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Decisione

72.2002.205

Appropriazione indebita

17 novembre 2004Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato

previsto dall'art. 138 cfr. 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 103/2002 del 14 ottobre 2002, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore d'ufficio avv. __________;

§ L'avv. __________

in rappresentanza della PC PC 1;

§

L'avv. __________ in rappresentanza della PC PC 2.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 12.10.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

dopo avere ripercorso le imputazioni di cui all’atto d’accusa, stante la

gravità oggettiva e soggettiva della colpa dell’imputato, chiede che egli venga

condannato alla pena di 15 mesi di detenzione, a valere quale pena aggiuntiva a

quella di 14 mesi di detenzione, sospesi con la condizionale, inflittagli dalla

Corte d’Appello di Torino. Chiede altresì che venga pronunciata l’espulsione

dalla Svizzera per tre anni;

§ L'avv. __________, difensore della Parte Civile PC 1, il

quale si associa alla pubblica accusa in merito alla colpevolezza

dell’accusato, chiedendo che egli venga condannato a risarcire alla sua cliente

Euro 650'203,44 (pari a fr. 988'504) e fr. 8'762,70 per le spese di

patrocinio. Chiede inoltre che dell’ammontare della cauzione, venga assegnato

l’importo di fr. 10'000.- in favore delle Parti Civili;

§ L’avv. __________, difensore della Parte Civile, PC 2, il

quale si associa alla richiesta formulata dall’avv. Rossi in relazione alla

liberazione di parte dell’ammontare della cauzione in favore delle Parti

Civili, postulando altresì che il prevenuto venga condannato a risarcire al suo

cliente Euro 360'696,98 oltre interessi e fr. 4'887,70 per le spese di

patrocinio;

§ Il Difensore, il quale il quale non contesta i fatti di

cui all’atto d’accusa. Stante l’età di AC 1, la durata del carcere preventivo

sofferto, la buona condotta mantenuta sino ad oggi, il sincero ravvedimento,

richiamati i precedenti di codeste Corti, chiede che la pena venga contenuta in

al massimo 4 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente. Non si oppone

all’espulsione effettiva e alle pretese delle Parti Civili, né all’assegnamento

della cauzione nella misura di fr. 10'000.- in favore delle Parti Civili;

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: AC

1

1. È autore

colpevole di:

1.1 ripetuta

appropriazione indebita

per

avere, tra agosto 1999 e marzo 2000, a __________, allo scopo di procacciarsi

un indebito profitto, in qualità di gestore patrimoniale esterno, in 4

occasioni, impiegato a profitto proprio e di terzi, somme di denaro a lui

affidate, per complessivi Euro 1'010'900.42?

E come

meglio descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Sussistono

attenuanti specifiche giusta l’art. 64 CP ?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena:

3.1

privativa

della libertà?

3.2

accessoria

dell’espulsione?

4.

Deve

essere condannato a risarcire le indennità richieste dalle Parti Civili ?

Considerato in fatto ed in

diritto:

1.

AC

1, cittadino italiano, è nato il __________ a __________.

Appresa

la professione di ingegnere, afferma di avere svolto la propria attività

professionale in prevalenza all'estero, ed in particolare in __________. A suo

dire, sarebbe stato azionista di riferimento, nonché presidente ed

amministratore delegato, della Società Generale, che nel suo momento migliore

avrebbe impiegato 32 ingegneri, 60 impiegati e 5000 operai, e che si occupava

di grossi cantieri in (AI 5, verbale __________ 28 settembre 2001, pag. 1). Il

quasi decennale conflitto tra Irak e Iran, scoppiato negli anni '80, avrebbe

però portato la società alla rovina, ed egli si sarebbe in seguito occupato

della sua liquidazione. Visto che la precedente attività lo aveva portato

"in contatto con la comunità finanziaria internazionale" e che

egli avrebbe "sviluppato una certa pratica e conoscenza in questo ramo",

egli ha nel contempo iniziato una nuova attività quale "consulente

finanziario", nel cui contesto si sarebbe occupato della "ricerca

di prestiti internazionali votati al finanziamento di progetti di primarie

aziende" (verbale citato, pag. 2).

Concluse

le vicende giudiziarie di cui si dirà più avanti (con l'importante riserva di

un procedimento ancora aperto in Italia per appropriazione indebita di circa

ulteriori lire 1'400'000'000), AC 1 lavora attualmente, a provvigione, come

consulente per un azienda attiva nel settore dei sistemi di sorveglianza per

navi, e a suo dire consegue un reddito mensile medio di circa Euro 4'000.--.

