Lexipedia

Decisione

72.2003.125

spaccio di circa un chilo di cocaina

8 settembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i quali __________, __________ __________ e altri non meglio identificati, in

ripetute occasioni, complessivamente circa 146 grammi di cocaina, sostanza

previamente acquista da __________ detto "__________" nelle medesime

circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1.3, rispettivamente ottenuta

trattenendo, nella maggior parte dei casi, lo 0,2% da ciascun grammo acquistato;

1.6. detenuto,

10 grammi di cocaina

previamente acquistata a credito da __________ __________ detto "__________"

al prezzo di fr. 100.-- al grammo, sostanza destinata alla vendita a terzi se

non fosse stata da lui gettata nella toilette della discoteca __________ di __________;

2. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzato, nel corso dell'ultimo anno e fino al 5 maggio 2003, a __________, __________,

__________, __________ ed in altre località non meglio indicate, consumato

personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 106 grammi;

fatti avvenuti

nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art.

19 cifra 2 LS, art. 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 137/2003 del 12 novembre 2003, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il

PP 1.

§ L'accusato AC 1 assistito dal

difensore d'ufficio (GP) avv. __________.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 15.20.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua

requisitoria, il quale pur stigmatizzando la gravità del reato, riconosce a AC

1 l'attenuante della giovane età e l’applicazione dell’art. 11 CP. Sottolinea

come AC 1 si sia costituito e grazie alla sua collaborazione sia stato

possibile procedere contro i suoi fornitori di sostanza stupefacente. Chiede

quindi la conferma dell’atto di accusa, proponendo una pena di 26 mesi di

detenzione sospesi in applicazione dell’art. 44 CP. Chiede da ultimo la

confisca di quanto in sequestro.

§ Il Difensore,

il quale pone in risalto la personalità del suo assistito, l’evoluzione da lui

commessa a seguito dei fatti per i quali è oggi giudicato, il suo coraggio e la

sua determinazione non comuni, aiutato anche dal personale delle carceri

pretorili, dove il suo assistito ha chiesto di rimanere per 5 mesi. Chiede una

riduzione della pena, in applicazione dell’attenuante della giovane età e dell’art.

11 CP, tenuto conto del forte consumo. Chiede inoltre la sospensione della pena

ex art. 44 CP.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:

AC 1

1. E’ autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzato, nel periodo fine maggio-giugno2002/5 maggio 2003, singolarmente ed

in correità con terzi,

1.1.1. venduto 1310/1322 grammi di

cocaina;

1.1.2. offerto 146 grammi di cocaina;

1.1.3. detenuto 10 grammi di cocaina;

1.1.4. trattasi di infrazione aggravata

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere

essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

1.2. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzato, nel corso dell’ultimo anno e fino al 5 maggio 2003, consumato un

imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 106 grammi;

e meglio come descritto

dall’atto di accusa?

Considerandi

2.

Deve beneficiare

dell’attenuante della giovane età?

3.

Ha agito in stato di

scemata responsabilità?

4.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena?

5.

Deve subire il collocamento

in uno stabilimento per tossicomani?

6.

Deve subire la confisca di:

6.1

1 cellulare marca Sony Ericsson

con carta SIM nr. __________;

6.2

3 carte SIM?

Preso atto che,

avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato

alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti,

tranne parz. al quesito n. 2 ed integralmente al quesito n. 4;

visti gli art. 11, 18, 36, 41, 44, 58, 63, 64,

65, 66, 68 e 69 CP;

19.

n. 2 e 19a LS

9.

segg. CPP e 39 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un

quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in

pericolo la salute di parecchie persone,

per

avere, senza essere autorizzato, nel periodo fine maggio-giugno 2002/5 maggio

2003, singolarmente ed in correità con terzi,

1.1.1

venduto 1310 grammi di

cocaina;

1.1.2

offerto 146 grammi di cocaina;

1.1.3

detenuto 10 grammi di cocaina;

1.2

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzato, nel corso dell’ultimo anno e fino al 5 maggio 2003, consumato un

imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 106 grammi;

e meglio come descritto

nell’atto di accusa.

2.

Di conseguenza AC 1, avendo

agito in stato di scemata responsabilità, beneficiando parzialmente

dell’attenuante della giovane età, è condannato:

2.1

alla pena di 22 (ventidue)

mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali.

3.

E’ ordinato il collocamento

del condannato in uno stabilimento per tossicomani con contestuale sospensione

dell’esecuzione della pena detentiva inflittagli.

4.

È ordinata la confisca dei

seguenti oggetti sequestrati al condannato:

4.1

1 cellulare marca Sony Ericsson

con carta SIM nr. __________;

4.2

3 carte SIM.

5.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di

ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni

da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza

integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 267.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 617.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster