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Decisione

72.2000.69

Prosciolgimento dalle imputazioni di reati fallimentari

24 ottobre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

20.2.1998, nella sua qualità di amministratore unico ed azionista della società

__________ Morbio Inferiore,

in danno dei creditori della

suddetta società,

diminuito l'attivo della società

e meglio per avere,

sapendo del grave stato di

indebitamento della __________

il 20.2.1998, alienato la PPP __________

di __________ fondo base __________ RFD Morbio Inferiore, di proprietà della __________,

per il prezzo di fr. 450'000.- manifestamente inferiore al valore di mercato,

ricavandone un prezzo netto di

almeno fr. 340'000.- da lui utilizzato per il pagamento di debiti personali,

depauperando in tal modo l'attivo della società poi dichiarata fallita il

2.6.1998 dalla Pretura di Mendrisio-Sud,

reato previsto dall'art. 164 cfr. 1

CP in relazione all'art. 172 CP."

In aggiunta a tale imputazione

subordinata, la presidente prospetta quella di favori concessi ad un creditore

ai sensi dell'art. 167 CP.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. E’ autore colpevole di:

1.1. bancarotta fraudolenta e

frode nel pignoramento

per avere,

a

Mendrisio e Chiasso, il 20.2.1998,

nella sua qualità di amministratore unico ed azionista della

società __________, Morbio Inferiore,

diminuito fittiziamente l'attivo della medesima in danno dei creditori,

distraendone valori patrimoniali,

e meglio

per avere alienato per fr. 450'000.- la PPP __________ di __________ Fondo Base __________ RFD Morbio Inferiore di proprietà della

società ricavandone una somma di fr. 340'000.-

da lui usata per il pagamento di debiti personali,

depauperando così l'attivo della società,

dichiarata fallita il 2.6.1998;

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

Considerandi

2.

In alternativa

all'imputazione di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento è egli

invece autore colpevole di

2.1

diminuzione dell'attivo in

danno dei creditori

per avere,

a

Mendrisio e Chiasso, il 20.2.1998,

nella sua qualità di amministratore unico ed azionista della

società __________ Morbio Inferiore,

in

danno dei creditori della suddetta società,

diminuito l'attivo della società

e

meglio per avere,

sapendo

del grave stato di indebitamento della __________

il 20.2.1998, alienato la PPP __________ di __________ fondo base

__________ RFD Morbio Inferiore, di proprietà della __________,

per il prezzo di fr. 450'000.- manifestamente inferiore al valore

di mercato, ricavandone un prezzo netto di almeno fr. 340'000.- da

lui utilizzato per il pagamento di debiti personali,

depauperando in tal modo l'attivo della società poi dichiarata

fallita il 2.6.1998 dalla Pretura di Mendrisio-Sud;

2.2

favori concessi ad un

creditore

per avere,

il 20.2.1998, nella sua

qualità di amministratore unico ed azionista della società __________, Morbio

Inferiore, conoscendone l'insolvenza ed al fine di favorire alcuni dei suoi

creditori in danno degli altri, pagato un debito non scaduto,

e meglio per avere alienato

per fr. 450'000.- la PPP __________ di __________ Fondo Base __________ RFD

Morbio Inferiore di proprietà della società ricavandone una somma di fr.

340'000.-

da lui usata per il parziale pagamento del suo credito nei

confronti della società avvantaggiando così se medesimo rispetto agli altri

creditori?

3.

Può beneficiare

dell’attenuante del lungo tempo trascorso dai fatti?

4.

E' stato violato

il principio di celerità?

5.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena?

6.

Deve essere condannato al

pagamento di un’indennità alla parte civile?

Preso atto che,

avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato

alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo negativamente ai quesiti no. 1.1, 2.1 e

2.2

e venendo quindi a cadere gli altri;

visti gli art. 18, 36, 41, 60, 63, 64,

65, 70 cpv. 1 lett. b e c, 163, 164, 167, 172 CP;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è prosciolto dalle

accuse di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, diminuzione

dell'attivo in danno dei creditori e favori concessi ad un creditore.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese processuali sono a carico dello Stato.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

3.

IE 1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Le spese sono a carico dello Stato

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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