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Decisione

70.2004.28

cancellazione anticipata dal casellario giudiziale

14 ottobre 2004Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

70.2004.28

Data decisione, Autorità:

14.10.2004, PENAL

Titolo:

cancellazione anticipata dal casellario giudiziale

CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE AL CASELLARIO GIUDIZIALE

art. 80 cf. 2 CPS

Incarto n.

70.2004.28

BARENCO

Lugano

14 ottobre 2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La presidente del Tribunale penale

cantonale

Giudice Agnese

Balestra-Bianchi

Vista l’istanza 21 giugno 2004 presentata

da

IS 1

domiciliata a

(rappr. dall'avv. S__________ P__________,

Mendrisio)

tendente ad ottenere la cancellazione

anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:

- 30 giorni

di detenzione (SC 2 anni, revocata) inflitti con decreto d'accusa 14.5.1998 del

Ministero pubblico, Lugano.

Preso atto che l'istante è stata nuovamente

condannata con decreto d'accusa 9 ottobre 2000 del Ministero pubblico, Lugano,

alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 2 anni, e

fr. 500.-- di multa, oltre all'espulsione dal territorio svizzero per 2 anni,

Considerandi

per ingiuria, minaccia, pornografia ed infrazione alla LF concernente la

dimora e il domicilio degli stranieri, condanna questa già cancellata d'ufficio

dal preposto al casellario giudiziale.

Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la

prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo

ella subito in Svizzera, successivamente alla condanna 14 maggio 1998 un'altra

sanzione penale, e nemmeno può avvalersi di quei motivi impellenti e gravi e

comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, tutto ben

ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale

presentata deve essere respinta.

Visti gli art. 80

cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT;

9.

CPPT e 39 TG sulle spese

decreta: 1. L'istanza

21.

giugno 2004 di IS 1

è respinta.

2.

Non si

prelevano né tassa né spese.

3.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale

federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP).

Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale

entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione

nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate

dagli art. 268 segg. PP.

4.

Intimazione:

- all'istante

tramite il rappr. avv. S__________ P__________, __________, __________

-

al PO 1

La

presidente

del

Tribunale penale cantonale

Giudice

Agnese Balestra-Bianchi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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