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Decisione

72.2003.13

Proscioglimento dall'imputazione di truffa per avere indotto al pagamento di merce mai fornita.

12 luglio 2006Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i dettagli, curriculum vitae in atti e materiale prodotto al dibattimento, in

particolare doc. dib. 4, 6 e 7).

Nel 1993, l’imputato ha acquistato la ditta __________

che diventerà, poi, la __________ SA.

Alle dipendenze di questa ditta – che, al momento

dell’acquisto da parte di AC1 contava una quindicina di dipendenti - lavorano

attualmente circa 30/35 persone.

AC 1 è sposato ed ha tre figli. Tutti lavorano.

Uno è ingegnere elettrotecnico e lavora presso l’__________. Il secondo è

informatico e lavora presso l’Ufficio federale per la protezione dei dati. La

figlia è odontotecnico.

AC 1 è incensurato.

2. I fatti che hanno portato alla denuncia presentata dall’PC 1 e che,

poi, sono stati oggetto dell’ inchiesta sfociata nell’atto di accusa in esame

possono essere così riassunti.

Nell’ambito delle trattative con XY per i lavori

riguardanti la galleria di sondaggio di Polmengo, lPC 1 chiese alla __________

SA (in seguito: __________) un’offerta per la fornitura e posa di un cavo a

media tensione.

L’PC 1 non pubblicò, per il lavoro previsto,

nessun concorso pubblico.

Neppure decise di agire per licitazione privata.

Dopo diversi contatti – tenuti per PC 1, in

particolare, dall’ingegner __________ e volti a meglio definire il lavoro

richiesto __________ - il 30.6.1997 la __________ inoltrò la propria seconda

offerta (“offerta no __________-variante II”) per “la fornitura e la posa

di un cavo media tensione chiuso ad anello tipo GKT-YT, 20/12 KV, 3*1*185 mm2,

di un cavo di terra in aldrey con 48 anime in fibra ottica e di un cavo di

terra in rame” (doc. B allegato alla denuncia).

L’offerta era suddivisa in 4 posizioni, e meglio:

" Pos.

1 attrezzature

realizzazione di due carrelli semoventi con pedane di lavoro, accessori,

parapetti di sicurezza, illuminazione, traino elettrico, gruppo generatore

diesel, passacorda

Attrezzatura e

vestiario di sicurezza

Rilievi in galleria,

sopralluoghi, disegni delle attrezzature occorrenti, attrezzi di marcatura,

carburante, ecc.

Il tutto, a

corpo fr. 274.100.-

Pos 2. forniture

3.700 pz Staffe di appoggio in inox complete di

bussole chimiche di fissaggio, aste filettate in inox e bulloneria in inox a fr.

90.11/pz fr. 333.407.-

…..omissis…

Pos 3. posa e montaggi

montaggio di 3.700 mensole di

appoggio

...omissis... fr.

510.600.-

Pos. 4. onorario per progetto completo ed

esecuzione

…omissis..

Totale generale

fr. 3.523.119.05

…omissis… " (doc. B allegato a denuncia)

Il 3 luglio 1997 l’PC 1 accettò l’offerta di cui

sopra e deliberò alla __________ “la fornitura e posa (progetto completo ed

esecuzione )” (doc. C allegato alla denuncia) così come all’offerta di cui

sopra per il prezzo globale di fr. 3.308.093.- (IVA esclusa).

Nonostante la delibera alla __________ contenesse

la condizione secondo cui “la validità della presente ordinazione è

subordinata alla conferma da parte dell’XY” (doc. C allegato alla denuncia)

e nonostante vi si leggesse che il termine di consegna era “da concordare”,

PC 1 chiese alla __________ di iniziare subito i lavori – o meglio, parte di

essi – poiché, nonostante le “difficoltà burocratiche”, si prevedeva che si

sarebbe dovuto iniziare i lavori di posa del cavo ad inizio autunno 1997.

Così __________ si attivò, procedendo in

particolare all’ordinazione/acquisto di parte del materiale necessario.

Segnatamente – per quel che qui interessa – la __________

aveva effettuato le ricerche di quanto occorreva per la realizzazione

dell’attrezzatura necessaria alla posa del cavo (i carrelli o, meglio, il convoglio/trenino)

finendo per trovare – dopo alcune trasferte all’estero - parte di quanto necessario

(locomotore e piattine) presso la ditta __________ di Grono.

A questa ditta, la __________ chiese delle

offerte per il noleggio e per l’acquisto del locomotore e delle piattine.

La __________ presentò le sue offerte (offerte no

__________ e __________ in atti) il 22.7.1997 (doc. L e M allegati alla

denuncia).

La __________ le accettò nella variante del

noleggio per un minimo di tre mesi (cfr ordinazione __________ in atti sub doc.

N e O allegati alla denuncia e conferme d’ordine 28.7.1997 sub doc. P e Q

allegati alla denuncia).

Inoltre, così come affermato dall’ing. AC 1 la __________

aveva provveduto a procurarsi il materiale con cui dovevano essere attrezzate

le piattine (cfr pos. 1. dell’offerta e doc. dib. 5) e ad esperire i sopralluoghi

nel cunicolo e i colloqui con le altre ditte ivi operanti per determinare le

caratteristiche che il trenino/convoglio/carrelli semoventi avrebbe dovuto

avere.

Al dibattimento – convincendo la Corte –

l’imputato ha dichiarato che tutto il necessario ad attrezzare il trenino era

stato acquistato poiché il “trenino” era il presupposto indispensabile

all’esecuzione dell’appalto. Senza di esso, il cavo non poteva essere posato.

Perciò – ritenuto che la __________ aveva un evidente interesse a poter

eseguire entro i termini i lavori commissionati - il trenino doveva

assolutamente poter essere operante agli inizi dell’autunno 1997.

Conformemente al contratto che prevedeva il

pagamento di 1/3 del prezzo all’ordine, 1/3 alla fornitura del materiale e il

restante mensilmente secondo l’avanzamento dei lavori, il 20 agosto 1997 PC 1

versò alla __________ 1.133.160.- fr.

Il 4 settembre 1997, l’XY scrisse a PC 1 che, per

mancanza di crediti, l’esecuzione della posa del cavo di media tensione doveva

essere sospesa (doc. E allegato a denuncia).

Si trattava di una sospensione non di un

annullamento poiché, così come è emerso al dibattimento, le parti ritenevano

che i lavori sarebbero comunque stati fatti.

A sua volta, PC 1 comunicò alla __________ la

sospensione dei lavori.

Perciò, il 17 settembre

1997 la __________ scrisse alla __________ che “la fornitura del materiale

in oggetto è momentaneamente sospesa” e che “nuovi termini vi saranno

comunicati in seguito”.

In seguito, il 28 ottobre

1997, la __________ scrisse alla __________ di non essere ancora in grado di

indicare loro “la data di noleggio in quanto i progettisti dell’XY hanno per

l’ennesima volta spostato la data d’inizio dell’esecuzione dei lavori”. La

lettera così conclude:

" Sappiamo

da oggi comunque che il lavoro previsto purtroppo non sarà fatto quest’anno"

(doc. S allegato alla denuncia).

Così il 15 dicembre 1997, la __________ - che

aveva ricevuto l’assicurazione secondo cui tutti i lavori da lei eseguiti

sarebbero stati pagati - inviò PC 1 due fatture.

Una relativa allo studio delle varianti (doc. G

allegato alla denuncia).

L’altra relativa ai lavori deliberati e sin lì

eseguiti (doc. F allegato alla denuncia).

Questa seconda fattura riprendeva la

strutturazione dell’offerta.

Relativamente alla “pos. 1. attrezzature”

sono stati fatturati 135.000.- fr.

Il 29.12.1997 PC 1 ha onorato tali fatture con il

versamento alla __________ di quanto non coperto dal primo anticipo: si

trattava di fr. 348.469.05.

L’anno successivo trascorse senza che i lavori

potessero essere realizzati.

Il 13.10.1998 vi fu un incontro fra PC 1 e la __________

di cui si dirà in seguito.

Poi, per motivi che qui non occorre chiarire, PC

1 non fu più incaricata da XY di eseguire i lavori nella galleria di Polmengo e

così cadde anche l’incarico alla __________.

Nel novembre 1999, il presidente PC 1, volendo

visionare il materiale oggetto del contratto d’appalto con la __________ per

verificare la possibilità “di far riprendere dalle ditte fornitrici il

materiale comprato e pagato” (denuncia pag. 4 punto 4.), si rese conto,

dopo una visita alla __________, che i carrelli semoventi non erano stati

acquistati dalla __________ che si era limitata ad ordinare “il locomotore e

le piattine solo in noleggio per un periodo da settembre a novembre 1997”

(denuncia pag. 6).

PC 1 si decise a segnalare alla magistratura

penale questi fatti.

Il patrocinatore dell’azienda pubblica così ha

motivato la decisione di chiedere l’intervento della magistratura penale:

" la

ditta __________ SA ha fornito la documentazione comprovante i rapporti con la __________

SA ed ha ribadito che le piattine e il locomotore sono di sua esclusiva

proprietà. Non solo. Nell’offerta il prezzo del noleggio del locomotore era di fr.

7.500.- al mese e le piattine fr. 300.- risp fr. 3150.- al pezzo in caso di

acquisto.

Se confrontiamo questi importi con quello

fatturato di fr. 135.000.- (IVA esclusa) , risulta chiaro come PC 1 sia

rimasta vittima di un raggiro.

Si deve anche evidenziare che la __________ SA

non contava, anche perché la controparte era un’azienda statale, che potessero

essere eseguite delle verifiche della fatturazione" (denuncia pag. 6)

3. L’inchiesta che seguì alla denuncia PC 1 è sfociata nell’AA che

imputa, come truffa, a __________ di avere fatturato __________ un carrello

semovente e di averne ottenuto il pagamento “sottacendo che l’ordinazione

di tale materiale alla _____ era stata sospesa dalla __________ ed

asserendo contrariamente al vero che questo materiale era da considerare di

proprietà dell’PC 1 ed a disposizione della stessa presso i magazzini della _____”.

Va precisato che la denuncia riteneva truffaldine

anche le operazioni relative alla fornitura di parte del materiale.

Riguardo questi aspetti, tuttavia, la pubblica

accusa non ha rilevato comportamenti penalmente rilevanti.

4. Occorre precisare, avantutto, che una corretta lettura degli atti

offre degli accordi delle parti al contratto d’appalto e di quanto seguì alla

delibera dei lavori un’immagine diversa da quella ritenuta dalla PC e, poi, dalla

pubblica accusa.

4.a. Da un lato, il contratto d’appalto non prevedeva l’obbligo

per la _____ di fornire all’PC 1 due carrelli semoventi.

Secondo il contratto, la __________ si era

obbligata a fornire e posare nella galleria di Polmengo un cavo a media

tensione con le caratteristiche descritte sopra.

Il materiale che la __________ era obbligata a

fornire all’PC 1 era quello descritto sotto la pos. 2 dell’offerta . Quanto

indicato sotto la posizione 1. era, invece, unicamente lo strumento che la __________

avrebbe dovuto realizzare per poter procedere alla posa del cavo: i suoi costi

(che non si limitavano all’acquisto o al noleggio delle piattine e del

locomotore ma comprendevano, oltre alla sua progettazione in funzione delle

caratteristiche della galleria di Polmengo, anche le attrezzature di cui il

convoglio doveva essere equipaggiato) andavano a carico dell’PC 1 ma esso non

doveva essere fornito all’azienda elettrica.

Ciò si evince, oltre che dalla lettera e dalla

strutturazione del contratto, anche dalla logica delle cose. Il

convoglio/trenino/carrelli semoventi serviva alla __________ per l’esecuzione

del lavoro oggetto dell’appalto. All’PC 1 – una volta che il cavo fosse stato

posato – quel convoglio/trenino/carrello (realizzato proprio a dipendenza delle

necessità della posa del cavo e delle caratteristiche del tunnel) non serviva

assolutamente a nulla.

Se è vero che la lettura della fattura 15.12.1997

potrebbe indurre in errore nella misura in cui, alla pos. 1, si legge di “merce

fornita”, è anche vero che questa piccola incongruenza – in sé certamente

non decisiva – è stata spiegata in modo convincente da AC 1 nel suo verbale

11.12.1999:

" Mi

preme far presente che forse l’equivoco nasce da una imprecisione o da un

eccesso di zelo del contabile che nel fatturare il 15.12.1997 i lavori offerti

in connessione con la posizione 1 invece di mettere, ad esempio, tempo di

lavoro o trasferte o altro, ha indicato “totale merce fornita 1.00” lasciando

così intendere che dei due carrelli ne fosse stato fornito 1. E’ un errore

che, secondo me, potrebbe trovare spiegazione nell’automatismo di ripresa delle

posizioni di un’offerta al momento della fatturazione" (verb. cit. pag. 4)

E va detto che questa dichiarazione di AC 1 è

stata confermata da __________, impiegato d’ufficio presso la __________:

" ...vedo

nuovamente la fattura del 15.12.1997 da me redatta e preciso come la cifra 1.00

che si vede in fondo al primo foglio non significa un pezzo dei due carrelli

indicati bensì è la normale scritturazione che il programma del computer scrive

per quella determinata posizione.

…omissis…

In pratica, quindi, l’indicazione 1.00 è una

semplice indicazione di fattore contenuta nel programma.

ADR perché risulti l’indicazione 1.00 io non devo

fare nulla nel computer al momento della redazione della fattura in quanto

viene automaticamente." (verb. 15.3.1999 pag. 4)

4.b. Al dibattimento, la pubblica accusa ha evidenziato come,

nell’incontro avvenuto il 13.10.1998 fra PC 1 e la __________, le parti

avessero concordato, fra l’altro, che:

" 1. attrezzatura

semovente

Il carrello si trova presso la ditta __________

SA di Grono, a nostra disposizione.

__________ e __________ terranno conto

dell’esistenza di questo carrello per le future offerte inerenti lavori delle

FFS o di XY"

(doc. I allegato a

denuncia)

Secondo la pubblica accusa, con questo accordo la

__________ avrebbe garantito all’PC 1 che il carrello era di sua proprietà e,

in questa garanzia menzognera, risiederebbe l’inganno astuto.

La Corte non ha condiviso l’opinione del

procuratore.

Da un lato, va osservato che nel verbale relativo

all’incontro e sottoscritto dalle parti, non si parla di proprietà. Ci si

limita a dire che il carrello è “a nostra disposizione” .

E’ superfluo spiegare i motivi per cui il

significato dell’ “essere a disposizione” non corrisponde e non ricopre il

concetto di “proprietà”.

D’altro lato, va detto che dal verbale non si può

evincere neppure che le parti abbiano concordato che il carrello era a

disposizione esclusiva dell’PC 1 nella misura in cui , nella frase

successiva, si legge che sia l’PC 1 che la __________ terranno conto

dell’esistenza di quel carrello per future offerte.

Infine, e soprattutto, quand’anche – per denegata

ipotesi – si dovesse ritenere che in quell’incontro la __________ garantì davvero

all’PC 1 che il carrello era di sua proprietà e che quella garanzia costituiva

un inganno astuto ai sensi dell’art . 146 CP, Reto AC 1 non potrebbe essere

condannato per truffa.

Infatti, la pretesa falsa garanzia – che qui si

considera inganno astuto soltanto a titolo scolastico - non potrebbe essere

considerata causale per il preteso danno poiché rilasciata ben un anno dopo il

pagamento e, quindi, dopo il preteso impoverimento della vittima.

4.c. D’altro lato, va detto che – così come risulta dagli atti – la __________,

sotto la pos. 1 della fattura, ha fatturato all’PC 1 prestazioni effettivamente

eseguite.

Si tratta, in particolare, delle prestazioni

indicate nell’allegato 2 al verbale 11.12.1999 di AC 1.

A questo proposito, va rilevato come sia

irrilevante e non significativo il fatto che, al momento della sua visita alla __________,

il presidente dell’PC 1 trovò le piattine non in perfetto stato.

Non va dimenticato, infatti, che quella visita

avvenne ben due anni dopo i fatti di cui sopra, quando ormai da tempo era

chiaro a tutti che il lavoro nella galleria di Polmengo non sarebbe stato fatto

per cui il trenino/convoglio non interessava, evidentemente più nessuno.

Contrariamente alla tesi sostenuta al

dibattimento dalla PC, quelle elencate nel “dettaglio pos 1” (cfr allegato 2

citato) sono effettivamente le prestazioni eseguite in vista della

realizzazione del convoglio e non, invece, quelle eseguite per lo

studio/progetto della variante alla 1. offerta (pos. 4). In effetti, vi si trovano

indicate le spese per le trasferte all’estero alla ricerca del locomotore

adatto e i costi di materiale quale i generatori, i motori per il traino dei

semoventi, il riduttore, i trapani a percussione e le punte di trapano . Si

tratta, appunto, di materiale con cui andava equipaggiato il trenino e i cui

costi, peraltro, non trovano mai posto nella fatturazione del progetto/studio

di una variante.

Irrilevante è, poi, il fatto che, al momento

della fatturazione di __________ a carico di PC 1, la __________ non avesse

ancora fatturato nulla per il noleggio alla __________. La __________, visto il

contratto venuto in essere fra le parti, era comunque debitrice nei confronti

della __________ del prezzo concordato per il noleggio per un minimo di tre

mesi (cfr, peraltro, la petizione prodotta dall’imputato, doc. dib. 2).

Ciò posto, quand’anche – come ipotizzato dalla PC

- la __________ avesse calcato la mano sulla fatturazione di alcune poste, la

circostanza non avrebbe ancora valenza penale.

4.d. Ma, anche se si dovesse ritenere che i fatti si sono svolti così

come sostenuto dalla pubblica accusa – e, cioè, che il contratto venuto in

essere fra le parti prevedeva la fornitura in proprietà all’PC 1 del

carrello/convoglio - non si potrebbe comunque parlare di truffa ai sensi

dell’art 146 CP.

In effetti, l’astuzia che l’autore deve porre in

essere perché vi sia truffa è esclusa quando la vittima è corresponsabile del

danno per non avere osservato elementari misure di prudenza (DTF 128 IV 18 consid.

3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 119 IV 28 consid. 3f pag. 38): se è

vero che non occorre che la vittima abbia dato prova infruttuosa della più

ampia diligenza o che abbia adottato tutte le misure di prudenza possibili e

immaginabili; occorre tuttavia che essa abbia fatto il possibile per evitare di

essere ingannata.

In concreto, la pubblica accusa ha sostenuto che

l’PC 1 ha potuto ricostruire la situazione -cioè ha potuto appurare che, in

realtà, il famigerato carrello/convoglio/trenino non era di sua proprietà - soltanto

a prezzo di grande fatica.

La Corte non ha condiviso l’opinione del

procuratore pubblico.

La sola fatica che l’PC 1 ha dovuto fare per

verificare l’esistenza del carrello/convoglio/trenino è stata quella di

recarsi, prima ad Arbedo, e, poi, a Grono per valutare de visu la situazione.

Quindi, soltanto la fatica consistente nel

viaggio per coprire il breve tragitto che separa la sede dell’PC 1 da quella

della __________ e della __________.

Si tratta di uno sforzo di verifica minimo che si

deve esigere da tutti, a maggior ragione – contrariamente alla tesi esposta in

denuncia – da chi amministra ed utilizza fondi pubblici.

Non può certamente essere considerata una

precauzione eccessiva e, perciò, non esigibile quella di verificare, prima di

pagare un oggetto, che questo sia stato effettivamente consegnato, soprattutto

quando, come in concreto, questa verifica richiede uno sforzo minimo.

4.e. La pubblica accusa ha, poi, ancora sostenuto che l’imputato ha fatto

leva, per ottenere il pagamento senza verifiche, sul rapporto di fiducia

esistente fra lui e l’ing. __________.

A questo proposito va, avantutto, rilevato che

nulla al proposito si ritrova nell’atto di accusa dove l’ipotizzata astuzia è

stata concretizzata unicamente nell’avere sottaciuto che l’ordinazione alla __________

era stata sospesa e nell’avere affermato, contrariamente al vero, che il

materiale era da considerare di proprietà dell’PC 1 ed era a sua disposizione.

Pertanto, ritenuto che questa nuova ipotesi

accusatoria non è stata prospettata all’imputato prima della conclusione

dell’istruttoria dibattimentale, essa va considerata inesistente.

A titolo abbondanziale, si rileva comunque che -

sempre ragionando, per scrupolo scolastico, nella fattispecie ritenuta a torto

dalla pubblica accusa - nemmeno tale ipotesi d’accusa avrebbe trovato conferma.

Da un lato, perché non è stato definito con la

necessaria precisione in che cosa sarebbero consistiti i rapporti personali tra

i due né quale sarebbe stata l'intensità di tali rapporti.

In particolare, va detto che appare molto dubbio

che basti l’accertamento di un pregresso rapporto d’affari per ritenere

l’esistenza di un particolare rapporto di fiducia (cfr. anche DTF 119 IV 28 consid.

3e pag. 37).

Ma, comunque, anche volendo fare astrazione da

tale indispensabile accertamento e dando per acquisita l’esistenza di un

rapporto di fiducia fra l’imputato e l’ing. __________, in concreto non si

potrebbe ancora ritenere l’esistenza di una truffa.

In effetti, se è vero che, secondo dottrina e

giurisprudenza, un rapporto d'affari in atto da un certo tempo, così come una

duratura collaborazione, possono far sorgere un particolare rapporto di fiducia

(stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6ª edizione, n. 17

pag. 345 con richiami) e che anche il fatto di riproporre operazioni che non

hanno comportato problemi può giustificare minor diffidenza e creare quindi un

clima di reciproca fiducia (corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 21 ad art. 146 CP), ciò

non significa ancora che l’ingannato possa rinunciare alle precauzioni più elementari (CCRP 11.8.05 in re A.).

E in concreto – s’è visto sopra – sarebbe bastato

la messa in atto della più elementare misura precauzionale per smascherare

quello che la pubblica accusa ritiene – a torto - essere stato l’inganno astuto

messo in atto da AC 1.

Pertanto, in esito a queste considerazioni, AC 1

è stato assolto.

Rispondendo negativamente a tutti i quesiti;

visti gli art. 18, 36, 41,

60, 63, 64, 65, 146 cpv. 1 CP;

9 segg. CPP e 39 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

1. AC 1 è

prosciolto dall'accusa di truffa.

Considerandi

2.

Non si fa

luogo a decisione sulle pretese di parte civile.

3.

La tassa

di giustizia di fr. 300.- e le spese processuali sono a carico dello Stato.

4.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

PC 1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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