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Decisione

70.2004.36

cancellazione casellario giudiziale

14 ottobre 2004Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

70.2004.36

Data decisione, Autorità:

14.10.2004, PENAL

Titolo:

cancellazione casellario giudiziale

CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE AL CASELLARIO GIUDIZIALE

art. 80 cf. 2 CPS

Incarto n.

70.2004.36

BARENCO

Lugano

14 ottobre 2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La presidente del Tribunale penale

cantonale

Giudice Agnese

Considerandi

Balestra-Bianchi

Vista l’istanza 26 settembre 2004

presentata da

IS 1

e domiciliato a

tendente ad ottenere la cancellazione

anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:

- 2 anni e

4.

mesi di detenzione e 5 anni di espulsione dal territorio svizzero inflitti

con sentenza 15.12.1989 delle Assise Correzionali di Lugano.

Preso atto del preavviso negativo 1.

settembre 2004 del Procuratore generale, a conferma di quello 12 aprile 2001,

che ha postulato la reiezione dell'istanza sostanzialmente poiché:

" Vero che non risultano

nuovi incarti aperti nei confronti dell'istante ma tale constatazione non è

sufficiente per giustificare una cancellazione anticipata. Peraltro i termini

della cancellazione d'ufficio giusta la cifra 1 dell'art. 80 CPS non sono

comunque lontani.".

Ritenuto che i motivi e le giustificazioni

sollevate da IS 1, ancorchè degni di attenzione, non rivestono quel carattere

straordinario, impellente e grave e comunque tale da giustificare

l'accoglimento dell'istanza, per cui, in assenza dei requisiti necessari

previsti dall'art. 80 cifra 2 CPS, la richiesta di cancellazione anticipata dal

casellario giudiziale presentata deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80

cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 CPPT;

9

segg. CPPT e 39 TG sulle spese

decreta: 1. L'istanza

26 agosto 2004 di IS 1 è respinta.

2. Non si

prelevano né tasse né spese.

3. Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale

federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP).

Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale

entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione

nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate

dagli art. 268 segg. PP.

4 Intimazione:

-

all'istante

-

al PO 1

La

presidente

del

Tribunale penale cantonale

Giudice

Agnese Balestra-Bianchi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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