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Decisione

72.2003.121

stupefacenti (eroina)

22 dicembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1. È autore

colpevole di:

1.1. infrazione alla LFStup

per

avere, senza essere autorizzato,

nel

periodo dicembre 2001/gennaio 2002 – ottobre 2002,

a

Coldrerio, Mendrisio ed in altre imprecisate località,

agendo in

correità con __________,

1.1.1. ripetutamente procurato a vari tossicodipendenti locali,

complessivi 648 grammi di eroina ?

1.1.2. ripetutamente

venduto a vari tossicodipendenti locali, complessivi 108 grammi di eroina ?

1.2. Trattasi di infrazione

aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina che l’autore sapeva

o doveva sapere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie

persone?

1.3. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato,

nel

periodo settembre 2002 – 27.8.2003,

a

Coldrerio,

consumato complessivi 40 grammi di eroina ?

Considerandi

2.

Ha egli

agito in stato di scemata responsabilità ?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4.

Deve

essere revocata la sospesione condizionale concessa alla pena di:

4.1

30 giorni di

detenzione inflitta il 5.6.2000 dal Ministero Pubblico di Lugano ?

4.2

5 giorni di

detenzione inflitta il 9.12.2002 dal Ministero Pubblico di Lugano ?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti,

visti gli art. 11, 18, 36,

41, 63, 66, 68, 69 CP;

19.

cifra

2.

e 19a LFstup;

9.

segg.

CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

AC 1

1.

é autore

colpevole di

1.1

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome

riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale

da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato,

nel

periodo dicembre 2001/gennaio 2002 – ottobre 2002, a Coldrerio, Mendrisio ed in

altre imprecisate località, agendo in correità con __________,

1.1.1

ripetutamente procurato a vari tossicodipendenti locali,

complessivi 648 grammi di eroina;

1.1.2

ripetutamente venduto a vari tossicodipendenti locali,

complessivi 108 grammi di eroina;

1.2

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato, nel periodo ottobre 2002 – 27.8.2003,

a

Coldrerio, consumato complessivi ca. 40 grammi di eroina

e meglio

come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di

conseguenza, AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, é

condannato:

2.1

alla pena di

15.

mesi di detenzione, a valere quale pena aggiuntiva alla pena di 5 giorni di

detenzione inflitta il 9.12.2002 dal MP di Lugano, nella quale é computato il

carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali

3.

L’esecuzione

della pena privativa della libertà è sospesa e al condannato è prescritto un

periodo di prova di 4 anni

4.

Revocata

la sospensione condizionale, é ordinata l’esecuzione della pena di:

4.1

30 giorni di

detenzione inflitta al condannato il 5.6.2000 dal Ministero Pubblico di Lugano;

4.2

5 giorni di

detenzione inflitta al condannato il 9.12.2002 dal Ministero Pubblico di Lugano

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente Il

segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 550.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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