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Decisione

70.2005.9

cancellazione casellario giudiziale

25 marzo 2005Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

70.2005.9

Data decisione, Autorità:

25.03.2005, PENAL

Titolo:

cancellazione casellario giudiziale

CASELLARIO GIUDIZIALE

art. 80 cf. 2 CPS

Incarto n.

70.2005.9

BARENCO

Lugano

25 marzo 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La presidente del Tribunale penale

cantonale

Giudice Agnese

Balestra-Bianchi

Vista l’istanza 14 marzo 2005 presentata da

IS 1

e domiciliato a

tendente ad ottenere la cancellazione

anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:

- 12 mesi

di detenzione, pena sospesa per dar luogo al trattamento ambulatoriale ex art.

43/1 CP (fine della misura 24.2.2000) inflitti con sentenza 6.08.1998 del

Presidente delle Assise Correzionali di Lugano.

Preso atto che l'istante è stato nuovamente

condannato con decreto d'accusa 3.4.2003 del Ministero pubblico, Lugano, alla

Considerandi

pena di 20 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 2 anni, per

lesioni semplici, coazione e danneggiamento;

Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la

prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo

egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 6 agosto 1998 un'altra

sanzione penale, motivo per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di

cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata non può oggi

essere accolta.

Visti gli art. 80

cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg. CPPT;

9.

CPP e 39 TG sulle spese

decreta: 1. L'istanza

14.

marzo 2005 di IS 1 è respinta.

2.

Non si

preleva né tassa né spese.

3.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale

federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP).

Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale

entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione

nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate

dagli art. 268 segg. PP.

4.

Intimazione:

- all'istante;

-

al procuratore generale PO 1.

La

presidente

del

Tribunale penale cantonale

Giudice

Agnese Balestra-Bianchi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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