Egli

afferma che a seguito ai fatti in esame il rapporto coniugale, in essere dal

1971, si sarebbe incrinato, tanto da condurre alla separazione legale,

pronunciata alla fine del 2001 e a seguito della quale è tenuto a versare alla

moglie un contributo alimentare di Euro 500.-.

Allo

stesso modo si sarebbero deteriorati anche i rapporti con i due figli

maggiorenni.

AC 1 vive

oggi in un appartamento ad __________ cedutogli in comodato dalla sorella, la

quale, nel bisogno, gli presta anche aiuto economico.

2.

Il

20.

dicembre 1983 il Pretore di __________ ha condannato il prevenuto ad una

pena pecuniaria di lire 1'000'000 per emissione di assegni a vuoto, continuata

(AI 24).

3.

Con

sentenza del 17 dicembre 2001, il Tribunale Ordinario di __________ ha

pronunciato la condanna in contumacia del AC 1 alla pena di 1 anno e 4 mesi di

reclusione, sospesa condizionalmente a condizione della restituzione alle parti

civili dell’importo sottratto di lire 303'000'000, oltre che al pagamento di

una multa di lire 1'200'000 per il reato di truffa continuata.

Dalla

lettura di quel giudizio (in: plico doc. TPC 7), si apprende che il AC 1,

qualificatosi come esperto di finanza internazionale e amministratore di una __________,

avrebbe prospettato al prof. __________, già docente universitario, l'accesso

ad importanti e remunerativi investimenti sul mercato americano dei titoli di

Stato, nell'ordine delle centinaia di milioni di dollari, inducendolo così a

corrispondergli, in tre occasioni, nel corso del 1995, complessive lire

303'000'000 a titolo di anticipazioni in denaro, facendogli intendere che detti

importi sarebbero stati restituiti al momento dell'attivazione del programma

d'investimento, in realtà mai avvenuta, assicurando la restituzione del denaro

con assegni da lui, AC 1, dati in garanzia al __________, assegni rivelatisi

non coperti.

Il AC 1

ha dedotto il giudizio in appello, ottenendo a seguito del giudizio 15 luglio

2002.

della Corte di Appello di __________ unicamente la riduzione della pena a

1.

anno e 2 mesi di reclusione per effetto della concessione delle attenuanti

generiche, che gli erano state negate nel primo giudizio.

Il

ricorso per cassazione del AC 1 contro questo secondo giudizio di condanna è

stato dichiarato inammissibile in data 5 maggio 2003, sicché il pronunciamento

di seconde cure è cresciuto in giudicato (doc. TPC 8).

4.

Il

2.

luglio 2001 PC 2, cittadino italiano residente a __________, ha presentato al

Ministero Pubblico di __________ una denuncia penale nei confronti del AC 1 per

i titoli di appropriazione indebita, truffa e amministrazione infedele (AI 1)

in relazione ad un importo di lire 650'000'000, sostenendo di essere stato da

lui indotto nel febbraio 2000 all'apertura di un conto bancario cifrato presso

la __________ (__________) SA di (in seguito: __________) affinché questi, in

forza di una procura sottoscritta in suo favore dal PC 2, li trasferisse sul

suo conto cifrato "__________" aperto alla bisogna presso il medesimo

istituto per poi effettuare un complesso quanto redditizio (10% all'anno)

investimento internazionale, per poi nuovamente trasferire sul conto del

mandante PC 2 l'oggetto dell'investimento.

Di questi

accordi AC 1 aveva dato ragione in uno scritto 17 febbraio 2000 al mandante, in

cui prometteva un rendimento netto annuo del 10% grazie a "opportunità

di investimento che si potrebbero cogliere beneficiando dei servizi di nostri

partners istituzionali" (AI 1, allegato 1).

Così

descrive il denunciate l'investimento prospettatogli dall'accusato (verbale 8

ottobre 2001, AI 21, pag. 2):

" Avendo

conosciuto AC 1 alla fine del 1999, ed in seguito alla raccomandazione di mio

padre, AC 1 mi ha proposto all'inizio del 2000 di investire in un fondo che si

occupava di "stripping" di prodotti finanziari. In pratica, come ho

poi verificato di persona in un libro di testo, si tratta di un meccanismo

finanziario sulla scorta del quale vengono operati degli investimenti in

obbligazioni ("bonds") ad alto rendimento, con la conseguenza che i pagamenti

(cash-flow) derivanti da obbligazioni vengono decomposti ottenendo un profitto

derivante dalla differenza tra i tassi di mercato e quelli della cedola, per

cui la redditività non deriva dal tasso delle obbligazioni se non dalla

quantità di operazioni che si riescono a fare".

Secondo

il denunciante, il AC 1 avrebbe nel seguito reiteratamente rifiutato la

restituzione del denaro adducendo pretesti di varia natura, avrebbe infine

promesso la restituzione procedendovi con il patrimonio personale, ma, nel

marzo del 2001, si sarebbe sottratto all'ultimo momento all'appuntamento

stabilito a tal fine, dal che la decisione di procedere nella denuncia penale.

5.

Fermato

il 28 settembre 2001 in occasione di una sua visita presso la banca in

questione (cfr. AI 13), il AC 1 è stato sentito quello stesso giorno dal

Procuratore Pubblico, al quale, atteso che risultavano consistenti prelievi per

contanti dal suo conto "__________", ha fornito fumose spiegazioni in

ordine alla natura degli investimenti che egli avrebbe effettuato con i denari

del PC 2 -tra cui una consegna a contanti e senza ricevuta di fr. 200'000.-- al

__________ di a tale __________ - e formulato altrettanto vaghe promesse di

restituzione della quota di investimento.

A termine

del verbale il Procuratore pubblico ha disposto l'arresto del prevenuto (AI 5,

pag. 7 e 8).

6.

Nel

corso della detenzione preventiva, perdurata sino al 2 novembre 2001, AC 1 ha

reso delle dichiarazioni maggiormente improntate a trasparenza, ammettendo in

buona sostanza di non avere investito il denaro del denunciante, ma di averlo

invece utilizzato per finalità personali.

Inoltre

dalla documentazione bancaria richiamata è risultata l'esistenza di un altro

"cliente" del AC 1, l'avv. PC 1 di __________ (nel frattempo deceduto),

al quale questi aveva ventilato la possibilità di far rendere meglio il proprio

denaro ed il cui conto presso __________, all'asserito scopo di effettuare gli

investimenti, era stato messo a pegno in favore del conto del AC 1, ed era così

stato svuotato, avendo dovuto rispondere dell'ingente saldo passivo creato dal AC

1.

sul proprio conto con cospicui prelevamenti di contante.

Sentita

la signora PC 1, vedova dell'avv. PC 1, e raccolta la documentazione bancaria,

è emerso che il 15 febbraio 1999 i signori PC 1 avevano ordinato il

trasferimento dalla __________ a, dove si trovavano i loro averi bancari

esteri, dell'importo di lire 1'247'373'384 ad un nuovo conto cifrato "__________"

aperto presso la solita __________ (allegato ad AI 28), conto che, come detto,

era poi stato costituito in pegno in favore degli impegni del AC 1. Oltre a ciò

è risultato che il AC 1, sulla base di contratti del tutto analoghi a quelli

sottoposti al PC 2 (cfr. allegati ad AI 28), nel corso del 1999 si era fatto

consegnare in Italia dall'avv. PC 1 a varie riprese complessive ulteriori lire

1'438'000'000.

Anche in

questo caso AC 1 ha ammesso di avere utilizzato il denaro a suo vantaggio, e di

non avere mai fatto gli investimenti promessi. Queste le sue dichiarazioni in proposito:

(AI 25,

verbale 19 ottobre 2001, pag. 6)

" Mi

viene chiesto cosa io abbia fatto di questi prelevamenti in contanti. Rispondo

di averne fatto un uso personale. Per quanto attiene al primo prelievo

importante di circa lit. 600 Mio del 24.2.1999, tacitai dei creditori molto

pericolosi per me e la mia famiglia che da anni vessavano, dopo il fallimento

della mia società (__________) nel 1984. Aggiungo che il fallimento __________

non è ancora stato chiuso e che io sono il liquidatore della società. Per

quanto attiene a tali creditori da me tacitati, trattasi di strozzini, persone

pregiudicate catanesi di cui preferisco non rivelare i nominativi siccome temo

per me e la mia famiglia. Questa vessazione è cominciata con piccole cifre dopo

il fallimento della società nel 1984, cifre che sono divenute vieppiù

importanti a seguito degli interessi.

