72.2001.211
circolazione stradale
23 settembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
72.2001.211
Data decisione, Autorità:
23.09.2004, PENAL
Titolo:
circolazione stradale
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 90 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto n.
72.2001.211
72.2002.195
Lugano,
23 settembre
2004/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Giovanna
Roggero-Will
Segretario:
Pascal Cattaneo,
vicecancelliere
Sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC1
e domiciliato a
detenuto dal 20 al 21 giugno 2001;
prevenuto colpevole
di:
1. circolazione
in stato d'ebrietà
per
avere, a __________, il 20.6.2001, in tali condizioni (risultato prova
etanografica 2,65 gr. per mille - secondo referto medico stato d'ebrietà lieve)
guidato l'automobile targata TI __________;
2. rifiuto
al prelievo del sangue
per
avere, nelle medesime circostanze, intenzionalmente rifiutato di sottoporsi al
prelievo del sangue per la determinazione del tasso alcoolico dello stesso;
3. infrazione
alle norme della circolazione stradale
per
avere, nelle circostanze di cui sopra, compiendo manovra di retromarcia, omesso
di prestare la dovuta attenzione e prudenza, per cui perse il controllo del
veicolo e urtò l'automobile posteggiata di proprietà della PL1, danneggiandola;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo
reati
previsti dagli art.li 91 cpv. 1 e cpv. 3, 90 cfr. 1 LCStr.; richiamati gli
art.li 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr. e l'ONC, come pure gli art.li 68 cfr. 1
e 41 cfr. 3 cpv. 1 CP;
e meglio come descritto nel decreto d'accusa 673/2001 del 13 agosto 2001, emanato dal Procuratore
pubblico.
E inoltre:
circolazione
con veicolo a motore nonostante la revoca della Licenza di Condurre
per
avere, il 2.6.2002, sulla tratta Bellinzona-Biasca, circolato alla guida
dell'automobile Hunday targata TI __________ nonostante la revoca della Licenza
di Condurre decretata il 25.10.2001 dalla competente Autorità, valida sino al
19.2.2003;
e meglio
come descritto nel decreto d'accusa 100/2002 del 03 ottobre 2002, emanato dal
Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il SP1.
§ L'accusato AC1
assistito dal difensore di fiducia avv. __________.
Constatata l’intervenuta prescrizione
per le imputazioni di infrazione alle norme della circolazione stradale (pt. 3
del DAC) e di circolazione con veicolo a motore nonostante la revoca della
licenza di condurre (pt. 1 AA aggiuntivo), con l’accordo delle parti si procede
al loro stralcio.
Con l’accordo delle parti viene corretto
il luogo di commissione dei reati di cui all’atto di accusa: __________ viene
sostituito da __________.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 15.00.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, che
chiede la condanna di AC1 alla pena di 60 giorni di detenzione e di 1'500.- fr.
di multa. Chiede, inoltre, la revoca della sospensione condizionale concessa
alla pena di 45 giorni di detenzione inflitta il 12.7.1999 dal MP. In via
subordinata, chiede che il periodo di prova della sospensione condizionale
dell’odierna pena detentiva venga fissato in 5 anni.
§ Il Difensore, che pone in risalto la personalità, la
figura e la vita anteriore del suo patrocinato. Sottolinea come AC1 si sia
sottoposto, a partire dal 2001 fino al 2003, a regolari controlli presso il __________
che hanno dato tutti esito negativo e che, con decisione 27.3.2003, la Sezione
della circolazione lo ha riammesso alla guida di veicoli a motore. Conclude,
quindi, chiedendo che alla pena detentiva odierna venga concesso il beneficio
della sospensione condizionale, non opponendosi a che venga ordinato un periodo
di prova lungo. Si oppone alla richiesta di revoca della sospensione
condizionale concessa alla pena di 45 giorni inflitta il 12.7.99.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti:
AC1
1. È autore
colpevole di:
1.1. circolazione
in stato di ebrietà
per
avere, a __________, il 20.6.2001, in tali condizioni (prova etanografica 2,65
gr. per mille – secondo referto medico stato d’ebrietà lieve) guidato
l’automobile targata TI __________ ?
1.2. rifiuto
al prelievo del sangue
per
avere, nelle medesime circostanze, intenzionalmente rifiutato di sottoporsi al
prelievo del sangue per la determinazione del tasso alcolico dello stesso ?
e meglio
come descritto nel decreto di accusa ?
Considerandi
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà ?
3.
Deve
subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 45 giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal MP in data 12.7.1999 ?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne al quesito n. 3;
visti gli art. 18, 36, 41,
48, 50, 63, 68, 69 CP;
91.
cpv. 1
e cpv. 3, 90 cfr. 1, 95 cfr. 2 LCS, l’ONC e l’OAC;
9.
e segg.
CPP e 29 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia
1.
AC1 è
autore colpevole di:
1.1
circolazione
in stato di ebrietà
per
avere, a __________, il 20.6.2001, in tali condizioni (prova etanografica 2,65
gr. per mille – secondo referto medico stato d’ebrietà lieve) guidato
l’automobile targata TI __________
1.2
rifiuto
al prelievo del sangue
per
avere, nelle medesime circostanze, intenzionalmente rifiutato di sottoporsi al
prelievo del sangue per la determinazione del tasso alcolico dello stesso
e meglio
come descritto nel decreto di accusa.
2.
Di
conseguenza, AC1 è condannato:
2.1
alla pena di
60.
giorni di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2
al pagamento
della multa di 1'500.- fr.;
2.3
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 350.- e delle spese processuali;
3.
L’esecuzione
della pena privativa della libertà è sospesa e al condannato è prescritto un
periodo di prova di 5 anni.
4.
Non è
revocata la sospensione condizionale della pena di 45 giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dal MP in data 12.7.1999, ma il relativo periodo
di prova è prolungato di 1 anno.
5.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro 5 giorni da oggi; la motivazione scritta entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
PL1
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente Il
segretario
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 350.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 1'500.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 2'050.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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