60.2025.354
Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che ha negato all'imputato di conoscere anticipatamente il nominativo del teste
6 novembre 2025Italiano15 min
lungo la strada che in auto lo avevano accompagnato alla stazione FFS di __________,
Source ti.ch
Incarto n.
60.2025.354
Lugano
6 novembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi
sedente per statuire sul reclamo 13.10.2025
presentato da
RE 1 c/o carcere giudiziario – La Farera, Lugano,
patr. da: PR 1
contro
la decisione 13.10.2025 del procuratore pubblico
Petra Canonica Alexakis con la quale gli ha negato la possibilità di
conoscere anticipatamente il nominativo del teste che sarebbe stato
interrogato dalla polizia cantonale il giorno successivo nell’ambito del
procedimento penale inc. MP __________ aperto (anche) nei suoi confronti;
richiamate le osservazioni 23/24.10.2025
del magistrato inquirente e la replica 27.10.2025 di RE 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Il
procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis ha aperto un procedimento penale
nei confronti (anche) di RE 1 per titolo di lesioni semplici, vie di fatto,
furto, rapina, coazione, sequestro di persona e rapimento, infrazione alla
legge federale sugli stranieri e contravvenzione alla legge federale sugli
stupefacenti, a seguito di quanto accaduto la notte del 24.9.2025 a __________
(inc. MP __________).
Secondo quanto emerso dagli atti, in
data 24.9.2025 “(…) __________ allertava la polizia dichiarando di essere
stato sequestrato da quattro persone nel corso della notte a __________.
Riferiva di essere riuscito a fuggire dall’appartamento nel quale veniva tenuto
sequestrato saltando dal balcone e di avere trovato soccorso da dei passanti
lungo la strada che in auto lo avevano accompagnato alla stazione FFS di __________,
dove aveva chiamato la polizia. L’uomo precisava di essere stato avvicinato da
due persone a lui sconosciute in zona __________ le quali lo avrebbero caricato
contro la sua volontà su un’auto al cui interno vi erano altre due persone e
quindi portato in un appartamento a __________. Qui gli sarebbe stato preso il
marsupio, il telefono cellulare e le scarpe marca Nike. Gli autori gli
avrebbero inoltre chiesto il codice della carta di credito, richiesta che egli
rifiutava ricevendo di conseguenza dello spray al pepe (…) sul volto. A seguito
dell’irritazione agli occhi, gli autori lo lasciavano uscire sul balcone a
prendere aria ed egli approfittava della loro distrazione gettandosi dal
balcone e dandosi alla fuga (…)” (AI 14).
RE 1 è stato fermato poco dopo ed
interrogato in veste di imputato dalla polizia cantonale in merito ai fatti
sopradescritti (AI 1).
Con decreto 25.9.2025 il procuratore
pubblico ha nominato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio di RE 1 (AI 10). In stessa
data quest’ultimo è stato interrogato dal magistrato inquirente (AI 12).
Con decisione 27.9.2025 il giudice dei
provvedimenti coercitivi, vista l’istanza 25.9.2025 presentata dal procuratore
pubblico (AI 15), ha ordinato la carcerazione preventiva dell’imputato fino al
24.11.2025 (AI 20).
b. Con email
9.10.2025 l’ispettore della polizia cantonale incaricato dell’inchiesta ha
comunicato all’avv. PR 1 di aver “(…) convocato un teste da sentire
nell’ambito del citato procedimento (…)” per il 14.10.2025 alle ore 14:00
presso gli uffici del commissariato di Bellinzona.
In stessa data il patrocinatore di RE 1
ha richiesto all’ispettore di poter sapere “(…) i dati (nome e cognome) del
testimone e di indicarci in quale veste sarà interrogato (testimone o persona
informata sui fatti)”.
Il giorno dopo l’ispettore di polizia ha
ribadito che “(…) procederemo all’audizione di un teste (…)”, senza
fornire altre indicazioni sull’identità di quest’ultimo, e invitando RE 1 a
rivolgersi “(…) direttamente alla Procuratrice per chiarire la questione
(…)”.
