Lexipedia

Decisione

60.2025.56

Reclamo contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico. legittimazione al gravame. dichiarazione falsa di una parte in giudizio

11 settembre 2025Italiano13 min

decreto 192/2025 del 7.2.2025, interrogato PI 1 in data 12.4.2024 ed acquisito agli

Source ti.ch

Incarto n.

60.2025.56

Lugano

11 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada

sedente per statuire sul reclamo 20/24.2.2025 presentato da

RE 1, ,

patr. da: avv.ti PR 1 e PR 2, ,

contro

il decreto di abbandono 192/2025 del 7.2.2025

emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano nell’ambito del

procedimento penale dipendente da suo esposto 2.2.2024 nei confronti di PI 1,

__________ (patr. da: avv. PR 3, __________), per titolo di dichiarazione

falsa di una parte in giudizio;

richiamati gli scritti 25/26.2.2025 e

14/15.4.2025 (duplica) del magistrato inquirente – che, senza osservazioni, si

è rimesso al giudizio della Corte –, 4.4.2025 e 30.4.2025 (duplica) di PI 1 –

che, osservato, ha postulato la reiezione del reclamo – e 11.4.2025 (replica)

della RE 1 – che si è confermata nelle sue argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con

esposto 2.2.2024 la RE 1 – connessa alla famiglia __________ – ha denunciato PI

1 in relazione a quanto da lui affermato il 6.7.2023 nel contesto della causa

promossa davanti alla Pretura di __________ dalla __________, __________, a lui

riconducibile, nei di lei confronti (OR.2022.65), quando è stato sentito quale

parte. Egli avrebbe mentito su due aspetti centrali per l’esito della causa in

essere.

La

RE 1 si è costituita accusatrice privata.

L’esposto

è stato registrato come inc. MP 2024.1089.

b. Con

decreto 192/2025 del 7.2.2025, interrogato PI 1 in data 12.4.2024 ed acquisito agli

atti del procedimento penale l’incarto inerente alla procedura civile, il procuratore

pubblico ha abbandonato il procedimento nei confronti dell’imputato (dopo avere

dapprima prospettato a suo carico la promozione dell’accusa).

Il

magistrato inquirente, ricordati segnatamente la denuncia, le dichiarazioni

rese a verbale dall’imputato e gli art. 115 CPP e 306 CP, ha indicato che, alla

luce della giurisprudenza del Tribunale federale, c’erano forti dubbi che la RE

1 fosse direttamente danneggiata, ritenuto che la causa civile era in corso.

Dall’esame

degli atti della causa civile emergeva che la denunciante aveva sottoscritto solo

un contratto di fornitura di “servizi tecnologici”, non un contratto di

consulenza patrimoniale. Ciò era stato confermato anche da __________ nella sua

deposizione 22.6.2023. La RE 1 non aveva mai avviato una procedura civile

contro la __________; era stato PI 1 stesso a promuovere una causa per

l’incasso di fatture per prestazioni tecnologiche (inc. OR.2022.65). Il tema

riguardava quindi solo il presunto (e contestato) mancato pagamento di servizi

tecnologici. Non trovava riscontro agli atti la tesi di denuncia secondo cui “la

consulenza patrimoniale non veniva prestata alla sede di __________, da dove

scaturiva l’assistenza tecnologica connessa ma dall’estero”. Non si

comprendeva a cosa si facesse riferimento. Se si faceva riferimento alla __________,

era manifesto che essa aveva sottoscritto con la __________ con sede a __________

un contratto di consulenza, con eventuale facoltà di subdelega a terzi. Il

reato di dichiarazione falsa di una parte in giudizio appariva dunque

inconsistente anche su questo punto.

c. Con

gravame 20/24.2.2025 la RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, sia

annullato il decreto di abbandono e sia fatto ordine al procuratore pubblico di

effettuare, analizzare e rivalutare gli atti istruttori con invito ad emanare

la promozione dell’accusa per le ipotesi di reato oggetto di denuncia.

La

reclamante adduce che avrebbe sporto denuncia nei confronti di PI 1 per falsa

dichiarazione di una parte in giudizio costituendosi accusatrice privata;

sarebbe destinataria della decisione impugnata. Sarebbe quindi legittimata a

contestare il decreto.

La

RE 1 Ltd sostiene che il procuratore pubblico avrebbe dapprima notificato la

promozione dell’accusa per dichiarazione falsa di una parte in giudizio, con

comunicazione di chiusura dell’istruzione 12.6.2024, per poi annullarla e

sostituirla con la prospettata emanazione di un decreto di abbandono in data

22.7.2024, seguendo le tesi riportate dall’imputato nello scritto 25.6.2024,

senza confrontarsi con le risultanze già agli atti idonee a sconfessare le ulteriori

menzogne dell’imputato e senza procedere ad alcun ulteriore approfondimento oppure

atto istruttorio.

Il

magistrato inquirente avrebbe accertato ed apprezzato i fatti in maniera

inesatta; avrebbe leso il principio in dubio pro duriore.

d. Delle

ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario, in

seguito in corso di motivazione.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP)

può essere impugnato mediante reclamo.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 20.2.2025 contro il decreto di abbandono 192/2025 del

7.2.2025, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni in

applicazione dell’art. 322 cpv. 2 CPP) e proponibile (BSK StPO – M.

HEINIGER / R. RICKLI, 3. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op.

cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322

CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

1.3

1.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 7B_54/2024 del 7.2.2025 consid. 2.2.1.).

L’interesse

giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente

sia personalmente, direttamente (DTF 145 IV 161 consid. 3.1.; 142 IV 82 consid.

2.3.2.; decisione TF 7B_51/2024 del 25.4.2024 consid. 2.2.1.) e (di principio:

decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op.

cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla

decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed.,

art. 382 CPP n. 2).

Un

mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

(decisione TF 7B_54/2024 del 7.2.2025 consid. 2.2.1.).

1.3.2

Sono

parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a),

l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura

dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).

Ai

sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono

stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid.

4.2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18

ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar

– D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario

CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare

del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (DTF 148 IV 256 consid. 3.1.; 146 IV 76 consid. 2.2.1.;

145.

IV 491 consid. 2.3.; decisione TF 6B_588/2022 dell’8.5.2023 consid. 2.1.1.;

BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI,

op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK StPO –

V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).

L’aspetto centrale è la lesione diretta degli

interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076).

Secondo la giurisprudenza è infatti ininfluente l’esistenza di un pregiudizio

ai sensi del diritto civile (DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; decisioni TF

1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op.

cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b).

La riparazione di un eventuale danno è irrilevante per la veste di danneggiato

(BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 23; ZK

StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b).

Se

il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e

integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico

protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono

interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato

anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati

soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi,

l’interessato non può essere reputato danneggiato (DTF 145 IV 491 consid.

2.3.1.; decisione TF 7B_61/2023 del 3.6.2025 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 115 CPP n. 21).

Il

danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al

procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore

privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e

art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104

cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del

6.4.2016

consid. 1.1.; BSK

StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).

1.3.3

Il

reato di dichiarazione falsa di una parte in giudizio (art. 306 CP) protegge

anzitutto, come l’art. 307 CP, l’interesse collettivo e tende di conseguenza principalmente

a salvaguardare in un processo l’accertamento dei fatti dall’influenza di prove

personali false e a difendere in tal modo gli interessi dell’amministrazione

della giustizia e il suo funzionamento (decisione TF 7B_61/2023 del 3.6.2025

consid. 3.4.). Il reato in questione protegge secondariamente, e non soltanto

in maniera indiretta, i diritti delle parti al processo, di modo che la parte

può essere considerata lesa; la lesione tocca nondimeno essenzialmente i

diritti di procedura della parte (decisione TF 7B_61/2023 del 3.6.2025 consid.

3.4.; BSK Strafrecht II – V.

DELNON / B. RÜDY, 4. ed., art. 306 CP n. 5 / art. 307 CP n. 5; StGB

Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, 4. ed., art. 306 CP n.

1.

/ art. 307 CP n. 1). Una persona è

considerata danneggiata unicamente se i suoi interessi privati sono

effettivamente colpiti dalla falsa dichiarazione: ella deve esporre in che

misura i suoi interessi privati siano effettivamente toccati dall’atto

litigioso, affinché il suo danno appaia la conseguenza diretta dell’atto

denunciato [decisione TF 1B_304/2020 del 3.12.2020 consid. 3.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 115 CPP n. 81].

Qualora

il litigio all’origine della denuncia penale non sia ancora terminato

[definitivamente (decisione TF 1B_649/2012 dell’11.9.2013 consid. 3.3.)], non

si può sapere se la pretesa falsa dichiarazione potrebbe avere una qualsiasi

influenza sullo stesso: a questo stadio si tratta di semplici congetture

(decisioni TF 6B_1144/2018 del 6.2.2019 consid. 3.; 6B_633/2018 del 23.8.2018

consid. 1.4.; 6B_92/2018 del 17.5.2018 consid. 2.3.; 1B_649/2012 dell’11.9.2013

consid. 3.3.; 1B_596/2011 del 30.3.2012 consid. 1.5.3.; 1B_489/2011 del

24.1.2012

consid. 2.2.). Il reato non è pertanto idoneo a ledere direttamente

l’interessato nei suoi diritti giuridicamente protetti in difetto di legame

diretto tra il contestato reato e l’implicito pregiudizio addotto.

1.3.4

Nel

decreto di abbandono è stato indicato che la causa civile tra la __________ e

la RE 1 era ancora in corso.

La

reclamante non nega tale circostanza. Essa si limita ad esporre che avrebbe

sporto denuncia nei confronti di PI 1 per falsa dichiarazione di una parte in

giudizio costituendosi accusatrice priva e che sarebbe destinataria della

decisione impugnata. Sarebbe quindi legittimata a contestare il decreto. In

replica (p. 1) la RE 1 aggiunge che la sua legittimazione sarebbe pacifica

perché le dichiarazioni incriminate sarebbero state rese nel contesto di una

procedura civile avviata nei suoi confronti al fine della condanna al pagamento

di una somma di denaro, nell’intento di influenzare il giudizio del pretore.

Sarebbe già stato ampiamente riconosciuto che chi è parte nel procedimento in

cui le dichiarazioni false sarebbero state rilasciate avrebbe un interesse – se

non primario – comunque secondario.

Si

deve evidenziare che compete a chi inoltra il gravame motivare (anche) la

propria legittimazione (giusta i combinati art. 396 cpv. 1 e 385 cpv. 1 CPP)

[decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – P. GUIDON, op.

cit., art. 396 CPP n. 9c; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 382 CPP n.

1a/7c]. La reclamante avrebbe pertanto dovuto comprovare che il procedimento

civile in cui è parte è definitivamente concluso e spiegare in che misura i

suoi interessi privati sono effettivamente toccati dalle controverse dichiarazioni.

Il fatto che si sia costituita accusatrice privata e che sia stata destinataria

del decreto di abbandono non è decisivo.

In

queste circostanze, ritenuto che la causa civile non è ancora definitivamente

conclusa, l’asserita falsa dichiarazione non ha dunque, ancora, avuto un’influenza

sull’esito della vertenza e la reclamante non ha perciò, finora, subito un

danno personale, diretto ed attuale. Di modo che, oggi, non può esserle

riconosciuta la veste di parte e di conseguenza di accusatrice privata.

2.

Il

gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della

reclamante, soccombente. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino

rifonderà a PI 1 un’adeguata indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 373 ss. e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF

1'000.-- (mille), sono poste a carico della RE 1, __________. Lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento)

quale indennità.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera