60.2025.56
Reclamo contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico. legittimazione al gravame. dichiarazione falsa di una parte in giudizio
11 settembre 2025Italiano13 min
decreto 192/2025 del 7.2.2025, interrogato PI 1 in data 12.4.2024 ed acquisito agli
Source ti.ch
Incarto n.
60.2025.56
Lugano
11 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada
sedente per statuire sul reclamo 20/24.2.2025 presentato da
RE 1, ,
patr. da: avv.ti PR 1 e PR 2, ,
contro
il decreto di abbandono 192/2025 del 7.2.2025
emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano nell’ambito del
procedimento penale dipendente da suo esposto 2.2.2024 nei confronti di PI 1,
__________ (patr. da: avv. PR 3, __________), per titolo di dichiarazione
falsa di una parte in giudizio;
richiamati gli scritti 25/26.2.2025 e
14/15.4.2025 (duplica) del magistrato inquirente – che, senza osservazioni, si
è rimesso al giudizio della Corte –, 4.4.2025 e 30.4.2025 (duplica) di PI 1 –
che, osservato, ha postulato la reiezione del reclamo – e 11.4.2025 (replica)
della RE 1 – che si è confermata nelle sue argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Con
esposto 2.2.2024 la RE 1 – connessa alla famiglia __________ – ha denunciato PI
1 in relazione a quanto da lui affermato il 6.7.2023 nel contesto della causa
promossa davanti alla Pretura di __________ dalla __________, __________, a lui
riconducibile, nei di lei confronti (OR.2022.65), quando è stato sentito quale
parte. Egli avrebbe mentito su due aspetti centrali per l’esito della causa in
essere.
La
RE 1 si è costituita accusatrice privata.
L’esposto
è stato registrato come inc. MP 2024.1089.
b. Con
decreto 192/2025 del 7.2.2025, interrogato PI 1 in data 12.4.2024 ed acquisito agli
atti del procedimento penale l’incarto inerente alla procedura civile, il procuratore
pubblico ha abbandonato il procedimento nei confronti dell’imputato (dopo avere
dapprima prospettato a suo carico la promozione dell’accusa).
Il
magistrato inquirente, ricordati segnatamente la denuncia, le dichiarazioni
rese a verbale dall’imputato e gli art. 115 CPP e 306 CP, ha indicato che, alla
luce della giurisprudenza del Tribunale federale, c’erano forti dubbi che la RE
1 fosse direttamente danneggiata, ritenuto che la causa civile era in corso.
Dall’esame
degli atti della causa civile emergeva che la denunciante aveva sottoscritto solo
un contratto di fornitura di “servizi tecnologici”, non un contratto di
consulenza patrimoniale. Ciò era stato confermato anche da __________ nella sua
deposizione 22.6.2023. La RE 1 non aveva mai avviato una procedura civile
contro la __________; era stato PI 1 stesso a promuovere una causa per
l’incasso di fatture per prestazioni tecnologiche (inc. OR.2022.65). Il tema
riguardava quindi solo il presunto (e contestato) mancato pagamento di servizi
tecnologici. Non trovava riscontro agli atti la tesi di denuncia secondo cui “la
consulenza patrimoniale non veniva prestata alla sede di __________, da dove
scaturiva l’assistenza tecnologica connessa ma dall’estero”. Non si
comprendeva a cosa si facesse riferimento. Se si faceva riferimento alla __________,
era manifesto che essa aveva sottoscritto con la __________ con sede a __________
un contratto di consulenza, con eventuale facoltà di subdelega a terzi. Il
reato di dichiarazione falsa di una parte in giudizio appariva dunque
inconsistente anche su questo punto.
c. Con
gravame 20/24.2.2025 la RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, sia
annullato il decreto di abbandono e sia fatto ordine al procuratore pubblico di
effettuare, analizzare e rivalutare gli atti istruttori con invito ad emanare
la promozione dell’accusa per le ipotesi di reato oggetto di denuncia.
La
reclamante adduce che avrebbe sporto denuncia nei confronti di PI 1 per falsa
dichiarazione di una parte in giudizio costituendosi accusatrice privata;
sarebbe destinataria della decisione impugnata. Sarebbe quindi legittimata a
contestare il decreto.
La
RE 1 Ltd sostiene che il procuratore pubblico avrebbe dapprima notificato la
promozione dell’accusa per dichiarazione falsa di una parte in giudizio, con
comunicazione di chiusura dell’istruzione 12.6.2024, per poi annullarla e
sostituirla con la prospettata emanazione di un decreto di abbandono in data
22.7.2024, seguendo le tesi riportate dall’imputato nello scritto 25.6.2024,
senza confrontarsi con le risultanze già agli atti idonee a sconfessare le ulteriori
menzogne dell’imputato e senza procedere ad alcun ulteriore approfondimento oppure
atto istruttorio.
Il
magistrato inquirente avrebbe accertato ed apprezzato i fatti in maniera
inesatta; avrebbe leso il principio in dubio pro duriore.
d. Delle
ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario, in
seguito in corso di motivazione.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP)
può essere impugnato mediante reclamo.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame, inoltrato il 20.2.2025 contro il decreto di abbandono 192/2025 del
7.2.2025, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni in
applicazione dell’art. 322 cpv. 2 CPP) e proponibile (BSK StPO – M.
HEINIGER / R. RICKLI, 3. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op.
cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322
CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
1.3
1.3.1
In
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 7B_54/2024 del 7.2.2025 consid. 2.2.1.).
L’interesse
giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente
sia personalmente, direttamente (DTF 145 IV 161 consid. 3.1.; 142 IV 82 consid.
2.3.2.; decisione TF 7B_51/2024 del 25.4.2024 consid. 2.2.1.) e (di principio:
decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op.
cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla
decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed.,
art. 382 CPP n. 2).
Un
mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP
(decisione TF 7B_54/2024 del 7.2.2025 consid. 2.2.1.).
1.3.2
Sono
parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a),
l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura
dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).
Ai
sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono
stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid.
4.2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18
ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar
– D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario
CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare
del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (DTF 148 IV 256 consid. 3.1.; 146 IV 76 consid. 2.2.1.;
145.
IV 491 consid. 2.3.; decisione TF 6B_588/2022 dell’8.5.2023 consid. 2.1.1.;
BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI,
op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK StPO –
V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).
L’aspetto centrale è la lesione diretta degli
interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076).
Secondo la giurisprudenza è infatti ininfluente l’esistenza di un pregiudizio
ai sensi del diritto civile (DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; decisioni TF
1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op.
cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b).
La riparazione di un eventuale danno è irrilevante per la veste di danneggiato
(BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 23; ZK
StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b).
Se
il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e
integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico
protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono
interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato
anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati
soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi,
l’interessato non può essere reputato danneggiato (DTF 145 IV 491 consid.
2.3.1.; decisione TF 7B_61/2023 del 3.6.2025 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,
art. 115 CPP n. 21).
Il
danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al
procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore
privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e
art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104
cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del
6.4.2016
consid. 1.1.; BSK
StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).
1.3.3
Il
reato di dichiarazione falsa di una parte in giudizio (art. 306 CP) protegge
anzitutto, come l’art. 307 CP, l’interesse collettivo e tende di conseguenza principalmente
a salvaguardare in un processo l’accertamento dei fatti dall’influenza di prove
personali false e a difendere in tal modo gli interessi dell’amministrazione
della giustizia e il suo funzionamento (decisione TF 7B_61/2023 del 3.6.2025
consid. 3.4.). Il reato in questione protegge secondariamente, e non soltanto
in maniera indiretta, i diritti delle parti al processo, di modo che la parte
può essere considerata lesa; la lesione tocca nondimeno essenzialmente i
diritti di procedura della parte (decisione TF 7B_61/2023 del 3.6.2025 consid.
3.4.; BSK Strafrecht II – V.
DELNON / B. RÜDY, 4. ed., art. 306 CP n. 5 / art. 307 CP n. 5; StGB
Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, 4. ed., art. 306 CP n.
1.
/ art. 307 CP n. 1). Una persona è
considerata danneggiata unicamente se i suoi interessi privati sono
effettivamente colpiti dalla falsa dichiarazione: ella deve esporre in che
misura i suoi interessi privati siano effettivamente toccati dall’atto
litigioso, affinché il suo danno appaia la conseguenza diretta dell’atto
denunciato [decisione TF 1B_304/2020 del 3.12.2020 consid. 3.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,
art. 115 CPP n. 81].
Qualora
il litigio all’origine della denuncia penale non sia ancora terminato
[definitivamente (decisione TF 1B_649/2012 dell’11.9.2013 consid. 3.3.)], non
si può sapere se la pretesa falsa dichiarazione potrebbe avere una qualsiasi
influenza sullo stesso: a questo stadio si tratta di semplici congetture
(decisioni TF 6B_1144/2018 del 6.2.2019 consid. 3.; 6B_633/2018 del 23.8.2018
consid. 1.4.; 6B_92/2018 del 17.5.2018 consid. 2.3.; 1B_649/2012 dell’11.9.2013
consid. 3.3.; 1B_596/2011 del 30.3.2012 consid. 1.5.3.; 1B_489/2011 del
24.1.2012
consid. 2.2.). Il reato non è pertanto idoneo a ledere direttamente
l’interessato nei suoi diritti giuridicamente protetti in difetto di legame
diretto tra il contestato reato e l’implicito pregiudizio addotto.
1.3.4
Nel
decreto di abbandono è stato indicato che la causa civile tra la __________ e
la RE 1 era ancora in corso.
La
reclamante non nega tale circostanza. Essa si limita ad esporre che avrebbe
sporto denuncia nei confronti di PI 1 per falsa dichiarazione di una parte in
giudizio costituendosi accusatrice priva e che sarebbe destinataria della
decisione impugnata. Sarebbe quindi legittimata a contestare il decreto. In
replica (p. 1) la RE 1 aggiunge che la sua legittimazione sarebbe pacifica
perché le dichiarazioni incriminate sarebbero state rese nel contesto di una
procedura civile avviata nei suoi confronti al fine della condanna al pagamento
di una somma di denaro, nell’intento di influenzare il giudizio del pretore.
Sarebbe già stato ampiamente riconosciuto che chi è parte nel procedimento in
cui le dichiarazioni false sarebbero state rilasciate avrebbe un interesse – se
non primario – comunque secondario.
Si
deve evidenziare che compete a chi inoltra il gravame motivare (anche) la
propria legittimazione (giusta i combinati art. 396 cpv. 1 e 385 cpv. 1 CPP)
[decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – P. GUIDON, op.
cit., art. 396 CPP n. 9c; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 382 CPP n.
1a/7c]. La reclamante avrebbe pertanto dovuto comprovare che il procedimento
civile in cui è parte è definitivamente concluso e spiegare in che misura i
suoi interessi privati sono effettivamente toccati dalle controverse dichiarazioni.
Il fatto che si sia costituita accusatrice privata e che sia stata destinataria
del decreto di abbandono non è decisivo.
In
queste circostanze, ritenuto che la causa civile non è ancora definitivamente
conclusa, l’asserita falsa dichiarazione non ha dunque, ancora, avuto un’influenza
sull’esito della vertenza e la reclamante non ha perciò, finora, subito un
danno personale, diretto ed attuale. Di modo che, oggi, non può esserle
riconosciuta la veste di parte e di conseguenza di accusatrice privata.
2.
Il
gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della
reclamante, soccombente. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino
rifonderà a PI 1 un’adeguata indennità.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 373 ss. e 393 ss.
CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF
1'000.-- (mille), sono poste a carico della RE 1, __________. Lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento)
quale indennità.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera