72.2002.80
in occasione di un'aggressione ferito col coltello due persone alla schiena; in un'altra occasione tentato di ferire col coltello un terzo e in un'altra occasione nel corso di una rissa passato il col
14 ottobre 2004Italiano12 min
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AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2002.80
Data decisione, Autorità:
14.10.2004, PENAL
Titolo:
in occasione di un'aggressione ferito col coltello due persone alla schiena; in un'altra occasione tentato di ferire col coltello un terzo e in un'altra occasione nel corso di una rissa passato il coltello al compagno il quale ha ferito un terzo alla schiena
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 2 CPS
art. 133 CPS
art. 134 CPS
Incarto n.
72.2002.80
Lugano,
14 ottobre 2004/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Locarno
Presidente:
giudice Agnese
Balestra-Bianchi
Segretaria:
Elena Tagli,
vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC1
e cittadino kosovaro, domiciliato a
detenuto dal 16 al 27 giugno 2001;
prevenuto colpevole
di:
1. ripetute
lesioni semplici aggravate, consumate e mancate
siccome ha fatto uso di un'arma pericolosa;
per avere intenzionalmente cagionato un danno al
corpo di una persona
e meglio per avere:
1.1. il 16
giugno 2001, a __________,
sul piazzale antistante la sala- giochi "__________",
nel corso di una lite scatenatasi tra più
giovani,
mediante un coltello munito di lama della
lunghezza di 9-10 centimetri,
1.1.1 mentre
la vittima era bloccata dai compagni,
rispettivamente già si trovava a terra,
- inferto
una coltellata a PC2 all'altezza della loggia renale sinistra, provocando una
ferita da taglio di 2-4 cm di profondità e meglio come al certificato medico 13
luglio 2001 dell'Ospedale __________;
- inferto
due coltellate alla schiena a PC3, provocando ferite da taglio di 2-4 cm di
profondità e meglio come al certificato medico 13 luglio 2001 dell'Ospedale __________;
1.1.2 tentato
di infliggere una coltellata all'altezza dell'addome a PL1, ferimento evitato
grazie alla reazione della vittima;
1.2. il 17
aprile 1999, a Lugano,
presso lo stabile __________, all'uscita da una
festa per giovani,
in correità con terzi sconosciuti, in particolare
porgendo un coltello ad un compagno che lo ha poi utilizzato colpendo PC1,
procurato alla vittima due ferite da taglio alla schiena;
2. rissa
per avere,
nelle sopraccitate circostanze (sub. 1.2).,
in quanto implicato in una colluttazione tra più
persone sfociata nel ferimento di PC1,
preso parte ad una rissa che ha avuto per
conseguenza la lesione di una persona.
fatti avvenuti
nelle riferite circostanze di tempo e luogo;
reati previsti
dagli art. 123 cifra 2 e 133 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 37/2002 del 3 maggio 2002, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP1.
§ L'accusato AC1
assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. __________.
§ Il lic.iur. __________,
in rappresentanza della PC PC1.
§ L'avv. RC2, in
rappresentanza delle PC PC2 e PC3.
§ La PC PC1, dalle ore 9:50.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:00 alle ore 15:15.
D'accordo le
Parti
la Presidente prospetta all'accusato ex art. 250 CPP l'ulteriore
imputazione - in alternativa a quella di ripetute lesioni semplici qualificate
consumate in danno delle PC2 e PC3 di cui al punto 1.1.1. dell'atto d'accusa -
Fatti
di aggressione, per avere aggredito, in correità con terzi, PC2 e PC3, che
nell'aggressione subirono delle lesioni, a __________ il 16.06.2001.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
confermato integralmente l'atto d'accusa, visti altresì i precedenti penali e
riconosciuta la giovane età, conclude chiedendo che AC1 venga condannato a 16
mesi di detenzione. Non si oppone all'eventuale concessione del beneficio della
sospensione condizionale. Chiede inoltre la confisca di quanto eventualmente
ancora in sequestro.
§ Il rappresentante della PC PC1, il quale si associa alla
Pubblica Accusa per quanto attiene alla colpabilità dell'imputato e conclude
chiedendo, come alla sua istanza di cui al doc. dib. 6, la condanna di AC1 al
pagamento di un risarcimento complessivo fr. 8'542.10, di cui fr. 600.- per
costi ambulanza, fr. 370.90 per perdita di guadagno, fr. 2'571.20 per spese di
patrocinio e fr. 5'000.- per torto morale.
§ Il rappresentante delle PC PC2 e PC3, il quale si associa
alla Pubblica Accusa per quel che concerne la colpabilità dell'accusato e
conclude chiedendo, così come ai doc. dib. 10 e 11, che l'accusato venga
condannato a versare per titolo di risarcimento danni:
-
a PC3 l'importo di fr. 5'116.30, di cui fr. 1'232.35 per mancato guadagno oltre
interessi al 5 % dal 1.07.2001, fr. 1'833.95 per spese di patrocinio e fr.
2'000.- per torto morale;
-
a PC2 l'importo di fr. 3'883.95, di cui fr. 2'000.- per torto morale e il resto
per spese di patrocinio.
§ La Difesa, la quale pone in risalto la vita anteriore, il
carattere e la personalità del suo patrocinato. Dello stesso evidenzia in
particolare l'ottima integrazione in ambito professionale nonché il suo
cambiamento nello stile di vita dopo i fatti, avendo egli dato un taglio netto
alle brutte compagnie che frequentava. Non contesta né in fatto né in diritto
le imputazioni di cui ai punti 2. e 1.2. (relativi al ferimento di PC1
nell'ambito della rissa scoppiata presso lo stabile __________ a Lugano il
17.04.1999) e quella del punto 1.1.2. (riferita alle mancate lesioni semplici
qualificate in danno di PL1) dell'atto d'accusa. Contesta invece il capo
d'accusa di cui al punto 1.1.1. in relazione al ferimento di PC2 e PC3 a __________
la notte del 16.06.2001, sostenendo come dagli atti non emergano sufficienti
elementi atti a dimostrare che sia stato il suo patrocinato ad aver inferto le
coltellate alle vittime. Pertanto in applicazione del principio in dubio pro
reo chiede il proscioglimento di AC1 da tale imputazione. Ritenuto che per i
fatti del 1999 - dai quali oltre 5 anni sono trascorsi - il suo assistito era
ancora minorenne mentre che per i fatti del 2001 torna applicabile l'attenuante
specifica della giovane età, considerato altresì che per il reato mancato di
cui al punto 1.1.2. dell'atto d'accusa è applicabile l'attenuazione ex art. 65
CP, conclude chiedendo che il suo assistito venga condannato ad una pena non
superiore ai 5 mesi di detenzione da sospendere condizionalmente. Per la durata
del periodo di prova si rimette al giudizio di questa Corte. Contesta in via
principale le pretese civili delle PC2 e PC3 considerata la suddetta richiesta
di assoluzione e in subordine ne chiede il rinvio al competente foro civile. Per
quanto attiene alla richiesta di risarcimento danni della PC PC1, sottolineato
come AC1 non debba risponderne da solo, chiede che la stessa venga rinviata al
competente foro civile.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC1
1. è autore
colpevole di:
1.1. lesioni
semplici ripetute
1.1.1 consumate
1.1.1.1 in danno di PC1
commesse, in correità con terzi rimasti
sconosciuti,
all'uscita dello stabile __________ dopo una
festa di giovani,
porgendo un coltello ad un compagno che lo ha poi
utilizzato colpendo PC1, procurandogli due ferite
da taglio alla schiena,
a Lugano, il 17.4.1999?
1.1.1.2 tentate
in danno di PL1,
a __________, il 16.6.2001?
1.1.1.3 consumate
in danno di PC2,
cui inferse una coltellata all'altezza dei reni,
a __________, il 16.6.2001?
1.1.1.4 consumate
in danno di PC3,
cui inferse due coltellate alla schiena,
a __________, il 16.6.2001?
1.1.1.1.1 trattasi nei
casi suddetti di reato aggravato siccome
commesso usando un'arma pericolosa?
1.1.1.1.1.1 nei casi
descritti al punto 1.1.1 dell'atto d'accusa trattasi
invece di aggressione?
1.2. rissa
per avere,
in quanto implicato in una colluttazione tra più
persone sfociata nel ferimento di PC1,
preso parte ad una rissa che ha avuto per conseguenza
la lesione di una persona,
a Lugano, il 17.4.1999?
Considerandi
2.
Ha egli
commesso parte dei reati
prima del compimento degli anni 18?
3.
Ha egli
commesso i reati del giugno 2001,
in stato di giovane età ex art. 64 CP?
4.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
5.
Devono
essere accolte in tutto o in parte le pretese
della PC PC1?
6.
Devono
essere accolte in tutto o in parte le pretese
della
PC PC2?
7.
Devono
essere accolte in tutto o in parte le pretese
della PC PC3?
Considerato in fatto
ed in diritto
- che
l'accusato ammette di aver partecipato, quando ancora era minorenne in senso
tecnico, ad una rissa a Lugano, durante la quale passò il suo coltello ad un
amico, sapendo che costui l'avrebbe usato, come lo usò, per accoltellare PC1 e
ciò il 17.4.1999, fatti che configurano pacificamente, in diritto, i reati
imputatigli di rissa e di concorso in lesioni intenzionali semplici,
qualificate, siccome commesse con un'arma pericolosa ex art. 133, risp. 123
cifra 2 CP;
- che,
avuto riguardo alle imputazioni di cui al punto 1.1 dell'atto d'accusa,
relativi ai fatti di __________ del 16.6.2001, pacifico è che l'accusato ha
tentato di accoltellare PL1, mancandolo per la pronta reazione della vittima;
contestato è invece che egli abbia accoltellato PC2
e PC3: a tal riguardo provato è, in loro danno, il reato di aggressione ex art.
134.
CP, da AC1 commesso in concorso con i correi __________ (e all'accusato
prospettato, con l'accordo delle parti giusta l'art. 250 CPP), mentre che non è
ragionevolmente certo che sia stato AC1 ad accoltellare PC2 e PC3;
per cui dal reato di lesioni semplici qualificate
in loro danno egli ha da essere prosciolto;
- che,
avendo AC1 delinquito in parte da minorenne (OCP1) e in parte prima del
compimento del 20esimo anno di età, è parsa adeguata alla gravità dei reati
commessi la pena di mesi otto di detenzione, sospesa condizionalmente per anni
quattro;
- che le
pretese di PC1 vengono riconosciute per gli importi di fr. 370.- a titolo di
perdita di guadagno, di fr. 500.- per torto morale e a lui vengono assegnati
fr. 1'000.- per ripetibili;
hanno invece da essere rinviate al foro civile le
pretese delle PC2 e PC3 già per un fatto di equità per rapporto ai correi
summenzionati nella commissione del reato di aggressione.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, meno che ai quesiti 1.1.1.3, 1.1.1.4, 6, 7, in modo
parzialmente affermativo al quesito 5;
visti gli art. 18, 21, 22,
36, 41, 58, 63, 64, 65, 68, 69, 123 cifra 2, 133,
134.
CP;
l'OCP 1;
la LAVI;
9.
e ss, 260 e 264 CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC1 è
autore colpevole di:
1.1
ripetute
lesioni semplici aggravate, consumate e mancate
siccome commesse a mano di un'arma pericolosa;
per avere intenzionalmente cagionato un danno al
corpo di una persona e meglio per avere:
1.1.1
il 16 giugno
2001, a __________,
sul piazzale antistante la sala- giochi "__________",
nel corso di una lite scatenatasi tra più
giovani,
usando un coltello munito di lama della lunghezza
di 9-10 centimetri,
tentato di infliggere una coltellata all'altezza
dell'addome a PL1, ferimento evitato grazie alla reazione della vittima;
1.1.2
il 17 aprile
1999, a Lugano,
presso lo stabile __________, all'uscita da una festa
per giovani,
in correità con terzi sconosciuti, in particolare
porgendo un coltello ad un compagno che lo ha poi utilizzato colpendo PC1,
concorso nel procurare alla vittima due ferite da taglio alla schiena;
1.2
rissa
per avere,
nelle circostanze descritte al punto 1.2
dell'atto d'accusa,
in quanto implicato in una colluttazione tra più
persone sfociata nel ferimento di PC1,
preso parte ad una rissa che ha avuto per
conseguenza la lesione di una persona,
e meglio come descritto ai punti 1.1.2, 1.2 e 2.
dell'atto d'accusa.
1.3
aggressione
per avere preso parte ad un'aggressione
insieme a dei connazionali che ebbe per
conseguenza
il ferimento con delle lesioni provocate da arma
da taglio
di PC2 e PC3,
a __________, il 16.6.2001.
2.
AC1 è
prosciolto dall'imputazione di ripetute lesioni semplici qualificate consumate
in danno di PC2 e PC3.
3.
Di
conseguenza, avendo agito parte prima del compimento degli anni 18 (diciotto) e
parte prima del compimento degli anni 20 (venti), nonchè trattandosi di pena
parzialmente aggiuntiva a quella del 10.9.1999 inflittagli dal Magistrato dei
minorenni,
AC1 è condannato:
3.1
alla pena di
otto mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
3.2
a versare
alla PC PC1, Lugano l'importo di fr. 370.- a titolo di perdita di guadagno,
l'importo di fr. 500.- a titolo di torto morale e l'importo di fr. 1'000.- a
titolo di ripetibili, mentre che egli è rinviato al foro civile per ogni
maggior danno;
3.3
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 450.- e delle spese processuali.
4.
L'esecuzione
della pena privativa della libertà è sospesa e al condannato è prescritto un
periodo di prova di anni quattro.
5.
Le PC2 e
PC3 sono rinviate per le loro pretese al competente foro civile.
6.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PL1
2.
PC1
2.
rappr. da: RC1
3.
PC2
4.
PC3
3, 4 rappr.
da: RC2
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 450.--
Inchiesta preliminare fr. 320.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 820.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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