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Decisione

70.2004.33

cancellazione casellario giudiziale

14 ottobre 2004Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

70.2004.33

Data decisione, Autorità:

14.10.2004, PENAL

Titolo:

cancellazione casellario giudiziale

CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE AL CASELLARIO GIUDIZIALE

art. 80 cf. 2 CPS

Incarto n.

70.2004.33

Barenco

Lugano

14 ottobre 2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La presidente del Tribunale penale

cantonale

Giudice Agnese

Balestra-Bianchi

Vista l’istanza 22 luglio 2004 presentata

da

IS 1

, domiciliato a

(rappr. da avv. M__________ B__________, __________)

tendente ad ottenere la cancellazione

anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:

- 45 giorni

di detenzione (SC 3 anni, revocata) e fr. 1'500.-- di multa inflitti con

decreto d'accusa 8.9.1997 del Ministero pubblico, Lugano.

Preso atto che l'istante è stato nuovamente

condannato con decreto d'accusa 29 marzo 1999 del Ministero pubblico, Lugano,

alla pena di 90 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 4 anni, per

Considerandi

circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione,

condanna questa già cancellata d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale.

Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la

prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo

egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 8 settembre 1997

un'altra sanzione penale, e nemmeno può avvalersi di quei motivi impellenti e

gravi e comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui,

tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario

giudiziale presentata deve essere respinta.

Visti gli art. 80

cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT;

9.

CPPT e 39 TG sulle spese

decreta: 1. L'istanza

22.

luglio 2004 di IS 1 è respinta.

2.

Non si

prelevano né tassa né spese.

3.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale

federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP).

Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale

entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione

nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate

dagli art. 268 segg. PP.

4.

Intimazione:

-

all'istante tramite il rappr. avv. M__________ B________

-

al PO 1

La

presidente

del

Tribunale penale cantonale

Giudice

Agnese Balestra-Bianchi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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