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Decisione

72.2003.112

ripetuta appropriazione indebiti quale organo di fatto e/o direttore e/o azionista unico

23 dicembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

Il Presidente, constatato che l’accusato

AC 1, regolarmente citato in via rogatoriale presso il suo domicilio legale,

non è presente e non ha fatto pervenire alla Corte alcuna valida

giustificazione, decide di procedere nei suoi confronti al giudizio nelle forme

contumaciali, ai sensi degli art. 308 e segg. CPPT.

E' pervenuta alla Corte:

- richiesta di risarcimento 22.12.2004 della PC PC

2 (doc. TPC)

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il

quale, dopo avere riassunto brevemente i fatti alla base dell’AA, conclude

chiedendo la condanna dell’accusato alla pena di 8 mesi di detenzione sospesa. Condizionalmente

per un periodo di prova di 2 anni. Postula inoltre l’accoglimento delle pretese

di

§ Il Difensore, che pone in risalto la personalità, la

figura e la vita dell’accusato. Non contesta i reati imputati al suo

patrocinato. Chiede però che la pena detentiva proposta dal PP venga

considerevolmente ridotta e quindi posta al beneficio della sospensione

condizionale, non si oppone alle pretese di PC.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti:

AC 1

1. È autore

colpevole di

1.1. ripetuta appropriazione indebita,

per

essersi, a scopo d’indebito profitto proprio ed altrui, appropriato di cose

mobili altrui che le erano state affidate in qualità di organo di fatto e/o

direttore e/o azionista unico della __________, e meglio per avere

1.1.1. a Grancia,

l’8.6.2000, impiegato indebitamente la vettura Mecedes TI intestata alla __________

Sa ma di proprietà della PC 1 che ne aveva finanziato l’acquisto, vendendola al

garage __________ al prezzo di 140'000.- fr., utilizzando poi l’illecito

profitto a parziale pagamento dell’acquisto per sé, ma intestato alla __________,

di un nuovo veicolo __________) ?

1.1.2. a Pazzallo,

il 4.11.200 0, impiegato indebitamente la vettura Chevrolet TI intestata alla __________,

ma di proprietà della PC 2 che ne aveva finanziato l’acquisto, vendendola al

garage __________ al prezzo di 24'000.- fr, utilizzando l’illecito profitto per

acquistare ed intestare a sé un nuovo veicolo (Mercedes E 430 T) ?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

3.

Deve

essere condannato al pagamento di una indennità alle PC?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti,

visti gli art. 18, 36, 41,

63, 68 e 138 cfr. 1 CP;

9.

segg.

CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia in contumacia:

1.

AC 1

é autore

colpevole di

1.1

ripetuta

appropriazione indebita,

per

essersi, a scopo d’indebito profitto proprio ed altrui, appropriato di cose

mobili altrui che le erano state affidate in qualità di organo di fatto e/o

direttore e/o azionista unico della __________, e meglio per avere:

1.1.1

a Grancia,

l’8.6.2000, impiegato indebitamente la vettura Mecedes TI intestata alla __________

ma di proprietà della PC 1 che ne aveva finanziato l’acquisto, vendendola al

garage __________ al prezzo di 140'000.- fr., utilizzando poi l’illecito

profitto a parziale pagamento dell’acquisto per conto della __________, di un

nuovo veicolo __________;

1.1.2

a Pazzallo,

il 4.11.2000, impiegato indebitamente la vettura Chevrolet TI intestata alla __________,

ma di proprietà della PC 2 che ne aveva finanziato l’acquisto, vendendola al

garage __________ al prezzo di 24'000.- fr, utilizzando l’illecito profitto per

acquistare ed intestare a sé un nuovo veicolo (Mercedes E 430 T),

e meglio

come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di

conseguenza, AC 1 é condannato in contumacia:

2.1

alla pena di

5.

mesi di detenzione, pena integralmente addizionale alla pena di 6 mesi di

reclusione pronunciata il 21.11.2002 dal Tribunale Tempio Pausania Olbia

(Italia);

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali;

3.

L’esecuzione

della pena privativa della libertà è sospesa e al condannato è prescritto un periodo

di prova di 2 anni

4.

AC 1 è

inoltre condannato a pagare:

4.1

fr. 110'400.35 a PC 1,

4.2

fr.

16'818.45 a PC 2,.

5.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per

cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al

Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro

venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC

1.

2.

PC

2.

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente Il

segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Pubbl. FU fr. 150.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 700.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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