72.1999.265
truffa - appropriazione indebita qualificata - falsità in documenti - pretese parti civili (ricorso al TF)
5 dicembre 2005Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
72.1999.265
Data decisione, Autorità:
05.12.2005, PENAL
Titolo:
truffa - appropriazione indebita qualificata - falsità in documenti - pretese parti civili (ricorso al TF)
APPROPRIAZIONE INDEBITA AGGRAVATA
FALSITÀ IN DOCUMENTI
RICORSO
RINVIO AL FORO CIVILE
TRUFFA
art. 138 CPS
art. 146 CPS
art. 251 CPS
Incarto n.
72.1999.265
Lugano,
5 dicembre 2005/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
dr. iur. Roberta Arnold,
Sedente
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
procedimento dipendente dall'atto d'accusa
150/1999 del 19 ottobre 1999, in cui con sentenza 12 dicembre 2002 aveva
pronunciato:
1. AC 1 è
autore colpevole di:
1.1 ripetuta
tuffa
per
avere, a Mendrisio ed in altre località, tra il 1992 e il 1994, nella sua
qualità di amministratore della __________ e/o di gestore di fatto dei fondi
d’investimento __________, __________, __________ __________ a scopo d’indebito
profitto,
1.1.1 ingannato con
astuzia terzi investitori, in prevalenza clienti di __________, inducendoli ad
acquistare quote dei predetti fondi di investimento, sottacendo che il valore
reale delle quote era inferiore a quello di quotazione, che egli stesso
comunicava falsamente alla __________, oppure sottacendo che i fondi raccolti
non erano destinati ad investimento, bensì alla copertura delle precedenti
perdite e/o al rimborso delle quote di altri investitori ad un valore superiore
a quello reale, così da nascondere le perdite intervenute, causando atti di
disposizione per complessivi U$ 2'487'137.55, ECU 1'036'587.10 e lire
2'350'000'000, laddove il minor valore delle quote sottoscritte era di almeno U$
1'304'360.79 e ECU 134'980.-- inferiore, importi che, tolti i rimborsi
effettuati a taluni clienti e le residue disponibilità di cui ai conti 74671 e
80056 della Banca __________ (rispettivamente U$ 111'049.-- al 16 ottobre 2002
e U$ 1'463'626.-- all'11 ottobre 2002), sono stati interamente perduti;
1.1.2 ingannato con
astuzia il trading manager del fondo __________, __________, inducendolo a
versare in suo favore U$ 1'134'158.60 all'asserito scopo di rimborsare 5000
quote di quel fondo, sottacendo che il rimborso avveniva ad un valore fittizio,
superiore a quello reale, e che con quel denaro venivano inoltre rimborsate al
cliente le perdite della gestione dei suoi averi, ed inducendolo inoltre al
versamento, a più riprese, di ulteriori U$ 500'000 da destinare ad
investimenti, sottacendo che esso era invece destinato a coprire le perdite
subite dal fondo __________ e/o a ripristinare la liquidità di quel fondo,
causando la perdita totale di questi importi;
1.2 appropriazione
indebita qualificata
per
essersi, tra il 1992 e 1994, a Mendrisio ed in altre località, agendo come
gerente di patrimoni e nell’ambito di attività sottoposta alla Legge cantonale
sulla professione di fiduciario,
1.2.1 indebitamente
appropriato di averi di pertinenza dei fondi di investimento __________, __________,
__________ __________, per complessivi U$ 2'794'914.58 ed ECU 972'652.66,
impiegando questi importi per effettuare rimborsi di quote dei fondi a valori
superiori a quelli reali, per coprire perdite di gestione del patrimonio e per
effettuare un pagamento per commissioni;
1.2.2 indebitamente
appropriato di lire 280'000 in contanti, importo affidatogli da due clienti di __________
per essere depositato sui loro conti, e che egli ha invece utilizzato per
effettuare dei pagamenti a terzi;
1.3 falsità
in documenti
per avere
tra il 1992 ed il 1994 a Mendrisio ed in altre località, per procacciare a sé o
ad altri un indebito profitto, dopo avere comunicato a __________ quotazioni
maggiorate del valore delle quote dei fondi d’investimento __________, __________,
__________, valori poi riportati sugli estratti conto bancari, allestito e
sottoposto ai clienti degli estratti conto di __________ con sopravvalutazione
delle loro situazioni patrimoniali, conseguenti alla predetta fittizia
maggiorazione delle quotazioni;
2. Di
conseguenza, tenuto conto del lungo tempo trascorso, AC 1, è condannato:
2.1 alla pena di
18 mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2 al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese processuali;
3. L’esecuzione
della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un
periodo di prova di 2 anni;
4. E'
ordinato il sequestro conservativo di 13'000 azioni della ditta __________ e
degli averi di cui ai conti __________ e __________ della Banca __________, con
saldo di rispettivamente U$ 111'049.-- al 16 ottobre 2002 e U$ 1'463'626.--
all'11 ottobre 2002, dopo deduzione del controvalore di 1'450 quote del fondo __________
(valore unitario provvisorio: U$ 1'463'626.-- : 4957 = U$ 295.26, per complessivi
U$ 428'127.--), che è liberato in favore delle parti civili "__________"
(290 quote), "__________" (500 quote), "__________" (300
quote), "__________" (25 quote), "__________"(25 quote),
"__________" (95 quote), "__________" (18 quote), "__________"
(44 quote), "__________" (38 quote), "__________" (15
quote), "__________" (30 quote), "__________" (40 quote),
"__________" (30 quote). E' dissequestrato il passaporto di AC 1.
5. AC 1 è
inoltre condannato a risarcire il controvalore di lire 80 milioni alla parte
civile PC 4, mentre che per il resto le parti civili sono rinviate al foro
civile per il riconoscimento delle loro pretese risarcitorie.
6. Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza integrale.
decisione impugnata, limitatamente al
dispositivo n. 5, avanti al Tribunale federale con ricorso per cassazione e
ricorso di diritto pubblico del 22 gennaio 2003 dalla parte civile
__________ (avv.
dott. __________, Mendrisio)
laddove il Tribunale federale in data 21
maggio 2003 ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, mentre che
ha accolto il riscorso di diritto pubblico, annullando il dispositivo impugnato
e rinviando la causa all’autorità cantonale per un nuovo giudizio sui
risarcimenti dovuti alle parti civili nel senso dei considerandi,
Considerato in fatto ed in
diritto
1. Con
sentenza 12 dicembre 2002 la Corte delle Assise correzionali di Mendrisio ha
ritenuto AC 1 colpevole di ripetuta truffa, appropriazione indebita qualificata
e falsità in documenti, per avere, tra il 1992 e il 1994, in veste
d’amministratore della __________e/o gestore di fatto dei fondi d’investimento __________,
__________, __________, __________ commesso malversazioni in danno di numerosi
investitori dei fondi (dispositivo n. 1, qui sopra trascritto).
L’imputato
è stato condannato alla pena di 18 mesi di detenzione sospesi condizionalmente
per due anni (dispositivi n. 2 e 3, qui sopra trascritti), e la Corte ha
altresì disposto il sequestro conservativo di 13'000 azioni della ditta __________,
ancorché presuntivamente prive di valore, nonché degli averi di cui a due conti
bancari presso la Banca __________, liberandone una parte in favore delle parti
civili, nei termini di cui al dispositivo n. 4, ovvero sulla base di un valore
di U$ 295.26 per ogni quota posseduta del fondo __________.
Fatti
I dispositivi
n. 1-4 della sentenza sono cresciuti in giudicato, non essendo stati oggetto
d'impugnazione, per il che non sono stati rimessi in discussione dalla
successiva decisione 21 maggio 2003 del Tribunale federale.
2. Con
il dispositivo n. 5 AC 1 è stato condannato a risarcire il controvalore di lire
80 milioni alla parte civile PC 4, mentre che per il resto, ovvero per quanto
eccedente gli assegnamenti di cui al predetto dispositivo n. 4, le parti civili
sono state rinviate al foro civile.
Contro questa
decisione la parte civile __________, __________, è insorta avanti al Tribunale
federale, che il 21 maggio 2003 ne ha accolto il ricorso per diritto pubblico,
ritenendo dati gli estremi per decidere compiutamente, senza necessità di
rinvio al foro civile, su pretese che, come quella della ricorrente, si
fondavano sull’avvenuta sottoscrizione di quote del fondo d’investimento __________.
Di
conseguenza l’Alta Corte ha annullato il dispositivo n. 5 dell’impugnato
pronunciamento, rinviando la causa alla Corte cantonale per un nuovo giudizio
sulle pretese di parte civile.
Stante la
natura cassatoria della sentenza del Tribunale federale, il presente giudizio
di rinvio non può però essere limitato alla sola pretesa della parte civile
ricorrente __________, ma riconsidera invece la posizione di tutte le parti
civili che avevano formulato le richieste delle quali è stato stabilito il
rinvio o che sono state altrimenti decise con il dispositivo n. 5, poi
annullato.
3. In
esecuzione del rinvio, va innanzitutto ribadita la decisione di condannare AC 1
a risarcire il controvalore di lire 80 milioni alla parte civile PC 4.
Questa
decisione è infatti stata annullata siccome inclusa nel dispositivo impugnato
per altro motivo (ossia quello della mancata decisione sulle pretese della
ricorrente), ma alla luce del giudizio di rinvio nulla osta alla sua pedissequa
ripetizione. Va precisato che questa parte civile è stata danneggiata da
un’appropriazione indebita (punto 2.6 AA) e non dalla sottoscrizione di quote __________,
ragione per cui essa ottiene la condanna del AC 1 alla restituzione del
maltolto, ma non partecipa alla distribuzione del controvalore delle quote __________.
4. Analogamente,
e sulla scorta delle precedenti motivazioni, deve essere ribadito il giudizio
di rinvio al foro civile di quelle parti civili che vi erano state rinviate per
un motivo diverso da quello addotto dalla ricorrente e per il quale il
Tribunale federale ha cassato il dispositivo impugnato, ovvero quello della
possibilità in base agli atti (misconosciuta a torto nel precedente giudizio
cantonale) di determinare il valore che avrebbero avuto le quote __________
senza le malversazioni dell’accusato.
Pertanto,
va qui senz’altro confermata la decisione di rinviare al foro civile la pretesa
di fr. 2'176'000.- per capitale ed interessi dei signori C. , assistiti
dall’avv. __________ (doc. TPC 61), risultando dagli atti che per tale
fattispecie non vi è stato reato del AC 1, stante il decreto d’abbandono 20
ottobre 1999, per il che non vi può essere pronuncia sulla pretesa della parte
civile, ostandovi, per analogia, l’art. 272 CPP.
Va
parimenti ribadita la decisione di rinviare al foro civile __________ (__________)
__________ SA (doc. TPC 65), derivando la di lei pretesa da asserito atto
illecito non menzionato nell’atto di accusa, e per il quale il AC 1 non è
pertanto stato condannato.
Ne è lo
stesso per la pretesa di fr. 104'652.- e lire 72'561'811 di __________
assistito dall’avv. __________, trattandosi anche in questo caso di pretesa
derivante da circostanza non contemplata nell’atto di accusa.
Nemmeno
le pretese di __________, assistita dall’avv. __________ (doc. 47, 62 TPC),
possono essere considerate, avendo essa esplicitamente precisato di non essere
parte civile nel procedimento (doc. 47 TPC, pag. 2), ed è perciò solo a titolo abbondanziale
che si rileva che la pretesa non è in relazione con illeciti imputati nell’atto
di accusa.
5. Deve
invece essere riesaminata, siccome toccata dal giudizio di rinvio, la posizione
degli investitori assistiti dall’avv. __________, di quelli patrocinati dall’avv__________
e quella dei signori __________ e __________ titolari della relazione “__________”.
5.1. Il 6
dicembre 2002 l’avv. __________ ha presentato 12 istanze risarcitorie (doc.
49-60 TPC), rettificandole poi il successivo 10 dicembre 2002 (plico doc. 63
TPC) nel senso di chiedere per 11 di questi investitori il riconoscimento del
diritto di partecipare alla ripartizione dei valori sequestrati per il
controvalore delle quote del fondo __________ da loro possedute, accettando per
il resto della pretesa notificata il rinvio al foro civile. Quanto all’ultimo
investitore (i titolari del conto “__________”), l’avv. __________ comunicava
alla Corte di non rappresentarlo più (doc. 63.9 TPC).
5.2. I signori __________ e __________ titolari della predetta relazione
“__________”, anche senza l'ulteriore patrocinio dell'avv. __________,
risultano tutelati sia dalla richiesta inoltrata a titolo personale già l’8
novembre 2002 (doc. TPC 37) che da quella presentata per loro conto dall’avv. __________
il successivo 6 dicembre 2002 (doc. TPC 53), prima della fine del mandato.
Nell’istanza
presentata a titolo personale (doc. TPC 37) questi investitori postulavano il
risarcimento di fr. 144'411.- oltre interessi in rimborso del prezzo delle
quote di fondi di investimento acquistate dal AC 1, ossia fr. 46'927.- per 30
quote __________ e fr. 97'484.- per 538 quote EGF.
Nell’istanza
introdotta il 6 dicembre 2002 dall’avv. __________ (doc. TPC 53) veniva di
contro chiesto il risarcimento di fr. 255'056.-, pari alla differenza tra il
capitale investito di fr. 360'093.- e l’importo residuo al momento della
cessazione dell’attività di __________ di fr. 93'037.-, dopo deduzione dal
danno di un acconto di fr. 12'000.- versato dal AC 1.
5.3. L’avv. __________ con istanza datata 6 dicembre 2002 chiedeva (doc.
TPC 46):
- per
l’investitore titolare del conto denominato “__________” l’attribuzione, a
debito dell’importo disponibile presso la __________, di U$ 67'280 oltre
interessi dal 1° gennaio 1995 a fronte di 290 quote __________ e la condanna di
AC 1 al pagamento di U$ 284'991.70;
- per __________,
__________, l’attribuzione, a debito dell’importo disponibile presso la Banca __________,
di U$ 69'280 oltre interessi dal 1° gennaio 1995 a fronte di 300 quote __________
e la condanna di AC 1 al pagamento di U$ 294'819.-;
- per
l’investitore titolare del conto denominato “__________” l’attribuzione, a
debito dell’importo disponibile presso la Banca __________, di U$ 116'000.-
oltre interessi dal 2 febbraio 1995 a fronte di 500 quote __________ e la
condanna di AC 1 al pagamento di U$ 491'365.-;
In un
successivo memoriale datato 9 settembre 2005 (doc. 73 TPC) l’avv. __________,
determinandosi al riguardo del valore da attribuire alle quote in circolazione
del fondo __________, quantificava le richieste di risarcimento delle parti
civili da lui rappresentate in U$ 254'941.90 per “__________”, U$ 439'555.- per
“__________” e U$ 263'733.- per __________ (pag. 3).
6. La Corte, esaminando l’incarto per la nuova decisione, si è inoltre
avveduta di un ulteriore errore commesso, avendo essa omesso nel giudizio
cassato di considerare la pretesa risarcitoria di __________ regolarmente
formulata e documentata, che chiedeva di “poter partecipare all’eventuale
ripartizione dei valori bloccati dalla magistratura penale” in relazione
alla perdita di fr. 27'934.- subita a seguito dell’acquisto di 17 quote __________
al prezzo di U$ 1'143.09 l’una (doc. TPC 39).
7. Nel
proprio errato giudizio la Corte Cantonale, come detto, aveva riconosciuto alle
parti civili titolari di quote del fondo __________ il diritto di essere
rimborsate attingendo ai fondi disponibili presso la Banca __________ in
ragione di U$ 295.26 per quota posseduta, importo determinato con la semplice
divisione del denaro disponibile per il numero delle quote esistenti (4957).
Il
Tribunale federale ha invece stabilito nel giudizio di rinvio che le
malversazioni dell’accusato hanno causato perdite complessive a danno dei
sottoscrittori di quote __________ per U$ 3'682'447.38 (giudizio di rinvio, consid.
5, pag. 9), e questo vincolante accertamento impone al giudice oggetto del
rinvio di effettuare un nuovo computo del valore delle quote in questione per
stabilirne il teorico ammontare se non vi fossero state le malversazioni.
Le
modalità di questo computo devono necessariamente essere quelle di cui al
rapporto peritale A (AI 227), al quale fa esplicito riferimento il giudizio di
rinvio: stabilito l’importo computabile delle malversazioni in U$ 3'682'447.38
(giudizio di rinvio, consid. 5, pag. 9; perizia citata, pag. 24 in basso),
occorre aggiungere detto importo al denaro disponibile di pertinenza del fondo __________
(U$ 1'150'000.- al momento dell’allestimento della perizia, cfr. pag. 24 in
basso) e suddividere il totale sulle 4957 quote __________ esistenti, ottenendo
così il loro valore unitario, pari secondo il perito a U$ 974.87 (pag. 24 in
fine), conclusione alla quale era giunto anche l’avv. __________ nella propria
istanza 6 dicembre 2002 (doc. TPC 46, pag. 7; cfr. anche doc. TPC 73, punto 2,
pag. 1).
8. Il computo del valore delle quote __________ da ritenere ai fini
dell’attribuzione dei risarcimenti va aggiornato alla luce delle mutate
circostanze, tenendo conto da una parte dell’aumento degli averi disponibili
per effetto degli interessi maturati, e d’altro lato dell’avvenuto risarcimento
parziale di U$ 295.26 effettuato in favore delle parti civili in esecuzione
della sentenza annullata, nonché dell’omissione relativa alle 17 quote di __________
In data
odierna sono disponibili, dopo i risarcimenti parziali effettuati, U$
1'064'260.53, importo investito a breve termine e vincolato sino al 13 gennaio
2006.
Da questo
importo devono per prima cosa essere dedotti U$ 5'019.42 (pari a U$ 295.26 x
17) spettanti a __________., così da porlo nella stessa posizione degli altri
titolari di quote __________ prima dell'ulteriore suddivisione.
Questo
riduce l’importo disponibile a U$ 1'059’241.11.
Sommando
a questo importo gli U$ 3'682'447.38 di cui al giudizio del Tribunale federale,
si ottiene un totale di U$ 4'741'688.49.
Suddividendo
questo importo per le 4957 quote esistenti, si ha un valore unitario attuale di
U$ 956.56 (che sale a teorici U$ 1'251.82 tenendo conto degli U$ 295.26 già
distribuiti).
9. All’attribuzione, su questa base, degli U$ 1'059'241.11 disponibili,
partecipano 1467 quote ("__________" 290 quote, "__________"
500 quote, __________ 300 quote, "__________" 25 quote, "__________"
25 quote, "__________" 95 quote, "__________" 18 quote,
"__________" 44 quote, "__________" 38 quote, "__________"
15 quote, "__________" 30 quote, "__________" 40 quote,
"__________" 30 quote, __________ 17 quote).
Posto il
valore unitario di U$ 956.56 appare chiaro che il denaro disponibile per U$
1'059'241.11 non è sufficiente a soddisfare il credito complessivo, ammontante
a U$ 1'403'273.52 (pari a U$ 956.56 x 1467 quote), potendosi unicamente
attribuire un dividendo proporzionale del 75.48% del valore delle quote, pari a
U$ 722.04 (stesso risultato con la più semplice operazione U$ 1'059'241.11 ./.
1467 quote = U$ 722.04).
Detto in
altri termini, si ha che ai fini risarcitori ogni quota __________ ha un valore
di U$ 1'251.82.
Di questi,
U$ 295.26 sono già stati distribuiti (tranne che a __________.), ragione per
cui vi è un valore residuo computabile di U$ 956.56, che sulla base del denaro
disponibile può essere effettivamente risarcito nella misura del 75.483%,
ovvero per U$ 722.04 per quota.
10. Le parti civili assistite dall’avv. __________ hanno chiesto, in
aggiunta al predetto risarcimento, il computo in loro favore sul valore di ogni
quota di ulteriori U$ 194.73 derivanti dai complessivi U$ 965'303.19 addebitati
dal AC 1 al fondo __________ per “commissioni” e “management fees” privi di
giustificazione.
Si tratta
di una pretesa che deve essere disattesa.
La Corte
osserva innanzitutto che il giudizio di rinvio è del tutto silente al
proposito, avendo esso determinato l’errore della prima Corte unicamente nel
mancato computo dei predetti U$ 3'682'447.38, ora inclusi nel calcolo del
credito delle parti civili titolari di quote __________.
E’ perciò
solo a titolo abbondanziale che si osserva che siffatta pretesa, anche nell’ipotesi
del suo fondamento sul principio, è ben lungi dall’essere liquida.
Un primo
elemento di incertezza è dato dal fatto che dallo stesso atto d’accusa non
risulta con chiarezza se (e se del caso a che titolo) gli importi per
commissioni e management fees siano stati imputati al AC 1 come ipotesi di
reato. Esso li menziona infatti (in grassetto) sia a pag. 4 in coda
all’imputazione di ripetuta truffa, che a pag. 8 in coda a quella di ripetuta
amministrazione infedele aggravata, senza che però sia chiara la portata della
menzione per rapporto al testo che precede, e pertanto se si tratti di un
elemento del reato (tesi poco verosimile, visto che la medesima fattispecie
viene trascritta per due differenti ipotesi di reato), o se si tratti piuttosto
(come sembra più probabile) di un complemento d’informazione volto a meglio
inquadrare le circostanze dell’agire delittuoso.
La
conseguenza dell’incertezza è comunque quella per cui nel dispositivo di
condanna non vi è chiara menzione di un illecito del AC 1 corrispondente agli
importi in questione.
Questo è
del resto comprensibile anche alla luce del fatto che commissioni e management fees
sono in linea di principio dei costi (di natura lecita) legati all’attività
d’investimento dei fondi, e non invece dei proventi per il fondo, che beneficia
semmai del risultato degli investimenti effettuati.
Posto che
commissioni e management fees sono, di principio, dei costi usualmente a carico
dell’investitore, si pone -per potere anche solo ipotizzare un reato- la questione
a sapere chi, contrattualmente, doveva pagare le commissioni.
Solo una
volta stabilito che il fondo __________ non era tenuto a corrispondere
commissioni e spese, vi sarebbe spazio per un’eventuale imputazione (a questo
punto per appropriazione indebita), ma l’istruttoria dibattimentale nulla ha
accertato in tal senso, ragione per cui non vi è spazio per pretese civili
basate su queste circostanze.
Del
resto, analoga incertezza è desumibile dagli accertamenti peritali sui quali la
Corte dovrebbe in ogni caso fondarsi. A pagina 25 del referto A si legge in
effetti che
" La
società __________ [società Sponsor del fondo] incassava, direttamente dalla banca depositaria dei capitali del
Fondo __________, commissioni e management fees calcolati in base alle
transazioni effettuate.
