72.2003.13
Proscioglimento dall'imputazione di truffa per avere indotto al pagamento di merce mai fornita.
12 luglio 2006Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
72.2003.13
Data decisione, Autorità:
12.07.2006, PENAL
Titolo:
Proscioglimento dall'imputazione di truffa per avere indotto al pagamento di merce mai fornita.
TRUFFA
art. 146 cpv. 1 CPS
Incarto n.
72.2003.13
Bellinzona,
12 luglio 2006/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Bellinzona
Presidente:
giudice Giovanna Roggero-Will
Segretaria:
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
prevenuto colpevole di:
truffa
per avere,
nel dicembre 1997,
a scopo d'indebito profitto proprio e di terzi,
nella sua qualità di presidente del Consiglio di
Amministrazione della __________ SA, Arbedo Castione (di seguito (_____),
ingannato astutamente organi della PC 1, Bellinzona (di seguito: PC 1),
inducendoli a pagare un importo complessivo di CHF 135'000.--, relativo ad un
carrello semovente oggetto di appalto, importo tuttavia non dovuto in quanto riferito
a merce mai acquistata,
e meglio per avere,
a fronte di un appalto ricevuto dalla PC 1
inerente la fornitura
e la posa di un cavo a media tensione da
installare nella galleria di sondaggio di Polmengo nell'ambito del cantiere Alp-Transit,
ingannato astutamente organi della PC 1, affermando contrariamente al vero di
aver ricevuto a fronte di formale ordinazione alla ditta __________ SA, Grono
(di seguito: __________), un carrello semovente del valore di CHF 135'000.--,
importo ripreso nella fattura no. 406985 15 dicembre 1997 emessa dalla __________
a carico della PC 1, sottacendo che l'ordinazione di tale materiale alla __________
era stata sospesa dalla __________ ed asserendo contrariamente al vero che
questo materiale era da considerare di proprietà della PC 1 ed a disposizione
della stessa presso i magazzini della _____, inducendo in tal modo la PC 1 ad
atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, onorando integralmente le
prestazioni fatturate dalla __________, in particolare saldando gli importi
residui fatturati con versamento di CHF 348'469.05 effettuato il 29 dicembre
1997;
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
dall'art. 146 cpv. 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 18/2003 del 18 febbraio 2003, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1
§ RC 1 in
rappresentanza della PC 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 12:55.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, che, in requisitoria, chiede la
conferma dell’atto accusa affermando, in sintesi, che l’inganno messo in atto
dall’imputato è astuto e che PC 1 non aveva nessun obbligo di verifica poiché,
così come il TF ha già avuto modo di stabilire, poteva presumere che la __________
fosse proprietaria del carrello che doveva fornirle. Rileva, poi, come soltanto
a prezzo di grande fatica PC 1 ha potuto ricostruire i fatti. Sottolinea come
l’imputato abbia più volte mentito deliberatamente, in particolare nel corso
dell’incontro con i responsabili PC 1 avvenuto nell’ottobre 1998.
Il procuratore pubblico riconosce all’imputato
l’attenuante del lungo tempo trascorso ma, in considerazione della gravità del
reato dovuta, in particolare, al fatto che l’ingannata è un’azienda pubblica,
chiede che egli venga condannato ad una pena di 10 mesi di detenzione da porsi
al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di 2 anni.
§ RC 1, rappresentante
di PC, il quale si associa alla
pubblica accusa per quanto attiene alla colpevolezza dell’accusato. Rileva che
la truffa è realizzata anche soltanto ponendo mente alla sproporzione fra il
prezzo di noleggio del locomotore e delle piattine e quanto fatturato PC 1.
Conclude chiedendo che l'imputato sia condannato a pagare l’importo di fr.
135'000.- oltre interessi al 5% dal 20.8.1997.
§ Il Difensore, il quale, dapprima evidenzia la limpidezza
del passato del proprio assistito e, poi, sottolinea come il comportamento da
questi tenuto durante l’inchiesta sia sempre stato quello di una persona con la
coscienza pulita. Rileva, poi, come, in realtà, contrariamente alla tesi della
pubblica accusa , il carrello semovente (in realtà, un convoglio/trenino) non
dovesse essere fornito PC 1 ma servisse alla __________ per la posa del cavo
oggetto del contratto d’appalto. Conclude chiedendo l'assoluzione del suo
cliente: da un lato, poiché questi ha fatturato PC 1 unicamente le prestazioni
effettivamente fornite e, d’altro canto, poiché, anche volendo prendere per
buona l’errata lettura dei fatti data dalla pubblica accusa e dalla PC,
mancherebbe in ogni caso il presupposto dell'astuzia.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC 1
1. E’ autore
colpevole di:
1.1. truffa
commessa nel dicembre 1997
ai danni della PC 1, Bellinzona
per un importo di fr. 135'000.-, fatturando ed
ottenendo il pagamento di un carrello semovente mai fornito;
e meglio come descritto dall’atto di accusa?
2. Può beneficiare dell’attenuante del lungo tempo trascorso dai fatti?
3. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
4. Deve
essere condannato al pagamento di fr. 135'000.- con interessi al 5% a far tempo
dal 20.8.1997?
Considerato, in fatto
ed in diritto
1. AC 1 cittadino svizzero, è nato il __________.
Dopo le scuole dell’obbligo, ha frequentato la Scuola
d’arti e mestieri di Bellinzona e, poi, il Technicum a Bienne ottenendo il
diploma di ingegnere elettrotecnico con specializzazione in tecnica di
regolazione.
La carriera professionale dell’imputato può, poi,
essere riassunta come una lunga e soddisfacente attività in seno a diverse
ditte – alcune da lui fondate – che sotto la sua guida hanno prosperato
offrendo servizi di qualità ai clienti e lavoro a numerosi dipendenti (cfr, per
Fatti
i dettagli, curriculum vitae in atti e materiale prodotto al dibattimento, in
particolare doc. dib. 4, 6 e 7).
Nel 1993, l’imputato ha acquistato la ditta __________
che diventerà, poi, la __________ SA.
Alle dipendenze di questa ditta – che, al momento
dell’acquisto da parte di AC1 contava una quindicina di dipendenti - lavorano
attualmente circa 30/35 persone.
AC 1 è sposato ed ha tre figli. Tutti lavorano.
Uno è ingegnere elettrotecnico e lavora presso l’__________. Il secondo è
informatico e lavora presso l’Ufficio federale per la protezione dei dati. La
figlia è odontotecnico.
AC 1 è incensurato.
2. I fatti che hanno portato alla denuncia presentata dall’PC 1 e che,
poi, sono stati oggetto dell’ inchiesta sfociata nell’atto di accusa in esame
possono essere così riassunti.
Nell’ambito delle trattative con XY per i lavori
riguardanti la galleria di sondaggio di Polmengo, lPC 1 chiese alla __________
SA (in seguito: __________) un’offerta per la fornitura e posa di un cavo a
media tensione.
L’PC 1 non pubblicò, per il lavoro previsto,
nessun concorso pubblico.
Neppure decise di agire per licitazione privata.
Dopo diversi contatti – tenuti per PC 1, in
particolare, dall’ingegner __________ e volti a meglio definire il lavoro
richiesto __________ - il 30.6.1997 la __________ inoltrò la propria seconda
offerta (“offerta no __________-variante II”) per “la fornitura e la posa
di un cavo media tensione chiuso ad anello tipo GKT-YT, 20/12 KV, 3*1*185 mm2,
di un cavo di terra in aldrey con 48 anime in fibra ottica e di un cavo di
terra in rame” (doc. B allegato alla denuncia).
L’offerta era suddivisa in 4 posizioni, e meglio:
" Pos.
1 attrezzature
realizzazione di due carrelli semoventi con pedane di lavoro, accessori,
parapetti di sicurezza, illuminazione, traino elettrico, gruppo generatore
diesel, passacorda
Attrezzatura e
vestiario di sicurezza
Rilievi in galleria,
sopralluoghi, disegni delle attrezzature occorrenti, attrezzi di marcatura,
carburante, ecc.
Il tutto, a
corpo fr. 274.100.-
Pos 2. forniture
3.700 pz Staffe di appoggio in inox complete di
bussole chimiche di fissaggio, aste filettate in inox e bulloneria in inox a fr.
90.11/pz fr. 333.407.-
…..omissis…
Pos 3. posa e montaggi
montaggio di 3.700 mensole di
appoggio
...omissis... fr.
510.600.-
Pos. 4. onorario per progetto completo ed
esecuzione
…omissis..
Totale generale
fr. 3.523.119.05
…omissis… " (doc. B allegato a denuncia)
Il 3 luglio 1997 l’PC 1 accettò l’offerta di cui
sopra e deliberò alla __________ “la fornitura e posa (progetto completo ed
esecuzione )” (doc. C allegato alla denuncia) così come all’offerta di cui
sopra per il prezzo globale di fr. 3.308.093.- (IVA esclusa).
Nonostante la delibera alla __________ contenesse
la condizione secondo cui “la validità della presente ordinazione è
subordinata alla conferma da parte dell’XY” (doc. C allegato alla denuncia)
e nonostante vi si leggesse che il termine di consegna era “da concordare”,
PC 1 chiese alla __________ di iniziare subito i lavori – o meglio, parte di
essi – poiché, nonostante le “difficoltà burocratiche”, si prevedeva che si
sarebbe dovuto iniziare i lavori di posa del cavo ad inizio autunno 1997.
Così __________ si attivò, procedendo in
particolare all’ordinazione/acquisto di parte del materiale necessario.
Segnatamente – per quel che qui interessa – la __________
aveva effettuato le ricerche di quanto occorreva per la realizzazione
dell’attrezzatura necessaria alla posa del cavo (i carrelli o, meglio, il convoglio/trenino)
finendo per trovare – dopo alcune trasferte all’estero - parte di quanto necessario
(locomotore e piattine) presso la ditta __________ di Grono.
A questa ditta, la __________ chiese delle
offerte per il noleggio e per l’acquisto del locomotore e delle piattine.
La __________ presentò le sue offerte (offerte no
__________ e __________ in atti) il 22.7.1997 (doc. L e M allegati alla
denuncia).
La __________ le accettò nella variante del
noleggio per un minimo di tre mesi (cfr ordinazione __________ in atti sub doc.
N e O allegati alla denuncia e conferme d’ordine 28.7.1997 sub doc. P e Q
allegati alla denuncia).
Inoltre, così come affermato dall’ing. AC 1 la __________
aveva provveduto a procurarsi il materiale con cui dovevano essere attrezzate
le piattine (cfr pos. 1. dell’offerta e doc. dib. 5) e ad esperire i sopralluoghi
nel cunicolo e i colloqui con le altre ditte ivi operanti per determinare le
caratteristiche che il trenino/convoglio/carrelli semoventi avrebbe dovuto
avere.
Al dibattimento – convincendo la Corte –
l’imputato ha dichiarato che tutto il necessario ad attrezzare il trenino era
stato acquistato poiché il “trenino” era il presupposto indispensabile
all’esecuzione dell’appalto. Senza di esso, il cavo non poteva essere posato.
Perciò – ritenuto che la __________ aveva un evidente interesse a poter
eseguire entro i termini i lavori commissionati - il trenino doveva
assolutamente poter essere operante agli inizi dell’autunno 1997.
Conformemente al contratto che prevedeva il
pagamento di 1/3 del prezzo all’ordine, 1/3 alla fornitura del materiale e il
restante mensilmente secondo l’avanzamento dei lavori, il 20 agosto 1997 PC 1
versò alla __________ 1.133.160.- fr.
Il 4 settembre 1997, l’XY scrisse a PC 1 che, per
mancanza di crediti, l’esecuzione della posa del cavo di media tensione doveva
essere sospesa (doc. E allegato a denuncia).
Si trattava di una sospensione non di un
annullamento poiché, così come è emerso al dibattimento, le parti ritenevano
che i lavori sarebbero comunque stati fatti.
A sua volta, PC 1 comunicò alla __________ la
sospensione dei lavori.
Perciò, il 17 settembre
1997 la __________ scrisse alla __________ che “la fornitura del materiale
in oggetto è momentaneamente sospesa” e che “nuovi termini vi saranno
comunicati in seguito”.
In seguito, il 28 ottobre
1997, la __________ scrisse alla __________ di non essere ancora in grado di
indicare loro “la data di noleggio in quanto i progettisti dell’XY hanno per
l’ennesima volta spostato la data d’inizio dell’esecuzione dei lavori”. La
lettera così conclude:
" Sappiamo
da oggi comunque che il lavoro previsto purtroppo non sarà fatto quest’anno"
(doc. S allegato alla denuncia).
Così il 15 dicembre 1997, la __________ - che
aveva ricevuto l’assicurazione secondo cui tutti i lavori da lei eseguiti
sarebbero stati pagati - inviò PC 1 due fatture.
Una relativa allo studio delle varianti (doc. G
allegato alla denuncia).
L’altra relativa ai lavori deliberati e sin lì
eseguiti (doc. F allegato alla denuncia).
Questa seconda fattura riprendeva la
strutturazione dell’offerta.
Relativamente alla “pos. 1. attrezzature”
sono stati fatturati 135.000.- fr.
Il 29.12.1997 PC 1 ha onorato tali fatture con il
versamento alla __________ di quanto non coperto dal primo anticipo: si
trattava di fr. 348.469.05.
L’anno successivo trascorse senza che i lavori
potessero essere realizzati.
Il 13.10.1998 vi fu un incontro fra PC 1 e la __________
di cui si dirà in seguito.
Poi, per motivi che qui non occorre chiarire, PC
1 non fu più incaricata da XY di eseguire i lavori nella galleria di Polmengo e
così cadde anche l’incarico alla __________.
Nel novembre 1999, il presidente PC 1, volendo
visionare il materiale oggetto del contratto d’appalto con la __________ per
verificare la possibilità “di far riprendere dalle ditte fornitrici il
materiale comprato e pagato” (denuncia pag. 4 punto 4.), si rese conto,
dopo una visita alla __________, che i carrelli semoventi non erano stati
acquistati dalla __________ che si era limitata ad ordinare “il locomotore e
le piattine solo in noleggio per un periodo da settembre a novembre 1997”
(denuncia pag. 6).
PC 1 si decise a segnalare alla magistratura
penale questi fatti.
Il patrocinatore dell’azienda pubblica così ha
motivato la decisione di chiedere l’intervento della magistratura penale:
" la
ditta __________ SA ha fornito la documentazione comprovante i rapporti con la __________
SA ed ha ribadito che le piattine e il locomotore sono di sua esclusiva
proprietà. Non solo. Nell’offerta il prezzo del noleggio del locomotore era di fr.
7.500.- al mese e le piattine fr. 300.- risp fr. 3150.- al pezzo in caso di
acquisto.
Se confrontiamo questi importi con quello
fatturato di fr. 135.000.- (IVA esclusa) , risulta chiaro come PC 1 sia
rimasta vittima di un raggiro.
Si deve anche evidenziare che la __________ SA
non contava, anche perché la controparte era un’azienda statale, che potessero
essere eseguite delle verifiche della fatturazione" (denuncia pag. 6)
3. L’inchiesta che seguì alla denuncia PC 1 è sfociata nell’AA che
imputa, come truffa, a __________ di avere fatturato __________ un carrello
semovente e di averne ottenuto il pagamento “sottacendo che l’ordinazione
di tale materiale alla _____ era stata sospesa dalla __________ ed
asserendo contrariamente al vero che questo materiale era da considerare di
proprietà dell’PC 1 ed a disposizione della stessa presso i magazzini della _____”.
Va precisato che la denuncia riteneva truffaldine
anche le operazioni relative alla fornitura di parte del materiale.
Riguardo questi aspetti, tuttavia, la pubblica
accusa non ha rilevato comportamenti penalmente rilevanti.
4. Occorre precisare, avantutto, che una corretta lettura degli atti
offre degli accordi delle parti al contratto d’appalto e di quanto seguì alla
delibera dei lavori un’immagine diversa da quella ritenuta dalla PC e, poi, dalla
pubblica accusa.
4.a. Da un lato, il contratto d’appalto non prevedeva l’obbligo
per la _____ di fornire all’PC 1 due carrelli semoventi.
Secondo il contratto, la __________ si era
obbligata a fornire e posare nella galleria di Polmengo un cavo a media
tensione con le caratteristiche descritte sopra.
Il materiale che la __________ era obbligata a
fornire all’PC 1 era quello descritto sotto la pos. 2 dell’offerta . Quanto
indicato sotto la posizione 1. era, invece, unicamente lo strumento che la __________
avrebbe dovuto realizzare per poter procedere alla posa del cavo: i suoi costi
(che non si limitavano all’acquisto o al noleggio delle piattine e del
locomotore ma comprendevano, oltre alla sua progettazione in funzione delle
caratteristiche della galleria di Polmengo, anche le attrezzature di cui il
convoglio doveva essere equipaggiato) andavano a carico dell’PC 1 ma esso non
doveva essere fornito all’azienda elettrica.
Ciò si evince, oltre che dalla lettera e dalla
strutturazione del contratto, anche dalla logica delle cose. Il
convoglio/trenino/carrelli semoventi serviva alla __________ per l’esecuzione
del lavoro oggetto dell’appalto. All’PC 1 – una volta che il cavo fosse stato
posato – quel convoglio/trenino/carrello (realizzato proprio a dipendenza delle
necessità della posa del cavo e delle caratteristiche del tunnel) non serviva
assolutamente a nulla.
Se è vero che la lettura della fattura 15.12.1997
potrebbe indurre in errore nella misura in cui, alla pos. 1, si legge di “merce
fornita”, è anche vero che questa piccola incongruenza – in sé certamente
non decisiva – è stata spiegata in modo convincente da AC 1 nel suo verbale
11.12.1999:
" Mi
preme far presente che forse l’equivoco nasce da una imprecisione o da un
eccesso di zelo del contabile che nel fatturare il 15.12.1997 i lavori offerti
in connessione con la posizione 1 invece di mettere, ad esempio, tempo di
lavoro o trasferte o altro, ha indicato “totale merce fornita 1.00” lasciando
così intendere che dei due carrelli ne fosse stato fornito 1. E’ un errore
che, secondo me, potrebbe trovare spiegazione nell’automatismo di ripresa delle
posizioni di un’offerta al momento della fatturazione" (verb. cit. pag. 4)
E va detto che questa dichiarazione di AC 1 è
stata confermata da __________, impiegato d’ufficio presso la __________:
" ...vedo
nuovamente la fattura del 15.12.1997 da me redatta e preciso come la cifra 1.00
che si vede in fondo al primo foglio non significa un pezzo dei due carrelli
indicati bensì è la normale scritturazione che il programma del computer scrive
per quella determinata posizione.
…omissis…
In pratica, quindi, l’indicazione 1.00 è una
semplice indicazione di fattore contenuta nel programma.
ADR perché risulti l’indicazione 1.00 io non devo
fare nulla nel computer al momento della redazione della fattura in quanto
viene automaticamente." (verb. 15.3.1999 pag. 4)
4.b. Al dibattimento, la pubblica accusa ha evidenziato come,
nell’incontro avvenuto il 13.10.1998 fra PC 1 e la __________, le parti
avessero concordato, fra l’altro, che:
" 1. attrezzatura
semovente
Il carrello si trova presso la ditta __________
SA di Grono, a nostra disposizione.
__________ e __________ terranno conto
dell’esistenza di questo carrello per le future offerte inerenti lavori delle
FFS o di XY"
(doc. I allegato a
denuncia)
Secondo la pubblica accusa, con questo accordo la
__________ avrebbe garantito all’PC 1 che il carrello era di sua proprietà e,
in questa garanzia menzognera, risiederebbe l’inganno astuto.
La Corte non ha condiviso l’opinione del
procuratore.
Da un lato, va osservato che nel verbale relativo
all’incontro e sottoscritto dalle parti, non si parla di proprietà. Ci si
limita a dire che il carrello è “a nostra disposizione” .
E’ superfluo spiegare i motivi per cui il
significato dell’ “essere a disposizione” non corrisponde e non ricopre il
concetto di “proprietà”.
