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Decisione

72.2003.110

falsità in atti

21 dicembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a Lugano nel corso dei mesi di aprile e

maggio 2001;

reato previsto dall'art. 251 cifra 1 CPS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 118/2003 del 15 ottobre 2003, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'avv. __________

difensore d’ufficio dell’accusata AC 1, assente.

§ L'avv. __________

in rappresentanza della PC PC 1, Lugano

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 15.05 alle ore 16.15.

Il Presidente, constatato che l’accusata

AC 1, regolarmente citata per via rogatoriale al proprio domicilio, non è

presente e non ha fatto pervenire alla Corte alcuna valida giustificazione,

decide, con il consenso di tutte le parti, di procedere nei suoi confronti al

giudizio nelle forme contumaciali, ai sensi degli art. 308 e segg. CPPT.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,

dopo avere riassunto brevemente l’agire criminoso dell’accusata, chiede

l’integrale conferma dell’atto di accusa. Conclude chiedendo la condanna di AC

1 alla pena di 10 mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 3 anni. Chiede inoltre che venga decisa la sua espulsione per un

periodo di 3 anni effettivi.

Postula

infine la confisca di tutto quanto in sequestro.

§ Il rappresentante della PC il quale si associa alla

pubblica accusa per quanto attiene alla colpabilità dell’imputato e conclude

chiedendo la condanna al pagamento dell’importo di CHF 277'198.12, oltre

interessi al 5% a far tempo dal 21.5.2001.

§ Il Difensore, il quale chiede l’assoluzione della propria

patrocinata in quanto agli atti non vi è alcuna prova od indizio che dimostri

che sia stata AC 1 a consegnare alla banca le tre garanzie bancarie

contraffatte. In via subordinata chiede una riduzione della pena detentiva

proposta dal PP.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti:

AC 1

1. È autrice

colpevole di:

1.1. ripetuta

falsità in documenti

per

avere, a Lugano, allo scopo di procacciare a sé e/o ad altri un indebito

profitto, consegnato, al fine di ottenere un mutuo bancario, tre false garanzie

bancarie a funzionari della banca PC 1 a Lugano e meglio:

1.1.1. nel corso del

mese di aprile 2001 una prima falsa garanzia bancaria del valore facciale di

euro 3'600'000 datata 23.4.2001 emessa a nome della __________ a firma. Titolo

non accettato dalla banca;

1.1.2. il 30.4.2001

una seconda falsa garanzia bancaria del valore facciale di euro 3'600'000

datata 23.4.2001 emessa a nome della __________ Svizzera a firma PL 1 e PL 2

(firme risultate entrambi contraffatte). Titolo non accettato dalla banca;

1.1.3. nel corso del

mese di maggio 2001 una terza falsa garanzia bancaria del valore facciale di

euro 3'200'000.- emessa a nome della __________ Svizzera datata 16.5.2001

recante le firme contraffatte dei funzionari PL 1 e PL 2;

ottenendo

così in data 21.5.2001 un credito in conto corrente di euro 3'200'000.-,

importo prelevato in contanti in ragione di euro 362'243.42,

e meglio

come descritto dall’atto di accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena:

2.1

privativa di

libertà ?

2.2

d’espulsione

?

3.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto in sequestro ?

4.

Deve

essere condannata al pagamento di un’indennità alla parte civile ?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti;

visti gli art. 18, 36, 41,

55, 58, 63, 68 e 251 cfr. 1 CP;

9.

segg.

CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia in contumacia:

1.

AC 1 é

autrice colpevole di

1.1

ripetuta

falsità in documenti

per

avere, a Lugano, nel corso dei mesi di aprile e maggio 2001, allo scopo di

procacciare a sé e/o ad altri un indebito profitto, consegnato tre false

garanzie bancarie a funzionari della banca PC 1 a Lugano, allo scopo di

ottenere un mutuo bancario di euro 3'200'000, mutuo ottenuto in data 21.5.2001

e dal quale ha prelevato, in contanti, euro 362'243.42,

e meglio

come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di

conseguenza AC 1 é condannata, in contumacia:

2.1

alla pena di

10.

mesi di detenzione

2.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per un tempo di 3 anni;

2.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva e d’espulsione inflitte alla condannata sono condizionalmente

sospese con un periodo di prova di 3 anni.

4.

È ordinata

la confisca di quanto in sequestro.

5.

AC 1 è

inoltre condannata al pagamento di Euro 277'198.02 alla PC. Per il resto la

parte civile è rinviata al competente foro civile.

6.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC

1.

2.

PL

1.

3.

PL

2.

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente Il

segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Pubbl. FU fr. 150.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 700.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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