72.2003.102
Coltivazione e commercio di canapa. Ammessa l'aggravante del mestiere.
6 luglio 2006Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
72.2003.102
Data decisione, Autorità:
06.07.2006, PENAL
Titolo:
Coltivazione e commercio di canapa. Ammessa l'aggravante del mestiere.
COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 cpv. 1 LSTUP
art. 19 cpv. 2 LSTUP
Incarto n.
72.2003.102
Lugano,
6 luglio 2006/ep
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Giovanna Roggero-Will
Segretaria:
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 4 all'11 giugno 2003;
2. AC 2
e domiciliato a
detenuto dal 4 all'11 giugno 2003;
prevenuti colpevoli di:
1. infrazione
aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
siccome
commessa per mestiere, realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un
guadagno considerevole,
e meglio
per avere, senza essere autorizzati, ripetutamente acquistato, trasportato,
detenuto, coltivato in proprio e venduto sia al dettaglio sia all’ingrosso, sostanze
stupefacenti, in particolare derivati della canapa (marijuana),
in
particolare per avere, sia personalmente sia per il tramite della società X
& X SA appositamente costituita allo scopo:
a __________
fra l’ottobre 2001 e il febbraio 2003, previo allestimento delle necessarie
infrastrutture ed attrezzature (in particolare: vasche, lampade, ventilatori ed
altro materiale adatto allo scopo), effettuato la coltivazione “indoor” di
talee di canapa acquistate da fornitori vari (fra i quali: la __________ SA di __________,
la __________ Sagl di __________ e __________ e la __________ SA dei fratelli __________
di __________), per un complessivo di almeno 13’300/14'500 piante delle quali,
in 6 diversi raccolti, hanno ottenuto ca. 120-130 kg di fiori di canapa
(marijuana);
a __________,
__________, __________ ed in altre imprecisate località del Cantone, venduto il
summenzionato raccolto ad altri operatori del settore della canapa a scopo di
stupefacente (tutti titolari di negozi di canapaio ed in parte pure coltivatori
in proprio),
fra i
quali:
__________
(facente capo alla __________), i raccolti del 2001 e del 2002;
__________
(facente capo alla __________ Sagl) ca. 5-6 kg nel corso del mese di febbraio
del 2003;
__________
(titolare del negozio di canapaio __________ a __________) ca 1 kg in epoca
imprecisata;
al prezzo
medio di ca. fr. 3'500.-- /4'500.-- al kg a seconda della qualità e quantità;
realizzando
in tal modo, per l’intero periodo di attività, una cifra d’affari complessiva
situabile, in base al quantitativo prodotto e ai prezzi di mercato usualmente
praticati nel settore e da loro stessi indicati, in almeno fr.
480'000.--/520'000.--;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 19 cifra 1 e 2 lett. c LStup.;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 110/2003 del 6 ottobre 2003, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1
§ L'accusato AC 2
assistito dal difensore di fiducia DF 2.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 13.05.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
richiamata la recentissima sentenza del TF in re __________
rileva che il contesto generale dell'epoca non intacca minimamente la coscienza
dell'illecito ma è da considerare nell'ambito dell'art. 63 CP. Posto altresì in
evidenza che gli accusati hanno agito unicamente a scopo di lucro, conclude
chiedendo la conferma integrale dell'atto di accusa e, per ciascun accusato, la
condanna a 14 mesi di detenzione per la cui sospensione condizionale si rimette
al giudizio della corte. Chiede inoltre che gli accusati siano condannati al
pagamento di una multa di fr. 3'000.- ciascuno e ad un risarcimento compensatorio
allo Stato di fr. 5'000.- ciascuno.
Infine,
chiede la confisca di quanto in sequestro ed indicato nell'atto di accusa;
§ Il Difensore di AC 2, avv. DF 2, il quale, posti in
evidenza il clima di confusione generale che vigeva all'epoca, le assicurazioni
ricevute dalle autorità e, in particolare, l'esistenza del Rapporto della
polizia di ______ 3.4.2003 agli atti, ritenuto inoltre scontato e irrilevante
ai fini penali l'obiettivo del lucro (vista la costituzione di una società
commerciale) che, comunque, non costituisce indizio di malafede, sostiene che
il suo assistito non ha avuto coscienza dell'illecito, neppure sottoforma di
dolo eventuale. Esclusa pure la commissione del reato per negligenza e, in ogni
caso, dovendosi applicare alla fattispecie l'errore di diritto, conclude
chiedendo il proscioglimento del suo difeso da ogni addebito. In subordine,
chiede una drastica riduzione della pena, che non dovrà essere superiore ai 3
mesi di detenzione. Chiede, inoltre, di prescindere dalla condanna alla multa
ed al risarcimento compensatorio allo Stato. Per quanto attiene ai costi
procedurali, fa presente l'impertinenza delle spese relative a __________
§ Il Difensore di AC 1, avv. DF 1 il quale ritenuto come la
SA costituita (per scopo di lucro) dagli accusati appariva legale già alla
nascita, poiché creata alla luce del sole seguendo tutte le formalità
necessarie e il cui scopo - registrato a RC - menzionava anche il commercio di
canapa non industriale, e ritenuto come gli accusati abbiamo preso informazioni
presso le autorità in merito all'attività intrapresa con la canapa (cfr. in
particolare il Rapporto della polizia di ______ 3.4.2003 agli atti), pure
notificata al controllo abitanti e spontaneamente cessata prima dell'intervento
della magistratura, sostiene che in casu vi sia un crasso e palese errore di
diritto. Rileva, infine, che l'attività con la canapa ha reso poco, e meglio
che il solo guadagno é costituito da quanto depositato sul CCP. Chiede pertanto
l'assoluzione del suo assistito. In subordine chiede una massiccia riduzione
della pena e che si prescinda dalla multa e dal risarcimento compensatorio allo
Stato.
Chiede
infine il dissequestro di quanto in sequestro.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: A. AC
1
1. E’ autore
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LStup
per
avere, senza essere autorizzato, in correità con AC 2
1.1.1. a __________
fra l'ottobre 2001 e il febbraio 2003 effettuato una coltivazione
"indoor" di almeno 13'300/14'500 piante di canapa per una resa di ca.
120-130 kg di marijuana;
1.1.2. a __________,
__________, __________ e altre imprecisate località, nel medesimo periodo,
venduto il summenzionato raccolto a terzi realizzando in tal modo una cifra
d'affari di almeno
fr.
480'000.-/520'000.-;
1.1.1.1. trattasi di
infrazione aggravata siccome commessa per mestiere, realizzando in tal modo una
grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole;
e meglio come descritto dall’atto di accusa?
Considerandi
2.
Ha egli
agito in base ad un errore di diritto?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
4.
Deve
essere condannato ad un risarcimento compensatorio allo Stato?
B. AC 2
1.
E’ autore
colpevole di:
1.1
infrazione
alla LStup
per
avere, senza essere autorizzato, in correità con AC 1
1.1.1
a __________
fra l'ottobre 2001 e il febbraio 2003 effettuato una coltivazione
"indoor" di almeno 13'300/14'500 piante di canapa per una resa di ca.
120-130 kg di marijuana;
1.1.2
a __________,
__________, __________ e altre imprecisate località, nel medesimo periodo,
venduto il summenzionato raccolto a terzi realizzando in tal modo una cifra
d'affari di almeno fr. 480'000.-/520'000.-;
1.1.1.1
trattasi di
infrazione aggravata siccome commessa per mestiere, realizzando in tal modo una
grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole;
e meglio come descritto dall’atto di accusa?
2.
Ha egli
agito in base ad un errore di diritto?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
4.
Deve essere
condannato ad un risarcimento compensatorio allo Stato?
C. Confische
1.
Deve essere
ordinata la confisca di quanto in sequestro?
Considerato, in fatto ed in
diritto:
1.
vita
AC 1,
cittadino svizzero, nato il __________, dopo le scuole dell’obbligo, ha seguito
un apprendistato quale disegnatore senza tuttavia conseguire il relativo
diploma. Egli ha, poi, svolto diversi lavori: nella stamperia di proprietà del
padre, per alcune stagioni invernali sulle piste di sci di __________ come
soccorritore, poi a __________ ancora in una stamperia. Infine, una volta che
il padre smise la sua attività, riprese la succursale di __________ della ditta
paterna. La cosa non funzionò e l’imputato, dopo circa due anni, dovette
chiudere.
A questa
chiusura forzata seguirono una decina di mesi di disoccupazione e, poi,
l’inizio di un’attività di compravendita di macchine usate a __________.
Quest’attività
continua tuttora e, a dire dell’imputato, da essa egli ricava circa 3.000.- fr.
al mese.
AC 1 non
è sposato.
L’imputato
è stato condannato il 25 aprile 2000 ad una multa di 1.000.- fr. per
circolazione in stato d’ebrietà e il 9 maggio 2001 ad una multa di fr. 800.-
per eccesso di velocità.
AC 2,
cittadino svizzero, nato il __________, dopo le scuole dell’obbligo, ha
iniziato a lavorare presso __________ dove ha svolto l’apprendistato. In tale
banca ha, poi, seguito la scuola interna di specializzazione.
Dopo 10
anni di attività presso l’__________, l’imputato è passato alle dipendenze
della __________ di ______ e, poi, nel 1998, della __________
Nel
maggio 2002 l’imputato ha dimissionato – non se ne conoscono i motivi – da quest’attività.
In
seguito, egli è rimasto disoccupato.
Al
momento del suo arresto – cioè il 4 giugno 2003 – egli era sempre disoccupato.
Poi, ha
svolto diverse attività (cfr. doc. dib 1). Dall’ottobre 2005 lavora alle
dipendenze del comune di __________ quale responsabile del centro esposizioni.
AC 2
sposato dal 1999, ha due figli. Un terzo è in arrivo.
Egli è
incensurato.
2.
Nel 2001, durante un seminario organizzato da una società attiva
nella vendita di orologi, i due imputati – amici di lunga data - conobbero __________
con cui entrarono presto in confidenza e che raccontò loro di commerciare in
canapa e di essere titolare, oltre che di un’azienda che vendeva prodotti di
giardinaggio, anche di negozi di canapaio (cfr. AC 2 PP 11.6.2003 pag. 1).
I due –
evidentemente allettati dai racconti del __________ – decisero di lanciarsi
nella produzione di canapa (cfrAC 1 PP 11.6.2003 pag. 1)
Il motore
che spinse i due a gettarsi in tale attività fu la prospettiva di buoni
guadagni. Va detto che i due non vivevano in particolari ristrettezze
finanziarie. Tuttavia, da un lato, l’attività di compravendita di macchine non
fruttava a AC 1 grossi redditi e, d’altro lato, AC 2 era alla ricerca di
attività indipendenti che gli dessero quelle soddisfazioni finanziarie che
l’attività dipendente in banca non gli dava (cfr, in particolare, M. AC 2 PP 11.6.2003
pag 1 e 2 e sue dichiarazioni al dibattimento).
Così, i
due costituirono una SA – la __________ – cui apportarono ciascuno 50.000.-.
Tutto il
necessario per la coltivazione lo acquistarono dal __________:
" con
il __________ abbiamo sottoscritto un accordo che prevedeva la fornitura da
parte sua del know-how in materia di coltivazioni indoor e anche le talee. Pure
l’attrezzatura l’abbiamo comperata da lui per il tramite della sua società __________.”
(AC 1 PP 11.6.2003
pag 1)
Secondo
gli accordi, il __________ avrebbe, poi, anche acquistato la canapa prodotta
dai due. O meglio, avrebbe acquistato tutta la loro produzione di fiori di
canapa, cioè quella parte della canapa che contiene il più alto tasso di THC:
" Noi
avremmo poi venduto a lui i fiori di canapa, cioè il raccolto” (AC 1, PP 11.6.2003 pag
1)
Così,
l’attività della __________ SA decollò.
Venne
assunto un operaio, __________ cui venne assicurato (e sempre versato) uno
stipendio che variò dai 3500 ai 4000 fr. lordi mensili (cfr __________ PS
5.6
).
Venne
affittato a __________ un capannone (o meglio, una parte di un capannone) che
fu attrezzato per le necessità della coltivazione secondo il metodo indoor (cfr
documentazione fotografica in atti).
Dell’istallazione
dell’attrezzatura si occuparono, in particolare, l’operaio e AC 2:
" Inizialmente
abbiamo preparato e allestito l’impiantistica su metà capannone, per la
precisione nel locale posto sul lato opposto da dove si accede alla
coltivazione. In questo locale abbiamo posato 4 piste di tavoli …omissis…
ricordo inoltre che dovevano esserci circa 80 lampade , la situazione in
questione si è verificata nel corso del mese di ottobre 2001.
L’allestimento è stato curato soprattutto da me e
dal AC 2.
Al lavoro evidentemente si sono succeduti anche
alcuni artigiani.
Alcuni mesi dopo avere iniziato le operazioni
nella sala A, quella di cui ho parlato prima, abbiamo allargato la produzione
di canapa anche nella sala B, e anche in questo locale sono iniziate le
coltivazioni” (__________PS
5.6.2003
pag 1)
Il capitale
apportato dai due venne quasi interamente utilizzato per l’acquisto
dell’impiantistica e delle talee:
" Io
ho messo a disposizione fr. 50.000.- per costituire la SA così come AC 1 Poi i fr.
100.000
- sono stati usati per l’acquisto dell’impiantistica e delle piante.
…omissis…
D: quanto è costata la messa in esercizio della
piantagione (Vedi: vasche, sistema elettrico, d’irrigazione, ecc…)?
R: Tra i fr. 50.000.- e i fr. 100.000.-“ (AC 2 PS 4.6.2003 pag 7)
Della
coltivazione vera e propria si occupò l’operaio assunto dalla ditta (cfr suo
verbale 22.6.2003), coadiuvato dai due soci, in particolare da AC 2:
" Tengo
a precisare che le nostre coltivazioni sono sempre state accudite da me e dal AC2,
in certi momenti anche AC 1 ci dava una mano.” (__________PS 5.6.2003 pag 2)
" AC 2
è sicuramente in grado di essere più preciso di me nello stabilire quanto
abbiamo effettivamente coltivato anche perché lui si occupava abbastanza
regolarmente della produzione in corso presso la coltivazione di __________” (AC 1 PS 4.6.2003 pag 3)
" D:
chi si occupava di pulire le piante di canapa?
R: Io, il mio socio AC 2 e l’operaio __________” (AC 1 PS 4.6.2003 pag 3)
Effettivamente,
per tutta la durata della sua attività, la __________ SA si rifornì di talee
quasi sempre dal __________. Quando ciò non era possibile, la società si
rifornì dalla __________ SA dei fratelli __________ e dalla __________ di __________
e __________:
" Confermo
che quasi tutte le talee le abbiamo comperate da __________ (attraverso la sua
società __________ SA) ma ne abbiamo comperate anche dai __________ di __________
e da __________ (da lui però solo nel corso del 2003) e le pagavamo in media fr.
4/5.- l’una. Dai __________ non mi sembra che ne abbiamo comperate molte e
dallo __________ forse un migliaio” (AC 2 PP 11.6.2003 pag 2; cfr anche AC 1 PP 11.6.2003
pag 2)
Tutta la produzione
della __________ è stata venduta a canapai.
Per la
stragrande maggioranza al __________ e, poi, in minima quantità, negli ultimi
tempi di attività, allo __________:
" praticamente
tutta la nostra produzione andava a finire al ______ e l’ultimo raccolto a __________
che sono due noti gestori di negozi di canapaio e anche coltivatori in proprio”
(AC 1 PP 11.6.2003
pag 2)
" confermo
che praticamente quasi tutti i raccolti sono stati venduti al __________, salvo
l’ultimo che è stato venduto a __________” (AC 2 PP 11.6.2003 pag 3)
Sui
quantitativi prodotti – e, di conseguenza, sulla cifra d’affari – gli imputati
avevano, davanti al PP, sostanzialmente confermato le cifre indicate nel
dettaglio dall’operaio __________:
" Il
PP mi fa notare che __________, operaio presso la nostra società addetto alle
coltivazioni, nel suo verbale …omissis.. ha dichiarato che fra ottobre 2001 e
marzo 2003 sono state coltivate a __________ fra le 13.300 e le 14.500 piante
di canapa per complessivi 6 raccolti che hanno fruttato una quantità globale di
ca 120-130 kg di fiori di canapa. Queste quantità sono dichiarate plausibili e
verosimili dal __________. Io ne prendo atto e non penso che si siano inventati
queste cifre” (AC
2.
PP 11.6.2003 pag 3)
" Credo
che le cifre indicate dal Rusconi siano quelle corrispondenti alla realtà” (AC 1 PP 11.6.2003 pag 2)
Ritenuto
un prezzo medio di vendita di fr. 4.000.- al kilogrammo, gli inquirenti erano,
così, giunti a calcolare che la __________ SA aveva avuto, in quegli anni, una
cifra d’affari aggirantesi fra i 480.000.- e i 520.000.- fr.
I due
imputati - in particolare, il AC 1 - avevano ritenuto tali cifre plausibili
anche se un po’ elevate:
" Prendo
atto dal PP che sulla base della produzione di ca 120-130 kg di fiori di canapa
venduti a una media di fr. 4.000.- (media fra i prezzi di vendita dichiarati da
fr. 3500.- a 4.500.-) la cifra d’affari complessiva si situa fra 480.00.- e fr.
520.000
-.
Sono delle cifre che potrebbero anche stare ma mi
sembrano un po’ elevate..” (AC1, PP 11.6.2003 pag 3)
" …ne
prendo atto ma a me non risultano introiti così alti” (AC2 PP 11.6.2003 pag 3)
Al
dibattimento, i due sono tornati a sostenere con decisione i quantitativi e le
cifre da loro indicate nei verbali di polizia.
Anche se
le dichiarazioni dell’operaio costituiscono un forte indizio a sostegno della
tesi accusatoria (l’AA ha recepito le cifra surriportate), questa Presidente
ha voluto, in una generosa applicazione del principio in dubio pro reo, tenuto
conto in particolare delle pretese difficoltà incontrate nella coltivazione
(cfr verbali PS), ritenere accertati i quantitativi e le cifre indicate dai due
imputati.
E’ così
risultato accertato che la __________ SA , nel periodo indicato dall’atto
d’accusa, ha effettuato la coltivazione di almeno 5.500/6000 piantine di
canapa ottenendo almeno 44/52 kg di fiori di canapa ed ha realizzato con la
loro vendita ai canapai una cifra d’affari di almeno 190.000.- /210.000 fr.
3.
AC 1
ha ammesso con franchezza di essere sempre stato perfettamente cosciente del
fatto che la canapa che veniva coltivata nello stabilimento di __________ era
canapa stupefacente.
AC 2,
invece, ha, con ostinazione, sempre negato di essere a conoscenza del carattere
stupefacente della canapa.
Secondo questa
presidente, AC 2 ha mentito.
AC 2 era
perfettamente cosciente sia dei metodi di coltivazione della canapa - dei due
soci é stato proprio lui ad occuparsi dell'installazione delle lampade e delle
"piste" di tavoli - che dei relativi costi.
Ora,
nessuno – nemmeno una persona poco cognita di agricoltura – affronta le spese
di cui s’è detto sopra per coltivare canapa industriale (che cresce
tranquillamente e senza bisogno di procedimenti particolari in qualsiasi campo
all’aperto) ritenuto che tale pianta può essere venduta soltanto ad un prezzo
irrisorio ciò che renderebbe fallimentare qualsiasi attività commerciale
centrata su una sua coltivazione indoor.
AC 2,
inoltre, sapeva che la canapa che loro coltivavano veniva venduta ad un prezzo
variante fra i 3.500.- e i fa 4.000.- al kg.
Nessuno
può ragionevolmente – e, soprattutto, con qualche speranza di essere creduto –
sostenere che sia possibile ottenere un tale prezzo dalla vendita (per giunta,
all’ingrosso) non soltanto di canapa industriale ma di un qualsiasi altro
prodotto agricolo coltivato nel nostro paese.
In più, AC
2.
sapeva che tutta la canapa da loro prodotta veniva venduta a dei canapai.
Questa
consapevolezza – aggiunta a quella del prezzo di vendita – non può che avere
quale corollario la consapevolezza che la canapa era stupefacente.
E a
favore della consapevolezza va anche il fatto che AC 2, come testè riferito,
non solo ha curato l'installazione dell'impiantistica, ma si é pure preoccupato
- regolarmente - di accudire la coltivazione e, poi, di pulire le piante in
vista della vendita.
Va, poi,
aggiunto – a titolo abbondanziale – che è difficile credere che AC 2 nulla
sapesse del carattere stupefacente della canapa coltivata anche soltanto
ponendo mente al fatto che sia il suo socio che l’operaio alle loro dipendenze
erano ben coscienti delle caratteristiche di quanto andavano coltivando.
In aula,
rispondendo alla domanda della presidente, AC 1 ha detto di non ricordare se
avesse parlato o meno del carattere stupefacente della canapa con il socio.
Secondo
questa presidente, semplicemente AC 1 non ha voluto “tradire” l’amico.
Non è,
infatti, concepibile che due amici – quali i due sono (AC 2 ha, peraltro, anche
investito dei soldi nell’attività di compravendita di autovetture del AC 1) –
avviino un’attività che comporta un investimento relativamente considerevole
senza parlare apertamente di tutti gli aspetti della questione. Aspetti in cui
rientrano – evidentemente – le caratteristiche del prodotto su cui si vuole
puntare poiché sono queste che ne determinano la domanda e da queste, quindi, deriva
la redditività o meno dell’impresa. E la redditività della canapa stupefacente
è ben diversa da quella della canapa industriale: soltanto la prima rende al
punto da giustificare un investimento quale quello fatto dai due imputati. E va
sottolineato che AC 2, al dibattimento, ha detto di avere effettuato, prima di
iniziare l’attività, tutte le verifiche economiche preventive necessarie poiché
da quell’attività lui sperava di ricavare le soddisfazioni finanziarie che non
aveva dall’attività dipendente in banca.
Pertanto,
è stato ritenuto accertato che anche AC 2 era ben cosciente del carattere
stupefacente della canapa che coltivava.
4.
Anche
se solo di transenna, al dibattimento il patrocinatore di AC 1 ha rilevato che
non è mai stato effettuato un’analisi del THC contenuto nella canapa coltivata
dai due imputati.
La cosa è
irrilevante.
Da un
lato, è ormai cosa notoria che la coltivazione di talee con il metodo indoor è
pensata ed effettuata soltanto allo scopo di ottenere un tasso di THC
particolarmente elevato.
E’ fatto
ormai notorio – poiché risulta da una serie di studi pubblicati in diversi ambiti
e che è stato accertato dal TPC in numerose sentenze – che nella canapa
sequestrata nell’ambito delle operazioni indoor sono stati rilevati tassi di
THC varianti da un minimo di 2,8% ad un massimo di 19,7% (cfr., ad esempio, i
dati presentati nel corso della giornata di studio sulla canapa del 12.5.03 e pubblicati anche in www.ti/dss/dsP/UffFC/temi/documentazione/PDF/presentazioni_z/indoor%20procuratori.pdf e i dati
rilevati dal farmacista cantonale __________ e presentati nella conferenza
stampa “la marijuana indoor ticinese” del 10.4.2003, pubblicati anche in
www.ti.ch/DI/POL/comunicati/operazionispeciali/indoor/pdf/dossierstampa.pdf)
così come ormai di conoscenza comune è la circostanza secondo cui i fiori sono
la parte della pianta che contiene il più alto tenore di THC (parte della
pianta venduta dai due imputati ciò che presuppone la ricerca unicamente della
vendita della parte con il maggior tasso di THC possibile).
Quindi,
su questa base, ben si può ritenere accertato che il tasso di THC contenuto
nella canapa coltivata dai due imputati fosse in ogni caso superiore allo 0,3%.
A questo
proposito va ricordato che il TF ha già avuto modo di stabilire che la canapa è
uno stupefacente quando contiene un tasso di THC dello 0,3% (DTF 124 IV 44, 126
IV 198) e che ha avuto modo di precisare che l’analisi che permette di
determinare il tenore di THC non è il solo mezzo atto a provare il carattere stupefacente
della canapa: questo può essere accertato anche tramite indizi convergenti atti
a stabilirlo in modo sufficiente (STF 27.6.2001 in re X.6S.363/2001/ROD).
I due
imputati hanno venduto praticamente lungo tutta la loro attività tutti i fiori
di canapa a __________ e, poi (ma solo per l’ultimo raccolto) a __________.
Entrambi
(sia __________ che __________) hanno, a loro volta, venduto i fiori di canapa
nei loro canapai.
Non vi è
traccia di reclami sulla canapa fornita dalla __________ SA.
Non fosse
stata stupefacente – ritenuto che è notorio che la canapa acquistata nei canapai
era destinata a scopo stupefacente – ve ne sarebbero state.
La
continuità nel tempo della relazione d’affari con i canapai è ulteriore - e sufficiente
se letto con gli altri - indizio di buona qualità stupefacente della canapa
coltivata dai due imputati.
5.
Ritenuta
la cifra d’affari realizzata con la vendita della canapa stupefacente (DTF 129
IV 188) e avendo i due agito per mestiere ai sensi della giurisprudenza , gli imputati
sono stati dichiarati autori colpevoli di infrazione aggravata alla LFStup.
6.
Giusta
l’art. 19 LFStup, chiunque, senza essere autorizzato, coltiva piante da
alcaloidi o canapa per produrre stupefacenti, è punito, se ha agito intenzionalmente,
con la detenzione o la multa.
Nei casi
gravi, la pena è della reclusione o della detenzione non inferiore ad un anno,
cui può essere cumulata la multa fino a 1 milione di franchi.
Per
l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale,
alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita
anteriore e delle sue condizioni personali.
A
tale riguardo, entrano in considerazione numerosi fattori quali il movente e le
circostanze esterne, l’intensità del proposito, l’eventuale assenza di
scrupoli, i modi d’esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato
volontariamente, la durata o reiterazione dell’illecito, il ruolo in seno ad
una banda, la recidiva, le difficoltà personali e psicologiche, il pentimento,
la volontà di emendamento, la collaborazione con gli organi inquirenti, gli
imperativi di prevenzione generale, ecc..
La
colpa dell’accusato va innanzitutto valutata considerando la portata oggettiva
dei reati intenzionalmente commessi: considerando cioè quel che egli ha fatto
volendolo fare, le sue motivazioni, il modo di esecuzione, le circostanze in
cui ha agito e il risultato ottenuto (Corboz, La motivation de la peine, in ZbJV
1995.
24).
Il
criterio essenziale è, dunque, quello della gravità della colpa e, pertanto,
il giudice deve prendere in considerazione, in
primo luogo, gli elementi che portano sull'atto in quanto tale, in particolare
sul risultato dell'attività illecita, sui modi di esecuzione e, dal punto di
vista soggettivo, sull'intensità del dolo così come dei motivi del delinquere.
L'importanza della colpa dipende altresì dalla libertà di decisione di cui ha
disposto l'autore: più gli sarebbe stato facile rispettare la norma violata,
più fortemente pesa la sua decisione di trasgredirla e quindi più è grave la
sua colpa (DTF 127 IV 101; 122
IV 241 consid 1 p. 243 e sentenze citate)
Anche
il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto,
compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF
124.
IV 47 consid 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid 1 e 116 IV 289 consid
2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno,
invece, portata relativa (DTF 124 IV 47 consid 2c), mentre esigenze di
prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second’ordine (DTF 118 IV 350 consid
2g).
6.1
Gli
imputati hanno sostenuto – __________ in via principale, AC 2 in via
subordinata - di avere agito in preda ad un errore di diritto in cui sarebbero
caduti, da un lato, a causa della tolleranza dimostrata dalle autorità nei
confronti della canapa e, d’altro lato, a causa di alcune informazioni ricevute
dalle stesse autorità.
In virtù
dell'art. 20 CP, se l'agente ha avuto ragioni sufficienti per credere che
l'atto fosse lecito, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero
apprezzamento o prescindere dalla stessa.
In
concreto, per le ragioni già evidenziate dal TF nella sentenza in re C. F.,
tale errore di diritto non è stato riconosciuto.
In
particolare, per quanto riguarda la pretesa tolleranza o passività delle
autorità, valgono anche in concreto le seguenti considerazioni:
" conviene
comunque rilevare che la passività dimostrata dalle autorità inquirenti era ed
è verosimilmente giustificata dal fatto che di per sé la vendita di canapa
indiana e di prodotti derivati è lecita se lo scopo è puramente ornamentale e
industriale (art 8 cpv 1 lett d LSTup; Corti, op cit pag 380-382 e i pareri
citati). Ne va altrimenti nel caso di chi, come nella fattispecie, fa commercio
di simili prodotti sapendo che saranno utilizzati come stupefacenti. La
distinzione fra le due attività – la prima lecita ma non la seconda – appare
delicata in concreto. La prova che i prodotti derivati dalla canapa sono
utilizzati a fini illegali incombe alle autorità (sent 6S.15/2001 del 14 giugno
2001.
consid 2); apportare una simile prova è difficile e comporta procedimenti
laboriosi nonché costosi (Corti, op cit pag 383 e 388-389; nonché più in
generale Peter Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, SB (art
19-28 BetmG), Martin Schubarth ed, Berna 1995, ad art 19, § 8-9 pag 41-42). In
quanto precede risiedono verosimilmente le ragioni della pretesa tolleranza la
quale non può quindi essere considerata determinante” (STF 24.6.2002 in re C.F. consid
3c).
Nemmeno
può essere seriamente considerato che i due imputati abbiano in altro modo
avuto assicurazioni da parte di persone o autorità competenti sulla legalità o
sull’ammissibilità della coltivazione di canapa a scopo stupefacente.
Infatti,
da un lato essi - o, meglio, il AC 2 – ha chiesto ed ottenuto lumi soltanto
sulla coltivazione di canapa industriale e non stupefacente:
" Tengo
a precisare che prima di investire i miei risparmi nella società __________ mi
sono informato presso la polizia cantonale, il dipartimento dell’agricoltura di
Bellinzona e l’avvocato. Nessuno mi ha detto che coltivare canapa a scopo
non stupefacente, quindi industriale (sott. del red), era illegale.
Nessuno si è opposto o ci ha impedito di lavorare” (AC 2 ,PS 4.6.2003 pag 9)
Nemmeno è
possibile ritenere – come è stato sostenuto al dibattimento – che la
comunicazione 8.11.2002 inviata dalla Polizia cantonale al Municipio di __________
possa fondare il preteso ed invocato errore di diritto in base al quale i due
imputati avrebbero agito.
Questo
perché, da un lato, in tale comunicazione si afferma con chiarezza che la
polizia ha deciso di non intervenire poiché la __________ SA tratta “canapa
industriale”:
" visto
che non c’è nulla di penale nella faccenda e la ditta in questione è
regolarmente iscritta a RC di Lugano con lo scopo di produrre canapa industriale con relativo
commercio, compera e vendita della sostanza, si è concordato che da parte
nostra non si interviene” (allegato ad AI1)
E’
evidente che le autorità inquirenti sono cadute in errore affermando che la __________
trattava “canapa industriale”. Ma è perfettamente chiaro anche per il lettore
più sprovveduto della comunicazione di cui sopra che la conclusione della
polizia cantonale – in sostanza: non si interviene perché non c’è nulla di
penale – poggiava sulla considerazione errata secondo cui la canapa prodotta
era “industriale” e a questa canapa si riferiva.
Va, qui,
rilevato che anche il contratto d’affitto dei locali in cui la __________ ha
impiantato la coltivazione indica la produzione, non di canapa stupefacente,
ma di canapa industriale (cfr anche rapporto di segnalazione 3.4.2003 in cui
si afferma che “al 3. piano vi era installata una ditta che come scopo ha
quello della coltivazione biologica, commercio e compera di prodotti di canapa
industriale”).
Significativo
è, poi, ancora quanto segue:
" gli
stessi (ndr: i responsabili della __________ SA) portavano seco una lettera,
datata 14.9.2001, dove annunciavano la loro attività economica e, più
precisamene, la “produzione high tech di piante di canapa biologica
industriale (sott. del red), con il relativo commercio all’ingrosso” (vedi
lettera allegata)” (rapporto 18.2.2003 del Municipio di __________ al PP pag 2)
E’
evidente che i due imputati – come molti altri che si sono lanciati nel
redditizio affare della canapa – hanno giocato sul doppio utilizzo della canapa
di cui ha parlato il TF nella sentenza in re F. ed hanno sviato tutte le
autorità con cui dovevano trattare con il riferimento alla canapa industriale.
D’altra
parte – e lo si rivela a titolo abbondanziale - la citata comunicazione della
polizia cantonale in cui si afferma che “non c’è nulla di penale” non
può sostenere il preteso errore di diritto in base al quale i due avrebbero
agito anche poiché essa data del novembre 2002, cioè è posteriore di almeno un
anno l’inizio dell’attività della __________ SA (attività cessata pochi mesi
dopo, cioè a fine febbraio 2003).
Né si può
dire che il fatto che l’iscrizione a RC dello scopo della __________ SA con la
dicitura “coltivazione ….canapa industriale e non “ basti a
fondare l’errore di diritto. Se quest’iscrizione fosse bastata a far nascere
nei due imputati la certezza che la coltivazione di canapa stupefacente fosse
stata lecita, non avrebbero, poi, in tutti i successivi rapporti con le
autorità limitato la descrizione della loro attività alla produzione della sola
canapa industriale.
Pertanto,
in concreto non può trovare applicazione l’art 20 CP.
6.2
Per
la commisurazione della pena , nell’ambito dell’art 63 CP, la presidente della
Corte ha considerato, a favore degli imputati, da un lato, il fatto che essi,
non appena avuto notizia dell’inizio delle “operazioni indoor”, hanno smesso la
loro attività senza attendere che la polizia intervenisse in forza.
D’altro
lato, sempre a favore degli imputati, ha considerato quanto recentemente
stabilito dal TF e meglio:
" L’atteggiamento
delle autorità cantonali non era del resto caratterizzato da totale passività
visto che dal 1999 in poi almeno una quindicina di canapai sono stati comunque
chiusi , non senza eco nell’opinione pubblica (v. sentenza impugnata pag 15).
Ciò non toglie però che nella maggior parte dei casi si è dovuto attendere il
marzo 2003 perché la magistratura intervenisse in maniera sistematica ed
efficace. Questo atteggiamento dello Stato non ha certo contribuito a fare
chiarezza, per cui si può effettivamente parlare di una parziale inazione
statale con tratti disorientanti e contradditori che in determinati soggetti
può avere contribuito ad agevolare il passo verso la delinquenza e di
conseguenza abbassare l’energia criminale effettivamente investita nel proprio
agire” (STF
15.6.2006
in re Z. consid 3.6.)
Inoltre,
sempre a loro, è stato considerato che AC 2 è incensurato e che i precedenti
di AC 1 non sono specifici.
Queste
circostanze hanno permesso di mantenere la pena da infliggere ai due condannati
nel minimo edittale, nonostante il lungo tempo in cui i due hanno agito, la
professionalità e la spregiudicatezza di cui hanno dato prova nonchè il puro
spirito di lucro con cui hanno agito avrebbero imposto una pena ben superiore.
La pena
detentiva – visto che per i due può essere formulata una prognosi favorevole –
è stata sospesa condizionalmente per il periodo minimo di due anni.
Nonostante
la richiesta della pubblica accusa, nessuna multa è stata inflitta.
7.
Non
è stato ordinato nessun risarcimento compensatorio, in assenza di accertamenti
sulla situazione economica dei due condannati che permettano di escludere con
sufficiente tranquillità che la condanna al pagamento di un simile risarcimento
non influisca negativamente sulle loro possibilità di reinserimento sociale.
8.
E’
stato confiscato tutto quanto si è rivelato essere in rapporto con la
coltivazione e vendita della canapa stupefacente.
In
particolare, è stato confiscato il saldo attivo del conto postale n.
65-145098-5: lo stesso patrocinatore di AC 1, in arringa, ha dichiarato che i fr.
9.
,50 depositati su tale conto costituiscono quanto guadagnato dalla __________
SA con la coltivazione e vendita della canapa.
Rispondendo A. per AC 1 parzialmente
affermativamente ai quesiti 1.1.1 e 1.1.2, affermativamente al quesito 1.1.1.1
e 3; negativamente ai quesiti n. 2 e 4;
B. per AC 2
parzialmente affermativamente ai quesiti 1.1.1 e 1.1.2, affermativamente al
quesito 1.1.1.1. e 3; negativamente ai quesiti n. 2 e 4;
C. per le
confische parzialmente affermativamente al quesito,
visti gli art. 18, 36, 41,
48, 50, 58, 59, 63, e 69 CP;
19.
n. 1 e
2.
LStup
9.
segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di
1.1
infrazione
aggravata alla LStup
siccome
commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari, per
avere, senza essere autorizzato,
in
correità con AC 2
1.1.1
a __________
fra l'ottobre 2001 e il febbraio 2003 effettuato una coltivazione "indoor"
di almeno 5'500 piante di canapa con una resa di almeno 44 kg di marijuana;
1.1.2
a __________,
__________, __________ e altre imprecisate località, nel medesimo periodo,
venduto il summenzionato raccolto a terzi realizzando in tal modo una cifra
d'affari di almeno fr. 190'000.-;
e meglio
come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi
2.
AC 2 è
autore colpevole di
2.1
infrazione
aggravata alla LStup
siccome
commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari, per
avere, senza essere autorizzato,
in
correità con AC 1
2.1.1
a __________
fra l'ottobre 2001 e il febbraio 2003 effettuato una coltivazione
"indoor" di almeno 5'500 piante di canapa per una resa di 44 kg di
marijuana;
2.1.2
a __________,
__________, __________ e altre imprecisate località, nel medesimo periodo,
venduto il summenzionato raccolto a terzi realizzando in tal modo una cifra
d'affari di almeno fr. 190'000.-
e meglio
come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.
3.
Di
conseguenza
3.1
AC 1 è
condannato:
3.1.1
alla pena di
12.
(dodici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
3.1.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.
3.2
AC 2 è
condannato:
3.2.1
alla pena di
12.
(dodici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
3.2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.
4.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta ai condannati è condizionalmente sospesa con un
periodo di prova di 2 (due) anni.
5.
È ordinata
la confisca di:
5.1
lampade,
ventilatori, scarti di canapa ed altro materiale di cui al verbale di sequestro
4.6
;
5.2
3
classificatori riguardanti __________ SA;
5.3
saldo di fr.
9'491.50 di cui al conto postale n. __________ intestato a AC 2 / __________
SA.
§ Il
rimanente dei valori e oggetti sequestrati è dissequestrato e restituito ai
rispettivi aventi diritto.
6.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 274.40
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 524.40
===========
Distinta spese a carico di AC 1
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 137.20
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 262.20
===========
Distinta spese a carico di AC 2
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 137.20
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 262.20
===========
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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