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Decisione

72.2001.211

circolazione stradale

23 settembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo

reati

previsti dagli art.li 91 cpv. 1 e cpv. 3, 90 cfr. 1 LCStr.; richiamati gli

art.li 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr. e l'ONC, come pure gli art.li 68 cfr. 1

e 41 cfr. 3 cpv. 1 CP;

e meglio come descritto nel decreto d'accusa 673/2001 del 13 agosto 2001, emanato dal Procuratore

pubblico.

E inoltre:

circolazione

con veicolo a motore nonostante la revoca della Licenza di Condurre

per

avere, il 2.6.2002, sulla tratta Bellinzona-Biasca, circolato alla guida

dell'automobile Hunday targata TI __________ nonostante la revoca della Licenza

di Condurre decretata il 25.10.2001 dalla competente Autorità, valida sino al

19.2.2003;

e meglio

come descritto nel decreto d'accusa 100/2002 del 03 ottobre 2002, emanato dal

Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il SP1.

§ L'accusato AC1

assistito dal difensore di fiducia avv. __________.

Constatata l’intervenuta prescrizione

per le imputazioni di infrazione alle norme della circolazione stradale (pt. 3

del DAC) e di circolazione con veicolo a motore nonostante la revoca della

licenza di condurre (pt. 1 AA aggiuntivo), con l’accordo delle parti si procede

al loro stralcio.

Con l’accordo delle parti viene corretto

il luogo di commissione dei reati di cui all’atto di accusa: __________ viene

sostituito da __________.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 15.00.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, che

chiede la condanna di AC1 alla pena di 60 giorni di detenzione e di 1'500.- fr.

di multa. Chiede, inoltre, la revoca della sospensione condizionale concessa

alla pena di 45 giorni di detenzione inflitta il 12.7.1999 dal MP. In via

subordinata, chiede che il periodo di prova della sospensione condizionale

dell’odierna pena detentiva venga fissato in 5 anni.

§ Il Difensore, che pone in risalto la personalità, la

figura e la vita anteriore del suo patrocinato. Sottolinea come AC1 si sia

sottoposto, a partire dal 2001 fino al 2003, a regolari controlli presso il __________

che hanno dato tutti esito negativo e che, con decisione 27.3.2003, la Sezione

della circolazione lo ha riammesso alla guida di veicoli a motore. Conclude,

quindi, chiedendo che alla pena detentiva odierna venga concesso il beneficio

della sospensione condizionale, non opponendosi a che venga ordinato un periodo

di prova lungo. Si oppone alla richiesta di revoca della sospensione

condizionale concessa alla pena di 45 giorni inflitta il 12.7.99.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti:

AC1

1. È autore

colpevole di:

1.1. circolazione

in stato di ebrietà

per

avere, a __________, il 20.6.2001, in tali condizioni (prova etanografica 2,65

gr. per mille – secondo referto medico stato d’ebrietà lieve) guidato

l’automobile targata TI __________ ?

1.2. rifiuto

al prelievo del sangue

per

avere, nelle medesime circostanze, intenzionalmente rifiutato di sottoporsi al

prelievo del sangue per la determinazione del tasso alcolico dello stesso ?

e meglio

come descritto nel decreto di accusa ?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà ?

3.

Deve

subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 45 giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti dal MP in data 12.7.1999 ?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne al quesito n. 3;

visti gli art. 18, 36, 41,

48, 50, 63, 68, 69 CP;

91.

cpv. 1

e cpv. 3, 90 cfr. 1, 95 cfr. 2 LCS, l’ONC e l’OAC;

9.

e segg.

CPP e 29 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia

1.

AC1 è

autore colpevole di:

1.1

circolazione

in stato di ebrietà

per

avere, a __________, il 20.6.2001, in tali condizioni (prova etanografica 2,65

gr. per mille – secondo referto medico stato d’ebrietà lieve) guidato

l’automobile targata TI __________

1.2

rifiuto

al prelievo del sangue

per

avere, nelle medesime circostanze, intenzionalmente rifiutato di sottoporsi al

prelievo del sangue per la determinazione del tasso alcolico dello stesso

e meglio

come descritto nel decreto di accusa.

2.

Di

conseguenza, AC1 è condannato:

2.1

alla pena di

60.

giorni di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento

della multa di 1'500.- fr.;

2.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 350.- e delle spese processuali;

3.

L’esecuzione

della pena privativa della libertà è sospesa e al condannato è prescritto un

periodo di prova di 5 anni.

4.

Non è

revocata la sospensione condizionale della pena di 45 giorni di detenzione

decretata nei suoi confronti dal MP in data 12.7.1999, ma il relativo periodo

di prova è prolungato di 1 anno.

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro 5 giorni da oggi; la motivazione scritta entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

PL1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente Il

segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 350.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 1'500.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 2'050.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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