72.2003.121
stupefacenti (eroina)
22 dicembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
72.2003.121
Data decisione, Autorità:
22.12.2004, PENAL
Titolo:
stupefacenti (eroina)
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19a cf. 1 LSTUP
Incarto n.
72.2003.121
Mendrisio,
22 dicembre 2004/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Mauro
Ermani
Segretario:
Pascal Cattaneo, vicecancelliere
Sedente nell’aula
penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 27 al 28 agosto 2003;
prevenuto colpevole
di:
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale
da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio,
per
avere, senza essere autorizzato:
1.1. a
Coldrerio, Mendrisio ed in altre imprecisate località, nel periodo dicembre
2001/gennaio 2002 – ottobre 2002, agendo in correità con __________, contro il
quale si procede separatamente, ripetutamente procurato, a vari tossicodipendenti
locali, tra i quali __________ detto, tale __________, __________ ed altri non
meglio identificati, che gli anticipavano i soldi, complessivamente almeno 648
grammi di eroina, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di sacchetti
minigrip da 5 grammi, al prezzo variante tra fr. 300.- / 350.- l’uno, sostanza
previamente acquistata, in più occasioni, a Zurigo dagli spacciatori albanesi __________
detto “”, __________ detto “”, “”, “” ed altri non meglio identificati, al
prezzo di fr. 220.- / 250.- il sacchetto di 5 grammi;
1.2. a
Coldrerio, Mendrisio ed in altre imprecisate località, nello stesso periodo,
ripetutamente venduto, in correità con __________, a vari tossicodipendenti
locali, tra i quali __________ ed altri non meglio identificati, un imprecisato
quantitativo di eroina, ma almeno 108 grammi, con grado di purezza
indeterminato, sottoforma di buste dosi da 0,2/0,3 grammi al prezzo di fr. 50.-
l’una, sostanza acquistata come indicato al punto 1.1 del presente atto di
accusa;
2. Contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, a Coldrerio, nel periodo settembre 2002 – 27
agosto 2003, consumato un imprecisato quantitativo di eroina (ma almeno 40
grammi);
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
dagli art. 19 cifra 2 e 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 133/2003 del 6 novembre 2003, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio (GP). lic. iur. __________.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 14.50.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,
confermato integralmente l’atto di accusa, conclude chiedendo che l’accusato
venga condannato alla pena di 18 mesi di detenzione, pena da porre al beneficio
della sospensione condizionale per un periodo di prova di 4 anni. Chiede
inoltre che la sospensione condizionale concessa alle pene di 30,
rispettivamente di 5 giorni di detenzione inflitte il 5.6.2000 e il 9.12.2002 dal
Ministero Pubblico di Lugano venga revocata.
§ Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità, la
figura e la vita anteriore dell’accusato. Non contesta i fatti di cui all’AA
come neppure la loro qualifica giuridica. In considerazione della collaborazione
offerta agli inquirenti e del buon comportamento tenuto dall’accusato sino ad
oggi, chiede una massiccia riduzione della pena detentiva proposta dal PP.
Chiede inoltre che venga concessa la sospensione condizionale della pena e che
non venga revocata la sospensione condizionale relativa alle pene di 30,
rispettivamente 5 giorni di detenzione del 5.6.2000 e del 9.12.2002.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti:
AC 1
Fatti
1. È autore
colpevole di:
1.1. infrazione alla LFStup
per
avere, senza essere autorizzato,
nel
periodo dicembre 2001/gennaio 2002 – ottobre 2002,
a
Coldrerio, Mendrisio ed in altre imprecisate località,
agendo in
correità con __________,
1.1.1. ripetutamente procurato a vari tossicodipendenti locali,
complessivi 648 grammi di eroina ?
1.1.2. ripetutamente
venduto a vari tossicodipendenti locali, complessivi 108 grammi di eroina ?
1.2. Trattasi di infrazione
aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina che l’autore sapeva
o doveva sapere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie
persone?
1.3. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
nel
periodo settembre 2002 – 27.8.2003,
a
Coldrerio,
consumato complessivi 40 grammi di eroina ?
Considerandi
2.
Ha egli
agito in stato di scemata responsabilità ?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
4.
Deve
essere revocata la sospesione condizionale concessa alla pena di:
4.1
30 giorni di
detenzione inflitta il 5.6.2000 dal Ministero Pubblico di Lugano ?
4.2
5 giorni di
detenzione inflitta il 9.12.2002 dal Ministero Pubblico di Lugano ?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti,
visti gli art. 11, 18, 36,
41, 63, 66, 68, 69 CP;
19.
cifra
2.
e 19a LFstup;
9.
segg.
CPP e 39 TG sulle spese
dichiara e pronuncia:
AC 1
1.
é autore
colpevole di
1.1
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale
da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato,
nel
periodo dicembre 2001/gennaio 2002 – ottobre 2002, a Coldrerio, Mendrisio ed in
altre imprecisate località, agendo in correità con __________,
1.1.1
ripetutamente procurato a vari tossicodipendenti locali,
complessivi 648 grammi di eroina;
1.1.2
ripetutamente venduto a vari tossicodipendenti locali,
complessivi 108 grammi di eroina;
1.2
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, nel periodo ottobre 2002 – 27.8.2003,
a
Coldrerio, consumato complessivi ca. 40 grammi di eroina
e meglio
come descritto nell’atto d’accusa.
2.
Di
conseguenza, AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, é
condannato:
2.1
alla pena di
15.
mesi di detenzione, a valere quale pena aggiuntiva alla pena di 5 giorni di
detenzione inflitta il 9.12.2002 dal MP di Lugano, nella quale é computato il
carcere preventivo sofferto;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali
3.
L’esecuzione
della pena privativa della libertà è sospesa e al condannato è prescritto un
periodo di prova di 4 anni
4.
Revocata
la sospensione condizionale, é ordinata l’esecuzione della pena di:
4.1
30 giorni di
detenzione inflitta al condannato il 5.6.2000 dal Ministero Pubblico di Lugano;
4.2
5 giorni di
detenzione inflitta al condannato il 9.12.2002 dal Ministero Pubblico di Lugano
5.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente Il
segretario
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 550.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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