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Decisione

72.2003.11

Acquisto, detenzione e trasporto di eroina. Scemata responsabilità lieve. Contraddittorio.

28 luglio 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti: dagli art. 19 Cifra 2 LFStup, art. 19a LFStup;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 13/2003 del 7 febbraio 2003, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusata AC 1

assistita dal difensore d'ufficio DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 10.40.

Col consenso di tutte le parti si stralcia il capo d’imputazione di

contravvenzione LF Stupefacenti di cui al punto 2 dell’atto d’accusa, poiché

ormai prescritto.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

confermato l’atto d’accusa in esame, ritenuto che viene a cadere il reato di contravvenzione

alla LStup, poiché prescritto, tenuto conto del fatto che le chiamate in

correità siano circostanziate e quindi che i fatti siano provati, della gravità

dei fatti imputati all’accusata, di poco al di sopra dell’aggravante, del fatto

che fosse consumatrice e, di conseguenza, posta una lieve scemata

responsabilità, mancando una prognosi favorevole poiché non si ravvisa alcuna

assunzione di responsabilità né collaborazione agli inquirenti, conclude

chiedendo che l’accusata sia condannata alla pena detentiva di 12 mesi da

espiare, nonché la confisca di quanto in sequestro e la distruzione dello

stupefacente sequestrato.

§ Il Difensore, il quale sostenendo la mancanza di

contraddittorio nell’assunzione delle dichiarazione dei correi, posto che tali

fatti sono in buona parte integralmente contestati (tutti, tranne l’offerta di

5 grammi di eroina a __________), che la propria patrocinata fosse al tempo dei

fatti una tossicodipendente, che le sue dichiarazioni agli inquirenti hanno

permesso di chiarire i fatti, che è madre di famiglia e tra poco nonna,

conclude chiedendo il proscioglimento dall’imputazione di infrazione aggravata

alla LStup, poiché appurati ed ammessi solo i fatti inerenti all’offerta di 5

grammi di eroina a __________, mentre le vendite a __________ e __________ non

sono provate per mancanza di contraddittorio; chiede di conseguenza, una

massiccia riduzione della pena ad un massimo di 6 mesi di detenzione, da

sospendere condizionalmente per due anni. Non si oppone

alla confisca di quanto in sequestro.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

parti, i seguenti

quesiti: AC 1:

1. È autrice

colpevole di:

1.1. infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere,

nel

periodo novembre 2001 / settembre 2002, senza essere autorizzata,

1.1.1. a Zurigo,

acquistato a scopo di vendita, detenuto e trasportato in Ticino grammi 60

(sessanta) di eroina con grado di purezza indeterminato?

1.1.2. a __________,

mediato la vendita e venduto presso il proprio domicilio in almeno 15

occasioni, agendo per conto del marito, complessivi 75 (settantacinque) grammi di

eroina, previamente acquistata da quest’ultimo a Zurigo?

1.1.3. a Lugano,

offerto un minigrip contenente circa 5 grammi di eroina, sostanza previamente

acquistata a Zurigo e da lei trasportata da Zurigo al Canton Ticino?

1.1.1.1. trattasi di infrazione

aggravata, siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o

doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie

persone?

E come

meglio descritto nell’atto d’accusa?

Considerandi

2.

Ha agito

in stato di scemata responsabilità?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4.

Deve

subire la confisca di quanto oggetto di sequestro?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti

visti gli art. 11, 18, 36,

41, 58, 59, 63, 66 e 69 CP;

19.

LStup

9.

segg.

CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autrice colpevole di:

1.1

infrazione

alla LF sugli stupefacenti, aggravata

siccome

riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale

da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per

avere, nel periodo novembre 2001 / settembre 2002, senza essere autorizzata,

1.1.1

acquistato a

scopo di vendita, detenuto e trasportato grammi 60 (sessanta) di eroina con

grado di purezza indeterminato;

1.1.2

mediato la

vendita e venduto presso il proprio domicilio in almeno 15 occasioni, agendo

per conto del marito, complessivi 75 (settantacinque) grammi di eroina,

previamente acquistata da quest’ultimo a Zurigo;

1.1.3

offerto un

minigrip contenente circa 5 grammi di eroina, sostanza previamente acquistata a

Zurigo e da lei trasportata da Zurigo al Canton Ticino;

E meglio

come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di

conseguenza AC 1, avendo agito in stato di lieve scemata responsabilità è

condannata:

2.1

alla pena di

10.

(dieci) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta alla condannata è condizionalmente sospesa con un

periodo di prova di 2 (due) anni.

4.

È ordinata la confisca di tutti gli oggetti sequestrati indicati

quali corpi di reato nell’atto d’accusa, nonché la distruzione della droga

sequestrata;

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese diverse fr. 27.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 577.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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