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Decisione

72.2002.65

proscioglimento dalle imputazioni di cattiva gestione e di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento

28 settembre 2004Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i titoli di bancarotta fraudolenta, diminuzione dell'attivo in danno dei

creditori, cattiva gestione, omissione della contabilità, truffa, nonché per le

contravvenzioni di cui agli art. 323 e 325 CP (cfr. AI 1).

Secondo il denunciante, sarebbero in particolare

sospette le modalità della vendita della tenuta "__________" ad un

prezzo ben superiore al valore venale, cosa che sarebbe stata finalizzata alla

sottrazione ai creditori dei beni in questione, visto che i fr. 4'600'000.--

"non risultano ufficialmente essere da nessuna parte" (pag.

6), e alla creazione di una situazione debitoria fittizia, sempre in danno dei

creditori.

Il 1° luglio 1998 anche la PC2, creditrice

dell'imputato per opere d'appaltatrice, ha presentato analoga denuncia penale.

10. L'istruttoria predibattimentale, comprensiva di perizia (AI 15.2),

oltre che mostrare il dettaglio dei predetti trasferimenti di denaro, ha

fornito determinate indicazioni al riguardo del contesto dell'operazione.

Essa sarebbe stata concepita da __________ (cfr.

il suo verbale d'interrogatorio 10 novembre 1998, A4), consulente fiscale dei

quattro soggetti interessati (le due persone fisiche e le due società) e da __________,

responsabile amministrativo della __________ SA (cfr. il suo verbale

d'interrogatorio 30 novembre 1998, A5).

Per i dettagli delle operazioni bancarie essi

hanno inoltre fatto capo al funzionario del __________ (cfr. il suo verbale

d'interrogatorio 15 settembre 1998, A2).

Secondo i due ideatori, lo scopo dell'operazione

era principalmente quello di eliminare dai conti della SA il credito di fr.

4'600'000.-- nei confronti della Sagl (A2, pag. 2, 4 e 5; A5, pag. 2 e 3; cfr.

anche A2, pag. 2).

La stessa motivazione è stata addotta anche dagli

indagati __________ e AC1 (A7, pag. 1; A9, pag. 1 e 9), laddove AC1 ha

-comprensibilmente, dal suo punto di vista- ravvisato anche la finalità di

salvare la __________ Sagl, che con l'operazione si liberava del suo principale

debito, così che essa potesse continuare nella propria attività ed incassare

gli ingenti crediti che essa vantava nei confronti di terzi (A3, pag. 2).

Siffatta motivazione appare credibile, e questa

versione degli avvenimenti risulta rafforzata dal riscontro oggettivo

costituito dall'identità del prezzo convenuto per la quota di comproprietà de

"__________" di fr. 4'600'000.-- con l'ammontare del credito della SA

che si intendeva estinguere, oltre che dall'indizio dell'oggettiva

sopravvalutazione del prezzo per rapporto al valore dei fondi.

Dalle deposizioni predibattimentali è emerso

anche che, una volta concepita l'operazione, l'accusato non ha avuto alcuna

possibilità di influenzarne lo svolgimento, e che in particolare la

destinazione del denaro era vincolata e predestinata, sicché egli non poteva

agire diversamente dall'immissione nella Sagl dell'intero provento della

vendita.

Così ha deposto in proposito __________ (A4, pag.

2):

" Una

volta AC1 in possesso di questi CHF 4,6 milioni, questi vengono girati a favore

della Sagl. Trattavasi della condizione da ossequiare affinché il debito

suddetto potesse essere pagato.

__________ aveva imposto al figlio di destinare

questi soldi alla Sagl."

Queste invece le dichiarazioni di __________ (A5,

pag. 2):

" …l'operazione

non sarebbe mai stata fatta a questo prezzo, se quest'importo successivamente

non fosse stato destinato al pagamento dei debiti della Sagl nei confronti

della SA".

ribadite al dibattimento (verbale dibattimentale,

pag. 5):

" Il

percorso del denaro, tutto all'interno del Credito Svizzero, era anch'esso

stato prestabilito. I relativi bonifici (4) sono stati presentati

simultaneamente."

Ciò è del resto ovvio, visto che -come

giustamente rileva il __________ - in caso contrario non sarebbe stato

possibile conseguire lo scopo perseguito dell'estinzione da parte della stessa

Sagl del proprio ingente debito nei confronti della SA.

11. Con atto di accusa del 4 aprile 2002 l'allora Procuratore Pubblico

avv. __________ ha imputato a AC1 il reato di bancarotta fraudolenta e frode

nel pignoramento. Secondo l'inquirente, il prevenuto avrebbe diminuito fittiziamente

il proprio attivo in danno dei creditori, distraendo beni patrimoniali di sua

pertinenza con la nota operazione finanziaria, ed in particolare, dopo il

rimborso del proprio debito di fr. 2'800'000.--, con il versamento alla __________

Sagl di un "anticipo" di fr. 1'800'000.-- che la società non avrebbe

potuto ripagare "con la conseguenza che il suo patrimonio personale

subì una diminuzione pari a CHF 1'800'000.--".

In entrata di dibattimento la Procuratrice

Pubblica avv. __________ ha chiesto al Presidente della Corte di prospettare al

prevenuto l'imputazione subordinata di cattiva gestione per avere, in danno dei

creditori "utilizzato parte del ricavato della vendita della sua quota

di comproprietà sulla tenuta agricola "__________" a suo padre __________

di CHF 4'600'00, per finanziare la società __________ Sagl nella misura di CHF

1'800'000, pur essendo consapevole che la stessa non sarebbe stata in grado di

rimborsarlo, non disponendo delle necessarie liquidità, aggravando,

consapevolmente, il proprio stato d'insolvenza":

12. Al dibattimento il prevenuto ha sostanzialmente confermato le

proprie precedenti dichiarazioni, professando la propria buona fede, e

spiegando che l'operazione, da lui intesa come un tentativo di risanare la

Sagl, era comunque stata concepita da altri, e che egli in realtà mai ha avuto

la possibilità di disporre dei fr. 4'600'000.-- versati dal padre.

13. Per determinarsi sulle accuse mosse al prevenuto occorre dapprima

essere in chiaro sul concreto contenuto degli addebiti mossi nei suoi

confronti.

Orbene, sia dall'esame del testo dell'atto di

accusa e che di quello della subordinata presentata in aula dal Procuratore

-che correttamente si è attenuto al medesimo substrato fattuale- si rileva

innanzitutto che al prevenuto non viene addebitato come costitutivo di reato il

solo fatto di avere venduto la propria quota di comproprietà della tenuta

"__________".

Nemmeno il fatto di avere venduto al padre

piuttosto che ad

un altro soggetto giuridico è ritenuto

censurabile dall'accusa,

e neppure l'esorbitante prezzo di vendita dei

fondi di fr. 4'600'000.--, che è accertato essere pari a più del triplo del

valore effettivo della quota, viene contestato al prevenuto come elemento

costitutivo di reato.

Le ipotesi di reato, a ben vedere, riguardano

unicamente la destinazione che l'accusato avrebbe dato al provento della

vendita, anzi ad una parte di detto provento.

Non vi è infatti rimprovero di sorta nell'atto di

accusa o nella proposta di subordinata a proposito dei primi fr. 2'800'000.--

di tale provento, con i quali l'imputato ha pagato il proprio debito nei

confronti della __________ Sagl, mentre che gli si rimprovera unicamente di

avere destinato alla Sagl anche gli ulteriori fr. 1'800'000.-- (fino a

concorrenza dell'intero prezzo della vendita) a titolo di anticipo o comunque

per finanziare detta società, circostanza quest'ultima costitutiva di

bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento secondo l'atto di accusa, e di

cattiva gestione nell'ipotesi subordinata, per il motivo che la Sagl non

disponeva dei mezzi necessari alla rifusione di siffatto anticipo o

finanziamento.

Detto altrimenti, non è la vendita del fondo ad

essere contestata al prevenuto, né gli si addebita di avere estinto con il

provento della vendita il proprio ingente debito di fr. 2'800'000.-- nei

confronti della __________ Sagl, ma solo di avere immesso nella società, a

titolo di "anticipo" o finanziamento, anche la parte del prezzo di

vendita eccedente il suo pregresso debito.

14. In realtà, a mente della Corte siffatto rimprovero è privo di

fondamento per il motivo che l'operazione sin qui descritta deve -anche ai fini

dell'applicazione del diritto penale- essere considerata nel suo complesso,

così da individuarne il reale significato economico, mentre che è fuorviante, e

persino capzioso, scomporla per addebitarne al prevenuto un singolo aspetto.

Nella visione complessiva della fattispecie di

cui all'atto di accusa appare manifesto che non esiste in realtà alcun anticipo

o finanziamento di fr. 1'800'000.-- fatto dall'accusato in favore della __________

Sagl, ma solo un'iscrizione contabile in tal senso, neutralizzata negli effetti

dal patto di postergazione, fatta allo scopo di fare quadrare i conti, il tutto

per perseguire il prefissato scopo della cancellazione dai conti delle due

società (soprattutto della SA) del credito di fr. 4'600'000.-- vantato dalla __________

SA nei confronti della __________ Sagl.

Detto altrimenti, nella realtà economica

dell'operazione l'accusato non ha mai posseduto fr. 1'800'000.-- da destinare

per "anticipo" o "finanziamento" alla Sagl, così come non

ha mai nemmeno avuto (tutti) i fr. 2'800'000.-- necessari a pagare il suo (reale)

debito nei confronti della Sagl.

Egli possedeva solo una quota di comproprietà di

taluni fondi del valore accertato di circa fr. 1360'000.--, mentre che

l'apparenza della disponibilità di fr. 4'600'000.-- dopo la vendita di detti

fondi è stata creata dalla manifesta e consapevole sopravvalutazione del valore

dei fondi medesimi.

Tale sopravvalutazione, pari a circa fr.

3'300'000.--, è stata finanziata da __________ con la sua sostanza personale, e

questo non certo per immettere fr. 4'600'000.-- nella libera disponibilità

dell'accusato, ma per giungere alla cancellazione del credito della SA nei

confronti della Sagl.

In pratica, si è trattato di un'operazione di

risanamento della situazione contabile della __________ Sagl e della __________

SA, cofinanziata da AC1, che a tal scopo ha ceduto i noti fondi, e da __________,

che a tal fine ha accettato di pagarli fr. 3'300'000.-- più del loro valore.

L'imputato non ha concepito in prima persona

questa operazione, ma vi si è semplicemente adeguato, il che appare

comprensibile vista la situazione debitoria e alla luce del fatto che

l'operazione appariva comunque vantaggiosa per la Sagl.

Egli non è però mai stato libero di disporre del

provento della vendita, avendo contestualmente firmato l'ordine di bonifico

necessario a farlo proseguire verso la destinazione finale. Egli non è pertanto

diventato creditore della Sagl per sua libera scelta (e soprattutto per effetto

di dazioni effettuate con il suo patrimonio), ma solo per una contabile

necessità, determinata in definitiva dal fatto che il debito della Sagl nei

confronti della SA era superiore a quello dell'imputato nei confronti della

Sagl, così che l'annullamento del rapporto di dare e avere tra le società

implicava la rimanenza nei bilanci della Sagl di un'eccedenza contabile in

favore di chi, all'apparenza, aveva immesso il denaro.

15. Al medesimo risultato si arriva con un ancor più semplice

ragionamento, secondo il quale l'imputato possedeva solo una quota di

comproprietà di taluni fondi del valore accertato di circa fr. 1'360'000.--,

con la quale egli, secondo logica, poteva ambire solo ad estinguere suoi debiti

nei confronti dei suoi creditori sino a concorrenza di tale importo, cosa che

-a vedere l'atto di accusa- non gli sarebbe stata contestata come reato.

Egli, contro ogni apparente logica, con questi

fondi ha invece estinto debiti (reali) per ben fr. 2'800'000.-- e conseguito in

aggiunta un credito contabile e teorico di fr. 1'800'000.--.

Pur considerando che il credito (oltretutto

postergato) non vale nulla, rimane il fatto che egli con il predetto suo avere

ha sanato debiti effettivi per un ammontare doppio del valore dei mezzi

impiegati a tale scopo, così che l'accusa formulata in subordine di

"cattiva gestione" in relazione all'episodio appare quanto meno

ingenerosa.

16. Non meno infondata è l'imputazione di bancarotta fraudolenta e frode

nel pignoramento di cui all'atto di accusa.

Ravvisare nella sola circostanza del credito di

fr. 1'800'000.-- spettante all'imputato nei confronti della sua Sagl dopo il

transito dei noti fr. 4'600'000.-- una diminuzione fittizia dell'attivo,

significa in effetti avere nuovamente una visione solo parziale dell'operazione

nel suo complesso.

Vero è piuttosto che dal patrimonio del prevenuto

è effettivamente uscita la quota di comproprietà di "__________" -il

che ricadrebbe semmai sotto l'egida dell'art. 164 CP- ma a fronte di questa

cessione egli ha effettivamente beneficiato di un controvalore più che

adeguato, ragione per cui la Corte non ravvisa, neppure lontanamente, il

realizzarsi di alcuna delle ipotesi contemplate dal prospettato reato.

A questa conclusione deve del resto essere giunto

anche il Magistrato inquirente che si è presentato in aula, che diversamente

non avrebbe avuto motivo di formulare l'ipotesi subordinata del diverso reato

di cattiva gestione.

17. Ne deve conseguire il proscioglimento del prevenuto.

Questo significa che non vi può essere decisione

sulle pretese delle parti civili (art. 272 CPP) e che le spese del

procedimento, con una tassa di giustizia di fr. 500.--, rimangono a carico

dello Stato.

Rispondendo negativamente al

quesito n.1, 5 e 6, per il che il n. 2, 3 e 4 sono privi di oggetto;

visti gli art. 18, 36, 41,

59, 63, 64, 65, 163, 165, 172 CP;

9 segg.

CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. AC1 è

prosciolto dalle imputazioni di cattiva gestione e di bancarotta fraudolenta e

frode nel pignoramento.

Considerandi

2.

Il

pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali sono

a carico dello Stato.

3.

Non si da

luogo a pronuncia sulle pretese delle Parti Civili.

4.

È ordinato

il dissequestro dei conti bancari no. __________ di AC1 e no. __________ di __________

Sagl presso il __________, __________.

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione

della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC1

2.

PC2

rappr. da: RC1

3.

PE1

4.

TE1

5.

PL1

rappr. da: RL1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese a carico dello Stato:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Perizie fr. 15'531.--

Testi fr. 46.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 16'327.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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