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Decisione

72.1999.265

truffa - appropriazione indebita qualificata - falsità in documenti - pretese parti civili (ricorso al TF)

5 dicembre 2005Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I dispositivi

n. 1-4 della sentenza sono cresciuti in giudicato, non essendo stati oggetto

d'impugnazione, per il che non sono stati rimessi in discussione dalla

successiva decisione 21 maggio 2003 del Tribunale federale.

2. Con

il dispositivo n. 5 AC 1 è stato condannato a risarcire il controvalore di lire

80 milioni alla parte civile PC 4, mentre che per il resto, ovvero per quanto

eccedente gli assegnamenti di cui al predetto dispositivo n. 4, le parti civili

sono state rinviate al foro civile.

Contro questa

decisione la parte civile __________, __________, è insorta avanti al Tribunale

federale, che il 21 maggio 2003 ne ha accolto il ricorso per diritto pubblico,

ritenendo dati gli estremi per decidere compiutamente, senza necessità di

rinvio al foro civile, su pretese che, come quella della ricorrente, si

fondavano sull’avvenuta sottoscrizione di quote del fondo d’investimento __________.

Di

conseguenza l’Alta Corte ha annullato il dispositivo n. 5 dell’impugnato

pronunciamento, rinviando la causa alla Corte cantonale per un nuovo giudizio

sulle pretese di parte civile.

Stante la

natura cassatoria della sentenza del Tribunale federale, il presente giudizio

di rinvio non può però essere limitato alla sola pretesa della parte civile

ricorrente __________, ma riconsidera invece la posizione di tutte le parti

civili che avevano formulato le richieste delle quali è stato stabilito il

rinvio o che sono state altrimenti decise con il dispositivo n. 5, poi

annullato.

3. In

esecuzione del rinvio, va innanzitutto ribadita la decisione di condannare AC 1

a risarcire il controvalore di lire 80 milioni alla parte civile PC 4.

Questa

decisione è infatti stata annullata siccome inclusa nel dispositivo impugnato

per altro motivo (ossia quello della mancata decisione sulle pretese della

ricorrente), ma alla luce del giudizio di rinvio nulla osta alla sua pedissequa

ripetizione. Va precisato che questa parte civile è stata danneggiata da

un’appropriazione indebita (punto 2.6 AA) e non dalla sottoscrizione di quote __________,

ragione per cui essa ottiene la condanna del AC 1 alla restituzione del

maltolto, ma non partecipa alla distribuzione del controvalore delle quote __________.

4. Analogamente,

e sulla scorta delle precedenti motivazioni, deve essere ribadito il giudizio

di rinvio al foro civile di quelle parti civili che vi erano state rinviate per

un motivo diverso da quello addotto dalla ricorrente e per il quale il

Tribunale federale ha cassato il dispositivo impugnato, ovvero quello della

possibilità in base agli atti (misconosciuta a torto nel precedente giudizio

cantonale) di determinare il valore che avrebbero avuto le quote __________

senza le malversazioni dell’accusato.

Pertanto,

va qui senz’altro confermata la decisione di rinviare al foro civile la pretesa

di fr. 2'176'000.- per capitale ed interessi dei signori C. , assistiti

dall’avv. __________ (doc. TPC 61), risultando dagli atti che per tale

fattispecie non vi è stato reato del AC 1, stante il decreto d’abbandono 20

ottobre 1999, per il che non vi può essere pronuncia sulla pretesa della parte

civile, ostandovi, per analogia, l’art. 272 CPP.

Va

parimenti ribadita la decisione di rinviare al foro civile __________ (__________)

__________ SA (doc. TPC 65), derivando la di lei pretesa da asserito atto

illecito non menzionato nell’atto di accusa, e per il quale il AC 1 non è

pertanto stato condannato.

Ne è lo

stesso per la pretesa di fr. 104'652.- e lire 72'561'811 di __________

assistito dall’avv. __________, trattandosi anche in questo caso di pretesa

derivante da circostanza non contemplata nell’atto di accusa.

Nemmeno

le pretese di __________, assistita dall’avv. __________ (doc. 47, 62 TPC),

possono essere considerate, avendo essa esplicitamente precisato di non essere

parte civile nel procedimento (doc. 47 TPC, pag. 2), ed è perciò solo a titolo abbondanziale

che si rileva che la pretesa non è in relazione con illeciti imputati nell’atto

di accusa.

5. Deve

invece essere riesaminata, siccome toccata dal giudizio di rinvio, la posizione

degli investitori assistiti dall’avv. __________, di quelli patrocinati dall’avv__________

e quella dei signori __________ e __________ titolari della relazione “__________”.

5.1. Il 6

dicembre 2002 l’avv. __________ ha presentato 12 istanze risarcitorie (doc.

49-60 TPC), rettificandole poi il successivo 10 dicembre 2002 (plico doc. 63

TPC) nel senso di chiedere per 11 di questi investitori il riconoscimento del

diritto di partecipare alla ripartizione dei valori sequestrati per il

controvalore delle quote del fondo __________ da loro possedute, accettando per

il resto della pretesa notificata il rinvio al foro civile. Quanto all’ultimo

investitore (i titolari del conto “__________”), l’avv. __________ comunicava

alla Corte di non rappresentarlo più (doc. 63.9 TPC).

5.2. I signori __________ e __________ titolari della predetta relazione

“__________”, anche senza l'ulteriore patrocinio dell'avv. __________,

risultano tutelati sia dalla richiesta inoltrata a titolo personale già l’8

novembre 2002 (doc. TPC 37) che da quella presentata per loro conto dall’avv. __________

il successivo 6 dicembre 2002 (doc. TPC 53), prima della fine del mandato.

Nell’istanza

presentata a titolo personale (doc. TPC 37) questi investitori postulavano il

risarcimento di fr. 144'411.- oltre interessi in rimborso del prezzo delle

quote di fondi di investimento acquistate dal AC 1, ossia fr. 46'927.- per 30

quote __________ e fr. 97'484.- per 538 quote EGF.

Nell’istanza

introdotta il 6 dicembre 2002 dall’avv. __________ (doc. TPC 53) veniva di

contro chiesto il risarcimento di fr. 255'056.-, pari alla differenza tra il

capitale investito di fr. 360'093.- e l’importo residuo al momento della

cessazione dell’attività di __________ di fr. 93'037.-, dopo deduzione dal

danno di un acconto di fr. 12'000.- versato dal AC 1.

5.3. L’avv. __________ con istanza datata 6 dicembre 2002 chiedeva (doc.

TPC 46):

- per

l’investitore titolare del conto denominato “__________” l’attribuzione, a

debito dell’importo disponibile presso la __________, di U$ 67'280 oltre

interessi dal 1° gennaio 1995 a fronte di 290 quote __________ e la condanna di

AC 1 al pagamento di U$ 284'991.70;

- per __________,

__________, l’attribuzione, a debito dell’importo disponibile presso la Banca __________,

di U$ 69'280 oltre interessi dal 1° gennaio 1995 a fronte di 300 quote __________

e la condanna di AC 1 al pagamento di U$ 294'819.-;

- per

l’investitore titolare del conto denominato “__________” l’attribuzione, a

debito dell’importo disponibile presso la Banca __________, di U$ 116'000.-

oltre interessi dal 2 febbraio 1995 a fronte di 500 quote __________ e la

condanna di AC 1 al pagamento di U$ 491'365.-;

In un

successivo memoriale datato 9 settembre 2005 (doc. 73 TPC) l’avv. __________,

determinandosi al riguardo del valore da attribuire alle quote in circolazione

del fondo __________, quantificava le richieste di risarcimento delle parti

civili da lui rappresentate in U$ 254'941.90 per “__________”, U$ 439'555.- per

“__________” e U$ 263'733.- per __________ (pag. 3).

