70.2004.47
cancellazione casellario giudiziale
28 dicembre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
70.2004.47
Data decisione, Autorità:
28.12.2004, PENAL
Titolo:
cancellazione casellario giudiziale
RIABILITAZIONE
art. 324 CPP-TI
art. 80 cf. 2 CPS
Incarto n.
70.2004.47
BARENCO
Lugano
28 dicembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La presidente del Tribunale penale
cantonale
Giudice Agnese
Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 19 ottobre 2004 presentata
da
IS 1
e domiciliato a
tendente ad ottenere la cancellazione
anticipata dal casellario giudiziale delle seguenti condanne:
- 6 giorni
di detenzione (SC 3 anni, revocata il
27.10.1997) e fr. 400.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 2.11.1995 del Ministero pubblico,
Lugano, per
circolazione in stato di ebrietà;
- 60 giorni
di detenzione (SC 4 anni, revocata il
14.2.2000) e fr. 1'000.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 27.10.1997 del
Ministero pubblico,
Lugano, per
circolazione in stato di ebrietà;
- 90 giorni
di detenzione e fr. 1'200.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 14.2.2000
del Ministero
Considerandi
pubblico, Lugano,
per circolazione in stato di ebrietà;
- fr.
400.
-- di multa inflitti con decreto d'accusa 29.4.2002 del Ministero pubblico,
Lugano, per
infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
Visto il preavviso negativo 14 dicembre
2004.
del Procuratore generale.
Preso atto che l'istante è stato nuovamente
condannato con decreto d'accusa 1. luglio 2002 del Ministero pubblico, Lugano, al pagamento di una multa di fr. 100.--
per contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, condanna questa già cancellata d'ufficio dal
preposto al casellario giudiziale.
Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la
prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CPS, avendo
egli subito in Svizzera, successivamente all'ultima
condanna di cui chiede la cancellazione, un'altra sanzione penale, e nemmeno
può avvalersi di quei motivi impellenti e gravi e comunque tali da giustificare
l'accoglimento dell'istanza, per cui, tutto ben
ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale
presentata deve essere respinta.
Visti gli art. 80
cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT;
9.
segg. CPPT e 39 TG sulle spese
decreta: 1. L'istanza
19.
ottobre 2004 di IS 1 è respinta.
2.
Non si
prelevano né tassa né spese.
3.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale
federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP).
Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale
entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione
nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate
dagli art. 268 segg. PP.
4.
Intimazione:
-
all'istante
-
al PO 1
La
presidente
del
Tribunale penale cantonale
Giudice
Agnese Balestra-Bianchi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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