72.2002.227
Rapina ad una stazione di servizio. proscioglimento. atti preparatori punibili di rapina
3 ottobre 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
72.2002.227
Data decisione, Autorità:
03.10.2007, PENAL
Titolo:
Rapina ad una stazione di servizio. proscioglimento. atti preparatori punibili di rapina
ATTI PREPARATORI PUNIBILI
RAPINA
art. 140 CPS
art. 260bis CPS
Incarto n.
72.2002.227
Lugano,
3 ottobre 2007/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Valentina Tuoni, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1
e residente a
detenuto dal 26 novembre 2001 al 7 febbraio 2002;
2. AC 2
e residente a
detenuto dal 26 novembre 2001 al 22 aprile 2002;
prevenuti colpevoli di:
A) AC 1
1. rapina
per avere,
a __________,
tra l’inizio del mese di
ottobre 2001 e l’8 novembre dello stesso anno,
in correità con __________
e, parzialmente, AC 2, fornendo informazioni e assistenza in conformità al
ruolo attribuitogli nell’ambito di un piano delittuoso che prevedeva una
ripartizione paritaria del bottino,
partecipato
alla commissione di un furto ai danni della stazione di servizio PL 1 in
occasione del quale gli autori materiali hanno usato violenza, rispettivamente
minacciato di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale terze
persone;
rapina poi
effettivamente eseguita la sera dell’8 novembre 2001 quando verso le ore 20.00,
momento della chiusura dell’esercizio, due individui con il volto parzialmente
coperto intercettavano il gerente della stazione di servizio che rientrava a
piedi al proprio domicilio poco distante, obbligandolo sotto la minaccia di una
pistola a farli entrare in casa e consegnare loro il denaro che aveva in tasca,
costringendolo in seguito, sempre sotto la minaccia della pistola, a ritornare
con loro al negozio dove si facevano rimettere altro denaro per un importo
complessivo di Lit. 19'335'000 e frs. 11'617.--,
ritenuto che uno dei due
rapinatori aveva inoltre immobilizzato afferrando loro la testa con le braccia,
la zia e la madre del gerente venutesi a trovare sul luogo del reato,
dileguandosi in seguito con la refurtiva;
e meglio per avere, in vista dell’attuazione del
progetto criminoso,
a) preso parte nel corso del
mese di ottobre a Milano e Mendrisio a tre incontri presenti __________ e AC 2
in occasione dei quali si è discusso dell’esecuzione della rapina poi eseguita
la sera dell’8 novembre 2001;
b)
effettuato dei sopralluoghi;
c)
indicato ai correi l’obiettivo
della rapina e fornito informazioni utili all’esecuzione della stessa;
d)
il giorno della rapina messo a disposizione dei
rapinatori la somma di fr. 750.--,
e, successivamente dopo l’esecuzione della stessa,
e)
cercato, rispettivamente aiutato i correi a
reperire una stanza d’albergo presso l’hotel __________ dove passare la notte
prima di rientrare in Italia;
B) AC 2
2. atti
preparatori punibili di rapina
per
avere,
a __________,
nel corso del mese di ottobre 2001,
in
correità con __________ e AC 1,
conformemente
ad un piano che prevedeva, una sera di ottobre/novembre 2001, verso le ore
20.00, momento della chiusura della stazione di servizio e distribuzione di
carburante PL 1, l’intervento di uno o più autori materiali i quali,
minacciando il titolare dell’esercizio di un pericolo imminente alla vita o
all’integrità corporale, rispettivamente rendendolo inetto a resistere,
avrebbero sottratto l’incasso della giornata e eventuale altro denaro
appropriandosene allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, per allontanarsi in seguito a bordo di una motocicletta, ovvero
preso
concrete disposizioni tecniche ed organizzative la cui natura ed estensione
mostravano che si accingevano a commettere una rapina e meglio per avere egli:
a) partecipato nel corso del mese di ottobre a __________ a tre
incontri presenti __________ e AC 1 in occasione dei quali si è discusso
dell’esecuzione della rapina ai danni della stazione di servizio PL 1 poi
eseguita la sera dell’8 novembre 2001;
b) la sera del 19 ottobre 2001 eseguito insieme a __________ un
sopralluogo presso la stazione di servizio obiettivo della rapina a bordo della
propria moto Suzuki 800 targata (intestata alla sorella __________),
accompagnati in tale circostanza da __________ che, precedendoli a bordo del
suo autoveicolo, mostrò loro l’obiettivo;
c) dopo aver rinunciato alla partecipazione diretta
alla rapina in seguito al controllo di cui è stato oggetto da parte delle
guardie di confine la sera del sopralluogo, messo a disposizione degli altri
autori la propria moto procurando di sostituire le proprie targhe con altre
risultate poi rubate;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e luogo;
reati
previsti dagli art. 140 e 260bis CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 118/2002 del 13 novembre 2002, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico Mario
Branda.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.
