60.2025.342
Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico. autore duramente colpito. reclamo dell'imputato contro il decreto di disgiunzione. reclamo dell'imputato contro il decreto che ha respinto l'istanza di estromissione del rapporto medico legale
3 dicembre 2025Italiano53 min
occorso la notte del 23.6.2024 all’interno dell’autosilo __________, __________,
Source ti.ch
Incarto n.
60.2025.342
60.2025.343
60.2025.344
60.2025.350
60.2025.351
Lugano
3 dicembre 2025/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada
sedente per statuire sui reclami 3/6.10.2025 (inc.
60.2025.342), 3/6.10.2025 (inc. 60.2025.343),
3/6.10.2025 (inc. 60.2025.344), 6/8.10.2025 (inc.
60.2025.350) e 8/10.10.2025 (inc. 60.2025.351) presentati
da
RE 1, ,
patr. da: avv. PR 5, ,
(inc. 60.2025.342/351)
e
PI 1, ,
patr. da: avv. PR 2, ,
(inc. 60.2025.343/344/350)
contro
il decreto 22.9.2025 del procuratore pubblico Luca
Losa con cui, per i fatti di cui all’inc. MP 2024.5647, ha disgiunto il
procedimento a loro carico dal procedimento a carico di PI 2, __________ (patr.
da: avv. PR 3, __________), e PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 4, __________)
[inc. 60.2025.342/343];
il decreto 22.9.2025 del pubblico ministero con cui,
nel procedimento penale inc. MP 2024.5647, ha respinto l’istanza 25.8.2025 di
PI 1 tendente, anche, all’estromissione dall’incarto degli atti redatti
dall’Istituto di medicina legale (inc.
60.2025.344);
e
il decreto di abbandono 1700/2025 del 23.9.2025 del
magistrato inquirente, per i fatti di cui all’inc. MP 2024.5647, emanato a
favore di PI 3
per i reati di lesioni semplici, rissa, danneggiamento
e ingiuria (inc. 60.2025.350/351);
richiamate le osservazioni 21/22.10.2025
(inc. 60.2025.342/343/344), 10/11.10.2025 (dupliche) [inc. 60.2025.343/344] e
20/21.10.2025 (inc. 60.2025.350/351) del pubblico ministero – che ha postulato la
reiezione dei gravami –, 20/21.10.2025, 22/23.10.2025 e 10/11.11.2025 (dupliche)
[inc. 60.2025.350/351] di PI 3 – che ha chiesto il non accoglimento dei reclami
– e 3.11.2025 (repliche) [inc. 60.2025.343/344/350] di PI 1 – che si è
confermato nelle sue argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Il
procedimento penale inc. MP 2024.5647 è stato promosso in seguito a quanto
occorso la notte del 23.6.2024 all’interno dell’autosilo __________, __________,
quando ci sarebbe stata una lite verbale sfociata in violenta colluttazione tra
RE 1 e PI 1, da una parte, e PI 2 e PI 3, dall’altra parte.
Il
magistrato inquirente ha ipotizzato nei confronti di ignoti, identificati in RE
1 e PI 1, i reati di tentato omicidio intenzionale, lesioni gravi sub. lesioni
semplici, omissione di soccorso, rissa, aggressione e infrazione alla legge
federale sulle armi.
b. In
data 24.6.2024 (AI 4), con ulteriori richieste 8.7.2024 (AI 27) e 17.12.2024
(AI 60), il procuratore pubblico ha incaricato il medico legale dell’Istituto
di medicina legale di esprimersi sullo stato fisico di PI 3. Il rapporto 18.12.2024
è stato acquisito (AI 63).
c. RE
1 e PI 1, arrestati in data 14.3.2025, sono stati estradati dall’Italia, dove
erano ritornati dopo i fatti, il 30.4.2025.
Entrambi
si trovano in stato di carcerazione.
d. RE
1 ha querelato PI 3 e PI 2 per i danni all’auto e per ingiurie. PI 1 ha sporto
querela per ingiurie e per una lesione asseritamente causata da PI 3.
Il
procedimento penale inc. MP 2024.5647 è dunque stato esteso a carico di PI 2 e PI
3 per i reati di danneggiamento, ingiuria, lesioni semplici e, d’ufficio, per
il reato di rissa.
e. Il
procuratore pubblico, in data 8.7.2025, ha chiesto al medico legale un
complemento al rapporto 18.12.2024 (AI 172).
PI
1, con scritti 11.7.2025 (AI 180) e 21.7.2025 (AI 195), ha domandato che
venisse annullata detta richiesta e che venisse garantito il diritto al
contraddittorio in merito alla formulazione dei quesiti. La sua istanza è stata
respinta il 23.7.2025 (AI 199).
Il
rapporto complementare 22.7.2025 è stato acquisito agli atti del procedimento (AI
202). Esso è stato trasmesso alle parti (AI 207).
PI
1, con scritto 7.8.2025 (AI 214), ha contestato il complemento ed ha chiesto di
porre quesiti di delucidazione / complemento.
Il
19.8.2025 è stato interrogato il medico legale __________ (AI 221).
Con
scritti 25.8.2025 (AI 224) e 9.9.2025 (AI 238) PI 1, contestando la procedura
adottata dal magistrato inquirente in merito al rapporto del medico legale, ha domandato
la nomina di un nuovo perito e l’estromissione dagli atti del complemento
peritale.
f. Con
decreto 12.9.2025 (AI 241) il procuratore pubblico ha comunicato l’imminente
chiusura dell’istruzione prospettando la promozione dell’accusa a carico di RE
1 e PI 1 e l’emanazione di un decreto di accusa a carico di PI 2 e di un decreto
di abbandono a favore di PI 3. Ha fissato un termine per presentare eventuali
istanze probatorie e, con riferimento a PI 3, di indennità per ingiusto
procedimento.
g. Con
istanza 19.9.2025 (AI 249) PI 1 ha domandato al pubblico ministero la nomina di
un nuovo perito giudiziario e l’estromissione dei rapporti redatti
dall’Istituto di medicina legale.
h. Con
decreto 22.9.2025 il magistrato inquirente ha respinto l’istanza presentata da PI
1 tendente alla nomina di un nuovo perito giudiziario ed all’estromissione
dall’incarto del procedimento penale degli atti resi dall’Istituto di medicina
legale.
Il
procuratore pubblico ha anzitutto indicato che l’istanza, per quanto diretta
alla nomina di un nuovo perito, era un’istanza probatoria riproponibile davanti
al giudice di merito, con la conseguenza che la decisione non era impugnabile
(art. 394 lit. b CPP).
L’istanza
di nomina di un nuovo perito era tardiva siccome introdotta soltanto in uno
stadio avanzato del procedimento. Nell’istanza non veniva in ogni caso
precisato su quali aspetti i referti agli atti contenessero errori che ne avrebbero
inficiato le conclusioni. Il diritto delle parti al contraddittorio era stato
garantito consentendo loro di porre quesiti di complemento e delucidazione. Non
si vedevano aspetti di natura formale che avrebbero potuto ostare
all’utilizzabilità dei referti a carico di PI 1.
Il
procuratore pubblico non comprendeva in che modo la sua telefonata al medico
legale – in cui gli aveva comunicato che gli imputati erano stati identificati,
arrestati ed interrogati e gli aveva chiesto se fosse stato possibile
effettuare un complemento peritale – avrebbe potuto influenzare il medico
legale nelle sue conclusioni. Non comprendeva inoltre la sorpresa di PI 1
nell’apprendere che i quesiti da lui posti al medico legale fossero stati
trasmessi a quest’ultimo ed in che modo tale trasmissione avrebbe potuto
influenzarlo. Nel merito dei referti non venivano formulate osservazioni. Essi
apparivano allestiti con scienza e coscienza. Erano perfettamente utilizzabili.
Non si giustificava l’allestimento di una nuova perizia medico-legale con
nomina di perito.
Ogni
pretesa violazione dei diritti della difesa sarebbe risultata comunque sanata
dalla delucidazione peritale. Anche se si volesse considerare che i referti fossero
stati acquisiti in violazione di norme che ne condizionavano la validità, essi
apparivano indispensabili per far luce su gravi reati (tentato omicidio sub.
lesioni gravi).
i. Con
decreto 22.9.2025 il procuratore pubblico, per
i fatti di cui all’inc. MP 2024.5647, ha
disposto la disgiunzione del procedimento
promosso a carico di RE 1 e PI 1 dal procedimento nei confronti di PI 2 e PI 3.
Il
magistrato inquirente ha indicato che, come si evinceva dalle immagini della
videosorveglianza acquisita agli atti, PI 1 aveva sferrato un pugno al volto di
PI 2. Dopo aver preso una mazza da baseball dalla sua auto, PI 1 aveva colpito PI
3. In seguito, la vettura di PI 1 e RE 1, sulla quale erano nel frattempo saliti,
era stata colpita con calci e pugni da PI 2 e PI 3. PI 1 e RE 1 erano scesi
dall’auto. RE 1 aveva colpito PI 3 alla testa con la mazza da baseball e, una
volta a terra, PI 1 gli aveva sferrato un calcio alla testa. In seguito PI 2
aveva rotto il lunotto posteriore della loro autovettura.
RE
1 e PI 1 dovevano rispondere di diversi reati di una certa gravità. La
fattispecie era stata sufficientemente chiarita ed i fatti erano generalmente
ammessi. Nei confronti dei predetti veniva emanato un atto di accusa per
tentato omicidio intenzionale, lesioni gravi, lesioni semplici, omissione di
soccorso, aggressione e rissa, con rinvio davanti alla Corte delle assise
criminali.
Ha
aggiunto che a carico di PI 2 veniva emanato un decreto di accusa, con rinvio
davanti al giudice della Pretura penale, ritenuta la sensibile differenza nei
reati ipotizzati. Il procedimento nei confronti di PI 2 doveva quindi essere
disgiunto, di modo da permettere l’emissione di un decreto di accusa per titolo
di rissa, danneggiamento ed ingiuria. In caso di opposizione, avrebbe potuto
essere congiunto dal giudice di merito. Il caso in esame non presentava il
rischio di decisioni contraddittorie, ritenuto che non c’erano chiamate in
causa reciproche oppure posizioni contrapposte per i reati imputati a PI 2.
Nei
confronti di PI 3 veniva emanato un decreto di abbandono perché non c’erano
sufficienti indizi di reato oppure c’erano motivi che permettevano di
prescindere dal rinvio a giudizio o dalla punizione (art. 54 CP). Occorreva di
conseguenza disgiungere il procedimento penale a carico di PI 3.
j. 1.
Con
atto di accusa 212/2025 del 22.9.2025 il magistrato inquirente ha promosso
l’accusa davanti alla Corte delle assise criminali nei confronti di RE 1 e PI 1
in correità siccome accusati di tentato omicidio intenzionale sub. lesioni
gravi sub. tentate lesioni gravi, rissa, omissione di soccorso [sub. al reato
di tentato omicidio intenzionale] (a danno di PI 3) e nei confronti di PI 1 singolarmente
siccome accusato di lesioni semplici (a danno di PI 2). Il procedimento è sub
iudice.
2.
Con
decreto di accusa 5454/2025 del 23.9.2025 il pubblico ministero ha posto PI 2
in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di
rissa, danneggiamento ed ingiuria ed ha proposto la sua condanna alla pena
pecuniaria di CHF 2'700.-- (novanta aliquote a CHF 30.--/aliquota), pena sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 300.--
ed al pagamento di tasse e spese.
PI
2, RE 1 e PI 1 si sono opposti al decreto. L’opposizione è pendente davanti al
magistrato inquirente.
3.
Con
decreto 1700/2025 del 23.9.2025 il procuratore pubblico ha abbandonato il
procedimento a favore di PI 3.
Il
magistrato inquirente ha anzitutto evidenziato che PI 3 non ricordava nulla di
quanto occorso il 23.6.2024.
L’istruttoria
aveva comunque consentito di stabilire come da parte di PI 2 e PI 3 fossero
stati proferiti insulti verso RE 1 e PI 1, ciò che avrebbe adempiuto il reato
di ingiuria. Nelle immagini della videosorveglianza si poteva vedere PI 3
colpire con pugni l’autoveicolo di RE 1. Nulla si sapeva però delle concrete
conseguenze dei pugni (con riferimento al reato di danneggiamento). Sul reato
di lesioni semplici a danno di PI 1, il procuratore pubblico ha indicato che le
lesioni asserite da quest’ultimo non erano state accertate in alcun certificato
medico. Un teste aveva detto di non aver visto ferite. Il procuratore pubblico ha
dato comunque atto che nelle immagini della videosorveglianza si poteva vedere
che PI 3, nella colluttazione, che assurgeva a rissa, non aveva certo un
comportamento passivo: aveva sferrato colpi in direzione di PI 1, che avrebbero
potuto aver causato lesioni.
Per
il pubblico ministero, dunque, sarebbero sembrati configurarsi seri e concreti
indizi di rissa ed ingiuria a carico di PI 3.
Occorreva
tuttavia considerare che PI 3, a differenza di PI 2 e degli altri partecipanti
alla rissa, aveva riportato lesioni che avevano comportato la sua sedazione
farmacologica sino al 28.6.2024, la sua degenza nel reparto di medicina
intensiva fino al 30.6.2024 e l’incapacità lavorativa fino al 19.7.2024.
Il
procuratore pubblico ha ritenuto applicabile l’art. 54 CP in considerazione
delle conseguenze patite da PI 3, in particolare dell’entità delle lesioni
subite a seguito dei fatti, del ricovero in cure intense e del lungo periodo di
incapacità lavorativa.
Di
modo che si giustificava l’abbandono del procedimento.
k. 1.
Con
gravame 3/6.10.2025 (inc. 60.2025.342) RE 1 postula che, in accoglimento
dell’impugnativa, il decreto di disgiunzione sia annullato con rinvio degli
atti al magistrato inquirente affinché proceda congiuntamente nei confronti dei
quattro imputati.
Il
reclamante adduce che nei fatti del 23.6.2024 sarebbero coinvolte
principalmente quattro persone: oltre a lui, PI 1, PI 2 e PI 3. Sostiene che,
secondo la giurisprudenza, una disgiunzione sarebbe possibile unicamente se si
fosse in presenza di ragioni oggettive; dovrebbe essere l’eccezione. Secondo il
procuratore pubblico, PI 2 e PI 3 avrebbero partecipato al reato di rissa, di
modo che dovrebbero essere giudicati in un unico procedimento. I reati
ipotizzati sarebbero strettamente connessi dal profilo dei fatti. Ci sarebbe il
rischio serio e concreto di decisioni contraddittorie. Qualora l’autorità, in
sede dibattimentale, vagliasse il reato di rissa nei confronti di RE 1 e PI 1,
ci sarebbe una chiara violazione del diritto di essere sentito. Il reclamante
avrebbe sempre descritto una versione dei fatti differente da quella ritenuta
dal magistrato inquirente. L’istruttoria avrebbe permesso di appurare che i
ruoli di PI 2 e PI 3 nei fatti sarebbero tutt’altro che ininfluenti e passivi.
L’alterco sarebbe iniziato a causa delle provocazioni di PI 2 e PI 3. I fatti
non sarebbero chiari. Le rispettive versioni sarebbero contestate.
2.
Con
gravame 3/6.10.2025 (inc. 60.2025.343) PI 1 chiede che, in accoglimento
dell’impugnativa, il decreto di disgiunzione sia annullato e gli atti siano
ritornati affinché il procuratore pubblico proceda congiuntamente nei confronti
degli imputati.
Il
reclamante, ricordato il diritto applicabile, afferma che il magistrato
inquirente avrebbe accertato rispettivamente fornito una descrizione dei fatti
del 23.6.2024 non corrispondente alla realtà ed alle riprese della
videosorveglianza. Il procuratore pubblico non avrebbe riportato che PI 2 e PI
3 avrebbero chiesto a RE 1 e PI 1 se avessero droga da dare loro, che PI 2 e PI
3 prima dei fatti avrebbero assunto stupefacenti ed alcool (per cui sarebbero
apparsi aggressivi e spavaldi), che più volte RE 1 e PI 1 avrebbero fatto segno
ai predetti di andare via (essi continuando invece a provocarli), che anche PI
2 e PI 3 avrebbero tirato colpi a RE 1 e PI 1, sebbene con minore efficacia a
causa del loro stato, e che PI 3, mentre avrebbe preso i colpi con la mazza da
baseball, sarebbe stato chino su PI 1, a terra, picchiandolo.
Quanto
esposto nel decreto non corrisponderebbe alla realtà e, in ogni caso, alle
dichiarazioni di PI 1. Non sarebbe vero che i fatti sarebbero generalmente
ammessi. Le versioni di PI 1 e di PI 2 divergerebbero su punti essenziali.
Si
imporrebbe quindi di non disgiungere i procedimenti. Il caso presenterebbe un
rilevante rischio di decisioni contraddittorie.
La
prova che i comportamenti dei quattro imputati sarebbero strettamente
contestuali e connessi, e che dunque sarebbe necessario giudicarli insieme, si
troverebbe nell’atto di accusa, in cui sarebbe previsto, pur in via
subordinata, il reato di rissa, nel decreto di accusa, in cui PI 2 sarebbe
condannato per rissa, e nel decreto di abbandono, in cui è abbandonato il reato
di rissa. Qualora il giudice davanti al quale sono stati deferiti RE 1 e PI 1
decidesse di valutare la loro condotta dal profilo della rissa, l’assenza degli
altri due imputati sarebbe inopportuna e lesiva del diritto di essere sentiti e
del principio della parità di trattamento.
l. Con
gravame 3/6.10.2025 (inc. 60.2025.344) PI 1 domanda che, in accoglimento
dell’impugnativa, il decreto in tema di perizia giudiziaria / estromissione di
atti sia annullato, che le perizie dell’Istituto di medicina legale 18.12.2024
e 22.7.2025 siano annullate con estromissione dall’incarto e che gli atti siano
rinviati al procuratore pubblico per designazione di nuovo perito.
PI
1, esposto il diritto applicabile, rimprovera al pubblico ministero di non aver
dato alle parti la possibilità di esprimersi sul referto peritale 18.12.2024
rispettivamente in data 8.7.2025 sul complemento peritale e di porre quesiti,
nonostante le parti fossero note. Rimprovera inoltre al magistrato inquirente
di aver procrastinato per mesi la decisione sulla richiesta di nominare un
nuovo perito, con l’unico scopo di deciderla giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, non
impugnabile. La richiesta di estromettere gli atti provenienti dal perito
sarebbe la conseguenza del fatto che essi sarebbero il risultato, in
particolare, della violazione delle norme in materia di validità della nomina
del perito e della redazione di una perizia.
m. 1.
Con
gravame 6/8.10.2025 (inc. 60.2025.350) PI 1 chiede che il decreto di abbandono
sia annullato e l’incarto sia rinviato al procuratore pubblico affinché
promuova l’accusa nei confronti di PI 3 per i reati di rissa, ingiuria e
lesioni semplici.
Il
reclamante, rammentati in particolare gli art. 8 CPP e 54 CP, adduce anzitutto
che non ci sarebbero i presupposti per giudicare separatamente i reati
ipotizzati e carico suo e di PI 3.
Contesta
che siano adempiuti i presupposti dell’art. 54 CP. Il magistrato inquirente non
avrebbe soppesato la gravità delle lesioni subite da PI 3 rispetto alla sua
condotta criminale. Non avrebbe neppure considerato che egli, con il suo agire,
avrebbe arrecato danni non soltanto a sé stesso, ma anche ai partecipanti alla
rissa nella quale sarebbe stato parte attiva. Non avrebbe soprattutto considerato
che il reato di rissa, contestato a tutti gli imputati, avrebbe bisogno per sua
natura di più partecipanti. Le condotte illecite sarebbero strettamente
connesse tra di loro in quanto compiute contestualmente e con danni reciproci.
Il
reclamante avrebbe diritto di vedere valutata da un tribunale la condotta di PI
3 per i reati di rissa ed ingiuria, per i quali – secondo il decreto di
abbandono – sarebbero dati seri indizi, e di lesioni semplici (escluso senza
particolari accertamenti).
Sarebbe
pacifico che l’unico reato commesso da PI 3 che si troverebbe in rapporto
inscindibile con le conseguenze da lui subite sarebbe la rissa (ed
eventualmente il reato di lesioni semplici), i reati di danneggiamento ed
ingiuria non essendo la causa diretta ed immediata di tali conseguenze.
Il
procuratore pubblico avrebbe accertato rispettivamente fornito una descrizione
dei fatti del 23.6.2024 non corrispondente alle riprese della videosorveglianza
ed alla documentazione medica agli atti.
Il
decreto di abbandono si baserebbe su alcuni assunti errati e non accertati in
modo esatto e completo: 1) agli atti non ci sarebbero accertamenti e
documentazione medica che attesterebbero che PI 3 non ricordi nulla; 2) la
sedazione farmacologica si sarebbe resa necessaria solo a causa del suo stato
di agitazione molto marcato, che avrebbe impedito la sua corretta presa a
carico, come risulterebbe dal rapporto medico 1.7.2024; 3) agli atti non ci
sarebbero accertamenti e documentazione medica che attesterebbero l’esistenza
di un nesso causale tra le lesioni descritte nel decreto di abbandono ed i
colpi dati da PI 1.
2.
Con
reclamo 8/10.10.2025 (inc. 60.2025.351) RE 1 postula che il decreto di
abbandono sia annullato con rinvio dell’incarto al procuratore pubblico
affinché promuova l’accusa nei confronti di PI 3 per rissa, ingiuria e lesioni
semplici.
RE
1 rileva che il magistrato inquirente riconoscerebbe che a carico di PI 3 ci
sono seri e concreti indizi della commissione dei reati di rissa e ingiuria.
Avrebbe tuttavia deciso di prescindere dal procedimento giusta l’art. 54 CP. I
requisiti di questa disposizione non sarebbero però adempiuti. L’entità delle
lesioni subite da PI 3 sarebbero tutt’altro che rilevanti. Gli sarebbero stati
apposti semplici punti di sutura. La sedazione farmacologica si sarebbe resa
necessaria non per l’entità delle lesioni, ma per l’abuso di alcool e THC che
gli avrebbe provocato un atteggiamento aggressivo, come risulterebbe dagli atti
medici. L’inabilità lavorativa sarebbe durata meno di un mese.
Secondo
il pubblico ministero tutti avrebbero preso parte al reato di rissa, di modo
che tutti dovrebbero essere giudicati in un unico procedimento penale. Ci
sarebbe un rischio serio e concreto di decisioni contraddittorie. I fatti non
sarebbero chiari.
Il
reclamante avrebbe sempre riferito una versione dei fatti che non coinciderebbe
con quella sostenuta dal procuratore pubblico. L’istruttoria avrebbe permesso
di appurare che i ruoli di PI 3 e PI 2 sarebbero tutt’altro che ininfluenti e
passivi. PI 2 avrebbe confermato le versioni di RE 1 e RE 1, ovvero di averli
insultati. Agli atti non ci sarebbe alcun atto attestante la presunta perdita
di memoria di PI 3.
n. Delle
ulteriori argomentazioni dei reclamanti e delle osservazioni si dirà, se
necessario per il giudizio, in corso di motivazione.
o. Il
dibattimento a carico di RE 1 e PI 1 è previsto per i giorni 11/12.12.2025
davanti alla Corte delle assise criminali.
in diritto
Considerandi
1.
Gli
inc. 60.2025.342, 60.2025.343, 60.2025.344, 60.2025.350 e 60.2025.351 sono
congiunti nel giudizio, ai sensi dell’art. 30 CPP, concernendo tutti i medesimi
fatti e le medesime questioni.
2.
Con
decreti 6.10.2025 ai gravami inc. 60.2025.342/343 non è stato concesso il
postulato effetto sospensivo in difetto di un danno irreparabile, ritenuto che
la sentenza di questa Corte sarebbe stata emanata prima del dibattimento
(11/12.12.2025).
3.
In
applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,
entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,
in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,
ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui
esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
4.
In
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 7B_54/2024 del 7.2.2025 consid. 2.2.1.).
L’interesse
giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente
sia personalmente, direttamente (DTF 145 IV 161 consid. 3.1.; 142 IV 82 consid.
2.3.2.; decisione TF 7B_51/2024 del 25.4.2024 consid. 2.2.1.) e (di principio:
decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, 3. ed.,
art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla
decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed.,
art. 382 CPP n. 2).
Un
mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP
(decisione TF 7B_54/2024 del 7.2.2025 consid. 2.2.1.).
A. reclami
6/8.10.2025 di PI 1 (inc. 60.2025.350) e 8/10.10.2025 di RE 1 (inc.
60.2025.351) contro il decreto di abbandono 1700/2025 del 23.9.2025 del
procuratore pubblico a favore di PI 3
5.
5.1.
Giusta
l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP)
può essere impugnato mediante reclamo.
5.2
I
gravami, inoltrati il 6.10.2025 (inc. 60.2025.350) e l’8.10.2025 (inc.
60.2025.351) contro il decreto di abbandono 1700/2025 del 23.9.2025 del
magistrato inquirente, notificato il 24.9.2025 rispettivamente il 30.9.2025,
sono tempestivi (siccome presentati nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 322
cpv. 2 CPP) e proponibili (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, op. cit., art.
322.
CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N.
LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op.
cit., art. 393 CPP n. 16).
5.3
RE
1.
e PI 1, accusatori privati nel procedimento, titolari dei beni giuridici
tutelati dall’art. 123 CP (BSK Strafrecht I – A. ROTH / A. BERKEMEIER, 4. ed., vor
art. 122 CP n. 6), dall’art. 133 CP (BSK Strafrecht I – S. MAEDER, op. cit.,
art. 133 CP n. 7) e dall’art. 177 CP (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 4. ed., vor
art. 173 CP n. 5 ss.), sono legittimati a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1
CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica o
all’annullamento del decreto emanato secondo l’art. 54 CP.
5.4
Le
esigenze di forma e motivazione dei reclami sono rispettate.
Le
impugnative sono, in queste circostanze, ricevibili in ordine.
6.
Il
reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di
sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa
(art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se (contrariamente al giudizio del
procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art.
319.
cpv. 1 lit. b CPP).
Si
ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7
cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può
essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve
fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo
senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del
reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado
circa altra conclusione che merita approfondimento.
7.
7.1.
Con
decreto 1700/2025 del 23.9.2025 il procuratore pubblico ha abbandonato il
procedimento e favore di PI 3. Pur ritenendo che si sarebbero potuti
configurare seri e concreti indizi di rissa ed ingiuria a carico di PI 3, il
magistrato inquirente ha applicato al caso l’art. 54 CP in considerazione delle
lesioni, che avevano comportato la sua sedazione farmacologica sino al
28.6.2024, la sua degenza nel reparto di medicina intensiva fino al 30.6.2024 e
l’incapacità lavorativa fino al 19.7.2024.
7.2
I
reclamanti contestano l’applicazione dell’art. 54 CP.
7.3
7.3.1
Giusta
l’art. 8 cpv. 1 CPP il pubblico ministero e il giudice prescindono dal
procedimento penale se il diritto federale lo prevede, segnatamente se sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 52-54 CP.
7.3.2
In
applicazione dell’art. 54 CP, se l’autore è stato così duramente colpito dalle
conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata,
l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio
o dalla punizione.
L’autore
è direttamente colpito dalle conseguenze del suo atto [negligente o
intenzionale (BSK Strafrecht I – F. RIKLIN, op. cit., art. 54 CP n. 42 s.)] se
ha subito lesioni fisiche o psichiche risultanti dalla commissione del reato
(DTF 137 IV 105 consid. 2.3.; decisione TF 6B_12/2024 del 20.11.2024 consid.
3.1.; BSK Strafrecht I – F. RIKLIN, op. cit., art. 54 CP n. 12 ss.; StGB
Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / S. KELLER, 4. ed., art. 54 CP n. 2).
Il
disposto è violato se non è applicato nel caso in cui una colpa lieve ha
cagionato conseguenze dirette molto pesanti per l’autore o se è applicato nel
caso in cui una colpa grave ha cagionato solo leggere conseguenze dirette per
l’autore medesimo (decisione TF 6B_12/2024 del 20.11.2024 consid. 3.1.; BSK
Strafrecht I – F. RIKLIN, op. cit., art. 54 CP n. 46; StGB Praxiskommentar – S.
TRECHSEL / M. PIETH / S. KELLER, op. cit., art. 54 CP n. 3].
Nel
contesto di questi estremi l’autorità che applica la disposizione deve decidere
analizzando in concreto le circostanze del caso; dispone di ampio potere di
apprezzamento sull’applicazione della norma (decisione TF 6B_12/2024 del
20.11.2024
consid. 3.1.).
L’autorità,
chiamata a verificare i presupposti dell’art. 54 CP, deve anzitutto determinare
la colpa dell’autore in applicazione dell’art. 47 CP, senza considerare le
conseguenze del reato per l’autore; deve poi rapportare la pena così stabilita
alle conseguenze da lui sofferte (decisione TF 6B_12/2024 del
20.11.2024
consid. 3.1.; BSK
Strafrecht I – F. RIKLIN, op. cit., art. 54 CP n. 39 ss.; StGB Praxiskommentar
– S. TRECHSEL / M. PIETH / S. KELLER, op. cit., art. 54 CP n. 3). Se questo esame mostra che l’autore è già stato
sufficientemente punito dalle conseguenze del suo gesto e che un’altra sanzione
non si giustifica più, l’autorità rinuncia al procedimento penale. Quando
un’esenzione completa dalla pena non entra in considerazione, essa deve essere
attenuata.
7.3.3
Il
diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost.
comprende segnatamente il diritto di esprimersi prima che una decisione sia
presa, il diritto di poter consultare gli atti e, ancora, il diritto di
ottenere dall’autorità una decisione motivata.
L’obbligo
di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno
spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre
dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della
pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza
superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 7B_182/2023 del
4.3.2024
consid. 6.2.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R.
SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2).
Anche
la decisione concernente l’applicazione dell’art. 54 CP deve essere motivata
(BSK Strafrecht I – F. RIKLIN, op. cit., art. 54 CP n. 66). L’autorità penale
deve dunque indicare i danni fisici o psichici sofferti dall’autore, porli in
connessione con il reato e determinare se è stato colpito così duramente che si
giustifica procedere secondo l’art. 54 CP (BSK Strafrecht I – F. RIKLIN, op.
cit., art. 54 CP n. 66). Deve pronunciarsi sulla colpa giusta l’art. 47 CP e
motivare i diversi aspetti che concorrono alla sua fissazione.
7.4
Dal
certificato medico 28.6.2024 di PI 3 dell’__________, __________ (AI 22),
risulta in particolare che “Durante tutta la degenza non si sono evidenziati
dei rischi per la vita con assoluta stabilità dei parametri vitali (…). Non si
sono palesati danni gravi a seguito dell’accaduto.” (p. 1).
Dalla
lettera di trasferimento 1.7.2024 dell’__________, __________ (allegato ad AI
26), si evince poi, tra l’altro, che “Agitato e poco collaborante, (PI 3)
riferisce abituale consumo di sostanze psicoattive. Si esegue alcolemia che
risulta a 2.13 g/L e Tox/screening positivo per tetracannabinoidi. (…) Visto
uno stato di agitazione molto marcato che impedisce la corretta presa a carico
del paziente si rende necessaria sedazione, (…) si impone il ricorso ad
intubazione orotracheale. (…) Al controllo radiologico il quadro non ha
carattere evolutivo, ragione per la quale viene da parte dello specialista
neurochirurgo confermata la attitudine conservativa con come unico ulteriore
procedere, una TC a 4 settimane. Alla sospensione della sedazione il Paziente
si presenta ancora con un grave quadro di agitazione psicomotoria non
convulsiva, (…), ragione per la quale si rende necessario riprendere e
proseguire la sedazione.” (p. 2).
Infine,
dal rapporto di cura finale 4.7.2024 dell’__________, __________ (allegato ad
AI 53), risulta, oltre alla diagnosi di “Trauma cranico da corpo contundente
in esiti di colluttazione (…)”, anche la diagnosi di “Intossicazione
acuta mista da etanolo e THC con agitazione psicomotoria (SAS 7)”, diagnosi
che – sempre secondo questo rapporto – aveva necessitato “di intubazione
oro-tracheale dal 23.06.2024 al 24.06.2024, (…), ricovero in cure intense dal
23.06.2024
al 30.06.2024.”
In
base a quanto emerge dai citati certificati, la sedazione farmacologia è quindi
da ricondurre all’uso di etanolo e THC, che ha provocato in PI 3 un importante
stato di agitazione. Non sembra dunque esserci un nesso tra i reati da lui
commessi, in particolare il reato di rissa, con tale sedazione rispettivamente con
la degenza fino al 30.6.2024 nel reparto di medicina intensiva. Dal suddetto
certificato medico 28.6.2024 risulta del resto che “Non si sono palesati
danni gravi a seguito dell’accaduto.” (p. 1).
L’incapacità
lavorativa di PI 3 successiva ai noti fatti è peraltro stata unicamente di
alcune settimane (AI 51).
In
queste circostanze, è senz’altro prematuro applicare l’art. 54 CP.
Il
procuratore pubblico non ha del resto determinato la colpa di PI 3 in
applicazione dell’art. 47 CP rapportando la pena così stabilita alle
conseguenze da lui sofferte. Soltanto dopo avere effettuato questa operazione
di raffronto si può in effetti stabilire se l’autore sia già stato
sufficientemente punito dalle conseguenze del suo gesto, per cui un’altra
sanzione non si giustifica più, o se la pena, da erogare, debba comunque essere
attenuata.
8.
Nelle
circostanze concrete, essendo ipotizzato anche il reato di rissa – che per
definizione presuppone il coinvolgimento di più persone, nella fattispecie
concreta deferite davanti a giudici di merito –, tenuto conto del principio in
dubio pro duriore [che comporta che
un decreto di abbandono non possa essere pronunciato se non quando appaia
chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento
non sono date (decisione TF decisione TF 7B_238/2022 del 10.9.2024 consid.
4.3.3.)], al procuratore pubblico è
ordinato (decisioni TF 6B_870/2013 del 27.2.2014 consid. 2.3.; 1B_480/2012 del
6.3.2013
consid. 4./5.) di procedere con la promozione dell’accusa a carico di PI
3.
per rissa ed eventuali altri reati, spettando al giudice di merito determinarsi
su quanto occorso la notte del 23.6.2024.
9.
I
reclami sono accolti. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato
della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà ai reclamanti un’adeguata
indennità. In considerazione della riapertura del procedimento penale,
l’autorità competente per la tassazione della nota inerente a PI 3 terrà conto
dei procedimenti davanti a questa Corte (inc. 60.2025.350/351).
B. reclami
3/6.10.2025 di RE 1 (inc. 60.2025.342) e 3/6.10.2025 di PI 1 (inc. 60.2025.343)
contro il decreto 22.9.2025 del procuratore pubblico con cui ha disgiunto il
procedimento a carico di RE 1 e PI 1 dal procedimento nei confronti di PI 3 e PI
2.
10.
10.1.
I
gravami, inoltrati in data 3.10.2025 contro la pronuncia 22.9.2025 del
magistrato inquirente, sono tempestivi (perché
introdotti nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1
CPP) e anche proponibili (BSK StPO – P.
GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393
CPP n. 16).
10.2
RE
1.
e PI 1, imputati nel procedimento, hanno un interesse giuridicamente protetto
giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP che venga esaminato se il decreto di disgiunzione,
che li riguarda direttamente, sia lesivo del principio dell’unità della
procedura secondo gli art. 29 s. CPP, che tutelano anche i diritti della
difesa.
10.3
Le
esigenze di forma e motivazione dei reclami sono rispettate.
Le
impugnative sono, in queste circostanze, ricevibili in ordine.
11.
11.1.
Giusta
l’art. 29 cpv. 1 CPP più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se:
a. sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure b. vi è correità o
partecipazione. Per motivi sostanziali, in applicazione dell’art. 30 CPP, il
pubblico ministero e il giudice possono disgiungere oppure riunire i
procedimenti penali.
11.2
Il
principio dell’unità della procedura disciplinato all’art. 29 CPP caratterizza
il diritto procedurale e materiale [art. 49 CP] (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.;
decisione TF 1B_339/2016 del 17.11.2016 consid. 2.3.; ZK StPO – S. SCHLEGEL,
op. cit., art. 29 CPP n. 1; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op.
cit., art. 29 CPP n. 1), mira ad evitare giudizi contraddittori
[nell’accertamento dei fatti, nell’apprezzamento giuridico e/o nella
commisurazione della pena (DTF 138 IV 29 consid. 3.2.; decisione TF 6B_702/2023
del 13.5.2024 consid. 4.1.; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 29 CPP n. 1)]
garantendo parità di trattamento e fairness e serve l’economia
processuale (decisione TF 6B_702/2023 del 13.5.2024 consid. 4.1.; StPO
Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 29 CPP n. 1).
Il principio concerne il perseguimento e il giudizio:
per la congiunzione è sufficiente che una persona sia indiziata, incolpata o
accusata (BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 29 CPP n. 5).
La decisione interessante la disgiunzione dei
procedimenti – che deve essere l’eccezione (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.;
sentenza TF 6B_702/2023 del 13.5.2024 consid. 4.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO,
op. cit., art. 30 CPP n. 1/3; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n.
6), solo se sono dati motivi sostanziali oggettivi (BSK StPO – U. BARTETZKO,
op. cit., art. 30 CPP n. 3) che si riferiscono alle caratteristiche del
procedimento, dell’autore o dei fatti, non ad aspetti meramente organizzativi
da parte delle autorità penali (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF
6B_467/2019 del 19.7.2019 consid. 5.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art.
30.
CPP n. 4a) – deve tenere in considerazione, segnatamente, la salvaguardia
dei diritti della difesa e, nello stesso tempo, il principio dell’economia
processuale (BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4). Una simile
decisione serve alla celerità del procedimento, ossia ad evitare ritardi
(decisione TF 6B_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.2.).
Costituiscono
motivi sostanziali secondo l’art. 30 CPP, per esempio, (nel caso di
disgiunzione di procedimenti penali) l’imminente prescrizione di singoli reati
(DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 6B_688/2019 del 26.9.2019
consid.1.2.1.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto
processuale penale, in FF 2006 p. 1048; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art.
30.
CPP n. 4a; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 4; StPO
Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2), la
violazione del principio di celerità (decisione TF 1B_232/2016 del 14.7.2016
consid. 4.), l’arresto di un correo nell’imminenza del giudizio degli altri
partecipanti (decisione TF 1B_92/2020 del 4.9.2020 consid. 4.2.), le difficoltà
legate al gran numero di correi, dei quali alcuni sono introvabili (decisione
TF 1B_428/2018 del 7.11.2018 consid. 3.2.), la perdurante irraggiungibilità di
singoli coimputati (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 6B_688/2019 del
26.9.2019
consid.1.2.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4a;
ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – D.
JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2), l’introduzione di una lunga
procedura di estradizione (decisione TF 1B_428/2018 del 7.11.2018 consid. 3.2.;
BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 3) oppure (nell’ipotesi di
congiunzione di procedimenti penali) l’esistenza di uno stretto legame
oggettivo tra i diversi reati ipotizzati, per esempio se gli imputati si accusano
a vicenda di reati commessi nel medesimo complesso di fatti (DTF 138 IV 29
consid. 5.5.; decisione TF 1B_121/2021 del 10.11.2021 consid. 4.1.; messaggio
21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF
2006.
p. 1048).
La
decisione sull’attuazione della procedura abbreviata può essere motivo, secondo
le circostanze, di disgiunzione del procedimento (sentenza TF 1B_187/2015 del
6.10.2015
consid. 2.8.).
Se
i reati ipotizzati commessi da più agenti sono strettamente connessi sotto il
profilo dei fatti, la disgiunzione non deve essere ammessa facilmente. Ciò
vale, in particolare, in caso di partecipazione, quando la portata e le
circostanze di quest’ultima sono reciprocamente contestate dai coimputati e
sussiste il rischio che uno dei partecipanti intenda attribuire la colpa agli
altri: c’è infatti il pericolo di decisioni contraddittorie in merito
all’accertamento dei fatti, all’apprezzamento giuridico e/o alla commisurazione
della pena [DTF 134 IV 328
consid. 3.3.; 116 Ia 305 consid. 4b); decisione
TF 6B_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.1.].
Ai
presupposti di legge giusta gli art. 29 s. CPP devono essere applicati criteri
severi perché la conduzione disgiunta di procedimenti nei confronti di presunti
correi e compartecipi determina una rilevante restrizione processuale dei
diritti di parte (decisione TF 6B_1030/2015 del 13.1.2017 consid. 2.3.1.; ZK
StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 8; StPO Praxiskommentar – D.
JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2). Un imputato non ha infatti
veste di parte in un procedimento disgiunto: egli non ha quindi diritto di
partecipare all’interrogatorio di un coimputato in altro procedimento e
all’assunzione delle prove (art. 147 CPP) [decisione TF 6B_590/2023 del
20.9.2023
consid. 1.1.3.].
12.
12.1.
Con
pronuncia 22.9.2025 il procuratore pubblico, per i fatti di cui all’inc. MP 2024.5647, ha disgiunto il
procedimento promosso a carico di RE 1 e PI 1 dal procedimento nei confronti di
PI 2 e PI 3 in considerazione, sostanzialmente, della diversa gravità dei reati
imputati loro rispettivamente del deferimento davanti a Corti differenti e, per
PI 3, dell’abbandono del procedimento penale. Per il magistrato inquirente, il caso in esame non presentava il rischio di
decisioni contraddittorie, ritenuto che non c’erano chiamate in causa
reciproche o posizioni contrapposte per i reati imputati a PI 2.
12.2
RE
1.
e PI 1 contestano il decreto.
12.3
Con
atto di accusa 212/2025 del 22.9.2025 il magistrato inquirente ha promosso
l’accusa davanti alla Corte delle assise criminali nei confronti di RE 1 e PI 1
in correità siccome accusati di tentato omicidio intenzionale sub. lesioni
gravi sub. tentate lesioni gravi, rissa, omissione di soccorso [sub. al reato
di tentato omicidio intenzionale] (a danno di PI 3) e nei confronti di PI 1 singolarmente
siccome accusato di lesioni semplici (a danno di PI 2). Il procedimento è sub
iudice.
Il
23.9.2025, con decreto di accusa 5454/2025, il magistrato inquirente ha posto PI
2.
in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di
rissa, danneggiamento ed ingiuria. Con decreto 1700/2025 del 23.9.2025 il
procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento a favore di PI 3 per
lesioni semplici, rissa, ingiuria e danneggiamento.
I
fatti oggetto delle varie decisioni si riferiscono tutti a quanto occorso nella
notte del 23.6.2024 presso l’autosilo __________, ovvero scaturiscono tutti dagli
avvenimenti avvenuti quella notte.
In
considerazione della strettissima connessione dei fatti tra di loro, anche se
il coinvolgimento di PI 2 e PI 3 è stato dal profilo del risultato a danno di RE
1.
e PI 1 di portata inferiore rispetto ai danni asseritamente cagionati in
particolare a pregiudizio di PI 3 da parte di questi ultimi, non si può
concludere che il ruolo nei fatti di PI 2 e PI 3 abbia poco rilievo. Tutti
hanno avuto un ruolo attivo, tanto è vero che per tutti è ipotizzato il reato
di rissa. Posizione attiva che peraltro ben risulta dalla lettura della
promozione dell’accusa e del decreto di accusa.
Di
modo che, al fine di determinare cosa sia occorso ed i ruoli di ogni
protagonista, si impone l’annullamento del decreto 22.9.2025 con rinvio degli
atti al pubblico ministero per i suoi incombenti e per quanto di sua
competenza.
13.
I
reclami sono accolti. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato
della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà ai reclamanti, vincenti,
un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 2 CPP).
C. reclamo
3/6.10.2025 di PI 1 (inc. 60.2025.344) contro il decreto 22.9.2025 del
procuratore pubblico con cui ha
respinto la sua istanza 25.8.2025 tendente, anche, all’estromissione degli atti
redatti dall’Istituto di medicina legale
14.
14.1.
Il
gravame 3.10.2025 contro la predetta decisione è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1
CPP) e, concernendo esso l’acquisizione, ovvero la non estromissione, di un
mezzo di prova asseritamente inutilizzabile, di principio anche proponibile
(DTF 143 IV 475 consid. 2.).
Per
quanto concerne la proponibilità del gravame, si può aggiungere che questa
Corte – che non può e non deve esprimersi sulla colpevolezza o sulla non
colpevolezza di un imputato, compito che incombe, segnatamente, al tribunale di
primo grado (art. 19 cpv. 1 CPP) – non può, di regola, occuparsi di prove, come
indicato esplicitamente da alcune disposizioni di legge, per esempio dagli art.
318.
cpv. 3 e 394 lit. b CPP, che prevedono che il reclamo è inammissibile
contro la reiezione da parte, in particolare, del procuratore pubblico di
istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico
davanti al tribunale di primo grado. E questo per evitare ritardi procedurali
(che potrebbero ledere l’imperativo di celerità ai sensi dell’art. 5 CPP) e
perché ben difficilmente un’autorità non ancora investita di una causa può in
tempo utile farsi un quadro sufficiente del caso per controllare la correttezza
della valutazione anticipata delle prove effettuata dal pubblico ministero
(messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale
penale, in FF 2006 p. 1174).
La
Corte dei reclami penali, in materia di prove, deve – al contrario – limitarsi
a trattare questioni di carattere soltanto procedurale.
La
censura inerente alle modalità di assunzione di una perizia, segnatamente con
riferimento alla procedura, rientra manifestamente tra le questioni procedurali
esaminabili da questa Corte.
Si
tratta infatti di problematica che non attiene alla valutazione delle
risultanze della prova, ma di tema riguardante una determinata scelta
procedurale, impugnabile a questa Corte.
14.2
Il
reclamante, imputato ex art. 104 cpv. 1 lit. a CPP, è legittimato giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP all’impugnativa avendo un interesse giuridicamente protetto
all’estromissione dagli atti dei contestati referti siccome direttamente
toccato dal fatto che essi sono all’incarto: si trova infatti confrontato con
prove che a suo giudizio sarebbero inutilizzabili e che, se utilizzate,
avrebbero un effetto diretto sulla sua posizione giuridica (DTF 143 IV 475
consid. 2.9.).
14.3
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa
è pertanto, in queste circostanze, ricevibile.
15.
15.1.
Giusta
l’art. 139 cpv. 1 CPP per l’accertamento della verità le autorità penali si
avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze
scientifiche e l’esperienza. Questa norma concretizza i principi della libera
valutazione delle prove ex art. 10 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_82/2018 del
25.9.2018
consid. 1.2.2.) e della verità materiale ex art. 6 cpv. 1 CPP (le
autorità penali, per il postulato inquisitorio, accertano d’ufficio tutti i
fatti rilevanti per il giudizio, riguardo al reato e all’imputato) [decisione
TF 6B_789/2019 del 12.8.2020 consid. 2.3.] (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op.
cit., art. 139 CPP n. 1).
Le
autorità penali valutano liberamente le prove secondo il convincimento che
traggono dall’intero procedimento: devono apprezzare le prove – che non sono
limitate da un numerus clausus (decisione TF 6B_393/2022 del 17.5.2022
consid. 3.2.3.; messaggio
21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF
2006.
p. 1088; BSK StPO – S. GLESS, op.
cit., art. 139 CPP n. 14; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 139 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N.
SCHMID, op. cit., art. 139 CPP n. 1) –
fondandosi non su regole probatorie prestabilite e fisse, ma sul convincimento
che si sono personalmente fatte sul caso in base alle prove assunte (messaggio
21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF
2006.
p. 1039; decisione TF 6B_157/2011 del 20.9.2011 consid. 1.2.). Da questo
sistema del libero apprezzamento delle prove scaturisce l’assenza di una
gerarchia dei mezzi di prova (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 10 CPP n.
27; StPO Praxiskommentar – D.
JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 10 CPP n. 4 s.).
15.2
15.2.1
Ai
sensi dell’art. 141 cpv. 1 CPP le prove raccolte in violazione dell’art. 140
CPP (disposizione che disciplina i metodi probatori vietati) non possono essere
utilizzate in alcun caso; ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore
del CPP medesimo.
Le
prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito oppure in
violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere
utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce
su gravi reati (art. 141 cpv. 2 CPP).
Secondo
l’art. 141 cpv. 3 CPP le norme che definiscono le condizioni di validità devono
essere distinte dalle semplici prescrizioni d’ordine, la cui violazione non
incide sull’utilizzabilità delle prove.
Le
prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo i cpv. 1/2 possono
essere utilizzate solo se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza
l’assunzione delle prime prove (art. 141 cpv. 4 CPP).
I
documenti e le registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal
fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il
procedimento penale è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi
eliminati (art. 141 cpv. 5 CPP).
15.2.2
Secondo
la giurisprudenza la decisione definitiva sull’utilizzabilità delle prove
giusta gli art. 140 s. CPP spetta di principio, nella decisione finale, al
giudice di merito (art. 339 cpv. 2 lit. d CPP) [dal quale ci si può attendere
che sia in grado di distinguere le prove inutilizzabili da quelle utilizzabili
e di fondarsi esclusivamente su queste ultime al momento dell’apprezzamento
(DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1.; decisione TF 7B_25/2024 del 27.11.2024 consid.
1.2.2.)]. A meno che la legge preveda esplicitamente che gli atti siano
immediatamente restituiti o distrutti (per esempio ex art. 248 cpv. 3, 271 cpv.
3, 277 cpv. 1, 289 cpv. 6 CPP) oppure qualora, in base alla legge (DTF 144 IV
127.
consid. 1.3.3.) o alle circostanze del caso concreto, si evinca senz’altro
l’illegalità del mezzo di prova (DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1.; decisione TF
7B_25/2024 del 27.11.2024 consid. 1.2.2.). Simili circostanze possono essere
ammesse soltanto se l’interessato fa valere un interesse giuridicamente
protetto particolarmente importante all’immediata constatazione
dell’inutilizzabilità delle prove (DTF 141 IV 284 consid. 2.3.; decisione TF
1B_29/2019 del 2.8.2019 consid. 2.4.). In questo caso la giurisdizione di
reclamo può decidere già nella procedura preliminare sull’utilizzabilità dei
mezzi di prova e sulla loro estromissione dagli atti se la non utilizzabilità
delle prove può essere determinata chiaramente (DTF 143 IV 475 consid. 2.7.).
16.
16.1.
Il
pubblico ministero e il giudice fanno capo a uno o più periti quando non
dispongono delle conoscenze e capacità speciali necessarie per accertare o per
giudicare un fatto (art. 182 CPP).
Qualora
siano adempiute le circostanze indicate dalla norma, essi devono quindi
interpellare un perito (decisione TF 6B_488/2016 del 5.9.2016 consid. 3.4.2.;
messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale,
in FF 2006 p. 1115; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 7; ZK StPO –
A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 28; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH /
N. SCHMID, op. cit., art. 182 CPP n. 3).
16.2
Il
perito, riconosciuto “altro partecipante al procedimento” giusta l’art.
105.
cpv. 1 lit. e CPP, è la persona (fisica) che interviene nel procedimento
penale in ragione della sua qualità di tecnico in uno specifico campo
(decisione TF 6B_1060/2019 del 15.1.2020 consid. 2.3.3.; BSK StPO – H. KÜFFER,
op. cit., art. 105 CPP n. 22; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n.
1; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 182 CPP n.
1). Il suo ruolo è – di fatto – quello di un “ausiliario” delle autorità
penali nella scoperta della verità materiale nel procedimento (BSK StPO – H.
KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 24; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182
CPP n. 2; D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 4. ed., n. 934). E’ invero “Entscheidungsgehilfe”
delle autorità penali (decisione TF 6B_1060/2019 del 15.1.2020 consid. 2.3.3.).
16.3
Giusta
l’art. 183 cpv. 1 CPP può essere nominata perito la persona fisica che
nell’ambito specifico dispone delle necessarie conoscenze e capacità speciali.
La legge impone dunque esplicitamente il requisito di necessarie conoscenze e
capacità speciali.
L’autorità
di nomina [chi dirige il procedimento (art. 184 cpv. 1 / 61 CPP)] deve
accertare che il perito abbia le competenze dovute per assolvere al mandato
(StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 183 CPP n. 2). Le
indispensabili capacità specialistiche che deve possedere un perito non si
determinano in astratto, ma in base alle domande concrete a cui deve rispondere
(BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 6/13; ZK StPO – A. DONATSCH, op.
cit., art. 183 CPP n. 2): questioni di uno specifico ambito medico devono
pertanto essere poste al medico specialista, non al medico generalista (BSK
StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 13). Non sono necessari diplomi
oppure certificazioni attestanti le specifiche competenze (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP
n. 7; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit.,
art. 183 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit.,
art. 183 CPP n. 2).
16.4
Il
diritto di essere sentite delle parti, concretizzato dall’art. 184 cpv. 3 CPP
(“Chi dirige il procedimento offre previamente alle parti l’opportunità di
esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali e di fare proprie
proposte.”), permette loro di identificare motivi di ricusazione (DTF 148 IV 22 consid. 5.5.2.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op.
cit., art. 184 CPP n. 13). Questa
norma è la diretta conseguenza del diritto delle parti di essere sentite (art.
107.
cpv. 1 lit. d CPP) [DTF 148 IV 22 consid. 5.5.2.].
Il
diritto delle parti di essere interpellate riguarda pure i quesiti peritali (D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, op. cit., n. 940), che devono essere formulati in modo
preciso (art. 184 cpv. 2 lit. c CPP) [BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 184
CPP n. 14]. Idealmente la
consultazione delle parti deve consentire di raggiungere una convergenza sulla
scelta del perito e sulla formulazione dei quesiti, restando tuttavia la
decisione di competenza della direzione del procedimento (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 184 CPP n. 24; ZK
StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 36; StPO Praxiskommentar – D.
JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 184 CPP n. 13). Le parti devono, di regola, sempre essere
consultate, anche nel caso di perizie semplici o usuali o se si fa capo a
periti permanenti o, anche, ufficiali (DTF 148 IV 22 consid. 5.4.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op.
cit., art. 184 CPP n. 14).
16.5
La
perizia può avere una portata straordinaria, secondo le circostanze addirittura
risolutiva, per il giudizio (decisione TF 6B_299/2007 dell’11.10.2007 consid.
5.1.1.): non raramente è il solo mezzo di prova su un punto importante, per cui
– stante la sua rilevanza per l’esito processuale – i requisiti che deve
soddisfare un perito sono notevoli. Questi è infatti chiamato ad esprimersi in
un ambito in cui le autorità penali difettano di conoscenze e capacità speciali
(BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 4). Il referto peritale ha
invero una “verfahrensentscheidende Bedeutung”, ossia un significato
determinante per il procedimento penale (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182
CPP n. 1).
La
perizia soggiace, come ogni altra prova, al libero apprezzamento (art. 10 cpv.
2.
CPP) [DTF 141 IV 369 consid.
6.1.; decisione TF 7B_368/2023 del
18.4.2024
consid. 2.3.2.; BSK
StPO – M. HEER, op. cit., art. 189 CPP n. 1; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit.,
art. 189 CPP n. 21]. Il referto deve
essere posto alla base di una decisione unicamente se convince l’autorità
giudicante (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 189
CPP n. 5). Anche se il giudice non è vincolato alla perizia, non può
discostarsene senza validi motivi, sostituendosi al perito senza averne le
competenze (decisione TF 6B_817/2021 del 30.3.2022 consid. 2.2.1.; D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 954).
16.6
L’importante
funzione del perito è comprovata anche dal fatto che la garanzia procedurale
dell’indipendenza giusta gli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 1 CEDU – nelle
cause giudiziarie ognuno ha diritto di essere giudicato da un tribunale fondato
sulla legge, competente nel merito, indipendente ed imparziale – sia
applicabile pure al perito (decisione TF 6B_435/2019 del 27.5.2019 consid.
2.2.).
17.
17.1.
Si
è detto che con gravame 3/6.10.2025 PI 1 domanda che, in accoglimento
dell’impugnativa, il decreto in tema di perizia giudiziaria / estromissione di
atti sia annullato, che le perizie dell’Istituto di medicina legale 18.12.2024
e 22.7.2025 siano annullate con estromissione dall’incarto e che gli atti siano
rinviati al procuratore pubblico per designazione di un nuovo perito.
17.2
Con
decreto 24.6.2024 (AI 4) il magistrato inquirente ha incaricato il medico
legale dell’Istituto di medicina legale di verificare lo stato fisico, la
presenza di eventuali lesioni, l’epoca della loro insorgenza, la loro natura e
ogni altra utile informazione inerente a PI 3. Ha reso attento del tenore
dell’art. 307 CP. Ha allegato il tenore degli art. 56, 182-191, 251 e 393-397
CPP e 307 CP.
Il
testo del citato decreto non contiene ulteriori indicazioni.
Il
18.12.2024
(AI 63) l’Istituto di medicina legale (dr. med. __________, dr. med.
__________ e dr. med. __________) ha reso il referto, intitolato “rapporto
di visita e parere medico legale”.
17.3
Tra
le prove a disposizione delle autorità penali inquirenti e giudicanti vi è la
perizia in applicazione degli art. 182 ss. CPP.
Si tratta dell’unica forma possibile prevista
dal CPP in relazione all’attività del perito (inc. CRP 60.2012.487 del 5.2.2013
consid. 5.), quale persona che interviene
nel procedimento in ragione della sua qualità di tecnico in uno specifico campo.
Il
principio “del rigore formale” ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CPP, che
garantisce la legalità e la “fairness” del procedimento, impone infatti
che il procedimento sia svolto soltanto secondo le formalità previste dalla
legge (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 2 CPP n. 7 ss.), e questo anche per
quanto concerne l’assunzione delle prove (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art.
2.
CPP n. 14).
Determinante,
a prescindere dalla denominazione data alla relazione (“parere” o “perizia”),
è comunque la sostanza del referto: se è redatto da persona che interviene in
virtù delle sue specialistiche conoscenze
in uno specifico campo, si tratta di perizia.
Ora,
il pubblico ministero si è rivolto all’Istituto di medicina legale perché non
disponeva delle conoscenze e capacità speciali necessarie per procedere agli
accertamenti su PI 3.
In
dette circostanze, vista la chiara natura peritale dell’accertamento, il
magistrato inquirente avrebbe dovuto nominare formalmente il perito, come
prevede l’art. 182 CPP, norma imperativa (ZK
StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 19/28; StPO Praxiskommentar – D.
JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 182 CPP n. 3), seguendo la procedura giusta gli art. 182 ss. CPP,
che comprendeva l’avvertimento al perito circa le conseguenze penali di una
falsa perizia giusta l’art. 307 CP (art. 184 cpv. 2 lit. f CPP), la cui
omissione rende – di principio – la perizia inutilizzabile (DTF 141 IV 423
consid. 3.3.; BSK StPO – M. HEER, op.
cit., art. 184 CPP n. 19a; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 31
ss.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 184 CPP n.
12)], ed il diritto di essere
sentite delle parti giusta l’art. 184 cpv. 3 CPP (DTF 148 IV 22 consid. 5.4.).
Si
rileva peraltro che il Decreto esecutivo concernente l’Istituto di medicina
legale prevede che la nomina dei periti e l’assegnazione dei mandati avvengano
secondo il CPP (art. 1 cpv. 3 del Decreto).
Disposizioni
che nel caso concreto sono state soltanto parzialmente ossequiate. Il
magistrato inquirente ha citato l’art. 307 CP ed ha allegato il tenore degli
art. 56, 182-191, 251 e 393-397 CPP e 307
CP. Non ha nondimeno formalmente nominato il perito seguendo la procedura come
prevista dagli art. 182 ss. CPP.
17.4
Si
pone dunque la questione a sapere quali effetti la violazione ha
sull’utilizzabilità del “rapporto di visita e parere medico legale”.
Trattandosi,
come detto, di una perizia in applicazione degli art. 182 ss. CPP, il
procuratore pubblico deve dare alle parti occasione di esprimersi in merito al
perito ed ai quesiti e di fare proprie proposte giusta l’art. 184 cpv. 3 CPP,
che concretizza il diritto di essere sentite delle parti (DTF 148 IV 22 consid.
5.5.2.).
Ora,
al momento in cui è stato conferito il mandato in data 24.6.2024, sfociato nel
rapporto 18.12.2024, PI 1 non si era ancora annunciato al Ministero pubblico.
Lo ha fatto soltanto il 17.3.2025, tramite l’allora suo difensore (AI 64).
In
ogni caso, anche un’eventuale violazione dell’art. 184 cpv. 3 CPP può essere
sanata, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 148 IV 22 consid.
5.5.2.; 144 IV 69 consid. 2.5.; decisione TF 6B_103/2023 del 31.7.2023 consid.
4.3.), accordando a posteriori la possibilità di consultare il mandato
peritale e la perizia. Ciò che è avvenuto il 5.5.2025, quando il legale di PI 1
ha avuto accesso agli atti da 1 a 97 (AI 98), tra cui detti atti.
In
queste circostanze, ritenuto peraltro che il diritto di essere interpellate
giusta l’art. 184 cpv. 3 CPP non dà alle parti il diritto a che sia designato
un determinato perito oppure a che siano posti specifici quesiti (DTF 148 IV 22
consid. 5.5.2.; decisione TF 7B_60/2024 del 29.7.2024 consid. 3.2.1.), non si
giustifica l’estromissione dagli atti del “rapporto di visita e parere
medico legale”.
La
stessa conclusione vale evidentemente anche per il rapporto 22.7.2025 (AI 202),
trasmesso alle parti il 28.7.2025 (AI 207).
Spetterà
alla Corte di merito valutare il valore probatorio dei citati rapporti e, se
del caso, designare un perito giudiziario per accertare o giudicare i fatti
oggetto della promozione dell’accusa.
18.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del
reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Gli inc. 60.2025.342, 60.2025.343, 60.2025.344,
60.2025.350 e 60.2025.351 sono congiunti nel giudizio.
2. 2.1.
I
reclami 6/8.10.2025 di PI 1 (inc. 60.2025.350) e 8/10.10.2025 di RE 1 (inc.
60.2025.351) sono accolti.
§ Il
decreto di abbandono 1700/2025 del 23.9.2025 del procuratore pubblico Luca Losa
è annullato.
§§ Gli
atti dell’inc. ABB 1700/2025 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi
incombenti.
2.2.
Lo
Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà CHF 800.-- (ottocento) ciascuno
a RE 1, __________, ed a PI 1, __________.
3. 3.1.
I
reclami 3/6.10.2025 di RE 1 (inc. 60.2025.342) e 3/6.10.2025 di PI 1 (inc.
60.2025.343) sono accolti.
§ Il
decreto di disgiunzione 22.9.2025 del procuratore pubblico Luca Losa è
annullato.
§§ Gli
atti sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti e per quanto di sua competenza.
3.2.
Lo
Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà CHF 800.-- (ottocento)
ciascuno a RE 1, __________, ed a PI 1, __________.
4. 4.1.
Il
reclamo 3/6.10.2025 di PI 1 (inc. 60.2025.344) è respinto.
4.2.
La
tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi
CHF 1'100.-- (millecento), sono poste a carico di PI 1, __________.
5. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
6. Intimazione:
Per
conoscenza:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera