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Decisione

70.2005.4

procedura di confisca autonoma

18 febbraio 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

70.2005.4

Data decisione, Autorità:

18.02.2005, PENAL

Titolo:

procedura di confisca autonoma

CONFISCA

art. 58 CPS

art. 59 cf. 1 CPS

Incarto n.

70.2005.4

BARENCO

Lugano

18 febbraio 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La presidente del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese

Balestra-Bianchi

sedente per statuire sull’istanza di

confisca 31 gennaio 2005 presentata dal Arturo Garzoni

tendente ad ottenere la confisca e la

devoluzione allo Stato dell'importo di fr. 1'880.--, rispettivamente la

Considerandi

confisca e la distruzione di ca. 10 gr. di marijuana, di 6 rotoli di cellophane

e del rotolo di sacchetti di plastica, sequestrati a persona rimasta ad oggi

ignota.

Considerato: - che il 22 agosto

2002, a seguito di un controllo effettuato presso il Centro CRS di Via San

Gottardo 9 a Bellinzona, la Polizia cantonale ha rinvenuto, più o meno

occultate sotto delle assi depositate all'esterno del Centro, denaro contante

per fr. 1'880.--, ed all'interno dello stabile circa 10 gr. di marjiuana, 6

rotoli di cellphane solitamente usato per la confezione di "bolas" e

un rotolo di sacchetti di plastica;

- che malgrado

le ricerche effettuate non è stato possibile identificare la persona che aveva

occultato il denaro, la sostanza stupefacente e gli oggetti, e nemmeno

l'eventuale avente diritto;

- che, con

decreto di non luogo a procedere n. 3717/04 dell' 11 ottobre 2002, il Procuratore

pubblico ha abbandonato il procedimento penale a carico di ignoti, motivo per

cui è ora a chiedere la confisca del denaro sequestrato, della marjiuana e

degli altri oggetti;

- che,

nelle descritte circostanze, è da ritenere altamente probabile per non dire

certo, che il denaro sequestrato è provento di traffico di stupefacenti o

quantomeno prodotto di attività illecita;

- che

giusta gli art. 58 e 59 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di

una determinata persona, ordina la confisca e la distruzione degli oggetti che

hanno servito o erano destinati a commettere un reato, rispettivamente la

confisca dei valori patrimoniali che erano destinati a determinare o a

ricompensare l'autore di un reato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 58 e 59 CP,

350 n. 2

CPP,

decreta 1. L'istanza

31 gennaio 2005 del Procuratore pubblico è accolta.

§Di conseguenza è ordinata la confisca e la devoluzione allo Stato di fr.

1'880.--, nonché la confisca e la distruzione di di ca. 10 gr. di marijuana, di

6 rotoli di cellophane e del rotolo di sacchetti di plastica.

2. Non si

prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione:

- al

Ministero pubblico, PP Arturo Garzoni, Sede

La

presidente

del

Tribunale penale cantonale

Giudice

Agnese Balestra-Bianchi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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