Alla stessa società venivano inoltre girati parte
degli interessi attivi maturati sulla liquidità del fondo come stabilito dal
regolamento del fondo (__________).
I ricavi conseguiti dallo sponsor venivano quindi
distribuiti al promotore dell’operazione, AC 1 nonché, sulla base di accordi
privati, al socio __________.
Sulla base degli estratti conto della banca __________
sono state determinate commissioni e interessi accreditati durante il periodo
dal 1991 al 1995, per un totale di US$ 965'303.19.
Da notare che le commissioni gravano il fondo
indirettamente in quanto addebitate come tali con gli addebiti di ogni singola
operazione di borsa.”
Su questa
base, la Corte matura il convincimento per il suddetto importo di US 965'303.19
che si sia in realtà trattato in parte di parziali retrocessioni di commissioni
da parte dei brokers/banche che hanno effettuato le operazioni di investimento
(percependo le relative commissioni), in parte di interessi prodotti dalla
liquidità disponibile ed in parte dell’addebito di proprie commissioni di
gestione da parte della società appartenente al AC 1 che si occupava della
gestione del fondo.
A non
averne dubbi, si tratta di voci di introito per AC 1/ __________ di per sé
lecite in assenza di accordi contrari (cfr. invece il predetto testo, che
precisa che almeno parte degli interessi sulla liquidità spettavano al
gestore).
Nulla
prova pertanto che vi sia stato illecito al riguardo di questo importo, né
risulta che il AC 1 abbia subito una condanna per questo motivo, ragione per
cui non vi può essere spazio per l’ulteriore pretesa risarcitoria.
11. In conclusione, in aggiunta a quanto già stabilito dal dispositivo
n. 4 della sentenza 12 dicembre 2002, alle parti civili vanno attribuiti i seguenti
risarcimenti: PC 4 il controvalore di lire 80 milioni; “__________” U$
209'391.60; “__________” U$ 361'020.-; __________ U$ 216'612.-; “__________” U$
18'051.-; “__________” U$ 18'051.-; “__________” U$ 68'593.80; “__________” U$
12'996.72; “__________” U$ 31'769.76; “__________” U$ 27'437.52; “__________” U$
10'830.60; “__________” U$ 21'661.20; “__________” U$ 28'881.60; “__________” U$
21'661.20; __________ U$ 17'294.10.
A parte PC
4, tutti gli altri importi sono da soddisfare con gli averi in sequestro di cui
al conto vincolato n. __________/__________, dopo il 13 gennaio 2006, data di
scadenza dell’investimento attualmente in essere.
12. Non si prelevano tasse o spese di giustizia per questa decisione.
dichiara e pronuncia:
5. AC 1 è inoltre condannato ai seguenti risarcimenti:
5.1. PC 4 il controvalore lire 80 milioni;
5.2. “__________” U$ 209'391.60;
5.3. “__________” U$
361'020;
5.4. __________ U$
216'612.-;
5.5. “__________” U$
18'051.-;
5.6. “__________” U$ 18'051.-;
5.7. “__________” U$ 68'593.80;
5.8. “__________” U$ 12'996.72;
5.9. “__________” U$ 31'769.76;
5.10. “__________” U$ 27'437.52;
5.11. “__________” U$ 10'830.60;
5.12. “__________” U$ 21'661.20;
5.13. “__________” U$ 28'881.60;
5.14. “__________” U$ 21'661.20;
5.15. __________ U$ 17'294.10;
5.16. Ai fini dell’effettuazione dei risarcimenti di cui ai dispositivi
5.2-5.15 è liberato in favore delle rispettive parti civili, a partire dal 13
gennaio 2006, il conto vincolato n. __________ della Banca __________.
5.17. Le parti civili sono per il resto rinviate al foro civile per il
riconoscimento delle loro pretese risarcitorie.
Intimazione a:
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- PP 1
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terzi implicati
1. PC 1
Considerandi
2.
PC 2
3.
PC 3
4.
PC 4
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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