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Decisione

72.2003.109

Inganno astuto ammesso nel caso di un commerciante che che ha ottenuto il pagamento anticipato per uno stock di merce sfruttando il rapporto di fiducia e sottacendo che in realtà la merce non era disp

19 settembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di fiducia dell'accusato AC 1, assente ingiustificato.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:35 alle ore 10:15

La

Presidente, constatato che l'accusato AC 1, citato nella forma degli assenti

sul F.U. n. 52/2006 del 30 giugno 2006 e n. 57/2006 del 18 luglio 2006, non è

presente, decide di procedere al suo giudizio nelle forme contumaciali ai sensi

degli art. 308 e segg. CPPT.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma

dell'atto di accusa con la condanna dell'imputato, in via principale, per

truffa ed, in via subordinata, per appropriazione indebita. Ne chiede la

condanna a 10 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di

prova di due anni.

§ Il Difensore, il quale chiede l'assoluzione

del suo cliente, dal reato di truffa in quanto non provato l'inganno astuto, dal

reato di appropriazione indebita in assenza dell'affidamento dell'importo in

questione.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. truffa

per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto

ingannato astutamente __________,

agente per conto della __________ Srl di __________,

persona con la quale era in rapporto di

collaborazione professionale e di amicizia, inducendola a bonificare sul conto

della __________ Sa presso la Banca Raiffeisen di __________ l'importo di Euro

62'651.22 (pari a CHF 91'327,95),

senza successivamente corrispondere lo stock di

merce Fiorucci-bambino concordato, malgrado le precedenti assicurazioni secondo

cui la merce sarebbe stata disponibile entro le 72 ore;

1.1.1 trattasi

invece di appropriazione indebita;

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena?

Ritenuto, - che l’imputato,

regolarmente citato (in particolare, con la pubblicazione sul Foglio

ufficiale), non è comparso al dibattimento;

- che tale

assenza è rimasta del tutto ingiustificata;

- che il

dibattimento si è perciò celebrato nelle forme contumaciali;

- che è

accertato che i fatti si sono svolti così come indicato nell’atto d’accusa;

- che, in diritto,

tali fatti si qualificano pacificamente come truffa ai sensi dell’art 146 CP;

- che la

Corte ha ritenuto adeguata alla colpa dell’accusato -particolarmente grave

poiché egli era cosciente di stare approfittando della fiducia che riponeva in

lui un’amica - la proposta di pena del PP;

- che,

nonostante l’assenza ingiustificata dal dibattimento ponesse gravi ipoteche

sulla prognosi, la Corte ha voluto mostrare benevolenza ed ha sospeso

condizionalmente la pena per un periodo di prova di due anni;

rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne al quesito no. 1.1.1.;

visti gli art. 18, 36, 41,

55, 58, 59, 63, 67, 146 cpv. 1 CP;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia in contumacia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

truffa

per

avere,

per procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto, ingannato astutamente __________, agente per conto della Ditta __________

di Padova, persona con la quale era in rapporto di collaborazione professionale

e di amicizia, inducendola a bonificare sul conto della __________ Sa presso la

Banca Raiffeisen di __________ l'importo di Euro 62'651.22 (pari a CHF

91'327,95), senza successivamente corrispondere lo stock di merce

Fiorucci-bambino concordato, malgrado le precedenti assicurazioni secondo cui

la merce sarebbe stata disponibile entro le 72 ore;

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di

conseguenza AC 1 è condannato in contumacia:

2.1

alla pena di

10.

(dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un

periodo di prova di 2 (due) anni.

Intimazione a:

terzi implicati

PL 1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Pubblicazione FU fr. 150.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 600.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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