D’altro lato, va detto che dal verbale non si può
evincere neppure che le parti abbiano concordato che il carrello era a
disposizione esclusiva dell’PC 1 nella misura in cui , nella frase
successiva, si legge che sia l’PC 1 che la __________ terranno conto
dell’esistenza di quel carrello per future offerte.
Infine, e soprattutto, quand’anche – per denegata
ipotesi – si dovesse ritenere che in quell’incontro la __________ garantì davvero
all’PC 1 che il carrello era di sua proprietà e che quella garanzia costituiva
un inganno astuto ai sensi dell’art . 146 CP, Reto AC 1 non potrebbe essere
condannato per truffa.
Infatti, la pretesa falsa garanzia – che qui si
considera inganno astuto soltanto a titolo scolastico - non potrebbe essere
considerata causale per il preteso danno poiché rilasciata ben un anno dopo il
pagamento e, quindi, dopo il preteso impoverimento della vittima.
4.c. D’altro lato, va detto che – così come risulta dagli atti – la __________,
sotto la pos. 1 della fattura, ha fatturato all’PC 1 prestazioni effettivamente
eseguite.
Si tratta, in particolare, delle prestazioni
indicate nell’allegato 2 al verbale 11.12.1999 di AC 1.
A questo proposito, va rilevato come sia
irrilevante e non significativo il fatto che, al momento della sua visita alla __________,
il presidente dell’PC 1 trovò le piattine non in perfetto stato.
Non va dimenticato, infatti, che quella visita
avvenne ben due anni dopo i fatti di cui sopra, quando ormai da tempo era
chiaro a tutti che il lavoro nella galleria di Polmengo non sarebbe stato fatto
per cui il trenino/convoglio non interessava, evidentemente più nessuno.
Contrariamente alla tesi sostenuta al
dibattimento dalla PC, quelle elencate nel “dettaglio pos 1” (cfr allegato 2
citato) sono effettivamente le prestazioni eseguite in vista della
realizzazione del convoglio e non, invece, quelle eseguite per lo
studio/progetto della variante alla 1. offerta (pos. 4). In effetti, vi si trovano
indicate le spese per le trasferte all’estero alla ricerca del locomotore
adatto e i costi di materiale quale i generatori, i motori per il traino dei
semoventi, il riduttore, i trapani a percussione e le punte di trapano . Si
tratta, appunto, di materiale con cui andava equipaggiato il trenino e i cui
costi, peraltro, non trovano mai posto nella fatturazione del progetto/studio
di una variante.
Irrilevante è, poi, il fatto che, al momento
della fatturazione di __________ a carico di PC 1, la __________ non avesse
ancora fatturato nulla per il noleggio alla __________. La __________, visto il
contratto venuto in essere fra le parti, era comunque debitrice nei confronti
della __________ del prezzo concordato per il noleggio per un minimo di tre
mesi (cfr, peraltro, la petizione prodotta dall’imputato, doc. dib. 2).
Ciò posto, quand’anche – come ipotizzato dalla PC
- la __________ avesse calcato la mano sulla fatturazione di alcune poste, la
circostanza non avrebbe ancora valenza penale.
4.d. Ma, anche se si dovesse ritenere che i fatti si sono svolti così
come sostenuto dalla pubblica accusa – e, cioè, che il contratto venuto in
essere fra le parti prevedeva la fornitura in proprietà all’PC 1 del
carrello/convoglio - non si potrebbe comunque parlare di truffa ai sensi
dell’art 146 CP.
In effetti, l’astuzia che l’autore deve porre in
essere perché vi sia truffa è esclusa quando la vittima è corresponsabile del
danno per non avere osservato elementari misure di prudenza (DTF 128 IV 18 consid.
3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 119 IV 28 consid. 3f pag. 38): se è
vero che non occorre che la vittima abbia dato prova infruttuosa della più
ampia diligenza o che abbia adottato tutte le misure di prudenza possibili e
immaginabili; occorre tuttavia che essa abbia fatto il possibile per evitare di
essere ingannata.
In concreto, la pubblica accusa ha sostenuto che
l’PC 1 ha potuto ricostruire la situazione -cioè ha potuto appurare che, in
realtà, il famigerato carrello/convoglio/trenino non era di sua proprietà - soltanto
a prezzo di grande fatica.
La Corte non ha condiviso l’opinione del
procuratore pubblico.
La sola fatica che l’PC 1 ha dovuto fare per
verificare l’esistenza del carrello/convoglio/trenino è stata quella di
recarsi, prima ad Arbedo, e, poi, a Grono per valutare de visu la situazione.
Quindi, soltanto la fatica consistente nel
viaggio per coprire il breve tragitto che separa la sede dell’PC 1 da quella
della __________ e della __________.
Si tratta di uno sforzo di verifica minimo che si
deve esigere da tutti, a maggior ragione – contrariamente alla tesi esposta in
denuncia – da chi amministra ed utilizza fondi pubblici.
Non può certamente essere considerata una
precauzione eccessiva e, perciò, non esigibile quella di verificare, prima di
pagare un oggetto, che questo sia stato effettivamente consegnato, soprattutto
quando, come in concreto, questa verifica richiede uno sforzo minimo.
4.e. La pubblica accusa ha, poi, ancora sostenuto che l’imputato ha fatto
leva, per ottenere il pagamento senza verifiche, sul rapporto di fiducia
esistente fra lui e l’ing. __________.
A questo proposito va, avantutto, rilevato che
nulla al proposito si ritrova nell’atto di accusa dove l’ipotizzata astuzia è
stata concretizzata unicamente nell’avere sottaciuto che l’ordinazione alla __________
era stata sospesa e nell’avere affermato, contrariamente al vero, che il
materiale era da considerare di proprietà dell’PC 1 ed era a sua disposizione.
Pertanto, ritenuto che questa nuova ipotesi
accusatoria non è stata prospettata all’imputato prima della conclusione
dell’istruttoria dibattimentale, essa va considerata inesistente.
A titolo abbondanziale, si rileva comunque che -
sempre ragionando, per scrupolo scolastico, nella fattispecie ritenuta a torto
dalla pubblica accusa - nemmeno tale ipotesi d’accusa avrebbe trovato conferma.
Da un lato, perché non è stato definito con la
necessaria precisione in che cosa sarebbero consistiti i rapporti personali tra
i due né quale sarebbe stata l'intensità di tali rapporti.
In particolare, va detto che appare molto dubbio
che basti l’accertamento di un pregresso rapporto d’affari per ritenere
l’esistenza di un particolare rapporto di fiducia (cfr. anche DTF 119 IV 28 consid.
3e pag. 37).
Ma, comunque, anche volendo fare astrazione da
tale indispensabile accertamento e dando per acquisita l’esistenza di un
rapporto di fiducia fra l’imputato e l’ing. __________, in concreto non si
potrebbe ancora ritenere l’esistenza di una truffa.
In effetti, se è vero che, secondo dottrina e
giurisprudenza, un rapporto d'affari in atto da un certo tempo, così come una
duratura collaborazione, possono far sorgere un particolare rapporto di fiducia
(stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6ª edizione, n. 17
pag. 345 con richiami) e che anche il fatto di riproporre operazioni che non
hanno comportato problemi può giustificare minor diffidenza e creare quindi un
clima di reciproca fiducia (corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 21 ad art. 146 CP), ciò
non significa ancora che l’ingannato possa rinunciare alle precauzioni più elementari (CCRP 11.8.05 in re A.).
E in concreto – s’è visto sopra – sarebbe bastato
la messa in atto della più elementare misura precauzionale per smascherare
quello che la pubblica accusa ritiene – a torto - essere stato l’inganno astuto
messo in atto da AC 1.
Pertanto, in esito a queste considerazioni, AC 1
è stato assolto.
Rispondendo negativamente a tutti i quesiti;
visti gli art. 18, 36, 41,
60, 63, 64, 65, 146 cpv. 1 CP;
9 segg. CPP e 39 TG sulle
spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è
prosciolto dall'accusa di truffa.
Considerandi
2.
Non si fa
luogo a decisione sulle pretese di parte civile.
3.
La tassa
di giustizia di fr. 300.- e le spese processuali sono a carico dello Stato.
4.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
PC 1
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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