Per quanto attiene ai restanti prelevamenti in

contanti occorsi su __________ prima di ricevere i fondi da __________ ovvero

prima del 25.2.2000 (valuta accredito da __________ a __________) di EU

335'696.98, essi sono stati tutti utilizzati in Italia per far fronte alle

spese della mia attività professionale, che interessa la stesura di progetti di

fattibilità economico finanziaria e tecnica, progetti di impiantistica

industriale, di pianificazione, agroindustriale e turistico alberghiero."

(AI 33,

verbale 31 ottobre 2001, pag. 3)

" …non

avevo intenzione di truffare o ingannare i signori PC 1 ma che mi era però

chiaro che per meglio investire i loro denari avrei prima dovuto assestare la

grave situazione finanziaria che mi assillava da molti anni a seguito del

disastro __________. Tale iniezione di capitale mi ha permesso anche di recarmi

a e di soggiornarvi per almeno 4 mesi sull'arco di un anno rispettivamente di viaggiare

in e a (…) In sostanza l'iniezione di capitale di PC 1 mi ha permesso di

azzerare una situazione debitoria mia personale pregressa e di finanziare la

realizzazione del piano finanziario per con il cui provento sarei stato in

grado di garantire il rimborso del capitale affidato e della sua remunerazione.

(…) Per quanto attiene ai prelievi operati da __________, ribadisco che

trattasi in parte di denaro (ca. 600 Mio di Lit. complessivamente) che ho

utilizzato per tacitare gli strozzini che mi assillavano. (…) Per quanto

attiene alla rimanenza attinta su __________ e contro garantita da __________

attraverso il bonifico proveniente da, ribadisco che trattasi di denari che ho

impiegato per la mia attività professionale."

Non

dissimile il destino del denaro ricevuto in Italia (AI 33, verbale 31 ottobre

2001, pag. 4):

" Con

questi soldi ho provveduto da un lato a versare gli interessi alla signora PC 1

fino a settembre 2000 compreso, per contanti, ritenuto come in un'occasione io

abbia pagato tramite assegno (tratto sulla medesima banca). Dall'altro lato, ho

utilizzato tali denari per spese di viaggio e di trasferta all'estero e nonché

la copertura delle spese professionali. Gli strozzini non hanno ricevuto nulla

di questi denari poiché erano già stati tacitati in precedenza con parte del

denaro prelevato da __________."

Non è di

contro stata dimostrato, o anche solo reso verosimile, alcun effettivo

investimento da parte del AC 1 degli averi affidati nel senso di cui alle

pattuizioni contrattuali.

7.

Al

dibattimento l'imputato ha pienamente ribadito le proprie ammissioni degli

addebiti contestatigli, e del resto anche il suo legale nell'arringa difensiva

ha riconosciuto che l'atto di accusa merita integrale conferma.

Esso

viene pertanto pienamente confermato dalla Corte, sia in fatto (con la

rettifica a pag. 2, sub. 1.1.2 di "ITL 5'000'000.-" in "fr.

5'000.--" al riguardo del prelevamento del 29.10.1999) che in diritto, per

il che il prevenuto risulta autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita,

commessa tra l'agosto del 1999 e il marzo 2000 per l'importo complessivo di

Euro 1'010'900.42.

8.

L'art.

68.

n. 2 CP stabilisce che se il giudice deve giudicare di un reato commesso

prima della condanna ad una pena privativa della libertà personale per altro

fatto, il giudice determina la pena in modo che il colpevole non sia punito più

gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi stati reati fossero stati

compresi in un unico giudizio.

Nella

fattispecie, AC 1 è stato condannato il 17 dicembre 2001 a alla pena di 1 anno

e 4 mesi di reclusione sospesi condizionalmente, pena ridotta a 1 anno e 2 mesi

in appello, per i soli fatti del 1995, allorché aveva già commesso anche i

reati oggi a giudizio, per il che l'odierna pena, in applicazione della predetta

norma, deve essere aggiuntiva a quella di cui al giudizio italiano.

La pena

di cui al primo giudizio non viene perciò rivista o modificata, mentre che

l'odierna Corte, esaminata la situazione nella sua globalità (ossia includendo

anche il reato del 1995), determina una pena complessiva e, avuto riguardo

della pena già pronunciata, commina una pena aggiuntiva.

Qualora

la prima pena sia stata sospesa, ma con il computo della pena aggiuntiva venga

oltrepassato il limite dei 18 mesi per la possibile concessione della

sospensione condizionale, la prima pena rimarrà nondimeno sospesa, mentre che

solo la pena aggiuntiva dovrà essere espiata (Trechsel, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, 2. edizione, n. 27 ad art. 68 CP).

In questa

situazione privilegiata per l'autore, che a fronte di una pena complessiva che

sarebbe da espiare deve in realtà espiare solo la pena aggiuntiva, questi sarà

ulteriormente avvantaggiato nell'ipotesi in cui sia stato punito con una prima

pena (sospesa) che appaia severa al secondo giudice, perché in tal caso

-dovendosi determinare la pena aggiuntiva in funzione dell'ipotetica pena

complessiva- la pena aggiuntiva sarà proporzionalmente più mite.

9.

La

Corte nel procedere alla disamina degli elementi concorrenti all'accertamento e

alla valutazione della colpa del prevenuto, ha innanzitutto ritenuto

l'indiscutibile gravità oggettiva dei reati commessi, avendosi che egli si è

appropriato indebitamente di circa 1 milione di Euro, pari a circa fr.

1'500'000.--, e che egli ha inoltre commesso una truffa per mezzo della quale,

in tre occasioni, si è fatto consegnare ulteriori lire 300'000'000 circa, ossia

circa fr. 240'000.--, mentre che non ha considerato che egli in Italia si è

appropriato di ulteriori lire 1'200'000'000.-- e rotti, ossia di ulteriori fr.

1'000'000.-- circa, reato per il quale è stato aperto il procedimento penale

nell'appropriata sede.

Si tratta

comunque di importi molto rilevanti, provento di reati commesso su di un arco

di tempo di circa 5 anni, il che va pure valutato negativamente, non potendosi

attribuire valenza episodica a reati commessi su tale periodo in danno di tre

persone diverse.

Quanto

alle finalità dell'agire del AC 1, il movente è ovviamente di natura economica.

Dalle sue dichiarazioni in merito, si ha che egli non si è fatto scrupolo di

utilizzare denaro altrui dapprima per pagare i suoi debiti pregressi, poi per

finanziare la sua attività professionale, che deve invero essere stata assai

costosa e poco produttiva, se si pone mente al fatto che nel periodo agosto

1999, data d'inizio degli illeciti di cui all'atto di accusa, sino al suo fermo

del settembre 2001, essa ha comportato la consunzione di circa fr.

1'500'000.--. Anche tenendo conto di lire 600'000'000 (ossia circa fr.

500'000.--) che sarebbero state date agli strozzini, si avrebbe comunque un

asserito dispendio di fr. 1'000'000.-- sull'arco di poco più di due anni, a

fronte del quale nulla di concreto è stato versato agli atti per consentire di

ritenere che si sia trattato di un utilizzo anche solo lontanamente ragionevole

del denaro così sottratto.

Occorre

anche dire che per accedere al denaro delle sue vittime il AC 1, servendosi di

paraventi societari dai nomi suggestivi, si è autonominato consulente

finanziario per gli investimenti dei malcapitati clienti e/o conoscitore di

complessi e redditizi meccanismi della finanza internazionale, dando così prova

di una particolare biasimevole scaltrezza nella costruzione del rapporto di

fiducia che ha condotto i clienti ad affidargli le cospicue somme da lui

incamerate.

Rimane

quindi la per la Corte grave violazione del rapporto di fiducia a fini tutto

sommato egoistici, al riguardo di importi, come detto, considerevoli.

Dalla

vita anteriore del AC 1 si deduce la sostanziale incensuratezza protrattasi fin

oltre i 60 anni, anche se vi è un precedente del 1983 per emissione di assegni

a vuoto, il quale, più che macchiarne la fedina penale, getta l'ombra del

dubbio sull'immagine che egli ha dato di sé di persona responsabile del lavoro

di 5000 operai. E' inoltre indubbio, nell'ottica dei reati commessi, che egli

nulla ha imparato dal fallimento della sua precedente società e che anzi,

contro ogni ragionevolezza, egli si è ostinato a portare avanti progetti

rischiosi, già solo perché ubicati in poco affidabili contesti sudamericani,

animato dalla chimera di chissà quali guadagni, giungendo a delinquere

pesantemente per persistere in queste iniziative, rivelatesi, alla prova dei

fatti, del tutto deficitarie.

Egli ha

tenuto un corretto comportamento processuale, mentre che nella fase

preprocessuale la confessione (che pure vi è stata ed è ritenuta in suo favore)

non è stata immediata, avendo egli ancora per la prima parte del secondo

verbale d'interrogatorio tentato di vendere per vere le menzogne al riguardo

della sua asserita attività di procacciatore di investimenti.

Questo

non basta di certo, così come non basta la comunque apprezzata disponibilità a

liberare fr. 10'000.-- dalla cauzione prestata dal figlio in favore delle parti

civili- per fare ritenere il AC 1 sinceramente pentito ai sensi dell'art. 64

CP, mentre che non merita di essere particolarmente enfatizzato il fatto che

egli abbia provveduto al risarcimento delle lire 303'000'000 di cui ai reati

del 1995, posto che questa era una condizione impostagli dalla sentenza per

potere beneficiare della sospensione della pena detentiva. Inoltre, a fronte

delle dichiarazioni del AC 1 circa le sue difficoltà economiche in quel periodo

-si ricordi che egli a suo dire sarebbe stato inguaiato con gli strozzini- e

all'assenza di attestazioni circa eventuali leciti (e sostanziosi) guadagni,

non è abusivo coltivare il sospetto -ma la questione non è realmente rilevante-

che quel risarcimento sia stato prestato con il provento dei reati successivi.

Si

ritiene inoltre che dai fatti del 1995 sono ormai trascorsi 9 anni, ma va anche

detto che il AC 1 non ha tenuto per nulla buona condotta da allora, avendo

ancor più pesantemente delinquito tra il 1999 e il 2000. Da allora sono

trascorsi 4 o 5 anni, del che si tiene conto, così come dell'assenza di

ricadute dopo la liberazione dal carcere preventivo, ma non si tratta per la

Corte, nella specie, di elemento di portata particolarmente significativa.

La

difesa, invocando alcuni precedenti, ha sostenuto la tesi secondo cui, nelle

circostanze date, la pena complessiva per il AC 1 potrebbe essere comunque

limitata a 18 mesi di detenzione da sospendere condizionalmente, se del caso

per effetto dell'assorbimento verso il basso di una pena di 22/23 mesi di

detenzione. Di conseguenza, la pena aggiuntiva da pronunciare nell'odierno

processo sarebbe di soli 4 mesi di detenzione.

Si tratta

di una tesi che non può essere seguita.

A mente

della Corte, la gravità oggettiva dei reati commessi è tale -in specie per gli

importi sottratti e la reiterazione degli illeciti- da porre la giusta pena

complessiva ben oltre il limite dei 18 mesi di detenzione suscettibile di

sospensione condizionale. Nemmeno dopo disamina dell'aspetto soggettivo, e

questo anche avuto riguardo per l'età del AC 1, emergono, in assenza di

attenuanti specifiche, elementi tali da fare ritenere che la misura della sua

colpa possa ricadere entro i limiti della sospensione condizionale.

Questo

giudizio è ampiamente confortato dalla particolarità della situazione creata

dall'esistenza di un precedente giudizio: la Corte ritiene in effetti che nelle

circostanze concrete si potrebbe giustificare di fare scontare al AC 1

l'ipotetica pena complessiva erogatagli nel corso di un unico processo, e

pertanto è a maggior ragione che non appare per nulla iniquo che egli -dato il

privilegio creato dal concorso retrospettivo- sia chiamato ad espiare quanto

meno la pena aggiuntiva emessa oggi nei suoi confronti.

Tutto

considerato, pertanto, la Corte determina in 2 anni di detenzione la pena

complessiva da comminare al AC 1 e perciò, stante il primo giudizio, in 10 mesi

di detenzione con computo del carcere preventivo sofferto, da espiare,

l'odierna pena aggiuntiva.

La

disamina dei precedenti evocati dal difensore nulla muta a questo risultato,

ritenuto comunque che siffatti confronti sono scarsamente attendibili, non

potendosi mai realmente comparare i momenti soggettivi.

La

sentenza 25 marzo 2004 della Corte delle assise correzionali in re __________.,

condannata a due anni di detenzione, presenta invero delle similitudini con il

caso in rassegna. E' vero che il danno causato dai reati è in quel caso

superiore, mentre che l'indebito profitto è comparabile a quello percepito dal AC

1, ed è anche vero che si potrebbe ritenere che la colpa di __________ sia nel

complesso superiore a quella del qui prevenuto. Per la Corte si tratta di due

casi gravi, ma la differenza sostanziale, che la difesa sembra disattendere e

che invece a mente della Corte destituisce di fondamento ogni doglianza

dell'imputato, è che __________ è stata condannata a 2 anni di detenzione da

espiare, mentre che AC 1 si vede confrontato con l'espiazione di soli 10 mesi

di carcere, ragione per cui egli nell'esito è in una situazione manifestamente

migliore di __________

Del tutto

inconferente è di contro il richiamo della sentenza 4 agosto 2003 della Corte

delle assise criminali in re A., condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione per

reati oggettivamente più gravi di quelli commessi da AC 1, trattandosi di una sentenza

(nemmeno cresciuta in giudicato in quanto oggetto di due ricorsi per

cassazione) in cui, come espressamente indicato in quel giudizio, la pena mite

comminata al prevenuto è stata determinata dall'esistenza di una situazione

soggettiva che la Corte ha ritenuto particolarmente favorevole all'accusato,

situazione che qui nemmeno lontanamente si verifica.

Di

contro, la Corte può evocare, in senso contrario a quello auspicato dalla

difesa, le sentenze 1° marzo 2001 in re B., condannato a 22 mesi di detenzione

per una malversazione poco superiore a fr. 1'000'000.-- e 5 giugno 2002 in re

C., condannato a 18 mesi di detenzione sospesi per 4 anni a fronte di

malversazioni per circa fr. 1'200'000.--, grazie alle importanti circostanze

attenuanti della scemata responsabilità e del sincero pentimento.

10.

AC 1

non ha legame di sorta con il territorio svizzero, che gli è unicamente servito

per la fruizione dei servizi bancari tramite i quali ha compiuto i reati di cui

all'atto di accusa.

Per una

funzione di prevenzione generale, ed allo scopo di colpirlo con un'ulteriore

sanzione, si giustifica di pronunciare nei suoi confronti la pena accessoria

dell'espulsione effettiva di cui all'art. 55 CP per la durata minima legale di

3.

anni, pena la cui pronuncia non è del resto stata contestata dal prevenuto

(cfr. verbale dibattimentale, pag. 3).

L'adesione

alla proposta di pena effettiva rende superflua la disamina della sua eventuale

sospensione condizionale, potendovisi ravvisare l'implicita ammissione del

fondamento della richiesta della Pubblica accusa.

11.

AC 1

ha altresì aderito alle pretese avanzate dalle parti civili (cfr. verbale

dibattimentale, pag. 3).

Vanno

perciò riconosciuti Euro 360'696.98 oltre interessi al 5% dal 23 febbraio 2000

su Euro 335'696.98 e dal 21 marzo 2000 su Euro 25'000.--, oltre a fr. 4'787.70

per i costi di patrocinio, alla parte civile PC 2, e Euro 650'203.44 oltre a

fr. 8'762.70 per i costi di patrocinio alla parte civile PC 1.

12.

La

tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese processuali sono a carico

dell'imputato.

Rispondendo, affermativamente a

tutti i quesiti, tranne che al n. 2, 3.

Visti gli art. 18, 36, 41, 55,

63, 64, 68, 69,138 CP;

9.

e segg.

CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

ripetuta

appropriazione indebita

per

avere, tra agosto 1999 e marzo 2000, a __________, allo scopo di procacciarsi

un indebito profitto, in qualità di gestore patrimoniale esterno, in 4

occasioni, impiegato a profitto proprio e di terzi, somme di denaro a lui

affidate, per complessivi Euro 1'010'900.42;

E come

meglio descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di

conseguenza, AC 1, è condannato:

2.1

alla pena di

10.

mesi di detenzione, con il computo del carcere preventivo sofferto a valere

quale pena aggiuntiva a quella di 14 mesi di detenzione inflittagli il 15

luglio 2002 dalla Corte di Appello di __________;

2.2

all’espulsione

dalla Svizzera per un periodo di 3 anni;

2.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali;

3.

AC 1 è

inoltre condannato a risarcire le seguenti indennità:

3.1

Euro

360'696,98 oltre interessi al 5% dal 23.02.2000 su Euro 335'696,98 e dal

21.03.2000

su Euro 25'000.- oltre a fr. 4'787,70 alla Parte Civile PC 2;

3.2

Euro

650'203,44 oltre a fr. 8'762,70 alla Parte Civile PC 1;

4.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione

della sentenza integrale

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC

1.

2.

PC

2.

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 550.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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