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Decisione

70.2004.38

cancellazione casellario giudiziale

25 ottobre 2004Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

70.2004.38

Data decisione, Autorità:

25.10.2004, PENAL

Titolo:

cancellazione casellario giudiziale

CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE AL CASELLARIO GIUDIZIALE

art. 80 cf. 2 CPS

Incarto n.

70.2004.38

Lugano

25 ottobre 2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La presidente del Tribunale penale

cantonale

Giudice Agnese

Balestra-Bianchi

Vista l’istanza 15 settembre 2004

presentata da

IS 1

e domiciliato a

tendente ad ottenere la cancellazione

anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:

- 12 mesi

di detenzione (pena sospesa per permettere il collocamento ex art. 44 CPS)

inflitti con sentenza 12.9.2000 del Presidente delle Assise Correzionali di

Locarno.

Ritenuto: - che con

sentenza 12 settembre 2000 del Presidente delle Assise Correzionali di Locarno

l'istante è stato condannato alla pena di 12 mesi di detenzione (pena sospesa

ex art. 44 CPS per permettere il collocamento in uno stabilimento per

Considerandi

tossicodipendenti) per infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge

federale sugli stupefacenti;

- che il 18

maggio 2001 IS 1 è stato liberato condizionalmente;

- che a

richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il

provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso

della detenzione non prima del termine di 5 (cinque) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP).

Preso atto del preavviso del Procuratore

generale.

Ritenuto che il termine stabilito dall'art. 80 cfr. 2 per ordinare la

cancellazione anticipata dal casellario giudiziale non è ancora integralmente

trascorso (lo sarà a partire dal 18.5.2006) e che la condotta di IS 1, ancorché

degna di considerazione, non riveste quella particolare meritorietà prevista

dalla norma testè citata, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione

presentata deve essere respinta.

Visti gli art. 80

cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT;

9.

segg. CPPT e 39 TG sulle spese

decreta: 1. L'istanza

15.

settembre 2004 di IS 1 è respinta.

2.

Non si

prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione:

-

all'istante

-

al PO 1a

La

presidente

del

Tribunale penale cantonale

Giudice

Agnese Balestra-Bianchi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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