70.2004.39
cancellazione casellario giudiziale
19 ottobre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
70.2004.39
Data decisione, Autorità:
19.10.2004, PENAL
Titolo:
cancellazione casellario giudiziale
CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE AL CASELLARIO GIUDIZIALE
art. 80 cf. 2 CPS
Incarto n.
70.2004.39
BARENCO
Lugano
19 ottobre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La presidente del Tribunale penale
cantonale
Giudice Agnese
Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 22 settembre 2004
presentata da
IS 1
e domiciliato a
(rappr. da lic.iur. P__________ F__________,
studio legale __________, L__________)
tendente ad ottenere la cancellazione
anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- 20 giorni
di detenzione (SC 3 anni, revocata il 6.9.1999) e fr. 1'000.-- di multa
inflitti con decreto d'accusa 10 agosto 1998 del Ministero pubblico, Lugano.
Preso atto: - che l'istante è
stato nuovamente condannato con decreto d'accusa 6 settembre 1999 del Ministero
pubblico, Lugano, alla pena di 75 giorni di detenzione, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, ed alla multa di fr.
1'300.-- per circolazione in stato di ebrietà e grave infrazione alle norme
della circolazione, condanna questa già cancellata d'ufficio dal preposto al
Considerandi
casellario giudiziale;
- che il
Procuratore generale, nel suo preavviso 18 ottobre 2004, ha osservato che "Una cancellazione anticipata non
sembrerebbe giustificata da una condotta particolarmente meritoria a fronte
della seconda condanna.".
Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la
prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo
egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 10 agosto 1998 un'altra
sanzione penale, e che i motivi e le giustificazioni sollevate, ancorché degni
di attenzione, non rivestono quel carattere straordinario e grave e comunque
tale da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, tutto ben ponderato,
la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata
deve essere respinta.
Visti gli art. 80
cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT;
9.
segg. CPPT e 39 TG sulle spese,
decreta: 1. L'istanza
22.
settembre 2004 di IS 1 è respinta.
2.
Non si
prelevano né tasse né spese.
3.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale
federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP).
Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale
entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisone. La legittimazione
nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate
dagli art. 268 segg. PP.
4.
Intimazione:
- all'istante tramite il
rappr. lic.iur. P__________ F__________, Studio legale __________, __________
-
al PO 1, Ministero pubblico, Sede
La
presidente
del
Tribunale penale cantonale
Giudice
Agnese Balestra-Bianchi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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