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Decisione

70.2005.15

procedura di confisca autonoma

1 aprile 2005Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

70.2005.15

Data decisione, Autorità:

01.04.2005, PENAL

Titolo:

procedura di confisca autonoma

CONFISCA

art. 59 cf. 1 CPS

Incarto n.

70.2005.15

BARENCO

Lugano

1 aprile 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La presidente del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese

Balestra-Bianchi

sedente per statuire sull’istanza di

confisca 23 marzo 2005 presentata dal PP 1

Considerandi

tendente ad ottenere la confisca e la

devoluzione allo Stato degli importi di fr. 1'150.-- e Euro 400, sequestrati a

persona rimasta ad oggi ignota.

Considerato: - che il 13 maggio

2004, a seguito di una perquisizione effettuata a Gerra Piano, in Via Cantonale

108, nell'appartamento occupato da __________, 1982, __________, 1982 e __________,

tutti cittadini della Sierra Leone, la Polizia cantonale ha rinvenuto,

occultati nell'asta porta abiti di un armadio, denaro contante per fr. 1'150.--

e Euro 400;

- che,

avendo __________, __________ e __________ negato che detto denaro fosse di

loro proprietà, malgrado le ricerche effettuate non è stato possibile

identificare la persona che lo aveva occultato e nemmeno l'eventuale avente

diritto;

- che, con

decreto di non luogo a procedere n. 13/2005 del 3 gennaio 2005, il Procuratore

pubblico ha abbandonato il procedimento penale a carico di ignoti, motivo per

cui è ora a chiedere la confisca del denaro sequestrato;

- che,

nelle descritte circostanze, è da ritenere altamente probabile per non dire

certo, che il denaro sequestrato è provento di traffico di stupefacenti o

quantomeno prodotto di attività illecita;

- che

giusta l'art. 59 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una determinata

persona, ordina la confisca dei valori patrimoniali che erano destinati a

determinare o a ricompensare l'autore di un reato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 59 CP e sulla

competenza l'art. 350 n. 2 CPP,

decreta 1. L'istanza

23 marzo 2005 del Procuratore pubblico è accolta.

§Di conseguenza è ordinata la confisca e la devoluzione allo Stato di fr. 1'150.--

e Euro 400.

2. Non si

prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione:

- al

Ministero pubblico, PP PP 1, SEDE

La

presidente

del

Tribunale penale cantonale

Giudice

Agnese Balestra-Bianchi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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