72.2002.65
proscioglimento dalle imputazioni di cattiva gestione e di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento
28 settembre 2004Italiano24 min
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Numero d'incarto:
72.2002.65
Data decisione, Autorità:
28.09.2004, PENAL
Titolo:
proscioglimento dalle imputazioni di cattiva gestione e di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento
BANCAROTTA FRAUDOLENTA
CATTIVA GESTIONE
art. 163 CPS
art. 165 CPS
Incarto n.
72.2002.65
Lugano,
28 settembre 2004/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Manuela Frequin,
vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC1
e domiciliato a
prevenuto colpevole
di:
1. bancarotta
fraudolenta e frode nel pignoramento
per avere,
a Lugano,
il 28 giugno 1995,
nella sua qualità di socio gerente unico con
diritto di firma individuale della __________,
prima del suo fallimento personale decretato il 2
gennaio 1997,
in danno dei suoi creditori, diminuito fittizia
mente il proprio attivo, distraendo valori patrimoniali di sua pertinenza,
vendendo a suo padre __________ un terreno
denominato "La Prella" per CHF 4'600'000.--, effettuando
contestualmente le seguenti operazioni contabili:
-
immissione del ricavato del prezzo di vendita
nella __________, in parte a titolo di pagamento di suoi debiti personali
esistenti nei confronti di quest'ultima ammontanti al 3 giugno 1995 a CHF
2'800'000.-e per il resto quale "anticipo" a suo favore di CHF
1'800'000.-,
-
saldo da parte della __________ del proprio
debito nei confronti della __________ ammontante al 20 giugno 1995 a frs. 4,6
mio,
con la conseguenza che il suo patrimonio
personale subì una diminuzione pari a CHF 1 '800'000.--, essendo questo importo
pari al credito suddetto da lui vantato nei confronti della __________ di
natura puramente contabile, non essendo la __________ in grado di ripagarlo
tenuto conto che non disponeva dei mezzi necessari a tal fine;
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
artt. 163 e 172 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 29/2002 del 4 aprile 2002, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP1.
§ L'accusato AC1
assistito dal difensore di fiducia avv. __________.
§ L'avv. RC1, in
rappresentanza dellaPC2.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 16:05.
Incidente formale
La pubblica
accusa chiede che venga posta la subordinata di cattiva gestione ex art. 165
CP.
La difesa si
oppone alla richiesta di subordinata e chiede che il dibattimento sia rinviato
ad altra data previa presentazione di un nuovo atto d’accusa.
Il
Procuratore, in replica, si rimette al giudizio della Corte.
La difesa, in
duplica, dichiara di mantenere la propria posizione anche alla luce del fatto
che potrebbero esserci delle prove da notificare da parte sua stante
l’imputazione prospettata in via subordinata.
Il presidente
pone quindi a giudizio, con l’accordo delle Parti, il seguente quesito:
1. Deve
essere ammessa la subordinata di cattiva gestione ex art. 165 CP?
Previo esame
del fatto e del diritto:
La Corte
risponde affermativamente al quesito e decide:
1. È ammessa la subordinata di cattiva
gestione ex art. 165 CP.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
chiede la conferma dell’atto d’accusa, in via subordinata dell’imputazione di
cattiva gestione. Considerato lo stato d’incensuratezza dell’accusato, l’età,
la collaborazione fornita agli inquirenti, chiede che egli venga condannato
alla pena di 12 mesi detenzione, sospesi con la condizionale per un periodo di
2 anni. Per le pretese delle Parti Civili si rimette al giudizio della Corte.
Da ultimo, chiede la confisca degli averi patrimoniali posti sotto sequestro e,
se del caso, la relativa attribuzione all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.
§ Il Difensore, il quale contesta l’imputazione di cui
all’atto d’accusa, nonché l’imputazione posta in subordine, chiedendo il
proscioglimento del suo assistito da ogni accusa. Nella denegata ipotesi di una
condanna, posto il lungo tempo trascorso dai fatti e una violazione del
principio della celerità, chiede che venga pronunciata una pena non superiore
ai 3 mesi di detenzione, sospesi con la condizionale per 2 anni.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC1
1. È autore
colpevole di:
1.1 bancarotta
fraudolenta e frode nel pignoramento
per
avere,
il 28 giugno 1995, a Lugano,
in danno dei creditori,
distratto valori patrimoniali di sua pertinenza,
prima del suo fallimento personale decretato il 2
gennaio 1997, diminuito fittiziamente il proprio patrimonio per complessivi
fr. 1'800'000.-, concedendo un credito alla __________
che non era in grado di rimborsare?
1.2 Trattasi
invece di cattiva gestione
per
avere,
a Lugano, il 28 giugno 1995,
nella sua qualità di socio gerente della __________,
prima del suo fallimento personale decretato il 2
gennaio 1997, in danno dei suoi creditori, utilizzato parte del ricavato della
vendita della sua quota di comproprietà sulla tenuta agricola
“__________” a suo padre __________ di fr.
4'600'000.-,
per finanziare la società __________ nella misura
di fr. 1'800'000.-,
pur essendo consapevole che la stessa non sarebbe
stata in grado di rimborsarlo, non disponendo delle necessarie liquidità,
aggravando, consapevolmente, il proprio stato d’insolvenza?
E come
meglio descritto nell’atto d’accusa.
2. Può
beneficiare di attenuanti specifiche?
3. Sussiste
violazione del principio di celerità?
4. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
5. Deve
essere condannato a risarcire le indennità richieste dalle Parti Civili?
6. Deve
essere ordinata la confisca degli averi patrimoniali posti sotto sequestro?
Considerato, in fatto
ed in diritto
1. L'imputato è nato nel 1930 con il nome di __________, e solo in età
adulta ha cambiato il proprio nome in AC1, dopo essere stato adottato da __________.
Il padre adottivo __________, classe 1909, negli
anni '40 ha costituito a Lugano la __________ SA, società con un capitale
azionario di fr. 5'000'000.-- avente per scopo, secondo quanto risulta a RC,
"l'importazione e commercio di vini, aceto, liquori e distillati, la
vinificazione, la produzione di spumante, liquori e distillati; le
rappresentanze e il commercio nel ramo dei vini, liquori, birre, acque minerali
e affini, la conduzione di tenute agricole in proprio e in affitto, e ogni
altro affare o commercio mobiliare e immobiliare attinente al perseguimento
dello scopo sociale".
In questa ditta l'imputato ha iniziato la propria
attività professionale in qualità di enologo.
Nel 1951, allorché egli aveva 21 anni, è stata
costituita a Lugano la __________ Sagl, società strettamente legata alla __________
SA e anch'essa attiva nel settore del commercio di vino ed altre bevande, anche
se ad un livello inferiore.
Come spiegato al dibattimento dall'imputato, che
con il tempo è diventato l'unico proprietario e responsabile della Sagl, questa
società, relativamente piccola, si occupava di rivendere al dettaglio, in
prevalenza a ristoratori, i propri prodotti, mentre che per le forniture faceva
capo alla __________ SA, che per sua parte effettuava vendite all'ingrosso.
L'imputato, dunque, pur continuando a lavorare
per la SA del padre e a percepire uno stipendio, gestiva nel contempo l'attività
della __________ Sagl, a lui facente capo.
2. Secondo l'imputato, gli affari della __________ Sagl hanno iniziato
ad andare male per effetto della crisi economica verificatasi all'inizio degli
anni '90.
Volendo reagire alla recessione, l'imputato, con
il fine ultimo di promuovere le vendite dei prodotti della sua società, si è
addentrato nel difficile settore degli esercizi pubblici.
Egli si è in particolare prestato -con altri
commercianti del ramo- a fungere da fideiussore o garante di finanziamenti
concessi a persone desiderose, pur senza possedere i capitali e il credito
necessari, di acquisire esercizi pubblici da gestire. Questo al fine di legare
alla sua società queste persone con dei contratti di fornitura in esclusiva,
con la speranza evidentemente di non essere mai chiamato ad onorare le
fideiussioni, o comunque di ricevere di ritorno eventuali denari anticipati.
In altri casi, egli ha erogato finanziamenti,
finendo per acquisire in prima persona gli inventari di esercizi pubblici, poi
affidati in gestione a terzi, che l'avrebbero indi deluso due volte: da una
parte non corrispondendogli la pigione che egli era tenuto a versare ai
proprietari dei muri (e che ad un certo punto egli non è più riuscito a
versare, come ad esempio nel caso della parte civile __________), e d'altra
parte lasciando impagate anche le forniture di merce che venivano effettuate
dalla __________ Sagl.
La situazione si è pertanto deteriorata per
tutti.
L'imputato, secondo quanto da lui dichiarato, in
questo modo ha subito perdite finanziarie notevoli. Non potendo fare fronte
agli impegni assunti con le sue sole forze, egli ha attinto alle risorse della __________
Sagl, della quale è pertanto divenuto pesantemente debitore, sino ad un totale
di ben fr. 2'800'000.--.
La __________ Sagl, a sua volta, non era in grado
di sopportare la concessione di un credito di tale portata al proprio titolare,
motivo per cui essa ha sospeso, o comunque rallentato i pagamenti ai propri
fornitori, ed in particolare quelli alla __________ SA (stante il rapporto
privilegiato tra i titolari), nei cui confronti ha accumulato debiti per fr.
4'600'000.--.
Nemmeno la __________ SA, infine, aveva motivo di
gioire della situazione. Essa era sì sufficientemente solida per sopportare il
mancato incasso dei predetti fr. 4'600'000.--, potendo fare affidamento
sull'ingente sostanza dell'azionista ed amministratore __________ (nei cui
confronti era difatti debitrice, seppure con clausola di postergazione), ma
-secondo quanto emerso in istruttoria- l'autorità fiscale e le banche mal
tolleravano l'esistenza nei bilanci della SA del credito di fr. 4'600'000.--
(non produttivo di interessi) nei confronti della __________ Sagl (cfr. le
deposizioni in tal senso di __________, classificatore atti istruttori 1-15, verbale
10 novembre 1998, A4, pag. 5; __________, verbale 30 novembre 1998, A5, pag. 2;
__________, 18 gennaio 1999, A7, pag. 1).
3. Riassumendo, si ha che all'epoca dei fatti l'imputato era debitore
della __________ Sagl nella misura di fr. 2'800'000.-, mentre che la __________
Sagl era a sua volta debitrice nei confronti della __________ SA di fr.
4'600'000.--.
Che si trattasse di debiti reali, regolarmente
iscritti nei bilanci delle società, e non di poste fittizie, è riconosciuto
dalla stessa pubblica accusa (verbale dibattimentale, pag. 2).
4. L'imputato all'epoca dei fatti (28 giugno 1995) era pesantemente
indebitato, ma non insolvente (cfr. l'estratto delle esecuzioni, allegato 9 ad
AI 15.2).
Egli era ancora proprietario dell'appartamento in
cui viveva a __________, ed inoltre era proprietario di una quota di
comproprietà di 1/2 di 21 fondi agricoli (e pertanto soggiacenti alle speciali
norme legali in materia) siti nel comune di __________ e appartenenti alla
tenuta agricola detta "__________".
5. L'accertamento del reale valore di questo insieme di fondi è a mente
della Corte questione di centrale importanza per la corretta comprensione della
fattispecie dedotta in giudizio, tale da costituire un cruciale elemento di
giudizio al riguardo degli addebiti di illecito mossi al prevenuto.
Secondo le indicazioni della competente Sezione
dell'agricoltura, il cosiddetto prezzo non esorbitante per la quota di
comproprietà in questione sarebbe stato pari a circa fr. 1'362'000.-- (cfr.
verbale 10 novembre 1998 di __________, A4, pag. 2), e la stessa pubblica
accusa, aderendo alle risultanze di siffatta valutazione, dà atto che il valore
della quota dell'accusato dei terreni in oggetto sarebbe stato di fr.
1'362'694.55 (verbale dibattimentale, pag. 3).
L'accusato ha soggiunto che per quanto a sua
conoscenza l'intera tenuta sarebbe stata venduta nel 2003 ad un prezzo
superiore a fr. 4 milioni (verbale dibattimentale, pag. 3), accertamento a cui
deve essere preferito il più esatto ricordo del teste __________, che ha
sottoscritto il relativo atto pubblico, secondo il quale il prezzo per una
maggiore superficie (215'000 mq, in luogo dei 140'000 mq del 1995) è stato nel
2003 -per l'intero fondo, e non solo per una quota di comproprietà di 1/2- di
fr. 2'150'000.-- (verbale dibattimentale, pag. 5).
Su queste basi la Corte accerta pertanto che il
valore nel 1995 della quota di comproprietà del prevenuto della tenuta "__________"
era di circa fr. 1'362'000.--.
6. Il 28 giugno 1995 __________ ha ordinato al __________ di Lugano
di trasferire fr. 4'600'000.-- dal suo conto n. __________ in favore del conto
n. __________ detenuto dal figlio AC1 presso il medesimo istituto.
Sempre il 28 giugno 1995, AC1 ha ordinato al __________
di trasferire detto importo di fr. 4'600'000.-- dal suo predetto conto
personale al conto n. __________ della __________ Sagl, ancora presso la stessa
banca.
Da lì, ancora quello stesso giorno, il denaro è
stato ulteriormente trasferito, avendo la __________ Sagl disposto che esso
dovesse essere girato sul conto n. __________1 della __________ SA presso __________.
Infine, sempre il 28 giugno 1995, i fr.
4'600'000.-- sono tornati al punto di partenza, visto che la __________ SA ha
addebitato il proprio predetto conto in favore di quello di __________.
Il denaro è perciò tornato nel conto di __________
dal quale era inizialmente uscito, senza mai avere lasciato il __________ di__________.
L'esistenza, incontestata, di queste operazioni è
comprovata dallo scritto 14 luglio 1998 del __________ (AI 4.1), oltre che
dalla perizia giudiziaria (AI 15.2, risposta al quesito 1).
7. Quanto alle asserite causali di questi trasferimenti di fr.
4'600'000.--, il primo da__________ a AC1 è stato giustificato con la vendita
da figlio a padre della predetta quota di comproprietà della tenuta agricola
"__________".
Appare insolito il fatto che il prezzo sia stato
integralmente pagato il 28 giugno 1995, mentre che l'atto notarile di
compravendita è stato stipulato solo il 7 dicembre 1995 (AI 1, allegato F).
Per il successivo trasferimento del denaro da AC1
alla __________ Sagl sono state addotte due motivazioni: per fr. 2'800'000.--
l'imputato ha estinto il proprio debito nei confronti della Sagl, mentre che
per l'eccedenza di fr. 1'800'000.-- egli ne è diventato creditore e per tale
credito ha concesso alla società, così da rafforzarne la posizione a proprio
detrimento, una convenzione di postergazione (perizia AI 15.2, allegato 6).
La __________ Sagl con i fr. 4'600'000.-- così
ricevuti ha immediatamente ed integralmente estinto il proprio corrispondente
debito nei confronti della __________ SA, mentre che questa, benché debitrice
di __________, ha, dal punto di vista contabile, concesso un (nuovo) mutuo al
proprio titolare, non potendo procedere al (parziale) rimborso del proprio
pregresso debito per l'esistenza anche in questo caso di una clausola di postergazione.
8. Il 2 gennaio 1997 è stato decretato il fallimento di AC1, procedura
immediatamente sospesa ai sensi dell'art. 230 LEF, ed in seguito svolta in via
sommaria, almeno per realizzare l'appartamento di Pregassona, avendo il
creditore __________ effettuato l'anticipo delle spese.
Il 4 marzo 1997 la __________ Sagl ha instato per
una moratoria concordataria con abbandono dell'attivo (perizia AI 15.2, allegato
4). La moratoria, inizialmente concessa, è stata revocata il 20 febbraio 1998,
e il 2 marzo 1998 è stato decretato il fallimento.
9. Il 24 marzo 1998 __________, il creditore che aveva chiesto il
fallimento dell'accusato e anticipato i costi per la prosecuzione della
procedura, ha presentato denuncia penale nei confronti di AC1 e __________ per
Fatti
i titoli di bancarotta fraudolenta, diminuzione dell'attivo in danno dei
creditori, cattiva gestione, omissione della contabilità, truffa, nonché per le
contravvenzioni di cui agli art. 323 e 325 CP (cfr. AI 1).
Secondo il denunciante, sarebbero in particolare
sospette le modalità della vendita della tenuta "__________" ad un
prezzo ben superiore al valore venale, cosa che sarebbe stata finalizzata alla
sottrazione ai creditori dei beni in questione, visto che i fr. 4'600'000.--
"non risultano ufficialmente essere da nessuna parte" (pag.
6), e alla creazione di una situazione debitoria fittizia, sempre in danno dei
creditori.
Il 1° luglio 1998 anche la PC2, creditrice
dell'imputato per opere d'appaltatrice, ha presentato analoga denuncia penale.
10. L'istruttoria predibattimentale, comprensiva di perizia (AI 15.2),
oltre che mostrare il dettaglio dei predetti trasferimenti di denaro, ha
fornito determinate indicazioni al riguardo del contesto dell'operazione.
Essa sarebbe stata concepita da __________ (cfr.
il suo verbale d'interrogatorio 10 novembre 1998, A4), consulente fiscale dei
quattro soggetti interessati (le due persone fisiche e le due società) e da __________,
responsabile amministrativo della __________ SA (cfr. il suo verbale
d'interrogatorio 30 novembre 1998, A5).
Per i dettagli delle operazioni bancarie essi
hanno inoltre fatto capo al funzionario del __________ (cfr. il suo verbale
d'interrogatorio 15 settembre 1998, A2).
Secondo i due ideatori, lo scopo dell'operazione
era principalmente quello di eliminare dai conti della SA il credito di fr.
4'600'000.-- nei confronti della Sagl (A2, pag. 2, 4 e 5; A5, pag. 2 e 3; cfr.
anche A2, pag. 2).
La stessa motivazione è stata addotta anche dagli
indagati __________ e AC1 (A7, pag. 1; A9, pag. 1 e 9), laddove AC1 ha
-comprensibilmente, dal suo punto di vista- ravvisato anche la finalità di
salvare la __________ Sagl, che con l'operazione si liberava del suo principale
debito, così che essa potesse continuare nella propria attività ed incassare
gli ingenti crediti che essa vantava nei confronti di terzi (A3, pag. 2).
Siffatta motivazione appare credibile, e questa
versione degli avvenimenti risulta rafforzata dal riscontro oggettivo
costituito dall'identità del prezzo convenuto per la quota di comproprietà de
"__________" di fr. 4'600'000.-- con l'ammontare del credito della SA
che si intendeva estinguere, oltre che dall'indizio dell'oggettiva
sopravvalutazione del prezzo per rapporto al valore dei fondi.
Dalle deposizioni predibattimentali è emerso
anche che, una volta concepita l'operazione, l'accusato non ha avuto alcuna
possibilità di influenzarne lo svolgimento, e che in particolare la
destinazione del denaro era vincolata e predestinata, sicché egli non poteva
agire diversamente dall'immissione nella Sagl dell'intero provento della
vendita.
Così ha deposto in proposito __________ (A4, pag.
2):
" Una
volta AC1 in possesso di questi CHF 4,6 milioni, questi vengono girati a favore
della Sagl. Trattavasi della condizione da ossequiare affinché il debito
suddetto potesse essere pagato.
__________ aveva imposto al figlio di destinare
questi soldi alla Sagl."
Queste invece le dichiarazioni di __________ (A5,
pag. 2):
" …l'operazione
non sarebbe mai stata fatta a questo prezzo, se quest'importo successivamente
non fosse stato destinato al pagamento dei debiti della Sagl nei confronti
della SA".
ribadite al dibattimento (verbale dibattimentale,
pag. 5):
" Il
percorso del denaro, tutto all'interno del Credito Svizzero, era anch'esso
stato prestabilito. I relativi bonifici (4) sono stati presentati
simultaneamente."
Ciò è del resto ovvio, visto che -come
giustamente rileva il __________ - in caso contrario non sarebbe stato
possibile conseguire lo scopo perseguito dell'estinzione da parte della stessa
Sagl del proprio ingente debito nei confronti della SA.
11. Con atto di accusa del 4 aprile 2002 l'allora Procuratore Pubblico
avv. __________ ha imputato a AC1 il reato di bancarotta fraudolenta e frode
nel pignoramento. Secondo l'inquirente, il prevenuto avrebbe diminuito fittiziamente
il proprio attivo in danno dei creditori, distraendo beni patrimoniali di sua
pertinenza con la nota operazione finanziaria, ed in particolare, dopo il
rimborso del proprio debito di fr. 2'800'000.--, con il versamento alla __________
Sagl di un "anticipo" di fr. 1'800'000.-- che la società non avrebbe
potuto ripagare "con la conseguenza che il suo patrimonio personale
subì una diminuzione pari a CHF 1'800'000.--".
In entrata di dibattimento la Procuratrice
Pubblica avv. __________ ha chiesto al Presidente della Corte di prospettare al
prevenuto l'imputazione subordinata di cattiva gestione per avere, in danno dei
creditori "utilizzato parte del ricavato della vendita della sua quota
di comproprietà sulla tenuta agricola "__________" a suo padre __________
di CHF 4'600'00, per finanziare la società __________ Sagl nella misura di CHF
1'800'000, pur essendo consapevole che la stessa non sarebbe stata in grado di
rimborsarlo, non disponendo delle necessarie liquidità, aggravando,
consapevolmente, il proprio stato d'insolvenza":
12. Al dibattimento il prevenuto ha sostanzialmente confermato le
proprie precedenti dichiarazioni, professando la propria buona fede, e
spiegando che l'operazione, da lui intesa come un tentativo di risanare la
Sagl, era comunque stata concepita da altri, e che egli in realtà mai ha avuto
la possibilità di disporre dei fr. 4'600'000.-- versati dal padre.
13. Per determinarsi sulle accuse mosse al prevenuto occorre dapprima
essere in chiaro sul concreto contenuto degli addebiti mossi nei suoi
confronti.
Orbene, sia dall'esame del testo dell'atto di
accusa e che di quello della subordinata presentata in aula dal Procuratore
-che correttamente si è attenuto al medesimo substrato fattuale- si rileva
innanzitutto che al prevenuto non viene addebitato come costitutivo di reato il
solo fatto di avere venduto la propria quota di comproprietà della tenuta
"__________".
Nemmeno il fatto di avere venduto al padre
piuttosto che ad
un altro soggetto giuridico è ritenuto
censurabile dall'accusa,
e neppure l'esorbitante prezzo di vendita dei
fondi di fr. 4'600'000.--, che è accertato essere pari a più del triplo del
valore effettivo della quota, viene contestato al prevenuto come elemento
costitutivo di reato.
Le ipotesi di reato, a ben vedere, riguardano
unicamente la destinazione che l'accusato avrebbe dato al provento della
vendita, anzi ad una parte di detto provento.
Non vi è infatti rimprovero di sorta nell'atto di
accusa o nella proposta di subordinata a proposito dei primi fr. 2'800'000.--
di tale provento, con i quali l'imputato ha pagato il proprio debito nei
confronti della __________ Sagl, mentre che gli si rimprovera unicamente di
avere destinato alla Sagl anche gli ulteriori fr. 1'800'000.-- (fino a
concorrenza dell'intero prezzo della vendita) a titolo di anticipo o comunque
per finanziare detta società, circostanza quest'ultima costitutiva di
bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento secondo l'atto di accusa, e di
cattiva gestione nell'ipotesi subordinata, per il motivo che la Sagl non
disponeva dei mezzi necessari alla rifusione di siffatto anticipo o
finanziamento.
Detto altrimenti, non è la vendita del fondo ad
essere contestata al prevenuto, né gli si addebita di avere estinto con il
provento della vendita il proprio ingente debito di fr. 2'800'000.-- nei
confronti della __________ Sagl, ma solo di avere immesso nella società, a
titolo di "anticipo" o finanziamento, anche la parte del prezzo di
vendita eccedente il suo pregresso debito.
14. In realtà, a mente della Corte siffatto rimprovero è privo di
fondamento per il motivo che l'operazione sin qui descritta deve -anche ai fini
dell'applicazione del diritto penale- essere considerata nel suo complesso,
così da individuarne il reale significato economico, mentre che è fuorviante, e
persino capzioso, scomporla per addebitarne al prevenuto un singolo aspetto.
Nella visione complessiva della fattispecie di
cui all'atto di accusa appare manifesto che non esiste in realtà alcun anticipo
o finanziamento di fr. 1'800'000.-- fatto dall'accusato in favore della __________
Sagl, ma solo un'iscrizione contabile in tal senso, neutralizzata negli effetti
dal patto di postergazione, fatta allo scopo di fare quadrare i conti, il tutto
per perseguire il prefissato scopo della cancellazione dai conti delle due
società (soprattutto della SA) del credito di fr. 4'600'000.-- vantato dalla __________
SA nei confronti della __________ Sagl.
Detto altrimenti, nella realtà economica
dell'operazione l'accusato non ha mai posseduto fr. 1'800'000.-- da destinare
per "anticipo" o "finanziamento" alla Sagl, così come non
ha mai nemmeno avuto (tutti) i fr. 2'800'000.-- necessari a pagare il suo (reale)
debito nei confronti della Sagl.
Egli possedeva solo una quota di comproprietà di
taluni fondi del valore accertato di circa fr. 1360'000.--, mentre che
l'apparenza della disponibilità di fr. 4'600'000.-- dopo la vendita di detti
fondi è stata creata dalla manifesta e consapevole sopravvalutazione del valore
dei fondi medesimi.
Tale sopravvalutazione, pari a circa fr.
3'300'000.--, è stata finanziata da __________ con la sua sostanza personale, e
questo non certo per immettere fr. 4'600'000.-- nella libera disponibilità
dell'accusato, ma per giungere alla cancellazione del credito della SA nei
confronti della Sagl.
In pratica, si è trattato di un'operazione di
risanamento della situazione contabile della __________ Sagl e della __________
SA, cofinanziata da AC1, che a tal scopo ha ceduto i noti fondi, e da __________,
che a tal fine ha accettato di pagarli fr. 3'300'000.-- più del loro valore.
L'imputato non ha concepito in prima persona
questa operazione, ma vi si è semplicemente adeguato, il che appare
comprensibile vista la situazione debitoria e alla luce del fatto che
l'operazione appariva comunque vantaggiosa per la Sagl.
Egli non è però mai stato libero di disporre del
provento della vendita, avendo contestualmente firmato l'ordine di bonifico
necessario a farlo proseguire verso la destinazione finale. Egli non è pertanto
diventato creditore della Sagl per sua libera scelta (e soprattutto per effetto
di dazioni effettuate con il suo patrimonio), ma solo per una contabile
necessità, determinata in definitiva dal fatto che il debito della Sagl nei
confronti della SA era superiore a quello dell'imputato nei confronti della
Sagl, così che l'annullamento del rapporto di dare e avere tra le società
implicava la rimanenza nei bilanci della Sagl di un'eccedenza contabile in
favore di chi, all'apparenza, aveva immesso il denaro.
15. Al medesimo risultato si arriva con un ancor più semplice
ragionamento, secondo il quale l'imputato possedeva solo una quota di
comproprietà di taluni fondi del valore accertato di circa fr. 1'360'000.--,
con la quale egli, secondo logica, poteva ambire solo ad estinguere suoi debiti
nei confronti dei suoi creditori sino a concorrenza di tale importo, cosa che
-a vedere l'atto di accusa- non gli sarebbe stata contestata come reato.
Egli, contro ogni apparente logica, con questi
fondi ha invece estinto debiti (reali) per ben fr. 2'800'000.-- e conseguito in
aggiunta un credito contabile e teorico di fr. 1'800'000.--.
Pur considerando che il credito (oltretutto
postergato) non vale nulla, rimane il fatto che egli con il predetto suo avere
ha sanato debiti effettivi per un ammontare doppio del valore dei mezzi
impiegati a tale scopo, così che l'accusa formulata in subordine di
"cattiva gestione" in relazione all'episodio appare quanto meno
ingenerosa.
16. Non meno infondata è l'imputazione di bancarotta fraudolenta e frode
nel pignoramento di cui all'atto di accusa.
Ravvisare nella sola circostanza del credito di
fr. 1'800'000.-- spettante all'imputato nei confronti della sua Sagl dopo il
transito dei noti fr. 4'600'000.-- una diminuzione fittizia dell'attivo,
significa in effetti avere nuovamente una visione solo parziale dell'operazione
nel suo complesso.
Vero è piuttosto che dal patrimonio del prevenuto
è effettivamente uscita la quota di comproprietà di "__________" -il
che ricadrebbe semmai sotto l'egida dell'art. 164 CP- ma a fronte di questa
cessione egli ha effettivamente beneficiato di un controvalore più che
adeguato, ragione per cui la Corte non ravvisa, neppure lontanamente, il
realizzarsi di alcuna delle ipotesi contemplate dal prospettato reato.
A questa conclusione deve del resto essere giunto
anche il Magistrato inquirente che si è presentato in aula, che diversamente
non avrebbe avuto motivo di formulare l'ipotesi subordinata del diverso reato
di cattiva gestione.
17. Ne deve conseguire il proscioglimento del prevenuto.
Questo significa che non vi può essere decisione
sulle pretese delle parti civili (art. 272 CPP) e che le spese del
procedimento, con una tassa di giustizia di fr. 500.--, rimangono a carico
dello Stato.
Rispondendo negativamente al
quesito n.1, 5 e 6, per il che il n. 2, 3 e 4 sono privi di oggetto;
visti gli art. 18, 36, 41,
59, 63, 64, 65, 163, 165, 172 CP;
9 segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC1 è
prosciolto dalle imputazioni di cattiva gestione e di bancarotta fraudolenta e
frode nel pignoramento.
Considerandi
2.
Il
pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali sono
a carico dello Stato.
3.
Non si da
luogo a pronuncia sulle pretese delle Parti Civili.
4.
È ordinato
il dissequestro dei conti bancari no. __________ di AC1 e no. __________ di __________
Sagl presso il __________, __________.
5.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC1
2.
PC2
rappr. da: RC1
3.
PE1
4.
TE1
5.
PL1
rappr. da: RL1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese a carico dello Stato:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Perizie fr. 15'531.--
Testi fr. 46.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 16'327.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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