72.2002.205
Appropriazione indebita
17 novembre 2004Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2002.205
Data decisione, Autorità:
17.11.2004, PENAL
Titolo:
Appropriazione indebita
APPROPRIAZIONE INDEBITA
ESPULSIONE
art. 41 CPS
art. 55 CPS
art. 138 CPS
Incarto n.
72.2002.205
Mendrisio,
17 novembre
2004/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Manuela Frequin,
vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 28 settembre al 2 novembre 2001;
prevenuto colpevole
di:
1. ripetuta
appropriazione indebita
per
avere,
in più
occasioni,
allo
scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
a __________,
tra l'agosto 1999 e il marzo 2000,
nella sua
qualità di gestore esterno, munito di procura individuale,
indebitamente
impiegato a profitto proprio e di terzi valori patrimoniali altrui affidatigli,
per un
ammontare complessivo di € 1'010'900.42,
e meglio:
1.1. per
avere,
in più
occasioni,
nel
periodo agosto – ottobre 1999,
nella sua
qualità di gestore esterno, munito di procura individuale sul conto n° __________
"__________" presso __________ (__________),
indebitamente
prelevato, o fatto prelevare, per cassa il controvalore di complessivi €
650'203.44,
e meglio:
1.1.1. per
avere,
in data
19 agosto 1999,
fatto
prelevare per cassa, per proprio conto, da __________, così da lui incaricato,
CHF 16'300.- (controvalore di € 10'203.44),
appropriandosi
di riflesso indebitamente di tale somma affidatagli, a profitto proprio;
1.1.2. per
avere,
in data
13 ottobre 1999,
indebitamente
prelevato per cassa ITL 1'239'212'800.- (controvalore di € 640'000.-),
e
versando contestualmente per cassa detto importo sul proprio conto n° __________
"__________", presso __________ (__________)SA, in data 13 ottobre
1999, e utilizzando in seguito tali attivi, e in particolare:
▪ in data 13.10.1999, coprendo il saldo
passivo del cifrato "__________", rubrica €, per € 592'555.52;
▪ in data 29.10.1999, facendo
prelevare per cassa, per proprio conto, da __________, così da lui incaricato,
ITL 73'317'000.- (controvalore di € 37'959.73);
▪ in data 29.10.1999, facendo
prelevare per cassa, per proprio conto, da __________, così da lui incaricato,
ITL 5'000'000.- (controvalore di € 3'134.80);
▪ in data 08.11.1999, prelevando per
cassa ITL 800'000.- (controvalore di € 414.20);
▪ in data 08.03.2001, fatto
prelevare per cassa, per proprio conto, da __________, così da lui incaricato,
CHF 2'100.- (controvalore di € 1'380.94);
▪ in data 16.05.2001, fatto
prelevare per cassa, per proprio conto, da __________, così da lui incaricato,
CHF 2'200.-;
appropriandosi
di riflesso indebitamente di tale somma affidatagli, a profitto proprio;
1.2. per avere,
in più
occasioni,
nel
periodo febbraio – marzo 2000,
nella sua
qualità di gestore esterno, munito di procura individuale sul conto n° __________
"__________" presso __________ (__________)SA,
indebitamente
disposto per il controvalore di complessivi € 360'696.98,
e meglio:
1.2.1. per
avere,
in data
23 febbraio 2000,
disposto
l'operazione di bonifico di ITL 650'000'000.- (controvalore di € 335'696.98)
sul proprio conto "__________", e utilizzando in seguito tali attivi,
e in particolare:
▪ in data 23.02.2000, prelevando per
cassa CHF 200'000.- (controvalore di € 124'610.59);
▪ in data 23/24.02.2000, bonificando
US$ 200'000.- (controvalore di € 200'215.72) a favore di __________, sul conto
di quest'ultimo presso __________,;
▪ in data 07.09.2000, fatto
prelevare per cassa, per proprio conto, da __________, così da lui incaricato,
CHF 16'000.- (controvalore di € 10'372.77);
appropriandosi
di riflesso indebitamente di tale somma affidatagli, a profitto proprio e di
terzi;
1.2.2. per
avere,
in data
21 marzo 2000,
prelevato
per cassa CHF 40'180.- (controvalore di € 25'000.-),
appropriandosi
di riflesso indebitamente di tale somma affidatagli, a profitto proprio;
procacciando,
in tal guisa, a sé e a terzi un indebito profitto complessivo pari a €
1'010'900.42,
e
cagionando in tal modo ai titolari dei conti un danno patrimoniale complessivo
di pari entità, omettendo peraltro di rifondere alcunché;
Fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsto dall'art. 138 cfr. 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 103/2002 del 14 ottobre 2002, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio avv. __________;
§ L'avv. __________
in rappresentanza della PC PC 1;
§
L'avv. __________ in rappresentanza della PC PC 2.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 12.10.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
dopo avere ripercorso le imputazioni di cui all’atto d’accusa, stante la
gravità oggettiva e soggettiva della colpa dell’imputato, chiede che egli venga
condannato alla pena di 15 mesi di detenzione, a valere quale pena aggiuntiva a
quella di 14 mesi di detenzione, sospesi con la condizionale, inflittagli dalla
Corte d’Appello di Torino. Chiede altresì che venga pronunciata l’espulsione
dalla Svizzera per tre anni;
§ L'avv. __________, difensore della Parte Civile PC 1, il
quale si associa alla pubblica accusa in merito alla colpevolezza
dell’accusato, chiedendo che egli venga condannato a risarcire alla sua cliente
Euro 650'203,44 (pari a fr. 988'504) e fr. 8'762,70 per le spese di
patrocinio. Chiede inoltre che dell’ammontare della cauzione, venga assegnato
l’importo di fr. 10'000.- in favore delle Parti Civili;
§ L’avv. __________, difensore della Parte Civile, PC 2, il
quale si associa alla richiesta formulata dall’avv. Rossi in relazione alla
liberazione di parte dell’ammontare della cauzione in favore delle Parti
Civili, postulando altresì che il prevenuto venga condannato a risarcire al suo
cliente Euro 360'696,98 oltre interessi e fr. 4'887,70 per le spese di
patrocinio;
§ Il Difensore, il quale il quale non contesta i fatti di
cui all’atto d’accusa. Stante l’età di AC 1, la durata del carcere preventivo
sofferto, la buona condotta mantenuta sino ad oggi, il sincero ravvedimento,
richiamati i precedenti di codeste Corti, chiede che la pena venga contenuta in
al massimo 4 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente. Non si oppone
all’espulsione effettiva e alle pretese delle Parti Civili, né all’assegnamento
della cauzione nella misura di fr. 10'000.- in favore delle Parti Civili;
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: AC
1
1. È autore
colpevole di:
1.1 ripetuta
appropriazione indebita
per
avere, tra agosto 1999 e marzo 2000, a __________, allo scopo di procacciarsi
un indebito profitto, in qualità di gestore patrimoniale esterno, in 4
occasioni, impiegato a profitto proprio e di terzi, somme di denaro a lui
affidate, per complessivi Euro 1'010'900.42?
E come
meglio descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Sussistono
attenuanti specifiche giusta l’art. 64 CP ?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
3.1
privativa
della libertà?
3.2
accessoria
dell’espulsione?
4.
Deve
essere condannato a risarcire le indennità richieste dalle Parti Civili ?
Considerato in fatto ed in
diritto:
1.
AC
1, cittadino italiano, è nato il __________ a __________.
Appresa
la professione di ingegnere, afferma di avere svolto la propria attività
professionale in prevalenza all'estero, ed in particolare in __________. A suo
dire, sarebbe stato azionista di riferimento, nonché presidente ed
amministratore delegato, della Società Generale, che nel suo momento migliore
avrebbe impiegato 32 ingegneri, 60 impiegati e 5000 operai, e che si occupava
di grossi cantieri in (AI 5, verbale __________ 28 settembre 2001, pag. 1). Il
quasi decennale conflitto tra Irak e Iran, scoppiato negli anni '80, avrebbe
però portato la società alla rovina, ed egli si sarebbe in seguito occupato
della sua liquidazione. Visto che la precedente attività lo aveva portato
"in contatto con la comunità finanziaria internazionale" e che
egli avrebbe "sviluppato una certa pratica e conoscenza in questo ramo",
egli ha nel contempo iniziato una nuova attività quale "consulente
finanziario", nel cui contesto si sarebbe occupato della "ricerca
di prestiti internazionali votati al finanziamento di progetti di primarie
aziende" (verbale citato, pag. 2).
Concluse
le vicende giudiziarie di cui si dirà più avanti (con l'importante riserva di
un procedimento ancora aperto in Italia per appropriazione indebita di circa
ulteriori lire 1'400'000'000), AC 1 lavora attualmente, a provvigione, come
consulente per un azienda attiva nel settore dei sistemi di sorveglianza per
navi, e a suo dire consegue un reddito mensile medio di circa Euro 4'000.--.