Con email 10.10.2025 il patrocinatore
dell’imputato si è così rivolto direttamente al magistrato inquirente
informandolo in merito allo scambio di posta elettronica avuto con l’ispettore
di polizia e postulando, nel caso di un ulteriore diniego delle informazioni
richieste, “(…) l’annullamento (…) di quel verbale di interrogatorio fino
alla comunicazione delle generalità con un preavviso di almeno 10 giorni (…)”
(AI 53).
c. Con
scritto 13.10.2025 il procuratore pubblico ha negato il rinvio
dell’interrogatorio previsto per il giorno dopo, “(…) trattandosi di
procedimento penale con diversi imputati in stato di detenzione preventiva che
non può evidentemente ammettere ritardi ingiustificati (…)” (AI 55). In
merito alla richiesta di voler conoscere anticipatamente il nominativo del
testimone, il magistrato inquirente ha affermato di non aver mai detto “(…)
che il nominativo del teste non sarebbe stato comunicato ma, semplicemente, che
non sarebbe stato anticipato. In occasione del verbale di domani, la difesa
avrà piena cognizione delle generalità del teste ciò che, per evidenti motivi
di collusione e al fine di ottenere una testimonianza il più possibile genuina,
non si vuole comunicare in anticipo (…)” (AI 55).
d. Con
gravame 13.10.2025 (reclamo con richiesta urgente di concessione dell’effetto
sospensivo) RE 1 è insorto contro la decisione sopraindicata.
Egli ha affermato che l’agire
dell’ispettore e del procuratore pubblico di non volergli comunicare il
nominativo della persona interrogata, violerebbe il suo diritto di accesso agli
atti e sarebbe anche contrario ai diritti della difesa, ed in particolare
quello di potersi preparare efficacemente: “(…) in questo contesto, il
reclamante è completamente privato di qualsivoglia possibilità di disporre di
una difesa efficace, ritenuto che senza preventivamente conoscere le generalità
del ‘teste’ citato a comparire (…) la difesa del reclamante non ha la
possibilità di confrontarsi con l’imputato ( in particolare per pronosticare
quelle che potranno essere le dichiarazioni, ovvero per prepararne il
controesame), né di raccogliere la documentazione e/o informazioni
potenzialmente utili da sottoporre al teste, e ciò nel rispetto dei principi
della parità delle armi, dell’equo processo e del contradittorio (…)” (p.
8).
e. Nelle sue
osservazioni 23/24.10.2025 il magistrato inquirente ha contestato integralmente
il reclamo, affermando che l’eventuale anticipazione delle generalità del
testimone, ritenuto lo stadio del procedimento e considerato che l’istruttoria
non avrebbe ancora permesso di identificare ed interrogare tutte le persone
coinvolte nella fattispecie, avrebbe potuto avere quale conseguenza la
collusione del testimone “(…) compromettendone in tal modo la genuinità
delle dichiarazioni (…)”.
in diritto
Considerandi
1.
Con
decreto 13.10.2025 questa Corte ha concesso l’effetto sospensivo al reclamo.
2.
2.1.
In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il
reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le
decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della
polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle
contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP
oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.2
Il
gravame, introdotto il 13.10.2025 contro la decisione di stessa data del
magistrato inquirente è tempestivo
(perché presentato nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396
cpv. 1 CPP) e, parimenti, proponibile (giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [BSK StPO – M. HANS / D. WIPRÄCHTIGER / M. SCHMUTZ, 3.
ed., art. 102 CPP n. 6; BSK StPO – P.
GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393
CPP n. 16].
2.3
2.3.1
In
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (decisione TF 7B_54/2024 del 7.2.2025 consid. 2.2.1.).
L’interesse
giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente
sia personalmente, direttamente (DTF 145 IV 161 consid. 3.1.; 142 IV 82 consid.
2.3.2.; decisione TF 7B_51/2024 del 25.4.2024 consid. 2.2.1.) e (di principio:
decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op.
cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla
decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed.,
art. 382 CPP n. 2).
Un
mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP
(decisione TF 7B_54/2024 del 7.2.2025 consid. 2.2.1.).
2.3.2
RE
1.
imputato, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un
interesse giuridicamente protetto all’esame degli atti del procedimento a suo
carico.
2.4
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa
è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
3.
3.1.
Il diritto di essere sentito – sancito dall’art. 29
cpv. 2 Cost. e in ambito penale dall’art. 32 cpv. 2 Cost., dall’art. 3 cpv. 2
lit. c in fine CPP (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 3 CPP n. 33 ss.) e
dall’art. 107 CPP – rappresenta un aspetto della garanzia fondamentale
dell’equo processo ex art. 29 Cost. e 6 CEDU (decisione TF 1B_474/2019 del
6.5.2020
consid. 3.1.1.; BSK StPO – M. HANS / D. WIPRÄCHTIGER / M. SCHMUTZ, op.
cit., art. 101 CPP n. 1).
Il diritto di essere sentito si
concretizza, in diritto penale, segnatamente nel diritto delle parti di
presenziare all’assunzione delle prove e nel diritto di accedere agli atti.
3.2
Le
parti hanno il diritto di presenziare all’assunzione delle prove da parte del
pubblico ministero e del giudice e di porre domande agli interrogati (art. 147
cpv. 1 prima frase CPP). Questa facoltà deriva dal diritto di essere sentite
delle parti giusta l’art. 107 cpv. 1 lit. b CPP (decisione TF 6B_1320/2020 del
12.1.2022
consid. 4.2.1.; DTF 143 IV 397 consid. 3.3.1.; 140 IV 172 consid.
1.2.1.).
L’art.
147.
CPP attua il principio della pubblicità dell’udienza limitata alle parti (“Parteiöffentlichkeit”)
[decisione TF 6B_135/2018 del 22.3.2019 consid. 2.1.; DTF 139 IV 25 consid.
4.2.] e corrisponde al diritto al confronto, ovvero al diritto di interrogare i
testi a carico giusta l’art. 6 cifra 3 lit. d CEDU (decisione TF 6B_886/2017
del 26.3.2018 consid. 2.3.2.; BSK StPO – D. SCHLEIMINGER METTLER, op. cit.,
art. 147 CPP n. 3; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 147 CPP n. 12; StPO
Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 147 CPP n. 1; N.
SCHMID / D. JOSITSCH – Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed.,
n. 821). Detto diritto è di principio assoluto (decisione TF 6B_595/2021 del
24.6.2022
consid. 4.3.3.).
Il Tribunale
federale, nel giudizio DTF 139 IV 25 (cfr. anche decisione TF 6B_256/2017 del
13.9.2018), ha ritenuto che negli stadi iniziali dell’istruzione, segnatamente
fino al primo interrogatorio dell’imputato, nell’interpretazione dell’art. 147
CPP si debba tenere conto dell’art. 101 cpv. 1 CPP, disposizione strettamente
connessa con l’art. 147 CPP (DTF 139 IV 25 consid. 5.5.2.). L’Alta Corte ha
reputato una lacuna della legge il fatto che l’art. 147 CPP, a differenza
dell’art. 101 CPP, non preveda limitazioni ai diritti di partecipazione delle
parti. Ha ritenuto che il procuratore pubblico possa esaminare nel caso
concreto se sussistano motivi oggettivi per una provvisoria restrizione dei
diritti di parte. Tali motivi sussistono, segnatamente, quando c’è un concreto
pericolo di collusione in relazione a contestazioni non ancora effettuate. Per
il Tribunale federale, la mera possibilità di una messa in pericolo astratta
degli interessi del procedimento con una legittima tattica processuale delle
parti non giustifica una tale restrizione (DTF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1.).
3.3
Sullo
specifico diritto di accedere agli atti previsto dall’art. 107 cpv. 1 lit. a
CPP, i presupposti e la procedura per l’esame degli atti di un procedimento
pendente (ovvero avviato giusta l’art. 300 CPP) sono disciplinati dagli art.
101.
s. CPP (decisione TF 1B_112/2019 del 15.10.2019 consid. 3.1.; BSK StPO – M.
HANS / D. WIPRÄCHTIGER / M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 4).
In
applicazione dell’art. 101 cpv. 1 CPP le parti [secondo gli art. 104 cpv. 1 e
105.
cpv. 1 CPP (BSK StPO – M. HANS / D. WIPRÄCHTIGER / M. SCHMUTZ, op. cit.,
art. 101 CPP n. 5; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 101
CPP n. 9; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 101
CPP n. 7)] possono esaminare gli atti del procedimento al più tardi dopo la
prima audizione dell’imputato (BSK StPO – M. HANS / D. WIPRÄCHTIGER / M.
SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14) e, cumulativamente (decisione TF
1B_264/2013 del 17.10.2013 consid. 2.1.1.), dopo l’assunzione delle altre prove
principali da parte del pubblico ministero (BSK StPO – M. HANS / D.
WIPRÄCHTIGER / M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 15); è fatto salvo l’art.
108.
CPP (limitante il diritto).
3.4
Secondo
l’art. 108 cpv. 1 CPP le autorità penali possono sottoporre a restrizioni il
diritto di essere sentiti se: a. vi è il sospetto fondato che una parte abusi
dei suoi diritti; b. la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di
persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del
segreto (BSK StPO – H. VEST, op. cit., art. 108 CPP n. 5 ss.; ZK StPO – V.
LIEBER, op. cit., art. 108 CPP n. 3 ss.). Le restrizioni nei confronti dei
patrocinatori sono ammesse soltanto se il patrocinatore stesso ne dà motivo
(cpv. 2) [BSK StPO – H. VEST, op. cit., art. 108 CPP n. 7; ZK StPO – V. LIEBER,
op. cit., art. 108 CPP n. 11 ss.]. Le restrizioni vanno limitate nel tempo
oppure circoscritte a singoli atti procedurali (art. 108 cpv. 3 CPP) [decisione
TF 1B_130/2014 del 2.9.2014 consid. 1.4.1.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art.
108.
CPP n. 12 ss.]. Per il cpv. 4, se il motivo della restrizione persiste, le
autorità possono fondare le decisioni anche su atti a cui una parte non ha
avuto accesso, ma soltanto nella misura in cui essa sia stata informata del
contenuto essenziale degli atti medesimi. Se il motivo della restrizione viene
meno, il diritto di essere sentiti va accordato a posteriori in forma adeguata
(art. 108 cpv. 5 CPP).
4.
4.1.
Nel caso in esame RE 1 ha chiesto al magistrato
inquirente di conoscere anticipatamente l'identità del testimone che avrebbe
dovuto essere interrogato il 14.10.2025; a sostegno della sua richiesta, ha
indicato la necessità di poter preparare la propria difesa. Egli non ha dunque invocato
solo il suo diritto di accesso agli atti, ma anche la violazione dei suoi
diritti di difesa, in particolare quello di potersi preparare in modo efficace
in vista dell’interrogatorio del testimone.
4.2
RE 1, a seguito della decisione del
procuratore pubblico di non comunicare il nome del testimone da interrogare, si
è dunque trovato privato della possibilità di elaborare con il proprio avvocato
una strategia di difesa. Durante l’interrogatorio, egli non sarebbe quindi stato
in grado di contestare validamente la testimonianza o le dichiarazioni a suo
carico, né di interrogare il testimone (DTF 133 I 33 consid. 2.2; DTF 131 I 476
consid. 2.2.), trovandosi di conseguenza in una situazione simile a quella che
si verifica quando all’imputato è stato negato l’accesso agli atti.
Ciò risulta tuttavia in contrasto con la
giurisprudenza del Tribunale federale secondo la quale l’imputato ha diritto di
conoscere l’identità dei testimoni che saranno interrogati dal magistrato
inquirente o dalla polizia cantonale prima di procedere con l’interrogatorio; questo
deriva non solo dal diritto di essere sentito e di avere accesso agli atti, ma
anche dal diritto a una difesa efficace (DTF 133 I 33 consid. 2.2.; DTF 129 I
85.
consid. 4.1.; DTF 118 Ia 457 consid. 3c; decisioni TF 1B_24/2014 del
25.6.2014; TF 6B_276/2018 del 24.9.2018).
Da quanto emerge dagli atti non risulta
neppure che una limitazione dei diritti della difesa sarebbe giustificata dalla
ricerca della verità materiale: l’intento di ottenere una testimonianza più “genuina”,
così come affermato dal magistrato inquirente, non è certo sufficiente per
sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentito dell’imputato.
Per quanto riguarda poi il presunto
rischio di collusione, sollevato dal procuratore pubblico senza tuttavia
approfondire le motivazioni alla base delle sue affermazioni, esso sembra
riguardare soprattutto i coimputati oltre al reclamante, persone che si trovano
tutte in stato di detenzione, misura che in genere è atta a ridurre tale
rischio.
4.3
Visto quanto precede, il reclamo deve
essere accolto e gli atti sono rinviati al magistrato inquirente per i suoi
incombenti.
5.
Il
gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4
CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1
un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 2 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è
accolto. La decisione 13.10.2025 del procuratore pubblico Petra Canonica
Alexakis è annullata.
2. Non si prelevano
tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino
rifonderà a RE 1, c/o carcere giudiziario – La Farera, Lugano, CHF 900.--
(novecento) a titolo di indennità.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera