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Decisione

72.2003.102

Coltivazione e commercio di canapa. Ammessa l'aggravante del mestiere.

6 luglio 2006Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall’art. 19 cifra 1 e 2 lett. c LStup.;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 110/2003 del 6 ottobre 2003, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1

§ L'accusato AC 2

assistito dal difensore di fiducia DF 2.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 13.05.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

richiamata la recentissima sentenza del TF in re __________

rileva che il contesto generale dell'epoca non intacca minimamente la coscienza

dell'illecito ma è da considerare nell'ambito dell'art. 63 CP. Posto altresì in

evidenza che gli accusati hanno agito unicamente a scopo di lucro, conclude

chiedendo la conferma integrale dell'atto di accusa e, per ciascun accusato, la

condanna a 14 mesi di detenzione per la cui sospensione condizionale si rimette

al giudizio della corte. Chiede inoltre che gli accusati siano condannati al

pagamento di una multa di fr. 3'000.- ciascuno e ad un risarcimento compensatorio

allo Stato di fr. 5'000.- ciascuno.

Infine,

chiede la confisca di quanto in sequestro ed indicato nell'atto di accusa;

§ Il Difensore di AC 2, avv. DF 2, il quale, posti in

evidenza il clima di confusione generale che vigeva all'epoca, le assicurazioni

ricevute dalle autorità e, in particolare, l'esistenza del Rapporto della

polizia di ______ 3.4.2003 agli atti, ritenuto inoltre scontato e irrilevante

ai fini penali l'obiettivo del lucro (vista la costituzione di una società

commerciale) che, comunque, non costituisce indizio di malafede, sostiene che

il suo assistito non ha avuto coscienza dell'illecito, neppure sottoforma di

dolo eventuale. Esclusa pure la commissione del reato per negligenza e, in ogni

caso, dovendosi applicare alla fattispecie l'errore di diritto, conclude

chiedendo il proscioglimento del suo difeso da ogni addebito. In subordine,

chiede una drastica riduzione della pena, che non dovrà essere superiore ai 3

mesi di detenzione. Chiede, inoltre, di prescindere dalla condanna alla multa

ed al risarcimento compensatorio allo Stato. Per quanto attiene ai costi

procedurali, fa presente l'impertinenza delle spese relative a __________

§ Il Difensore di AC 1, avv. DF 1 il quale ritenuto come la

SA costituita (per scopo di lucro) dagli accusati appariva legale già alla

nascita, poiché creata alla luce del sole seguendo tutte le formalità

necessarie e il cui scopo - registrato a RC - menzionava anche il commercio di

canapa non industriale, e ritenuto come gli accusati abbiamo preso informazioni

presso le autorità in merito all'attività intrapresa con la canapa (cfr. in

particolare il Rapporto della polizia di ______ 3.4.2003 agli atti), pure

notificata al controllo abitanti e spontaneamente cessata prima dell'intervento

della magistratura, sostiene che in casu vi sia un crasso e palese errore di

diritto. Rileva, infine, che l'attività con la canapa ha reso poco, e meglio

che il solo guadagno é costituito da quanto depositato sul CCP. Chiede pertanto

l'assoluzione del suo assistito. In subordine chiede una massiccia riduzione

della pena e che si prescinda dalla multa e dal risarcimento compensatorio allo

Stato.

Chiede

infine il dissequestro di quanto in sequestro.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: A. AC

1

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. infrazione

alla LStup

per

avere, senza essere autorizzato, in correità con AC 2

1.1.1. a __________

fra l'ottobre 2001 e il febbraio 2003 effettuato una coltivazione

"indoor" di almeno 13'300/14'500 piante di canapa per una resa di ca.

120-130 kg di marijuana;

1.1.2. a __________,

__________, __________ e altre imprecisate località, nel medesimo periodo,

venduto il summenzionato raccolto a terzi realizzando in tal modo una cifra

d'affari di almeno

fr.

480'000.-/520'000.-;

1.1.1.1. trattasi di

infrazione aggravata siccome commessa per mestiere, realizzando in tal modo una

grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole;

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

Considerandi

2.

Ha egli

agito in base ad un errore di diritto?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4.

Deve

essere condannato ad un risarcimento compensatorio allo Stato?

B. AC 2

1.

E’ autore

colpevole di:

1.1

infrazione

alla LStup

per

avere, senza essere autorizzato, in correità con AC 1

1.1.1

a __________

fra l'ottobre 2001 e il febbraio 2003 effettuato una coltivazione

"indoor" di almeno 13'300/14'500 piante di canapa per una resa di ca.

120-130 kg di marijuana;

1.1.2

a __________,

__________, __________ e altre imprecisate località, nel medesimo periodo,

venduto il summenzionato raccolto a terzi realizzando in tal modo una cifra

d'affari di almeno fr. 480'000.-/520'000.-;

1.1.1.1

trattasi di

infrazione aggravata siccome commessa per mestiere, realizzando in tal modo una

grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole;

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

2.

Ha egli

agito in base ad un errore di diritto?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4.

Deve essere

condannato ad un risarcimento compensatorio allo Stato?

C. Confische

1.

Deve essere

ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Considerato, in fatto ed in

diritto:

1.

vita

AC 1,

cittadino svizzero, nato il __________, dopo le scuole dell’obbligo, ha seguito

un apprendistato quale disegnatore senza tuttavia conseguire il relativo

diploma. Egli ha, poi, svolto diversi lavori: nella stamperia di proprietà del

padre, per alcune stagioni invernali sulle piste di sci di __________ come

soccorritore, poi a __________ ancora in una stamperia. Infine, una volta che

il padre smise la sua attività, riprese la succursale di __________ della ditta

paterna. La cosa non funzionò e l’imputato, dopo circa due anni, dovette

chiudere.

A questa

chiusura forzata seguirono una decina di mesi di disoccupazione e, poi,

l’inizio di un’attività di compravendita di macchine usate a __________.

Quest’attività

continua tuttora e, a dire dell’imputato, da essa egli ricava circa 3.000.- fr.

al mese.

AC 1 non

è sposato.

L’imputato

è stato condannato il 25 aprile 2000 ad una multa di 1.000.- fr. per

circolazione in stato d’ebrietà e il 9 maggio 2001 ad una multa di fr. 800.-

per eccesso di velocità.

AC 2,

cittadino svizzero, nato il __________, dopo le scuole dell’obbligo, ha

iniziato a lavorare presso __________ dove ha svolto l’apprendistato. In tale

banca ha, poi, seguito la scuola interna di specializzazione.

Dopo 10

anni di attività presso l’__________, l’imputato è passato alle dipendenze

della __________ di ______ e, poi, nel 1998, della __________

Nel

maggio 2002 l’imputato ha dimissionato – non se ne conoscono i motivi – da quest’attività.

In

seguito, egli è rimasto disoccupato.

Al

momento del suo arresto – cioè il 4 giugno 2003 – egli era sempre disoccupato.

Poi, ha

svolto diverse attività (cfr. doc. dib 1). Dall’ottobre 2005 lavora alle

dipendenze del comune di __________ quale responsabile del centro esposizioni.

AC 2

sposato dal 1999, ha due figli. Un terzo è in arrivo.

Egli è

incensurato.

2.

Nel 2001, durante un seminario organizzato da una società attiva

nella vendita di orologi, i due imputati – amici di lunga data - conobbero __________

con cui entrarono presto in confidenza e che raccontò loro di commerciare in

canapa e di essere titolare, oltre che di un’azienda che vendeva prodotti di

giardinaggio, anche di negozi di canapaio (cfr. AC 2 PP 11.6.2003 pag. 1).

I due –

evidentemente allettati dai racconti del __________ – decisero di lanciarsi

nella produzione di canapa (cfrAC 1 PP 11.6.2003 pag. 1)

Il motore

che spinse i due a gettarsi in tale attività fu la prospettiva di buoni

guadagni. Va detto che i due non vivevano in particolari ristrettezze

finanziarie. Tuttavia, da un lato, l’attività di compravendita di macchine non

fruttava a AC 1 grossi redditi e, d’altro lato, AC 2 era alla ricerca di

attività indipendenti che gli dessero quelle soddisfazioni finanziarie che

l’attività dipendente in banca non gli dava (cfr, in particolare, M. AC 2 PP 11.6.2003

pag 1 e 2 e sue dichiarazioni al dibattimento).

Così, i

due costituirono una SA – la __________ – cui apportarono ciascuno 50.000.-.

Tutto il

necessario per la coltivazione lo acquistarono dal __________:

" con

il __________ abbiamo sottoscritto un accordo che prevedeva la fornitura da

parte sua del know-how in materia di coltivazioni indoor e anche le talee. Pure

l’attrezzatura l’abbiamo comperata da lui per il tramite della sua società __________.”

(AC 1 PP 11.6.2003

pag 1)

Secondo

gli accordi, il __________ avrebbe, poi, anche acquistato la canapa prodotta

dai due. O meglio, avrebbe acquistato tutta la loro produzione di fiori di

canapa, cioè quella parte della canapa che contiene il più alto tasso di THC:

" Noi

avremmo poi venduto a lui i fiori di canapa, cioè il raccolto” (AC 1, PP 11.6.2003 pag

1)

Così,

l’attività della __________ SA decollò.

Venne

assunto un operaio, __________ cui venne assicurato (e sempre versato) uno

stipendio che variò dai 3500 ai 4000 fr. lordi mensili (cfr __________ PS

5.6

).

Venne

affittato a __________ un capannone (o meglio, una parte di un capannone) che

fu attrezzato per le necessità della coltivazione secondo il metodo indoor (cfr

documentazione fotografica in atti).

Dell’istallazione

dell’attrezzatura si occuparono, in particolare, l’operaio e AC 2:

" Inizialmente

abbiamo preparato e allestito l’impiantistica su metà capannone, per la

precisione nel locale posto sul lato opposto da dove si accede alla

coltivazione. In questo locale abbiamo posato 4 piste di tavoli …omissis…

ricordo inoltre che dovevano esserci circa 80 lampade , la situazione in

questione si è verificata nel corso del mese di ottobre 2001.

L’allestimento è stato curato soprattutto da me e

dal AC 2.

Al lavoro evidentemente si sono succeduti anche

alcuni artigiani.

Alcuni mesi dopo avere iniziato le operazioni

nella sala A, quella di cui ho parlato prima, abbiamo allargato la produzione

di canapa anche nella sala B, e anche in questo locale sono iniziate le

coltivazioni” (__________PS

5.6.2003

pag 1)

Il capitale

apportato dai due venne quasi interamente utilizzato per l’acquisto

dell’impiantistica e delle talee:

" Io

ho messo a disposizione fr. 50.000.- per costituire la SA così come AC 1 Poi i fr.

100.000

- sono stati usati per l’acquisto dell’impiantistica e delle piante.

…omissis…

D: quanto è costata la messa in esercizio della

piantagione (Vedi: vasche, sistema elettrico, d’irrigazione, ecc…)?

R: Tra i fr. 50.000.- e i fr. 100.000.-“ (AC 2 PS 4.6.2003 pag 7)

Della

coltivazione vera e propria si occupò l’operaio assunto dalla ditta (cfr suo

verbale 22.6.2003), coadiuvato dai due soci, in particolare da AC 2:

" Tengo

a precisare che le nostre coltivazioni sono sempre state accudite da me e dal AC2,

in certi momenti anche AC 1 ci dava una mano.” (__________PS 5.6.2003 pag 2)

" AC 2

è sicuramente in grado di essere più preciso di me nello stabilire quanto

abbiamo effettivamente coltivato anche perché lui si occupava abbastanza

regolarmente della produzione in corso presso la coltivazione di __________” (AC 1 PS 4.6.2003 pag 3)

" D:

chi si occupava di pulire le piante di canapa?

R: Io, il mio socio AC 2 e l’operaio __________” (AC 1 PS 4.6.2003 pag 3)

Effettivamente,

per tutta la durata della sua attività, la __________ SA si rifornì di talee

quasi sempre dal __________. Quando ciò non era possibile, la società si

rifornì dalla __________ SA dei fratelli __________ e dalla __________ di __________

e __________:

" Confermo

che quasi tutte le talee le abbiamo comperate da __________ (attraverso la sua

società __________ SA) ma ne abbiamo comperate anche dai __________ di __________

e da __________ (da lui però solo nel corso del 2003) e le pagavamo in media fr.

4/5.- l’una. Dai __________ non mi sembra che ne abbiamo comperate molte e

dallo __________ forse un migliaio” (AC 2 PP 11.6.2003 pag 2; cfr anche AC 1 PP 11.6.2003

pag 2)

Tutta la produzione

della __________ è stata venduta a canapai.

Per la

stragrande maggioranza al __________ e, poi, in minima quantità, negli ultimi

tempi di attività, allo __________:

" praticamente

tutta la nostra produzione andava a finire al ______ e l’ultimo raccolto a __________

che sono due noti gestori di negozi di canapaio e anche coltivatori in proprio”

(AC 1 PP 11.6.2003

pag 2)

" confermo

che praticamente quasi tutti i raccolti sono stati venduti al __________, salvo

l’ultimo che è stato venduto a __________” (AC 2 PP 11.6.2003 pag 3)

Sui

quantitativi prodotti – e, di conseguenza, sulla cifra d’affari – gli imputati

avevano, davanti al PP, sostanzialmente confermato le cifre indicate nel

dettaglio dall’operaio __________:

" Il

PP mi fa notare che __________, operaio presso la nostra società addetto alle

coltivazioni, nel suo verbale …omissis.. ha dichiarato che fra ottobre 2001 e

marzo 2003 sono state coltivate a __________ fra le 13.300 e le 14.500 piante

di canapa per complessivi 6 raccolti che hanno fruttato una quantità globale di

ca 120-130 kg di fiori di canapa. Queste quantità sono dichiarate plausibili e

verosimili dal __________. Io ne prendo atto e non penso che si siano inventati

queste cifre” (AC

2.

PP 11.6.2003 pag 3)

" Credo

che le cifre indicate dal Rusconi siano quelle corrispondenti alla realtà” (AC 1 PP 11.6.2003 pag 2)

Ritenuto

un prezzo medio di vendita di fr. 4.000.- al kilogrammo, gli inquirenti erano,

così, giunti a calcolare che la __________ SA aveva avuto, in quegli anni, una

cifra d’affari aggirantesi fra i 480.000.- e i 520.000.- fr.

I due

imputati - in particolare, il AC 1 - avevano ritenuto tali cifre plausibili

anche se un po’ elevate:

" Prendo

atto dal PP che sulla base della produzione di ca 120-130 kg di fiori di canapa

venduti a una media di fr. 4.000.- (media fra i prezzi di vendita dichiarati da

fr. 3500.- a 4.500.-) la cifra d’affari complessiva si situa fra 480.00.- e fr.

520.000

-.

Sono delle cifre che potrebbero anche stare ma mi

sembrano un po’ elevate..” (AC1, PP 11.6.2003 pag 3)

" …ne

prendo atto ma a me non risultano introiti così alti” (AC2 PP 11.6.2003 pag 3)

Al

dibattimento, i due sono tornati a sostenere con decisione i quantitativi e le

cifre da loro indicate nei verbali di polizia.

Anche se

le dichiarazioni dell’operaio costituiscono un forte indizio a sostegno della

tesi accusatoria (l’AA ha recepito le cifra surriportate), questa Presidente

ha voluto, in una generosa applicazione del principio in dubio pro reo, tenuto

conto in particolare delle pretese difficoltà incontrate nella coltivazione

(cfr verbali PS), ritenere accertati i quantitativi e le cifre indicate dai due

imputati.

E’ così

risultato accertato che la __________ SA , nel periodo indicato dall’atto

d’accusa, ha effettuato la coltivazione di almeno 5.500/6000 piantine di

canapa ottenendo almeno 44/52 kg di fiori di canapa ed ha realizzato con la

loro vendita ai canapai una cifra d’affari di almeno 190.000.- /210.000 fr.

3.

AC 1

ha ammesso con franchezza di essere sempre stato perfettamente cosciente del

fatto che la canapa che veniva coltivata nello stabilimento di __________ era

canapa stupefacente.

AC 2,

invece, ha, con ostinazione, sempre negato di essere a conoscenza del carattere

stupefacente della canapa.

Secondo questa

presidente, AC 2 ha mentito.

AC 2 era

perfettamente cosciente sia dei metodi di coltivazione della canapa - dei due

soci é stato proprio lui ad occuparsi dell'installazione delle lampade e delle

"piste" di tavoli - che dei relativi costi.

Ora,

nessuno – nemmeno una persona poco cognita di agricoltura – affronta le spese

di cui s’è detto sopra per coltivare canapa industriale (che cresce

tranquillamente e senza bisogno di procedimenti particolari in qualsiasi campo

all’aperto) ritenuto che tale pianta può essere venduta soltanto ad un prezzo

irrisorio ciò che renderebbe fallimentare qualsiasi attività commerciale

centrata su una sua coltivazione indoor.

AC 2,

inoltre, sapeva che la canapa che loro coltivavano veniva venduta ad un prezzo

variante fra i 3.500.- e i fa 4.000.- al kg.

Nessuno

può ragionevolmente – e, soprattutto, con qualche speranza di essere creduto –

sostenere che sia possibile ottenere un tale prezzo dalla vendita (per giunta,

all’ingrosso) non soltanto di canapa industriale ma di un qualsiasi altro

prodotto agricolo coltivato nel nostro paese.

In più, AC

2.

sapeva che tutta la canapa da loro prodotta veniva venduta a dei canapai.

Questa

consapevolezza – aggiunta a quella del prezzo di vendita – non può che avere

quale corollario la consapevolezza che la canapa era stupefacente.

E a

favore della consapevolezza va anche il fatto che AC 2, come testè riferito,

non solo ha curato l'installazione dell'impiantistica, ma si é pure preoccupato

- regolarmente - di accudire la coltivazione e, poi, di pulire le piante in

vista della vendita.

Va, poi,

aggiunto – a titolo abbondanziale – che è difficile credere che AC 2 nulla

sapesse del carattere stupefacente della canapa coltivata anche soltanto

ponendo mente al fatto che sia il suo socio che l’operaio alle loro dipendenze

erano ben coscienti delle caratteristiche di quanto andavano coltivando.

In aula,

rispondendo alla domanda della presidente, AC 1 ha detto di non ricordare se

avesse parlato o meno del carattere stupefacente della canapa con il socio.

Secondo

questa presidente, semplicemente AC 1 non ha voluto “tradire” l’amico.

Non è,

infatti, concepibile che due amici – quali i due sono (AC 2 ha, peraltro, anche

investito dei soldi nell’attività di compravendita di autovetture del AC 1) –

avviino un’attività che comporta un investimento relativamente considerevole

senza parlare apertamente di tutti gli aspetti della questione. Aspetti in cui

rientrano – evidentemente – le caratteristiche del prodotto su cui si vuole

puntare poiché sono queste che ne determinano la domanda e da queste, quindi, deriva

la redditività o meno dell’impresa. E la redditività della canapa stupefacente

è ben diversa da quella della canapa industriale: soltanto la prima rende al

punto da giustificare un investimento quale quello fatto dai due imputati. E va

sottolineato che AC 2, al dibattimento, ha detto di avere effettuato, prima di

iniziare l’attività, tutte le verifiche economiche preventive necessarie poiché

da quell’attività lui sperava di ricavare le soddisfazioni finanziarie che non

aveva dall’attività dipendente in banca.

Pertanto,

è stato ritenuto accertato che anche AC 2 era ben cosciente del carattere

stupefacente della canapa che coltivava.

4.

Anche

se solo di transenna, al dibattimento il patrocinatore di AC 1 ha rilevato che

non è mai stato effettuato un’analisi del THC contenuto nella canapa coltivata

dai due imputati.

La cosa è

irrilevante.

Da un

lato, è ormai cosa notoria che la coltivazione di talee con il metodo indoor è

pensata ed effettuata soltanto allo scopo di ottenere un tasso di THC

particolarmente elevato.

E’ fatto

ormai notorio – poiché risulta da una serie di studi pubblicati in diversi ambiti

e che è stato accertato dal TPC in numerose sentenze – che nella canapa

sequestrata nell’ambito delle operazioni indoor sono stati rilevati tassi di

THC varianti da un minimo di 2,8% ad un massimo di 19,7% (cfr., ad esempio, i

dati presentati nel corso della giornata di studio sulla canapa del 12.5.03 e pubblicati anche in www.ti/dss/dsP/UffFC/temi/documentazione/PDF/presentazioni_z/indoor%20procuratori.pdf e i dati

rilevati dal farmacista cantonale __________ e presentati nella conferenza

stampa “la marijuana indoor ticinese” del 10.4.2003, pubblicati anche in

www.ti.ch/DI/POL/comunicati/operazionispeciali/indoor/pdf/dossierstampa.pdf)

così come ormai di conoscenza comune è la circostanza secondo cui i fiori sono

la parte della pianta che contiene il più alto tenore di THC (parte della

pianta venduta dai due imputati ciò che presuppone la ricerca unicamente della

vendita della parte con il maggior tasso di THC possibile).

Quindi,

su questa base, ben si può ritenere accertato che il tasso di THC contenuto

nella canapa coltivata dai due imputati fosse in ogni caso superiore allo 0,3%.

A questo

proposito va ricordato che il TF ha già avuto modo di stabilire che la canapa è

uno stupefacente quando contiene un tasso di THC dello 0,3% (DTF 124 IV 44, 126

IV 198) e che ha avuto modo di precisare che l’analisi che permette di

determinare il tenore di THC non è il solo mezzo atto a provare il carattere stupefacente

della canapa: questo può essere accertato anche tramite indizi convergenti atti

a stabilirlo in modo sufficiente (STF 27.6.2001 in re X.6S.363/2001/ROD).

I due

imputati hanno venduto praticamente lungo tutta la loro attività tutti i fiori

di canapa a __________ e, poi (ma solo per l’ultimo raccolto) a __________.

Entrambi

(sia __________ che __________) hanno, a loro volta, venduto i fiori di canapa

nei loro canapai.

Non vi è

traccia di reclami sulla canapa fornita dalla __________ SA.

Non fosse

stata stupefacente – ritenuto che è notorio che la canapa acquistata nei canapai

era destinata a scopo stupefacente – ve ne sarebbero state.

La

continuità nel tempo della relazione d’affari con i canapai è ulteriore - e sufficiente

se letto con gli altri - indizio di buona qualità stupefacente della canapa

coltivata dai due imputati.

5.

Ritenuta

la cifra d’affari realizzata con la vendita della canapa stupefacente (DTF 129

IV 188) e avendo i due agito per mestiere ai sensi della giurisprudenza , gli imputati

sono stati dichiarati autori colpevoli di infrazione aggravata alla LFStup.

6.

Giusta

l’art. 19 LFStup, chiunque, senza essere autorizzato, coltiva piante da

alcaloidi o canapa per produrre stupefacenti, è punito, se ha agito intenzionalmente,

con la detenzione o la multa.

Nei casi

gravi, la pena è della reclusione o della detenzione non inferiore ad un anno,

cui può essere cumulata la multa fino a 1 milione di franchi.

Per

l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale,

alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita

anteriore e delle sue condizioni personali.

A

tale riguardo, entrano in considerazione numerosi fattori quali il movente e le

circostanze esterne, l’intensità del proposito, l’eventuale assenza di

scrupoli, i modi d’esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato

volontariamente, la durata o reiterazione dell’illecito, il ruolo in seno ad

una banda, la recidiva, le difficoltà personali e psicologiche, il pentimento,

la volontà di emendamento, la collaborazione con gli organi inquirenti, gli

imperativi di prevenzione generale, ecc..

La

colpa dell’accusato va innanzitutto valutata considerando la portata oggettiva

dei reati intenzionalmente commessi: considerando cioè quel che egli ha fatto

volendolo fare, le sue motivazioni, il modo di esecuzione, le circostanze in

cui ha agito e il risultato ottenuto (Corboz, La motivation de la peine, in ZbJV

1995.

24).

Il

criterio essenziale è, dunque, quello della gravità della colpa e, pertanto,

il giudice deve prendere in considerazione, in

primo luogo, gli elementi che portano sull'atto in quanto tale, in particolare

sul risultato dell'attività illecita, sui modi di esecuzione e, dal punto di

vista soggettivo, sull'intensità del dolo così come dei motivi del delinquere.

L'importanza della colpa dipende altresì dalla libertà di decisione di cui ha

disposto l'autore: più gli sarebbe stato facile rispettare la norma violata,

più fortemente pesa la sua decisione di trasgredirla e quindi più è grave la

sua colpa (DTF 127 IV 101; 122

IV 241 consid 1 p. 243 e sentenze citate)

Anche

il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto,

compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF

124.

IV 47 consid 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid 1 e 116 IV 289 consid

2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno,

invece, portata relativa (DTF 124 IV 47 consid 2c), mentre esigenze di

prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second’ordine (DTF 118 IV 350 consid

2g).

6.1

Gli

imputati hanno sostenuto – __________ in via principale, AC 2 in via

subordinata - di avere agito in preda ad un errore di diritto in cui sarebbero

caduti, da un lato, a causa della tolleranza dimostrata dalle autorità nei

confronti della canapa e, d’altro lato, a causa di alcune informazioni ricevute

dalle stesse autorità.

In virtù

dell'art. 20 CP, se l'agente ha avuto ragioni sufficienti per credere che

l'atto fosse lecito, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero

apprezzamento o prescindere dalla stessa.

In

concreto, per le ragioni già evidenziate dal TF nella sentenza in re C. F.,

tale errore di diritto non è stato riconosciuto.

In

particolare, per quanto riguarda la pretesa tolleranza o passività delle

autorità, valgono anche in concreto le seguenti considerazioni:

" conviene

comunque rilevare che la passività dimostrata dalle autorità inquirenti era ed

è verosimilmente giustificata dal fatto che di per sé la vendita di canapa

indiana e di prodotti derivati è lecita se lo scopo è puramente ornamentale e

industriale (art 8 cpv 1 lett d LSTup; Corti, op cit pag 380-382 e i pareri

citati). Ne va altrimenti nel caso di chi, come nella fattispecie, fa commercio

di simili prodotti sapendo che saranno utilizzati come stupefacenti. La

distinzione fra le due attività – la prima lecita ma non la seconda – appare

delicata in concreto. La prova che i prodotti derivati dalla canapa sono

utilizzati a fini illegali incombe alle autorità (sent 6S.15/2001 del 14 giugno

2001.

consid 2); apportare una simile prova è difficile e comporta procedimenti

laboriosi nonché costosi (Corti, op cit pag 383 e 388-389; nonché più in

generale Peter Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, SB (art

19-28 BetmG), Martin Schubarth ed, Berna 1995, ad art 19, § 8-9 pag 41-42). In

quanto precede risiedono verosimilmente le ragioni della pretesa tolleranza la

quale non può quindi essere considerata determinante” (STF 24.6.2002 in re C.F. consid

3c).

Nemmeno

può essere seriamente considerato che i due imputati abbiano in altro modo

avuto assicurazioni da parte di persone o autorità competenti sulla legalità o

sull’ammissibilità della coltivazione di canapa a scopo stupefacente.

Infatti,

da un lato essi - o, meglio, il AC 2 – ha chiesto ed ottenuto lumi soltanto

sulla coltivazione di canapa industriale e non stupefacente:

" Tengo

a precisare che prima di investire i miei risparmi nella società __________ mi

sono informato presso la polizia cantonale, il dipartimento dell’agricoltura di

Bellinzona e l’avvocato. Nessuno mi ha detto che coltivare canapa a scopo

non stupefacente, quindi industriale (sott. del red), era illegale.

Nessuno si è opposto o ci ha impedito di lavorare” (AC 2 ,PS 4.6.2003 pag 9)

Nemmeno è

possibile ritenere – come è stato sostenuto al dibattimento – che la

comunicazione 8.11.2002 inviata dalla Polizia cantonale al Municipio di __________

possa fondare il preteso ed invocato errore di diritto in base al quale i due

imputati avrebbero agito.

Questo

perché, da un lato, in tale comunicazione si afferma con chiarezza che la

polizia ha deciso di non intervenire poiché la __________ SA tratta “canapa

industriale”:

" visto

che non c’è nulla di penale nella faccenda e la ditta in questione è

regolarmente iscritta a RC di Lugano con lo scopo di produrre canapa industriale con relativo

commercio, compera e vendita della sostanza, si è concordato che da parte

nostra non si interviene” (allegato ad AI1)

E’

evidente che le autorità inquirenti sono cadute in errore affermando che la __________

trattava “canapa industriale”. Ma è perfettamente chiaro anche per il lettore

più sprovveduto della comunicazione di cui sopra che la conclusione della

polizia cantonale – in sostanza: non si interviene perché non c’è nulla di

penale – poggiava sulla considerazione errata secondo cui la canapa prodotta

era “industriale” e a questa canapa si riferiva.

Va, qui,

rilevato che anche il contratto d’affitto dei locali in cui la __________ ha

impiantato la coltivazione indica la produzione, non di canapa stupefacente,

ma di canapa industriale (cfr anche rapporto di segnalazione 3.4.2003 in cui

si afferma che “al 3. piano vi era installata una ditta che come scopo ha

quello della coltivazione biologica, commercio e compera di prodotti di canapa

industriale”).

Significativo

è, poi, ancora quanto segue:

" gli

stessi (ndr: i responsabili della __________ SA) portavano seco una lettera,

datata 14.9.2001, dove annunciavano la loro attività economica e, più

precisamene, la “produzione high tech di piante di canapa biologica

industriale (sott. del red), con il relativo commercio all’ingrosso” (vedi

lettera allegata)” (rapporto 18.2.2003 del Municipio di __________ al PP pag 2)

E’

evidente che i due imputati – come molti altri che si sono lanciati nel

redditizio affare della canapa – hanno giocato sul doppio utilizzo della canapa

di cui ha parlato il TF nella sentenza in re F. ed hanno sviato tutte le

autorità con cui dovevano trattare con il riferimento alla canapa industriale.

D’altra

parte – e lo si rivela a titolo abbondanziale - la citata comunicazione della

polizia cantonale in cui si afferma che “non c’è nulla di penale” non

può sostenere il preteso errore di diritto in base al quale i due avrebbero

agito anche poiché essa data del novembre 2002, cioè è posteriore di almeno un

anno l’inizio dell’attività della __________ SA (attività cessata pochi mesi

dopo, cioè a fine febbraio 2003).

Né si può

dire che il fatto che l’iscrizione a RC dello scopo della __________ SA con la

dicitura “coltivazione ….canapa industriale e non “ basti a

fondare l’errore di diritto. Se quest’iscrizione fosse bastata a far nascere

nei due imputati la certezza che la coltivazione di canapa stupefacente fosse

stata lecita, non avrebbero, poi, in tutti i successivi rapporti con le

autorità limitato la descrizione della loro attività alla produzione della sola

canapa industriale.

Pertanto,

in concreto non può trovare applicazione l’art 20 CP.

6.2

Per

la commisurazione della pena , nell’ambito dell’art 63 CP, la presidente della

Corte ha considerato, a favore degli imputati, da un lato, il fatto che essi,

non appena avuto notizia dell’inizio delle “operazioni indoor”, hanno smesso la

loro attività senza attendere che la polizia intervenisse in forza.

D’altro

lato, sempre a favore degli imputati, ha considerato quanto recentemente

stabilito dal TF e meglio:

" L’atteggiamento

delle autorità cantonali non era del resto caratterizzato da totale passività

visto che dal 1999 in poi almeno una quindicina di canapai sono stati comunque

chiusi , non senza eco nell’opinione pubblica (v. sentenza impugnata pag 15).

Ciò non toglie però che nella maggior parte dei casi si è dovuto attendere il

marzo 2003 perché la magistratura intervenisse in maniera sistematica ed

efficace. Questo atteggiamento dello Stato non ha certo contribuito a fare

chiarezza, per cui si può effettivamente parlare di una parziale inazione

statale con tratti disorientanti e contradditori che in determinati soggetti

può avere contribuito ad agevolare il passo verso la delinquenza e di

conseguenza abbassare l’energia criminale effettivamente investita nel proprio

agire” (STF

15.6.2006

in re Z. consid 3.6.)

Inoltre,

sempre a loro, è stato considerato che AC 2 è incensurato e che i precedenti

di AC 1 non sono specifici.

Queste

circostanze hanno permesso di mantenere la pena da infliggere ai due condannati

nel minimo edittale, nonostante il lungo tempo in cui i due hanno agito, la

professionalità e la spregiudicatezza di cui hanno dato prova nonchè il puro

spirito di lucro con cui hanno agito avrebbero imposto una pena ben superiore.

La pena

detentiva – visto che per i due può essere formulata una prognosi favorevole –

è stata sospesa condizionalmente per il periodo minimo di due anni.

Nonostante

la richiesta della pubblica accusa, nessuna multa è stata inflitta.

7.

Non

è stato ordinato nessun risarcimento compensatorio, in assenza di accertamenti

sulla situazione economica dei due condannati che permettano di escludere con

sufficiente tranquillità che la condanna al pagamento di un simile risarcimento

non influisca negativamente sulle loro possibilità di reinserimento sociale.

8.

E’

stato confiscato tutto quanto si è rivelato essere in rapporto con la

coltivazione e vendita della canapa stupefacente.

In

particolare, è stato confiscato il saldo attivo del conto postale n.

65-145098-5: lo stesso patrocinatore di AC 1, in arringa, ha dichiarato che i fr.

9.

,50 depositati su tale conto costituiscono quanto guadagnato dalla __________

SA con la coltivazione e vendita della canapa.

Rispondendo A. per AC 1 parzialmente

affermativamente ai quesiti 1.1.1 e 1.1.2, affermativamente al quesito 1.1.1.1

e 3; negativamente ai quesiti n. 2 e 4;

B. per AC 2

parzialmente affermativamente ai quesiti 1.1.1 e 1.1.2, affermativamente al

quesito 1.1.1.1. e 3; negativamente ai quesiti n. 2 e 4;

C. per le

confische parzialmente affermativamente al quesito,

visti gli art. 18, 36, 41,

48, 50, 58, 59, 63, e 69 CP;

19.

n. 1 e

2.

LStup

9.

segg.

CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di

1.1

infrazione

aggravata alla LStup

siccome

commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari, per

avere, senza essere autorizzato,

in

correità con AC 2

1.1.1

a __________

fra l'ottobre 2001 e il febbraio 2003 effettuato una coltivazione "indoor"

di almeno 5'500 piante di canapa con una resa di almeno 44 kg di marijuana;

1.1.2

a __________,

__________, __________ e altre imprecisate località, nel medesimo periodo,

venduto il summenzionato raccolto a terzi realizzando in tal modo una cifra

d'affari di almeno fr. 190'000.-;

e meglio

come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi

2.

AC 2 è

autore colpevole di

2.1

infrazione

aggravata alla LStup

siccome

commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari, per

avere, senza essere autorizzato,

in

correità con AC 1

2.1.1

a __________

fra l'ottobre 2001 e il febbraio 2003 effettuato una coltivazione

"indoor" di almeno 5'500 piante di canapa per una resa di 44 kg di

marijuana;

2.1.2

a __________,

__________, __________ e altre imprecisate località, nel medesimo periodo,

venduto il summenzionato raccolto a terzi realizzando in tal modo una cifra

d'affari di almeno fr. 190'000.-

e meglio

come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

3.

Di

conseguenza

3.1

AC 1 è

condannato:

3.1.1

alla pena di

12.

(dodici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

3.1.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.

3.2

AC 2 è

condannato:

3.2.1

alla pena di

12.

(dodici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

3.2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.

4.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta ai condannati è condizionalmente sospesa con un

periodo di prova di 2 (due) anni.

5.

È ordinata

la confisca di:

5.1

lampade,

ventilatori, scarti di canapa ed altro materiale di cui al verbale di sequestro

4.6

;

5.2

3

classificatori riguardanti __________ SA;

5.3

saldo di fr.

9'491.50 di cui al conto postale n. __________ intestato a AC 2 / __________

SA.

§ Il

rimanente dei valori e oggetti sequestrati è dissequestrato e restituito ai

rispettivi aventi diritto.

6.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 274.40

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 524.40

===========

Distinta spese a carico di AC 1

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 137.20

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 262.20

===========

Distinta spese a carico di AC 2

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 137.20

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 262.20

===========

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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