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Decisione

70.2004.44

cancellazione casellario giudiziale

3 dicembre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

70.2004.44

Data decisione, Autorità:

03.12.2004, PENAL

Titolo:

cancellazione casellario giudiziale

RIABILITAZIONE

art. 80 cf. 2 CPS

Incarto n.

70.2004.44

Barenco

3 dicembre 2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La presidente del Tribunale penale

cantonale

Giudice Agnese

Balestra-Bianchi

Vista l’istanza 27 ottobre 2004 presentata

da

IS 1

domiciliato a

tendente ad ottenere la cancellazione

anticipata dal casellario giudiziale delle seguenti condanne:

- 5 giorni

di arresto inflitti con decreto d'accusa 5.7.1999 del Ministero pubblico,

Lugano;

- 45 giorni

di detenzione e fr. 1'200.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 18.9.2000

del Ministero pubblico, Lugano.

Letti ed esaminati gli atti.

Visto il preavviso negativo 29 novembre

2004 del Procuratore generale.

Preso atto che l'istante è stato condannato:

- con decreto d'accusa 5.7.1999 del Ministero pubblico, Lugano,

alla pena di 5 giorni di arresto per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

(commissione reiterata);

Considerandi

- con decreto d'accusa 18.9.2000 del Ministero pubblico, Lugano,

alla pena di 45 giorni di detenzione e fr. 1'200.-- di multa per furto d'uso,

conducenti malgrado il rifiuto o la revoca della licenza di condurre,

conducenti ebbri e infrazione alle norme della circolazione.

Ritenuto: - che IS 1 non

può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80

cfr. 2 CP, avendo egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna

5.7

, un'altra sanzione penale;

- che,

per la condanna 18.8.2000, il termine di due anni dall'espiazione della pena,

previsto da suddetta norma per ordinare la cancellazione anticipata dal

casellario giudiziale, non è ancora integralmente trascorso, avendo l'istante

terminato di espiare la pena il 27.9.2003;

- che

inoltre, IS 1 nemmeno può avvalersi di motivi particolari, impellenti e gravi e

comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza.

Visti gli art. 80 cifra 2

CPS;

9,

324.

segg. CPPT e 39 TG sulle spese

decreta: 1. L'istanza

27.

ottobre 2004 di IS 1 è respinta.

2.

Non si

prelevano né tasse né spese.

3.

Questo giudizio

può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale,

unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso

per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30

giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione nonché le

altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate dagli

art. 268 segg. PP.

4.

Intimazione:

-

all'istante

-

al PO 1

La

presidente

del

Tribunale penale cantonale

Giudice

Agnese Balestra-Bianchi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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