per il postulato inquisitorio, accertano d’ufficio tutti i

fatti rilevanti per il giudizio, riguardo al reato e all’imputato) [decisione

TF 6B_789/2019 del 12.8.2020 consid. 2.3.] (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op.

cit., art. 139 CPP n. 1).

Le

autorità penali valutano liberamente le prove secondo il convincimento che

traggono dall’intero procedimento: devono apprezzare le prove – che non sono

limitate da un numerus clausus (decisione TF 6B_393/2022 del 17.5.2022

consid. 3.2.3.; messaggio

21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF

2006.

p. 1088; BSK StPO – S. GLESS, op.

cit., art. 139 CPP n. 14; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 139 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N.

SCHMID, op. cit., art. 139 CPP n. 1) –

fondandosi non su regole probatorie prestabilite e fisse, ma sul convincimento

che si sono personalmente fatte sul caso in base alle prove assunte (messaggio

21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF

2006.

p. 1039; decisione TF 6B_157/2011 del 20.9.2011 consid. 1.2.). Da questo

sistema del libero apprezzamento delle prove scaturisce l’assenza di una

gerarchia dei mezzi di prova (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 10 CPP n.

27; StPO Praxiskommentar – D.

JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 10 CPP n. 4 s.).

15.2

15.2.1

Ai

sensi dell’art. 141 cpv. 1 CPP le prove raccolte in violazione dell’art. 140

CPP (disposizione che disciplina i metodi probatori vietati) non possono essere

utilizzate in alcun caso; ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore

del CPP medesimo.

Le

prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito oppure in

violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere

utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce

su gravi reati (art. 141 cpv. 2 CPP).

Secondo

l’art. 141 cpv. 3 CPP le norme che definiscono le condizioni di validità devono

essere distinte dalle semplici prescrizioni d’ordine, la cui violazione non

incide sull’utilizzabilità delle prove.

Le

prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo i cpv. 1/2 possono

essere utilizzate solo se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza

l’assunzione delle prime prove (art. 141 cpv. 4 CPP).

I

documenti e le registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal

fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il

procedimento penale è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi

eliminati (art. 141 cpv. 5 CPP).

15.2.2

Secondo

la giurisprudenza la decisione definitiva sull’utilizzabilità delle prove

giusta gli art. 140 s. CPP spetta di principio, nella decisione finale, al

giudice di merito (art. 339 cpv. 2 lit. d CPP) [dal quale ci si può attendere

che sia in grado di distinguere le prove inutilizzabili da quelle utilizzabili

e di fondarsi esclusivamente su queste ultime al momento dell’apprezzamento

(DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1.; decisione TF 7B_25/2024 del 27.11.2024 consid.

1.2.2.)]. A meno che la legge preveda esplicitamente che gli atti siano

immediatamente restituiti o distrutti (per esempio ex art. 248 cpv. 3, 271 cpv.

3, 277 cpv. 1, 289 cpv. 6 CPP) oppure qualora, in base alla legge (DTF 144 IV

127.

consid. 1.3.3.) o alle circostanze del caso concreto, si evinca senz’altro

l’illegalità del mezzo di prova (DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1.; decisione TF

7B_25/2024 del 27.11.2024 consid. 1.2.2.). Simili circostanze possono essere

ammesse soltanto se l’interessato fa valere un interesse giuridicamente

protetto particolarmente importante all’immediata constatazione

dell’inutilizzabilità delle prove (DTF 141 IV 284 consid. 2.3.; decisione TF

1B_29/2019 del 2.8.2019 consid. 2.4.). In questo caso la giurisdizione di

reclamo può decidere già nella procedura preliminare sull’utilizzabilità dei

mezzi di prova e sulla loro estromissione dagli atti se la non utilizzabilità

delle prove può essere determinata chiaramente (DTF 143 IV 475 consid. 2.7.).

16.

16.1.

Il

pubblico ministero e il giudice fanno capo a uno o più periti quando non

dispongono delle conoscenze e capacità speciali necessarie per accertare o per

giudicare un fatto (art. 182 CPP).

Qualora

siano adempiute le circostanze indicate dalla norma, essi devono quindi

interpellare un perito (decisione TF 6B_488/2016 del 5.9.2016 consid. 3.4.2.;

messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale,

in FF 2006 p. 1115; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 7; ZK StPO –

A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 28; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH /

N. SCHMID, op. cit., art. 182 CPP n. 3).

16.2

Il

perito, riconosciuto “altro partecipante al procedimento” giusta l’art.

