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Decisione

70.2005.10

procedura di confisca autonoma

22 marzo 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

70.2005.10

Data decisione, Autorità:

22.03.2005, PENAL

Titolo:

procedura di confisca autonoma

CONFISCA

art. 58 cf. 1 CPS

art. 59 cf. 1 CPS

Incarto n.

70.2005.10

BARENCO

Lugano

22 marzo 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La presidente del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese

Balestra-Bianchi

sedente per statuire sull’istanza di

confisca 11 marzo 2005 presentata dal

Considerandi

PP 1

tendente ad ottenere la confisca e la

devoluzione allo Stato degli importi di fr. 1'410.-- e Euro 30, nonché una bola

di cocaina e un minigrip di marijuana sequestrati a persona rimasta ad oggi

ignota.

Considerato: - che il 5 maggio 2004,

nel corso dell'operazione Caldo 04, a seguito di un controllo effettuato nella

camera n. 31 presso il CRS di Paradiso, la Polizia cantonale ha rinvenuto le

somme di fr. 1'410.-- e Euro 30, nonché una bola di cocaina e un minigrip di

marjiuana;

- che malgrado

le ricerche effettuate non è stato possibile identificare la persona che aveva

occultato lo stupefacente e il denaro e nemmeno l'eventuale avente diritto;

- che, con

decreto di non luogo a procedere n. 977/2005 dell'11 marzo 2005, il Procuratore

pubblico ha abbandonato il procedimento penale a carico di ignoti, motivo per

cui è ora a chiedere la confisca dello stupefacente e del denaro sequestrato;

- che,

nelle descritte circostanze, è da ritenere altamente probabile per non dire

certo, che il denaro sequestrato è provento di traffico di stupefacenti o

quantomeno prodotto di attività illecita;

- che

giusta gli art. 58 e 59 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di

una determinata persona, ordina la confisca e la distruzione degli oggetti che

hanno servito o erano destinati a commettere un reato, rispettivamente la

confisca dei valori patrimoniali che erano destinati a determinare o a

ricompensare l'autore di un reato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 58 e 59 CP e

sulla competenza l'art. 350 n. 2 CPP,

decreta 1. L'istanza

11 marzo 2005 del Procuratore pubblico è accolta.

§Di conseguenza è ordinata la confisca e la devoluzione allo Stato di fr.

1'410.-- e Euro 30, nonché la confisca e la distruzione di una bola di cocaina

e di un minigrip di marijuana.

2. Non si

prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione:

- al

Ministero pubblico, PP 1, SEDE

La

presidente

del

Tribunale penale cantonale

Giudice

Agnese Balestra-Bianchi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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