72.2003.11
Acquisto, detenzione e trasporto di eroina. Scemata responsabilità lieve. Contraddittorio.
28 luglio 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
72.2003.11
Data decisione, Autorità:
28.07.2005, PENAL
Titolo:
Acquisto, detenzione e trasporto di eroina. Scemata responsabilità lieve. Contraddittorio.
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
POSSESSO O DETENZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 2 LSTUP
Incarto n.
72.2003.11
Lugano,
28 luglio 2005/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Greta Cipolla, lic.
iur.,
Sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuta dall'11 settembre 2002 al 12 settembre 2002;
prevenuta colpevole
di:
1. infrazione
alla legge federale sugli stupefacenti, aggravata
siccome
riferita ad un quantitativo che sapeva o doveva presumere essere tale da
mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per
avere,
nel
periodo novembre 2001 al settembre 2002 senza essere autorizzata,
▪ acquistato a scopo di vendita a
Zurigo da __________, detenuto, trasportato da Zurigo al Canton Ticino nel
corso del mese di novembre 2001, grammi 60 (sessanta) di eroina con grado di
purezza indeterminato;
▪ mediato la vendita e venduto __________
presso il proprio domicilio a __________ dal gennaio 2002 al 31 luglio 2002 in
almeno 15 occasioni agendo per conto del marito, complessivi 75
(settantacinque) grammi di eroina, sostanza stupefacente previamente acquistata
da quest’ultimo a Zurigo;
▪ offerto a Lugano nel mese di
settembre 2002 a __________ un minigrip contenente circa 5 grammi di eroina,
sostanza previamente acquistata a Zurigo e da lei trasportata da Zurigo al
Canton Ticino;
2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere,
senza
essere autorizzata,
nel
Luganese nel periodo fine luglio 2002 / 11 settembre 2002 consumato un
imprecisato quantitativo di eroina, in ogni caso non meno di 3,5 grammi
regalatale da __________;
Fatti
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti: dagli art. 19 Cifra 2 LFStup, art. 19a LFStup;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 13/2003 del 7 febbraio 2003, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusata AC 1
assistita dal difensore d'ufficio DUF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 10.40.
Col consenso di tutte le parti si stralcia il capo d’imputazione di
contravvenzione LF Stupefacenti di cui al punto 2 dell’atto d’accusa, poiché
ormai prescritto.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
confermato l’atto d’accusa in esame, ritenuto che viene a cadere il reato di contravvenzione
alla LStup, poiché prescritto, tenuto conto del fatto che le chiamate in
correità siano circostanziate e quindi che i fatti siano provati, della gravità
dei fatti imputati all’accusata, di poco al di sopra dell’aggravante, del fatto
che fosse consumatrice e, di conseguenza, posta una lieve scemata
responsabilità, mancando una prognosi favorevole poiché non si ravvisa alcuna
assunzione di responsabilità né collaborazione agli inquirenti, conclude
chiedendo che l’accusata sia condannata alla pena detentiva di 12 mesi da
espiare, nonché la confisca di quanto in sequestro e la distruzione dello
stupefacente sequestrato.
§ Il Difensore, il quale sostenendo la mancanza di
contraddittorio nell’assunzione delle dichiarazione dei correi, posto che tali
fatti sono in buona parte integralmente contestati (tutti, tranne l’offerta di
5 grammi di eroina a __________), che la propria patrocinata fosse al tempo dei
fatti una tossicodipendente, che le sue dichiarazioni agli inquirenti hanno
permesso di chiarire i fatti, che è madre di famiglia e tra poco nonna,
conclude chiedendo il proscioglimento dall’imputazione di infrazione aggravata
alla LStup, poiché appurati ed ammessi solo i fatti inerenti all’offerta di 5
grammi di eroina a __________, mentre le vendite a __________ e __________ non
sono provate per mancanza di contraddittorio; chiede di conseguenza, una
massiccia riduzione della pena ad un massimo di 6 mesi di detenzione, da
sospendere condizionalmente per due anni. Non si oppone
alla confisca di quanto in sequestro.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
parti, i seguenti
quesiti: AC 1:
1. È autrice
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere,
nel
periodo novembre 2001 / settembre 2002, senza essere autorizzata,
1.1.1. a Zurigo,
acquistato a scopo di vendita, detenuto e trasportato in Ticino grammi 60
(sessanta) di eroina con grado di purezza indeterminato?
1.1.2. a __________,
mediato la vendita e venduto presso il proprio domicilio in almeno 15
occasioni, agendo per conto del marito, complessivi 75 (settantacinque) grammi di
eroina, previamente acquistata da quest’ultimo a Zurigo?
1.1.3. a Lugano,
offerto un minigrip contenente circa 5 grammi di eroina, sostanza previamente
acquistata a Zurigo e da lei trasportata da Zurigo al Canton Ticino?
1.1.1.1. trattasi di infrazione
aggravata, siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o
doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie
persone?
E come
meglio descritto nell’atto d’accusa?
Considerandi
2.
Ha agito
in stato di scemata responsabilità?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
4.
Deve
subire la confisca di quanto oggetto di sequestro?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti
visti gli art. 11, 18, 36,
41, 58, 59, 63, 66 e 69 CP;
19.
LStup
9.
segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autrice colpevole di:
1.1
infrazione
alla LF sugli stupefacenti, aggravata
siccome
riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale
da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per
avere, nel periodo novembre 2001 / settembre 2002, senza essere autorizzata,
1.1.1
acquistato a
scopo di vendita, detenuto e trasportato grammi 60 (sessanta) di eroina con
grado di purezza indeterminato;
1.1.2
mediato la
vendita e venduto presso il proprio domicilio in almeno 15 occasioni, agendo
per conto del marito, complessivi 75 (settantacinque) grammi di eroina,
previamente acquistata da quest’ultimo a Zurigo;
1.1.3
offerto un
minigrip contenente circa 5 grammi di eroina, sostanza previamente acquistata a
Zurigo e da lei trasportata da Zurigo al Canton Ticino;
E meglio
come descritto nell’atto di accusa.
2.
Di
conseguenza AC 1, avendo agito in stato di lieve scemata responsabilità è
condannata:
2.1
alla pena di
10.
(dieci) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta alla condannata è condizionalmente sospesa con un
periodo di prova di 2 (due) anni.
4.
È ordinata la confisca di tutti gli oggetti sequestrati indicati
quali corpi di reato nell’atto d’accusa, nonché la distruzione della droga
sequestrata;
5.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese diverse fr. 27.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 577.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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