72.2001.177
esecutore testamentario ha ripetutamente e indebitamente prelevato denaro dal conto bancario della successione sul quale aveva firma singola
16 novembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
72.2001.177
Data decisione, Autorità:
16.11.2004, PENAL
Titolo:
esecutore testamentario ha ripetutamente e indebitamente prelevato denaro dal conto bancario della successione sul quale aveva firma singola
APPROPRIAZIONE INDEBITA
art. 138 cpv. 2 CPS
Incarto n.
72.2001.177
Lugano,
16 novembre 2004/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Bellinzona
Presidente:
giudice Agnese
Balestra-Bianchi
Segretaria:
Elena Tagli,
vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC1
e domiciliato a
prevenuto colpevole
di:
ripetuta
appropriazione indebita qualificata
per essersi appropriato,
in qualità di esecutore testamentario della
successione della defunta __________,
di valori patrimoniali di pertinenza della massa
successoria,
al fine di procacciarsi un indebito profitto;
e meglio, per avere:
1. prelevato (personalmente, in 6 occasioni,
e tramite la sua segretaria, in 4 occasioni),
un importo complessivo di CHF 173'110.50,
dal conto bancario n°,
intestato alla defunta __________,
presso __________;
2. incassato
personalmente, in 5 occasioni,
canoni locativi dovuti per la locazione di locali
commerciali di spettanza della comunione ereditaria della defunta __________, per
un importo complessivo di CHF 18'000.-,
appropriandosi illecitamente della somma di CHF
71'110.50, costituente la differenza fra quanto da lui incassato in nome
e per conto della successione (complessivi CHF 191'110.50) e quanto dovutogli,
invece, a titolo di onorario (CHF 120'000.-);
fatti avvenuti a
Locarno, Brione e Bellinzona, nel periodo 7 aprile 1993 - 6 settembre 1995;
reato previsto
dall'art. 138 cfr. 2 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 95/2001 del 30 luglio 2001, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP1.
§ L'avv. __________,
difensore d'ufficio dell'accusato AC1, assente.
§ L'avv. __________
in rappresentanza delle PC1, PC2, PC3 e PC4.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:15 alle ore 10:40.
Preso atto del certificato medico del
Fatti
15.11.2004 __________ e vista l’istanza dell’avv. __________, d’accordo il
Procuratore pubblico e l’avv. __________, si procede al giudizio nelle forme
ordinarie considerando AC1 assente giustificato.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,
confermato integralmente l’atto d’accusa, conclude chiedendo che l’accusato
venga condannato a 6 mesi di detenzione, pena totalmente aggiuntiva a quella di
3 mesi pronunciata dal Ministero pubblico con DA del 17.04.2000, e per la quale
non si oppone alla concessione della sospensione condizionale.
§ L'avv. __________, rappresentante delle PC, il quale si
associa alla Pubblica Accusa per quanto attiene alla colpabilità dell’imputato
ma non formula pretese civili avendole già fatte valere in sede civile.
§ Il Difensore, il quale pone in evidenza la vita anteriore
e la personalità del suo assistito, del quale sottolinea altresì come sia già
stato punito sia dal profilo professionale sia da quello economico. Contesta
sia adempiuta nel caso concreto l’aggravante di cui alla cifra 2 dell’art. 138
CP. Ritenuto pure il tempo trascorso dai fatti conclude chiedendo per il suo
patrocinato una pena mite - ancorché totalmente aggiuntiva a quella inflitta
con decreto d’accusa del 17.04.2000 - per il cui quantum si rimette al giudizio
di questa Corte ma da pronunciare con il beneficio della sospensione condizionale.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: AC1
1. è autore
colpevole di
ripetuta appropriazione indebita
in danno della successione della defunta __________,
a Locarno, Bellinzona ed in altre località,
nel periodo 7.4.1993 - 6.9.1995?
1.1. trattasi di
reato qualificato siccome commesso nella sua qualità di esecutore
testamentario?
Considerandi
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena?
Considerato, in fatto ed in
diritto
- che,
subito dopo aver assunto la funzione di esecutore testamentario, AC1, all'epoca
avvocato e notaio, ha iniziato a prelevare importi di danaro dal conto bancario
della successione (sul quale aveva firma singola), danaro che in parte egli
riteneva dovutogli a titolo di anticipi sul suo onorario, mentre che in parte
egli l'ha prelevato indebitamente (direttamente o tramite la segretaria) per
utilizzarlo per bisogni propri, in un momento in cui egli sapeva di essere
indebitato e di non essere in grado di prontamente restituire;
- che tra
il 1993 e il 1995 egli ha prelevato dal citato conto in totale fr. 173'110.50,
dei quali fr. 120'000.- gli sono stati riconosciuti dovuti come onorario dal
Procuratore pubblico, per cui le indebite sottrazioni risultano essere
ammontate a fr. 53'110.50;
- che,
inoltre, l'accusato ha, in cinque occasioni, incassato fr. 18'000.- per canoni
locativi di pertinenza della successione che non ha riversato sul conto della
stessa;
- che, a
tutt'oggi, egli nulla ha risarcito agli eredi fu __________;
- che, in
tali circostanze, l'atto d'accusa deve essere confermato nel senso che AC1 va
riconosciuto autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita, nella forma
qualificata, la sua posizione di esecutore testamentario essendo assimilabile,
nel caso concreto, a quella di un gerente professionale di patrimoni (si pensi
che egli in tale ruolo ha agito in totale autonomia e che il patrimonio relitto
che aveva in affidamento era dell'ordine di circa 12 milioni di franchi, col
che il mandato in questione era di gran lunga tra i più importanti tra quelli
di cui all'epoca si occupava, prova ne è che egli si è autopagato cospicui
anticipi per totali fr. 120'000.- in tre anni);
- che,
tenendo conto del fatto che quella odierna è pena totalmente aggiuntiva a
quella di mesi tre di detenzione, inflittagli con decreto d'accusa del
12.5.2000
per analoghi reati, si giustifica (e anzi s'avvera essere invero mite
e clemente) la condanna dell'accusato alla pena proposta dalla Pubblica Accusa
di sei mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per il periodo di anni due;
Dispositivo
per questi motivi
rispondendo affermativamente
a tutti i quesiti;
visti gli art. 18, 36,
41, 63, 68, 138 cifra 1 e 2 (v. 140) CP;
9 e ss CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC1 è
autore colpevole di:
ripetuta appropriazione indebita qualificata
commessa siccome esecutore testamentario,
in danno della successione fu __________,
per un importo di fr. 71'110.50,
a Bellinzona, Locarno ed in altre località,
nel periodo 7.4.1993 - 6.9.1995,
e meglio come descritto nell'atto di accusa e
precisato nei considerandi.
2. Di
conseguenza, trattandosi di pena totalmente aggiuntiva a quella di cui al DAC
17.4.2000, AC1 è condannato:
2.1. alla pena di
sei mesi di detenzione;
2.2. al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 250.- e delle spese processuali.
3. L'esecuzione
della pena privativa della libertà è sospesa e al condannato è prescritto un
periodo di prova di anni due.
Intimazione a:
terzi implicati
1. PC1
2. PC2
3. PC3
4. PC4
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 250.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese diverse fr. 296.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 796.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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