Egli
afferma che a seguito ai fatti in esame il rapporto coniugale, in essere dal
1971, si sarebbe incrinato, tanto da condurre alla separazione legale,
pronunciata alla fine del 2001 e a seguito della quale è tenuto a versare alla
moglie un contributo alimentare di Euro 500.-.
Allo
stesso modo si sarebbero deteriorati anche i rapporti con i due figli
maggiorenni.
AC 1 vive
oggi in un appartamento ad __________ cedutogli in comodato dalla sorella, la
quale, nel bisogno, gli presta anche aiuto economico.
2.
Il
20.
dicembre 1983 il Pretore di __________ ha condannato il prevenuto ad una
pena pecuniaria di lire 1'000'000 per emissione di assegni a vuoto, continuata
(AI 24).
3.
Con
sentenza del 17 dicembre 2001, il Tribunale Ordinario di __________ ha
pronunciato la condanna in contumacia del AC 1 alla pena di 1 anno e 4 mesi di
reclusione, sospesa condizionalmente a condizione della restituzione alle parti
civili dell’importo sottratto di lire 303'000'000, oltre che al pagamento di
una multa di lire 1'200'000 per il reato di truffa continuata.
Dalla
lettura di quel giudizio (in: plico doc. TPC 7), si apprende che il AC 1,
qualificatosi come esperto di finanza internazionale e amministratore di una __________,
avrebbe prospettato al prof. __________, già docente universitario, l'accesso
ad importanti e remunerativi investimenti sul mercato americano dei titoli di
Stato, nell'ordine delle centinaia di milioni di dollari, inducendolo così a
corrispondergli, in tre occasioni, nel corso del 1995, complessive lire
303'000'000 a titolo di anticipazioni in denaro, facendogli intendere che detti
importi sarebbero stati restituiti al momento dell'attivazione del programma
d'investimento, in realtà mai avvenuta, assicurando la restituzione del denaro
con assegni da lui, AC 1, dati in garanzia al __________, assegni rivelatisi
non coperti.
Il AC 1
ha dedotto il giudizio in appello, ottenendo a seguito del giudizio 15 luglio
2002.
della Corte di Appello di __________ unicamente la riduzione della pena a
1.
anno e 2 mesi di reclusione per effetto della concessione delle attenuanti
generiche, che gli erano state negate nel primo giudizio.
Il
ricorso per cassazione del AC 1 contro questo secondo giudizio di condanna è
stato dichiarato inammissibile in data 5 maggio 2003, sicché il pronunciamento
di seconde cure è cresciuto in giudicato (doc. TPC 8).
4.
Il
2.
luglio 2001 PC 2, cittadino italiano residente a __________, ha presentato al
Ministero Pubblico di __________ una denuncia penale nei confronti del AC 1 per
i titoli di appropriazione indebita, truffa e amministrazione infedele (AI 1)
in relazione ad un importo di lire 650'000'000, sostenendo di essere stato da
lui indotto nel febbraio 2000 all'apertura di un conto bancario cifrato presso
la __________ (__________) SA di (in seguito: __________) affinché questi, in
forza di una procura sottoscritta in suo favore dal PC 2, li trasferisse sul
suo conto cifrato "__________" aperto alla bisogna presso il medesimo
istituto per poi effettuare un complesso quanto redditizio (10% all'anno)
investimento internazionale, per poi nuovamente trasferire sul conto del
mandante PC 2 l'oggetto dell'investimento.
Di questi
accordi AC 1 aveva dato ragione in uno scritto 17 febbraio 2000 al mandante, in
cui prometteva un rendimento netto annuo del 10% grazie a "opportunità
di investimento che si potrebbero cogliere beneficiando dei servizi di nostri
partners istituzionali" (AI 1, allegato 1).
Così
descrive il denunciate l'investimento prospettatogli dall'accusato (verbale 8
ottobre 2001, AI 21, pag. 2):
" Avendo
conosciuto AC 1 alla fine del 1999, ed in seguito alla raccomandazione di mio
padre, AC 1 mi ha proposto all'inizio del 2000 di investire in un fondo che si
occupava di "stripping" di prodotti finanziari. In pratica, come ho
poi verificato di persona in un libro di testo, si tratta di un meccanismo
finanziario sulla scorta del quale vengono operati degli investimenti in
obbligazioni ("bonds") ad alto rendimento, con la conseguenza che i pagamenti
(cash-flow) derivanti da obbligazioni vengono decomposti ottenendo un profitto
derivante dalla differenza tra i tassi di mercato e quelli della cedola, per
cui la redditività non deriva dal tasso delle obbligazioni se non dalla
quantità di operazioni che si riescono a fare".
Secondo
il denunciante, il AC 1 avrebbe nel seguito reiteratamente rifiutato la
restituzione del denaro adducendo pretesti di varia natura, avrebbe infine
promesso la restituzione procedendovi con il patrimonio personale, ma, nel
marzo del 2001, si sarebbe sottratto all'ultimo momento all'appuntamento
stabilito a tal fine, dal che la decisione di procedere nella denuncia penale.
5.
Fermato
il 28 settembre 2001 in occasione di una sua visita presso la banca in
questione (cfr. AI 13), il AC 1 è stato sentito quello stesso giorno dal
Procuratore Pubblico, al quale, atteso che risultavano consistenti prelievi per
contanti dal suo conto "__________", ha fornito fumose spiegazioni in
ordine alla natura degli investimenti che egli avrebbe effettuato con i denari
del PC 2 -tra cui una consegna a contanti e senza ricevuta di fr. 200'000.-- al
__________ di a tale __________ - e formulato altrettanto vaghe promesse di
restituzione della quota di investimento.
A termine
del verbale il Procuratore pubblico ha disposto l'arresto del prevenuto (AI 5,
pag. 7 e 8).
6.
Nel
corso della detenzione preventiva, perdurata sino al 2 novembre 2001, AC 1 ha
reso delle dichiarazioni maggiormente improntate a trasparenza, ammettendo in
buona sostanza di non avere investito il denaro del denunciante, ma di averlo
invece utilizzato per finalità personali.
Inoltre
dalla documentazione bancaria richiamata è risultata l'esistenza di un altro
"cliente" del AC 1, l'avv. PC 1 di __________ (nel frattempo deceduto),
al quale questi aveva ventilato la possibilità di far rendere meglio il proprio
denaro ed il cui conto presso __________, all'asserito scopo di effettuare gli
investimenti, era stato messo a pegno in favore del conto del AC 1, ed era così
stato svuotato, avendo dovuto rispondere dell'ingente saldo passivo creato dal AC
1.
sul proprio conto con cospicui prelevamenti di contante.
Sentita
la signora PC 1, vedova dell'avv. PC 1, e raccolta la documentazione bancaria,
è emerso che il 15 febbraio 1999 i signori PC 1 avevano ordinato il
trasferimento dalla __________ a, dove si trovavano i loro averi bancari
esteri, dell'importo di lire 1'247'373'384 ad un nuovo conto cifrato "__________"
aperto presso la solita __________ (allegato ad AI 28), conto che, come detto,
era poi stato costituito in pegno in favore degli impegni del AC 1. Oltre a ciò
è risultato che il AC 1, sulla base di contratti del tutto analoghi a quelli
sottoposti al PC 2 (cfr. allegati ad AI 28), nel corso del 1999 si era fatto
consegnare in Italia dall'avv. PC 1 a varie riprese complessive ulteriori lire
1'438'000'000.
Anche in
questo caso AC 1 ha ammesso di avere utilizzato il denaro a suo vantaggio, e di
non avere mai fatto gli investimenti promessi. Queste le sue dichiarazioni in proposito:
(AI 25,
verbale 19 ottobre 2001, pag. 6)
" Mi
viene chiesto cosa io abbia fatto di questi prelevamenti in contanti. Rispondo
di averne fatto un uso personale. Per quanto attiene al primo prelievo
importante di circa lit. 600 Mio del 24.2.1999, tacitai dei creditori molto
pericolosi per me e la mia famiglia che da anni vessavano, dopo il fallimento
della mia società (__________) nel 1984. Aggiungo che il fallimento __________
non è ancora stato chiuso e che io sono il liquidatore della società. Per
quanto attiene a tali creditori da me tacitati, trattasi di strozzini, persone
pregiudicate catanesi di cui preferisco non rivelare i nominativi siccome temo
per me e la mia famiglia. Questa vessazione è cominciata con piccole cifre dopo
il fallimento della società nel 1984, cifre che sono divenute vieppiù
importanti a seguito degli interessi.
Per quanto attiene ai restanti prelevamenti in
contanti occorsi su __________ prima di ricevere i fondi da __________ ovvero
prima del 25.2.2000 (valuta accredito da __________ a __________) di EU
335'696.98, essi sono stati tutti utilizzati in Italia per far fronte alle
spese della mia attività professionale, che interessa la stesura di progetti di
fattibilità economico finanziaria e tecnica, progetti di impiantistica
industriale, di pianificazione, agroindustriale e turistico alberghiero."
(AI 33,
verbale 31 ottobre 2001, pag. 3)
" …non
avevo intenzione di truffare o ingannare i signori PC 1 ma che mi era però
chiaro che per meglio investire i loro denari avrei prima dovuto assestare la
grave situazione finanziaria che mi assillava da molti anni a seguito del
disastro __________. Tale iniezione di capitale mi ha permesso anche di recarmi
a e di soggiornarvi per almeno 4 mesi sull'arco di un anno rispettivamente di viaggiare
in e a (…) In sostanza l'iniezione di capitale di PC 1 mi ha permesso di
azzerare una situazione debitoria mia personale pregressa e di finanziare la
realizzazione del piano finanziario per con il cui provento sarei stato in
grado di garantire il rimborso del capitale affidato e della sua remunerazione.
(…) Per quanto attiene ai prelievi operati da __________, ribadisco che
trattasi in parte di denaro (ca. 600 Mio di Lit. complessivamente) che ho
utilizzato per tacitare gli strozzini che mi assillavano. (…) Per quanto
attiene alla rimanenza attinta su __________ e contro garantita da __________
attraverso il bonifico proveniente da, ribadisco che trattasi di denari che ho
impiegato per la mia attività professionale."
Non
dissimile il destino del denaro ricevuto in Italia (AI 33, verbale 31 ottobre
2001, pag. 4):
" Con
questi soldi ho provveduto da un lato a versare gli interessi alla signora PC 1
fino a settembre 2000 compreso, per contanti, ritenuto come in un'occasione io
abbia pagato tramite assegno (tratto sulla medesima banca). Dall'altro lato, ho
utilizzato tali denari per spese di viaggio e di trasferta all'estero e nonché
la copertura delle spese professionali. Gli strozzini non hanno ricevuto nulla
di questi denari poiché erano già stati tacitati in precedenza con parte del
denaro prelevato da __________."
Non è di
contro stata dimostrato, o anche solo reso verosimile, alcun effettivo
investimento da parte del AC 1 degli averi affidati nel senso di cui alle
pattuizioni contrattuali.
7.
Al
dibattimento l'imputato ha pienamente ribadito le proprie ammissioni degli
addebiti contestatigli, e del resto anche il suo legale nell'arringa difensiva
ha riconosciuto che l'atto di accusa merita integrale conferma.
Esso
viene pertanto pienamente confermato dalla Corte, sia in fatto (con la
rettifica a pag. 2, sub. 1.1.2 di "ITL 5'000'000.-" in "fr.
5'000.--" al riguardo del prelevamento del 29.10.1999) che in diritto, per
il che il prevenuto risulta autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita,
commessa tra l'agosto del 1999 e il marzo 2000 per l'importo complessivo di
Euro 1'010'900.42.
8.
L'art.
68.
n. 2 CP stabilisce che se il giudice deve giudicare di un reato commesso
prima della condanna ad una pena privativa della libertà personale per altro
fatto, il giudice determina la pena in modo che il colpevole non sia punito più
gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi stati reati fossero stati
compresi in un unico giudizio.
Nella
fattispecie, AC 1 è stato condannato il 17 dicembre 2001 a alla pena di 1 anno
e 4 mesi di reclusione sospesi condizionalmente, pena ridotta a 1 anno e 2 mesi
in appello, per i soli fatti del 1995, allorché aveva già commesso anche i
reati oggi a giudizio, per il che l'odierna pena, in applicazione della predetta
norma, deve essere aggiuntiva a quella di cui al giudizio italiano.
La pena
di cui al primo giudizio non viene perciò rivista o modificata, mentre che
l'odierna Corte, esaminata la situazione nella sua globalità (ossia includendo
anche il reato del 1995), determina una pena complessiva e, avuto riguardo
della pena già pronunciata, commina una pena aggiuntiva.
Qualora
la prima pena sia stata sospesa, ma con il computo della pena aggiuntiva venga
oltrepassato il limite dei 18 mesi per la possibile concessione della
sospensione condizionale, la prima pena rimarrà nondimeno sospesa, mentre che
solo la pena aggiuntiva dovrà essere espiata (Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, 2. edizione, n. 27 ad art. 68 CP).
In questa
situazione privilegiata per l'autore, che a fronte di una pena complessiva che
sarebbe da espiare deve in realtà espiare solo la pena aggiuntiva, questi sarà
ulteriormente avvantaggiato nell'ipotesi in cui sia stato punito con una prima
pena (sospesa) che appaia severa al secondo giudice, perché in tal caso
-dovendosi determinare la pena aggiuntiva in funzione dell'ipotetica pena
complessiva- la pena aggiuntiva sarà proporzionalmente più mite.
9.
La
Corte nel procedere alla disamina degli elementi concorrenti all'accertamento e
alla valutazione della colpa del prevenuto, ha innanzitutto ritenuto
l'indiscutibile gravità oggettiva dei reati commessi, avendosi che egli si è
appropriato indebitamente di circa 1 milione di Euro, pari a circa fr.
1'500'000.--, e che egli ha inoltre commesso una truffa per mezzo della quale,
in tre occasioni, si è fatto consegnare ulteriori lire 300'000'000 circa, ossia
circa fr. 240'000.--, mentre che non ha considerato che egli in Italia si è
appropriato di ulteriori lire 1'200'000'000.-- e rotti, ossia di ulteriori fr.
1'000'000.-- circa, reato per il quale è stato aperto il procedimento penale
nell'appropriata sede.
Si tratta
comunque di importi molto rilevanti, provento di reati commesso su di un arco
di tempo di circa 5 anni, il che va pure valutato negativamente, non potendosi
attribuire valenza episodica a reati commessi su tale periodo in danno di tre
persone diverse.
Quanto
alle finalità dell'agire del AC 1, il movente è ovviamente di natura economica.
Dalle sue dichiarazioni in merito, si ha che egli non si è fatto scrupolo di
utilizzare denaro altrui dapprima per pagare i suoi debiti pregressi, poi per
finanziare la sua attività professionale, che deve invero essere stata assai
costosa e poco produttiva, se si pone mente al fatto che nel periodo agosto
1999, data d'inizio degli illeciti di cui all'atto di accusa, sino al suo fermo
del settembre 2001, essa ha comportato la consunzione di circa fr.
1'500'000.--. Anche tenendo conto di lire 600'000'000 (ossia circa fr.
500'000.--) che sarebbero state date agli strozzini, si avrebbe comunque un
asserito dispendio di fr. 1'000'000.-- sull'arco di poco più di due anni, a
fronte del quale nulla di concreto è stato versato agli atti per consentire di
ritenere che si sia trattato di un utilizzo anche solo lontanamente ragionevole
del denaro così sottratto.
Occorre
anche dire che per accedere al denaro delle sue vittime il AC 1, servendosi di
paraventi societari dai nomi suggestivi, si è autonominato consulente
finanziario per gli investimenti dei malcapitati clienti e/o conoscitore di
complessi e redditizi meccanismi della finanza internazionale, dando così prova
di una particolare biasimevole scaltrezza nella costruzione del rapporto di
fiducia che ha condotto i clienti ad affidargli le cospicue somme da lui
incamerate.
Rimane
quindi la per la Corte grave violazione del rapporto di fiducia a fini tutto
sommato egoistici, al riguardo di importi, come detto, considerevoli.
Dalla
vita anteriore del AC 1 si deduce la sostanziale incensuratezza protrattasi fin
oltre i 60 anni, anche se vi è un precedente del 1983 per emissione di assegni
a vuoto, il quale, più che macchiarne la fedina penale, getta l'ombra del
dubbio sull'immagine che egli ha dato di sé di persona responsabile del lavoro
di 5000 operai. E' inoltre indubbio, nell'ottica dei reati commessi, che egli
nulla ha imparato dal fallimento della sua precedente società e che anzi,
contro ogni ragionevolezza, egli si è ostinato a portare avanti progetti
rischiosi, già solo perché ubicati in poco affidabili contesti sudamericani,
animato dalla chimera di chissà quali guadagni, giungendo a delinquere
pesantemente per persistere in queste iniziative, rivelatesi, alla prova dei
fatti, del tutto deficitarie.
Egli ha
tenuto un corretto comportamento processuale, mentre che nella fase
preprocessuale la confessione (che pure vi è stata ed è ritenuta in suo favore)
non è stata immediata, avendo egli ancora per la prima parte del secondo
verbale d'interrogatorio tentato di vendere per vere le menzogne al riguardo
della sua asserita attività di procacciatore di investimenti.
Questo
non basta di certo, così come non basta la comunque apprezzata disponibilità a
liberare fr. 10'000.-- dalla cauzione prestata dal figlio in favore delle parti
civili- per fare ritenere il AC 1 sinceramente pentito ai sensi dell'art. 64
CP, mentre che non merita di essere particolarmente enfatizzato il fatto che
egli abbia provveduto al risarcimento delle lire 303'000'000 di cui ai reati
del 1995, posto che questa era una condizione impostagli dalla sentenza per
potere beneficiare della sospensione della pena detentiva. Inoltre, a fronte
delle dichiarazioni del AC 1 circa le sue difficoltà economiche in quel periodo
-si ricordi che egli a suo dire sarebbe stato inguaiato con gli strozzini- e
all'assenza di attestazioni circa eventuali leciti (e sostanziosi) guadagni,
non è abusivo coltivare il sospetto -ma la questione non è realmente rilevante-
che quel risarcimento sia stato prestato con il provento dei reati successivi.
Si
ritiene inoltre che dai fatti del 1995 sono ormai trascorsi 9 anni, ma va anche
detto che il AC 1 non ha tenuto per nulla buona condotta da allora, avendo
ancor più pesantemente delinquito tra il 1999 e il 2000. Da allora sono
trascorsi 4 o 5 anni, del che si tiene conto, così come dell'assenza di
ricadute dopo la liberazione dal carcere preventivo, ma non si tratta per la
Corte, nella specie, di elemento di portata particolarmente significativa.
La
difesa, invocando alcuni precedenti, ha sostenuto la tesi secondo cui, nelle
circostanze date, la pena complessiva per il AC 1 potrebbe essere comunque
limitata a 18 mesi di detenzione da sospendere condizionalmente, se del caso
per effetto dell'assorbimento verso il basso di una pena di 22/23 mesi di
detenzione. Di conseguenza, la pena aggiuntiva da pronunciare nell'odierno
processo sarebbe di soli 4 mesi di detenzione.
Si tratta
di una tesi che non può essere seguita.
A mente
della Corte, la gravità oggettiva dei reati commessi è tale -in specie per gli
importi sottratti e la reiterazione degli illeciti- da porre la giusta pena
complessiva ben oltre il limite dei 18 mesi di detenzione suscettibile di
sospensione condizionale. Nemmeno dopo disamina dell'aspetto soggettivo, e
questo anche avuto riguardo per l'età del AC 1, emergono, in assenza di
attenuanti specifiche, elementi tali da fare ritenere che la misura della sua
colpa possa ricadere entro i limiti della sospensione condizionale.
Questo
giudizio è ampiamente confortato dalla particolarità della situazione creata
dall'esistenza di un precedente giudizio: la Corte ritiene in effetti che nelle
circostanze concrete si potrebbe giustificare di fare scontare al AC 1
l'ipotetica pena complessiva erogatagli nel corso di un unico processo, e
pertanto è a maggior ragione che non appare per nulla iniquo che egli -dato il
privilegio creato dal concorso retrospettivo- sia chiamato ad espiare quanto
meno la pena aggiuntiva emessa oggi nei suoi confronti.
Tutto
considerato, pertanto, la Corte determina in 2 anni di detenzione la pena
complessiva da comminare al AC 1 e perciò, stante il primo giudizio, in 10 mesi
di detenzione con computo del carcere preventivo sofferto, da espiare,
l'odierna pena aggiuntiva.
La
disamina dei precedenti evocati dal difensore nulla muta a questo risultato,
ritenuto comunque che siffatti confronti sono scarsamente attendibili, non
potendosi mai realmente comparare i momenti soggettivi.
La
sentenza 25 marzo 2004 della Corte delle assise correzionali in re __________.,
condannata a due anni di detenzione, presenta invero delle similitudini con il
caso in rassegna. E' vero che il danno causato dai reati è in quel caso
superiore, mentre che l'indebito profitto è comparabile a quello percepito dal AC
1, ed è anche vero che si potrebbe ritenere che la colpa di __________ sia nel
complesso superiore a quella del qui prevenuto. Per la Corte si tratta di due
casi gravi, ma la differenza sostanziale, che la difesa sembra disattendere e
che invece a mente della Corte destituisce di fondamento ogni doglianza
dell'imputato, è che __________ è stata condannata a 2 anni di detenzione da
espiare, mentre che AC 1 si vede confrontato con l'espiazione di soli 10 mesi
di carcere, ragione per cui egli nell'esito è in una situazione manifestamente
migliore di __________
Del tutto
inconferente è di contro il richiamo della sentenza 4 agosto 2003 della Corte
delle assise criminali in re A., condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione per
reati oggettivamente più gravi di quelli commessi da AC 1, trattandosi di una sentenza
(nemmeno cresciuta in giudicato in quanto oggetto di due ricorsi per
cassazione) in cui, come espressamente indicato in quel giudizio, la pena mite
comminata al prevenuto è stata determinata dall'esistenza di una situazione
soggettiva che la Corte ha ritenuto particolarmente favorevole all'accusato,
situazione che qui nemmeno lontanamente si verifica.
Di
contro, la Corte può evocare, in senso contrario a quello auspicato dalla
difesa, le sentenze 1° marzo 2001 in re B., condannato a 22 mesi di detenzione
per una malversazione poco superiore a fr. 1'000'000.-- e 5 giugno 2002 in re
C., condannato a 18 mesi di detenzione sospesi per 4 anni a fronte di
malversazioni per circa fr. 1'200'000.--, grazie alle importanti circostanze
attenuanti della scemata responsabilità e del sincero pentimento.
10.
AC 1
non ha legame di sorta con il territorio svizzero, che gli è unicamente servito
per la fruizione dei servizi bancari tramite i quali ha compiuto i reati di cui
all'atto di accusa.
Per una
funzione di prevenzione generale, ed allo scopo di colpirlo con un'ulteriore
sanzione, si giustifica di pronunciare nei suoi confronti la pena accessoria
dell'espulsione effettiva di cui all'art. 55 CP per la durata minima legale di
3.
anni, pena la cui pronuncia non è del resto stata contestata dal prevenuto
(cfr. verbale dibattimentale, pag. 3).
L'adesione
alla proposta di pena effettiva rende superflua la disamina della sua eventuale
sospensione condizionale, potendovisi ravvisare l'implicita ammissione del
fondamento della richiesta della Pubblica accusa.
11.
AC 1
ha altresì aderito alle pretese avanzate dalle parti civili (cfr. verbale
dibattimentale, pag. 3).
Vanno
perciò riconosciuti Euro 360'696.98 oltre interessi al 5% dal 23 febbraio 2000
su Euro 335'696.98 e dal 21 marzo 2000 su Euro 25'000.--, oltre a fr. 4'787.70
per i costi di patrocinio, alla parte civile PC 2, e Euro 650'203.44 oltre a
fr. 8'762.70 per i costi di patrocinio alla parte civile PC 1.
12.
La
tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese processuali sono a carico
dell'imputato.
Rispondendo, affermativamente a
tutti i quesiti, tranne che al n. 2, 3.
Visti gli art. 18, 36, 41, 55,
63, 64, 68, 69,138 CP;
9.
e segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
ripetuta
appropriazione indebita
per
avere, tra agosto 1999 e marzo 2000, a __________, allo scopo di procacciarsi
un indebito profitto, in qualità di gestore patrimoniale esterno, in 4
occasioni, impiegato a profitto proprio e di terzi, somme di denaro a lui
affidate, per complessivi Euro 1'010'900.42;
E come
meglio descritto nell’atto d’accusa.
2.
Di
conseguenza, AC 1, è condannato:
2.1
alla pena di
10.
mesi di detenzione, con il computo del carcere preventivo sofferto a valere
quale pena aggiuntiva a quella di 14 mesi di detenzione inflittagli il 15
luglio 2002 dalla Corte di Appello di __________;
2.2
all’espulsione
dalla Svizzera per un periodo di 3 anni;
2.3
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali;
3.
AC 1 è
inoltre condannato a risarcire le seguenti indennità:
3.1
Euro
360'696,98 oltre interessi al 5% dal 23.02.2000 su Euro 335'696,98 e dal
21.03.2000
su Euro 25'000.- oltre a fr. 4'787,70 alla Parte Civile PC 2;
3.2
Euro
650'203,44 oltre a fr. 8'762,70 alla Parte Civile PC 1;
4.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza integrale
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC
1.
2.
PC
2.
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 550.--
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster