72.2001.242
Preso in cosegna, trasportato e occultato un pacchetto di 500 g di cocaina ricevuto dalla moglie. Violazione del principio di celerità
9 luglio 2007Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2001.242
Data decisione, Autorità:
09.07.2007, PENAL
Titolo:
Preso in cosegna, trasportato e occultato un pacchetto di 500 g di cocaina ricevuto dalla moglie. Violazione del principio di celerità
TRASPORTO DI STUPEFACENTI
art. 6 CEDU
art. 8 CEDU
art. 22 CEDU
art. 8 COST
art. 22 COST
Incarto n.
72.2001.242
Lugano,
9 luglio 2007/ap
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria:
lic.iur., Frida Andreotti
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 20 novembre 1999 al 3 dicembre 1999;
prevenuto colpevole di:
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, detenuto e
trasportato, per conto di terzi, un quantitativo di sostanza stupefacente
suscettibile di mettere in pericolo la salute di parecchie persone;
e meglio,
per avere preso in consegna, a __________, dalla
moglie __________ (prima del suo arresto, avvenuto il 27.5.1999) un quantitativo di circa 500 gr di
cocaina, trasportandolo, con la propria autovettura, sino al centro sportivo di
__________, dove lo ha occultato, per alcuni giorni;
fatti avvenuti a __________,
nel corso del mese di maggio 1999;
reato previsto dall'art.
Fatti
19 cifra 2 LStup;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 120/2001 del 4 ottobre 2001, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico.
§ L’avv. DF 1, difensore di
fiducia dell’accusato AC 1, assente giustificato (cfr. certificato medico in
atti).
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:15 alle ore 14:22.
La Presidente, preso atto del contenuto
della documentazione prodotta con istanza 27.6.2007 dall’avv. DF 1, ritenuta
l’assenza dell’accusato AC 1 giustificata, dichiara di procedere nei suoi
confronti nelle forme ordinarie.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
chiede la conferma dell’atto d’accusa e, ritenuta la violazione del principio
di celerità, propone una pena detentiva di mesi dodici, sospesa
condizionalmente per anni due. Chiede inoltre la confisca di quanto in
sequestro.
§ Il Difensore, il quale si associa alle proposte della
Pubblica Accusa.
La presidente pone quindi a giudizio, con
l’accordo delle parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. È autore
colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
in relazione
alla presa in consegna, trasporto e occultamento di circa 500 gr di eroina,
a __________
nel corso del maggio del 1999?
1.1.1. trattasi di infrazione aggravata
a motivo del quantitativo?
Considerandi
2.
Deve
essere ammessa la violazione del principio di celerità?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale?
4.
Deve
subire la confisca di fr. 5'000.--?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti
dell’art.260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta
della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente
ai quesiti posti,
visti gli art. 12,
40, 42, 44, 47, 51, 70 CP,
19.
cifre 1 e 2 LStup,
8.
e 22 Cost., 6 CEDU,
9.
e segg., 260 e 264 CPP
e 39 TG sulle spese;
dichiara e
pronuncia:
1.
AC
1.
è autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla LStup
per avere,
senza essere autorizzato, preso in consegna, trasportato e occultato
all’incirca 500 gr di cocaina, sapendo e/o dovendo presumere che si trattava di
un quantitativo tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
a __________ nel
corso del mese di maggio 1999,
e meglio come
descritto nell’atto d’accusa.
2.
Di conseguenza,
ritenuta la violazione del principio
di celerità,
AC 1 è condannato:
2.1
alla pena detentiva di mesi 12 (dodici),
da dedursi il carcere preventivo
sofferto;
2.2
al pagamento della tassa di giustizia di fr.
150.
- e delle spese
processuali.
3.
L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è
impartito un periodo di prova di anni
due.
4.
Deduzion
fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali, è ordinata la confisca di fr. 5'000.--.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 150.--
Inchiesta preliminare fr. 385.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 585.--
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster