72.2003.110
falsità in atti
21 dicembre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
72.2003.110
Data decisione, Autorità:
21.12.2004, PENAL
Titolo:
falsità in atti
FALSITÀ IN DOCUMENTI
art. 251 cpv. 1 CPS
Incarto n.
72.2003.110
Lugano,
21 dicembre 2004/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Mauro
Ermani
Segretario:
Pascal Cattaneo, vicecancelliere
Sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
prevenuta colpevole
di:
1. ripetuta
falsità in documenti
per
avere, allo scopo di procacciare a sé e/o ad altri un indebito profitto,
consegnato, in tre occasioni, a funzionari della banca PC 1, agenzia di Lugano,
3 false garanzie bancarie, al fine di ottenere un mutuo bancario di EURO
3'200'000.-;
e meglio,
per avere
consegnato, ai funzionari della PC 1., Lugano;
▫ nel corso del mese di aprile 2001,
una prima falsa garanzia bancaria del valore facciale di EURO 3'600'000.-,
datata 23.4.2001, emessa a nome della __________, a firma "__________",
legalizzata da tale notaio "", unitamente a due attestati notarili,
sempre a firma "", ma recanti comunque firme diverse; titolo, questo,
non accettato dalla banca, in quanto conteneva degli errori grossolani;
▫ in data 30.4.2001, una seconda
falsa garanzia bancaria, sempre del valore facciale di EURO 3'600'000.-, datata
23.4.2001, emessa a nome della __________ Svizzera, a firma "" e
"" (firme risultate entrambe contraffatte); titolo, questo, parimenti
rifiutato dal servizio crediti della banca, ritenuto come le firme dei
funzionari PL 1 e PL 2, apposte in calce allo stesso, non corrispondevano a
quelle depositate presso il registro di commercio;
▫ nel corso del mese di maggio 2001,
una terza falsa garanzia bancaria, del valore facciale di EURO 3'200'000.-,
emessa a nome della __________ Svizzera, datata 16.5.2001, recante le firme
contraffatte dei funzionari "PL 1 " e "PL 2 " (firme simili
a quelle autentiche, ma ben diverse da quelle apposte in calce alla garanzia
bancaria di cui sopra, datata 23.4.2001),
▫ ottenendo dalla PC 1., Lugano, in
data 21.5.2001, l'erogazione di un credito in conto corrente di EURO
3'200'000.-; importo, questo, prelevato, in contanti, in ragione di EURO
362'243,42 (di cui EURO 85'045,40 rifusi, nel frattempo, alla banca, da parte
di un terzo);
Fatti
avvenuti a Lugano nel corso dei mesi di aprile e
maggio 2001;
reato previsto dall'art. 251 cifra 1 CPS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 118/2003 del 15 ottobre 2003, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'avv. __________
difensore d’ufficio dell’accusata AC 1, assente.
§ L'avv. __________
in rappresentanza della PC PC 1, Lugano
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 15.05 alle ore 16.15.
Il Presidente, constatato che l’accusata
AC 1, regolarmente citata per via rogatoriale al proprio domicilio, non è
presente e non ha fatto pervenire alla Corte alcuna valida giustificazione,
decide, con il consenso di tutte le parti, di procedere nei suoi confronti al
giudizio nelle forme contumaciali, ai sensi degli art. 308 e segg. CPPT.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,
dopo avere riassunto brevemente l’agire criminoso dell’accusata, chiede
l’integrale conferma dell’atto di accusa. Conclude chiedendo la condanna di AC
1 alla pena di 10 mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 3 anni. Chiede inoltre che venga decisa la sua espulsione per un
periodo di 3 anni effettivi.
Postula
infine la confisca di tutto quanto in sequestro.
§ Il rappresentante della PC il quale si associa alla
pubblica accusa per quanto attiene alla colpabilità dell’imputato e conclude
chiedendo la condanna al pagamento dell’importo di CHF 277'198.12, oltre
interessi al 5% a far tempo dal 21.5.2001.
§ Il Difensore, il quale chiede l’assoluzione della propria
patrocinata in quanto agli atti non vi è alcuna prova od indizio che dimostri
che sia stata AC 1 a consegnare alla banca le tre garanzie bancarie
contraffatte. In via subordinata chiede una riduzione della pena detentiva
proposta dal PP.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti:
AC 1
1. È autrice
colpevole di:
1.1. ripetuta
falsità in documenti
per
avere, a Lugano, allo scopo di procacciare a sé e/o ad altri un indebito
profitto, consegnato, al fine di ottenere un mutuo bancario, tre false garanzie
bancarie a funzionari della banca PC 1 a Lugano e meglio:
1.1.1. nel corso del
mese di aprile 2001 una prima falsa garanzia bancaria del valore facciale di
euro 3'600'000 datata 23.4.2001 emessa a nome della __________ a firma. Titolo
non accettato dalla banca;
1.1.2. il 30.4.2001
una seconda falsa garanzia bancaria del valore facciale di euro 3'600'000
datata 23.4.2001 emessa a nome della __________ Svizzera a firma PL 1 e PL 2
(firme risultate entrambi contraffatte). Titolo non accettato dalla banca;
1.1.3. nel corso del
mese di maggio 2001 una terza falsa garanzia bancaria del valore facciale di
euro 3'200'000.- emessa a nome della __________ Svizzera datata 16.5.2001
recante le firme contraffatte dei funzionari PL 1 e PL 2;
ottenendo
così in data 21.5.2001 un credito in conto corrente di euro 3'200'000.-,
importo prelevato in contanti in ragione di euro 362'243.42,
e meglio
come descritto dall’atto di accusa?
Considerandi
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
2.1
privativa di
libertà ?
2.2
d’espulsione
?
3.
Deve
essere ordinata la confisca di quanto in sequestro ?
4.
Deve
essere condannata al pagamento di un’indennità alla parte civile ?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti;
visti gli art. 18, 36, 41,
55, 58, 63, 68 e 251 cfr. 1 CP;
9.
segg.
CPP e 39 TG sulle spese
dichiara e pronuncia in contumacia:
1.
AC 1 é
autrice colpevole di
1.1
ripetuta
falsità in documenti
per
avere, a Lugano, nel corso dei mesi di aprile e maggio 2001, allo scopo di
procacciare a sé e/o ad altri un indebito profitto, consegnato tre false
garanzie bancarie a funzionari della banca PC 1 a Lugano, allo scopo di
ottenere un mutuo bancario di euro 3'200'000, mutuo ottenuto in data 21.5.2001
e dal quale ha prelevato, in contanti, euro 362'243.42,
e meglio
come descritto nell’atto d’accusa.
2.
Di
conseguenza AC 1 é condannata, in contumacia:
2.1
alla pena di
10.
mesi di detenzione
2.2
all’espulsione
dal territorio svizzero per un tempo di 3 anni;
2.3
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione
della pena detentiva e d’espulsione inflitte alla condannata sono condizionalmente
sospese con un periodo di prova di 3 anni.
4.
È ordinata
la confisca di quanto in sequestro.
5.
AC 1 è
inoltre condannata al pagamento di Euro 277'198.02 alla PC. Per il resto la
parte civile è rinviata al competente foro civile.
6.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC
1.
2.
PL
1.
3.
PL
2.
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente Il
segretario
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Pubbl. FU fr. 150.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 700.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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