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Decisione

72.2002.183

Tratta di donne lituane, ungheresi, brasiliane e colombiane avviate alla prostituizione nel bar da lui gestito. Ripetute lesioni intezionali semplici e minaccia in danno della ex moglie

2 settembre 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i reati oggetto di prescrizione (infrazione aggravata all’art. 23 LDDS ed

ingiuria). Sostiene la tesi dell’assorbimento del reato di tratta di esseri

umani rispetto al reato di promovimento della prostituzione. Conclude chiedendo

che l'accusato venga condannato alla pena detentiva di 16 mesi, non si oppone

alla sospensione condizionale della pena. Considerata la difficile situazione

finanziaria dell’accusato, rinuncia a chiedere la condanna ad una pena

pecuniaria e domanda la confisca di quanto in sequestro.

A nome della PC chiede che le venga riconosciuto

quanto da essa postulato;

§ Il Difensore, il quale contestando l’esistenza stessa del

reato di tratta di esseri umani, pone l’accento sul consenso formale ed

effettivo ad esercitare la prostituzione dato dalle donne, nonché sottolinea

l’autonomia di cui le stesse godevano nell’esercizio della loro attività.

Postula, pertanto, il proscioglimento dell’accusato dal reato di tratta di

esseri umani così come di quello di promovimento della prostituzione contestato

in sede di istruttoria dibattimentale. Chiede l’applicazione delle attenuanti

del lungo tempo trascorso e della violazione del principio di celerità. Quanto alle altre imputazioni, pacifica la prescrizione dell’infrazione di cui all’art. 23 LDDS

nonché dell’ingiuria di cui all’art. 177 cpv. 1 CP, solleva dubbi in merito

all’imputazione di minaccia che – a suo dire – la vittima non prese seriamente.

Rileva la necessità di contestualizzare lesioni e minaccia nell’ambito delle

liti coniugali. Chiede, inoltre, nell’ipotesi di una condanna per tratta di

esseri umani, che la pena complessiva (quella odierna essendo pena totalmente

aggiuntiva) non sia superiore a 15 mesi, comprensiva dei 9 mesi inflitti al suo

patrocinato con sentenza del 29.07.2004. Non si oppone alla confisca di quanto in sequestro né al riconoscimento simbolico di fr. 1.- richiesto dalla PC.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti,

i seguenti

quesiti: AC

1

1. è autore

colpevole di:

1.1. tratta di

esseri umani

per avere, in Ticino ed in altre località, nel

periodo dicembre 1999/15 giugno 2000, in correità con terzi, esercitato la tratta di 17 donne provenienti dalla Lituania, dall’Ungheria, dal Brasile e

dalla Colombia?

1.1.2. oppure per

taluni casi trattasi di promovimento della prostituzione?

1.2. infrazione

alla LF sulla dimora e il domicilio degli starnieri aggravata

a __________ nel periodo dicembre 1999/15 giugno

2000?

1.3. lesioni

semplici ripetute

commesse

in danno della ex-moglie PL 1, a __________, il 3 aprile ed il 4 maggio 2003?

1.4. ingiurie

ripetute

commesse in danno della ex-moglie il 04.03.2003,

il 04.05.2003 e nel periodo 15.07/26.08.2003?

1.5. minaccia

il 04.05.2003 in danno delle ex-moglie?

e meglio come descritto negli atti d’accusa?

Considerandi

2.

deve

beneficiare dell’attenuante del lungo tempo trascorso?

3.

deve essergli riconosciuta

la violazione del principio di celerità?

4.

può

beneficiare della sospensione condizionale della pena?

5.

deve

subire la confisca:

- di fr.

2'132.50?

- dell’importo

di cui al conto n. __________ presso __________?

- del

saldo attivo del conto n. __________ presso __________?

- del

saldo attivo del conto n. __________ presso __________?

6.

deve un

risarcimento alla PC PL 1?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti

dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta

della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno

che ai quesiti n. 1.1.2., 1.2., 1.4., 2., in modo parzialmente affermativo al

quesito n. 5.;

visti gli artt. 12,

40, 42, 44, 47, 48, 48a, v.70 e segg., n.97 e segg., 123 cifra 1, 177, 180,

195, n.182, v.196 CP;

23.

LDDS;

8,

29, 30 Cost.;

9.

e segg., 68 e segg., 84 e segg., 260, 264 CPP;

39.

TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC

1.

è autore colpevole di:

1.1

tratta

di esseri umani;

per avere,

nella sua qualità di direttore ed avente diritto economico della società che

gestiva il bar “__________”, a __________, favorito l’altrui libidine

esercitando la tratta di donne, agendo con le modalità e nelle circostanze

descritte nell’atto d’accusa del 10.09.2002, in Ticino ed in altre località

svizzere ed estere, nel periodo gennaio 2000/15.06.2000;

1.2

ripetute

lesioni intenzionali semplici e, in un caso, minaccia;

commesse in

danno dell’ex-moglie PL 1, a __________, il 03.04.2003 e il 04.05.2003, in

quest’ultima occasione incutendole spavento e timore, e meglio come descritto

nell’atto d’accusa aggiuntivo del 02.02.2004.

2.

AC 1 è prosciolto dalle imputazioni di:

- infrazione

aggravata all’art. 23 LDDS,

- ripetuta ingiuria,

per intervenuta prescrizione.

3.

Di conseguenza, trattandosi di pena totalmente aggiuntiva a quella

inflittagli con sentenza della CCRP del 29.07.2004, essendo in concreto stato

violato il principio di celerità,

AC 1 è condannato:

3.1

alla

pena detentiva di 14 (quattordici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto, alla

quale viene cumulata la multa di fr. 200.- (duecento);

3.2

a

versare alla PC PL 1 l’importo simbolico di fr. 1.- (uno) a titolo di torto

morale;

3.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 150.- (centocinquanta) e delle spese

processuali.

4.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta al condannato è sospesa e

a lui è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

5.

Considerato

che i conti __________ c/o __________ e __________ c/o __________ sono il primo

da estinguere ed il secondo già estinto per insufficienza di fondi, per il

resto sono confiscati (deduzion fatta della multa, delle spese processuali e

della tassa di giudizio):

- l’importo

di fr. 2'132.50;

- il

saldo attivo del conto n. __________ c/o __________.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 150.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 600.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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