105.

cpv. 1 lit. e CPP, è la persona (fisica) che interviene nel procedimento

penale in ragione della sua qualità di tecnico in uno specifico campo

(decisione TF 6B_1060/2019 del 15.1.2020 consid. 2.3.3.; BSK StPO – H. KÜFFER,

op. cit., art. 105 CPP n. 22; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n.

1; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 182 CPP n.

1). Il suo ruolo è – di fatto – quello di un “ausiliario” delle autorità

penali nella scoperta della verità materiale nel procedimento (BSK StPO – H.

KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 24; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182

CPP n. 2; D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, 4. ed., n. 934). E’ invero “Entscheidungsgehilfe”

delle autorità penali (decisione TF 6B_1060/2019 del 15.1.2020 consid. 2.3.3.).

16.3

Giusta

l’art. 183 cpv. 1 CPP può essere nominata perito la persona fisica che

nell’ambito specifico dispone delle necessarie conoscenze e capacità speciali.

La legge impone dunque esplicitamente il requisito di necessarie conoscenze e

capacità speciali.

L’autorità

di nomina [chi dirige il procedimento (art. 184 cpv. 1 / 61 CPP)] deve

accertare che il perito abbia le competenze dovute per assolvere al mandato

(StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 183 CPP n. 2). Le

indispensabili capacità specialistiche che deve possedere un perito non si

determinano in astratto, ma in base alle domande concrete a cui deve rispondere

(BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 6/13; ZK StPO – A. DONATSCH, op.

cit., art. 183 CPP n. 2): questioni di uno specifico ambito medico devono

pertanto essere poste al medico specialista, non al medico generalista (BSK

StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 13). Non sono necessari diplomi

oppure certificazioni attestanti le specifiche competenze (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP

n. 7; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit.,

art. 183 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit.,

art. 183 CPP n. 2).

16.4

Il

diritto di essere sentite delle parti, concretizzato dall’art. 184 cpv. 3 CPP

(“Chi dirige il procedimento offre previamente alle parti l’opportunità di

esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali e di fare proprie

proposte.”), permette loro di identificare motivi di ricusazione (DTF 148 IV 22 consid. 5.5.2.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op.

cit., art. 184 CPP n. 13). Questa

norma è la diretta conseguenza del diritto delle parti di essere sentite (art.

107.

cpv. 1 lit. d CPP) [DTF 148 IV 22 consid. 5.5.2.].

Il

diritto delle parti di essere interpellate riguarda pure i quesiti peritali (D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, op. cit., n. 940), che devono essere formulati in modo

preciso (art. 184 cpv. 2 lit. c CPP) [BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 184

CPP n. 14]. Idealmente la

consultazione delle parti deve consentire di raggiungere una convergenza sulla

scelta del perito e sulla formulazione dei quesiti, restando tuttavia la

decisione di competenza della direzione del procedimento (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 184 CPP n. 24; ZK

StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 36; StPO Praxiskommentar – D.

JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 184 CPP n. 13). Le parti devono, di regola, sempre essere

consultate, anche nel caso di perizie semplici o usuali o se si fa capo a

periti permanenti o, anche, ufficiali (DTF 148 IV 22 consid. 5.4.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op.

cit., art. 184 CPP n. 14).

16.5

La

perizia può avere una portata straordinaria, secondo le circostanze addirittura

risolutiva, per il giudizio (decisione TF 6B_299/2007 dell’11.10.2007 consid.

5.1.1.): non raramente è il solo mezzo di prova su un punto importante, per cui

– stante la sua rilevanza per l’esito processuale – i requisiti che deve

soddisfare un perito sono notevoli. Questi è infatti chiamato ad esprimersi in

un ambito in cui le autorità penali difettano di conoscenze e capacità speciali

(BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 4). Il referto peritale ha

invero una “verfahrensentscheidende Bedeutung”, ossia un significato

determinante per il procedimento penale (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182

CPP n. 1).

La

perizia soggiace, come ogni altra prova, al libero apprezzamento (art. 10 cpv.

2.

CPP) [DTF 141 IV 369 consid.

6.1.; decisione TF 7B_368/2023 del

18.4.2024

consid. 2.3.2.; BSK

StPO – M. HEER, op. cit., art. 189 CPP n. 1; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit.,

art. 189 CPP n. 21]. Il referto deve

essere posto alla base di una decisione unicamente se convince l’autorità

giudicante (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 189

CPP n. 5). Anche se il giudice non è vincolato alla perizia, non può

discostarsene senza validi motivi, sostituendosi al perito senza averne le

competenze (decisione TF 6B_817/2021 del 30.3.2022 consid. 2.2.1.; D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 954).

16.6

L’importante

funzione del perito è comprovata anche dal fatto che la garanzia procedurale

dell’indipendenza giusta gli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 1 CEDU – nelle

cause giudiziarie ognuno ha diritto di essere giudicato da un tribunale fondato

sulla legge, competente nel merito, indipendente ed imparziale – sia

applicabile pure al perito (decisione TF 6B_435/2019 del 27.5.2019 consid.

2.2.).

17.

17.1.

Si

è detto che con gravame 3/6.10.2025 PI 1 domanda che, in accoglimento

dell’impugnativa, il decreto in tema di perizia giudiziaria / estromissione di

atti sia annullato, che le perizie dell’Istituto di medicina legale 18.12.2024

e 22.7.2025 siano annullate con estromissione dall’incarto e che gli atti siano

rinviati al procuratore pubblico per designazione di un nuovo perito.

17.2

Con

decreto 24.6.2024 (AI 4) il magistrato inquirente ha incaricato il medico

legale dell’Istituto di medicina legale di verificare lo stato fisico, la

presenza di eventuali lesioni, l’epoca della loro insorgenza, la loro natura e

ogni altra utile informazione inerente a PI 3. Ha reso attento del tenore

dell’art. 307 CP. Ha allegato il tenore degli art. 56, 182-191, 251 e 393-397

CPP e 307 CP.

Il

testo del citato decreto non contiene ulteriori indicazioni.

Il

18.12.2024

(AI 63) l’Istituto di medicina legale (dr. med. __________, dr. med.

__________ e dr. med. __________) ha reso il referto, intitolato “rapporto

di visita e parere medico legale”.

17.3

Tra

le prove a disposizione delle autorità penali inquirenti e giudicanti vi è la

perizia in applicazione degli art. 182 ss. CPP.

Si tratta dell’unica forma possibile prevista

dal CPP in relazione all’attività del perito (inc. CRP 60.2012.487 del 5.2.2013

consid. 5.), quale persona che interviene

nel procedimento in ragione della sua qualità di tecnico in uno specifico campo.

Il

principio “del rigore formale” ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CPP, che

garantisce la legalità e la “fairness” del procedimento, impone infatti

che il procedimento sia svolto soltanto secondo le formalità previste dalla

legge (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 2 CPP n. 7 ss.), e questo anche per

quanto concerne l’assunzione delle prove (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art.

2.

CPP n. 14).

Determinante,

a prescindere dalla denominazione data alla relazione (“parere” o “perizia”),

è comunque la sostanza del referto: se è redatto da persona che interviene in

virtù delle sue specialistiche conoscenze

in uno specifico campo, si tratta di perizia.

Ora,

il pubblico ministero si è rivolto all’Istituto di medicina legale perché non

disponeva delle conoscenze e capacità speciali necessarie per procedere agli

accertamenti su PI 3.

In

dette circostanze, vista la chiara natura peritale dell’accertamento, il

magistrato inquirente avrebbe dovuto nominare formalmente il perito, come

prevede l’art. 182 CPP, norma imperativa (ZK

StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 19/28; StPO Praxiskommentar – D.

JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 182 CPP n. 3), seguendo la procedura giusta gli art. 182 ss. CPP,

che comprendeva l’avvertimento al perito circa le conseguenze penali di una

falsa perizia giusta l’art. 307 CP (art. 184 cpv. 2 lit. f CPP), la cui

omissione rende – di principio – la perizia inutilizzabile (DTF 141 IV 423

consid. 3.3.; BSK StPO – M. HEER, op.

cit., art. 184 CPP n. 19a; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 31

ss.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 184 CPP n.

12)], ed il diritto di essere

sentite delle parti giusta l’art. 184 cpv. 3 CPP (DTF 148 IV 22 consid. 5.4.).

Si

rileva peraltro che il Decreto esecutivo concernente l’Istituto di medicina

legale prevede che la nomina dei periti e l’assegnazione dei mandati avvengano

secondo il CPP (art. 1 cpv. 3 del Decreto).

Disposizioni

che nel caso concreto sono state soltanto parzialmente ossequiate. Il

magistrato inquirente ha citato l’art. 307 CP ed ha allegato il tenore degli

art. 56, 182-191, 251 e 393-397 CPP e 307

CP. Non ha nondimeno formalmente nominato il perito seguendo la procedura come

prevista dagli art. 182 ss. CPP.

17.4

Si

pone dunque la questione a sapere quali effetti la violazione ha

sull’utilizzabilità del “rapporto di visita e parere medico legale”.

Trattandosi,

come detto, di una perizia in applicazione degli art. 182 ss. CPP, il

procuratore pubblico deve dare alle parti occasione di esprimersi in merito al

perito ed ai quesiti e di fare proprie proposte giusta l’art. 184 cpv. 3 CPP,

che concretizza il diritto di essere sentite delle parti (DTF 148 IV 22 consid.

5.5.2.).

Ora,

al momento in cui è stato conferito il mandato in data 24.6.2024, sfociato nel

rapporto 18.12.2024, PI 1 non si era ancora annunciato al Ministero pubblico.

Lo ha fatto soltanto il 17.3.2025, tramite l’allora suo difensore (AI 64).

In

ogni caso, anche un’eventuale violazione dell’art. 184 cpv. 3 CPP può essere

sanata, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 148 IV 22 consid.

5.5.2.; 144 IV 69 consid. 2.5.; decisione TF 6B_103/2023 del 31.7.2023 consid.

4.3.), accordando a posteriori la possibilità di consultare il mandato

peritale e la perizia. Ciò che è avvenuto il 5.5.2025, quando il legale di PI 1

ha avuto accesso agli atti da 1 a 97 (AI 98), tra cui detti atti.

In

queste circostanze, ritenuto peraltro che il diritto di essere interpellate

giusta l’art. 184 cpv. 3 CPP non dà alle parti il diritto a che sia designato

un determinato perito oppure a che siano posti specifici quesiti (DTF 148 IV 22

consid. 5.5.2.; decisione TF 7B_60/2024 del 29.7.2024 consid. 3.2.1.), non si

giustifica l’estromissione dagli atti del “rapporto di visita e parere

medico legale”.

La

stessa conclusione vale evidentemente anche per il rapporto 22.7.2025 (AI 202),

trasmesso alle parti il 28.7.2025 (AI 207).

Spetterà

alla Corte di merito valutare il valore probatorio dei citati rapporti e, se

del caso, designare un perito giudiziario per accertare o giudicare i fatti

oggetto della promozione dell’accusa.

18.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del

reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Gli inc. 60.2025.342, 60.2025.343, 60.2025.344,

60.2025.350 e 60.2025.351 sono congiunti nel giudizio.

2. 2.1.

I

reclami 6/8.10.2025 di PI 1 (inc. 60.2025.350) e 8/10.10.2025 di RE 1 (inc.

60.2025.351) sono accolti.

§ Il

decreto di abbandono 1700/2025 del 23.9.2025 del procuratore pubblico Luca Losa

è annullato.

§§ Gli

atti dell’inc. ABB 1700/2025 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi

incombenti.

2.2.

Lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà CHF 800.-- (ottocento) ciascuno

a RE 1, __________, ed a PI 1, __________.

3. 3.1.

I

reclami 3/6.10.2025 di RE 1 (inc. 60.2025.342) e 3/6.10.2025 di PI 1 (inc.

60.2025.343) sono accolti.

§ Il

decreto di disgiunzione 22.9.2025 del procuratore pubblico Luca Losa è

annullato.

§§ Gli

atti sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti e per quanto di sua competenza.

3.2.

Lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà CHF 800.-- (ottocento)

ciascuno a RE 1, __________, ed a PI 1, __________.

4. 4.1.

Il

reclamo 3/6.10.2025 di PI 1 (inc. 60.2025.344) è respinto.

4.2.

La

tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi

CHF 1'100.-- (millecento), sono poste a carico di PI 1, __________.

5. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

6. Intimazione:

Per

conoscenza:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera