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Decisione

72.2002.80

in occasione di un'aggressione ferito col coltello due persone alla schiena; in un'altra occasione tentato di ferire col coltello un terzo e in un'altra occasione nel corso di una rissa passato il col

14 ottobre 2004Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

di aggressione, per avere aggredito, in correità con terzi, PC2 e PC3, che

nell'aggressione subirono delle lesioni, a __________ il 16.06.2001.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

confermato integralmente l'atto d'accusa, visti altresì i precedenti penali e

riconosciuta la giovane età, conclude chiedendo che AC1 venga condannato a 16

mesi di detenzione. Non si oppone all'eventuale concessione del beneficio della

sospensione condizionale. Chiede inoltre la confisca di quanto eventualmente

ancora in sequestro.

§ Il rappresentante della PC PC1, il quale si associa alla

Pubblica Accusa per quanto attiene alla colpabilità dell'imputato e conclude

chiedendo, come alla sua istanza di cui al doc. dib. 6, la condanna di AC1 al

pagamento di un risarcimento complessivo fr. 8'542.10, di cui fr. 600.- per

costi ambulanza, fr. 370.90 per perdita di guadagno, fr. 2'571.20 per spese di

patrocinio e fr. 5'000.- per torto morale.

§ Il rappresentante delle PC PC2 e PC3, il quale si associa

alla Pubblica Accusa per quel che concerne la colpabilità dell'accusato e

conclude chiedendo, così come ai doc. dib. 10 e 11, che l'accusato venga

condannato a versare per titolo di risarcimento danni:

-

a PC3 l'importo di fr. 5'116.30, di cui fr. 1'232.35 per mancato guadagno oltre

interessi al 5 % dal 1.07.2001, fr. 1'833.95 per spese di patrocinio e fr.

2'000.- per torto morale;

-

a PC2 l'importo di fr. 3'883.95, di cui fr. 2'000.- per torto morale e il resto

per spese di patrocinio.

§ La Difesa, la quale pone in risalto la vita anteriore, il

carattere e la personalità del suo patrocinato. Dello stesso evidenzia in

particolare l'ottima integrazione in ambito professionale nonché il suo

cambiamento nello stile di vita dopo i fatti, avendo egli dato un taglio netto

alle brutte compagnie che frequentava. Non contesta né in fatto né in diritto

le imputazioni di cui ai punti 2. e 1.2. (relativi al ferimento di PC1

nell'ambito della rissa scoppiata presso lo stabile __________ a Lugano il

17.04.1999) e quella del punto 1.1.2. (riferita alle mancate lesioni semplici

qualificate in danno di PL1) dell'atto d'accusa. Contesta invece il capo

d'accusa di cui al punto 1.1.1. in relazione al ferimento di PC2 e PC3 a __________

la notte del 16.06.2001, sostenendo come dagli atti non emergano sufficienti

elementi atti a dimostrare che sia stato il suo patrocinato ad aver inferto le

coltellate alle vittime. Pertanto in applicazione del principio in dubio pro

reo chiede il proscioglimento di AC1 da tale imputazione. Ritenuto che per i

fatti del 1999 - dai quali oltre 5 anni sono trascorsi - il suo assistito era

ancora minorenne mentre che per i fatti del 2001 torna applicabile l'attenuante

specifica della giovane età, considerato altresì che per il reato mancato di

cui al punto 1.1.2. dell'atto d'accusa è applicabile l'attenuazione ex art. 65

CP, conclude chiedendo che il suo assistito venga condannato ad una pena non

superiore ai 5 mesi di detenzione da sospendere condizionalmente. Per la durata

del periodo di prova si rimette al giudizio di questa Corte. Contesta in via

principale le pretese civili delle PC2 e PC3 considerata la suddetta richiesta

di assoluzione e in subordine ne chiede il rinvio al competente foro civile. Per

quanto attiene alla richiesta di risarcimento danni della PC PC1, sottolineato

come AC1 non debba risponderne da solo, chiede che la stessa venga rinviata al

competente foro civile.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC1

1. è autore

colpevole di:

1.1. lesioni

semplici ripetute

1.1.1 consumate

1.1.1.1 in danno di PC1

commesse, in correità con terzi rimasti

sconosciuti,

all'uscita dello stabile __________ dopo una

festa di giovani,

porgendo un coltello ad un compagno che lo ha poi

utilizzato colpendo PC1, procurandogli due ferite

da taglio alla schiena,

a Lugano, il 17.4.1999?

1.1.1.2 tentate

in danno di PL1,

a __________, il 16.6.2001?

1.1.1.3 consumate

in danno di PC2,

cui inferse una coltellata all'altezza dei reni,

a __________, il 16.6.2001?

1.1.1.4 consumate

in danno di PC3,

cui inferse due coltellate alla schiena,

a __________, il 16.6.2001?

1.1.1.1.1 trattasi nei

casi suddetti di reato aggravato siccome

commesso usando un'arma pericolosa?

1.1.1.1.1.1 nei casi

descritti al punto 1.1.1 dell'atto d'accusa trattasi

invece di aggressione?

1.2. rissa

per avere,

in quanto implicato in una colluttazione tra più

persone sfociata nel ferimento di PC1,

preso parte ad una rissa che ha avuto per conseguenza

la lesione di una persona,

a Lugano, il 17.4.1999?

Considerandi

2.

Ha egli

commesso parte dei reati

prima del compimento degli anni 18?

3.

Ha egli

commesso i reati del giugno 2001,

in stato di giovane età ex art. 64 CP?

4.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

5.

Devono

essere accolte in tutto o in parte le pretese

della PC PC1?

6.

Devono

essere accolte in tutto o in parte le pretese

della

PC PC2?

7.

Devono

essere accolte in tutto o in parte le pretese

della PC PC3?

Considerato in fatto

ed in diritto

- che

l'accusato ammette di aver partecipato, quando ancora era minorenne in senso

tecnico, ad una rissa a Lugano, durante la quale passò il suo coltello ad un

amico, sapendo che costui l'avrebbe usato, come lo usò, per accoltellare PC1 e

ciò il 17.4.1999, fatti che configurano pacificamente, in diritto, i reati

imputatigli di rissa e di concorso in lesioni intenzionali semplici,

qualificate, siccome commesse con un'arma pericolosa ex art. 133, risp. 123

cifra 2 CP;

- che,

avuto riguardo alle imputazioni di cui al punto 1.1 dell'atto d'accusa,

relativi ai fatti di __________ del 16.6.2001, pacifico è che l'accusato ha

tentato di accoltellare PL1, mancandolo per la pronta reazione della vittima;

contestato è invece che egli abbia accoltellato PC2

e PC3: a tal riguardo provato è, in loro danno, il reato di aggressione ex art.

134.

CP, da AC1 commesso in concorso con i correi __________ (e all'accusato

prospettato, con l'accordo delle parti giusta l'art. 250 CPP), mentre che non è

ragionevolmente certo che sia stato AC1 ad accoltellare PC2 e PC3;

per cui dal reato di lesioni semplici qualificate

in loro danno egli ha da essere prosciolto;

- che,

avendo AC1 delinquito in parte da minorenne (OCP1) e in parte prima del

compimento del 20esimo anno di età, è parsa adeguata alla gravità dei reati

commessi la pena di mesi otto di detenzione, sospesa condizionalmente per anni

quattro;

- che le

pretese di PC1 vengono riconosciute per gli importi di fr. 370.- a titolo di

perdita di guadagno, di fr. 500.- per torto morale e a lui vengono assegnati

fr. 1'000.- per ripetibili;

hanno invece da essere rinviate al foro civile le

pretese delle PC2 e PC3 già per un fatto di equità per rapporto ai correi

summenzionati nella commissione del reato di aggressione.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, meno che ai quesiti 1.1.1.3, 1.1.1.4, 6, 7, in modo

parzialmente affermativo al quesito 5;

visti gli art. 18, 21, 22,

36, 41, 58, 63, 64, 65, 68, 69, 123 cifra 2, 133,

134.

CP;

l'OCP 1;

la LAVI;

9.

e ss, 260 e 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC1 è

autore colpevole di:

1.1

ripetute

lesioni semplici aggravate, consumate e mancate

siccome commesse a mano di un'arma pericolosa;

per avere intenzionalmente cagionato un danno al

corpo di una persona e meglio per avere:

1.1.1

il 16 giugno

2001, a __________,

sul piazzale antistante la sala- giochi "__________",

nel corso di una lite scatenatasi tra più

giovani,

usando un coltello munito di lama della lunghezza

di 9-10 centimetri,

tentato di infliggere una coltellata all'altezza

dell'addome a PL1, ferimento evitato grazie alla reazione della vittima;

1.1.2

il 17 aprile

1999, a Lugano,

presso lo stabile __________, all'uscita da una festa

per giovani,

in correità con terzi sconosciuti, in particolare

porgendo un coltello ad un compagno che lo ha poi utilizzato colpendo PC1,

concorso nel procurare alla vittima due ferite da taglio alla schiena;

1.2

rissa

per avere,

nelle circostanze descritte al punto 1.2

dell'atto d'accusa,

in quanto implicato in una colluttazione tra più

persone sfociata nel ferimento di PC1,

preso parte ad una rissa che ha avuto per

conseguenza la lesione di una persona,

e meglio come descritto ai punti 1.1.2, 1.2 e 2.

dell'atto d'accusa.

1.3

aggressione

per avere preso parte ad un'aggressione

insieme a dei connazionali che ebbe per

conseguenza

il ferimento con delle lesioni provocate da arma

da taglio

di PC2 e PC3,

a __________, il 16.6.2001.

2.

AC1 è

prosciolto dall'imputazione di ripetute lesioni semplici qualificate consumate

in danno di PC2 e PC3.

3.

Di

conseguenza, avendo agito parte prima del compimento degli anni 18 (diciotto) e

parte prima del compimento degli anni 20 (venti), nonchè trattandosi di pena

parzialmente aggiuntiva a quella del 10.9.1999 inflittagli dal Magistrato dei

minorenni,

AC1 è condannato:

3.1

alla pena di

otto mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

3.2

a versare

alla PC PC1, Lugano l'importo di fr. 370.- a titolo di perdita di guadagno,

l'importo di fr. 500.- a titolo di torto morale e l'importo di fr. 1'000.- a

titolo di ripetibili, mentre che egli è rinviato al foro civile per ogni

maggior danno;

3.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 450.- e delle spese processuali.

4.

L'esecuzione

della pena privativa della libertà è sospesa e al condannato è prescritto un

periodo di prova di anni quattro.

5.

Le PC2 e

PC3 sono rinviate per le loro pretese al competente foro civile.

6.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PL1

2.

PC1

2.

rappr. da: RC1

3.

PC2

4.

PC3

3, 4 rappr.

da: RC2

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 450.--

Inchiesta preliminare fr. 320.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 820.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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