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Decisione

70.2005.6

procedura di confisca autonoma

21 febbraio 2005Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

70.2005.6

Data decisione, Autorità:

21.02.2005, PENAL

Titolo:

procedura di confisca autonoma

CONFISCA

art. 59 cf. 1 CPS

Incarto n.

70.2005.6

BARENCO

Lugano

21 febbraio 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La presidente del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese

Balestra-Bianchi

sedente per statuire sull’istanza di

Considerandi

confisca 1. febbraio 2005 presentata dal

PP 1

tendente ad ottenere la confisca e la

devoluzione allo Stato dell'importo di fr. 3'870.--, sequestrato a persona

rimasta ad oggi ignota.

Considerato: - che il 6 aprile

2004, nel corso dell'operazione Caldo 04, a seguito di un controllo effettuato

presso il CRS di Bellinzona, la Polizia cantonale ha rinvenuto, occultati in

vari vani delle scale, soffitto, corridoi ecc., oltre a diversi oggetti,

diverse banconote CHF per un ammontare complessivo di fr. 3'870.--;

- che malgrado

le ricerche effettuate non è stato possibile identificare la persona che aveva

occultato il denaro e nemmeno l'eventuale avente diritto;

- che, con

decreto di non luogo a procedere n. 412/2005 del 1. febbraio 2005, il

Procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale a carico di ignoti,

motivo per cui è ora a chiedere la confisca del denaro sequestrato;

- che,

nelle descritte circostanze, è da ritenere altamente probabile per non dire

certo, che il denaro sequestrato è provento di traffico di stupefacenti o

quantomeno prodotto di attività illecita;

- che

giusta l'art. 59 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una

determinata persona, ordina la confisca dei valori patrimoniali che erano

destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 59 CP e sulla

competenza l'art. 350 n. 2 CPP,

decreta 1. L'istanza

1. febbraio 2005 del Procuratore pubblico è accolta.

Di conseguenza è ordinata la confisca e la devoluzione allo Stato di fr. 3'870.--.

2. Non si

prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione:

- al

Ministero pubblico, PP 1, SEDE

La

presidente

del

Tribunale penale cantonale

Giudice

Agnese Balestra-Bianchi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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