6. La Corte, esaminando l’incarto per la nuova decisione, si è inoltre

avveduta di un ulteriore errore commesso, avendo essa omesso nel giudizio

cassato di considerare la pretesa risarcitoria di __________ regolarmente

formulata e documentata, che chiedeva di “poter partecipare all’eventuale

ripartizione dei valori bloccati dalla magistratura penale” in relazione

alla perdita di fr. 27'934.- subita a seguito dell’acquisto di 17 quote __________

al prezzo di U$ 1'143.09 l’una (doc. TPC 39).

7. Nel

proprio errato giudizio la Corte Cantonale, come detto, aveva riconosciuto alle

parti civili titolari di quote del fondo __________ il diritto di essere

rimborsate attingendo ai fondi disponibili presso la Banca __________ in

ragione di U$ 295.26 per quota posseduta, importo determinato con la semplice

divisione del denaro disponibile per il numero delle quote esistenti (4957).

Il

Tribunale federale ha invece stabilito nel giudizio di rinvio che le

malversazioni dell’accusato hanno causato perdite complessive a danno dei

sottoscrittori di quote __________ per U$ 3'682'447.38 (giudizio di rinvio, consid.

5, pag. 9), e questo vincolante accertamento impone al giudice oggetto del

rinvio di effettuare un nuovo computo del valore delle quote in questione per

stabilirne il teorico ammontare se non vi fossero state le malversazioni.

Le

modalità di questo computo devono necessariamente essere quelle di cui al

rapporto peritale A (AI 227), al quale fa esplicito riferimento il giudizio di

rinvio: stabilito l’importo computabile delle malversazioni in U$ 3'682'447.38

(giudizio di rinvio, consid. 5, pag. 9; perizia citata, pag. 24 in basso),

occorre aggiungere detto importo al denaro disponibile di pertinenza del fondo __________

(U$ 1'150'000.- al momento dell’allestimento della perizia, cfr. pag. 24 in

basso) e suddividere il totale sulle 4957 quote __________ esistenti, ottenendo

così il loro valore unitario, pari secondo il perito a U$ 974.87 (pag. 24 in

fine), conclusione alla quale era giunto anche l’avv. __________ nella propria

istanza 6 dicembre 2002 (doc. TPC 46, pag. 7; cfr. anche doc. TPC 73, punto 2,

pag. 1).

8. Il computo del valore delle quote __________ da ritenere ai fini

dell’attribuzione dei risarcimenti va aggiornato alla luce delle mutate

circostanze, tenendo conto da una parte dell’aumento degli averi disponibili

per effetto degli interessi maturati, e d’altro lato dell’avvenuto risarcimento

parziale di U$ 295.26 effettuato in favore delle parti civili in esecuzione

della sentenza annullata, nonché dell’omissione relativa alle 17 quote di __________

In data

odierna sono disponibili, dopo i risarcimenti parziali effettuati, U$

1'064'260.53, importo investito a breve termine e vincolato sino al 13 gennaio

2006.

Da questo

importo devono per prima cosa essere dedotti U$ 5'019.42 (pari a U$ 295.26 x

17) spettanti a __________., così da porlo nella stessa posizione degli altri

titolari di quote __________ prima dell'ulteriore suddivisione.

Questo

riduce l’importo disponibile a U$ 1'059’241.11.

Sommando

a questo importo gli U$ 3'682'447.38 di cui al giudizio del Tribunale federale,

si ottiene un totale di U$ 4'741'688.49.

Suddividendo

questo importo per le 4957 quote esistenti, si ha un valore unitario attuale di

U$ 956.56 (che sale a teorici U$ 1'251.82 tenendo conto degli U$ 295.26 già

distribuiti).

9. All’attribuzione, su questa base, degli U$ 1'059'241.11 disponibili,

partecipano 1467 quote ("__________" 290 quote, "__________"

500 quote, __________ 300 quote, "__________" 25 quote, "__________"

25 quote, "__________" 95 quote, "__________" 18 quote,

"__________" 44 quote, "__________" 38 quote, "__________"

15 quote, "__________" 30 quote, "__________" 40 quote,

"__________" 30 quote, __________ 17 quote).

Posto il

valore unitario di U$ 956.56 appare chiaro che il denaro disponibile per U$

1'059'241.11 non è sufficiente a soddisfare il credito complessivo, ammontante

a U$ 1'403'273.52 (pari a U$ 956.56 x 1467 quote), potendosi unicamente

attribuire un dividendo proporzionale del 75.48% del valore delle quote, pari a

U$ 722.04 (stesso risultato con la più semplice operazione U$ 1'059'241.11 ./.

1467 quote = U$ 722.04).

Detto in

altri termini, si ha che ai fini risarcitori ogni quota __________ ha un valore

di U$ 1'251.82.

Di questi,

U$ 295.26 sono già stati distribuiti (tranne che a __________.), ragione per

cui vi è un valore residuo computabile di U$ 956.56, che sulla base del denaro

disponibile può essere effettivamente risarcito nella misura del 75.483%,

ovvero per U$ 722.04 per quota.

10. Le parti civili assistite dall’avv. __________ hanno chiesto, in

aggiunta al predetto risarcimento, il computo in loro favore sul valore di ogni

quota di ulteriori U$ 194.73 derivanti dai complessivi U$ 965'303.19 addebitati

dal AC 1 al fondo __________ per “commissioni” e “management fees” privi di

giustificazione.

Si tratta

di una pretesa che deve essere disattesa.

La Corte

osserva innanzitutto che il giudizio di rinvio è del tutto silente al

proposito, avendo esso determinato l’errore della prima Corte unicamente nel

mancato computo dei predetti U$ 3'682'447.38, ora inclusi nel calcolo del

credito delle parti civili titolari di quote __________.

E’ perciò

solo a titolo abbondanziale che si osserva che siffatta pretesa, anche nell’ipotesi

del suo fondamento sul principio, è ben lungi dall’essere liquida.

Un primo

elemento di incertezza è dato dal fatto che dallo stesso atto d’accusa non

risulta con chiarezza se (e se del caso a che titolo) gli importi per

commissioni e management fees siano stati imputati al AC 1 come ipotesi di

reato. Esso li menziona infatti (in grassetto) sia a pag. 4 in coda

all’imputazione di ripetuta truffa, che a pag. 8 in coda a quella di ripetuta

amministrazione infedele aggravata, senza che però sia chiara la portata della

menzione per rapporto al testo che precede, e pertanto se si tratti di un

elemento del reato (tesi poco verosimile, visto che la medesima fattispecie

viene trascritta per due differenti ipotesi di reato), o se si tratti piuttosto

(come sembra più probabile) di un complemento d’informazione volto a meglio

inquadrare le circostanze dell’agire delittuoso.

La

conseguenza dell’incertezza è comunque quella per cui nel dispositivo di

condanna non vi è chiara menzione di un illecito del AC 1 corrispondente agli

importi in questione.

Questo è

del resto comprensibile anche alla luce del fatto che commissioni e management fees

sono in linea di principio dei costi (di natura lecita) legati all’attività

d’investimento dei fondi, e non invece dei proventi per il fondo, che beneficia

semmai del risultato degli investimenti effettuati.

Posto che

commissioni e management fees sono, di principio, dei costi usualmente a carico

dell’investitore, si pone -per potere anche solo ipotizzare un reato- la questione

a sapere chi, contrattualmente, doveva pagare le commissioni.

Solo una

volta stabilito che il fondo __________ non era tenuto a corrispondere

commissioni e spese, vi sarebbe spazio per un’eventuale imputazione (a questo

punto per appropriazione indebita), ma l’istruttoria dibattimentale nulla ha

accertato in tal senso, ragione per cui non vi è spazio per pretese civili

basate su queste circostanze.

Del

resto, analoga incertezza è desumibile dagli accertamenti peritali sui quali la

Corte dovrebbe in ogni caso fondarsi. A pagina 25 del referto A si legge in

effetti che

" La

società __________ [società Sponsor del fondo] incassava, direttamente dalla banca depositaria dei capitali del

Fondo __________, commissioni e management fees calcolati in base alle

transazioni effettuate.

Alla stessa società venivano inoltre girati parte

degli interessi attivi maturati sulla liquidità del fondo come stabilito dal

regolamento del fondo (__________).

I ricavi conseguiti dallo sponsor venivano quindi

distribuiti al promotore dell’operazione, AC 1 nonché, sulla base di accordi

privati, al socio __________.

Sulla base degli estratti conto della banca __________

sono state determinate commissioni e interessi accreditati durante il periodo

dal 1991 al 1995, per un totale di US$ 965'303.19.

Da notare che le commissioni gravano il fondo

indirettamente in quanto addebitate come tali con gli addebiti di ogni singola

operazione di borsa.”

Su questa

base, la Corte matura il convincimento per il suddetto importo di US 965'303.19

che si sia in realtà trattato in parte di parziali retrocessioni di commissioni

da parte dei brokers/banche che hanno effettuato le operazioni di investimento

(percependo le relative commissioni), in parte di interessi prodotti dalla

liquidità disponibile ed in parte dell’addebito di proprie commissioni di

gestione da parte della società appartenente al AC 1 che si occupava della

gestione del fondo.

A non

averne dubbi, si tratta di voci di introito per AC 1/ __________ di per sé

lecite in assenza di accordi contrari (cfr. invece il predetto testo, che

precisa che almeno parte degli interessi sulla liquidità spettavano al

gestore).

Nulla

prova pertanto che vi sia stato illecito al riguardo di questo importo, né

risulta che il AC 1 abbia subito una condanna per questo motivo, ragione per

cui non vi può essere spazio per l’ulteriore pretesa risarcitoria.

11. In conclusione, in aggiunta a quanto già stabilito dal dispositivo

n. 4 della sentenza 12 dicembre 2002, alle parti civili vanno attribuiti i seguenti

risarcimenti: PC 4 il controvalore di lire 80 milioni; “__________” U$

209'391.60; “__________” U$ 361'020.-; __________ U$ 216'612.-; “__________” U$

18'051.-; “__________” U$ 18'051.-; “__________” U$ 68'593.80; “__________” U$

12'996.72; “__________” U$ 31'769.76; “__________” U$ 27'437.52; “__________” U$

10'830.60; “__________” U$ 21'661.20; “__________” U$ 28'881.60; “__________” U$

21'661.20; __________ U$ 17'294.10.

A parte PC

4, tutti gli altri importi sono da soddisfare con gli averi in sequestro di cui

al conto vincolato n. __________/__________, dopo il 13 gennaio 2006, data di

scadenza dell’investimento attualmente in essere.

12. Non si prelevano tasse o spese di giustizia per questa decisione.

dichiara e pronuncia:

5. AC 1 è inoltre condannato ai seguenti risarcimenti:

5.1. PC 4 il controvalore lire 80 milioni;

5.2. “__________” U$ 209'391.60;

5.3. “__________” U$

361'020;

5.4. __________ U$

216'612.-;

5.5. “__________” U$

18'051.-;

5.6. “__________” U$ 18'051.-;

5.7. “__________” U$ 68'593.80;

5.8. “__________” U$ 12'996.72;

5.9. “__________” U$ 31'769.76;

5.10. “__________” U$ 27'437.52;

5.11. “__________” U$ 10'830.60;

5.12. “__________” U$ 21'661.20;

5.13. “__________” U$ 28'881.60;

5.14. “__________” U$ 21'661.20;

5.15. __________ U$ 17'294.10;

5.16. Ai fini dell’effettuazione dei risarcimenti di cui ai dispositivi

5.2-5.15 è liberato in favore delle rispettive parti civili, a partire dal 13

gennaio 2006, il conto vincolato n. __________ della Banca __________.

5.17. Le parti civili sono per il resto rinviate al foro civile per il

riconoscimento delle loro pretese risarcitorie.

Intimazione a:

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- PP 1

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-

-

-

terzi implicati

1. PC 1

Considerandi

2.

PC 2

3.

PC 3

4.

PC 4

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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