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Decisione

70.2004.39

cancellazione casellario giudiziale

19 ottobre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

70.2004.39

Data decisione, Autorità:

19.10.2004, PENAL

Titolo:

cancellazione casellario giudiziale

CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE AL CASELLARIO GIUDIZIALE

art. 80 cf. 2 CPS

Incarto n.

70.2004.39

BARENCO

Lugano

19 ottobre 2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La presidente del Tribunale penale

cantonale

Giudice Agnese

Balestra-Bianchi

Vista l’istanza 22 settembre 2004

presentata da

IS 1

e domiciliato a

(rappr. da lic.iur. P__________ F__________,

studio legale __________, L__________)

tendente ad ottenere la cancellazione

anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:

- 20 giorni

di detenzione (SC 3 anni, revocata il 6.9.1999) e fr. 1'000.-- di multa

inflitti con decreto d'accusa 10 agosto 1998 del Ministero pubblico, Lugano.

Preso atto: - che l'istante è

stato nuovamente condannato con decreto d'accusa 6 settembre 1999 del Ministero

pubblico, Lugano, alla pena di 75 giorni di detenzione, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, ed alla multa di fr.

1'300.-- per circolazione in stato di ebrietà e grave infrazione alle norme

della circolazione, condanna questa già cancellata d'ufficio dal preposto al

Considerandi

casellario giudiziale;

- che il

Procuratore generale, nel suo preavviso 18 ottobre 2004, ha osservato che "Una cancellazione anticipata non

sembrerebbe giustificata da una condotta particolarmente meritoria a fronte

della seconda condanna.".

Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la

prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo

egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 10 agosto 1998 un'altra

sanzione penale, e che i motivi e le giustificazioni sollevate, ancorché degni

di attenzione, non rivestono quel carattere straordinario e grave e comunque

tale da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, tutto ben ponderato,

la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata

deve essere respinta.

Visti gli art. 80

cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT;

9.

segg. CPPT e 39 TG sulle spese,

decreta: 1. L'istanza

22.

settembre 2004 di IS 1 è respinta.

2.

Non si

prelevano né tasse né spese.

3.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale

federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP).

Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale

entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisone. La legittimazione

nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate

dagli art. 268 segg. PP.

4.

Intimazione:

- all'istante tramite il

rappr. lic.iur. P__________ F__________, Studio legale __________, __________

-

al PO 1, Ministero pubblico, Sede

La

presidente

del

Tribunale penale cantonale

Giudice

Agnese Balestra-Bianchi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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