§ L'avv. DUF 1 e
lic.iur. __________, difensore d'ufficio (GP) di AC 2, assente.
Espleti i pubblici dibattimenti
martedì 2 ottobre 2007 dalle ore 9:40 alle ore 18:10
mercoledì 3 ottobre 2007 dalle ore 14:15 alle ore 14:50
Il Presidente
constatato che l'accusato AC 2, regolarmente citato presso il domicilio legale,
non è presente e non ha fatto pervenire alla Corte alcuna valida
giustificazione decide, con l'accordo delle parti, di procedere nei suoi
confronti al giudizio nelle forme contumaciali ai sensi degli art. 308 e segg
CPPT.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
chiede la conferma dell'atto di accusa e la condanna
di:
-
AC 1 alla pena detentiva di 2 anni e 8 mesi di cui la metà da espiare.
-
AC 2 alla pena detentiva di 20 mesi da espiare.
Chiede,
da ultimo, la confisca di quanto in sequestro.
§ L'avv. DUF 1, difensore di AC 2, il quale espone la
personalità ed il trascorso del suo patrocinato. Contesta la realizzazione del
reato di atti preparatori di rapina ed in via subordinata chiede l'esenzione
della pena in applicazione dell'art. 260bis cpv. 2 CP. In via ancor più
subordinata, chiede una riduzione della pena, in considerazione del fatto che
si tratta pur sempre di atti preparatori, e la concessione della sospensione
condizionale della pena in assenza di una prognosi negativa. Non si oppone, da
ultimo, alla confisca di quanto in sequestro.
§ L'avv. DF 1, difensore di AC 1, il quale chiede
l'assoluzione del suo patrocinato in quanto:
-
Fatti
i fatti di cui al punto 1. a) dell'atto di accusa non sono tali da configurare
la correità, alla luce della giurisprudenza e dottrina in materia.
-
i fatti di cui al punto 1. b) dell'atto di accusa non sono dimostrati;
-
i fatti di cui al punto 1. c) dell'atto di accusa non sono dimostrati in
quanto sorretti unicamente da supposizioni formulate dal AC 2;
-
i fatti di cui al punto 1. d) dell'atto di accusa non hanno alcun collegamento
con l'esecuzione della rapina, ed in fine,
-
i fatti di cui al punto 1. e) dell'atto di accusa, ammessi da AC 1, non
costituiscono un elemento di correità, in quanto il reato era a quel momento
già concluso, ed inoltre, l'insistenza dimostrata da AC 1 nel far sì che i
laziali lasciassero l'albergo, depone a favore del fatto che AC 1 non fosse a
conoscenza del piano messo in atto quella sera: sarebbe semmai ipotizzabile il
reato di favoreggiamento ma il fatto come tale non è ancora costitutivo di
reato.
In
via subordinata, nella denegata ipotesi che la Corte confermi l'atto di accusa,
chiede un'applicazione seria ed importante della violazione del principio della
celerità, con una drastica riduzione della pena proposta da PP.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: A. AC 1
1. E’ autore
colpevole di:
1.1. rapina
per avere,
partecipato alla commissione di un furto ai danni
della stazione di servizio PL 1, in occasione del quale gli autori materiali
hanno usato violenza,
rispettivamente minacciato di un pericolo
imminente alla vita o all'integrità corporale terze persone, fornendo
informazioni e assistenza in conformità al ruolo attribuitogli nell'ambito di
un piano delittuoso che prevedeva una ripartizione paritaria del bottino e
meglio,
per avere,
in vista dell'attuazione del progetto criminoso,
1.1.1. preso parte
nel corso del mese di ottobre a __________
a tre incontri presenti __________ e AC 2 in
occasione dei quali si è discusso dell'esecuzione della rapina poi eseguita la
sera dell'8 novembre 2001;
1.1.2. effettuato
dei sopralluoghi;
1.1.3. indicato ai
correi l'obiettivo della rapina e fornito informazioni utili all'esecuzione
della stessa;
1.1.4. il giorno
della rapina messo a disposizione dei rapinatori la somma di fr. 750.-- e,
successivamente dopo l'esecuzione della stessa,
1.1.5. cercato,
rispettivamente aiutato i correi a reperire una stanza d'albergo presso l'hotel
__________ dove passare la notte prima di rientrare in __________;
1.2. trattasi di
complicità in rapina?
e meglio come descritto dall’atto di accusa?
Considerandi
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e se sì in quale misura?
B. AC 2
1.
E’ autore
colpevole di:
1.1
atti
preparatori punibili di rapina
per avere
preso concrete disposizioni tecniche ed organizzative per la commissione della
rapina avvenuta l'8 novembre 2001
a __________ presso la stazione di servizio PL 1,
e meglio per avere,
1.1.1
partecipato
nel corso del mese di ottobre a __________
a tre incontri presenti __________ e AC 1 in
occasione dei quali si è discusso dell'esecuzione della rapina ai danni della
stazione di servizio PL 1 poi eseguita la sera dell'8 novembre 2001;
1.1.2
la sera del
19.
ottobre 2001 eseguito insieme a __________ un sopralluogo presso la stazione
di servizio obbiettivo della rapina a bordo della proprio moto Suzuki 800
targata (intestata alla sorella __________), accompagnati in tale circostanza
da __________ che, precedendoli a bordo del suo autoveicolo, mostrò loro
l'obiettivo;
1.1.3
dopo aver
rinunciato alla partecipazione diretta alla rapina in seguito al controllo di
cui è stato oggetto da parte delle guardie di confine la sera del sopralluogo,
messo a disposizione degli altri autori la propria moto procurando di
sostituire le proprie targhe con altre risultate poi rubate;
e meglio come descritto dall’atto di accusa?
2.
Ha egli
desistito spontaneamente dalla commissione degli atti preparatori?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e se sì in quale misura?
4.
Deve
essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
Considerato, in fatto
ed in diritto
1.
Premessa
Il Procuratore Pubblico ed il difensore di AC 1
hanno rinunciato alle motivazioni scritte della sentenza. Il difensore di AC 2
no, quantunque l'imputato non si sia presentato in aula e sia stato processato
in contumacia, la cui declaratoria non è stata contestata nemmeno dalla difesa,
che aveva peraltro già preannunciato la di lui assenza già nell'imminenza del
dibattimento a suo tempo fissato per il 12 dicembre 2006 (doc. TPC 8). Come è
noto, contro una sentenza contumaciale è dato ricorso in cassazione
limitatamente alla declaratoria di contumacia, fatto salvo il diritto del
condannato di chiedere la purgazione della stessa presentandosi alle autorità
entro i termini di legge. Aggiungasi che il patrono di AC 2 nemmeno ha
presentato dichiarazione di ricorso. Ma tant'è. Il presente giudizio verterà
unicamente sul ruolo di AC 2, toccando solo se necessario gli altri
protagonisti.
2.
AC 2 è persona gravemente pregiudicata. Della sua vita egli ha detto di
aver trascorso in prigione circa vent'anni in __________. Per i dettagli si
rinvia all'estratto del casellario giudiziale in atti. Basti rilevare che vi
sono precedenti anche per rapina (AI 1.5; doc. TPC 5).
3.
Questo
Presidente ha accertato i fatti così come descritto nell'atto di accusa, ad
eccezione di tutti i riferimenti a AC 1 che è stato assolto perché posto al
beneficio del dubbio, quantomeno sull'aspetto soggettivo.
Tornando ai fatti, così come esposti nell'atto di
rinvio a giudizio, si ha che la commissione degli atti preparatori commessi dal
AC 2 è del tutto pacifica, così come per lui era chiaro l'obbiettivo finale.
Egli si è per finire allontanato dalla commissione materiale della rapina,
perché in occasione dell'ultimo sopralluogo era stato controllato dalle guardie
di confine in sella alla motocicletta intestata a sua sorella, ma non vi ha
desistito. Infatti egli, dopo essere tornato in Svizzera dove aveva lasciato la
moto, si è peritato di applicarvi targhe rubate, emesse per un altro veicolo,
denunciando poi in Italia il furto della motocicletta della sorella. Qualche
giorno dopo, proprio con AC 1, si è poi informato a sapere se il colpo era per
finire stato commesso, non senza manifestare una certa insistenza a fronte del
comportamento del AC 1 che gli aveva fatto capire che non ne voleva parlare. E
se ne ha voluto parlare il AC 2, non era certo per curiosità, ma perché a lui
spettava comunque una certa parte del bottino. Questo è un chiaro elemento
fattuale che la dice lunga sul suo costante interesse nella commissione del
reato ed esclude che egli se ne sia dissociato.
4.
Quanto
alla commisurazione della pena è appena il caso di evidenziare che il criterio
principale è quello della colpa. Per i dettagli si rinvia alla più recente
giurisprudenza della CCRP e meglio alla sentenza 3 agosto 2007 in re D. (cons.
2).
Nella fattispecie si ha che la colpa di AC 2 è
senz'altro grave già solo per il reato pianificato e meglio la rapina con uso
di armi da fuoco. Ad aggravare la colpa vi sono i pesanti precedenti penali che
fanno stato di un delinquente incorreggibile.
A suo favore si è tenuto conto del fatto che ha,
limitatamente però ai fatti da lui commessi, perché, ad esempio, sul
coinvolgimento soggettivo di AC 1 è stato comunque piuttosto evasivo, ammesso
le sue responsabilità. Sempre a diminuzione della colpa vi è la constatazione
della violazione del principio di celerità poiché dai fatti sono ormai
trascorsi circa sei anni.
Tutto ciò considerato appare adeguata una pena
detentiva di tredici mesi.
5.
Quanto alla prognosi, la stessa è, per usare un eufemismo, del tutto
infausta. Già pesantemente condannato in Italia per reati contro il patrimonio,
sugli stupefacenti e per rapina, altro di meglio non ha trovato che espatriare
e scegliere un nuovo obbiettivo in Svizzera. Gli atti parlano di un
professionista del crimine. A ciò aggiungasi la sua scelta di slealtà
processuale nel non presentarsi al dibattimento, segno evidente di
menefreghismo al cospetto delle sue gravi colpe. Ne discende che non può
essergli concesso il beneficio della sospensione condizionale.
6.
Le spese sono a carico dell'accusato colpevole e dello Stato in
ragione di un mezzo ciascuno.
Quanto in sequestro va confiscato in quanto corpo
di reato.
Rispondendo: A. per AC 1, negativamente
al quesito n. 1, venendo a cadere gli altri;
B. per AC 2
Naco affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 2 e 3.;
visti gli art. 12, 40, 42,
44, 47, 49, 51, 69, 140 e 260bis CP;
9.
segg. CPP e 39 TG sulle
spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è prosciolto
dall'accusa di rapina.
2.
AC 2 è
autore colpevole di:
2.1
atti
preparatori punibili di rapina
per avere
preso concrete disposizioni tecniche ed organizzative per la commissione della
rapina avvenuta l'8 novembre 2001 a Stabio presso la stazione di servizio
Tamoil;
e meglio come descritto nell’atto di accusa.
3.
Di
conseguenza AC 2 è condannato, in contumacia, ad una pena detentiva di 13 (tredici)
mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto.
4.
Il
pagamento della tassa di giustizia di fr. 600.-- e delle spese processuali,
sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino e di AC 2 in ragione di un
mezzo ciascuno.
5.
È ordinata
la confisca di quanto in sequestro.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 600.--
Inchiesta
preliminare fr. 14'060.--
Teste fr. 45.60
Pubblicazione
Foglio ufficiale fr. 150.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 14'905.60
============
Distinta
spese a carico di AC 2
Tassa di
giustizia fr. 300.--
Inchiesta
preliminare fr. 7'030.--
Teste fr. 22.80
Pubblicazione
Foglio ufficiale fr. 150.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 7'527.80
============
Il
rimanente a carico dello Stato
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PL 1
2.
PL 2
3.
PL 3
4.
PL 4
5.
TE 1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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