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Decisione

72.2002.83

uso della carta di credito oltre il limite di credito e frode allo scotto.

9 novembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

29.12.2000-10 aprile , 2001, utilizzando la carta di credito CARTAsì n. __________,

in particolare presso: PL1, __________, __________, __________, __________,

nonché presso negozi, chioschi e stazioni di servizio, cagionando un danno

patrimoniale di Lit. 9'144'267 alla PL2, rispettivamente di Frs. 22'960,85 alla

PL4;

parte della merce acquistata presso il negozio PL1

(per un valore di complessivi Frs. 41'216,45) è

stata recuperata, e restituita alla parte lesa;

fatti avvenuti a

Lugano, Massagno, Agno, Pregassona, Chiasso, Capo lago, Coldrerio, Balerna,

Melide, Bré e Pizzamiglio, nel periodo 24 luglio 2000-10 aprile 2001;

reato previsto

dall'art. 148 cifra 1 CPS;

2. frode

dello scotto

per avere soggiornato presso PC1,

a far tempo dal 30.11.2000 al 6.12.2000,

omettendo di pagare il conto di complessivi Frs.

749.-;

fatti avvenuti a

Lugano, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto

dall'art. 149 CPS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 39/2002 del 3 maggio 2002, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il PP1.

§ L'avv. __________,

difensore d'ufficio (GP), in rappresentanza dell'accusato AC1, assente.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 10:00.

Il Presidente constatato che AC1,

regolarmente citato mediante pubblicazione nel FUCT 17 settembre 2004 n.

75/2004 e nel FUCT 5 ottobre 2004 n.80/2004 come da atto la difesa, è assente,

decide di procedere nei suoi confronti nelle forme contumaciali ai sensi degli

art. 308 e segg. CPP.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

chiede che l’imputato venga condannato alla pena di 12 mesi di detenzione

sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, nonché

all’espulsione effettiva dalla Svizzera per 3 anni. Chiede inoltre la confisca

di quanto posto in sequestro e la condanna dell'accusato al pagamento di fr.

749.- in favore della Parte Civile, PC1.

§ Il Difensore, il quale stante la gravità dei fatti e la

colpa del suo assistito, chiede una riduzione della pena.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC1

1. È autore

colpevole di:

1.1 ripetuto

abuso di carte chèques o di credito

per

avere,

tra il 24 luglio 2000 e il 10 aprile 2001,

a Lugano, Massagno, Agno, ed in altre località

del Cantone Ticino, da solo o in correità con terzi, sebbene insolvente,

ripetutamente usato una carta di credito Visa e una carta di credito Cartasì a

lui intestate, superando il limite di credito concessogli, cagionando un danno

agli istituti d’emissione per circa fr. 121’000.-?

1.2 frode

allo scotto

per avere

soggiornato dal 30 novembre al 6 dicembre 2000 presso PC1 a __________,

omettendo di pagare il conto di complessivi fr.

749.-?

E come

meglio descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena:

2.1

privativa

della libertà?

2.2

accessoria

dell’espulsione?

3.

Deve

essere condannato a risarcire l’indennità richiesta dalla Parte Civile, PC1, __________?

4.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto posto in sequestro?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne che al n. 2.2;

visti gli art. 18, 36, 41,

55, 63, 68, 69, 148 e 149 CP;

9.

segg., 312 segg. CPPT, 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia in contumacia:

1.

AC1 é

autore colpevole di:

1.1

ripetuto abuso

di carte chèques o di credito

per

avere,

tra il 24 luglio 2000 e il 10 aprile 2001,

a Lugano, Massagno, Agno, ed in altre località

del Cantone Ticino, da solo o in correità con terzi, sebbene insolvente,

ripetutamente usato una carta di credito Visa e una carta di credito Cartasì a

lui intestate, superando il limite di credito concessogli, cagionando un danno

agli istituti d’emissione per circa fr. 121’000.-;

1.2

frode

allo scotto

per avere

soggiornato dal 30 novembre al 6 dicembre 2000 presso PC1 a __________,

omettendo di pagare il conto di complessivi fr. 749.-,

e come

meglio descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di

conseguenza, AC1, è condannato, in contumacia:

2.1

alla pena di

12.

mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

all’espulsione

dalla Svizzera per un periodo di 3 anni;

3.

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.

4.

L’esecuzione

della pena privativa della libertà è condizionalmente sospesa con un periodo di

prova di 3 anni.

5.

AC1 è

inoltre condannato al pagamento di

fr. 749.- alla parte civile, PC1, __________.

6.

È ordinata

la confisca di fr. 180.- e di due carte di credito poste sotto sequestro, come

indicato nell’atto d’accusa.

7.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP. La

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi. La motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Il condannato ha facoltà di ricorrere unicamente

contro la declaratoria di contumacia.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC1

2.

PL1

3.

PL2

4.

PL3

5.

PL4

6.

PL5

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 254.--

Pubblicazione sul FUCT fr. 393.25

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--_

fr. 797.25

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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