72.2003.109
Inganno astuto ammesso nel caso di un commerciante che che ha ottenuto il pagamento anticipato per uno stock di merce sfruttando il rapporto di fiducia e sottacendo che in realtà la merce non era disp
19 settembre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
72.2003.109
Data decisione, Autorità:
19.09.2006, PENAL
Titolo:
Inganno astuto ammesso nel caso di un commerciante che che ha ottenuto il pagamento anticipato per uno stock di merce sfruttando il rapporto di fiducia e sottacendo che in realtà la merce non era disponibile
GIUDIZIO
TRUFFA
art. 308ss CPP-TI
art. 146 cf. 1 CPS
Incarto n.
72.2003.109
Lugano,
19 settembre
2006/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Giovanna Roggero-Will
Segretaria:
Valentina Tuoni, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e già residente a
prevenuto colpevole di:
1. truffa
per avere
a __________ nonché in altre località in Svizzera e all'estero,
nel
periodo novembre-dicembre 2002,
per
procacciare a sé o a altri un indebito profitto,
affermando
cose false e dissimulando cose vere, nonché approfittando del rapporto di
fiducia esistente in virtù delle relazioni professionali e di amicizia,
ingannato astutamente una persona inducendola ad atti pregiudizievoli del
patrimonio proprio o altrui, e meglio per avere:
agendo
quale direttore e azionista della ditta __________ SA di __________,
proposto
uno stock di capi d'abbigliamento Fiorucci a __________, agente per conto della
ditta PL 1 di Padova, persona con la quale era in rapporto di collaborazione
professionale e di amicizia,
indicandole
dapprima contrariamente al vero di disporre di tale stock presso la
licenziataria del marchio Fiorucci, __________ Spa di __________, a favore
della quale era stata a suo dire aperta una lettera di credito, e chiedendole
quindi insistentemente di bonificare al più presto anticipatamente il
controvalore della merce concordata in quanto "gli interessi
correvano",
indicandole
inoltre un prezzo per capo inferiore a quello ch'egli avrebbe dovuto pagare
alla fornitrice (__________Spa), rispettivamente un numero di capi superiore a
quello effettivamente disponibile presso quest'ultima,
sottacendole
altresì la sua intenzione di ottenere la merce pattuita senza versare alcunché
a __________ Spa, ma bensì compensando sue asserite pretese verso quest'ultima,
ben sapendo invece che la stessa pretendeva il pagamento anticipato della
merce,
inducendo
in tal modo __________ a bonificare sul conto della __________ SA presso la
Banca Raiffeisen di __________ l'importo di EURO 62'651.22 (pari a CHF
91'327.95), senza successivamente corrispondere lo stock di merce
Fiorucci-bambino concordato, malgrado le precedenti assicurazioni secondo cui
la merce sarebbe stata disponibile entro le 72 (settandue) ore,
ritenuto,
da un lato, che la somma accreditata sul conto in data 06.12.2002 (valuta
04.12.2002) è stata pressoché immediatamente utilizzata in misura di CHF
61'700.-- in data 09.12.2002 e di CHF 29'240.-- in data 13.12.2002 per spese e
pagamenti della società (__________SA) che si trovava in crisi liquidità, e,
dall'altro, che ancora successivamente a questo utilizzo l'accusato, per
guadagnare tempo, ha confermato a __________ di aver girato l'importo
bonificatogli a __________ Spa, facendo così credere che la mancata consegna
della merce era dovuta a quest'ultima;
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
art. 146 cpv. 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 117/2003 del 14 ottobre 2003, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ DF 1 difensore
Fatti
di fiducia dell'accusato AC 1, assente ingiustificato.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:35 alle ore 10:15
La
Presidente, constatato che l'accusato AC 1, citato nella forma degli assenti
sul F.U. n. 52/2006 del 30 giugno 2006 e n. 57/2006 del 18 luglio 2006, non è
presente, decide di procedere al suo giudizio nelle forme contumaciali ai sensi
degli art. 308 e segg. CPPT.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma
dell'atto di accusa con la condanna dell'imputato, in via principale, per
truffa ed, in via subordinata, per appropriazione indebita. Ne chiede la
condanna a 10 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di due anni.
§ Il Difensore, il quale chiede l'assoluzione
del suo cliente, dal reato di truffa in quanto non provato l'inganno astuto, dal
reato di appropriazione indebita in assenza dell'affidamento dell'importo in
questione.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC 1
1. E’ autore
colpevole di:
1.1. truffa
per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto
ingannato astutamente __________,
agente per conto della __________ Srl di __________,
persona con la quale era in rapporto di
collaborazione professionale e di amicizia, inducendola a bonificare sul conto
della __________ Sa presso la Banca Raiffeisen di __________ l'importo di Euro
62'651.22 (pari a CHF 91'327,95),
senza successivamente corrispondere lo stock di
merce Fiorucci-bambino concordato, malgrado le precedenti assicurazioni secondo
cui la merce sarebbe stata disponibile entro le 72 ore;
1.1.1 trattasi
invece di appropriazione indebita;
e meglio come descritto dall’atto di accusa?
Considerandi
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena?
Ritenuto, - che l’imputato,
regolarmente citato (in particolare, con la pubblicazione sul Foglio
ufficiale), non è comparso al dibattimento;
- che tale
assenza è rimasta del tutto ingiustificata;
- che il
dibattimento si è perciò celebrato nelle forme contumaciali;
- che è
accertato che i fatti si sono svolti così come indicato nell’atto d’accusa;
- che, in diritto,
tali fatti si qualificano pacificamente come truffa ai sensi dell’art 146 CP;
- che la
Corte ha ritenuto adeguata alla colpa dell’accusato -particolarmente grave
poiché egli era cosciente di stare approfittando della fiducia che riponeva in
lui un’amica - la proposta di pena del PP;
- che,
nonostante l’assenza ingiustificata dal dibattimento ponesse gravi ipoteche
sulla prognosi, la Corte ha voluto mostrare benevolenza ed ha sospeso
condizionalmente la pena per un periodo di prova di due anni;
rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne al quesito no. 1.1.1.;
visti gli art. 18, 36, 41,
55, 58, 59, 63, 67, 146 cpv. 1 CP;
9.
segg. CPP e 39 TG sulle
spese;
dichiara e pronuncia in contumacia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
truffa
per
avere,
per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, ingannato astutamente __________, agente per conto della Ditta __________
di Padova, persona con la quale era in rapporto di collaborazione professionale
e di amicizia, inducendola a bonificare sul conto della __________ Sa presso la
Banca Raiffeisen di __________ l'importo di Euro 62'651.22 (pari a CHF
91'327,95), senza successivamente corrispondere lo stock di merce
Fiorucci-bambino concordato, malgrado le precedenti assicurazioni secondo cui
la merce sarebbe stata disponibile entro le 72 ore;
e meglio come descritto nell’atto di accusa.
2.
Di
conseguenza AC 1 è condannato in contumacia:
2.1
alla pena di
10.
(dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un
periodo di prova di 2 (due) anni.
Intimazione a:
terzi implicati
PL 1
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Pubblicazione FU fr. 150.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 600.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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