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Decisione

72.2001.177

esecutore testamentario ha ripetutamente e indebitamente prelevato denaro dal conto bancario della successione sul quale aveva firma singola

16 novembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.11.2004 __________ e vista l’istanza dell’avv. __________, d’accordo il

Procuratore pubblico e l’avv. __________, si procede al giudizio nelle forme

ordinarie considerando AC1 assente giustificato.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,

confermato integralmente l’atto d’accusa, conclude chiedendo che l’accusato

venga condannato a 6 mesi di detenzione, pena totalmente aggiuntiva a quella di

3 mesi pronunciata dal Ministero pubblico con DA del 17.04.2000, e per la quale

non si oppone alla concessione della sospensione condizionale.

§ L'avv. __________, rappresentante delle PC, il quale si

associa alla Pubblica Accusa per quanto attiene alla colpabilità dell’imputato

ma non formula pretese civili avendole già fatte valere in sede civile.

§ Il Difensore, il quale pone in evidenza la vita anteriore

e la personalità del suo assistito, del quale sottolinea altresì come sia già

stato punito sia dal profilo professionale sia da quello economico. Contesta

sia adempiuta nel caso concreto l’aggravante di cui alla cifra 2 dell’art. 138

CP. Ritenuto pure il tempo trascorso dai fatti conclude chiedendo per il suo

patrocinato una pena mite - ancorché totalmente aggiuntiva a quella inflitta

con decreto d’accusa del 17.04.2000 - per il cui quantum si rimette al giudizio

di questa Corte ma da pronunciare con il beneficio della sospensione condizionale.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: AC1

1. è autore

colpevole di

ripetuta appropriazione indebita

in danno della successione della defunta __________,

a Locarno, Bellinzona ed in altre località,

nel periodo 7.4.1993 - 6.9.1995?

1.1. trattasi di

reato qualificato siccome commesso nella sua qualità di esecutore

testamentario?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena?

Considerato, in fatto ed in

diritto

- che,

subito dopo aver assunto la funzione di esecutore testamentario, AC1, all'epoca

avvocato e notaio, ha iniziato a prelevare importi di danaro dal conto bancario

della successione (sul quale aveva firma singola), danaro che in parte egli

riteneva dovutogli a titolo di anticipi sul suo onorario, mentre che in parte

egli l'ha prelevato indebitamente (direttamente o tramite la segretaria) per

utilizzarlo per bisogni propri, in un momento in cui egli sapeva di essere

indebitato e di non essere in grado di prontamente restituire;

- che tra

il 1993 e il 1995 egli ha prelevato dal citato conto in totale fr. 173'110.50,

dei quali fr. 120'000.- gli sono stati riconosciuti dovuti come onorario dal

Procuratore pubblico, per cui le indebite sottrazioni risultano essere

ammontate a fr. 53'110.50;

- che,

inoltre, l'accusato ha, in cinque occasioni, incassato fr. 18'000.- per canoni

locativi di pertinenza della successione che non ha riversato sul conto della

stessa;

- che, a

tutt'oggi, egli nulla ha risarcito agli eredi fu __________;

- che, in

tali circostanze, l'atto d'accusa deve essere confermato nel senso che AC1 va

riconosciuto autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita, nella forma

qualificata, la sua posizione di esecutore testamentario essendo assimilabile,

nel caso concreto, a quella di un gerente professionale di patrimoni (si pensi

che egli in tale ruolo ha agito in totale autonomia e che il patrimonio relitto

che aveva in affidamento era dell'ordine di circa 12 milioni di franchi, col

che il mandato in questione era di gran lunga tra i più importanti tra quelli

di cui all'epoca si occupava, prova ne è che egli si è autopagato cospicui

anticipi per totali fr. 120'000.- in tre anni);

- che,

tenendo conto del fatto che quella odierna è pena totalmente aggiuntiva a

quella di mesi tre di detenzione, inflittagli con decreto d'accusa del

12.5.2000

per analoghi reati, si giustifica (e anzi s'avvera essere invero mite

e clemente) la condanna dell'accusato alla pena proposta dalla Pubblica Accusa

di sei mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per il periodo di anni due;

Dispositivo

per questi motivi

rispondendo affermativamente

a tutti i quesiti;

visti gli art. 18, 36,

41, 63, 68, 138 cifra 1 e 2 (v. 140) CP;

9 e ss CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. AC1 è

autore colpevole di:

ripetuta appropriazione indebita qualificata

commessa siccome esecutore testamentario,

in danno della successione fu __________,

per un importo di fr. 71'110.50,

a Bellinzona, Locarno ed in altre località,

nel periodo 7.4.1993 - 6.9.1995,

e meglio come descritto nell'atto di accusa e

precisato nei considerandi.

2. Di

conseguenza, trattandosi di pena totalmente aggiuntiva a quella di cui al DAC

17.4.2000, AC1 è condannato:

2.1. alla pena di

sei mesi di detenzione;

2.2. al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 250.- e delle spese processuali.

3. L'esecuzione

della pena privativa della libertà è sospesa e al condannato è prescritto un

periodo di prova di anni due.

Intimazione a:

terzi implicati

1. PC1

2. PC2

3. PC3

4. PC4

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 250.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese diverse fr. 296.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 796.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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