72.2003.125
spaccio di circa un chilo di cocaina
8 settembre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
72.2003.125
Data decisione, Autorità:
08.09.2004, PENAL
Titolo:
spaccio di circa un chilo di cocaina
ATTENUAZIONE DELLA PENA
ATTENUAZIONE LIBERA
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
RESPONSABILITÀ SCEMATA
art. 11 CPS
art. 64 CPS
art. 19 let. a LSTUP
art. 19 cf. 2 LSTUP
Incarto n.
72.2003.125
Lugano,
8 settembre 2004/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Valentina Tuoni, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di Giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con
l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 5 maggio 2003, dal 13 ottobre 2003 collocato presso la __________ ;
prevenuto colpevole di:
1. infrazione alla
LF sugli stupefacenti, aggravata
siccome riferita ad un
quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in
pericolo la salute di parecchie persone e meglio
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo fine maggio -
giugno 2002 / 05 maggio 2003,
a __________, __________, __________,
__________, __________ ed altre località non meglio precisate,
1.1. venduto,
sia singolarmente che, per
la maggior parte, unitamente a __________ a vari tossicodipendenti locali tra
cui __________ __________, >__________,
__________ e altri non meglio indicati, 45/55 grammi di cocaina al prezzo di
fr. 120.--/fr. 150.-- al grammo, sostanza previamente acquistata in più
occasioni a __________ da uno spacciatore di colore tale __________ non meglio
identificato, al prezzo di fr. 120.-- al grammo, conseguendo un illecito
profitto di circa fr. 600.--/fr. 750.-- equamente diviso con __________ a cui
vanno aggiunti fr. 180.-- per le sue vendite private;
1.2. venduto,
unitamente a __________ a __________
e >__________ __________,
in tre distinte occasioni, complessivamente 16/18 grammi di cocaina, al prezzo
di fr. 150.-- al grammo, sostanza previamente acquistata a __________ da __________
detto "__________" al prezzo di fr. 120.-- al grammo e
successivamente trasportata con l'auto del citato fornitore ad __________ dove __________
__________ la rimise agli acquirenti;
1.3. venduto,
sia singolarmente che
unitamente a __________, in ripetute occasioni a consumatori locali, solo in
parte identificati, tra cui __________, __________, __________, __________ __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________
__________, __________, __________, __________ __________, __________, __________,
__________ __________, __________ e altri, complessivamente circa 1'239 grammi
di cocaina al prezzo di fr. 150.-- al grammo, sostanza acquistata a credito da __________
detto "__________" al prezzo variante da fr. 100.-- a fr. 120.-- al
grammo;
1.4. venduto,
singolarmente a __________,
un ovulo da 10 grammi di cocaina al prezzo globale di fr. 2'000.--, sostanza
previamente acquistata da __________;
1.5. offerto,
ad amici e conoscenti tra
Fatti
i quali __________, __________ __________ e altri non meglio identificati, in
ripetute occasioni, complessivamente circa 146 grammi di cocaina, sostanza
previamente acquista da __________ detto "__________" nelle medesime
circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1.3, rispettivamente ottenuta
trattenendo, nella maggior parte dei casi, lo 0,2% da ciascun grammo acquistato;
1.6. detenuto,
10 grammi di cocaina
previamente acquistata a credito da __________ __________ detto "__________"
al prezzo di fr. 100.-- al grammo, sostanza destinata alla vendita a terzi se
non fosse stata da lui gettata nella toilette della discoteca __________ di __________;
2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, nel corso dell'ultimo anno e fino al 5 maggio 2003, a __________, __________,
__________, __________ ed in altre località non meglio indicate, consumato
personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 106 grammi;
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art.
19 cifra 2 LS, art. 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 137/2003 del 12 novembre 2003, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il
PP 1.
§ L'accusato AC 1 assistito dal
difensore d'ufficio (GP) avv. __________.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 15.20.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua
requisitoria, il quale pur stigmatizzando la gravità del reato, riconosce a AC
1 l'attenuante della giovane età e l’applicazione dell’art. 11 CP. Sottolinea
come AC 1 si sia costituito e grazie alla sua collaborazione sia stato
possibile procedere contro i suoi fornitori di sostanza stupefacente. Chiede
quindi la conferma dell’atto di accusa, proponendo una pena di 26 mesi di
detenzione sospesi in applicazione dell’art. 44 CP. Chiede da ultimo la
confisca di quanto in sequestro.
§ Il Difensore,
il quale pone in risalto la personalità del suo assistito, l’evoluzione da lui
commessa a seguito dei fatti per i quali è oggi giudicato, il suo coraggio e la
sua determinazione non comuni, aiutato anche dal personale delle carceri
pretorili, dove il suo assistito ha chiesto di rimanere per 5 mesi. Chiede una
riduzione della pena, in applicazione dell’attenuante della giovane età e dell’art.
11 CP, tenuto conto del forte consumo. Chiede inoltre la sospensione della pena
ex art. 44 CP.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti:
AC 1
1. E’ autore colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, nel periodo fine maggio-giugno2002/5 maggio 2003, singolarmente ed
in correità con terzi,
1.1.1. venduto 1310/1322 grammi di
cocaina;
1.1.2. offerto 146 grammi di cocaina;
1.1.3. detenuto 10 grammi di cocaina;
1.1.4. trattasi di infrazione aggravata
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere
essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?
1.2. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, nel corso dell’ultimo anno e fino al 5 maggio 2003, consumato un
imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 106 grammi;
e meglio come descritto
dall’atto di accusa?
Considerandi
2.
Deve beneficiare
dell’attenuante della giovane età?
3.
Ha agito in stato di
scemata responsabilità?
4.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena?
5.
Deve subire il collocamento
in uno stabilimento per tossicomani?
6.
Deve subire la confisca di:
6.1
1 cellulare marca Sony Ericsson
con carta SIM nr. __________;
6.2
3 carte SIM?
Preso atto che,
avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato
alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti,
tranne parz. al quesito n. 2 ed integralmente al quesito n. 4;
visti gli art. 11, 18, 36, 41, 44, 58, 63, 64,
65, 66, 68 e 69 CP;
19.
n. 2 e 19a LS
9.
segg. CPP e 39 TG sulle
spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un
quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in
pericolo la salute di parecchie persone,
per
avere, senza essere autorizzato, nel periodo fine maggio-giugno 2002/5 maggio
2003, singolarmente ed in correità con terzi,
1.1.1
venduto 1310 grammi di
cocaina;
1.1.2
offerto 146 grammi di cocaina;
1.1.3
detenuto 10 grammi di cocaina;
1.2
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, nel corso dell’ultimo anno e fino al 5 maggio 2003, consumato un
imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 106 grammi;
e meglio come descritto
nell’atto di accusa.
2.
Di conseguenza AC 1, avendo
agito in stato di scemata responsabilità, beneficiando parzialmente
dell’attenuante della giovane età, è condannato:
2.1
alla pena di 22 (ventidue)
mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali.
3.
E’ ordinato il collocamento
del condannato in uno stabilimento per tossicomani con contestuale sospensione
dell’esecuzione della pena detentiva inflittagli.
4.
È ordinata la confisca dei
seguenti oggetti sequestrati al condannato:
4.1
1 cellulare marca Sony Ericsson
con carta SIM nr. __________;
4.2
3 carte SIM.
5.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di
ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni
da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza
integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 267.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 617.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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