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Decisione

72.2002.227

Rapina ad una stazione di servizio. proscioglimento. atti preparatori punibili di rapina

3 ottobre 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti di cui al punto 1. a) dell'atto di accusa non sono tali da configurare

la correità, alla luce della giurisprudenza e dottrina in materia.

-

i fatti di cui al punto 1. b) dell'atto di accusa non sono dimostrati;

-

i fatti di cui al punto 1. c) dell'atto di accusa non sono dimostrati in

quanto sorretti unicamente da supposizioni formulate dal AC 2;

-

i fatti di cui al punto 1. d) dell'atto di accusa non hanno alcun collegamento

con l'esecuzione della rapina, ed in fine,

-

i fatti di cui al punto 1. e) dell'atto di accusa, ammessi da AC 1, non

costituiscono un elemento di correità, in quanto il reato era a quel momento

già concluso, ed inoltre, l'insistenza dimostrata da AC 1 nel far sì che i

laziali lasciassero l'albergo, depone a favore del fatto che AC 1 non fosse a

conoscenza del piano messo in atto quella sera: sarebbe semmai ipotizzabile il

reato di favoreggiamento ma il fatto come tale non è ancora costitutivo di

reato.

In

via subordinata, nella denegata ipotesi che la Corte confermi l'atto di accusa,

chiede un'applicazione seria ed importante della violazione del principio della

celerità, con una drastica riduzione della pena proposta da PP.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: A. AC 1

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. rapina

per avere,

partecipato alla commissione di un furto ai danni

della stazione di servizio PL 1, in occasione del quale gli autori materiali

hanno usato violenza,

rispettivamente minacciato di un pericolo

imminente alla vita o all'integrità corporale terze persone, fornendo

informazioni e assistenza in conformità al ruolo attribuitogli nell'ambito di

un piano delittuoso che prevedeva una ripartizione paritaria del bottino e

meglio,

per avere,

in vista dell'attuazione del progetto criminoso,

1.1.1. preso parte

nel corso del mese di ottobre a __________

a tre incontri presenti __________ e AC 2 in

occasione dei quali si è discusso dell'esecuzione della rapina poi eseguita la

sera dell'8 novembre 2001;

1.1.2. effettuato

dei sopralluoghi;

1.1.3. indicato ai

correi l'obiettivo della rapina e fornito informazioni utili all'esecuzione

della stessa;

1.1.4. il giorno

della rapina messo a disposizione dei rapinatori la somma di fr. 750.-- e,

successivamente dopo l'esecuzione della stessa,

1.1.5. cercato,

rispettivamente aiutato i correi a reperire una stanza d'albergo presso l'hotel

__________ dove passare la notte prima di rientrare in __________;

1.2. trattasi di

complicità in rapina?

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena e se sì in quale misura?

B. AC 2

1.

E’ autore

colpevole di:

1.1

atti

preparatori punibili di rapina

per avere

preso concrete disposizioni tecniche ed organizzative per la commissione della

rapina avvenuta l'8 novembre 2001

a __________ presso la stazione di servizio PL 1,

e meglio per avere,

1.1.1

partecipato

nel corso del mese di ottobre a __________

a tre incontri presenti __________ e AC 1 in

occasione dei quali si è discusso dell'esecuzione della rapina ai danni della

stazione di servizio PL 1 poi eseguita la sera dell'8 novembre 2001;

1.1.2

la sera del

19.

ottobre 2001 eseguito insieme a __________ un sopralluogo presso la stazione

di servizio obbiettivo della rapina a bordo della proprio moto Suzuki 800

targata (intestata alla sorella __________), accompagnati in tale circostanza

da __________ che, precedendoli a bordo del suo autoveicolo, mostrò loro

l'obiettivo;

1.1.3

dopo aver

rinunciato alla partecipazione diretta alla rapina in seguito al controllo di

cui è stato oggetto da parte delle guardie di confine la sera del sopralluogo,

messo a disposizione degli altri autori la propria moto procurando di

sostituire le proprie targhe con altre risultate poi rubate;

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

2.

Ha egli

desistito spontaneamente dalla commissione degli atti preparatori?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena e se sì in quale misura?

4.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Considerato, in fatto

ed in diritto

1.

Premessa

Il Procuratore Pubblico ed il difensore di AC 1

hanno rinunciato alle motivazioni scritte della sentenza. Il difensore di AC 2

no, quantunque l'imputato non si sia presentato in aula e sia stato processato

in contumacia, la cui declaratoria non è stata contestata nemmeno dalla difesa,

che aveva peraltro già preannunciato la di lui assenza già nell'imminenza del

dibattimento a suo tempo fissato per il 12 dicembre 2006 (doc. TPC 8). Come è

noto, contro una sentenza contumaciale è dato ricorso in cassazione

limitatamente alla declaratoria di contumacia, fatto salvo il diritto del

condannato di chiedere la purgazione della stessa presentandosi alle autorità

entro i termini di legge. Aggiungasi che il patrono di AC 2 nemmeno ha

presentato dichiarazione di ricorso. Ma tant'è. Il presente giudizio verterà

unicamente sul ruolo di AC 2, toccando solo se necessario gli altri

protagonisti.

2.

AC 2 è persona gravemente pregiudicata. Della sua vita egli ha detto di

aver trascorso in prigione circa vent'anni in __________. Per i dettagli si

rinvia all'estratto del casellario giudiziale in atti. Basti rilevare che vi

sono precedenti anche per rapina (AI 1.5; doc. TPC 5).

3.

Questo

Presidente ha accertato i fatti così come descritto nell'atto di accusa, ad

eccezione di tutti i riferimenti a AC 1 che è stato assolto perché posto al

beneficio del dubbio, quantomeno sull'aspetto soggettivo.

Tornando ai fatti, così come esposti nell'atto di

rinvio a giudizio, si ha che la commissione degli atti preparatori commessi dal

AC 2 è del tutto pacifica, così come per lui era chiaro l'obbiettivo finale.

Egli si è per finire allontanato dalla commissione materiale della rapina,

perché in occasione dell'ultimo sopralluogo era stato controllato dalle guardie

di confine in sella alla motocicletta intestata a sua sorella, ma non vi ha

desistito. Infatti egli, dopo essere tornato in Svizzera dove aveva lasciato la

moto, si è peritato di applicarvi targhe rubate, emesse per un altro veicolo,

denunciando poi in Italia il furto della motocicletta della sorella. Qualche

giorno dopo, proprio con AC 1, si è poi informato a sapere se il colpo era per

finire stato commesso, non senza manifestare una certa insistenza a fronte del

comportamento del AC 1 che gli aveva fatto capire che non ne voleva parlare. E

se ne ha voluto parlare il AC 2, non era certo per curiosità, ma perché a lui

spettava comunque una certa parte del bottino. Questo è un chiaro elemento

fattuale che la dice lunga sul suo costante interesse nella commissione del

reato ed esclude che egli se ne sia dissociato.

4.

Quanto

alla commisurazione della pena è appena il caso di evidenziare che il criterio

principale è quello della colpa. Per i dettagli si rinvia alla più recente

giurisprudenza della CCRP e meglio alla sentenza 3 agosto 2007 in re D. (cons.

2).

Nella fattispecie si ha che la colpa di AC 2 è

senz'altro grave già solo per il reato pianificato e meglio la rapina con uso

di armi da fuoco. Ad aggravare la colpa vi sono i pesanti precedenti penali che

fanno stato di un delinquente incorreggibile.

A suo favore si è tenuto conto del fatto che ha,

limitatamente però ai fatti da lui commessi, perché, ad esempio, sul

coinvolgimento soggettivo di AC 1 è stato comunque piuttosto evasivo, ammesso

le sue responsabilità. Sempre a diminuzione della colpa vi è la constatazione

della violazione del principio di celerità poiché dai fatti sono ormai

trascorsi circa sei anni.

Tutto ciò considerato appare adeguata una pena

detentiva di tredici mesi.

5.

Quanto alla prognosi, la stessa è, per usare un eufemismo, del tutto

infausta. Già pesantemente condannato in Italia per reati contro il patrimonio,

sugli stupefacenti e per rapina, altro di meglio non ha trovato che espatriare

e scegliere un nuovo obbiettivo in Svizzera. Gli atti parlano di un

professionista del crimine. A ciò aggiungasi la sua scelta di slealtà

processuale nel non presentarsi al dibattimento, segno evidente di

menefreghismo al cospetto delle sue gravi colpe. Ne discende che non può

essergli concesso il beneficio della sospensione condizionale.

6.

Le spese sono a carico dell'accusato colpevole e dello Stato in

ragione di un mezzo ciascuno.

Quanto in sequestro va confiscato in quanto corpo

di reato.

Rispondendo: A. per AC 1, negativamente

al quesito n. 1, venendo a cadere gli altri;

B. per AC 2

Naco affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 2 e 3.;

visti gli art. 12, 40, 42,

44, 47, 49, 51, 69, 140 e 260bis CP;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è prosciolto

dall'accusa di rapina.

2.

AC 2 è

autore colpevole di:

2.1

atti

preparatori punibili di rapina

per avere

preso concrete disposizioni tecniche ed organizzative per la commissione della

rapina avvenuta l'8 novembre 2001 a Stabio presso la stazione di servizio

Tamoil;

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

3.

Di

conseguenza AC 2 è condannato, in contumacia, ad una pena detentiva di 13 (tredici)

mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto.

4.

Il

pagamento della tassa di giustizia di fr. 600.-- e delle spese processuali,

sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino e di AC 2 in ragione di un

mezzo ciascuno.

5.

È ordinata

la confisca di quanto in sequestro.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 600.--

Inchiesta

preliminare fr. 14'060.--

Teste fr. 45.60

Pubblicazione

Foglio ufficiale fr. 150.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 14'905.60

============

Distinta

spese a carico di AC 2

Tassa di

giustizia fr. 300.--

Inchiesta

preliminare fr. 7'030.--

Teste fr. 22.80

Pubblicazione

Foglio ufficiale fr. 150.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 7'527.80

============

Il

rimanente a carico dello Stato

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PL 1

2.

PL 2

3.

PL 3

4.

PL 4

5.

TE 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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