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Decisione

70.2004.47

cancellazione casellario giudiziale

28 dicembre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

70.2004.47

Data decisione, Autorità:

28.12.2004, PENAL

Titolo:

cancellazione casellario giudiziale

RIABILITAZIONE

art. 324 CPP-TI

art. 80 cf. 2 CPS

Incarto n.

70.2004.47

BARENCO

Lugano

28 dicembre 2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La presidente del Tribunale penale

cantonale

Giudice Agnese

Balestra-Bianchi

Vista l’istanza 19 ottobre 2004 presentata

da

IS 1

e domiciliato a

tendente ad ottenere la cancellazione

anticipata dal casellario giudiziale delle seguenti condanne:

- 6 giorni

di detenzione (SC 3 anni, revocata il

27.10.1997) e fr. 400.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 2.11.1995 del Ministero pubblico,

Lugano, per

circolazione in stato di ebrietà;

- 60 giorni

di detenzione (SC 4 anni, revocata il

14.2.2000) e fr. 1'000.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 27.10.1997 del

Ministero pubblico,

Lugano, per

circolazione in stato di ebrietà;

- 90 giorni

di detenzione e fr. 1'200.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 14.2.2000

del Ministero

Considerandi

pubblico, Lugano,

per circolazione in stato di ebrietà;

- fr.

400.

-- di multa inflitti con decreto d'accusa 29.4.2002 del Ministero pubblico,

Lugano, per

infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

Visto il preavviso negativo 14 dicembre

2004.

del Procuratore generale.

Preso atto che l'istante è stato nuovamente

condannato con decreto d'accusa 1. luglio 2002 del Ministero pubblico, Lugano, al pagamento di una multa di fr. 100.--

per contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, condanna questa già cancellata d'ufficio dal

preposto al casellario giudiziale.

Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la

prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CPS, avendo

egli subito in Svizzera, successivamente all'ultima

condanna di cui chiede la cancellazione, un'altra sanzione penale, e nemmeno

può avvalersi di quei motivi impellenti e gravi e comunque tali da giustificare

l'accoglimento dell'istanza, per cui, tutto ben

ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale

presentata deve essere respinta.

Visti gli art. 80

cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT;

9.

segg. CPPT e 39 TG sulle spese

decreta: 1. L'istanza

19.

ottobre 2004 di IS 1 è respinta.

2.

Non si

prelevano né tassa né spese.

3.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale

federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP).

Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale

entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione

nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate

dagli art. 268 segg. PP.

4.

Intimazione:

-

all'istante

-

al PO 1

La

presidente

del

Tribunale penale cantonale

Giudice

Agnese Balestra-Bianchi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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