72.2003.1
commercio di canapa per mestiere
23 gennaio 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
72.2003.1
Data decisione, Autorità:
23.01.2007, PENAL
Titolo:
commercio di canapa per mestiere
COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19 cf. 2 LSTUP
Incarto n.
72.2003.1
Lugano,
23 gennaio 2007/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Giovanna Roggero-Will
Segretario:
Alessandro Guidini, dott.iur.
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con
l’annuenza dei difensori e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1
e
domiciliato a
2. AC 2
e domiciliata
a
detenuti dall'11 al 18 maggio 2000;
prevenuti colpevoli di:
infrazione alla LF
sugli stupefacenti
aggravata, siccome
commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari e un
guadagno considerevole,
1. AC 1 e AC 2, in correità
tra loro:
per avere,
a Locarno, Pregassona e Sciaffusa,
fra il 1997 e il mese di maggio 2000, senza essere autorizzati,
AC 1, in veste di titolare
e proprietario del negozio di canapa denominato ”__________”, operativo
dapprima come ditta individuale e in seguito, dal 23.12.1997, sotto la ragione
sociale "__________";
AC 2, dapprima in veste di
venditrice e in seguito di venditrice-contabile, nonché di contitolare e di
comproprietaria di tale società;
ripetutamente acquistato,
trasportato, detenuto, coltivato e confezionato in proprio, a fini di vendita
al dettaglio e all’ingrosso, sostanze stupefacenti, in particolare derivati
della canapa (marijuana), permettendo in tal modo di immettere sul mercato
attraverso la vendita al dettaglio, rispettivamente all’ingrosso ad altri
negozi dello stesso genere, una ingente quantità di marijuana, sostanza di cui:
·
ca. Kg. 300 confezionata in "sacchetti odorosi" venduti
al prezzo di fr. 5.- al grammo per complessivi fr. 1'506'948.-;
·
una quantità imprecisata in sacchetti di “tisane” da 50 gr.
venduti al prezzo di fr. 80.- cadauno;
·
ca. Kg. 27 venduta all’ingrosso al canapaio “__________” di __________
al prezzo di fr. 4.- al grammo, per complessivi fr. 109'030.-;
realizzando in tal modo,
dal 1997 al mese di maggio 2000, una cifra d'affari complessiva di ca. fr.
1'819'590.-;
2. AC 1 (singolarmente)
per avere,
senza essere autorizzato,
acquistato dall’autunno 1998 fino al 5.07.1999,
in almeno 18 occasioni, presso la ditta “__________”
di __________, un quantitativo di marijuana pari a ca. 64,5 Kg a
fr. 5'800 al Kg., per una spesa complessiva di ca. fr. 374'100.-,
di cui ca. 34 Kg. in
seguito da lui rivenduta ad altri canapai ticinesi a fr. 6'800/7’000.- al Kg,
con un guadagno netto di almeno Fr. 1'000.- al Kg;
fatti avvenuti
nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti
dall’art. 19 cifra 1 e 2 lett. c LFStup;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 1/2003 del 7 gennaio 2003, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il
procuratore pubblico.
§ L'accusato AC 1 assistito dal
difensore di fiducia avv. DF 1.
§ L'a AC 2 assistita dal difensore di
fiducia (GP) avv. DF 2.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:35.
Sono pervenute alla Corte:
-attestati
di lavoro relativi all’accusato AC 1
(doc.dib. 1);
-attestati
di scuola riguardanti l’accusato AC 1
(doc. dib. 2);
-documentazione
relativa alla situazione finanziaria dell’accusato AC 1 (doc. dib. 3);
-curriculum vitae dell'accusata AC 2 (doc. dib.
4).
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua
requisitoria, il quale dichiara che “__________” e i loro responsabili hanno
venduto e trafficato per mestiere canapa attraverso i sacchetti odorosi
realizzando in tal modo una cifra d’affari in soli due anni di più di CHF
1'800'000, e che quindi si configura per entrambi gli imputati l’ipotesi di
reato ex art. 19 cfr. 2 LF Stup.
Inoltre, gli accusati, non potevano non sapere che la loro merce
era venduta ai clienti per essere fumata, tanto più che loro stessi ne erano
consumatori, soprattutto il AC 1.
La responsabilità degli accusati è comunque diversa in quanto AC 1
è il vero promotore e colui che ne ha tratto maggiore profitto, mentre il ruolo
della AC 2, comunque determinante in quanto era lei a gestire la contabilità,
risulta essere leggermente secondario.
Pertanto, confermato integralmente l’atto d’accusa il PP conclude
chiedendo per:
AC 1 una pena detentiva di 16 mesi sospesa con la
condizionale, la confisca di tutti gli oggetti sequestrati, e il risarcimento
compensatorio allo Stato di CHF 5'000.--.
AC 2 una pena detentiva di 13 mesi sospesi con la
condizionale e un risarcimento compensatorio di CHF 5'000.--.
§ L'avv. DF 1, difensore
di AC 1, sottolinea come la scelta di intraprendere l’attività di canapaio sia
stata del tutto casuale e sottolinea, di converso, l’impegno profuso dal suo
assistito nella costruzione di una nuova vita, perfettamente inserita nella
società e rispettosa delle sue regole.
Relativamente al punto 1 dell’AA sottolinea, da un lato, che la
vendita di sostanza stupefacente è cessata nell’ottobre 1998 e, d’altro lato,
che il suo assistito non si è arricchito con questa attività e che i fatti
risalgono a un periodo ormai lontano nel tempo, ben precedente al periodo delle
operazioni “indoor”.
Conclude chiedendo, con il riconoscimento dell’attenuante
specifica del lungo tempo trascorso, una drastica riduzione della pena proposta
dal PP che, se contenuta nei 12 mesi, dovrà essere trasformata in un’adeguata
pena pecuniaria.
Chiede, infine, che venga respinta la richiesta di condanna ad un
risarcimento compensatorio in favore dello Stato.
§ L'avv. DF 2,
difensore di AC 2, che, dapprima, contesta che possa venire imputata alla sua
cliente l’aggravante di cui all’art 19 cifra 2 lett c LStup.
Si tratta di una circostanza speciale giusta l’art 27 CPS che può
essere applicata solo all’autore o al compartecipe cui essa si riferisce: in
concreto, non può essere ammesso che il conseguimento della cifra d’affari
indicata sia opponibile alla sua cliente che era, per tutto il periodo in cui
la canapa è stata venduta, una semplice dipendente.
Nemmeno può essere ritenuto per la sua assistita un guadagno
considerevole ritenuto che la sua attività preponderante non era la vendita di
sacchetti odorosi bensì l’allestimento della contabilità.
Pertanto, applicabile in concreto è soltanto la cifra 1 dell’art
19 LStup.
Ciò rilevato, sostiene che, comunque, la sua assistita va assolta
in applicazione dell’art 21 CPS ritenuto che la __________ ha operato
unicamente nel periodo in cui la tolleranza delle autorità per tale attività
era totale.
Pertanto, sottolineato peraltro come l’errore sulla liceità fosse inevitabile,
postula l’assoluzione della sua cliente.
In subordine, chiede che la sua cliente venga condannata ad una
pena pecuniaria, commisurata alla sua colpa che, in funzione di tutte le
circostanze, deve essere ritenuta lieve.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: A. AC 1
1. E’ autore colpevole
di:
1.1. infrazione alla LF stup
aggravata, siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo
una grossa cifra d'affari e un guadagno considerevole,
per avere,
a Locarno, Pregassona e Sciaffusa,
fra il 1997 e il mese di maggio 2000,
senza essere autorizzato,
1.1.1. in correità con AC 2
ripetutamente acquistato, trasportato, detenuto, coltivato e
confezionato in proprio, a fini di vendita al dettaglio e all’ingrosso,
sostanze stupefacenti, in particolare derivati della canapa (marijuana),
vendendo poi al dettaglio, rispettivamente all’ingrosso ad altri
negozi dello stesso genere, una ingente quantità di marijuana, sostanza di cui:
1.1.1.1. ca Kg. 300 confezionata in
"sacchetti odorosi" venduti al prezzo di fr. 5.- al grammo per
complessivi fr. 1'506'948.-;
1.1.1.2. una quantità imprecisata in
sacchetti di “tisane” da 50 gr. venduti al prezzo di fr. 80.- cadauno;
1.1.1.3. ca. Kg. 27 venduta all’ingrosso
al canapaio “__________” di __________ al prezzo di fr. 4.- al grammo, per
complessivi fr. 109'030.-;
realizzando in tal modo, dal 1997 al mese di maggio 2000,
una cifra d'affari complessiva di ca. fr. 1'819'590.-;
1.1.2. per avere, senza essere
autorizzato,
acquistato dall’autunno 1998 fino al 5.07.1999,
un quantitativo di marijuana pari a ca. 64,5 Kg a fr. 5'800.- al Kg., per una spesa complessiva di ca. fr. 374'100.-,
di cui ca. 34 Kg. rivenduta ad altri canapai a fr. 6'800/7’000.- al Kg, con un guadagno netto di almeno Fr.
1'000.- al Kg;
1.1.3. trattasi di infrazione
aggravata siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa
cifra d’affari e un guadagno considerevole?
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
2. Può beneficiare
dell’attenuante specifica per il lungo tempo trascorso?
3. Può beneficiare della
sospensione condizionale?
4. Deve essere confiscato
quanto in sequestro?
5. Deve essere condannato a
pagare un risarcimento compensatorio allo Stato?
Fatti
B. AC 2
1. E’ autrice
colpevole di:
1.1. infrazione alla LF stup
aggravata, siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo
una grossa cifra d'affari e un guadagno considerevole,
per avere,
a Locarno, Pregassona e Sciaffusa,
fra il 1997 e il mese di maggio 2000,
senza essere autorizzata,
1.1.1. in correità con AC 1
ripetutamente acquistato, trasportato, detenuto, coltivato e
confezionato in proprio, a fini di vendita al dettaglio e all’ingrosso,
sostanze stupefacenti, in particolare derivati della canapa (marijuana),
vendendo al dettaglio,
rispettivamente all’ingrosso ad altri negozi dello stesso genere, una ingente
quantità di marijuana, sostanza di cui:
1.1.1.1. ca Kg. 300 confezionata in
"sacchetti odorosi" venduti al prezzo di fr. 5.- al grammo per
complessivi fr. 1'506'948.-;
1.1.1.2. una quantità imprecisata in
sacchetti di “tisane” da 50 gr. venduti al prezzo di fr. 80.- cadauno;
1.1.1.3. ca. Kg. 27 venduta all’ingrosso
al canapaio “__________” di __________ al prezzo di fr. 4.- al grammo, per
complessivi fr. 109'030.-;
realizzando in tal modo, dal 1997 al mese di maggio 2000,
una cifra d'affari complessiva di ca. fr. 1'819'590.-;
1.1.2. trattasi di infrazione
aggravata siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa
cifra d’affari e un guadagno considerevole?
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
Considerandi
2.
Può beneficiare della sospensione
condizionale?
3.
Deve essere condannato a
pagare un risarcimento compensatorio allo Stato?
Preso atto che,
avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato
alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, negativamente
ai quesiti A.2.; A.4.; B.1.1.2.; B.3 e parzialmente affermativamente al quesito
A.1.1. e B.1.1.
visti gli art. 12, 34, 37, 40,
42, 43, 44, 47, 49, 51 CP;
19.
cfr. 1 e 2 lett. C LF
Stup;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla
LF Stup
per avere,
a Locarno, Pregassona e Sciaffusa,
fra il 1997 e il mese di ottobre 1999,
senza essere autorizzato, facendo mestiere di tale attività,
1.1.1
messo sul mercato attraverso
la vendita al dettaglio e all'ingrosso un’ingente quantità di marijuana,
realizzando in tal modo, nel periodo indicato,
una cifra d'affari complessiva di ca. fr. 1'819'590.-;
1.1.2
acquistato dall’autunno 1998
fino al 5.07.1999,
ca. 64,5 kg di marijuana in parte poi rivenduta ad altri canapai
con un guadagno netto di almeno Fr. 1'000.- al kg;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2.
AC 2 è autrice colpevole
di:
2.1
infrazione alla LF stup
per avere,
a Locarno, Pregassona e Sciaffusa,
fra il 1998 e il mese di ottobre 1999,
senza essere autorizzata, messo sul mercato attraverso la vendita
al dettaglio, rispettivamente all’ingrosso, una quantità considerevole di
marijuana.
3.
Di conseguenza,
3.1
AC
1.
è condannato:
3.1.1
alla pena pecuniaria di 360
aliquote giornaliere di fr. 7.-- cadauna, per un totale di fr. 2'520.--;
3.2
AC 2 è condannata:
3.2.1
alla pena pecuniaria di 180
aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, per un totale fr. 5'400.--.
4.
L’esecuzione della pena
pecuniaria inflitta a AC 1
è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di
2.
anni.
5.
L’esecuzione della pena
pecuniaria inflitta a AC 2
è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di
2.
anni.
6.
La tassa di giustizia di
fr. 200.-- e le spese processuali sono a carico di entrambi in ragione di un
mezzo ciascuno.
7.
E’ ordinata la confisca di
quanto in sequestro.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta
preliminare fr. 1'625.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 1'875.--
============
Distinta spese a
carico di AC 1
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 812.50
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 25.--
fr. 937.50
============
Distinta spese a carico di AC
2.
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 812.50
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 25.--
fr. 937.50
============
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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