Lexipedia

Decisione

70.2004.48

salvacondotto per entrata in Svizzera

10 dicembre 2004Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

70.2004.48

Data decisione, Autorità:

10.12.2004, PENAL

Titolo:

salvacondotto per entrata in Svizzera

RIABILITAZIONE

art. 347 cpv. 1 let. e CPP-TI

art. 55 CPS

Incarto n.

70.2004.48

BARENCO

10 dicembre 2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La presidente del Tribunale penale

cantonale

Giudice Agnese

PO1-Bianchi

Vista l’istanza 30 novembre 2004 presentata

da

IS1

Considerandi

e residente a

(rappr. daRA1 __________)

tendente ad ottenere il salvacondotto per

entrare in Svizzera i giorni di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 dicembre

2004.

per recarsi a presso l'abitazione della compagna __________ __________ e

dei di lei quattro figli per trascorrere le prossime festività.

Considerato: - che con sentenza

17.

febbraio 2000 della Corte delle Assise Criminali, IS1 è stato

condannato alla pena di 2 anni e 9 mesi di reclusione ed alla pena accessoria

d'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 7 anni effettivi,

siccome riconosciuto coautore colpevole di infrazione semplice e aggravata alla

Legge federale sugli stupefacenti;

- che con

l'istanza in esame lo stesso è ora a chiedere la possibilità di entrare in

Svizzera i giorni di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 dicembre 2004 per

recarsi a presso l'abitazione della sua attuale compagna e dei di lei figli

per trascorrere le prossime feste di Natale, non potendo la signora _________ trasferirsi

in Italia per motivi di lavoro;

- che con

lettera 9 dicembre 2004 il ha postulato la reiezione della richiesta, in

particolare poiché la motivazione addotta dall'istante (impedimenti lavorativi

della compagna) non è tale da esigere una seppur temporanea sospensione del

vigente provvedimento di espulsione;

- che il

salvacondotto è per sua natura un provvedimento eccezionale, che può essere

concesso solo in presenza di motivi gravi non altrimenti risolvibili;

- che, nel

caso concreto, motivi gravi ed eccezionali non sono stati invocati né tantomeno

resi verosimili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 55

CPS e 347 cpv. 1 lett. e CPP

decreta: 1. L'istanza

è respinta.

2. Non si

prelevano né tassa né spese.

3. Intimazione:

-

all'istante tramite;

-

al PO1

La

presidente

del

Tribunale penale cantonale

Giudice

Agnese PO1-Bianchi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster