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Decisione

70.2005.8

cancellazione casellario giudiziale

25 aprile 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

70.2005.8

Data decisione, Autorità:

25.04.2005, PENAL

Titolo:

cancellazione casellario giudiziale

CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE AL CASELLARIO GIUDIZIALE

art. 41 cf. 4 CPS

art. 80 cf. 2 CPS

Incarto n.

70.2005.8

BARENCO

Lugano

25 aprile 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La presidente del Tribunale penale

cantonale

Giudice Agnese

Balestra-Bianchi

Vista l’istanza 10 marzo 2005 presentata da

IS 1

e domiciliato a

tendente ad ottenere la cancellazione

anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:

- decreto

d'accusa 13.10.1999 del Ministero pubblico, Lugano.

Ritenuto: - che con decreto

d'accusa 22 luglio 1999 del Ministero pubblico, Lugano, l'istante è stato

condannato alla pena di 3 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per 2

anni, siccome riconosciuto autore colpevole di truffa, falsità in documenti,

appropriazione indebita e abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

(condanna già cancellata d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale);

- che

successivamente il Procuratore pubblico, con decreto d'accusa 13 ottobre 1999,

Considerandi

ha nuovamente condannato l'istante per ripetuta truffa, mandandolo comunque

esente da ogni pena trattandosi di condanna totalmente aggiuntiva a quella

pronunciata il 22 luglio 1999 dal Procuratore pubblico (art. 68 cfr. 2 CP);

- che in

tali condizioni occorre ritenere che il Procuratore pubblico, fossero stati

compresi tutti i diversi reati in un unico giudizio, avrebbe determinato e

pronunciato comunque una pena di 3 mesi di detenzione sospesa condizionalmente

per 2 anni, per cui anche la condanna di cui al decreto d'accusa 13 ottobre

1999.

ha da essere cancellata ex art. 41 cfr. 4 CP.

Richiamato inoltre il preavviso favorevole

18.

marzo 2005 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 1. marzo 2005 rilasciato dal Municipio di Chiasso.

Ritenuti soddisfatti i requisiti di legge

richiesti per la cancellazione.

Visti gli art. 41

cfr. 4, 80 cfr. 2 CPS; art. 324 e segg CPPT;

decreta: 1. E'

ordinata la cancellazione dal casellario giudiziale della condanna inflitta all'istante con decreto d'accusa 13 ottobre 1999 dal Ministero

pubblico, Lugano.

2.

Una tassa

di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.

3.

Intimazione:

-

all'istante

-

al PO 1

-

al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona

La

presidente

del

Tribunale penale cantonale

Giudice

Agnese Balestra-Bianchi

Distinta

spese

Tassa di giustizia fr. 90.--

Spese postali e telefoniche fr. 10.--

T o t a l e fr. 100.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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